Language of document : ECLI:EU:C:2011:769

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 novembre 2011 (*)

«Impugnazione – Aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in Borsa – Normativa che prevede agevolazioni fiscali»

Nel procedimento C‑458/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 16 novembre 2009,

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle sig.re M. Pere e H. Leppo, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e D. Grespan, nonché dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Safjan (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la presente impugnazione la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 4 settembre 2009, causa T‑211/05, Italia/Commissione (Racc. pag. II‑2777; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa (GU 2006, L 94, pag. 42; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

 Il regime di aiuti illegittimo

2        Il regime di aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa è stato instaurato dagli artt. 1, comma 1, lett. d), e 11 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (in prosieguo: il «d.l. n. 269/2003»). Tale regime di aiuti è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 senza essere stato notificato alla Commissione delle Comunità europee.

3        L’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003 prevede quanto segue:

«Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa:

(...)

d)      l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all’articolo 11 [del d.l. n. 269/2003]».

4        L’art. 11 del d.l. n. 269/2003 così dispone:

«1.      Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del [d.l. n. 269/2003] e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione (...) e che le società effettuino, al fine di ottenere l’ammissione alla quotazione, un’offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di inizio dell’offerta, al netto dell’utile di esercizio.

2.      Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

3.      Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [vale a dire, il caso di una società successivamente quotata su un’altra borsa valori europea che garantisce un livello di tutela degli investitori equivalente a quello assicurato dalla Borsa valori italiana], l’agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d’imposta chiusi prima della revoca.

4.      Per i periodi d’imposta in cui è applicabile l’agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 [recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell’art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Supplemento ordinario alla GURI n. 3 del 5 gennaio 1998; in prosieguo: il «d.l. n. 466/1997»)]. Tuttavia tali società possono optare per l’applicazione di quest’ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1».

5        Il d.l. n. 466/1997 ha istituito un sistema di agevolazioni, il cosiddetto «Super DIT». Quest’ultimo prevede segnatamente una riduzione al 7% dell’aliquota d’imposta applicabile alla remunerazione ordinaria dell’aumento del capitale investito, che non può risultare in un’aliquota media d’imposta inferiore al 20%, per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato per i tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione. Il Super DIT è stato soppresso dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia (GURI n. 248 del 24 ottobre 2001). Tuttavia, le società che al 30 giugno 2001 avevano effettuato operazioni di aumento del capitale in base a tale normativa continuavano a fruire delle summenzionate agevolazioni.

6        Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.l. n. 269/2003, le società interessate possono scegliere tra le agevolazioni riconosciute da tale articolo e la riduzione prevista dal Super DIT.

 Procedimento amministrativo e decisione controversa

7        Dopo aver inviato alle autorità italiane vari solleciti infruttuosi aventi ad oggetto gli obblighi ad esse incombenti in forza dell’art. 88, n. 3, CE, il 18 febbraio 2004 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, relativamente agli incentivi fiscali concessi in base agli artt. 1, comma 1, lett. d), e 11 del d.l. n. 269/2003.

8        Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni il 21 aprile 2004. Il 4 ottobre dello stesso anno la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Borsa Italiana SpA. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle suddette autorità, che le hanno comunicato i loro commenti con lettera del 30 novembre 2004.

9        Il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato che il regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui la Repubblica italiana aveva dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa era incompatibile con il mercato comune. Secondo la Commissione, tale regime di aiuti offre evidenti vantaggi selettivi, in quanto deroga al normale funzionamento del sistema tributario e favorisce talune imprese. Le agevolazioni concesse proverrebbero dallo Stato sotto forma di rinuncia a gettiti d’imposta di norma percepiti dall’erario italiano. Le misure controverse potrebbero colpire gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza tra imprese, dato che le società beneficiarie potrebbero operare in mercati internazionali e svolgere attività commerciali e altre attività economiche in mercati caratterizzati da un’intensa concorrenza.

10      Di conseguenza, la Commissione ha intimato alle autorità italiane di sopprimere tale regime di aiuti e di recuperare presso i beneficiari dello stesso gli aiuti già messi a loro disposizione illegalmente.

 Azioni giudiziarie

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2005, la Repubblica italiana ha proposto ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa.

12      Con la sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Repubblica italiana alle spese.

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 2009, la Repubblica italiana ha proposto impugnazione avverso detta sentenza.

14      L’8 marzo 2010 la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire a sostegno della Repubblica italiana. Con ordinanza del presidente della Corte 17 agosto 2010, la Repubblica di Finlandia è stata ammessa ad intervenire nell’ambito della presente impugnazione.

 La sentenza impugnata

15      Ai punti 37‑48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto nei seguenti termini il primo motivo della Repubblica italiana, vertente sulla violazione di forme sostanziali e dell’art. 88, n. 2, CE nonché degli artt. 10 e 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), sotto il profilo del contraddittorio, nonché su un vizio di procedura per un errore manifesto di valutazione (snaturamento) degli atti di causa:

«37      Considerate le conseguenze giuridiche di una decisione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE, con relativa qualificazione provvisoria delle misure di cui trattasi come aiuti nuovi, qualificazione dalla quale lo Stato membro interessato può dissentire, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente dette misure con tale Stato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo parere, esse non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti (sentenza [10 maggio 2005, causa C‑400/99,] Italia/Commissione[, Racc. pag. I‑3657], punto 29).

38      Orbene, dall’esame della corrispondenza scambiata tra le autorità italiane e la Commissione non emerge nessun inadempimento degli obblighi che incombono a quest’ultima.

39      In primo luogo, la lettera della Commissione datata 22 ottobre 2003, che costituiva una richiesta generale di informazioni riguardante un insieme di misure contenute nel d.l. n. 269/2003, comprendeva, nella parte intitolata “numero misura: 4”, le misure in questione.

40      In tale lettera, che indicava che talune misure fiscali ‘‘sembra[va]no comportare degli alleggerimenti d’imposta per certe categorie di imprese, ovvero degli incentivi ad hoc per determinate imprese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE]’’, la Commissione ha invitato le autorità italiane a precisarle l’esatta natura dei vantaggi fiscali previsti, l’identificazione e il numero (anche stimato) dei beneficiari dei vantaggi suddetti, l’impatto finanziario (anche stimato) relativo alla erogazione di tali vantaggi, la loro possibile giustificazione alla luce della natura del sistema fiscale generale e ogni altro elemento che le consentisse di formarsi un’opinione.

