Language of document : ECLI:EU:C:2020:80

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 6 febbraio 2020 (1)

Causa C2/19

A.P.

Contro

Riigiprokuratuur

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia)]

«Domanda pregiudiziale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive – Riconoscimento e sorveglianza di una sentenza che impone la sospensione condizionale della pena ma non irroga alcuna misura di sospensione condizionale»






I.      Introduzione

1.        La decisione quadro 2008/947 (2) introduce uno specifico meccanismo di reciproco riconoscimento delle sentenze o delle decisioni di sospensione condizionale che infliggono misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive. Essa consente il trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive dallo Stato membro che ha emesso la sentenza e irrogato tali misure allo Stato membro in cui risiede il soggetto condannato. L’articolo 1 della decisione quadro 2008/947 dispone che tale meccanismo è volto a «favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna».

2.        Nella presente causa, le autorità lettoni hanno chiesto alle autorità estoni di applicare tale meccanismo a una sentenza che ha inflitto una pena detentiva di 3 anni, la cui esecuzione è stata condizionalmente sospesa a condizione che il condannato non commettesse un nuovo reato doloso per un periodo di 3 anni. Tuttavia, tale sentenza non includeva alcuna specifica misura di sospensione condizionale.

3.        In tale contesto la Corte è chiamata a decidere sull’ambito (materiale) di applicazione del meccanismo del reciproco riconoscimento di cui alla decisione quadro 2008/947, ovvero se tale meccanismo debba altresì applicarsi a una sentenza che impone solo la sospensione condizionale della pena e non irroga alcuna misura di sospensione condizionale.

II.    Quadro normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        Il considerando 8 della decisione quadro 2008/947 stabilisce che «lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l’altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale».

5.        Il considerando 9 dispone che «vi sono vari tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive che sono comuni agli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a sorvegliare. La sorveglianza di tali tipi di misure e di sanzioni dovrebbe essere obbligatoria, fatte salve determinate eccezioni previste dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri possono dichiarare che, inoltre, sono disposti a sorvegliare altri tipi di misure di sospensione condizionale e/o altri tipi di sanzioni sostitutive».

6.        L’articolo 1 della decisione quadro 2008/947 ne definisce gli obiettivi e l’ambito di applicazione:

«1.      La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.

2.      La presente decisione quadro si applica soltanto:

a)      al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;

b)      al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

c)      a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.

(…)».

7.        L’articolo 2 definisce i seguenti termini:

«(…)

1.      “sentenza” una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:

a)      una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;

b)      una sospensione condizionale della pena;

c)      una condanna condizionale;

d)      una sanzione sostitutiva;

2.      “sospensione condizionale della pena” una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;

3.      “condanna condizionale” una sentenza in cui l’imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;

(…)

5.      “decisione di sospensione condizionale” una sentenza o una decisione definitiva di un’autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza:

a)      che assicura la liberazione condizionale, o

b)      che impone misure di sospensione condizionale;

(…)

7.      “misure di sospensione condizionale” gli obblighi e le istruzioni imposti da un’autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;

(…)».

8.        L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947 elenca, alle lettere da a) a k), diversi tipi di misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive cui si applica la decisione quadro. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è disposto a sorvegliare.

9.        L’articolo 14 riguarda la «Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile»:

«1.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

a)      la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;

b)      la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c)      l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.

2.      La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l’esecuzione e, se necessario, l’adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.

(…)».

B.      Diritto estone

10.      Ai sensi dell’articolo 50857 del Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale estone), il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione della sorveglianza disposta ai sensi dell’articolo in esame sono ammissibili solo con riguardo a un elenco di misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive corrispondente all’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947.

III. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11.      Con sentenza del 24 gennaio 2017 del Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa (tribunale suburbano di Latgale a Riga, Lettonia) il ricorrente in cassazione nel procedimento principale è stato condannato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 195, paragrafo 3, del Krimināllikums (codice penale lettone) per aver favorito il riciclaggio di ingenti risorse finanziarie di provenienza illecita (in prosieguo: la «sentenza controversa»). Il ricorrente in cassazione è stato condannato a una pena detentiva di tre anni, la cui esecuzione è stata sospesa a condizione che egli si astenesse, per un periodo di sospensione condizionale di 3 anni, dal commettere nuovi reati dolosi.

12.      Le autorità lettoni hanno chiesto alle autorità della Repubblica di Estonia di riconoscere ed eseguire in Estonia la sentenza controversa.

13.      Con ordinanza del Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju, Estonia) del 16 febbraio 2018, la sentenza controversa è stata dichiarata esecutiva in Estonia. Il Riigiprokurör (Procura della Repubblica, Estonia) ha ritenuto che la sentenza controversa non potesse essere riconosciuta in Estonia per mancanza di una base giuridica. Tuttavia, il Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju) ha assunto una posizione diversa, ritenendo che la mancata irrogazione di una misura di sospensione condizionale o sanzione sostitutiva non impediva il riconoscimento della sentenza controversa. Tale giudice ha fatto riferimento all’articolo 14 della decisione quadro 2008/947, ai sensi del quale l’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, tra l’altro, allorché la persona condannata commetta un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale. Sebbene al condannato non fosse stata inflitta alcuna misura di sospensione condizionale o sanzione sostitutiva, la sentenza controversa era collegata a un periodo di sospensione condizionale ancora in corso.

14.      Con ordinanza della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn, Estonia), del 21 marzo 2018, è stata confermata l’ordinanza di primo grado.

15.      Il ricorrente in cassazione nel procedimento principale ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Riigikohus (Corte Suprema, Estonia), giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento di entrambe le ordinanze e il non riconoscimento della sentenza controversa. Essa sostiene che la sentenza controversa non impone nessuna delle misure citate all’articolo 50857 del Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale estone), che ha carattere esaustivo. Se la sentenza di condanna emessa da un altro Stato membro non infligge nessuna misura di sospensione condizionale o sanzione sostitutiva prevista da tale elenco, la sentenza non può essere riconosciuta.

16.      La Procura ha nuovamente concordato con questa posizione e ha ribadito che non esiste alcuna base giuridica per il riconoscimento della sentenza controversa.

