Language of document : ECLI:EU:C:2020:379

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 maggio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Lavoratori che esercitano un’attività in due o più Stati membri – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a) – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 19, paragrafo 2 – Certificati E 101 e A 1 – Effetto vincolante – Portata – Previdenza sociale – Diritto del lavoro»

Nella causa C‑17/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione dell’8 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2019, nel procedimento penale a carico di

Bouygues travaux publics,

Elco construct Bucarest,

Welbond armatures,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bouygues travaux publics, da P. Spinosi e V. Steinberg, avocats;

–        per l’Elco construct Bucarest, da M. Bodin e U. Candas, avocats;

–        per la Welbond armatures, da J.-J. Gatineau, avocat;

–        per il governo francese, inizialmente da E. de Moustier, A. Daly, R. Coesme, A. Ferrand e D. Colas, successivamente da E. de Moustier, A. Daly, R. Coesme e A. Ferrand, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Van Hoof, B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1972, L 74, pag. 1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico delle società Bouygues travaux publics (in prosieguo: la «Bouygues»), Elco construct Bucarest (in prosieguo: la «Elco») e Welbond armatures (in prosieguo: la «Welbond») per i capi di accusa di lavoro non dichiarato e di prestito illecito di manodopera.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1408/71

3        Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 209, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), conteneva un titolo I, rubricato «Disposizioni generali», all’interno del quale, l’articolo 1, intitolato «Definizioni», prevedeva, segnatamente, quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

(...)

j)      il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis.

(...)».

4        Collocato nello stesso titolo, l’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così disponeva:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari.

2.      Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

(…)».

5        Gli articoli 13 e 14 di tale regolamento erano contenuti nel titolo II dello stesso, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile».

6        L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Norme generali», prevedeva quanto segue:

«1.      Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (...);

(...)».

7        L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», recitava:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1)      a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

(...)

2)      la legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

(…)

b)      la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i)      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii)      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività;

(…)».

 Regolamento n. 883/2004

8        Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1° maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), che è stato modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

9        L’articolo 1, lettera j), e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 sono stati sostituiti, rispettivamente, dall’articolo 1, lettera l), e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche.

10      L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 è stato sostituito, in sostanza, dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, il quale dispone che, «[f]atti salvi gli articoli da 12 a 16 (...) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro».

11      L’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 è stato sostituito, in sostanza, dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il quale dispone che «[l]a persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i [24] mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata».

12      L’articolo 14, punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 è stato sostituito, in sostanza, dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che così recita:

«La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a)      se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b)      se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

(…)».

 Regolamento n. 574/72

13      Il titolo III del regolamento n. 574/72, intitolato «Applicazione delle disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile», fissava, segnatamente, le modalità di applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408/71.

14      In particolare, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), nonché l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72 prevedevano che, nei casi di cui, segnatamente, all’articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile fosse tenuta a rilasciare un certificato (in prosieguo: il «certificato E 101»), attestante che il lavoratore interessato rimaneva soggetto a tale legislazione.

 Regolamento n. 987/2009

15      Il regolamento n. 574/72 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° maggio 2010, dal regolamento n. 987/2009.

16      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:

«I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati».

17      L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, che ha, in parte, sostituito l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), nonché l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72, dispone che, «[s]u richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento [n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni». Tale attestato è costituito da un certificato (in prosieguo: «certificato A 1»).

 Diritto francese

18      L’articolo L. 1221-10 del codice del lavoro, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale prevedeva quanto segue:

«L’assunzione di un lavoratore subordinato può avvenire solo previa dichiarazione nominativa effettuata dal datore di lavoro presso gli enti previdenziali designati a tal fine.

Il datore di lavoro effettua tale dichiarazione in tutti i luoghi di lavoro in cui sono impiegati lavoratori subordinati».

19      L’articolo L. 8211-1 di tale codice così disponeva:

«Sono costitutive di lavoro illegale, nelle condizioni previste dal presente libro, le seguenti infrazioni:

1°)      Lavoro non dichiarato;

(...)

3°)      Prestito illecito di manodopera;

(...)».

