Language of document : ECLI:EU:C:2020:478

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 giugno 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 5, 10 e 20 – Diritto d’ingresso, in uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione – Prova del possesso di tale diritto – Possesso di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Possesso di una carta di soggiorno permanente»

Nella causa C‑754/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), con decisione del 21 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2018, nel procedimento

Ryanair Designated Activity Company

contro

Országos Rendőr-főkapitányság,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský (relatore), F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar,

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Ryanair Designated Activity Company, da A. Csehó, Á. Illés, Á. Kollár e V. Till, ügyvédek;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, M. Tátrai e Zs. Wagner, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Brabcová, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da L. Kotroni, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da E. Montaguti, Zs. Teleki e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, 10 e 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, nonché GU 2005, L 197, pag. 34), e dell’articolo 26 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ryanair Designated Activity Company (in prosieguo: la «Ryanair») e l’Országos Rendőr-főkapitányság (Stato maggiore della polizia nazionale, Ungheria) riguardo ad una sanzione pecuniaria inflitta a tale società.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 La direttiva 2004/38

3        I considerando 5 e 8 della direttiva 2004/38 così recitano:

«5)      Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. (…)

(…)

8)      Al fine di facilitare la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, coloro che hanno già ottenuto una carta di soggiorno dovrebbero essere esentati dall’obbligo di munirsi di un visto d’ingresso a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [(GU 2001, L 81, pag. 1, e rettifiche in GU 2007, L 29, pag. 10, e in GU 2016, L 137, pag. 27),] o, se del caso, della legislazione nazionale applicabile».

(…)».

4        L’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», che figura al capo I di tale direttiva, intitolato «Disposizioni generali», così prevede al suo paragrafo 1:

«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari (…) che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».

5        L’articolo 5 della direttiva in parola, intitolato «Diritto d’ingresso», che figura al capo II della stessa, intitolato «Diritto di uscita e di ingresso», così dispone:

«1.      Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.

Nessun visto d’ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell’Unione.

2.      I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.

(…)».

6        Il capo III della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno», contiene in particolare gli articoli 7, 9 e 10 della medesima.

7        L’articolo 7 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», così prevede:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

(…)

2.      Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione (...)

(…)».


8        L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro», così dispone al suo paragrafo 1:

«Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro».

9        L’articolo 10, della direttiva suddetta, intitolato «Rilascio della carta di soggiorno», dispone, al paragrafo 1:

«Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda».

10      Il suo successivo capo IV, intitolato «Diritto di soggiorno permanente», contiene in particolare gli articoli 16 e 20 della stessa.

11      L’articolo 16 della direttiva 2004/38, intitolato «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», recita, ai paragrafi 1 e 2:

«Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante».

12      L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro», prevede, ai paragrafi 1 e 2:

«1.      Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

2.      La domanda di carta di soggiorno permanente è presentata prima dello scadere della carta di soggiorno. (…)».

 La CAAS

13      Il titolo II della CAAS, intitolato «Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone», comprende in particolare un capitolo 6 dedicato alle «misure di accompagnamento» del sistema da esso previsto. Tale capitolo contiene un articolo unico, l’articolo 26, che prevede, al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2:

«1.      Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

(…)

b)      Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2.      Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti».

 La normativa ungherese

14      L’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (legge n. I del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone aventi diritto alla libera circolazione e al soggiorno), del 18 dicembre 2006 (Magyar Közlöny 2007/1.), nella sua versione applicabile ai fatti, così dispone:

«2.      Il familiare cittadino di un paese terzo che accompagna il cittadino dello [Spazio economico europeo (SEE)] o il cittadino ungherese, o che raggiunge un cittadino del SEE o un cittadino ungherese residente nel territorio dell’Ungheria, è autorizzato ad entrare nel territorio ungherese se è munito di un documento di viaggio in corso di validità emesso entro i dieci anni precedenti e la cui durata di validità superi la data di partenza prevista di almeno tre mesi, nonché, salvo disposizioni contrarie di un atto di diritto [dell’Unione] direttamente applicabile o di una convenzione internazionale, di un visto in corso di validità che dia diritto ad un soggiorno previsto di durata non superiore a novanta giorni nel corso di un periodo di centoottanta giorni (in prosieguo: “soggiorno previsto di durata non superiore a novanta giorni”).