17.      In tali circostanze, il Riigikohus (Corte Suprema) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se il riconoscimento di una sentenza di uno Stato membro e la sorveglianza della sua esecuzione siano conformi alla [decisione quadro 2008/947], anche qualora [mediante tale sentenza la persona sia stata condannata con pena sospesa] (3) senza imporre ulteriori obblighi, sicché l’unico obbligo a carico di detta persona consiste nell’astenersi dal commettere un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione condizionale (si tratta di una sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 73 del codice penale estone)».

18.      Il governo estone, il governo lettone, il governo ungherese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tutte tali parti, nonché il ricorrente in cassazione nel procedimento principale e il governo polacco, hanno partecipato all’udienza del 14 novembre 2019.

IV.    Analisi

19.      Le presenti conclusioni sono articolate come segue. Inizierò con la ricevibilità della questione sottoposta (A). Tratterò, in seguito, lo standard richiesto per l’informazione e la comunicazione tra le rispettive autorità dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione (B). Infine, passerò alla questione chiave della presente causa, spiegando perché, a mio parere, la sentenza controversa non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947(C).

A.      Ricevibilità

20.      Il governo lettone suggerisce di dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale in esame giacché, a suo avviso, si basa su un fraintendimento della portata della sentenza controversa. Tale governo sottolinea che il diritto lettone consente la revoca della sospensione condizionale non solo qualora venga commesso un nuovo reato doloso, ma anche qualora venga commesso un qualsiasi nuovo reato. Inoltre, il diritto lettone impone automaticamente ulteriori obblighi a carico delle persone in regime di sospensione condizionale. Pertanto, non è corretto ritenere che l’unico obbligo imposto alla persona condannata sia quello di non commettere un nuovo reato.

21.      Prendo atto dei chiarimenti forniti dal governo lettone. Resta tuttavia il fatto che, nella sua ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio afferma chiaramente che la sentenza controversa non ha imposto alcuna misura di sospensione condizionale. Lo stesso risulta dalla lettera j), punto 4, del certificato, il cui modulo standard è riportato nell’allegato I della decisione quadro 2008/947 (in prosieguo: il «certificato di cui all’allegato I»), che è stato compilato dalle autorità lettoni nel caso in esame e che fa parte del fascicolo di causa.

22.      In tali circostanze chiare da un punto di vista fattuale, lungi dal confutare quanto affermato dal giudice del rinvio, le ulteriori spiegazioni fornite dal governo lettone fanno riferimento a una questione diversa, segnatamente quale debba essere lo standard dell’informazione e della comunicazione tra le autorità di emissione e di esecuzione nell’ambito della decisione quadro 2008/947. Se tutte le informazioni debbano essere contenute nel certificato di cui all’allegato I; se le autorità dello Stato membro di esecuzione debbano essere incaricate di accertare da sé se le misure di sospensione condizionale che non sono esplicitamente menzionate nel certificato di cui all’allegato I possano effettivamente essere imposte mediante l’applicazione della normativa dello Stato di emissione.

23.      Indipendentemente dall’inquadramento della presente causa come vertente solo sullo standard concernente l’informazione e la comunicazione che deve fornire l’autorità di emissione (B), o come relativa a un’indagine sull’ambito materiale di applicazione della decisione quadro 2008/947 (C), non vi è alcun dubbio, a mio avviso, che entrambi gli scenari riguardano l’interpretazione della decisione quadro 2008/947 e che la questione sottoposta è, quindi, ricevibile.

B.      Lo standard e la chiarezza dell’informazione e della comunicazione

24.      Come altri strumenti di diritto dell’Unione concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, il certificato di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/947 non è certo privo di linee e di caselle che le autorità di emissione devono compilare. Tra queste vi è la lettera (j), intitolata «Indicazioni sulla durata e sulla natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive». Alla lettera (j), punto 1, si richiede la «Durata totale della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive». La lettera (j), punto 4, riguarda la «Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni alternative» e contiene un elenco di 12 possibili caselle da contrassegnare, che riproducono in sostanza l’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, aggiungendo una casella che rispecchia l’articolo 4, paragrafo 2. L’autorità competente dello Stato di emissione può contrassegnare una o più delle dodici caselle, in funzione del tipo di misura di sospensione condizionale o di sanzione sostitutiva imposta (con esplicita possibilità di contrassegnare più caselle).

25.      Dal fascicolo della presente causa risulta che l’autorità competente dello Stato di emissione non ha contrassegnato nessuna delle caselle elencate alla lettera (j), punto 4, del certificato di cui all’allegato I, mentre alla lettera (j), punto 1, ha indicato che la durata della sorveglianza della misura di sospensione condizionale è di 3 anni.

26.      In udienza il governo lettone ha chiarito che il modo in cui ha agito la rispettiva autorità competente nel caso di specie corrisponde alla prassi nazionale, in base alla quale le misure di sospensione condizionale imposte non sono incluse nella sentenza, ma si applicano ex lege (4).

27.      La questione generale che si pone in tali circostanze è se una determinata misura di sospensione condizionale o sanzione sostitutiva possa essere definita altrove rispetto alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale. Distinguerei, a tal riguardo, due aspetti di tale questione.

28.      Da un lato, spetta certamente a ciascuno Stato membro strutturare il proprio sistema di imposizione di misure di sospensione condizionale. A livello nazionale, tali misure possono essere definite nella sentenza stessa, in una successiva decisione sulla sospensione condizionale, o persino in una sentenza che semplicemente richiama la specifica norma di legge che definisce la misura di sospensione condizionale applicabile.

29.      Dall’altro lato, per motivi operativi e pratici, tale libertà è in un certo modo limitata se si mira ad ottenere il riconoscimento e la sorveglianza di misure di sospensione condizionale a livello europeo. Qualora il riconoscimento ai sensi della decisione quadro 2008/947 sia richiesto in un altro Stato membro, devono risultare in maniera chiara dai documenti trasmessi (e, in particolare, dal certificato di cui all’allegato I) (5) le specifiche misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive che devono essere sorvegliate.

