Language of document : ECLI:EU:C:2020:344

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

30 aprile 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività delle forze di pronto intervento della polizia»

Nella causa C‑211/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc, Ungheria), con decisione del 21 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2019, nel procedimento

UO

contro

Készenléti Rendőrség,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per UO, da I. Balázs, kamarai jogtanácsos;

–        per il Készenléti Rendőrség, da A. Kenyhercz, kamarai jogtanácsos;

–        per il governo ungherese, da G. Koós, Z. Fehér e M. Tátrai, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Havas, M. van Beek e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), nonché dell’articolo 1, paragrafo 3 e dell’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UO e il Készenléti Rendőrség (Polizia di pronto intervento, Ungheria), in merito alla retribuzione dovuta per i servizi di guardia prestati dal primo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 89/391

3        L’articolo 2 della direttiva 89/391 così prevede:

«1.      La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).

2.      La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.

In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva».

 Direttiva 2003/88

4        L’articolo 1 della direttiva 2003/88 così dispone:

«1.      La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.      La presente direttiva si applica:

a)      ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b)      a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

3.      La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.

(...)».

5        L’articolo 2 della medesima direttiva recita:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)      “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2)      “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(...)».

6        L’articolo 17, paragrafo 3, di detta direttiva così prevede:

«In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 possono essere concesse:

(...)

c)      per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:

(...)

iii)      di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; (...)

(...)».

 Diritto ungherese

7        L’articolo 102, paragrafo 1, del rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (legge n. XLII del 2015 relativa allo statuto del personale professionale degli organi incaricati del mantenimento dell’ordine) dispone quanto segue:

«Il membro del personale professionista ha i seguenti obblighi in relazione alla prestazione del servizio:

a)      tenersi pronto a intervenire nel luogo e momento specificati, mantenere tale condizione e adempiere al suo incarico per tutta la durata del servizio e tenersi a disposizione a tal fine,

(...)».

8        L’articolo 141, paragrafo 1, di tale legge così recita:

«Il superiore gerarchico può obbligare un membro del personale professionista a tenersi pronto ad entrare in servizio in un luogo – diverso dalla sede di servizio – in cui possa essere localizzato e dal quale possa essere chiamato in qualsiasi momento per svolgere le sue funzioni.

(...)».

9        L’articolo 364, paragrafo 1, di detta legge prevede:

«La presente legge, unitamente ai decreti adottati in virtù dei poteri conferiti dagli articoli 340 e 341, mira ad attuare

(...)

5)      la direttiva [2003/88]

(...)».

10      L’articolo 58, paragrafo 1, del rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (legge n. XXXIV del 1994 sulla polizia) così recita:

«Gli agenti di polizia possono essere impiegati in pattuglie (...)

b)      per neutralizzare situazioni di concentrazione di masse che mettano in pericolo la vita o la sicurezza dei beni delle persone o per prevenire atti violenti che possano avere tali conseguenze e per arrestarne gli autori;

(...)

j)      negli altri casi previsti dalla legge».

11      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007 korm. rendelet (decreto del governo n. 329/2007, sugli organi di polizia e mediante il quale si disciplinano i compiti e i poteri degli organi di polizia), del 13 dicembre 2007:

«Gli organi del servizio generale di polizia creati per l’esecuzione di compiti specifici sono:

a)      la Polizia di pronto intervento;

(...)».

12      Il Magyar Köztársaság rendőrségének csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998 ORFK utasítás (circolare n. 11/1998 dello Stato maggiore nazionale della polizia, che disciplina il servizio di pattugliamento della polizia della Repubblica di Ungheria), del 23 aprile 1998, prevede:

«(...)

12. (...)      

(...)

Servizio in stato di allerta di una pattuglia

La finalità del servizio in stato di allerta è di mantenere la pattuglia di polizia in condizione di poter essere dispiegata per lo svolgimento dei propri compiti il più rapidamente possibile. Ciò comprende la concentrazione, il dispiegamento e l’intervento della pattuglia di polizia, la costituzione – se necessario – di squadre o di gruppi di squadre, la fornitura delle risorse materiali necessarie per l’intervento della pattuglia di polizia, la preparazione dell’unità e il suo mantenimento al livello operativo stabilito.