3.      È altresì autorizzato ad entrare nel territorio dell’Ungheria in qualità di familiare, ove sia munito di un documento di viaggio in corso di validità emesso entro i dieci anni precedenti e con una durata di validità residua di almeno tre mesi oltre la data di partenza, nonché, salvo disposizione contraria di un atto di diritto [dell’Unione] direttamente applicabile o di una convenzione internazionale, di un visto in corso di validità che dia diritto ad un soggiorno previsto di durata non superiore a novanta giorni, ogni cittadino di un paese terzo.

(…)

4.      Le persone di cui ai paragrafi 2 e 3 possono entrare nel territorio dell’Ungheria senza visto ove dispongano di un documento che attesti il diritto di soggiorno previsto dalla presente legge o di una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato parte dell’accordo sul [SEE] al familiare, cittadino di un paese terzo, del cittadino del SEE».

15      L’articolo 69, paragrafi 1 e 5, dell’harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi), del 18 dicembre 2006 (Magyar Közlöny 2007/1.), nella sua versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«1.      Ogni vettore che trasporti il cittadino di un paese terzo nel territorio dell’Ungheria per via aerea o marittima, o su una linea regolare di trasporto stradale, o che gli permetta di attraversare il territorio ungherese verso un altro paese di destinazione, deve assicurarsi, prima del trasporto, che il cittadino del paese terzo disponga, ai fini dell’ingresso o del transito, di un documento di viaggio in corso di validità e, a seconda dei casi, di un visto in corso di validità che dia diritto ad un soggiorno di durata non superiore a novanta giorni.

(…)

5.      Una sanzione amministrativa, il cui importo è determinato da una normativa speciale, è inflitta ad ogni vettore che non adempie all’obbligo di cui al paragrafo 1.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Il 9 ottobre 2017 la polizia dell’aeroporto Liszt Ferenc di Budapest (Ungheria) procedeva al controllo dei passeggeri di un volo operato dalla Ryanair e proveniente da Londra (Regno Unito). In tale occasione, essa accertava che un passeggero di cittadinanza ucraina, munito di un passaporto non biometrico, di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione rilasciata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38, ma successivamente invalidata, e di una carta di soggiorno permanente valida, anch’essa rilasciata dal Regno Unito in applicazione dell’articolo 20 di tale direttiva, non disponeva di visto,

17      Considerando che tale passeggero non disponeva, pertanto, di tutti i documenti di viaggio necessari per fare ingresso nel territorio ungherese, la polizia ha negato la relativa autorizzazione e ha chiesto alla Ryanair di ricondurlo a Londra. Essa, inoltre, ha ritenuto che la Ryanair non avesse adottato le misure che le incombevano in quanto vettore, al fine di garantire che il passeggero stesso fosse in possesso dei necessari documenti di viaggio e ha, per questo motivo, deciso di infliggere a tale società una sanzione dell’importo di EUR 3 000.

18      Nell’ambito del ricorso da essa proposto contro tale decisione dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), la Ryanair ha fatto valere che il passeggero di cui trattasi era autorizzato, in forza dell’articolo 5 della direttiva 2004/38, a fare ingresso nel territorio ungherese senza essere munito di un visto, dato che disponeva di una carta di soggiorno permanente rilasciata dal Regno Unito in applicazione dell’articolo 20 della direttiva stessa. Al riguardo, la Ryanair ha sostenuto, innanzitutto, che, benché l’articolo 5 di detta direttiva subordini l’esenzione dall’obbligo di disporre di un visto, dal medesimo prevista, al possesso, da parte di un cittadino di uno Stato terzo, di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 10 della stessa direttiva, solo alla persona che abbia previamente ottenuto tale carta può successivamente essere rilasciata una carta di soggiorno permanente. Essa ne ha dedotto che da un’analisi contestuale delle disposizioni in parola emergeva che l’esenzione dal visto sussiste anche nell’ipotesi in cui un cittadino di uno Stato terzo detenga una carta di soggiorno permanente. La Ryanair ritiene poi che il possesso di tale carta debba essere considerato sufficiente, di per sé, per attestare che tale cittadino gode della qualità di familiare di un cittadino dell’Unione. Infine, essa ha aggiunto che il vettore non ha, comunque, diritto a procedere a verifiche complementari relative ai vincoli familiari tra l’interessato e un cittadino dell’Unione e che tale vettore non può quindi essere sanzionato per non aver effettuato siffatte verifiche complementari.

