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Ricorso proposto il 25 luglio 2014 –One of us e a. / Parlamento e a.

(Causa T-561/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Iniziativa dei cittadini europei One of us e altri (rappresentanti: C. de La Hougue, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la comunicazione della Commissione COM (2014) 355 final;

in subordine, annullare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011;

condannare i convenuti a pagare i costi sostenuti dai ricorrenti per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che, secondo i ricorrenti, la risposta della Commissione alla loro proposta legislativa e alle questioni da essi sollevate nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini «Uno di noi» è insoddisfacente, giacché la Commissione i) non si esprime sul fatto che l’embrione umano sia un essere umano e ii) non affronta evidenti contraddizioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del processo democratico, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, la Commissione:

non fornisce i motivi in diritto per il suo rifiuto di trasmettere la loro proposta al Parlamento;

interpreta erroneamente i requisiti del regolamento n. 211/2011 1 e mantiene un monopolio sul processo legislativo in contrasto con le disposizioni dei Trattati sul dialogo istituzionale;

non presenta le proprie conclusioni giuridiche e politiche separatamente, come richiesto dal regolamento n. 211/2011.

Terzo motivo, vertente sulla non conformità del regolamento n. 211/2011 ai Trattati. I ricorrenti affermano che:

gli obiettivi del Trattato di Lisbona tesi a rafforzare la legittimazione democratica delle istituzioni e incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei al processo democratico sono vanificati se un’iniziativa dei cittadini può essere respinta dalla Commissione per motivi soggettivi ed arbitrari senza essere esaminata dal Parlamento;

il principio dello Stato di diritto è violato se la decisione della Commissione non è soggetta al sindacato di legittimità.

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1     Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011 L 65, pag. 1).