Language of document : ECLI:EU:T:2011:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

24 marzo 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all’infrazione»

Nella causa T‑385/06,

Aalberts Industries NV, con sede in Utrecht (Paesi Bassi),

Comap SA, già Aquatis France SAS, con sede in La Chapelle‑Saint‑Mesmin (Francia),

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, con sede in Argenbühl‑Eisenharz (Germania),

rappresentate inizialmente dagli avv.ti R. Wesseling e M. van der Woude, successivamente dall’avv. Wesseling,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Nijenhuis, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e decisione impugnata

1        Con decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare listini prezzi, sconti e riduzioni e in meccanismi di applicazione degli aumenti di prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali e dei clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.

2        Le ricorrenti, l’Aalberts Industries NV (in prosieguo: l’«Aalberts»), la Comap SA, già Aquatis France SAS (in prosieguo: l’«Aquatis»), e la Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Simplex»), figurano tra i destinatari della decisione impugnata.

3        L’Aalberts è la società controllante di un gruppo industriale internazionale quotato alla borsa Euronext di Amsterdam (Paesi Bassi). Essa controlla, direttamente o indirettamente, il capitale di varie società attive nel settore della produzione o della distribuzione di raccordi. In data 30 agosto 2002, l’Aalberts ha acquistato la totalità delle attività di produzione e di distribuzione di raccordi dell’IMI plc, quando esse erano riunite nello «Yorkshire Fittings Group». Tale operazione consisteva segnatamente nell’acquisto della totalità delle azioni della Raccord Orléanais SA (divenuta successivamente l’Aquatis) e della R. Woeste & Co. Yorkshire GmbH (divenuta successivamente la Simplex). Queste due imprese sono state integrate in una delle due principali attività del gruppo Aalberts, ossia il controllo dei fluidi.

4        Nel marzo 2006, la Comap, destinataria della decisione impugnata per la sua partecipazione all’infrazione sotto il controllo della Legris Industries SA e ricorrente nella causa T‑377/06, è stata ceduta al gruppo Aalberts. Con messaggio di posta elettronica del 16 aprile 2007, il Tribunale è stato informato che tutti gli attivi e passivi dell’Aquatis erano stati ceduti alla Comap e che l’Aquatis aveva cessato di esistere come entità giuridica. Al fine di garantire l’uniformità dei riferimenti a quest’ultima con quelli effettuati nella decisione impugnata, nella presente sentenza si farà parimenti riferimento all’Aquatis.

5        Il 9 gennaio 2001 la Mueller Industries Inc., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore dei raccordi e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame ed ha espresso il desiderio di collaborare ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della decisione impugnata).

6        Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e sui raccordi in rame, la Commissione ha effettuato, ai sensi del art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] CE e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), degli accertamenti a sorpresa nei locali di diverse imprese, tra cui l’IMI, all’epoca società controllante della Raccords Orléanais e della R. Woeste & Co. Yorkshire (punto 119 della decisione impugnata).

7        In seguito a questi primi controlli, nell’aprile 2001 la Commissione ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata).

8        Il 24 e il 25 aprile 2001 la Commissione ha effettuato ulteriori accertamenti a sorpresa nei locali della Delta plc, società a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi. Tali accertamenti vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata).

9        A partire da febbraio/marzo 2002, la Commissione ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione impugnata).

10      Nel settembre 2003 l’IMI ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della FRA.BO SpA (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dalla Advanced Fluid Connections plc (in prosieguo: la «AFC»). La FRA.BO ha segnatamente fornito informazioni in cui si attirava l’attenzione della Commissione sul fatto che l’infrazione era proseguita nel periodo 2001-2004, vale a dire dopo i controlli di quest’ultima (punti 115‑118 della decisione impugnata).

11      Il 22 settembre 2005 la Commissione, nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata alle ricorrenti (punti 123 e 124 della decisione impugnata).

12      Il 20 settembre 2006 la Commissione ha emanato la decisione impugnata.

13      All’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione per i periodi seguenti:

–        per il periodo dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004, per quanto riguarda l’Aalberts;

–        per il periodo dal 31 gennaio 1991 al 22 marzo 2001, quali membri del gruppo IMI, e per il periodo dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004, quali membri del gruppo Aalberts, per quanto riguarda l’Aquatis e la Simplex.

14      Per tale infrazione, all’art. 2, lett. a) e b), della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti le seguenti ammende:

«a)      [Aalberts]: EUR 100,80 milioni

di cui in solido con:

[Aquatis]: EUR 55,15 milioni; e

[Simplex]: EUR 55,15 milioni

b)      1. [IMI], in solido con IMI Kynoch Ltd: EUR 48,30 milioni

di cui in solido con:

(…)

[Aquatis]: EUR 48,30 milioni; e

[Simplex]: EUR 48,30 milioni

2. [Aquatis] e [Simplex] sono responsabili in solido per l’importo supplementare di:  EUR 2,04 milioni».

15      In forza dell’art. 3 della decisione impugnata, le imprese menzionate all’art. 1 della medesima erano tenute a porre immediatamente fine all’infrazione, ove non lo avessero già fatto, e ad astenersi in futuro da qualsiasi atto o comportamento quali descritti all’art. 1, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un fine o un effetto identico o simile.

16      Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata la Commissione ha applicato il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

17      Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica (punto 755 della decisione impugnata).

18      Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la Commissione ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese coinvolte in sei categorie, basandosi sulle rispettive quote di fatturato realizzato da ciascuna impresa con il prodotto di cui trattasi nel presente procedimento a livello del SEE nel 2000, salvo per quanto riguarda l’Aalberts e l’AFC per le quali è stato preso in considerazione il 2003 (punto 758 della decisione impugnata).

19      L’Aalberts è stata classificata nella prima categoria, categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 60 milioni di euro, mentre l’IMI è stata classificata nella seconda categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 46 milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata).

20      La Commissione ha poi maggiorato del 10%, per ogni anno di partecipazione all’intesa, l’importo di partenza dell’ammenda inflitta a ogni impresa coinvolta nonché, ove necessario, del 5% per ogni periodo compreso tra sei mesi e un anno. Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 31 gennaio 1991, la Commissione ha considerato appropriato, a causa dell’estensione geografica, all’epoca, limitata dell’intesa maggiorare l’ammenda del 5% per ogni anno (punto 775 della decisione impugnata).

21      Infine, la continuazione della partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni della Commissione, ossia durante il periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004, è stata considerata una circostanza aggravante che giustifica l’applicazione di una maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti (punti 779 e 782 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la Commissione a depositare determinati documenti, cosa che essa ha fatto entro il termine impartito.