19      Lo Stato maggiore della polizia nazionale ungherese ha sostenuto, per contro, che l’articolo 5 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato in senso letterale, il che porta implicitamente a considerare che solo il possesso di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, il cui stesso titolo dimostra l’esistenza di un legame familiare con un cittadino dell’Unione, esenta i cittadini di Stati terzi dall’obbligo di essere muniti di un visto per poter fare ingresso nel territorio degli Stati membri. Esso ne ha poi dedotto che il possesso di una carta di soggiorno permanente, non prevista dall’articolo 10 della direttiva, non può essere considerato come atto ad esimere il suo titolare da tale obbligo. Esso ha infine considerato che ciò vale a fortiori nell’ipotesi in cui la carta di soggiorno permanente sia stata emessa da uno Stato membro che, come il Regno Unito, non faceva parte dello spazio Schengen all’epoca dei fatti all’origine del procedimento principale. Di conseguenza un vettore come la Ryanair potrebbe essere sanzionato, in conformità all’articolo 26 della CAAS, qualora abbia omesso di verificare che il titolare di tale carta di soggiorno permanente fosse munito di visto.

20      Tenuto conto di tali argomenti, il giudice del rinvio esprime, in primo luogo, dubbi riguardo alla circostanza se l’articolo 5 della direttiva 2004/38 debba essere soggetto ad interpretazione letterale o se il suo testo debba essere inteso alla luce del contesto in cui si inserisce. Esso osserva in particolare, al riguardo, che tale direttiva concepisce il diritto di soggiorno permanente come un diritto «rafforzato» concesso ai cittadini di Stati terzi familiari di un cittadino dell’Unione che abbiano già beneficiato di un diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro per un periodo ininterrotto di cinque anni.

21      In secondo luogo, tale giudice si interroga sulla portata dell’esenzione dal visto prevista all’articolo 5 della direttiva 2004/38, chiedendosi se essa debba essere intesa nel senso che ne godono i cittadini di Stati terzi che sono familiari di un cittadino dell’Unione, indipendentemente dall’accertamento di quale sia lo Stato membro che ha rilasciato loro la carta di soggiorno, oppure se essa debba, al contrario essere intesa come riservata a coloro che dispongono di una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro appartenente allo spazio Schengen. Esso osserva al riguardo che, alla data dei fatti all’origine della controversia su cui è chiamato a pronunciarsi, il Regno Unito era uno Stato membro dell’Unione che non apparteneva allo spazio Schengen.

22      In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nel caso in cui l’articolo 5 della direttiva 2004/38 fosse interpretato nel senso che il beneficio dell’esenzione dal visto da esso prevista si estende ai cittadini di Stati terzi titolari di una carta di soggiorno permanente rilasciata da uno Stato membro non facente parte dello spazio Schengen, occorre determinare se il possesso di tale carta basti a dimostrare l’esistenza di un diritto del suo detentore ad entrare senza visto nel territorio di un altro Stato membro o se sia necessario che l’interessato produca documenti integrativi che comprovino il suo legame familiare con un cittadino dell’Unione.

23      In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio esprime dubbi in merito alla portata dell’obbligo incombente ai vettori in materia di verifica dei documenti di viaggio dei cittadini di Stati terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, che si spostano da uno Stato membro ad un altro per via marittima o aerea, in forza dell’articolo 26 della CAAS. Al riguardo, esso si chiede, da un lato, se i «documenti di viaggio» di cui tali vettori, in conformità di tale articolo, sono tenuti a verificare il possesso, si limitino ai documenti comprovanti che tali persone abbiano il diritto di fare ingresso nel territorio di tale altro Stato membro o se essi si estendano, inoltre, ai documenti che attestano che essi hanno un vincolo familiare con un cittadino dell’Unione. D’altra parte, il giudice del rinvio s’interroga sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo di verifica.

24      In tali circostanze, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si debba interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, (...) della direttiva [2004/38] nel senso che, ai fini di tale direttiva, sia il possesso della carta di soggiorno valida contemplata dal suo articolo 10 sia il possesso della carta di soggiorno permanente cui fa riferimento il suo articolo 20 esentano il familiare dall’obbligo di disporre di un visto al momento dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se occorra interpretare l’articolo 5 della direttiva 2004/38 e il suo paragrafo 2 in questo stesso senso nel caso in cui la persona che sia un familiare del cittadino dell’Unione e che non disponga della cittadinanza di un altro Stato membro abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito e sia tale Stato quello che le ha rilasciato la carta di soggiorno permanente. In altri termini, se il possesso di una carta di soggiorno permanente prevista dall’articolo 20 di tale direttiva, rilasciata dal Regno Unito, esoneri dall’obbligo di ottenere un visto, indipendentemente dal fatto che non sia applicabile a tale Stato né il [regolamento n. 539/2001], menzionato all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, né il regolamento (UE) 2016/399[, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1)].