20      L’articolo L. 8221-1 di detto codice così recitava:

«Sono vietati:

1°      Il lavoro interamente o parzialmente non dichiarato, definito ed esercitato alle condizioni di cui agli articoli L. 8221-3 e L. 8221-5;

2°      La pubblicità, con qualsiasi mezzo, intesa a favorire, con piena cognizione di causa, il lavoro non dichiarato;

3°      Il ricorrere consapevolmente, direttamente o per interposta persona, ai servizi di chi esercita un lavoro non dichiarato».

21      Il successivo articolo L. 8221-3 così disponeva:

«Si considera lavoro non dichiarato mediante occultamento di attività, l’esercizio a fini di lucro di qualsiasi attività di produzione, trasformazione, riparazione o prestazione di servizi o lo svolgimento di atti commerciali da parte di chiunque, sottraendosi intenzionalmente ai propri obblighi:

(…)

2°      Non abbia effettuato le dichiarazioni che devono essere rese agli enti previdenziali o all’amministrazione tributaria in forza delle vigenti disposizioni di legge. (…);

(…)».

22      Ai sensi dell’articolo L. 8221-5 del codice del lavoro:

«Si considera lavoro non dichiarato mediante occultamento di lavoro subordinato il fatto che un datore di lavoro:

1°      Si sottragga intenzionalmente all’adempimento della formalità prevista dall’articolo L. 1221-10, relativo alla dichiarazione preliminare all’assunzione;

(...)

3°      Non presenti presso gli enti preposti alla riscossione dei contributi e dei contributi previdenziali le dichiarazioni relative ai salari o ai contributi previdenziali basati su questi ultimi».

23      Nel periodo compreso tra il 18 giugno 2011 e il 10 agosto 2016, quest’ultima disposizione era così formulata:

«3°      Si sottragga intenzionalmente alle dichiarazioni relative ai salari o ai contributi previdenziali basati su questi ultimi presso gli enti preposti alla riscossione dei contributi e dei contributi previdenziali o presso l’amministrazione tributaria in forza delle disposizioni di legge».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

24      Dopo aver ottenuto l’aggiudicazione di appalti per la costruzione di un reattore nucleare di nuova generazione, un reattore ad acqua pressurizzata detto «EPR», a Flamanville (Francia), la Bouygues, una società con sede in Francia, ha costituito con altre due imprese, per l’esecuzione di tali appalti, una società in partecipazione, la quale li ha subappaltati ad un gruppo di interesse economico composto, in particolare, dalla Welbond, una società avente anch’essa sede in Francia. Tale gruppo si è a sua volta avvalso, da un lato, di subappaltatori, tra cui l’Elco, una società con sede in Romania, e, dall’altro, dell’Atlanco Ltd, una società di lavoro temporaneo con sede in Irlanda che disponeva di una controllata a Cipro nonché di un ufficio in Polonia.

25      Dopo una denuncia sulle condizioni di alloggio di lavoratori stranieri, uno sciopero di lavoratori interinali polacchi per l’assenza o l’insufficienza della copertura previdenziale in caso di infortunio, nonché la rivelazione di più di un centinaio di infortuni sul lavoro non dichiarati, e a seguito dell’indagine condotta dall’Autorité de sûreté nucléaire (Autorità per la sicurezza nucleare, ASN), e successivamente dalla polizia, la Bouygues, la Welbond e l’Elco sono state perseguite per fatti che sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra giugno 2008 e ottobre 2012, in particolare, per i reati di lavoro non dichiarato e di prestito illecito di manodopera per le prime due società, e di lavoro non dichiarato per la terza.