41      Le autorità italiane hanno risposto a tale lettera con lettera del 5 novembre 2003, ribadendo il carattere generale delle misure in questione, al fine di confutare la qualificazione delle medesime quali aiuto di Stato.

42      In secondo luogo, nella sua lettera datata 19 dicembre 2003, la Commissione ha precisato di non disporre di elementi idonei ad escludere che gli incentivi fiscali in questione costituissero un vantaggio fiscale limitato a talune imprese ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato durante il periodo di applicazione del regime di aiuti, e che tale agevolazione implicasse una distorsione della concorrenza e degli scambi comunitari. Essa ha altresì precisato di non disporre di elementi per escludere che gli incentivi fiscali previsti dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 costituissero un aiuto al funzionamento normalmente incompatibile col mercato unico, perché non finalizzati ad alcun investimento od obiettivo previsto dall’art. 87, n. 3, CE. Infine, la Commissione ha invitato le autorità italiane ad informare i potenziali beneficiari di tali incentivi fiscali della possibilità che l’aiuto fosse recuperato presso di essi, qualora fosse stato considerato illegittimo.

43      Con tale lettera, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua analisi preliminare e le ha pertanto poste in grado di sollevare eventuali obiezioni. Orbene, le autorità italiane non hanno dato alcun seguito ad essa.

44      Alla luce di quanto precede, si deve considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, le misure di cui è causa sono state effettivamente discusse con essa prima che la Commissione adottasse la decisione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE.

45      Occorre comunque osservare che, anche se il rispetto dei diritti della difesa esige che lo Stato membro di cui trattasi sia posto in grado di far conoscere efficacemente la propria posizione sugli elementi sui quali la Commissione ha basato la propria valutazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 47), cionondimeno, perché una violazione dei diritti della difesa nella fase preliminare comporti un annullamento della decisione finale, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse sfociare in un diverso risultato (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte Belgio/Commissione, cit., punto 48, e 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 101; sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II‑2717, punto 201, e giurisprudenza ivi citata). L’onere della prova a questo proposito incombe allo Stato membro interessato, dato che qualunque violazione dei diritti della difesa costituisce un vizio di forma, il quale richiede che la parte interessata eccepisca l’effetto negativo specifico di tale omissione sui propri diritti soggettivi (v., in tal senso, sentenza Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, cit., punto 203).

46      A questo proposito, è giocoforza constatare che la Repubblica italiana non ha fornito nessun elemento che consenta di dimostrare che, in mancanza della presunta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto sfociare in un diverso risultato, ma si è limitata a dichiarare che “nessuno può ‘divinare’ quali sarebbero stati gli effetti sugli sviluppi successivi del procedimento di una discussione preliminare ‘mai nata’”.

47      La Repubblica italiana non ha dimostrato, in particolare, l’effetto negativo che deriverebbe dai presunti vizi contenuti nella decisione di avvio del procedimento ex art. 88, n. 2, CE.

48      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre concludere che le misure controverse sono state effettivamente discusse con le autorità italiane prima che la Commissione adottasse la decisione di avvio del procedimento e che, in ogni caso, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’esistenza di un’irregolarità o di un vizio della decisione di avvio, in mancanza dei quali il procedimento sarebbe potuto sfociare in un diverso risultato».

16      Ai punti 50‑60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio del contraddittorio nella quale sarebbe incorsa la Commissione a proposito della valutazione della selettività della misura in questione. In particolare esso ha dichiarato quanto segue:

«56      Nel caso di specie, occorre ricordare che, nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, in particolare nel punto 19 di quest’ultima, la Commissione ha precisato che, a suo parere, le misure in questione avvantaggiavano solo le imprese con sede in Italia a danno delle imprese straniere ivi attive, nei termini in cui queste ultime non avevano diritto alle agevolazioni fiscali concesse da dette misure. Con lettera datata 21 aprile 2004, le autorità italiane hanno dichiarato che, a norma dell’art. 11 del d.l. n. 269/2003, le società straniere, operanti in Italia tramite una stabile organizzazione e quotate in un mercato regolamentato dell’Unione, potevano godere anch’esse delle misure in questione. In seguito a tale lettera, la Commissione ha constatato e precisato, nel punto 30 della decisione [controversa], che rimaneva comunque una disparità di trattamento tra imprese italiane e straniere, in quanto le agevolazioni fiscali concesse dal regime di aiuti in questione riguardavano, per le prime, gli utili realizzati a livello mondiale e, per le seconde, quelli conseguiti e soggetti ad imposta in Italia.

57      Occorre pertanto osservare, come giustamente sottolineato dalla Commissione, che, benché la posizione di quest’ultima appaia certamente meglio definita rispetto ai dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento, ciò è proprio il risultato del contraddittorio instauratosi con le autorità italiane, che hanno avuto modo, durante tutta la durata del procedimento d’indagine formale, di precisare la loro posizione nei confronti delle censure della Commissione. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, la censura formulata dalla Commissione nel punto 30 della decisione [controversa] non differisce, quanto al suo oggetto, da quella espressa in sede di decisione di avvio del procedimento, in particolare nel punto 19 di quest’ultima. La differenza riguarda unicamente la valutazione della portata della disparità di trattamento tra le imprese registrate in Italia e quelle che tali non sono e, di conseguenza, anche la portata del carattere selettivo dell’agevolazione di cui godono le imprese registrate in Italia.

58      Non risulta, d’altro canto, da nessuna disposizione relativa al controllo degli aiuti di Stato né dalla giurisprudenza che la Commissione sia tenuta ad informare lo Stato membro interessato della propria posizione prima di adottare la propria decisione, una volta che lo Stato membro è stato posto in grado di presentare le sue osservazioni, come è avvenuto nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, [cit.], punto 198)».