30.      Desidero sottolineare un punto inequivocabile: tutte le informazioni necessarie devono essere contenute nel certificato di cui all’allegato I. La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri si basa sull’idea di una comunicazione standardizzata e, quindi, semplificata. Non spetta alle autorità dello Stato membro di esecuzione iniziare a indagare l’applicabilità della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, al fine di individuare o di ricontrollare gli obblighi specifici che possono essere stati imposti alla persona condannata in virtù della legislazione nazionale, ma che l’autorità richiedente ha omesso di menzionare.

31.      In tale contesto giuridico, e pur tenendo in debita considerazione la spiegazione fornita dal governo lettone in merito alla sua legislazione, non si può trascurare che le autorità estoni si siano ritrovate a far fronte a una sorta di vuoto informativo in merito alle misure di sospensione condizionale da sorvegliare. Come rilevato in precedenza, non è stata contrassegnata alcuna specifica casella alla lettera (j), punto 4, del certificato di cui all’allegato I, circostanza che corrisponde presumibilmente al fatto che la sentenza controversa non ha imposto alcuna specifica misura di sospensione condizionale.

32.      Rispondendo a tale questione, il governo lettone fa riferimento all’articolo 15 della decisione quadro 2008/947, ai sensi del quale «[s]e e quando opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare al fine di agevolare un’applicazione efficace e agevole della presente decisione quadro». Il governo lettone suggerisce che qualora l’informazione sulle misure di sospensione condizionale sia lacunosa, le autorità dello Stato di esecuzione dovrebbero avvalersi di detta disposizione. Esse dovrebbero contattare le autorità dello Stato di emissione al fine di conoscere quali siano gli obblighi di sorveglianza da applicare alla persona condannata.

33.      Così come si verifica per disposizioni analoghe di altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale (6), la comunicazione fra le autorità competenti è certamente cruciale (7). Tuttavia, le norme applicabili dei singoli strumenti, e in particolare il livello richiesto di informazioni da fornire, dovrebbero essere interpretati in modo da ridurre al minimo la necessità di tale ulteriore comunicazione. La necessità di attivare richieste di ulteriori informazioni dovrebbe rimanere l’eccezione e non diventare la regola (8)

34.      Le autorità dello Stato di esecuzione dovrebbero, pertanto, potersi basare sulle informazioni fornite nel certificato di cui all’allegato I per capire quali misure debbano essere sorvegliate. Non spetta ad esse intrattenere complesse discussioni con le autorità dello Stato di emissione al fine di colmare la (rilevante) lacuna di cui alle informazioni fornite (9), giacché tali informazioni costituiscono il nucleo del funzionamento della decisione quadro.

35.      Alla luce di tali elementi, si può solo concludere che vi sono lacune nell’approccio adottato dalle autorità lettoni in merito alla procedura di reciproco riconoscimento e, in particolare, alla «compilazione» del certificato di cui all’allegato I. Sembra che ciò sia stato riconosciuto dal governo lettone in udienza.

36.      Pertanto, mentre, a un certo livello, la presente causa potrebbe invero essere considerata come una causa concernente lo standard adeguato di informazione e comunicazione nell’ambito della decisione quadro 2008/947, i fatti della causa restano quelli dichiarati dal giudice del rinvio. Tale giudice deve far fronte a una richiesta di riconoscimento di una sentenza che infligge una condanna con pena sospesa senza che, nella documentazione fornita, sia stata definita alcuna misura di sospensione condizionale. La questione che mi appresto ad approfondire è se detto giudice, in tali circostanze, sia tuttora obbligato a riconoscere la sentenza controversa.

C.      Sulla questione se una sentenza con sospensione condizionale della pena costituisca una misura di sospensione condizionale

37.      Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2008/947 debba applicarsi a una sentenza che non impone alcuna specifica misura di sospensione condizionale e in base alla quale l’unico obbligo a carico alla persona condannata consiste nell’astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale di 3 anni.

38.      Al fine di determinare se una tale sentenza, alla quale mi riferirò, per comodità, come ad una semplice sentenza con sospensione condizionale della pena, debba essere riconosciuta ai sensi della decisione quadro 2008/947, esaminerò il tenore letterale (1), il contesto (2) e lo scopo (3) di tale strumento normativo.

1.      Tenore letterale

39.      In primo luogo, il titolo della decisione quadro 2008/947 indica chiaramente che tale strumento introduce un meccanismo di riconoscimento in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Non si tratta di una misura volta al riconoscimento generale di qualsiasi sentenza.

40.      Le varie disposizioni di apertura della decisione quadro 2008/947 ne definiscono in modo altrettanto chiaro l’ambito di applicazione. Tutte tali disposizioni collegano la sentenza o la decisione di sospensione condizionale da riconoscere al fatto che tale sentenza o decisione debba imporre una misura di sospensione condizionale o una sanzione sostitutiva.

41.      L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che la decisione quadro «stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che (...) non disponga altrimenti» (10).

42.      Nello stesso senso dispone il tenore letterale degli articoli 2 e 4 della decisione quadro 2008/947.

43.      Le definizioni di «sospensione condizionale della pena» e «condanna condizionale» di cui all’articolo 2, punti 2 e 3, della decisione quadro 2008/947 presuppongono entrambe l’adozione simultanea di una o più misure di sospensione condizionale «incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente».

44.      Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, per «misure di sospensione condizionale» si intendono gli oli obblighi e le istruzioni imposti da un’autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale.

45.      Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, contiene un elenco di misure di sospensione condizionale cui si applica la decisione quadro 2008/947. L’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, può essere esteso in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è disposto a sorvegliare (11). Tuttavia, poiché la Repubblica d’Estonia non ha effettuato tale comunicazione, l’analisi della presente causa si concentra sull’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

46.      Il tenore letterale delle citate disposizioni è estremamente chiaro su un punto: affinché possa applicarsi la decisione quadro 2008/947, è necessario che vi sia una sentenza o una decisione di sospensione condizionale che imponga, contemporaneamente, una misura di sospensione condizionale o una sanzione sostitutiva. Mentre il nesso logico fra il primo gruppo (sentenza o decisione di sospensione condizionale) e il secondo gruppo (misura di sospensione condizionale o sanzione sostitutiva) è la o (disgiunzione), il nesso generale fra i due gruppi è la e (congiunzione): affinché l’affermazione generale sia vera, entrambe le proposizioni individuali devono essere vere. Pertanto, in base al tenore letterale della decisione quadro 2008/947, è evidente che essa non sia applicabile a una sentenza che impone solo la sospensione condizionale della pena, poiché una tale sentenza non include né una misura di sospensione condizionale né una sanzione sostitutiva.