26      Con sentenza del 20 marzo 2017, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia), confermando, in parte, la sentenza emessa il 7 luglio 2015 dalla chambre correctionnelle du tribunal d’instance de Cherbourg (Sezione penale del giudice civile monocratico di primo grado di Cherbourg, Francia), ha statuito, per quanto riguarda l’Elco, che tale società era colpevole del reato di lavoro non dichiarato per aver omesso di presentare le dichiarazioni nominative preliminari all’assunzione di dipendenti nonché le dichiarazioni relative alle retribuzioni e ai contributi previdenziali presso gli enti preposti alla riscossione dei contributi e dei contributi previdenziali. Tale giudice ha infatti considerato che l’Elco aveva svolto un’attività abituale, stabile e continuativa in Francia, il che non l’autorizzava ad avvalersi della legislazione relativa al distacco. Esso ha stabilito a tal riguardo che la stragrande maggioranza dei lavoratori di cui trattasi era stata assunta dall’Elco unicamente nella prospettiva del loro invio in Francia qualche giorno prima di quest’ultimo e la maggior parte di essi non aveva peraltro lavorato o lavorava solo da poco per tale società, che l’attività dell’Elco in Romania era divenuta accessoria rispetto alla sua attività in Francia, che la gestione amministrativa dei lavoratori interessati non era effettuata in Romania e che taluni distacchi erano durati più di 24 mesi.

27      Per quanto concerne la Bouygues e la Welbond, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen) ha ritenuto che tali società fossero colpevoli dei reati di lavoro non dichiarato, per quanto riguardava lavoratori messi a disposizione dall’Atlanco, e di prestito illecito di manodopera. A tal proposito, detto giudice ha stabilito, innanzitutto, che la Bouygues e la Welbond, tramite la controllata cipriota dell’Atlanco e tramite un ufficio di tale controllata in Polonia, avevano assunto lavoratori interinali polacchi facendo loro sottoscrivere un contratto redatto in greco, ai fini della loro messa a disposizione di società francesi, grazie all’intermediazione di due dipendenti di detta controllata basati a Dublino (Irlanda) e che lavoravano in Francia. Detto giudice ha poi rilevato che la stessa controllata non era iscritta nel registro delle imprese in Francia e che essa non aveva alcuna attività né a Cipro né in Polonia. Infine, lo stesso giudice ha accertato che, se è pur vero che la Bouygues e la Welbond avevano chiesto all’Atlanco i documenti relativi ai lavoratori polacchi interinali presenti nel sito di Flamanville, in particolare, i certificati E 101 e A 1, esse avevano continuato a impiegare tali lavoratori senza avere ottenuto una comunicazione completa di detti documenti.

28      La Bouygues, l’Elco e la Welbond hanno impugnato dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) la sentenza della cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen), del 20 marzo 2017, facendo valere, segnatamente, che quest’ultima non aveva tenuto conto degli effetti collegati ai certificati E 101 e A 1, rilasciati ai lavoratori interessati.

29      Secondo il giudice del rinvio, dalle sentenze del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschff (C‑620/15, EU:C:2017:309), e del 6 febbraio 2018, Altun e a. (C‑359/16, EU:C:2018:63), si deduce che il giudice nazionale, qualora sia investito di azioni penali per il capo di accusa di lavoro non dichiarato per omesse dichiarazioni agli enti previdenziali e l’imputato produca certificati E 101, divenuti certificati A 1, relativi ai lavoratori interessati, ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, può, all’esito di un dibattimento in contraddittorio, non tener conto di tali certificati solo se, in base all’esame degli elementi concreti raccolti nel corso dell’indagine giudiziaria che ha consentito di accertare che detti certificati erano stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e che l’istituzione emittente adita aveva omesso di prendere in considerazione entro un termine ragionevole, esso ravvisi una frode costituita, nel suo elemento oggettivo, dall’inosservanza delle condizioni previste dalla disposizione pertinente e, nel suo elemento soggettivo, dall’intenzione del soggetto sottoposto a procedimento penale di aggirare o eludere le condizioni di rilascio degli stessi certificati per ottenerne il relativo vantaggio.

30      Tale giudice rileva, tuttavia, che, nel caso di specie, taluni datori di lavoro sono sottoposti a procedimento penale con l’accusa di lavoro non dichiarato per aver omesso di presentare non solo le dichiarazioni relative ai salari e ai contributi previdenziali presso gli organi preposti alla riscossione dei contributi e dei contributi previdenziali, ma anche le dichiarazioni nominative preliminari all’assunzione di dipendenti, sulla base, segnatamente, degli articoli L. 8221-3 e L. 8221-5 del codice del lavoro, mentre due società, la Bouygues e la Welbond, sono sottoposte a procedimento penale con l’accusa di lavoro non dichiarato per quanto riguarda lavoratori impiegati da una società alla quale si addebita un inadempimento dei medesimi obblighi, sulla base, segnatamente dell’articolo L. 8221-1 di tale codice.