17      In risposta ai differenti motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87 CE, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che il regime di aiuti di cui trattasi favorisse talune imprese ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, per le seguenti ragioni:

«120      (…) la natura selettiva dell’agevolazione fiscale stabilita dall’art. 1, comma 1, lett. d), e dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 si ricava da diversi elementi. Anzitutto, il diritto alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi nei tre anni successivi all’esercizio durante il quale avviene la quotazione, nonché il diritto alla deduzione dal reddito imponibile di un importo pari alle spese sostenute per la quotazione, è riconosciuto solo alle imprese recentemente quotate in un mercato regolamentato. Queste imprese poi, ossia società per azioni recentemente quotate, devono farsi ammettere alla quotazione ufficiale in un mercato regolamentato nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, ed il 31 dicembre 2004, termine ultimo per la prima quotazione conformemente all’art. 11 del d.l. n. 269/2003. Pertanto, le misure in questione avvantaggiano unicamente le imprese che effettuino le operazioni considerate (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, [causa C‑66/02,] Italia/Commissione, [Racc. pag. I‑10901,] punto 97), nel breve periodo d’applicazione del regime di aiuti, pari a 15 mesi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T‑92/00 e T‑103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II‑1385, punto 49). Infatti, qualunque altra impresa è esclusa dai benefici del regime di aiuti, a prescindere dal fatto che si tratti di società già quotate o che non soddisfano o non possono soddisfare i requisiti per essere quotate nel periodo di validità del regime di aiuti. A questo proposito occorre inoltre precisare, come si ricava dal punto 18 della decisione [controversa] e come la Commissione ha più volte sostenuto nelle sue memorie, senza essere contraddetta dalla Repubblica italiana, che il breve periodo previsto per il regime di aiuti era sostanzialmente paragonabile al tempo necessario per progettare, avviare e condurre a buon fine l’ammissione alla quotazione, tenuto conto delle disposizioni che disciplinano quest’ultima, che impongono il rispetto di rigorose condizioni per le imprese che desiderino farsi ammettere alla quotazione. Di conseguenza, i benefici concessi dalle misure in questione, come ammesso in udienza dalla Repubblica italiana, erano riservati, di fatto, alle sole imprese che avessero già avviato il procedimento per la quotazione, a quelle che avessero quanto meno progettato di farlo o a quelle che fossero pronte ad avviare un’iniziativa del genere entro breve termine.

121      Nei termini in cui le società ammesse alla quotazione nel periodo di vigenza del regime di aiuti beneficiavano di agevolazioni fiscali – ossia, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi e la deduzione dal reddito imponibile, oltre alla deduzione normale, dei costi collegati alla quotazione – di cui non potevano beneficiare imprese che non effettuassero operazioni del tipo di quelle previste da queste misure, esse beneficiavano di vantaggi cui non avrebbero avuto diritto in sede di ordinaria applicazione del regime tributario. Per questa ragione, le misure in questione risultano essere selettive.

122      Inoltre, le misure in questione sono selettive in quanto favoriscono di fatto le società registrate in Italia rispetto a quelle che non lo sono (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 14 luglio 1983, causa C‑203/82, Commissione/Italia, Racc. pag. 2525). Infatti, come sottolinea giustamente la Commissione nel punto 30 della decisione [controversa], l’incentivo fiscale, concesso in deroga al normale trattamento fiscale a favore di tutte le imprese soggette a imposizione in Italia ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato, va a beneficio soprattutto di società registrate in Italia. Per di più, per quanto riguarda queste ultime, la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale, mentre per le società estere dette agevolazioni valgono soltanto per gli utili realizzati in Italia.

123      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione in base all’argomento della Repubblica italiana secondo il quale il carattere selettivo di una misura va valutato esclusivamente paragonando, da un lato, le situazioni disciplinate e, dall’altro, quelle escluse, e non confrontando tra loro le situazioni disciplinate dalla misura considerata. A questo proposito occorre ricordare che l’art. 87, n. 1, CE ha lo scopo di vietare qualsiasi aiuto che possa favorire “talune imprese o talune produzioni” e definisce una misura di aiuto in funzione dei suoi effetti. Pertanto, nulla osta, come giustamente sottolineato dalla Commissione, a che una misura già in partenza limitata a determinati soggetti – nel caso di specie, le società che si quotano in borsa – avvantaggi maggiormente alcuni dei beneficiari – nella fattispecie, le società italiane, per le quali le agevolazioni fiscali si applicano agli utili conseguiti a livello mondiale – rispetto ad altre società, parimenti beneficiarie del regime di aiuti, ossia le società straniere, per le quali le agevolazioni fiscali valgono per i soli utili conseguiti in Italia».

18      Il Tribunale ha poi ritenuto che una siffatta differenziazione non fosse giustificata dalla natura e dall’economia del sistema tributario italiano per le seguenti ragioni:

«130      Da un lato, come la Commissione giustamente sottolinea nel punto 27 della decisione [controversa], poiché le agevolazioni fiscali previste dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 sono concesse all’atto dell’ammissione alla quotazione, esse si applicano agli utili futuri realizzati dalle imprese beneficiarie, che non hanno nessun nesso con il fatto che i beneficiari siano stati ammessi alla quotazione, né con gli oneri sostenuti in seguito alle operazioni di ammissione, né con un qualsiasi altro presunto svantaggio derivante da questa specifica situazione. Inoltre, vista la sua breve durata, il regime di aiuti non è giustificabile neppure in base ai suoi obiettivi specifici, ossia la promozione della quotazione delle imprese, poiché esso esclude di fatto numerosi beneficiari potenziali.

(…)

133      D’altra parte, come osserva correttamente la Commissione nel punto 28 della decisione [controversa], la deduzione dal reddito imponibile di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che si aggiunge alla normale deduzione delle spese, costituisce anch’essa un incentivo straordinario. Orbene, anche ipotizzando che essa possa essere considerata giustificata dallo scopo specifico di promuovere la quotazione di società, perseguito dal regime di aiuti, ciò nondimeno ancora una volta, come giustamente rilevato dalla Commissione, a causa della sua breve durata d’applicazione, essa è in contraddizione con tale obiettivo, in quanto esclude di fatto numerosi beneficiari potenziali.

134      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, non c’è nessuna contraddizione nella decisione [controversa] tra il fatto che la Commissione avrebbe apparentemente escluso qualsiasi possibilità di giustificazione ricavata dalla natura o dall’economia del sistema rispetto agli incentivi fiscali enunciati dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 (punto 27 della decisione [controversa]), ed il contemporaneo riconoscimento, viceversa, della possibilità di una giustificazione riguardo agli incentivi fiscali previsti dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (punto 28 della decisione [controversa]).

135      A questo proposito, la Commissione giustamente esclude sin dall’inizio, per quanto concerne la prima misura, qualsiasi possibilità di giustificazione, dato che tale misura non è collegata a nessuna situazione particolare, peculiare alle società ammesse alla quotazione, e, per quanto concerne la seconda misura, esclude qualsiasi giustificazione nel caso di specie, dopo aver rilevato che sarebbe stato eventualmente possibile giustificarla, dal momento che essa si riferisce a spese inerenti alla quotazione.