24      Le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 febbraio 2010.

25      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1, l’art. 2, lett. a) e b), punto 2, e l’art. 3 della decisione impugnata, nei limiti in cui queste disposizioni le riguardano;

–        in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda loro inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

27      A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi, rispettivamente vertenti:

–        sull’illegittima imputazione all’Aalberts della responsabilità dell’infrazione in qualità di società controllante;

–        sulla mancanza di infrazione all’art. 81 CE;

–        sulla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata di cui all’art. 1 della decisione impugnata;

–        sulla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 1998;

–        sulla violazione dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e dell’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18).

28      Nella specie, il Tribunale ritiene opportuno analizzare dapprima il secondo e terzo motivo.

 Sul secondo motivo attinente alla mancanza di infrazione all’art. 81 CE

 Argomenti delle parti

29      Le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia provato adeguatamente che i contatti dell’Aquatis e della Simplex con i loro concorrenti, sui quali la Commissione si è fondata nella decisione impugnata, costituivano un’infrazione all’art. 81 CE.

30      A tale proposito, le ricorrenti fanno anzitutto notare che la constatazione, di cui all’art. 1 della decisione impugnata, della presunta partecipazione dell’Aquatis all’infrazione, nel corso del periodo intercorrente dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004, è stata esclusivamente fondata sulla sua partecipazione a cinque riunioni del comitato logistico della Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations [Federazione francese dei commercianti di apparecchi sanitari, riscaldamento, climatizzazione e canalizzazione (FNAS)], svoltesi tra il 25 giugno 2003 e il 20 gennaio 2004 e ad una teleconferenza del 16 febbraio 2004, che sarebbe altresì intervenuta nell’ambito della FNAS.

31      In primo luogo, esse sottolineano che le riunioni del comitato logistico della FNAS sono state organizzate su richiesta dei grossisti francesi, i quali avevano espresso il desiderio di proporre alla loro clientela un numero più ristretto di articoli di rubinetteria per ogni imballaggio, il che avrebbe comportato costi supplementari e dunque un aumento dei prezzi dei prodotti. Oltre alle questioni tecniche relative alla realizzazione del nuovo imballaggio e alle questioni organizzative ad esse afferenti, durante tali riunioni sono state anche affrontate le questioni finanziarie connesse al nuovo confezionamento degli articoli di rubinetteria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tali riunioni non avrebbero avuto un obiettivo anticoncorrenziale. A giudizio delle ricorrenti, l’osservazione dell’AFC, nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole, va nello stesso senso.

32      In secondo luogo, le ricorrenti non soltanto sottolineano il fatto che gli elementi di prova dedotti dalla Commissione a sostegno della sua conclusione relativa all’esistenza di un accordo anticoncorrenziale consistono in verbali di riunioni redatti da un rappresentante del comitato logistico della FNAS e non firmati dai rappresentanti delle società che hanno partecipato a suddette riunioni, ma contestano anche l’interpretazione che ne è stata data dalla Commissione. 

33      A loro giudizio, dai suddetti verbali emerge che gli scambi di punti di vista all’interno del gruppo di lavoro del comitato logistico della FNAS non hanno condotto alla conclusione di un accordo e non hanno comportato alcuno scambio di informazioni riservate.

34      Per quanto riguarda la Simplex, le ricorrenti fanno valere che la presunta partecipazione all’infrazione, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004, è fondata soltanto su due eventi, ossia una conversazione telefonica con la FRA.BO il 25 febbraio 2004 e uno scambio di punti di vista durante la fiera commerciale di Essen (Germania) il 18 marzo 2004.

35      Per quanto riguarda, in primo luogo, la conversazione telefonica tra la sig.ra P. (FRA.BO) e il sig. W. (Simplex), le ricorrenti fanno notare che l’unico documento dell’epoca, invocato dalla Commissione nei confronti della Simplex, è costituito da appunti presi nell’agenda della sig.ra P. in data 25 febbraio 2004. Tali appunti sarebbero ambigui e non consentirebbero di trarre alcuna conclusione. L’ambiguità di detti appunti nonché quella della spiegazione della FRA.BO avrebbero indotto la Commissione a constatare, al punto 511 della decisione impugnata, che l’aumento dei prezzi era stato confermato dall’importatore indipendente della Simplex (il sig. D.). Una siffatta interpretazione implicherebbe che, in data 25 febbraio 2004, il sig. W. aveva informato la sig.ra P. che il sig. D. aveva deciso di aumentare i suoi prezzi del 5% a partire dal 1° marzo 2004. Se ciò fosse vero, l’informazione relativa alla politica commerciale del sig. D e non a quella delle ricorrenti, sarebbe già stata diffusa sul mercato. La spiegazione alternativa della Commissione dedotta nel controricorso, ossia che l’espressione «confermato da [D.]» avrebbe probabilmente riguardato una dichiarazione del sig. W. secondo cui l’aumento dei prezzi si applicherebbe alle vendite della Simplex effettuate tramite il sig. D., mostrerebbe ancora che la Commissione avrebbe omesso di procedere all’analisi degli elementi di fatto e delle allegazioni formulate.

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la conversazione durante la fiera commerciale di Essen il 18 marzo 2004 tra il sig. Ha. (IBP Ltd) e i sigg. H. e Be., rispettivamente consulente e dipendente presso la Simplex, le ricorrenti fanno valere che l’unico elemento di prova sarebbe il ricordo che ne ha conservato il sig. Ha. Secondo quest’ultimo, ci sarebbero stati brevi colloqui con i sigg. H. e Be. nonché con il sig. K. (Comap), i quali lo avrebbero interrogato sulle intenzioni dell’IBP in merito ad un aumento dei prezzi, ove egli avrebbe risposto che l’IBP si proponeva di aumentare i prezzi a fine mese. Egli avrebbe anche dichiarato di averne già informato la sua clientela, sicché l’informazione non sarebbe più stata riservata.

37      A tale riguardo, le ricorrenti deducono, in primo luogo, che la dichiarazione del sig. Ha. non è confermata da alcun altro elemento di prova e, in secondo luogo, che l’idea centrale di detta dichiarazione è stata contestata dai sigg. H. e Be. Le dichiarazioni di questi ultimi sarebbero confermate dal fatto che, ben prima del 18 marzo 2004, la Simplex aveva già disposto e attuato un aumento dei prezzi annunciandolo alla sua clientela. Secondo le ricorrenti, non esisteva dunque alcun motivo perché il sig. H. o il sig. Be. chiedessero di essere informati delle intenzioni del sig. Ha.