31      Pertanto, secondo il giudice del rinvio, occorre chiarire se gli effetti connessi ai certificati E 101 e A 1, rilasciati, nel caso di specie, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nonché dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al regime di sicurezza sociale e alle dichiarazioni del datore di lavoro agli organismi di protezione sociale, si estendano alla determinazione della legge applicabile in materia di diritto del lavoro e di obblighi che incombono al datore di lavoro, quali risultano dall’applicazione del diritto del lavoro dello Stato in cui i lavoratori coperti da tali certificati svolgono il proprio lavoro, e in particolare alle dichiarazioni che il datore di lavoro deve presentare prima dell’assunzione di tali lavoratori.

32      Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [l’articolo] 11 del regolamento [n. 574/72] e [l’articolo] 19 del regolamento [n. 987/2009] debbano essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, [punto] 1, e [punto] 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 (…) o un certificato A 1, rilasciato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (...) vincola i giudici dello Stato membro in cui il lavoro è prestato nel determinare la legislazione applicabile, non solo al regime di sicurezza sociale, ma anche al diritto del lavoro, quando tale legislazione definisce gli obblighi dei datori di lavoro e i diritti dei dipendenti, sicché, al termine del dibattimento in contraddittorio, tali giudici possono non tener conto dei citati certificati solo se, in base ad un esame degli elementi concreti raccolti nel corso dell’indagine giudiziaria che ha permesso di accertare che tali certificati erano stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e dei quali l’ente emittente adito aveva omesso di tenere conto entro un termine ragionevole, tali giudici ravvisano una frode costituita, nel suo elemento oggettivo, dall’inosservanza delle condizioni previste da una delle citate disposizioni dei regolamenti [n. 574/72] e [n. 987/2009] e, nel suo elemento soggettivo, dall’intenzione della persona sottoposta a procedimento di aggirare o di eludere le condizioni di rilascio del certificato in parola, per ottenerne il relativo vantaggio».

 Sulla questione pregiudiziale

33      Con la questione sollevata, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72 nonché l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), o dell’articolo 14, punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, a lavoratori che esercitano le proprie attività nel territorio di un altro Stato membro e un certificato A 1, rilasciato da tale istituzione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, a siffatti lavoratori, vincolino i giudici di tale ultimo Stato membro non soltanto in materia di previdenza sociale, ma anche di diritto del lavoro.

34      Dagli elementi di cui dispone la Corte emerge che tale questione è sollevata nell’ambito di procedimenti penali avviati, in particolare, per l’imputazione di lavoro non dichiarato a carico di datori di lavoro che si sono avvalsi sul territorio francese, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, di lavoratori coperti da certificati E 101 o A 1 emessi, a seconda dei casi, a titolo di un distacco di lavoratori o dell’esercizio di attività subordinate in più Stati membri, senza aver effettuato presso le autorità francesi competenti la dichiarazione preliminare all’assunzione imposta dal codice del lavoro.

35      Il giudice del rinvio chiede pertanto lumi sull’incidenza di tali certificati su un siffatto obbligo di dichiarazione preliminare e, di conseguenza, sulla portata di detti certificati sull’applicazione ai lavoratori coperti dalla legislazione dello Stato membro ospitante in materia di diritto del lavoro, domanda che si basa sulla premessa che gli stessi certificati siano validi.

