Language of document : ECLI:EU:C:2020:275

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

2 aprile 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Figli di lavoratori frontalieri – Vantaggi sociali – Sistema di rimborso delle spese di trasporto scolastico – Requisito della residenza in un Land – Esclusione dei figli che frequentano la scuola in tale Land e risiedono in uno Stato membro diverso da quello dell’istituto scolastico frequentato – Esclusione dei cittadini nazionali residenti negli altri Länder»

Nella causa C‑830/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania), con decisione dell’11 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2018, nel procedimento

Landkreis Südliche Weinstraße

contro

PF e a.,

con l’intervento del:

Vertreter des öffentlichen Interesses,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da A. Rosas, presidente di sezione, D. Šváby e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento;

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra PF e il Landkreis Südliche Weinstraße in relazione alla presa in carico, da parte del Land, delle spese per il trasporto scolastico di figli di lavoratori frontalieri.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 3, 4 e 5 del regolamento n. 492/2011 indicano quanto segue:

«(3) Occorre prevedere disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 45 e 46 del trattato [FUE] in materia di libera circolazione.

(4) La libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale. (…) Occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l’attività di loro scelta all’interno dell’Unione.

(5) Tale diritto dovrebbe essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori “permanenti”, stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi».

4        L’articolo 7, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento dispone quanto segue:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

5        L’articolo 10 di detto regolamento così prevede:

«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».

 Diritto tedesco

6        L’articolo 56, paragrafo 1, del Rheinland-pfälzisches Schulgesetz (legge relativa all’organizzazione del sistema scolastico del Land della Renania-Palatinato), del 30 marzo 2004 (GVBl. RP 2004, pag. 239), come modificato da ultimo dall’articolo 10 della legge del 16 febbraio 2016 (GVBl. RP 2016, pag. 37), così dispone:

«La frequenza scolastica è obbligatoria per tutti i bambini, i giovani e gli adolescenti che abbiano il domicilio o la residenza abituale nel Land Renania-Palatinato, fatti salvi i trattati internazionali e gli accordi interstatali».

7        L’articolo 69 di tale legge, relativa al servizio di trasporto scolastico, stabilisce quanto segue:

«(1) Ai circondari del Land [(Landkreise)] e alle città extracircondariali spetta come dovere istituzionale di amministrazione autonoma provvedere al trasporto degli scolari residenti nel Land Renania-Palatinato verso le scuole elementari e gli istituti specializzati situati nel loro territorio, se il tragitto fino alla scuola non è ragionevolmente percorribile da tali scolari senza un mezzo di trasporto.

La presente disposizione si applica altresì al trasporto degli scolari:

1.      Fino all’istituto di istruzione secondaria più vicino (...)

Se lo scolaro frequenta una scuola al di fuori del territorio del Land Renania-Palatinato, le spese di trasporto sono a carico del circondario del Land [(Landkreis)] o della città extracircondariale nel cui territorio risiede l’interessato.

(2)      Il tragitto fino alla scuola non è ragionevolmente percorribile dallo scolaro senza un mezzo di trasporto se è particolarmente pericoloso o se il più breve percorso a piedi non particolarmente pericoloso tra l’abitazione e la scuola elementare o tra l’abitazione e la scuola secondaria misura, nel primo caso, più di due chilometri o, nel secondo caso, più di quattro chilometri. (...)

(3)      In caso di frequenza di una scuola diversa da quella più vicina ai sensi del paragrafo 1, [secondo comma, punto 1], le spese di trasporto sono coperte solo in misura pari a quella prevista per il percorso fino alla scuola più vicina. Nell’individuazione della scuola più vicina si deve tener conto solo di scuole che offrono la prima lingua straniera prescelta. (...)

(4)      Il compito viene svolto in via prioritaria mediante copertura delle necessarie spese di viaggio con mezzi pubblici. Qualora non siano disponibili soluzioni ragionevoli con mezzi di trasporto pubblici, occorre impiegare scuolabus. La presa in carico delle spese relative ad altri mezzi di trasporto è dovuta solo fino a concorrenza dell’importo che si dovrebbe corrispondere ai sensi della prima frase».