38      Inoltre, la dichiarazione unilaterale del sig. Ha. riguardante un progetto di aumento dei prezzi non conterrebbe alcun elemento tale da ritenere che esistesse un accordo o una pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE. Inoltre, l’informazione fornita dal sig. Ha. non potrebbe essere ritenuta sensibile sul piano commerciale, poiché essa era già nota sul mercato.

39      Infine, le ricorrenti sottolineano la mancanza di elementi di prova relativi ad altri periodi. In siffatto contesto, le ricorrenti fanno riferimento a presunti contatti tra la sig.ra P. e dipendenti della Comap, della Simplex e dell’Aquatis. A tal riguardo, esse deducono che si trattava di «tre colloqui anodini», che non hanno condotto ad alcuna infrazione all’art. 81 CE.

40      La Commissione replica che, per quanto riguarda le prove della collusione nell’ambito delle riunioni della FNAS alle quali ha partecipato l’Aquatis, essa ha fondato i propri accertamenti sui verbali di dette riunioni. Peraltro, non sussisteva alcuna ragione per dubitare della credibilità di tali verbali.

41      Per quanto riguarda la Simplex, la Commissione ritiene che gli appunti nell’agenda della sig.ra P. siano chiari e non lascino alcun dubbio in ordine al contenuto della discussione tra quest’ultima e il sig. W., ossia l’aumento dei prezzi del 5% in Grecia.

42      Per quanto riguarda gli scambi di punti di vista durante la fiera commerciale di Essen, il 18 marzo 2004, la Commissione sottolinea anche che il contatto tra il sig. Ha. e i rappresentanti della Simplex non era «unilaterale», poiché il sig. Ha. ha precisato, in risposta a un quesito dei rappresentanti della Simplex, che l’IBP aveva previsto un aumento dei prezzi a fine mese. Per giunta, da un punto di vista commerciale, si tratterebbe di un’informazione sensibile e abbastanza precisa quanto alla data di applicazione. Sebbene, come dedotto dalle ricorrenti, la Simplex avesse già deciso un aumento dei prezzi per quanto la riguardava, il tentativo di ridurre l’incertezza circa il successo del proprio comportamento sul mercato sarebbe tuttavia anticoncorrenziale, in quanto sarebbe contrario al requisito di un comportamento autonomo sul mercato.

43      Infine, la Commissione osserva che l’unica conclusione che possa essere tratta dalle prove riguardanti le riunioni della FNAS, la fiera commerciale di Essen e lo scambio di punti di vista relativamente al mercato greco è che le ricorrenti hanno ricominciato a partecipare all’infrazione unica, complessa e continuata che era iniziata nel 1988.

 Giudizio del Tribunale

44      In via preliminare il Tribunale ricorda, per quanto riguarda la prova di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, che la Commissione deve fornire prove precise e concordanti per dare fondamento alla ferma convinzione che l’asserita infrazione è stata commessa (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 20). L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell’Unione europea deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Il giudice dell’Unione non può pertanto concludere che la Commissione ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione con cui viene inflitta un’ammenda (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 215).

45      Dalla giurisprudenza costante emerge parimenti che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 180, e la giurisprudenza ivi citata).

46      Peraltro, di norma le attività derivanti da accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, quali i resoconti di riunioni, tali documenti saranno, di regola, solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57, nonché 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punto 51).

47      A tal riguardo, va notato che le dichiarazioni rese nell’ambito della politica di trattamento favorevole svolgono un ruolo importante. Tali dichiarazioni, rilasciate in nome di imprese, hanno un valore probatorio non trascurabile, poiché comportano rischi giuridici ed economici considerevoli (v., in tal senso, sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 45 supra, punti 205 e 211, e Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, punto 46 supra, punto 103). Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 45 supra, punto 219, e la giurisprudenza ivi citata).

48      Nella specie, l’esistenza dei comportamenti addebitati dalla Commissione, ovvero la partecipazione alle riunioni della FNAS, i contatti tra un dipendente di una delle ricorrenti e un rappresentante della FRA.BO, nonché i contatti presi durante la fiera di Essen, non è stato contestata. Le ricorrenti contestano invece il carattere anticoncorrenziale di tali comportamenti, condizione sine qua non per accertare un’infrazione all’art. 81 CE.

49      Va pertanto determinato se i comportamenti accertati dopo le ispezioni della Commissione nel marzo 2001 devono essere qualificati come contatti anticoncorrenziali.

50      Per quanto attiene alla Simplex, va rammentato che la Commissione ha preso in considerazione due eventi riguardo alla Simplex per concludere che quest’ultima aveva partecipato all’infrazione addebitata all’art. 1 della decisione impugnata durante il periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004 (in prosieguo: il «periodo controverso»), ossia un contatto telefonico tra la sig.ra P. (FRA.BO) e il sig. W. (Simplex) durante il primo semestre del 2004 e un incontro durante la fiera di Essen il 18 marzo 2004.

51      Ai sensi del punto 511 della decisione impugnata, il sig. W., nell’aprile 2004, avrebbe informato la FRA.BO di un possibile aumento dei prezzi del 5% sul mercato greco. Il sig. W. avrebbe chiesto alla FRA.BO di contattarlo per concordare siffatto aumento. Prima di tale contatto, durante una conversazione telefonica in data 25 febbraio 2004, il sig. W. avrebbe informato la sig.ra P. che un aumento dei prezzi del 5% sarebbe entrato in vigore il 1° marzo 2004. Tale aumento sarebbe stato confermato dal sig. D., l’importatore greco della Simplex.

52      Va anzitutto rilevato che la conclusione della Commissione, secondo cui la Simplex avrebbe partecipato all’intesa per tutto il periodo controverso, non è stata avvalorata da alcun elemento di prova per quanto riguarda il 2003. Infatti, la Commissione si è fondata unicamente sugli eventi menzionati precedentemente, che hanno tutti avuto luogo nel 2004.

53      Certamente, come è stato riassunto al punto 506 della decisione impugnata, dalla domanda di trattamento favorevole della FRA.BO emerge che quest’ultima ha dichiarato che, successivamente alle ispezioni della Commissione, gli scambi di informazioni sensibili tra i concorrenti erano proseguiti, soprattutto mediante contatti bilaterali. La FRA.BO ha fatto notare che «tali contatti avevano [avuto] luogo con varie persone e, in particolare, con il sig. [W.] (IMI/Aalberts) e con il sig. [L.] della Comap».