14.      La pattuglia può essere posta in servizio in stato di allerta mediante mobilitazione pianificata in anticipo con conoscenza dei compiti previsti o mediante mobilitazione ordinata in situazione di emergenza. Quest’ultima può verificarsi, in particolare, quando un servizio in stato di allerta abbia già iniziato i suoi compiti e sia necessario organizzare un nuovo servizio in stato di allerta e non sia possibile o sufficiente la mobilitazione di forze di polizia che agiscono in conformità con un’altra forma di servizio.

(...)

17.      Il livello di disponibilità di una pattuglia di polizia che presta un servizio in stato di allerta ad essere impiegata misura la rapidità con cui è possibile avviare una missione specifica. Sarà maggiore quanto più completa sia la definizione fatta a priori dal capo dell’unità di polizia delle condizioni che devono concorrere per l’avvio della missione. In funzione del concorso di tali condizioni, la pattuglia di polizia può essere posta in stato di allerta elevata o di allerta generale.

(...)

19.      Il servizio in stato di allerta ha inizio quando si raggiunge il livello di allerta determinato e perdura finché l’allerta non viene revocata o finché non si verifica il passaggio ad altre attività. La pattuglia di polizia che presta servizio in stato di allerta deve essere in grado di eseguire i compiti specificati in meno di 15 minuti in stato di allerta elevata e in meno di un’ora in stato di allerta generale. Il capo dell’unità di polizia che ordini l’impiego della pattuglia di polizia può ridurre i termini ordinari a seconda della natura dell’attività prevista o della preparazione del gruppo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Il 1° gennaio 2011, UO è entrato a far parte dei servizi di Polizia di pronto intervento. Quest’ultima è una divisione del corpo generale di polizia, che ha proprie competenze speciali e svolge compiti specifici in tutto il territorio ungherese. La Polizia di pronto intervento contribuisce, in particolare, all’esecuzione di azioni non pianificate che richiedono un intervento urgente e il ricorso a pattuglie. UO è stato assegnato, nell’ambito della Polizia di pronto intervento, al gruppo di pronto intervento alle frontiere di Miskolc (Ungheria).

14      Dal mese di luglio 2015 al mese di aprile 2017, UO è stato in servizio in stato di allerta quale membro di una pattuglia. Durante tale periodo, il servizio di frontiera non ha avuto luogo presso la sede di servizio generale di Miskolc, ma nella parte meridionale del confine, nel distretto di Csongrád (Ungheria).

15      Nel corso di tale periodo, il datore di lavoro di UO ha ordinato, in relazione al servizio di frontiera svolto, da un lato, un servizio di allerta straordinario e, dall’altro, un servizio di guardia al di fuori dell’orario di servizio ordinario, servizi che dovevano entrambi essere prestati nell’ambito di un servizio di pattugliamento.

16      Tale datore di lavoro ha trattato il periodo del servizio di guardia come periodo di riposo. UO ritiene, al contrario, che durante tale periodo egli assicurasse, in realtà, un servizio in stato di allerta al di fuori dell’orario di servizio ordinario quotidiano, il quale doveva essere qualificato come «orario di lavoro», per il quale egli non doveva beneficiare di un premio per il servizio di guardia, bensì di un’indennità di servizio in stato di allerta straordinario.

17      Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, secondo il tenore dell’articolo 364, paragrafo 1, punto 5, della legge relativa allo statuto del personale professionale degli organi incaricati del mantenimento dell’ordine, tale legge mira ad attuare la direttiva 2003/88, ma che essa non definisce né la nozione di «orario di lavoro» né quella di «periodo di riposo» e, dall’altro lato, che UO fonda le sue pretese su tale direttiva.