47.      Tale conclusione provvisoria conduce alla domanda successiva, ossia se l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato possa essere di per sé considerato come una «misura di sospensione condizionale» ai sensi della decisione quadro 2008/947, come sostenuto, in particolare, dalla Commissione.

48.      Ritengo questa proposta difficile da condividere per almeno tre motivi.

49.      In primo luogo, l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato non è incluso nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947. Tuttavia, l’imposizione di una semplice sentenza con sospensione condizionale della pena è un fenomeno piuttosto comune in alcuni Stati membri, in particolare nei casi di reati meno gravi commessi da incensurati. Al contempo, dal considerando 9 della decisione quadro 2008/947 si evince che i tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive elencate all’articolo 4, paragrafo 1, sono proprio «comuni agli Stati membri» e che «tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a sorvegliar[le]». Tale situazione è già di per sé sorprendente: se l’obbligo di non commettere un altro reato entro un determinato periodo fosse effettivamente considerato come una misura di sospensione condizionale «comune agli Stati membri», è possibile che il legislatore dell’Unione abbia omesso di considerarla e non l’abbia inclusa nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 1?

50.      In secondo luogo, la Commissione suggerisce che il caso in esame potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della lettera d) dell’articolo 4, paragrafo 1, relativa alle «istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale (12)».

51.      Ritengo tale suggerimento poco convincente. Un obbligo così generale e generico come quello di astenersi dal commettere un nuovo reato contrasta con la natura piuttosto specifica e concreta dei potenziali obblighi elencati alla lettera d) dell’articolo 4, paragrafo 1 (residenza, attività, formazione, ecc.). Tale contrasto è ulteriormente evidenziato dal considerando 10 della decisione quadro 2008/947, il quale stabilisce che «[l]e misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive che, in linea di principio, è obbligatorio sorvegliare comprendono fra l’altro disposizioni riguardanti il comportamento (quali l’obbligo di smettere di consumare alcolici), la residenza (quali l’obbligo di cambiare il luogo di residenza per motivi di violenza domestica), l’istruzione e la formazione (quali l’obbligo di seguire un “corso di guida sicura”), le attività ricreative (quali l’obbligo di smettere di praticare o seguire un determinato sport) e le limitazioni o le modalità dell’esercizio di un’attività professionale (quali l’obbligo di cercare un’attività professionale in un altro ambiente di lavoro) (13)».

52.      Inoltre, considero problematica la logica complessiva dell’argomento della Commissione. Invero, a un certo livello, l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato si riferisce, in termini generali, a determinati comportamenti. Tuttavia, in base a tale logica, qualsiasi cosa potrebbe essere sussunta sotto un qualsiasi termine incluso nell’articolo 4, paragrafo 1, estrapolato da tale disposizione e dal suo contesto. Perché, allora, non prendere in considerazione il termine «obbligo» e sussumere «l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato entro un determinato periodo» all’interno di una delle lettere dell’articolo 4, paragrafo 1, contenente il termine «obbligo»?

53.      In terzo luogo, rilevo che ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato (14)».

54.      Tale disposizione opera, quindi, una netta distinzione tra l’inosservanza di una misura di sospensione condizionale, da un lato, e la commissione di un nuovo reato, dall’altro. Detto tenore letterale presenta chiaramente un’ulteriore alternativa, diversa dall’inosservanza di una misura di sospensione condizionale. In altre parole, se l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato costituisse in sé una misura di sospensione condizionale, allora la distinzione tra l’inosservanza di una misura di sospensione condizionale e la commissione di un nuovo reato sarebbe superflua.

55.      Alla luce degli elementi testuali in precedenza discussi, devo concludere che la decisione quadro 2008/947 non si applica a una sentenza che impone solo la sospensione condizionale della pena e nessuna misura di sospensione condizionale. L’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale non costituisce, di per sé, una misura di sospensione condizionale.

56.      Tale conclusione è ulteriormente suffragata da un esame del contesto e della logica intrinseci ed estrinseci dello strumento normativo in esame.

2.      Il contesto e la logica intrinseci ed estrinseci

57.      La decisione quadro 2008/947 ha sostituito le disposizioni ad essa corrispondenti della convenzione del Consiglio d’Europa, del 30 novembre 1964, sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione (15). Il nesso preciso tra i due strumenti normativi non è ulteriormente spiegato oltre alle dichiarazioni secondo cui, in primo luogo, la precedente convenzione «è stata ratificata da soli dodici Stati membri, in parte con numerose riserve» e, in secondo luogo, che la decisione quadro 2008/947 «fornisce uno strumento più efficace in quanto si basa sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri vi partecipano(16)».

58.      Pertanto, al fine di interpretare l’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947, si può ricavare poco dalla precedente convenzione e dalla portata di quest’ultima. Di conseguenza, un’indicazione pertinente dovrebbe essere piuttosto ricercata nella logica intrinseca alla stessa decisione quadro 2008/947 (a) e nel contesto estrinseco, vale a dire negli altri strumenti normativi dell’Unione europea nel settore della cooperazione in materia penale (b).

a)      Logica intrinseca

59.      Come suggerito, in sostanza, dal governo polacco, la decisione quadro 2008/947 si basa sull’idea che, astenendosi dall’irrogare una pena detentiva o una misura privativa della libertà e imponendo, invece, la sospensione condizionale della pena o la condanna condizionale corredata da una misura di sospensione condizionale (o una sanzione sostitutiva), il condannato avrà maggiori possibilità di reinserirsi nella società (circostanza che, a sua volta, contribuisce alla prevenzione della recidiva e alla protezione della società contro le attività criminali). Tale persona avrà altresì la possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro, laddove il rispetto delle condizioni collegate alla condanna sarà garantito da tale Stato. Detto Stato sarà lo Stato membro di residenza o, a ulteriori condizioni, un altro Stato membro, ad esempio se la persona condannata abbia ottenuto un contratto di lavoro in tale Stato membro, se è un familiare di persona legalmente e abitualmente residente in tale Stato membro, o se intenda seguire uno studio o una formazione in tale Stato membro (17).