(…)

142      Infine, per quanto concerne l’argomento della Repubblica italiana ricavato, in sostanza, dalla coerenza del trattamento differenziato tra residenti e non residenti con il sistema tributario nazionale, occorre ricordare che, nel caso di specie, gli effetti delle misure in questione non derivano dalla determinazione della base imponibile in quanto tale, e pertanto dalle diverse modalità di imposizione, la cui coerenza è stata sottolineata dalla Repubblica italiana. Questi effetti derivano piuttosto, come giustamente sostenuto dalla Commissione, dalla scelta di collegare le agevolazioni in questione alla base imponibile, circostanza che costituisce una scelta estranea alla logica del sistema tributario. In altri termini, le agevolazioni, dirette in linea di principio a promuovere la quotazione in un mercato regolamentato, si applicano alla base imponibile, che non ha nessun rapporto con la quotazione. Di conseguenza, benché l’agevolazione tragga origine dall’ammissione alla quotazione, il regime di aiuti giunge in pratica a concedere un’agevolazione diversa in funzione del fatto che il beneficiario sia stabilito, in via principale, in Italia o altrove».

19      Infine, il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, dichiarando che, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, la Commissione aveva potuto qualificare tali misure come aiuti al funzionamento per le seguenti ragioni:

«172      (…) le misure di cui è causa non mirano a favorire lo sviluppo di un’attività o di una regione economica, bensì alla mera riduzione degli oneri normalmente sostenuti dalle imprese interessate nell’ambito della loro attività economica.

173      (...) gli aiuti al funzionamento non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, poiché essi falsano le condizioni della concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, per la loro stessa natura, di conseguire uno degli obiettivi fissati da tale disposizione (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II‑1675, punto 48, e giurisprudenza ivi citata).

174      Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo in casi eccezionali. Orbene, come si evince dagli atti e dalla decisione [controversa], questi casi eccezionali non erano ravvisabili nel caso di specie e non sono stati nemmeno invocati dalle autorità italiane, alle quali incombeva l’onere di fornire tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione di accertare che ricorressero le condizioni della deroga richiesta (v., in tal senso, sentenza [del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑171/02,] Regione autonoma della Sardegna/Commissione [Racc. pag. II‑2123], punto 129, e giurisprudenza ivi citata). (...)

175      Per quanto riguarda poi la presunta natura di aiuti all’investimento delle misure in questione, (…) la Commissione ha giustamente escluso tale qualificazione alla luce della circostanza che le agevolazioni fiscali concesse non sono collegate a specifici investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a particolari progetti. (…)

176      Infine, per quanto concerne il fatto che le misure potrebbero essere giustificate in quanto dirette ad aumentare e a promuovere le quotazioni in borsa, occorre fare una distinzione tra la valutazione riguardante la riduzione dell’imposta, prevista dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003, e quella relativa alla deduzione dal reddito imponibile dei costi collegati alla quotazione, in aggiunta alla normale deduzione di questi stessi costi, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003.

177      Poiché la riduzione dell’imposta è collegata ai redditi globali dei beneficiari, essa non è direttamente connessa ai costi relativi alla quotazione o ad altri presunti svantaggi derivanti dalla detta operazione. Di conseguenza, essa non può essere qualificata in nessun caso come misura diretta a promuovere la quotazione in borsa. Pertanto la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione a questo proposito.

178      Viceversa, la deduzione dal reddito imponibile, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003, se effettivamente collegata a costi inerenti alla quotazione, potrebbe essere considerata, in linea di principio, come diretta a promuovere la quotazione in borsa. Pertanto, si deve esaminare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione dichiarando che detta misura non perseguiva uno scopo compatibile con il disposto dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

(...)

181      (...) la Commissione ha escluso, nel caso di specie, che le misure in questione possano essere giustificate alla luce dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, poiché esse costituiscono aiuti al funzionamento. In particolare, la Commissione precisa che “le agevolazioni fiscali disposte dal regime (…) costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate devono di norma sostenere nel corso delle loro attività economiche (...)” (punto 45 della decisione [controversa]).

182      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, la quotazione in borsa, di per sé, non è un investimento specifico perché non costituisce una spesa in beni di investimento materiali o immateriali, né una spesa per l’assunzione di nuovo personale collegata ad un nuovo investimento. È piuttosto un’operazione complessa attraverso la quale le società che si quotano perseguono obiettivi finanziari, legati all’accesso a determinate fonti di capitale.

183      Peraltro, la mera circostanza che dette misure siano dirette ad aumentare il numero di società quotate in borsa – circostanza che, secondo la Repubblica italiana, costituisce un obiettivo di politica economica nazionale – non può bastare a far loro applicare la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Infatti, come accertato dal Tribunale, gli aiuti in questione non soddisfano le due condizioni secondo le quali gli aiuti devono essere destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche e non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune».

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

20      Con la sua impugnazione la Repubblica italiana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa.

21      La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Repubblica italiana alle spese.

 Sull’impugnazione

22      A sostegno della sua impugnazione la Repubblica italiana deduce sei motivi, ai quali la Commissione risponde pur interrogandosi sulla ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso.

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione

 Argomenti delle parti

23      Occorre rilevare che, prima di rispondere sul merito di ciascun motivo dedotto dalla Repubblica italiana, la Commissione s’interroga in via preliminare sulla ricevibilità dell’impugnazione, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità. Infatti, ai sensi dell’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura della Corte, il ricorrente non è decaduto dall’impugnazione se una copia firmata del ricorso perviene alla cancelleria della Corte nei termini impartiti mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. Orbene, la copia dell’originale sarebbe pervenuta in formato «Word» entro i termini, non firmata, corredata unicamente di un documento in formato «PDF» contenente l’indice e la firma dell’avvocato in calce. Atteso che, secondo l’ordinanza 27 novembre 2007, causa C‑163/07 P, Diy‑Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione (Racc. pag. I‑10125, punto 37), il requisito della firma del ricorso da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro è un requisito di forma prescritto ad substantiam dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che, secondo il punto 26 di detta ordinanza, l’assenza di sottoscrizione autografa del ricorso non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate ai sensi dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 38, n. 7, del regolamento di procedura, la Commissione si rimette all’apprezzamento della Corte per quanto attiene alla ricevibilità dell’impugnazione.

24      A tal riguardo, la Repubblica italiana afferma in particolare che il documento in formato «Word» consentiva di conoscere il testo integrale del ricorso, mentre il documento in formato «PDF» consentiva di verificare che l’ultima pagina di tale testo – identica nel documento in formato «Word» e in quello in formato «PDF» – era stata sottoscritta dal suo difensore.