3)      In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, se il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38 debba essere considerato di per sé come prova sufficiente dal fatto che il titolare della carta è un familiare di un cittadino dell’Unione e, senza che sia necessario fornire alcun elemento di prova o attestazione aggiuntiva, che è autorizzato – in quanto familiare – a fare ingresso nel territorio di un altro Stato membro ed è esente dall’obbligo di visto in forza all’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva.

4)      Qualora la Corte dovesse rispondere in modo negativo alla terza questione pregiudiziale, se si debba interpretare l’articolo 26, paragraf[o] 1, lettera b), (…) della CAAS nel senso che il vettore aereo è tenuto, oltre che a controllare i documenti di viaggio, ad accertarsi che il viaggiatore che intenda viaggiare con la carta di soggiorno permanente prevista all’articolo 20 della direttiva 2004/38 sia effettivamente e realmente familiare di un cittadino dell’Unione al momento dell’ingresso.

5)      Qualora la Corte risponda in modo affermativo alla quarta questione pregiudiziale:

[a])      nel caso in cui il vettore aereo non possa stabilire se il viaggiatore che intende viaggiare con la carta di soggiorno permanente prevista all’articolo 20 della direttiva 2004/38 sia effettivamente un familiare di un cittadino dell’Unione al momento dell’ingresso, se il vettore sia obbligato a negare l’imbarco sull’aeromobile e a rifiutarsi di trasportare tale persona in un altro Stato membro;

[b])      nel caso in cui il vettore aereo non provveda al controllo di tale circostanza o non rifiuti di trasportare il viaggiatore che non possa dimostrare il suo status di familiare – il quale d’altro canto disponga di una carta di soggiorno permanente –, se si possa imporre una sanzione a tale vettore per questo motivo a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della CAAS».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esenti la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di detta carta, dall’obbligo di visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.

26      Al riguardo, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 prevede, alla sua prima frase, che i familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all’obbligo di ottenere il visto d’ingresso, conformemente al regolamento n. 539/2001 o alla legislazione nazionale e, alla seconda frase, che, ai fini di tale direttiva, il possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della stessa, in corso di validità, esonera i familiari interessati da tale obbligo.

27      Il testo di tale disposizione non fa riferimento alla carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 della direttiva 2004/38. Tuttavia, tale mancato riferimento non è di per sé idoneo a dimostrare a contrario la volontà del legislatore dell’Unione di escludere i familiari del cittadino dell’Unione che sono in possesso della carta di soggiorno permanente dal beneficio dell’esenzione dall’obbligo di visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri, previsto all’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva.

28      In tal contesto, secondo una costante giurisprudenza della Corte, si deve tener conto, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41, e del 26 marzo 2019, SM (Minore sotto kafala [tutela legale permanente] algerina), C‑129/18, EU:C:2019:248, punto 51].

29      Riguardo, in primo luogo, al contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, va osservato, da un lato, che la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della stessa direttiva e la carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva costituiscono entrambe documenti il cui possesso da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro attesta che gli stessi beneficiano del diritto di soggiorno, e quindi di ingresso, nel territorio degli Stati membri.

30      Più precisamente, la carta di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/38 è, secondo quanto risulta dall’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, un documento rilasciato dagli Stati membri allo scopo di attestare che gli interessati beneficiano del diritto di soggiorno superiore a tre mesi, come previsto all’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva.

31      Quanto alla carta di cui all’articolo 20 della direttiva 2004/38, secondo il paragrafo 1 di detto articolo, è un documento rilasciato dagli Stati membri qualora gli interessati siano titolari del diritto di soggiorno permanente, quale previsto all’articolo 16, paragrafo 2, di tale direttiva.

32      Orbene, dal considerando 8 di tale direttiva, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 5, paragrafo 2, di quest’ultima, risulta che i familiari di un cittadino dell’Unione che abbiano già ottenuto «una» carta di soggiorno dovrebbero beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri. È quindi evidente che è il fatto di aver ottenuto una carta di soggiorno, qualunque essa sia, in applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/38, a giustificare che questi ultimi siano esentati dall’obbligo di ottenere un visto.

33      D’altra parte, l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente è soggetta, come discende dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, alla condizione che i familiari abbiano soggiornato legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni con il cittadino dell’Unione interessato nello Stato membro ospitante, il che implica necessariamente che essi abbiano previamente beneficiato di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi sul territorio di quest’ultimo.