60.      In sostanza, sembrerebbe che la logica sia di consentire a una persona di trasferirsi, anche qualora vi siano determinati obblighi. In tal caso, gli obblighi devono trasferirsi con la persona. Ma se non vi sono obblighi specifici, cosa dev’essere trasferito? Nell’ipotesi in cui non vi sia una specifica misura di sospensione condizionale da trasferire in un altro Stato membro, affinché alla persona sia applicabile la decisione quadro 2008/947 nello Stato membro di esecuzione dovrebbero essere creati obblighi in precedenza non esistenti.

61.      Tale punto è collegato ad un ulteriore argomento strutturale. Nell’ambito dell’applicazione della decisione quadro 2008/947, la comunicazione e la sorveglianza sono garantite dalle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3 di detta decisione quadro. Tali autorità specificamente designate non solo comunicano tra di loro, ma garantiscono altresì il collegamento con strutture istituzionali degli Stati membri, specializzate e dedicate, che hanno la capacità e la competenza per controllare il rispetto del(l’elenco esaustivo del)le misure di sospensione condizionale definite all’articolo 4, paragrafo 1 della decisione quadro 2008/947 (o comunicate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2).

62.      Al contrario, chi sorveglierebbe la mancata commissione di un nuovo reato da parte di un condannato, e in quale modo? Tale compito spetta di norma a tutte le autorità incaricate dell’applicazione della legge che hanno il compito di prevenire, indagare e perseguire le attività criminali in uno Stato membro. Pertanto, la «sorveglianza» di tali misure ricadrebbe, per sua stessa natura, diffusa e generale, su tutte le autorità dello Stato membro incaricate dell’applicazione della legge, e non necessariamente o solamente su una rete apposita di autorità competenti in materia di sospensione condizionale.

63.      Tale contrasto istituzionale sottolinea ulteriormente la differenza tra, da un lato, la natura e la logica di una specifica misura di sospensione condizionale e, dall’altro, il generico divieto di commettere un nuovo reato collegato alla sospensione condizionale della pena.

b)      Contesto estrinseco

64.      Il principio del reciproco riconoscimento, la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione europea (18), è stato attuato a livello dell’Unione in relazione a determinati aspetti dell’applicazione del diritto penale. Altri due strumenti sono rilevanti ai fini dell’interpretazione della decisione quadro 2008/947 nel contesto della presente causa: la decisione quadro 2008/675 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (19) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/675») e la decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (20) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).

65.      La decisione quadro 2008/909 e la decisione quadro 2008/947 sono volte a rendere applicabile il principio del reciproco riconoscimento, da un lato, alle sentenze penali che infliggono una pena detentiva e, dall’altro, alle sentenze che impongono misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive. Se il primo strumento normativo riguarda, quindi, situazioni in cui i condannati sono privati della libertà personale, il secondo concerne situazioni in cui essi non ne sono privati, essendo tuttavia soggetti ad altre misure, che si tratti di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive.

66.      La decisione quadro 2008/675 rappresenta un ulteriore strumento che, però, si differenzia dagli altri per la sua natura e per la sua funzione, come osservato dalla Commissione in udienza. Tale atto non istituisce un meccanismo di riconoscimento simile a quanto realizzato dalle altre due decisioni quadro. Non trasferisce alcuna competenza sulla persona interessata né la condanna da uno Stato membro all’altro. L’articolo 3, paragrafo 1, disposizione fondamentale della decisione quadro 2008/675, impone agli Stati membri di trarre dalle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro conseguenze equivalenti a quelle tratte da precedenti condanne nazionali. A tal fine, tale strumento non distingue tra pene detentive o meno, né tra pene la cui esecuzione sia stata o meno sospesa. In esso rientrano tutte le condanne penali.

67.      In contrapposizione a quest’ultima decisione quadro, la decisione quadro 2008/947 trasferisce la competenza sull’esecuzione di una pena irrogata in un altro Stato membro. La decisione quadro 2008/947 consente, specialmente nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, alle autorità dello Stato membro di esecuzione di modificare le modalità di esecuzione della pena: uno Stato membro ha il diritto di modificare o adattare una condanna penale definitiva di un altro Stato membro. Tale circostanza costituisce, però, un’eccezione al generale principio predefinito della territorialità del diritto penale. Ciò sembra essere confermato da un confronto con l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, in base al quale «[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri (…) non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle».

68.      Nella sentenza Beshkov, la Corte ha riconosciuto tale circostanza, affermando che «detta disposizione esclude (…) qualsiasi riesame delle [precedenti] condanne, di cui occorre quindi tenere conto quali sono state pronunciate (21)». La decisione quadro 2008/675 osta, quindi, a che uno Stato membro, nel considerare le precedenti condanne, modifichi le modalità di esecuzione della pena irrogata in un altro Stato membro (22).

69.      Da tale contesto legislativo deduco due considerazioni.

70.      In primo luogo, nell’ipotesi in cui si concludesse che la decisione quadro 2008/947 non si applica a una sentenza con sospensione condizionale della pena, ciò non significherebbe, ovviamente, che una tale decisione giudiziaria non possa essere presa in considerazione in un altro Stato membro. Semplicemente, ciò si verificherebbe in base ad uno strumento diverso dalla decisione quadro 2008/947. I governi ungherese e polacco, così come fatto dalla Commissione, rilevano in sostanza che lo scenario attuale permane sotto l’egida della decisione quadro 2008/675. In altri termini, qualora l’interessato commetta un nuovo reato in un altro Stato membro (nel caso del ricorrente in cassazione, in uno Stato diverso dalla Lettonia), la sua precedente condanna irrogata dalla sentenza controversa potrebbe essere presa in considerazione dalle rispettive autorità alle condizioni definite nella decisione quadro 2008/675.