 Giudizio della Corte

25      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione diretto a contestare la ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, occorre ricordare che la firma del ricorso apposta da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro è un requisito di forma prescritto ad substantiam la cui inosservanza non rientra tra le irregolarità che possono essere sanate ai sensi dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 38, n. 7, del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione, cit., punto 37). Occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

26      Occorre tuttavia rilevare che, conformemente all’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura, una copia dell’originale firmato del ricorso è effettivamente pervenuta alla cancelleria della Corte entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della sentenza impugnata, prescritto dall’art. 56 dello Statuto della Corte. Il fatto che l’ultima pagina del ricorso trasmessa per via elettronica in formato «Word» sia stata riprodotta in un documento in formato «PDF», anch’esso inviato simultaneamente per via elettronica ha per l’appunto consentito di conformarsi al requisito di cui all’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura.

27      Ne consegue che l’argomentazione volta a contestare la ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso deve essere respinta in quanto infondata.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

–       Sul primo motivo

28      Con il suo primo motivo, la Repubblica italiana lamenta una violazione di forme sostanziali consistente nella violazione del principio del contraddittorio alla luce dell’art. 88, n. 2, CE nonché degli artt. 10 e 13 del regolamento n. 659/1999 e in un vizio di procedura dovuto a uno snaturamento degli atti di causa. Essa ritiene che, respingendo in quanto infondato tale motivo vertente sulla violazione di tali disposizioni, il Tribunale le abbia a sua volta violate.

29      A tal fine, come già aveva fatto nel procedimento di primo grado, la Repubblica italiana si basa sulla citata sentenza 10 maggio 2005, Italia/Commissione (punti 29‑31), dalla quale emergerebbe che, prima di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente dette misure con lo Stato membro interessato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo parere, esse non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti.

30      Essa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che, nel caso di specie, la Commissione non era venuta meno a tale obbligo. Secondo la Repubblica italiana, le lettere della Commissione precedenti all’avvio del procedimento formale, datate 22 ottobre e 19 dicembre 2003, non contenevano indicazioni sufficienti in merito ai dubbi che la Commissione nutriva circa la compatibilità delle misure in questione e non hanno quindi consentito l’avvio di una discussione di merito sulle caratteristiche e sugli effetti di tali misure. La lettera della Commissione datata 22 ottobre 2003 avrebbe avuto ad oggetto solo una richiesta di informazioni del tutto generica e quella datata 19 dicembre 2003 non avrebbe menzionato nessuno dei chiarimenti forniti dalla Repubblica italiana nella sua lettera del 5 novembre 2003. Ne risulterebbe che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il contraddittorio sarebbe stato meramente formale.

31      Il Tribunale sarebbe giunto a tale valutazione erronea perché avrebbe manifestamente snaturato i documenti versati al fascicolo. Al punto 41 della sentenza impugnata, esso avrebbe infatti dichiarato che, in tale lettera del 5 novembre 2003, le autorità italiane si erano limitate a ribadire il carattere generale della misura in questione al fine di confutare che essa costituiva un aiuto di Stato, mentre il contenuto della lettera sarebbe stato ben più complesso, dal momento che essa toccava tutti gli aspetti rilevanti ai fini della qualificazione delle misure controverse (struttura, finalità, compatibilità, durata ed entità). Il Tribunale avrebbe altresì ritenuto che la lettera della Commissione datata 19 dicembre 2003 contenesse un’effettiva discussione delle misure in questione, sfociata nella qualificazione in positivo (come aiuto o non aiuto, aiuto compatibile o incompatibile), laddove tale nota conterrebbe soltanto proposizioni in negativo e prive di motivazione (non si può escludere che la misura costituisca un aiuto, e un aiuto incompatibile).

32      Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il motivo vertente sul vizio di procedura, ritenendo che la Repubblica italiana non avesse dimostrato gli effetti pregiudizievoli che il mancato contraddittorio preliminare avrebbe prodotto sul seguito del procedimento. Infatti, l’assenza di un vero contraddittorio preliminare, in violazione della finalità che quest’ultimo persegue, comporterebbe inevitabilmente l’avvio del procedimento formale.

33      Secondo la Commissione, la Repubblica italiana si limita in sostanza a riproporre gli stessi argomenti già sollevati a sostegno del primo motivo in primo grado, riprendendo quasi testualmente la memoria di replica presentata al Tribunale. Il motivo sollevato sarebbe quindi diretto a ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e sarebbe pertanto irricevibile. Inoltre, la valutazione del Tribunale quanto al contenuto della corrispondenza in atti avrebbe natura fattuale e non può quindi essere censurabile in sede di impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, che dovrebbe risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Orbene, in realtà la Repubblica italiana non dedurrebbe un siffatto snaturamento.

34      In subordine, la Commissione asserisce che gli effetti della decisione controversa avevano soppiantato quelli della decisione di avvio del procedimento formale, di modo che non occorreva più chiedersi se la Repubblica italiana avesse potuto presentare le proprie osservazioni sulla qualificazione come aiuto, o come aiuto esistente, della misura di cui trattasi, prima della decisione di avviare il procedimento formale, ma tutt’al più ci si chiedeva se detto Stato membro avesse potuto esercitare i diritti della difesa nel corso di tale procedimento, poi sfociato nell’adozione della decisione controversa. Le eventuali carenze del dibattito contraddittorio tra lo Stato membro e la Commissione, prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale, non possono incidere sulla legittimità di quest’ultima decisione.

35      In ulteriore subordine, la Commissione afferma di condividere l’analisi svolta dal Tribunale ai punti 37‑47 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe giustamente inferito dagli elementi del fascicolo che le misure controverse erano state effettivamente discusse con le autorità italiane prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale e avrebbe correttamente ritenuto che la Repubblica italiana non aveva dimostrato che, in mancanza delle pretese irregolarità procedurali della decisione di avvio del procedimento, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso e ne ha giustamente dedotto che eventuali irregolarità non avrebbero potuto condurre all’annullamento della decisione controversa.