18      Tuttavia, tale giudice si chiede se detta direttiva e, in particolare, le definizioni di cui all’articolo 2, punti 1 e 2, della stessa, possano essere applicate a UO, nella sua qualità di membro della Polizia di pronto intervento, dato che l’attività di cui trattasi si distingue dalle attività esercitate in circostanze ordinarie.

19      A tale riguardo, il giudice del rinvio chiede se l’ambito di applicazione personale della direttiva 2003/88 sia delimitato dall’articolo 2 della direttiva 89/391. In caso affermativo, esso si chiede se l’attività di membro del servizio di Polizia di pronto intervento presenti particolarità inerenti a talune attività specifiche del pubblico impiego, che si oppongono in modo imperativo all’applicazione della direttiva 89/391 e dell’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88.

20      Secondo il giudice del rinvio, ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, esso rileva che la Polizia di pronto intervento è un organo speciale delle forze di polizia, che svolge compiti di polizia particolari, come definiti dalla legge, fermo restando che, nel caso di specie, UO ha altresì dovuto svolgere compiti di polizia generale. Tale giudice aggiunge che UO fa parte dell’organico di tali unità speciali e che, in tale contesto, ha svolto egli stesso un’attività specifica di polizia nel pubblico impiego, cosicché le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/88 non dovrebbero potersi applicare nei suoi confronti.

21      Alla luce di quanto sopra, il Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc, Ungheria) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione personale di tale direttiva è delimitato dall’articolo 2 della direttiva [89/391].

2)      In caso di risposta affermativa, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva [89/391] debba essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva [2003/88] non è applicabile agli agenti di polizia membri del personale professionista della Polizia di pronto intervento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

22      Secondo il governo ungherese, le questioni sollevate sono irricevibili in quanto la controversia di cui al procedimento principale verte sulla retribuzione dei lavoratori.

23      Si deve sottolineare al riguardo che, eccezion fatta per l’ipotesi particolare di ferie annuali retribuite, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, tale direttiva si limita a disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, cosicché, in linea di principio, essa non si applica alla retribuzione dei lavoratori (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

24      Tuttavia, tale constatazione non implica che non si debba rispondere alle questioni sollevate nella presente causa.

25      Infatti, il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 2003/88 gli sia necessaria per potere statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente. In particolare, tale giudice chiede se i membri dei servizi di polizia che svolgono funzioni come quelle di cui al procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, affinché esso possa stabilire se la qualificazione dei periodi di guardia svolti da UO, come «orario di lavoro» oppure come «periodo di riposo», debba essere effettuata alla luce delle definizioni di cui all’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva, prima di fissare il livello retributivo che occorre applicare a detti periodi. Ne consegue che la questione se detta direttiva sia applicabile alla controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, al pari di quella se tale applicabilità dipenda dalla direttiva 89/391, deve essere esaminata prima di quella relativa all’esistenza di un diritto al pagamento di un supplemento di retribuzione, che spetta al giudice nazionale dirimere.

26      In tali circostanze, si deve ritenere che le questioni sollevate siano pertinenti ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, cosicché tali questioni sono ricevibili.

 Nel merito

27      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell’ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro, in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere.

28      Dalla decisione di rinvio e dall’udienza tenutasi dinanzi alla Corte, risulta, infatti, che la controversia principale riguarda la retribuzione dei periodi di guardia svolti da UO tra il mese di luglio 2015 e il mese di aprile 2017. In tale intervallo temporale, UO ha esercitato funzioni di sorveglianza alle frontiere che l’Ungheria condivide sia con la Repubblica di Serbia sia con la Repubblica di Croazia e la Romania, che non fanno parte dello spazio Schengen.

29      L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88 definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima mediante rinvio all’articolo 2 della direttiva 89/391.

30      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/391, quest’ultima concerne «tutti i settori d’attività privati o pubblici», tra i quali figurano le «attività di servizi».

31      Tuttavia, dall’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/931, emerge che quest’ultima non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, segnatamente nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo. L’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva precisa, ciononostante, che, in un caso siffatto, la sicurezza e la salute dei lavoratori devono, per quanto possibile, essere assicurate, tenendo conto degli obiettivi della direttiva in parola.