71.      In secondo luogo, dal contesto legislativo di questa branca del diritto emerge che il sistema della decisione quadro 2008/947, in particolare il suo articolo 14, costituisce un’eccezione alle norme altrimenti applicabili. Ma allora, come per ogni eccezione, non si dovrebbe interpretare restrittivamente la portata dell’eccezione stessa? Un tale trasferimento di competenza in materia penale non dovrebbe avvenire solo in ipotesi chiaramente e tassativamente previste dal legislatore dell’Unione? Il rapporto reciproco tra la decisione quadro 2008/675 e la decisione quadro 2008/947 costituisce, a mio avviso, un ulteriore motivo per interpretare quest’ultimo strumento con cautela e in modo restrittivo.

72.      Riconosco certamente che le conseguenze derivanti dalla decisione quadro 2008/675 sono potenzialmente di minore «intensità normativa» rispetto a quelle scaturenti dalla decisione quadro 2008/947. In effetti, e come in sostanza osservato dalla Corte nella sentenza Beshkov, la «considerazione» di una precedente condanna non può influenzare e alterare le modalità di esecuzione della pena precedentemente inflitta in un altro Stato membro (23). Devo altresì riconoscere che affermare che la decisione quadro 2008/947 non è applicabile a una semplice sentenza con sospensione condizionale della pena implica che tale sentenza non può disporre alcun trasferimento di competenza allo Stato di residenza dell’interessato per quanto riguarda la sua esecuzione. Ma una tale conseguenza deriva chiaramente dal regime legislativo dell’Unione attualmente in vigore, almeno per quanto riguarda, a mio parere, il tenore letterale e il contesto di tali misure. L’ultimo elemento da esaminare è quello dello scopo: un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947 consentirebbe, in qualche modo, di ampliarne lo scopo?

3.      Scopo

73.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, la decisione quadro 2008/947, è volta a (i) «favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate», (ii) «migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale», e (iii) «favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna».

74.      Il considerando 8 sviluppa l’obiettivo (i), aggiungendo che la decisione quadro 2008/947 intende «rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l’altro i legami familiari, linguistici e culturali».

75.      Per quanto riguarda l’obiettivo (ii), il medesimo considerando osserva, in principio, che «migliora[ndo] il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, [tiene così] in debita considerazione [anche] la protezione delle vittime e del pubblico in generale».

76.      Per quanto riguarda l’obiettivo (iii), conformemente alla relazione sull’attuazione della Commissione, «la corretta attuazione della [decisione quadro 2008/947] incoraggerà i giudici – certi che l’interessato sarà adeguatamente sorvegliato in un altro Stato membro – a irrogare una sanzione alternativa da eseguirsi all’estero anziché una pena detentiva (24)». A lungo termine, «poiché è necessario che gli Stati membri prevedano almeno le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della [decisione quadro 2008/947], un altro effetto positivo di tale decisione quadro sarà la promozione e il ravvicinamento delle misure alternative alla detenzione nei vari Stati membri (25)».

77.      Considerando i tre obiettivi in precedenza individuati, un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947 potrebbe in qualche modo ampliare tali obiettivi, come suggerito dalla Commissione e dal governo estone?

78.      Ciò potrebbe difficilmente verificarsi per quanto riguarda il primo obiettivo, riguardante la riabilitazione sociale delle persone condannate. Il riconoscimento della sentenza controversa non creerebbe alcun obbligo attivo di supervisione del ricorrente in cassazione, come riconosciuto dal governo estone e come altresì rilevato nell’ordinanza di rinvio (26). La situazione che ne discenderebbe non contribuirebbe in alcun modo alla riabilitazione sociale del ricorrente in cassazione. Sotto tale profilo, la sua situazione sarebbe esattamente la stessa anche se la sentenza controversa non fosse riconosciuta, poiché dal fascicolo di causa non risulta che la sentenza controversa limiterebbe in alcun modo la sua capacità di lasciare la Lettonia.

79.      Un’interpretazione estensiva della decisione quadro 2008/947 non sembra contribuire neanche al terzo obiettivo, ossia a «favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili», giacché nessuna di tali misure è stata irrogata nel caso di specie. Qualora una semplice sentenza con sospensione condizionale della pena fosse considerata come una «misura di sospensione condizionale», non capisco come un giudice sia più incoraggiato a irrogare una semplice sentenza con sospensione condizionale della pena anziché una pena detentiva nell’ipotesi in cui non intenda in alcun modo imporre ulteriori limitazioni alla condotta del condannato sotto forma di specifiche misure di sospensione condizionale.

80.      La situazione è probabilmente meno chiara per quanto riguarda il secondo obiettivo, volto a «migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale». Si potrebbe invero ipotizzare che il riconoscimento della sentenza controversa consentirebbe alle autorità estoni di revocare la sospensione imposta dalla sentenza controversa nell’ipotesi in cui il ricorrente commetta un nuovo reato, per poi cumulare immediatamente la precedente pena con quella da irrogare per il nuovo reato. Ciò potrebbe verosimilmente essere considerato come una misura di protezione delle vittime e del pubblico in generale, poiché il ricorrente in cassazione sarebbe privato della libertà, probabilmente per un periodo di tempo più lungo rispetto all’ipotesi in cui non fosse possibile infliggere una pena cumulativa.

81.      È vero che vi sono opinioni differenti sul ruolo della sanzione penale nella società e sul modo in cui la società nel suo complesso possa essere meglio protetta dalle attività criminali. Tuttavia, l’idea di infliggere semplicemente sanzioni più severe, senza considerare l’interesse che risiede nel migliorare la riabilitazione sociale delle persone interessate, accentua chiaramente l’aspetto retributivo della pena, determinando conseguenze immediate per la persona condannata nonché un’immediata (sebbene, in qualche modo, a breve termine) protezione della società, a discapito della riabilitazione sociale che predilige gli effetti a lungo termine, sia per la persona condannata che per gli altri membri della società (27).

82.      La Commissione sembra interpretare l’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947 in base a tale logica che predilige l’esecuzione, affermando che sarebbe irragionevole che la commissione di un nuovo reato non comporti la revoca della sospensione condizionale della pena.