54      Tuttavia, va notato che la FRA.BO non ha presentato prove documentali che dimostrerebbero che la Simplex aveva avuto conversazioni telefoniche frequenti con i suoi rappresentanti. Orbene, sui tabulati telefonici delle sig.re P. e B. (FRA.BO), relativi agli anni 2002‑2004, allegati alla risposta della FRA.BO alla comunicazione degli addebiti, non viene menzionato il nome del sig. W.

55      Va poi messo in rilievo che l’agenda del 2004 della sig.ra P. (FRA.BO) contiene qualche appunto manoscritto di cui soltanto una serie riguarda la Simplex, ovvero quella vertente su un contatto telefonico con il sig. W., il 25 febbraio 2004. In tale contesto, va evidenziato che, nella decisione impugnata, la Commissione ha fatto allusione a un contatto che avrebbe avuto luogo a fine aprile, probabilmente il 29 aprile 2004, tra il sig. W. e la sig.ra P. A parte il fatto che tale presunto contatto ha avuto luogo dopo la data della fine dell’infrazione presa in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata, va rilevato che detti appunti manoscritti non indicano che si tratta di un contatto con il sig. W. Inoltre, pur supponendo che si sia trattato di un contatto con il sig. W., tali appunti non indicano che egli ha annunciato un aumento dei prezzi riguardante il mercato greco.

56      Infatti, è emerso che la FRA.BO aveva confuso vari appunti manoscritti nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole. A tal riguardo, dalle osservazioni iniziali della FRA.BO del 14 luglio 2004 si evince che essa aveva dichiarato che un direttore dell’IMI, il sig. W., l’aveva informata, alla fine di aprile 2004, di un eventuale aumento dei prezzi sul mercato greco e che egli aveva chiesto di parlarne alcuni giorni dopo al fine di «mettersi d’accordo». L’allusione alla conclusione di un accordo si trovava in una terza serie di appunti manoscritti contenuti nell’agenda della sig.ra P., ovvero quella concernente una conversazione telefonica che ha avuto luogo il 29 aprile 2004 unicamente con il sig. B., da un lato, e con il sig. Hu., dall’altro, e il fatto che la conclusione di un accordo avrebbe dovuto essere posto nell’ambito di una relazione fornitore–cliente (Aquatis/Raccord Orléanais–FRA.BO).

57      Con memorandum del 25 gennaio 2005, la FRA.BO ha modificato la sua posizione e ha dichiarato che una conversazione telefonica tra il sig. W. e la sig.ra P. aveva avuto luogo il 25 febbraio 2004, durante la quale era stato discusso un aumento dei prezzi sul mercato greco. Il sig. W. aveva anche annunciato che l’aumento dei prezzi del 5% era stato confermato dal 1° marzo 2004 per quanto riguarda il sig. D..

58      Orbene, dal punto 508 della comunicazione degli addebiti emerge che la Commissione non ha preso in considerazione la confusione che era stata fatta tra le tre diverse serie di appunti manoscritti di cui ai punti 55 e 56 supra. Del pari, nonostante le osservazioni delle ricorrenti riguardo a tale confusione, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione non ha corretto tale errore al punto 511 della decisione impugnata, tranne in ordine a qualche cambiamento minore (v. punto 51 supra).

59      Pertanto, va constatato che l’unico elemento di prova riguardante il contatto telefonico tra la Simplex e la FRA.BO durante il periodo controverso consiste nella serie di appunti manoscritti del 25 febbraio 2004 nell’agenda della sig.ra P. (FRA.BO), menzionata al punto 511 della decisione impugnata, che contiene l’indicazione «Parlato con [W.] x aumento in Grecia confermato x [D.] + 5 dal 1° marzo 2004».

60      A tal proposito, va constatato che gli appunti manoscritti del 25 febbraio 2004 indicano che quel giorno vi è senz’altro stato uno scambio di opinioni in merito ai prezzi. Tuttavia, tali appunti manoscritti non sono chiari per quanto riguarda l’identità di colui che ha deciso di aumentare i prezzi. Non è escluso che sia stato l’importatore indipendente della Simplex (sig. D.), a decidere di aumentare i suoi prezzi del 5% a decorrere dal 1° marzo 2004.

61      Poiché il contatto tra il sig. W. è stato oggetto soltanto di un’unica serie di appunti manoscritti nell’agenda della sig.ra P., menzionata al punto 59 supra, tale serie di appunti manoscritti, da sola, non era sufficiente a dimostrare la partecipazione della Simplex all’infrazione addebitata nel caso di specie. Infatti, non può essere escluso che tale contatto possa essere considerato come un incidente isolato. Peraltro, come già constatato precedentemente, quest’unica serie di appunti manoscritti non potrebbe neppure dimostrare il coinvolgimento della Simplex nell’intesa nel 2003.

62      Per quanto riguarda il secondo evento preso in considerazione riguardo alla Simplex, ossia l’incontro del sig. Ha. (IBP) con due rappresentanti della Simplex durante la fiera di Essen il 18 marzo 2004, evocato al punto 520 della decisione impugnata, dalla dichiarazione del sig. Ha., datata 28 novembre 2005, che figura in allegato alla risposta della AFC alla comunicazione degli addebiti e rettificata in seguito per quanto riguarda la data di suddetto evento, poiché la fiera di cui trattasi si è tenuta nel marzo 2004 e non nel 2002 come già indicato nella domanda di trattamento favorevole, emerge che egli avrebbe risposto a una questione afferente i prezzi dell’IBP. Il sig. Ha. ha dichiarato di ricordarsi di aver avuto una breve discussione con i sigg. H. e Be. (Simplex) e di un’altra con il sig. K. A tal riguardo, egli ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Mi hanno interrogato sulle intenzioni dell’IBP Germania in materia di prezzi e ho detto loro che prevedevamo di aumentarli alla fine del mese. L’aumento era dovuto all’aumento dei costi delle materie prime. Non ci sono state discussioni relative all’entità dell’aumento o al momento in cui tale aumento sarebbe entrato in vigore, ma unicamente che lo avremmo fatto. Atteso quanto precede, ritengo che avevo già annunciato ai clienti che ci sarebbe stato un aumento, sicché l’informazione avrebbe cessato di essere riservata. Forse sono circolate voci e questo li ha forse spinti ad interrogarmi in merito all’aumento dei prezzi. Essi non avrebbero potuto confermare tale fatto unicamente chiedendo ai clienti una copia del listino dei prezzi ufficiali dell’IBP Germania, poiché quest’ultimo è stato reso pubblico soltanto il 30 marzo 2004 (…)».

63      Tuttavia, va osservato che le ricorrenti contestano l’esistenza di un contatto di natura anticoncorrenziale. A tal fine, durante il procedimento amministrativo, esse hanno prodotto due dichiarazioni che contraddicono quella del sig. Ha.