–       Sul secondo motivo

36      La Repubblica italiana solleva anche un secondo motivo con cui deduce la violazione del principio del contraddittorio commessa a proposito della valutazione della selettività della misura in questione. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il fatto di qualificare una misura come «selettiva» nella decisione di avvio del procedimento formale, in quanto esclude le imprese comunitarie e si rivolge soltanto alle imprese nazionali, e successivamente, nella decisione controversa, in quanto l’entità del beneficio, benché di quest’ultimo fruiscano tutte le imprese, sia diverso a seconda che le imprese siano nazionali o comunitarie, modifica non già l’oggetto della censura vertente sulla selettività della misura in questione, ma soltanto la valutazione della portata della disparità di trattamento. Il Tribunale ne avrebbe dedotto che si doveva considerare che la Repubblica italiana era stata messa in grado di formulare le sue osservazioni, sebbene a tale mutamento di approccio non avesse fatto seguito la riapertura di un contraddittorio.

37      In risposta a tale argomento, la Commissione, richiamandosi alla sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania (Racc. pag. 813, punto 19), afferma che i dubbi da essa espressi in occasione dell’avvio del procedimento sono necessariamente generici, in quanto preliminari, e mirano unicamente ad ottenere da parte degli interessati tutte le informazioni necessarie per orientarla nella propria azione futura. Se è pur vero che gli elementi forniti dalle autorità italiane e dalle terze parti interessate avrebbero consentito alla Commissione di precisare la posizione assunta nella decisione di avvio del procedimento in ordine al trattamento più favorevole concesso alle società italiane neoquotate rispetto alle società estere, tuttavia giustamente il Tribunale si sarebbe rifiutato di considerare la precisazione contenuta nella decisione controversa come un mutamento di approccio giuridico.

–       Sul terzo motivo

38      Con il suo terzo motivo, la Repubblica italiana deduce una violazione dell’art. 87, n. 1, CE, consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto il carattere selettivo della misura in questione dal fatto che le società italiane interessate potevano applicare l’agevolazione in parola sull’intero imponibile mondiale, mentre le società comunitarie potevano applicarla soltanto sull’imponibile tassabile in Italia. Infatti, la nozione di selettività farebbe riferimento soltanto alla differenza tra i beneficiari di tale misura e coloro che ne sono esclusi e non alla differenza di portata del vantaggio che la citata misura conferisce ai suoi beneficiari. La Repubblica di Finlandia aggiunge che tale differenza di trattamento trova una spiegazione nella limitazione della competenza fiscale dello Stato italiano e in particolare nel principio della portata territoriale della fiscalità, vale a dire nel principio della competenza fiscale dello Stato in cui la società è stabilita.

39      Per la Commissione, invece, una misura, ancorché possa teoricamente andare a vantaggio di tutte le imprese, può ciononostante rivestire un carattere selettivo, vuoi perché solo alcune imprese possono di fatto fruirne, vuoi perché alcune imprese ne traggono vantaggi ben maggiori rispetto a quelli di cui godono le altre imprese. Inoltre, poiché la decisione controversa ha rilevato tre diversi elementi di selettività, ciascuno dei quali è sufficiente a dimostrare che le misure in questione hanno carattere selettivo, il riconoscimento della fondatezza di questo terzo motivo potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata soltanto nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere anche gli altri motivi relativi agli altri due elementi di selettività riscontrati dalla Commissione nella citata decisione.

–       Sul quarto motivo

40      Come quarto motivo d’impugnazione, la Repubblica italiana lamenta ancora una violazione dell’art. 87, n. 1, CE sotto un duplice profilo. Per valutare la selettività dell’agevolazione fiscale di cui trattasi, il Tribunale avrebbe erroneamente posto a raffronto le situazioni di tutte le possibili società per azioni, laddove, trattandosi di quotazione in mercati regolamentati, sarebbe corretto porre a raffronto solo le società per azioni potenzialmente in grado di quotarsi. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato di riconoscere la coerenza tra la differenza di trattamento fiscale delle società quotate e non quotate e la particolare situazione delle società quotate. Infatti, le società che intendono quotarsi sarebbero inevitabilmente esposte ad oneri molto elevati cui restano del tutto estranee le società non quotate e quelle da tempo quotate, che hanno ormai ammortizzato tali oneri. Dichiarando che agevolazioni rivolte ai redditi futuri non potevano comunque essere correlate ai costi di quotazione, il Tribunale sarebbe incorso anzitutto in un difetto di motivazione, poiché, se avesse esaminato tale differenza di oneri, avrebbe potuto ammettere che, senza tutte le agevolazioni fiscali di cui è causa, le società potenzialmente interessate si sarebbero astenute per non subire la decurtazione di utili conseguente alle spese collegate a tale quotazione.

41      Viceversa, secondo la Commissione, anche ad ammettere che le società quotate possano avere caratteristiche diverse rispetto a quelle non quotate, l’agevolazione fiscale derivante dall’applicazione di un’aliquota ridotta su tutti gli utili conseguiti nel corso di tre esercizi non ha alcun nesso con gli oneri organizzativi sopportati dalle società ammesse alla quotazione. La Commissione sottolinea, inoltre, che il Tribunale, al punto 132 della sentenza impugnata, ha rilevato la sussistenza di oneri in capo alle società che intendano quotarsi, pur ritenendo che non vi fosse alcun nesso tra la riduzione dell’imposta sugli utili concessa e le spese dell’operazione di ammissione alla quotazione.

–       Sul quinto motivo

42      Con il suo quinto motivo, la Repubblica italiana ravvisa una violazione dell’art. 87, n. 1, CE nel fatto che il Tribunale abbia ritenuto che le agevolazioni fiscali in questione fossero selettive a causa della loro breve durata di applicazione, la quale porta ad escludere di fatto numerosi beneficiari potenziali. Orbene, secondo tale Stato membro, se una misura presenta un carattere non selettivo, esso si conserva, anche se tale misura è temporanea. Nel caso di specie, la limitazione temporale dell’agevolazione fiscale concessa troverebbe una giustificazione nei vincoli di bilancio dello Stato, e dunque in una scelta di politica finanziaria che non sarebbe sindacabile dalla Commissione.

43      Anche per la Repubblica di Finlandia le agevolazioni fiscali non erano selettive, essendo aperte a tutte le imprese non quotate. Basandosi sulle citate sentenze 14 luglio 1983, Commissione/Italia, e 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (punto 96), tale Stato membro sostiene che, per presentare un carattere selettivo, sarebbe stato necessario che tali agevolazioni avessero favorito taluni settori o talune produzioni. Il fatto che le imprese già ammesse alla quotazione fossero escluse dai vantaggi di tali agevolazioni sarebbe stato giustificato dallo scopo perseguito, diretto al rafforzamento della struttura del capitale. Peraltro, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il fatto che si trattasse di un aiuto eccezionale non sarebbe sufficiente a far considerare la misura in questione come un aiuto di Stato. Quanto alla breve durata dei vantaggi concessi, essa rappresenterebbe l’unica possibilità di incoraggiare effettivamente piani di quotazione in borsa e le agevolazioni fiscali sarebbero state in vigore abbastanza a lungo da consentire anche alle società che non avevano ancora avviato la procedura di quotazione al momento in cui era entrata in vigore la misura di entrare effettivamente in Borsa prima della scadenza del termine e dunque di beneficiare del sistema di aiuto controverso, come emergerebbe dal punto 120 della sentenza impugnata.