32      Occorre, pertanto, stabilire se funzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale possano rientrare nella deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391, la quale deve essere interpretata in modo da limitarne la portata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che essa consente agli Stati membri di proteggere (sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 54, nonché del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 53).

33      A tale riguardo, va constatato, in primo luogo, che la sorveglianza delle frontiere esterne di uno Stato membro, in un contesto di afflusso di cittadini di paesi terzi, costituisce un’attività che rientra nel pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391.

34      In secondo luogo, è opportuno sottolineare che una siffatta attività può presentare talune peculiarità rispetto ad altre attività rientranti nel pubblico impiego, in generale, o nel mantenimento dell’ordine, in particolare.

35      Si deve stabilire, in terzo luogo, se talune peculiarità inerenti a tale attività specifica del pubblico impiego si oppongano in modo imperativo, a motivo della necessità assoluta di garantire un’efficace tutela della collettività, a che la direttiva 2003/88 si applichi all’attività suddetta (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 55).

36      In proposito, il governo ungherese sostiene che era inconcepibile pianificare l’orario di lavoro degli agenti di Polizia di pronto intervento destinati alle frontiere esterne, tenuto conto della necessità di garantire una presenza e un servizio continui e dell’impossibilità di prevedere l’ampiezza dei compiti che dovevano essere garantiti da tale servizio. All’udienza tenutasi dinanzi alla Corte, la Polizia di pronto intervento ha sostanzialmente sostenuto la stessa posizione.

37      È vero che il fatto che talune attività specifiche rientranti nel pubblico impiego non si prestino, per loro natura, a una pianificazione dell’orario di lavoro si annovera tra le particolarità inerenti a tali attività, che giustificano, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391, una deroga alle norme in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 55, nonché del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 64).

38      L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 consente così di preservare l’efficacia delle attività specifiche del pubblico impiego la cui continuità è indispensabile per garantire l’esercizio effettivo delle funzioni essenziali dello Stato (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tale esigenza di continuità deve, tuttavia, essere valutata tenendo conto della natura specifica dell’attività considerata (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 66).

40      Infatti, in primo luogo, conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, l’esigenza di continuità dei servizi attivi nell’ambito della salute, della sicurezza e dell’ordine pubblico non osta a che, quando esse avvengono in condizioni normali, le attività di tali servizi possano essere organizzate, anche per quanto riguarda gli orari di lavoro dei loro dipendenti, cosicché la deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 è applicabile a siffatti servizi solo in circostanze di gravità e ampiezza eccezionali (v. segnatamente, in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 55 e 57; del 12 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑132/04, non pubblicata, EU:C:2006:18, punto 26, nonché del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 67).

41      Dalla giurisprudenza della Corte risulta, quindi, che la direttiva 2003/88 si applica ad attività nel settore della sanità, della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche quando sono esercitate dalle forze d’intervento in loco e hanno lo scopo di prestare soccorso, allorché tali attività vengono svolte in condizioni abituali, conformemente agli incarichi impartiti al servizio interessato, e ciò nonostante il fatto che gli interventi ai quali tali attività possono dar luogo siano, per loro natura, non prevedibili e tali da esporre i lavoratori che li svolgono a taluni rischi relativi alla loro sicurezza o alla loro salute (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 57, nonché ordinanza del 14 luglio 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C‑52/04, EU:C:2005:467, punto 52).

42      Ne consegue che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 ai servizi attivi nel settore della sanità, della sicurezza e dell’ordine pubblici si giustifica solo a causa di eventi eccezionali, quali catastrofi naturali o tecnologiche, attentati o incidenti importanti, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva 2003/88. Casi del genere giustificano il riconoscimento di una priorità assoluta all’obiettivo di protezione della popolazione, a scapito del rispetto delle disposizioni di quest’ultima direttiva, le quali possono essere provvisoriamente violate nell’ambito dei detti servizi (v., in tal senso, ordinanza del 14 luglio 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C‑52/04, EU:C:2005:467, punti da 53 a 55).