64      Le ricorrenti hanno prodotto quella del sig. H., il quale ha dichiarato quanto segue:

«Ricordo di aver incontrato il sig. [Ha.] allo stand della Woeste e di aver parlato con lui, ma in nessun caso gli ho chiesto un’informazione relativa ad un potenziale aumento dei prezzi dell’IBP Germania. Per quanto mi ricordi, nemmeno il sig. [Ha.] ha affrontato tale argomento».

65      Del pari, le ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione del sig. Be., il quale ha spiegato che, benché non si ricordasse più con certezza di aver incontrato il sig. Ha. a tale fiera, egli non poteva tuttavia escludere di averlo visto, anche se non ricorda affatto di aver parlato specificamente dei prezzi.

66      In tale contesto, va ricordato che, ai sensi di una giurisprudenza costante, una dichiarazione resa nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole, di per sé, non è sufficiente come elemento di prova qualora l’esattezza di tale dichiarazione sia stata contestata (v. punto 47 supra).

67      A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione in udienza, la dichiarazione del sig. Ha. non sia maggiormente credibile di quelle dei sigg. H. e Be., due rappresentanti di una delle ricorrenti. Il fatto che tanto l’IBP quanto le ex filali dell’IMI avrebbero avuto un atteggiamento anticoncorrenziale in passato, caratterizzato da scambi di opinioni riguardanti i prezzi, non è sufficiente, per quanto attiene agli eventi sopraggiunti durante tale fiera, a conferire maggiore valore alla dichiarazione del sig. Ha. rispetto a quella di cui si avvalgono le ricorrenti. Pertanto, si deve concludere che, in mancanza di altri indizi, il presunto contenuto anticoncorrenziale del contatto intercorso tra un rappresentante dell’IBP e quelli delle ricorrenti, non sia stato provato sufficientemente.

68      Da quanto precede emerge che la partecipazione della Simplex a un’infrazione all’art. 81 CE durante il periodo controverso non è stata provata sufficientemente.

69      Ne consegue che l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui la Commissione vi ha accertato che la Simplex aveva partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata durante il periodo controverso.

70      Per quanto riguarda la presunta partecipazione dell’Aquatis all’infrazione, il Tribunale ha reputato opportuno esaminare tale questione nell’ambito dell’analisi del terzo motivo.

 Sul terzo motivo, vertente sulla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata di cui all’art. 1 della decisione impugnata

 Argomenti delle parti

71      Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha provato l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata che sarebbe proseguita dopo le ispezioni del marzo 2001, che quest’ultima non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un nesso oggettivo tra il comportamento dell’Aquatis e un «sistema restrittivo globale» e che essa non ha provato che l’Aquatis conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’esistenza di un siffatto sistema.

72      Le ricorrenti fanno notare che, nel marzo 2001, le ispezioni della Commissione hanno posto fine alle riunioni cosiddette «Super EFMA» organizzate prima o dopo le riunioni dell’European Fittings Manufacturers Association (EFMA, Associazione europea dei produttori di raccordi), nonché all’«intesa di lunga durata». Nondimeno, la Commissione avrebbe seguitato a credere che la Raccord Orléanais (divenuta in seguito l’Aquatis) avesse violato l’art. 81 CE dal giugno 2003 al 1° aprile 2004. Secondo la Commissione, i contatti segnalati dalla FRA.BO avrebbero dimostrato che l’infrazione unica, complessa e continuata non era cessata.

73      In tale contesto, le ricorrenti ricordano che il ricorso al concetto di infrazione unica, complessa e continuata deroga alla norma secondo cui la Commissione è tenuta a provare le modalità esatte della partecipazione di un’impresa ad un’infrazione. Come ogni altra deroga ad una norma fondamentale, ciò comporterebbe un’interpretazione restrittiva. Nella specie, l’approccio adottato dalla Commissione sarebbe contrario alla presunzione di innocenza, in quanto sfocerebbe in una situazione in cui qualsiasi serie di contatti apparentemente indipendenti tra i concorrenti sarebbe equiparabile ad un’infrazione unica, complessa e continuata.

74      Esse invocano anche le cause che hanno dato luogo alle sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/Commissione (Racc. pag. II‑813, punto 121), e 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. II‑931, punto 773). Secondo le ricorrenti, ne consegue che occorreva anzitutto accertare in cosa consisteva il «sistema comune» e in quale misura quest’ultimo sarebbe stato effettivamente mantenuto dopo le ispezioni del 2001. Sarebbe stato poi necessario dimostrare che il comportamento delle ricorrenti era legato a siffatto «sistema comune» e, infine, che la Commissione avrebbe dovuto provare che l’Aquatis sapeva o poteva verosimilmente sapere di partecipare, con il suo comportamento, ad un’infrazione unica, complessa e continuata, iniziata prima delle ispezioni della Commissione.

75      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la struttura e l’attuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata nonché gli eventi sopraggiunti dopo il 2001 sarebbero completamente diversi.

76      Per come avrebbe funzionato prima delle ispezioni del marzo 2001, l’«intesa “Super EFMA”» sarebbe stata caratterizzata da un’organizzazione a tre livelli, ossia a livello paneuropeo, a livello nazionale o a livello regionale e in modo bilaterale e riguardava scambi di punti di vista nonché accordi riguardanti le strutture dei prezzi e i listini prezzi per taluni mercati. Nel complesso sarebbero stati coinvolti 27 produttori di articoli di rubinetteria in rame comprendenti tredici Stati membri, di cui tre (IBP, IMI e Comap) sarebbero stati responsabili dell’organizzazione e della gestione delle riunioni cosiddette «Super EFMA». Inoltre, tali riunioni avrebbero avuto luogo non soltanto prima delle riunioni dell’EFMA, bensì anche ogni volta che l’evoluzione del mercato lo rendesse necessario.

77      Per contro, la presunta continuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata nel periodo compreso tra il marzo 2001 e l’aprile 2004, secondo la Commissione, sarebbe caratterizzata da contatti telefonici tra l’AFC e la FRA.BO e tra la Comap e la FRA.BO, da tre telefonate tra «società collegate alla Aalberts e alla FRA.BO», da tre contatti bilaterali tra la Comap e la FRA.BO, da due contatti bilaterali durante una fiera commerciale nel marzo 2004 tra l’IBP e la Simplex e tra l’IBP e la Comap, nonché da riunioni del comitato logistico della FNAS vertenti sull’imballaggio dei prodotti e alle quali sono stati invitati i produttori di articoli di rubinetteria in Francia.