44      Viceversa, secondo la Commissione, che si richiama alle sentenze 1° dicembre 1998, causa C‑200/97, Ecotrade (Racc. pag. I‑7907, punto 38); 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio (Racc. pag. I‑3735, punto 37), e 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑8031, punto 40), nonché all’ordinanza del presidente della Corte 26 giugno 2003, cause riunite C‑182/03 R e C‑217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I‑6887, punto 125), poco conta che la misura in questione si applichi a diversi settori, se poi essa va a beneficio soltanto di alcune categorie di imprese. Anche un beneficio previsto da un atto generale costituirebbe una misura selettiva qualora, in linea di fatto e tenuto conto in particolare delle limitazioni temporali previste per la sua concessione, favorisse un numero limitato di imprese. Nel caso di specie, la misura in oggetto si rivolgerebbe non già alla generalità delle società che si quotano in Borsa, bensì solamente alla categoria delle società ammesse alla quotazione nel periodo di quindici mesi indicato dalla citata misura. Infine, per quanto riguarda la breve durata dell’agevolazione, secondo le sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809, punto 31); 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione (Racc. pag. 4013, punto 17); 26 settembre 1996, causa C‑241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑4551, punto 20); 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑8717, punto 16), e 12 dicembre 2002, causa C‑5/01, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑11991, punto 45), essa potrebbe avere un effetto contrario all’obiettivo perseguito di impulso all’entrata in Borsa e, in ogni caso, introdurrebbe manifestamente un elemento di selettività, tanto più che la nozione di aiuto di Stato risulterebbe collegata non agli obiettivi perseguiti da uno Stato membro, ma soltanto ai suoi effetti.

–       Sul sesto motivo

45      Infine, la Repubblica italiana deduce un sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il Tribunale avrebbe qualificato erroneamente gli aiuti destinati a compensare gli oneri connessi alla quotazione come aiuti al funzionamento. Le misure in questione mirerebbero infatti non già a sostenere la gestione corrente dell’impresa, bensì a rafforzare in maniera stabile la situazione patrimoniale delle società, poiché l’agevolazione fiscale sarebbe riservata alle società che, in vista della quotazione, incrementano il capitale preesistente di almeno il 15%. Inoltre, le agevolazioni fiscali controverse mirerebbero a incrementare l’accesso alla quotazione e, pertanto, a promuovere l’aumento delle dimensioni delle società e a rendere il loro controllo accessibile alla concorrenza, stimolandola. A tal riguardo, non si può legittimamente effettuare una differenziazione sulla base dell’agevolazione fiscale concessa (deduzione dal reddito imponibile dei costi collegati all’accesso alla quotazione e riduzione dell’aliquota d’imposta).

46      La Commissione replica che il Tribunale ha correttamente dichiarato che essa, qualificando le agevolazioni fiscali concesse come aiuti al funzionamento, non era incorsa in un errore manifesto di valutazione. Le spese collegate alla quotazione in Borsa non costituirebbero spese in attivi materiali o immateriali, destinati a costituire elementi patrimoniali ammortizzabili e finalizzati a intraprendere nuovi processi produttivi o a migliorare quelli esistenti, né spese per l’assunzione di nuovo personale legato ad un nuovo investimento e poste in diretta relazione al conseguimento di futuri benefici d’impresa. La quotazione in Borsa mirerebbe all’accesso a determinate fonti di capitale. Orbene, secondo la sentenza 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑6857, punto 64), i costi relativi al reperimento del capitale costituirebbero normali oneri che ogni impresa deve sopportare nell’ambito della sua gestione corrente e, di conseguenza, aiuti destinati a ridurre tali costi costituirebbero aiuti al funzionamento. Inoltre, la differenziazione sulla base dell’agevolazione fiscale concessa sarebbe giustificata, poiché, mentre una riduzione dell’imposta non è direttamente collegata ai costi di quotazione in Borsa, la deduzione dal reddito imponibile dei soli costi inerenti a tale quotazione potrebbe essere considerata come una misura idonea a promuovere la quotazione in Borsa.

 Giudizio della Corte

–       Sul primo motivo

47      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, prima dell’avvio del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente le misure di cui trattasi con lo Stato membro interessato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo parere, esse non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti (v. sentenza 10 maggio 2005, Italia/Commissione, cit., punto 29).

48      Tuttavia, il Tribunale, senza disattendere tale prescrizione, ha potuto desumere dalla corrispondenza intercorsa tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, sinteticamente illustrata ai punti 39‑43 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva effettivamente discusso le misure controverse con la Repubblica italiana prima dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

49      La censura relativa allo snaturamento dello scambio di corrispondenza, con particolare riferimento alla lettera delle autorità italiane datata 5 novembre 2003 e a quella della Commissione datata 19 dicembre 2003, non può essere accolta.

50      Occorre infatti ricordare che, secondo costante giurisprudenza, risulta dagli artt. 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale, dunque, è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti e tali elementi di prova. Pertanto, eccetto il caso di snaturamento degli elementi ad esso presentati, una tale valutazione non costituisce una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte in sede di impugnazione. Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza 18 maggio 2010, causa C‑419/08 P, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑2259, punti 30‑32 e giurisprudenza ivi citata).

51      Orbene, non risulta che il Tribunale abbia manifestamente snaturato la corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Repubblica italiana, giacché le asserzioni di quest’ultima al riguardo poggiano su una lettura erronea della sentenza impugnata.

52      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, con riferimento alla lettera delle autorità italiane datata 5 novembre 2003, non già che le citate autorità si erano limitate a ribadire il carattere generale della misura in questione, bensì che esse avevano insistito sul carattere generale della stessa al fine di confutare il fatto che essa costituiva un aiuto di Stato. L’affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe ignorato la complessità del contenuto della citata lettera non trova quindi riscontro nei fatti. Esso ne ha riportato i termini essenziali e tale valutazione non può essere efficacemente contestata nell’ambito di un’impugnazione.