43      In secondo luogo, occorre ricordare che la giurisprudenza richiamata ai punti da 40 a 42 della presente sentenza non può essere interpretata nel senso di escludere che talune attività particolari del pubblico impiego presentino, anche quando sono esercitate in condizioni normali, caratteristiche talmente specifiche che la loro natura osta, in modo imperativo, a una pianificazione dell’orario di lavoro rispettosa delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e a., C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 68).

44      Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che i compiti di sorveglianza alle frontiere esterne garantiti dalla Polizia di pronto intervento presentino caratteristiche così specifiche. Pertanto, non è stato dimostrato che il fatto di dover concedere, a intervalli regolari a un membro della Polizia di pronto intervento, il diritto ad ore o a giorni di riposo dopo che egli ha effettuato un certo numero di ore o di giorni di lavoro pregiudicherebbe un aspetto essenziale dei compiti che tale lavoratore è chiamato a svolgere abitualmente, per il motivo che tali compiti, a causa delle specificità inerenti a questi ultimi, possono essere assolti solo in modo continuativo e unicamente da tale singolo lavoratore. Si deve aggiungere che i costi derivanti al datore di lavoro dalla necessità di sostituire il lavoratore suddetto durante i periodi di riposo che devono essergli concessi in virtù della direttiva 2003/88 non possono costituire una giustificazione per la mancata applicazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, punti 66 e 67).

45      Spetta, pertanto, al giudice del rinvio stabilire se i compiti svolti da UO, nel corso del periodo controverso, siano stati adempiuti in circostanze di gravità e ampiezza eccezionali tali da giustificare l’applicazione a questi ultimi della deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391.

46      A tale riguardo, detto giudice dovrà prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti, in particolare il fatto che la missione di cui trattasi nel procedimento principale si sia protratta per diversi mesi.

47      In particolare, spetterà ad esso stabilire se un afflusso di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Ungheria abbia impedito che la sorveglianza di dette frontiere fosse effettuata, per tutto il periodo controverso, in condizioni abituali, conformemente all’incarico affidato alla Polizia di pronto intervento.

48      A tal fine, il giudice del rinvio dovrà tener conto, da un lato, del fatto che, secondo la decisione di rinvio, tale servizio è stato istituito proprio per partecipare all’espletamento di compiti di emergenza e, dall’altro, della giurisprudenza della Corte, richiamata al punto 41 della presente sentenza, secondo cui la direttiva 2003/88 si applica alle attività delle forze dell’ordine effettuate in condizioni abituali, conformemente agli incarichi loro affidati, anche quando gli interventi ai quali tali attività possono dar luogo sono, per loro natura, imprevedibili e presentano un rischio per la sicurezza o la salute dei lavoratori.

49      Inoltre, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi che non sarebbe stato possibile, tenuto conto della gravità e dell’ampiezza delle circostanze, organizzare il servizio in questione in modo tale che ciascuno dei suoi membri avrebbe potuto beneficiare di un periodo di riposo conforme alle prescrizioni della direttiva 2003/88.

50      A tale scopo, esso dovrà stabilire se fosse impossibile prevedere, quanto meno, a partire da un certo momento nel corso del periodo controverso, un meccanismo di avvicendamento dell’organico che consentisse di garantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo conforme a quanto prescritto dalla direttiva 2003/88.

51      Infine, occorre aggiungere che, supponendo che il giudice del rinvio giunga alla conclusione che le particolarità inerenti ai compiti garantiti dagli agenti della Polizia di pronto intervento tra il mese di luglio 2015 e il mese di aprile 2017 non si prestavano, per loro natura, a una pianificazione dell’orario di lavoro, esso dovrà tener conto del fatto che l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 89/391 prevede che, anche in tal caso, le autorità competenti devono garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori per quanto possibile.

52      Dall’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell’ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell’ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.