36      In limine, si deve osservare che, poiché i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 sono stati sostituiti, rispettivamente, dal regolamento n. 883/2004 e dal regolamento n. 987/2009 a decorrere dal 1° maggio 2010, ciascuno di tali regolamenti, come correttamente rilevato da tale giudice, può trovare applicazione nella causa di cui al procedimento principale. Inoltre, il certificato E 101, previsto dal regolamento n. 574/72, ha preceduto il certificato A 1, previsto dal regolamento n. 987/2009, e le disposizioni relative al rilascio del certificato E 101, ossia, in particolare, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72, sono state sostituite, in parte, dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, che prevede il rilascio del certificato A 1. Inoltre, il punto 1, lettera a), e il punto 2, lettera b), dell’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 sono stati rispettivamente sostituiti, in sostanza, dall’articolo 12, paragrafo 1, e dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

37      Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i certificati E 101 e A 1 mirano, al pari della disciplina di diritto sostanziale prevista dall’articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 nonché dall’articolo 12, paragrafo 1, e dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Tali certificati corrispondono a un formulario rilasciato, a seconda dei casi, ai sensi del titolo III del regolamento n. 574/72 o del titolo II del regolamento n. 987/2009, dall’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile, per «attestare», secondo i termini, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72, nonché dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, la sottoposizione dei lavoratori che si trovano in una delle situazioni previste da talune disposizioni del titolo II dei regolamenti nn. 1408/71 e 987/2009, alla legislazione di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 38).

39      In tal modo, per via del principio secondo cui i lavoratori devono essere iscritti a un unico regime previdenziale, tali certificati implicano necessariamente che i regimi previdenziali degli altri Stati membri non possono applicarsi (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      In forza del principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che presuppone anche quello di fiducia reciproca, nei limiti in cui i certificati E 101 e A 1 creano una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso tali certificati, questi ultimi sono vincolanti, in linea di principio, per l’istituzione competente e per i giudici dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge un lavoro (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti da 37 a 40, nonché del 6 settembre 2018, Alpenrind e a., C‑527/16, EU:C:2018:669, punto 47).

41      Di conseguenza, fintantoché detti certificati non vengano ritirati o dichiarati non validi, l’istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolge un lavoro deve tener conto del fatto che quest’ultimo è già soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso i certificati stessi e questa istituzione non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

42      Secondo la giurisprudenza della Corte, lo stesso vale anche qualora si rilevi che le condizioni di svolgimento dell’attività del lavoratore interessato esulano palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae del titolo II dei regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 61).

43      Come rileva correttamente il giudice del rinvio, un giudice dello Stato membro ospitante può non tener conto dei certificati E 101 solo qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che l’istituzione che ha emesso tali certificati, prontamente adita dall’istituzione competente di tale Stato membro con una domanda di riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati, si sia astenuta dal procedere a un siffatto riesame alla luce degli elementi comunicati da quest’ultima istituzione e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su tale domanda, se del caso annullando o ritirando i medesimi certificati, e, dall’altro, che tali elementi consentano a tale giudice di accertare, nel rispetto delle garanzie proprie del diritto a un processo equo, che i certificati di cui trattasi sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento (sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, punto 78).

44      Ne risulta tuttavia che, sebbene i certificati E 101 e A 1 producano effetti vincolanti, questi ultimi sono limitati ai soli obblighi imposti dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale oggetto del coordinamento effettuato dai regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 1991, De Paep, C‑196/90, EU:C:1991:381, punto 12, e del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punto 39)

45      A tal riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 1, lettera l), del regolamento n. 883/2004, la nozione di «legislazione», ai fini dell’applicazione di tali regolamenti, indica il diritto degli Stati membri concernente i settori e i regimi di sicurezza sociale elencati, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

46      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’elemento determinante ai fini dell’applicazione di tali regolamenti risiede nel nesso, diretto e sufficientemente rilevante, che deve intercorrere tra una determinata prestazione e le legislazioni nazionali che disciplinano tali settori e regimi di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punto 23, e del 23 gennaio 2019, Zyla, C‑272/17, EU:C:2019:49, punto 30).

47      Ne consegue che i certificati E 101 e A 1, rilasciati dall’istituzione competente di uno Stato membro, vincolano l’istituzione competente e i giudici dello Stato membro ospitante solo nella parte in cui attestano che il lavoratore interessato è soggetto, in materia di sicurezza sociale, alla legislazione del primo Stato membro per la concessione delle prestazioni direttamente connesse a uno dei settori e a uno dei regimi elencati all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

48      Tali certificati non producono quindi effetti vincolanti per quanto riguarda gli obblighi imposti dal diritto nazionale in materie diverse dalla sicurezza sociale, ai sensi di tali regolamenti, quali, segnatamente, quelle relative al rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, in particolare le condizioni di impiego e di lavoro di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 1991, De Paep, C‑196/90, EU:C:1991:381, punto 13).