83.      Riconosco che, in apparenza, il meccanismo di cui all’articolo 14, che attribuisce la competenza allo Stato di esecuzione, sembri prestarsi alla situazione in esame. In altri termini, se si dovesse affermare che l’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato qualifica una misura di sospensione condizionale, il meccanismo di cui all’articolo 14 fornisce, quindi, alle autorità dello Stato di esecuzione lo strumento necessario per rispondere in caso di inosservanza di tale obbligo.

84.      Tuttavia, tale argomento rappresenta un peculiare esempio di ragionamento a ritroso, che sbilancia lo scopo e la logica globali della decisione quadro 2008/947.

85.      In primo luogo, è opportuno osservare che siffatto ragionamento muove da una potenziale conseguenza negativa che non si è ancora concretizzata nel caso in esame: se la persona condannata commette un nuovo reato. Nel fascicolo di causa non vi è alcuna prova del fatto che il ricorrente in cassazione sia recidivo. Inoltre, in generale, l’intero argomento si basa sul presupposto che tali soggetti, una volta condannati, saranno probabilmente recidivi. Intendo tralasciare il grado di incoraggiamento e di sostegno morale che tale argomento offre ai soggetti destinatari di una sospensione condizionale della pena o di una condanna condizionale e rilevare invece che, allo stesso modo, non si esprime molta fiducia nella capacità degli atti dell’Unione di cui trattasi di contribuire efficacemente all’obiettivo della riabilitazione e del reinserimento sociale.

86.      In secondo luogo, l’ambito di applicazione di un atto dell’Unione dovrebbe, di norma, essere determinato dalla pertinente disposizione che definisce tale ambito e non dal fatto che parte del meccanismo creato da tale strumento normativo possa essere utilizzato anche per altri fini.

87.      In terzo luogo, è probabile che la commissione di un nuovo reato abbia ripercussioni sulle persone in regime di sospensione condizionale, anche qualora non sia stata violata una specifica misura di sospensione condizionale, come il divieto di consumare alcolici. Le persone condannate con pena sospesa, alle quali è stata applicata una specifica misura di sospensione condizionale, sono probabilmente soggette all’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato, nello Stato membro di cui trattasi o all’estero. In caso di inosservanza di tale obbligo, il periodo di sospensione condizionale può essere revocato, in funzione del rispettivo ordinamento giuridico e delle concrete circostanze del caso.

88.      In quarto luogo, l’interpretazione estensiva della decisione quadro 2008/947 proposta dalla Commissione potrebbe probabilmente favorire la finalità «retributiva» della sanzione penale, ignorando, però, gli altri aspetti specificamente bilanciati tra loro in virtù del triplice scopo della decisione quadro 2008/947 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e al punto 73 delle presenti conclusioni. La decisione quadro mira a promuovere l’applicazione di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive, in quanto contribuiscono a evitare che vengano inflitte pene detentive, migliorando così le possibilità di riabilitazione sociale delle persone condannate.

89.      I tre obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2008/947, enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, convergono, così, tra loro. L’intento della decisione quadro 2008/947 è di trovare un equilibrio fra di essi. Non rilevo alcuna ragione convincente per cui dovrebbe essere data maggiore rilevanza a uno solo di tali obiettivi, o piuttosto a un solo elemento relativo a uno di essi, al fine di giungere a un’interpretazione estensiva di uno strumento del diritto dell’Unione che li persegue tutti.

90.      In sintesi, non vedo i motivi per proporre una indebita interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947, che contrasta con il chiaro tenore letterale, la logica e il sistema di tale strumento normativo, cercando di far emergere un solo e particolare elemento di uno dei suoi obiettivi, a discapito (o addirittura sacrificando) degli altri obiettivi.

91.      Come osservazione conclusiva, ho cercato ripetutamente di suggerire che, anche nel diritto dell’Unione, nel caso in cui un testo esaminato sia chiaro, vi è minore necessità di effettuare una valutazione degli obiettivi dell’atto di cui trattasi (28). Potrei solo aggiungere che lo stesso dovrebbe valere, a maggior ragione, per fattispecie appartenenti all’ambito del diritto penale definite in termini generali, in cui l’interpretazione estensiva o restrittiva dello strumento normativo di cui trattasi avrà ripercussioni di diritto penale sulla situazione delle persone interessate.

92.      Non si può negare, in tale contesto, che un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947 rischia di peggiorare la situazione del condannato nel caso in esame (che non è recidivo). Prendo atto degli utili chiarimenti forniti dal giudice del rinvio collegati alla proporzionalità delle sanzioni espressa, ai sensi del diritto dell’Unione, dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In base alla spiegazione fornita nell’ordinanza di rinvio, il riconoscimento della sentenza controversa consentirebbe di cumulare la pena precedentemente irrogata con qualsiasi nuova pena. Al contrario, senza riconoscimento non è possibile alcun cumulo. Ritengo che la persona condannata di cui trattasi dovrebbe quindi scontare due pene in successione: quella per il nuovo reato commesso, in ipotesi, in Estonia e quella precedentemente irrogata in Lettonia.

93.      Il problema di tale argomento, al pari di quello sostenuto dalla Commissione (29), risiede nella sua natura ipotetica nel contesto del caso in esame. Ribadisco che il ricorrente non ha commesso un nuovo reato. La lodevole intenzione di impedire l’irrogazione di ciò che sarebbe considerato eccessivo dallo Stato in questione non può, a mio avviso, modificare ed estendere l’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947, i cui obiettivi non riguardano la questione della pena nei casi di recidiva.

94.      Pertanto, non è possibile suggerire che la posizione di una persona che non ha commesso un nuovo reato debba essere modificata in base al fatto che un soggetto recidivo sarebbe in una situazione migliore qualora nei suoi confronti fosse applicato l’articolo 14 della decisione quadro 2008/947. Si potrebbe ritenere che la posizione della persona condannata nella presente causa, che non è recidiva, possa peggiorare in virtù del semplice riconoscimento in Estonia della sentenza con sospensione condizionale della pena, sottoponendola così a un regime che, normalmente, non sarebbe stato possibile applicare nei suoi confronti. In tal modo, la persona in questione sarebbe potenzialmente soggetta a qualsiasi obbligo astrattamente applicabile in tale Stato e avrebbe precedenti penali in tale Stato, circostanza che, altrimenti, non si verificherebbe. Per tali motivi ritengo che il ricorrente in cassazione nel procedimento principale abbia contestato dinanzi a tre istanze giurisdizionali estoni l’inclusione nel meccanismo della decisione quadro 2008/947 della semplice sentenza di sospensione condizionale della pena pronunciata nei suoi confronti.