8        L’articolo 5, paragrafo 1, della Rheinland-pfälzisches Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (legge sui trasporti pubblici locali del Land Renania-Palatinato), del 17 novembre 1995 (GVBl. RP 1995, pag. 450), come modificato da ultimo dall’articolo 12 della legge del 22 dicembre 2015 (GVBl. RP 2015, pag. 516), prevede quanto segue:

«I responsabili del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, sono i circondari del Land [(Landkreise)] e le città extracircondariali. Essi si fanno carico di tale compito, quale compito facoltativo di amministrazione autonoma, nei limiti delle rispettive capacità finanziarie (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        PF, cittadino tedesco, risiede in Francia con i suoi genitori, i quali sono anch’essi cittadini tedeschi. Egli frequenta una scuola secondaria nel Landkreis Südliche Weinstraße del Land Renania-Palatinato, in Germania. Anche il luogo di lavoro di sua madre si trova in Germania.

10      Le spese di trasporto scolastico di PF sono state prese in carico dal Landkreis dove quest’ultimo ha frequentato la scuola fino all’anno scolastico 2014-2015. Per l’anno 2015-2016, il Landkreis ha tuttavia comunicato, con avviso del 16 giugno 2015, che le spese di trasporto scolastico di PF non sarebbero state più prese in carico, conformemente alle disposizioni di legge in vigore nella Renania-Palatinato. Tale normativa prevedrebbe, infatti, che il Landkreis sia tenuto a organizzare il trasporto scolastico soltanto per scolari residenti in tale Land.

11      PF ha presentato un reclamo contro la decisione del Landkreis, che è stato respinto. Egli ha poi proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße (Tribunale amministrativo di Neustadt sulla Weinstraße, Germania). Quest’ultimo ha accolto il ricorso con la motivazione che PF, in quanto figlio di un lavoratore frontaliero, aveva il diritto di beneficiare della presa in carico delle sue spese di trasporto scolastico, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

12      Il Landkreis ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore del Land Renania-Palatinato, Germania). Quest’ultimo si chiede se una disposizione come l’articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, della legge sull’organizzazione del sistema scolastico del Land Renania-Palatinato violi l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

13      Il giudice del rinvio considera, infatti, che quest’ultima disposizione è applicabile alla causa di cui è investito. Esso ritiene, da un lato, che la presa in carico delle spese di trasporto scolastico di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Dall’altro lato, esso ricorda che, secondo la sentenza del 12 maggio 1998, Martínez Sala (C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 25), sono ricompresi tutti i vantaggi che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare atta a facilitare la loro mobilità.

14      Il giudice del rinvio chiede tuttavia se la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale comporti una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori migranti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

15      A tale riguardo, esso sottolinea, in particolare, che, nelle cause in cui la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, il requisito della residenza si estendeva a tutto il territorio dello Stato membro considerato. Orbene, nel procedimento principale, poiché il requisito della residenza è limitato a una parte del territorio tedesco, la misura nazionale estrometterebbe quasi esclusivamente i figli di lavoratori residenti in tale Stato membro dal beneficio della prestazione sociale di cui trattasi nel procedimento principale, mentre sarebbe interessato solo un numero limitato di figli di lavoratori migranti.

16      Qualora tale misura nazionale dovesse tuttavia essere considerata indirettamente discriminatoria, il giudice del rinvio chiede se la stessa possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, nella specie, la necessità di garantire l’efficace organizzazione del sistema scolastico. Tale obiettivo legittimo rientrerebbe nell’obbligo scolastico, che ha lo scopo di garantire il diritto all’istruzione sancito all’articolo 26 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

17      Il giudice del rinvio precisa che esiste un nesso indissolubile tra l’organizzazione del sistema scolastico e il territorio, il che consentirebbe di giustificare il requisito della residenza previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. Esso fa riferimento, a tale riguardo, all’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, che subordina il diritto di seguire corsi di insegnamento generale al requisito della residenza nello Stato membro, come la Corte avrebbe constatato nella sentenza del 13 giugno 2013, Hadj Ahmed (C‑45/12, EU:C:2013:390, punto 31).

18      Il giudice del rinvio indica, inoltre, che la rinuncia a un siffatto requisito della residenza sarebbe difficile da attuare. Sarebbe, infatti, difficile, nel caso di uno scolaro residente in uno Stato membro diverso da quello dell’istituto scolastico frequentato, determinare l’istituto scolastico più vicino al fine di calcolare l’importo delle spese di trasporto scolastico che devono essere rimborsate.

19      In tali circostanze, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 492/2011 (...) debba essere interpretato nel senso che una disposizione di diritto nazionale in base alla quale l’obbligo di taluni enti territoriali nazionali (Landkreise) di effettuare il trasporto degli studenti è limitato ai residenti dello Stato federato (Bundesland) cui fanno capo, ha effetto discriminatorio indiretto anche quando sia accertato, sulla base delle circostanze di fatto, che con il requisito della residenza vengono esclusi dalla prestazione in netta prevalenza cittadini del restante territorio dello Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se l’efficace organizzazione del sistema scolastico costituisca un’esigenza imperativa di interesse generale atta a giustificare una discriminazione indiretta».