34      Del pari, dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 risulta che la carta di soggiorno permanente può essere rilasciata soltanto a persone che hanno previamente ottenuto una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.

35      Ne consegue che i familiari di un cittadino dell’Unione che ottengano il rilascio di una carta di soggiorno permanente sono necessariamente persone che hanno previamente beneficiato, in quanto titolari di una carta di soggiorno di familiari di un cittadino dell’Unione, dell’esenzione dall’obbligo di ottenere il visto, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva suddetta, occorre rilevare che esso consiste, come la Corte ha già osservato, nel garantire un’integrazione graduale dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, nella società dello Stato membro in cui risiedono (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, EU:C:2011:866, punti 38 e 41, e del 17 aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256, punti 51 e 54).

37      Orbene, tale obiettivo osta a che l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione, comporti la perdita dell’esenzione dall’obbligo di ottenere il visto, di cui essi godevano anteriormente all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente in quanto titolari di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.

38      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.

 Sulla seconda questione

39      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto, qualora tale carta sia stata rilasciata da uno Stato membro che non appartiene allo spazio Schengen.

40      Anzitutto, va osservato che le disposizioni applicabili allo spazio Schengen dichiarano espressamente che esse non pregiudicano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari che li accompagnano o li raggiungono, quale garantita, segnatamente, dalla direttiva 2004/38, come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi da 38 a 40 delle sue conclusioni.

41      Al riguardo, si deve constatare che, in via generale, tale direttiva si applica indistintamente all’insieme degli Stati membri, appartengano o meno allo spazio Schengen.

42      Con riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, esso non fa alcuno specifico riferimento allo spazio Schengen, che ciò sia preordinato allo scopo di subordinare il beneficio dell’esenzione dall’obbligo di visto, dallo stesso previsto, alla condizione che sia stata rilasciata una carta di soggiorno da uno Stato membro appartenente a tale spazio oppure, ragionando all’inverso, allo scopo di escludere dal beneficio dell’esenzione di cui trattasi coloro che possiedono una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro non appartenente a detto spazio.

43      Ne deriva che il beneficio dell’esenzione dall’obbligo di ottenere il visto, obbligo previsto all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, non è limitato ai soli familiari di un cittadino dell’Unione che sono in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente rilasciata da uno Stato membro appartenente allo spazio Schengen.

44      Tale interpretazione è confortata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

45      Infatti, la «disposizione generale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi prevede che essa si applica in ogni caso a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza e ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

46      Ne deriva, in particolare, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, che ogni familiare di cittadini dell’Unione è legittimato a beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di ottenere il visto previsto da detta disposizione. Orbene, il fatto di istituire una distinzione tra siffatti familiari, in funzione dello Stato membro che ha rilasciato loro una carta di soggiorno permanente, escluderebbe taluni di essi dal beneficio dell’esenzione e si porrebbe quindi in contrasto con tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

47      Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen.

 Sulla terza questione

48      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 20 della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno in esso prevista costituisce una prova sufficiente del fatto che il titolare di detta carta ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha il diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di ottenere il visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.

49      Al riguardo, dalla lettera stessa dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 deriva, in particolare, che gli Stati membri possono rilasciare una carta di soggiorno permanente soltanto alle persone che hanno la qualità di familiari di un cittadino dell’Unione.

50      Ne consegue che il rilascio di una carta di soggiorno permanente da parte di uno Stato membro implica che quest’ultimo abbia necessariamente verificato, in precedenza, che la persona interessata abbia tale qualità.

51      Di conseguenza, la verifica supplementare di tale qualità non ha ragion d’essere.

52      Inoltre, come la Corte ha già osservato, il rilascio della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/38 deve essere considerato quale constatazione formale della situazione di fatto e di diritto della persona interessata alla luce della direttiva (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, punto 48; del 18 dicembre 2014, McCarthy e a., C‑202/13, EU:C:2014:2450, punto 49, e del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 48).

53      Si deve considerare, per analogia, che il rilascio della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 della direttiva suddetta equivale anch’esso ad una constatazione formale della situazione della persona interessata, come attestata da tale documento.

54      Ne deriva che una carta di soggiorno permanente è idonea a giustificare in sé e per sé la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione della persona che è titolare di detta carta.

55      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 20 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno prevista in tale articolo costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di ottenere il visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.

 Sulle questioni quarta e quinta

56      Alla luce della risposta fornita alla terza questione, non è necessario rispondere alle questioni quarta e quinta.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.

2)      L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen.

3)      L’articolo 20 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno prevista in tale articolo costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.