95.      Dopo aver chiarito tale elemento, si potrebbe solo rammentare che l’interpretazione delle norme di diritto penale dovrebbe essere disciplinata dal principio di legalità, sancito, in base al diritto dell’Unione, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. Non intendo con ciò riferirmi alla concezione restrittiva della legalità delle sanzioni penali (nullum crimen, nulla poena sine lege), ma alla più ampia questione della certezza e prevedibilità delle conseguenze che derivano da una condanna penale (30). In altri termini, sembra che qualora si ritenesse che la sentenza controversa rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947, l’ambito di applicazione del diritto penale sarebbe esteso a discapito della persona condannata. Ciò costituisce, in sé, un ulteriore argomento contrario all’interpretazione estensiva della decisione quadro 2008/947.

96.      Concludo che l’analisi contestuale e teleologica in precedenza condotta non influisce sulla conclusione che avevo già raggiunto all’esito dell’esame del tenore letterale, della logica e del sistema della decisione quadro 2008/947. Tale strumento non si applica a una sentenza che infligge una semplice sospensione condizionale della pena senza definire alcuna misura di sospensione condizionale ai sensi della decisione quadro 2008/947 e qualora l’unico obbligo a carico della persona condannata di cui trattasi consista nell’astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale.

V.      Conclusioni

97.      Suggerisco alla Corte di rispondere alla questione sollevata dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia) nel modo seguente:

La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive non si applica a una sentenza che dispone la sospensione condizionale della pena senza imporre alcuna misura di sospensione condizionale ai sensi di tale decisione quadro e qualora l’unico obbligo a carico della persona condannata consista nell’astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102) e successive modifiche.


3      Mia correzione della traduzione in inglese della questione pregiudiziale pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU 2019, C 93, pag. 34).


4      Il governo lettone, a tal riguardo, fa riferimento all’articolo 55, paragrafi 1, 2 e 9, del Krimināllikums (codice penale lettone), nonché all’articolo 155 del Latvijas Sodu izpildes kodekss (codice dell’esecuzione penale lettone).


5      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, qualora l’autorità competente dello Stato di emissione decida di avvalersi del meccanismo predisposto dalla decisione quadro, essa deve trasmettere all’autorità competente dello Stato di esecuzione la sentenza o la decisione di sospensione condizionale di cui trattasi, unitamente al certificato di cui all’allegato I.


6      Segnatamente, l’articolo 15, paragrafo 2 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).


7      V., sui poteri delle autorità giudiziarie dell’esecuzione, sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 91), e del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 103).


8      V., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 61), nonché le mie conclusioni nella causa Mandato d’arresto europeo contro un cantante)  (C‑717/18, EU:C:2019:1011, paragrafo 80).


9      In una nota a margine, si potrebbe aggiungere che le disposizioni di diritto nazionale invocate dal governo lettone (di cui alla precedente nota 4), dalle quali si ritiene discendano in modo evidente le misure di sospensione condizionale in applicazione del diritto nazionale, aggiungono ulteriore incertezza. L’articolo 155 del Latvijas Sodu izpildes kodekss (Codice dell’esecuzione penale lettone) elenca sei diverse misure di sospensione condizionale. Alcune di esse sono, però, piuttosto indeterminate e generiche. Affinché possano essere applicate a una persona condannata, sarebbe necessaria la decisione di un giudice o di un addetto alla sorveglianza della persona, al fine di adattarle al caso specifico. Tuttavia, in assenza di una tale decisione in merito alla natura e, potenzialmente, alla durata della misura e la sua sorveglianza, si ritiene che un giudice dello Stato membro di esecuzione debba semplicemente selezionare e scegliere da tale elenco?


10      Il corsivo delle congiunzioni è mio.


11      L’articolo 6, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/947 dispone che «[f]atte salve le misure e sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2».


12      Il corsivo è mio.


13      Il corsivo è mio.


14      Il corsivo è mio.


15      V. articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947.


16      Considerando 4 della decisione quadro 2008/947.


17      V. considerando 14 e articolo 5, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947.


18      V., ad esempio, il considerando 2 della decisione quadro 2008/947 e la sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


19      Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 (GU 2008, L 220, pag. 32).


20      Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 (GU 2008, L 327, pag. 27).


21      V. sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710, punto 44).


22      Ciò posto, si può ancora discutere su fino a che punto le conclusioni raggiunte dalla Corte in tale sentenza si basino sulla specifica circostanza fattuale in cui la prima condanna in questione era stata scontata per intero prima che la persona condannata interessata ne chiedesse il cumulo con una seconda. V. sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:710 confrontando, in particolare, i punti 46 e 47).


23      V. supra, paragrafi 67 e 68.


24      Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare (COM/2014/057 final), pag. 5.


25      Ibidem, pagg. 8 e 9.


26      Il giudice del rinvio chiarisce che le autorità estoni non pongono in essere alcuna sorveglianza attiva dell’esecuzione dell’obbligo gravante sulla persona condannata ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1 del Karistusseadustik (codice penale estone), che riguarda l’imposizione di una condanna condizionale senza applicazione di misure di sorveglianza. La risposta dello Stato all’inosservanza dell’obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato può essere solo quella di garantire che venga irrogata una sanzione in relazione al nuovo reato.


27      V., più in generale sullo ius puniendi, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:386, paragrafo 46 e segg.).


28      V. in tal senso, ad esempio, le mie conclusioni nella causa Commissione c. Germania (C‑220/15, EU:C:2016:534, paragrafo 35).


29      V. supra, paragrafi da 82 a 85 delle presenti conclusioni.


30      V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa X (Mandato d’arresto europeo contro un cantante) (C-717/18, EU:C:2019:1011, paragrafi da 92 a 94 e giurisprudenza ivi citata).