 Sulla prima questione pregiudiziale

20      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debba essere interpretato nel senso che costituisce una misura indirettamente discriminatoria una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio di tale Land.

21      Per rispondere a tale questione, in primo luogo, occorre precisare, da un lato, che ogni cittadino dell’Unione che usufruisca del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e eserciti un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza, rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 45 TFUE, disposizione che il regolamento n. 492/2011 mira ad attuare (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2006, Ritter-Coulais, C‑152/03, EU:C:2006:123, punto 31).

22      Pertanto, un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale Stato, trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori e, pertanto, del regolamento n. 492/2011 [v., in tal senso, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2), abrogato e sostituito dal regolamento n. 492/2011, sentenza del 18 luglio 2007, Hartmann, C‑212/05, EU:C:2007:437, punto 19].

23      Dall’altro lato, occorre ricordare che tale regolamento va a beneficio dei lavoratori frontalieri, come risulta dai considerando 4 e 5 del medesimo, in forza dei quali il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l’attività di loro scelta all’interno dell’Unione dovrebbe essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi. Parimenti, l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, che riprende in modo identico il testo dell’articolo 7 del regolamento n. 1612/68, si riferisce, senza riserve, al «lavoratore cittadino di uno Stato membro» (sentenze del 27 novembre 1997, Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564, punto 50 e del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, punto 15).

24      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ed eserciti, da allora, la sua attività lavorativa in qualità di lavoratore frontaliero può avvalersi della qualità di «lavoratore migrante», ai sensi del regolamento n. 492/2011 (v., per quanto riguarda il regolamento n. 612/68, abrogato e sostituito dal regolamento n. 492/2011, sentenza del 18 luglio 2007, Hartmann, C‑212/05, EU:C:2007:437, punto 20).

25      Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda un cittadino tedesco che lavora in Germania ma che risiede in Francia. L’elemento di collegamento con il diritto dell’Unione riguarda, di conseguenza, la residenza di tale lavoratore in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino. Poiché detto lavoratore ha esercitato la propria libertà di circolazione, egli ha quindi il diritto di avvalersi, nei confronti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, del regolamento n. 492/2011, che mira ad attuare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, e in particolare dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

26      In secondo luogo, occorre rilevare che i familiari di un lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a quest’ultimo dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (v., per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, divenuto l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 40).

27      Quanto alla nozione di vantaggio sociale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, essa comprende tutti i vantaggi connessi o meno a un contratto di lavoro, generalmente riconosciuti ai lavoratori nazionali per il semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare idonea a facilitare la loro mobilità (v., in particolare, sentenze del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 25, e del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 38).

28      Ne consegue che la presa in carico del trasporto scolastico di un familiare costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di tale disposizione.

29      In terzo luogo, è importante ricordare che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 costituisce un’espressione particolare, nel campo specifico della concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita dall’articolo 45 TFUE e deve essere interpretato allo stesso modo di quest’ultima disposizione (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 21; v. altresì, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, divenuto l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 35).

30      Tale principio di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, per effetto dell’applicazione di altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 23; v. altresì, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, divenuto l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

31      Pertanto, un requisito di residenza nel territorio nazionale imposto da una normativa nazionale al fine di beneficiare di un assegno parentale costituisce una discriminazione indiretta in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischia di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1612/68, abrogato e sostituito dal regolamento n. 492/2011, sentenza del 18 luglio 2007, Hartmann, C‑212/05, EU:C:2007:437, punti da 28 a 31).

32      Ne consegue che la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, subordinando il rimborso delle spese di trasporto scolastico al requisito della residenza nel Land, può, per sua stessa natura, risultare sfavorevole in modo particolare per i lavoratori frontalieri che risiedono in un altro Stato membro. Pertanto, essa costituisce una discriminazione indiretta, vietata all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

33      Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che anche i lavoratori nazionali, che risiedono negli altri Länder, subiscano tale misura nazionale.

34      Infatti, da un lato, occorre ricordare che, una volta stabilito che la normativa nazionale può, per sua stessa natura, incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che sui lavoratori nazionali, è irrilevante, ai fini della qualificazione come discriminazione indiretta, che la misura nazionale incida, eventualmente, allo stesso modo tanto sui cittadini nazionali che non sono in grado di rispettare un siffatto criterio quanto sui lavoratori frontalieri. Infatti, perché una misura possa essere qualificata come indirettamente discriminatoria non è necessario che essa abbia l’effetto di favorire tutti i cittadini nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini frontalieri, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C‑437/17, EU:C:2019:193, punti 31 e 32; v. altresì, per quanto riguarda il regolamento n. 1612/68, abrogato e sostituito dal regolamento n. 492/2011, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 45).