53      Del pari, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affermato che la lettera della Commissione datata 19 dicembre 2003 conteneva una qualificazione in positivo delle misure in questione alla luce della nozione di aiuto di Stato e della loro compatibilità con il mercato unico. Esso ha rilevato, come ha fatto esplicitamente anche la Repubblica italiana, che la Commissione, nella citata lettera, aveva precisato di non escludere che le suddette misure contenessero elementi di aiuti di Stato incompatibili con il mercato unico. La censura relativa allo snaturamento della lettera della Commissione datata 19 dicembre 2003 non trova dunque riscontro nei fatti.

54      Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo deve essere respinto perché infondato. Non occorre pertanto pronunciarsi sulla ricevibilità di tale motivo nel suo complesso.

–       Sui motivi dal secondo al quinto

55      I motivi dal secondo al quinto mettono in discussione l’esame, effettuato dal Tribunale, delle censure dirette a contestare i diversi elementi di selettività riscontrati dalla Commissione.

56      A tal riguardo, occorre ricordare che il carattere selettivo di una misura statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Come ricorda la Commissione, la decisione controversa ravvisa tre diversi elementi di selettività. In primo luogo, possono beneficiare dell’aiuto in questione soltanto le società che soddisfano le condizioni di capitalizzazione, finanziarie e contabili prescritte per essere ammesse alla quotazione per la prima volta in un mercato regolamentato, con conseguente esclusione delle imprese già quotate, delle imprese che non soddisfano le predette condizioni e di quelle che decidono di non farsi quotare nel periodo preso in considerazione. In secondo luogo, l’aiuto in oggetto va a vantaggio soprattutto di imprese italiane, dato che, nel loro caso, la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale e non solo a quelli realizzati in Italia. In terzo luogo, il regime controverso ha una durata limitata che esclude di fatto molti potenziali beneficiari, ed in particolare le società che non soddisfano le citate condizioni per essere ammesse alla quotazione nel limitato periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004.

57      Orbene, occorre rammentare che, nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione della Commissione in primo grado, è sufficiente che la valutazione di uno qualunque degli elementi di selettività operata da tale istituzione sia fondata affinché le contestazioni degli altri elementi di selettività riscontrati dalla Commissione debbano essere respinte in quanto inoperanti, essendo fondate su motivi formulati ad abundantiam (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, cit., punto 98).

58      Allo stesso modo, se, in sede di impugnazione, il riconoscimento da parte del Tribunale della fondatezza di uno degli elementi di selettività riscontrati dalla Commissione risulta esente da qualsiasi errore di diritto, i punti della motivazione della sentenza del Tribunale che riconoscono la fondatezza degli altri elementi di selettività devono essere logicamente anch’essi considerati formulati ad abundantiam, in quanto non incidono sul dispositivo di tale sentenza. Ne consegue che qualunque censura vertente su tali punti della motivazione deve essere respinta in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I‑10107, punti 43‑53).

59      Per quanto riguarda più in particolare il quinto motivo, con il quale la Repubblica italiana contesta il riconoscimento da parte del Tribunale del carattere selettivo delle agevolazioni concesse a causa della loro breve durata d’applicazione, occorre quindi verificare se la misura in questione comporti o meno vantaggi di cui fruiscono esclusivamente talune imprese o taluni settori di attività (v. in tal senso, in particolare, citate sentenze Francia/Commissione, punto 24, e Ecotrade, punti 40 e 41).

60      A tal riguardo, non risulta che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto ritenendo, al punto 120 della sentenza impugnata, che la limitazione nel tempo delle agevolazioni di cui è causa comportasse la loro selettività, dal momento che di fatto determinava l’esclusione di numerosi beneficiari potenziali. La circostanza che una siffatta limitazione sia stata motivata dalla volontà di incoraggiare effettivamente, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i progetti di quotazione in Borsa è irrilevante, atteso che gli aiuti di Stato sono caratterizzati unicamente dagli effetti delle misure in parola e non dalle loro cause o dai loro obiettivi (v. in tal senso, in particolare, citate sentenze Francia/Commissione, punto 20, e 12 dicembre 2002, Belgio/Commissione, punto 45).

61      Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

62      Ne consegue che non occorre prendere in considerazione i motivi dal secondo al quarto, dal momento che essi sono inoperanti.

–       Sul sesto motivo

63      Per quanto attiene al sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, occorre ricordare che devono essere qualificati come aiuti al funzionamento gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

64      Orbene, si deve necessariamente constatare che, come rilevato dal Tribunale segnatamente ai punti 172, 175 e 182 della sentenza impugnata, le agevolazioni fiscali in oggetto non sono collegate a specifici investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a particolari progetti. Essendo dirette a favorire l’accesso a determinate fonti di capitale, esse mirano alla mera riduzione degli oneri normalmente sostenuti dalle imprese interessate nell’ambito della loro attività economica e non possono pertanto essere considerate come aiuti all’investimento. Il fatto che, come sostiene la Repubblica italiana, gli aiuti in questione siano diretti a promuovere la quotazione delle società in Borsa non è tale da sottrarli alla qualificazione come aiuti al funzionamento, poiché, come osservato a giusto titolo dal Tribunale al punto 182 della sentenza impugnata, detta quotazione, di per sé, non è un investimento specifico, in quanto non costituisce una spesa in beni di investimento materiali o immateriali, né una spesa per l’assunzione di nuovo personale collegata ad un nuovo investimento.

65      Ne deriva che il Tribunale non ha travisato la nozione di aiuto al funzionamento escludendo che vi sia stato un qualsiasi errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nel qualificare come aiuti al funzionamento gli aiuti di cui trattasi, destinati a compensare gli oneri connessi alla quotazione.

66      Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la riduzione dell’imposta – a differenza della deduzione dal reddito imponibile dei costi di quotazione in Borsa – non possa essere qualificata come misura diretta a promuovere detta quotazione, essa deve essere respinta in quanto inoperante. Pur ipotizzando che la riduzione dell’imposta debba essere ugualmente considerata idonea a promuovere la quotazione in Borsa, essa, al pari della deduzione dei costi di quotazione in Borsa dal reddito imponibile, resterebbe un aiuto al funzionamento, in quanto tale non autorizzabile.

67      Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere il sesto motivo in quanto infondato.

68      Atteso che nessuno dei motivi sollevati dalla Repubblica italiana a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta integralmente.

 Sulle spese

69      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

70      Conformemente al n. 4, primo comma, del medesimo art. 69, la Repubblica di Finlandia, intervenuta nella causa, sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3)      La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.