78      Le ricorrenti contestano che i contatti menzionati in precedenza e la serie di riunioni dei grossisti in Francia provino sufficientemente la sussistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata all’art. 81 CE e che tale «presunta infrazione» costituisca la stessa infrazione di quella che ha avuto luogo prima delle ispezioni della Commissione. A tal riguardo, esse sottolineano che numerose imprese, tra cui l’IMI, come sarebbe stato accertato dalla Commissione, avevano cessato di partecipare alla «presunta infrazione» dopo le ispezioni della Commissione. D’altronde, il settore sarebbe stato completamente ristrutturato nel 2003. Del pari, la maggior parte dei principali soggetti che hanno partecipato all’organizzazione e al funzionamento delle riunioni «di alto livello», come quelle che hanno avuto luogo nel corso del periodo anteriore alle ispezioni della Commissione, non avrebbero preso parte all’organizzazione e al funzionamento dei presunti contatti anticoncorrenziali durante il periodo successivo a suddette ispezioni. Inoltre, un’intesa nel settore degli articoli di rubinetteria in rame avrebbe avuto senso soltanto qualora essa avesse riguardato tutti gli Stati membri, il che non sarebbe avvenuto dopo il 2001, indipendentemente dalla lettura o dall’interpretazione degli elementi dedotti al punto 566 della decisione impugnata.

79      In secondo luogo, ove il Tribunale ritenesse che la Commissione sia riuscita a provare che il sistema generale dell’intesa era stato mantenuto dopo il marzo 2001, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha dimostrato che il comportamento dell’Aquatis era legato a tale sistema.

80      In terzo luogo, la Commissione non avrebbe neppure dimostrato che l’Aquatis sapeva o avrebbe dovuto sapere che, allacciando contatti con concorrenti nel contesto della FNAS, essa aderiva all’«intesa “Super EFMA”». Nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe limitata a dichiarare che le ricorrenti erano informate delle ispezioni, circostanza che esse non negano. Tuttavia, le ricorrenti sottolineano che, nell’agosto 2002, quando l’Aalberts ha acquistato la totalità delle attività di produzione e di distribuzione dei raccordi dell’IMI, essa si sarebbe accertata che l’IMI e le sue filiali, tra cui la Raccord Orléanais, facente ormai parte dell’Aquatis e la R. Woeste & Co Yorkshire, facente ormai parte della Simplex, avessero effettivamente cessato di partecipare all’infrazione.

81      La Commissione ribadisce che, nella decisione impugnata, essa ha a lungo spiegato la ragione per cui, nella presente fattispecie, si trattava di un’infrazione unica, dapprima fino al 2001 (punti 559‑563 della decisione impugnata), poi dopo il 2001 (punti 564‑591 della decisione impugnata). Più in particolare, i punti 564‑597 della decisione impugnata conterrebbero un esame molto circostanziato della continuità dell’infrazione. La Commissione aggiunge che non può sussistere alcun dubbio che il comportamento delle ricorrenti nel periodo posteriore al 2001 perseguiva lo stesso obiettivo anticoncorrenziale di quello delle altre imprese che partecipavano all’intesa globale.

82      Inoltre, la condizione secondo cui le ricorrenti «sapevano, o dovevano necessariamente sapere, che la collusione alla quale partecipavano si inseriva in un piano globale» e quella secondo cui esse «conoscevano i comportamenti illeciti degli altri partecipanti o potevano ragionevolmente prevederli ed erano disposte ad accettarne il rischio», sarebbero soddisfatte. A tale proposito, la Commissione ricorda che alla Aalberts è stata imputata la responsabilità delle attività delle sue due filiali, l’Aquatis e la Simplex, che sono i successori giuridici della Raccord Orléanais e della R. Woeste & Co Yorkshire, attività rispetto alle quali alcuni degli attori avevano già partecipato all’infrazione unica, complessa e continuata prima delle ispezioni.

 Giudizio del Tribunale

83      Va anzitutto esaminato se i comportamenti costituitivi dell’infrazione addebitata dopo le ispezioni della Commissione del marzo 2001 sono la continuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata anteriore a dette ispezioni.

84      In caso affermativo, la questione sarebbe quella se la partecipazione dell’Aquatis alle riunioni della FNAS s’inserisse nell’ambito di tale infrazione unica, complessa e continuata.

85      Infatti, tenuto conto della conclusione, precedentemente tratta ai punti 68 e 69 in merito alla Simplex, l’esame del terzo motivo non è rilevante per quanto attiene all’Aquatis.

86      La nozione di infrazione unica riguarda una situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da una identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune) (sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/Commissione, Racc. pag. II‑1333, punto 257). Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire di per sé una violazione dell’art. 81 CE (sentenza BPB/Commissione, cit., punto 252).

87      Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 46 supra, punto 258).

88      Occorre altresì precisare che la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che l’incidenza sulla concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti illeciti diversi come infrazione unica e continuata occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. A tale riguardo, occorre tenere conto qualsiasi circostanza che possa provare o mettere in dubbio tale nesso quali il periodo di applicazione, il contenuto, incluso il metodo utilizzato e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti illeciti in questione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punti 179‑181).

89      Inoltre, al fine di dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un accordo anticoncorrenziale, la Commissione deve provare che l’impresa di cui trattasi intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 87).

90      Infine, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua. Occorre prendere in considerazione tale elemento solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 46 supra, punto 86).

91      Nella specie, per quanto riguarda il periodo anteriore al marzo 2001, va rilevato che, secondo la decisione impugnata, l’intesa consisteva in un’organizzazione regolare, per diversi anni, di contatti multi e bilaterali tra produttori concorrenti il cui scopo era l’adozione di pratiche illecite, destinate a organizzare artificiosamente il funzionamento del mercato dei raccordi, segnatamente a livello dei prezzi.

92      Secondo la decisione impugnata, nell’ambito di questa intesa globale, avevano avuto luogo riunioni e altri contatti anticoncorrenziali a livello paneuropeo nonché a livello nazionale, ove ogni paese aveva il proprio processo di coordinamento dei prezzi e i propri accordi locali che venivano ad integrare gli accordi presi a livello europeo (punti 129, 140 e 559 della decisione impugnata).

93      Infatti, il funzionamento dell’intesa avrebbe poggiato, in primo luogo, su riunioni «di alto livello», vertenti sulla strategia e sui prezzi per vari paesi, in secondo luogo, su riunioni riguardanti soltanto uno o più territori nazionali, spesso al fine di attuare decisioni emanate a livello superiore e, in terzo luogo, su discussioni a livello bilaterale (punto 147 della decisione impugnata).