49      Per quanto attiene alla natura e alla portata della dichiarazione preliminare all’assunzione prevista dal codice del lavoro, requisito che per le autorità francesi è centrale nella controversia di cui al procedimento principale, occorre rilevare che, secondo le ricorrenti di cui a detto procedimento, tale dichiarazione, benché formalmente prevista dal citato codice, mira a verificare se un lavoratore sia iscritto a taluno o talaltro settore del regime di sicurezza sociale e, di conseguenza, a garantire il pagamento dei contributi previdenziali in Francia. Detta dichiarazione dovrebbe, infatti, essere effettuata dal datore di lavoro presso gli enti previdenziali e costituirebbe pertanto il modo, per questi ultimi, di verificare il rispetto delle norme nazionali in materia di sicurezza sociale, al fine di contrastare il lavoro occulto.

50      Per contro, il governo francese chiarisce che la dichiarazione preliminare all’assunzione costituisce un meccanismo di semplificazione amministrativa che consente al datore di lavoro di compiere un’unica azione per adempiere contemporaneamente più formalità, alcune delle quali riguardano, certamente, la sicurezza sociale, ma non implicano affatto l’iscrizione al regime di sicurezza sociale francese. Tale dichiarazione, fornendo alle autorità competenti ogni informazione utile riguardante il futuro rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore di cui trattasi, consentirebbe, in particolare, di garantire il rispetto delle condizioni di impiego e di lavoro imposte dalle norme nazionali in materia di diritto del lavoro qualora un lavoratore, come nel procedimento principale, non si trovi in una situazione di distacco, ai sensi di tali norme, ma sia impiegato come lavoratore subordinato in Francia. Pertanto, la presente controversia non riguarderebbe il pagamento di contributi previdenziali in tale Stato membro, ma verterebbe sul rispetto, da parte delle ricorrenti nel procedimento principale, di tutte le norme francesi di diritto del lavoro.

51      Occorre rammentare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione [v., in particolare, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 132 e giurisprudenza ivi citata].

52      Non spetta quindi alla Corte né accertare i fatti all’origine della causa di cui al procedimento principale né trarne le conseguenze ai fini della decisione che il giudice del rinvio è chiamato a emettere né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali interessate (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punti 30 e 31).

53      Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio stabilire se l’obbligo di dichiarazione preliminare all’assunzione previsto dal codice del lavoro abbia come unico scopo di garantire l’iscrizione dei lavoratori interessati a taluno o talaltro settore del regime di sicurezza sociale e, di conseguenza, di garantire il solo rispetto della legislazione in materia, nel qual caso i certificati E 101 e A 1, rilasciati dall’istituzione emittente, osterebbero, in linea di principio, a un siffatto obbligo, o, in alternativa, se tale obbligo miri altresì, seppure solo in parte, a garantire l’efficacia dei controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti al fine di garantire il rispetto delle condizioni di impiego e di lavoro imposte dal diritto del lavoro, nel qual caso tali certificati non inciderebbero su detto obbligo, fermo restando che quest’ultimo non può, in ogni caso, comportare l’iscrizione dei lavoratori interessati a taluno o talaltro settore del regime di sicurezza sociale.

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento n. 574/72 nonché l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 devono essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), o dell’articolo 14, punto 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, a lavoratori che esercitano le proprie attività nel territorio di un altro Stato membro, e un certificato A 1, rilasciato da tale istituzione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, a siffatti lavoratori, vincolano i giudici di quest’ultimo Stato membro solo in materia di sicurezza sociale.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 12 bis, punto 2, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, nonché l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, devono essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), o dell’articolo 14, punto 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, a lavoratori che esercitano le proprie attività nel territorio di un altro Stato membro, e un certificato A 1, rilasciato da tale istituzione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, a siffatti lavoratori, vincolano i giudici di quest’ultimo Stato membro solo in materia di sicurezza sociale.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.