35      Dall’altro lato, poiché la discriminazione di cui trattasi nel procedimento principale trova la sua origine nel requisito della residenza in una parte del territorio di uno Stato membro e non già nel requisito della cittadinanza, è irrilevante, al fine di determinare l’esistenza di una discriminazione quale definita ai punti 30 e 31 della presente sentenza, che i lavoratori nazionali residenti in un altro Land si trovino parimenti discriminati da tale requisito della residenza. La loro situazione rientra, eventualmente, nella nozione di discriminazione alla rovescia e non è presa in considerazione dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 19 giugno 2008, Kurt, C‑104/08, non pubblicata, EU:C:2008:357, punti 22 e 23).

36      In ogni caso, una siffatta misura nazionale costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietato all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, in quanto, pur indistintamente applicabile, può impedire o dissuadere un cittadino di uno Stato membro dal lasciare il suo Stato d’origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 96).

37      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio di tale Land costituisce una discriminazione indiretta, in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che su quelli nazionali.

 Sulla seconda questione pregiudiziale

38      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debba essere interpretato nel senso che la necessità di garantire l’efficace organizzazione del sistema scolastico costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.

39      Occorre ricordare che una discriminazione indiretta è vietata in linea di principio, sempreché non risulti obiettivamente giustificata. Per essere giustificata, essa deve, da un lato, essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e, dall’altro, non eccedere quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo (sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 46, e del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 29).

40      A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che un’azione intrapresa da uno Stato membro al fine di assicurare un livello elevato di formazione della sua popolazione residente persegue un obiettivo legittimo che può giustificare una discriminazione indiretta e che il perseguimento di studi superiori costituisce un obiettivo di interesse generale, riconosciuto a livello dell’Unione (sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 53, e del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 31).

41      Ne consegue che l’obiettivo menzionato dal giudice del rinvio nella presente causa, ossia l’efficace organizzazione del sistema scolastico, riguardando il diritto all’istruzione garantito all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, può costituire un obiettivo legittimo, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza.

42      Tuttavia, si deve necessariamente constatare che, da un lato, sebbene le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale si inseriscano nell’ambito di una legge relativa all’organizzazione del sistema scolastico del Land Renania-Palatinato, esse riguardano esclusivamente l’organizzazione del trasporto scolastico in tale Land. Dall’altro lato, il fatto stesso che l’articolo 69 della legge relativa all’organizzazione del sistema scolastico del Land Renania-Palatinato preveda che, se lo scolaro frequenta una scuola al di fuori del territorio di tale Land, le spese di trasporto sono a carico del circondario del Land o della città extracircondariale nel cui territorio risiede l’interessato, attesta che l’organizzazione del trasporto scolastico a livello del Land e l’organizzazione del sistema scolastico all’interno di tale Land non sono necessariamente connesse tra loro.

43      Pertanto, come osserva la Commissione europea, le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale non presentano un nesso sufficientemente stretto con l’organizzazione del sistema scolastico da poter far ritenere che tali disposizioni perseguano un siffatto obiettivo legittimo.

44      In ogni caso, il requisito della residenza opposto alle parti nel procedimento principale non può essere considerato indispensabile per la pianificazione e l’organizzazione del trasporto scolastico, giacché, come indicato dal giudice del rinvio, potrebbero essere prese in considerazione altre misure. In particolare, per il calcolo dell’importo delle spese di trasporto scolastico da rimborsare, potrebbe essere preso in considerazione, a titolo di residenza dello scolaro, il «punto in cui il tragitto in linea d’aria tra l’effettivo luogo di residenza e la scuola più vicina si intersecano con il confine».

45      A tale riguardo, occorre sottolineare che la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che siffatte misure alternative siano più difficili da attuare da parte delle autorità nazionali non è di per sé sufficiente a giustificare il pregiudizio arrecato a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlesser, C‑300/15, EU:C:2016:361, punto 59) e, pertanto, a giustificare un ostacolo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

46      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che le difficoltà pratiche connesse all’efficace organizzazione del trasporto scolastico all’interno di un Land non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio di tale Land costituisce una discriminazione indiretta, in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che su quelli nazionali.

2)      L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che le difficoltà pratiche connesse all’efficace organizzazione del trasporto scolastico all’interno di un Land non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.