94      In base alla decisione impugnata, gli accordi anticoncorrenziali avevano avuto luogo prima, durante o dopo le riunioni della British Plumbing Fittings Manufacturers Association (BPFMA, Associazione dei produttori di raccordi di tubature del Regno Unito), quelle dell’EFMA, delle riunioni ad hoc e quelle di altre associazioni o quelle che hanno avuto luogo durante fiere commerciali (punti 140‑141 della decisione impugnata).

95      Le riunioni «di alto livello» sarebbe state generalmente organizzate in occasione delle riunioni dell’EFMA nella primavera e nell’autunno di ogni anno. Le riunioni dell’autunno sarebbero generalmente consistite in discussioni sulla fissazione dei prezzi, mentre le riunioni della primavera avrebbero avuto piuttosto lo scopo di seguire l’evoluzione dell’applicazione dei prezzi concordati l’anno precedente (punto 148 della decisione impugnata).

96      Di norma, secondo la decisione impugnata, le discussioni riguardanti gli aumenti dei prezzi sfociavano in un accordo riguardante il livello dell’aumento e il modo in cui l’aumento doveva essere applicato, e miravano a determinare le date di attuazione e l’impresa che avrebbe preso l’iniziativa dell’aumento, ossia spesso il leader del mercato geografico interessato (punti 149 e 159 della decisione impugnata).

97      Le riunioni avrebbero anche riguardato le modalità di credito e gli sconti, le categorie di clienti e le differenze di prezzo, la spartizione dei clienti tra i fornitori, la condivisione delle informazioni relative agli aumenti o alle riduzioni di volume e dei prezzi realizzati all’interno dell’intesa, discussioni relative alla distribuzione incrociata, le denunce di un membro dell’intesa nei confronti di altri membri della medesima nonché un coordinamento contro i produttori o i distributori non membri dell’intesa e le offerte concordate per rispondere alle gare d’appalto (punto 161 della decisione impugnata).

98      Secondo la decisione impugnata, i partecipanti delle riunioni «di alto livello» erano i presidenti-direttori generali, taluni direttori commerciali o delle vendite e certi altri responsabili commerciali, precisando che l’IMI, l’IBP e la Comap erano sempre presenti a questo tipo di riunioni (punto 156 della decisione impugnata).

99      Riunioni più mirate a livello nazionale avrebbero fatto seguito alle riunioni «di alto livello». Esse avrebbero riguardato l’elaborazione e l’attuazione delle decisioni e delle riunioni «di alto livello». Secondo la decisione impugnata, i partecipanti delle riunioni di livello nazionale erano generalmente direttori commerciali o delle vendite o certi altri responsabili commerciali locali, i quali informavano i partecipanti delle riunioni «di alto livello» del successo o del fallimento delle variazioni dei prezzi e delle condizioni del mercato (punto 157 della decisione impugnata).

100    Infine, sarebbero state anche organizzate riunioni bilaterali e riunioni non ufficiali più estese.

101    Per quanto riguarda i comportamenti addebitati e che sono posteriori al marzo 2001, secondo la decisione impugnata, essi si caratterizzavano parimenti in contatti presi nell’ambito di associazioni di categoria (riunioni della FNAS), in contatti bilaterali riguardanti i parametri della concorrenza e in contatti presi durante fiere commerciali (fiera di Essen) (punti 599‑602 della decisione impugnata).

102    Certamente, è incontestabile che, in relazione al periodo posteriore a marzo 2001, l’intesa fosse caratterizzata da un’«organizzazione» abbastanza flessibile nella sua struttura e consistente essenzialmente in contatti bilaterali ad hoc. Del pari, mancava il coordinamento della strategia ad «alto livello» e, pertanto, l’esecuzione a livello nazionale delle decisioni emanate a livello paneuropeo.

103    È parimenti incontestabile che, come emerge dalla decisione impugnata, il numero dei partecipanti all’intesa fosse pari a nove prima delle ispezioni nel marzo 2001 e sia passato a quattro dopo tali ispezioni.

104    Infine, va rilevato che, mentre prima del 2001 l’intesa aveva una estensione paneuropea riguardante tredici paesi, dopo il 2001 i comportamenti illeciti dei partecipanti si sono limitati ai mercati tedesco, greco, spagnolo, francese ed italiano, senza che tra di essi vi sia un nesso evidente.

105    Tuttavia, poiché l’obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali rimaneva lo stesso, ossia la concertazione sui prezzi riguardanti i raccordi, il fatto che talune caratteristiche o che l’intensità di tali pratiche fossero cambiate, non è determinante. A tal riguardo, è plausibile che, dopo i controlli della Commissione, l’intesa abbia assunto una forma meno strutturata e un’attività di intensità più variabile. Nondimeno, il fatto che un’intesa possa conoscere periodi di attività di intensità variabile non comporta che si possa giungere alla conclusione che essa sia cessata.

106    La Commissione ha dunque giustamente considerato che l’intesa era proseguita dopo i suoi controlli nel marzo 2001 ed ha giustamente concluso per l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata.

107    Pertanto, va esaminata la questione se l’Aquatis, partecipando alle riunioni che si sono tenute nell’ambito del gruppo di lavoro del comitato logistico della FNAS al fine della realizzazione di un nuovo imballaggio per articoli di rubinetteria, più in particolare, discutendone i costi, abbia partecipato a tale infrazione unica, complessa e continuata.

108    Va ricordato che, nella decisione impugnata, la Commissione ha imputato all’Aquatis di aver partecipato, nel periodo controverso, a un’infrazione unica, complessa e continuata, che copre tutto il mercato cosiddetto paneuropeo, descritto all’art. 1 della suddetta decisione.

109    Come emerge dal punto 101 supra, gli elementi costitutivi dell’infrazione unica, complessa e continuata dopo il marzo 2001 sono consistiti in contatti bilaterali, in contatti presi durante una fiera commerciale e in contatti presi nell’ambito delle riunioni della FNAS al fine di coordinare i prezzi.

110    A tale proposito, è pacifico che durante il periodo controverso l’Aquatis ha partecipato unicamente alle riunioni della FNAS e non alle altre due parti dell’infrazione. In tale contesto, va notato che la partecipazione dell’Aquatis alle riunioni della FNAS, il cui scopo coincideva con quello delle altre due parti dell’infrazione unica, complessa e continuata, ossia il coordinamento dei prezzi, da sola non è sufficiente per concludere per la sua partecipazione a detta infrazione, a meno che non venga accertato che essa sapeva o doveva necessariamente sapere che, da una parte, il suo comportamento s’iscriveva in un piano globale e, dall’altra, che tale piano globale comprendeva tutti gli elementi costitutivi dell’intesa (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Parecipazioni, punto 89 supra, punto 83, e sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punti 4027 e 4112).

111    Nella specie, va verificato se, quando ha partecipato alle riunioni della FNAS, l’Aquatis sapeva, o doveva necessariamente sapere, di integrare la cerchia dei partecipanti all’intesa paneuropea. Infatti, solo qualora venga accertato che l’Aquatis era a conoscenza dell’esistenza degli altri due elementi costitutivi dell’infrazione, la sua partecipazione all’accordo riguardante il mercato francese poteva essere considerato come costituente l’espressione della sua adesione all’infrazione accertata.

112    Orbene, è giocoforza rilevare che la Commissione non ha dimostrato che, al momento della sua partecipazione alle riunioni della FNAS, l’Aquatis era a conoscenza delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese o che poteva ragionevolmente prevederle e dunque che il suo comportamento si inscriveva in un piano globale comprendente tutti gli elementi costitutivi dell’intesa accertata.

113    Al fine di dimostrare la conoscenza, da parte dell’Aquatis, degli elementi costitutivi dell’infrazione accertata, la Commissione si è unicamente riferita al fatto che l’Aquatis aveva partecipato all’intesa dal 1991 al marzo 2001. Orbene, una siffatta circostanza non è sufficiente per dimostrare che l’Aquatis ha nuovamente aderito all’intesa.

114    A tale proposito, in primo luogo, va rilevato che, quando il suo capitale era controllato dall’IMI, sua ex società controllante, l’Aquatis aveva posto fine alla sua partecipazione all’infrazione immediatamente dopo i controlli della Commissione nel marzo 2001. Nessun elemento indica che l’Aquatis era a conoscenza della continuazione della detta infrazione da parte dell’IBP, della Comap e della FRA.BO.

115    Per giunta, riguardo all’obiettivo specifico perseguito dal gruppo di lavoro del comitato logistico della FNAS, ovvero la possibilità di un nuovo imballaggio, è difficile associare immediatamente le riunioni che si sono tenute in tale ambito all’intesa iniziata prima del marzo 2001. Il fatto che taluni produttori abbiano discusso dell’onere dei costi ivi afferenti non può rimettere in discussione tale constatazione.

116    In secondo luogo, va messo in rilievo che, contrariamente a quanto riscontrato dalla Commissione ai punti 575 e 584 della decisione impugnata, nell’ambito delle riunioni della FNAS, le discussioni riguardavano unicamente il mercato francese. Orbene, come ammesso dalla Commissione stessa in udienza, dai resoconti di suddette riunioni non si ricava affatto che esse riguardavano anche «la Spagna, l’Italia, il Regno Unito, la Germania e il mercato europeo in generale», il che, a detta della Commissione, avrebbe implicato che esse avevano una dimensione paneuropea. Di conseguenza, va constatato che la collusione nell’ambito delle riunioni della FNAS non aveva un’estensione paneuropea.

117    In terzo luogo, posto che dette riunioni riguardavano soltanto il mercato francese e che non sussiste alcun indizio che consenta di concludere che tali riunioni sono state sfruttate dagli altri partecipanti come quadro per discutere o per coordinare i prezzi dei raccordi su altri mercati nazionali, non è dimostrato che l’Aquatis poteva ragionevolmente prevedere che dette riunioni si inscrivevano nell’ambito di un’infrazione più estesa facente parte di un piano globale.

118    Certamente, va rilevato che il 29 aprile 2004 c’è stato un contatto bilaterale tra un rappresentante dell’Aquatis e un rappresentante della FRA.BO nell’ambito di una relazione fornitore–cliente (v. punto 56 supra). Tuttavia, oltre alla circostanza che questo contatto si situa al di fuori del periodo dell’infrazione, un tale contatto non è rilevante dal punto di vista del diritto della concorrenza, a meno che non venga accertato che, durante tale contatto commerciale, sono stati affrontati argomenti dal carattere anticoncorrenziale. Orbene, gli appunti manoscritti presi nell’agenda della sig.ra P. non forniscono alcun indizio in tal senso.

119    Di conseguenza, va constatato che non è stato accertato che l’Aquatis era a conoscenza del fatto che, con il suo comportamento, essa aveva aderito a un’intesa costituita di varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già partecipato prima del marzo 2001 e che stava continuando.

120    Occorre dunque annullare, nei confronti di tutte le ricorrenti, l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha in esso constatato che durante il periodo controverso, esse avevano partecipato a un’infrazione unica, complessa e continuata prendendo parte ad un complesso di accordi e di pratiche concordate sul mercato dei raccordi in rame e in lega di rame, quale descritto in suddetta decisione.

121    Ciò posto, non è necessario statuire sugli altri motivi, ossia il primo motivo vertente sull’illegittima imputazione alla Aalberts della responsabilità dell’infrazione in qualità di società controllante, il quarto motivo vertente su vari errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, e il quinto motivo, vertente su una violazione dei loro diritti della difesa.

122    Alla luce di quanto precede, occorre annullare l’ammenda di un importo di 100,8 milioni di euro inflitta alla Aalberts, in solido con l’Aquatis e con la Simplex per un importo pari a 55,15 milioni di euro, nonché l’importo di 2,04 milioni di euro per il cui pagamento l’Aquatis e la Simplex sono state ritenute responsabili in solido, poiché il calcolo di tale importo poggia su un accertamento erroneo.

123    Invero, occorre rilevare che la Commissione ha calcolato un importo di base dell’ammenda inflitta per la partecipazione della Aquatis e della Simplex all’intesa mentre il loro capitale era controllato dall’IMI, ossia un importo di partenza dell’ammenda di 46 milioni di euro, ai quali è stata applicata una maggiorazione del 100% in considerazione della durata, e per la loro presunta partecipazione all’infrazione mentre il loro capitale era controllato dalla Aalberts, ossia un importo di partenza dell’ammenda di 60 milioni di euro, ai quali è stata applicata una maggiorazione del 5% in considerazione della durata. A titolo di circostanze aggravanti, questo secondo importo è stato maggiorato del 60%. Ne è risultato un importo complessivo di 192,8 milioni di euro (92 milioni di euro + 100,8 milioni di euro). Tale importo complessivo è stato poi ridotto a 105,5 milioni di euro al fine di tenere conto del limite del 10% del fatturato dell’Aalberts, successivamente ripartito proporzionalmente a seconda che la partecipazione dell’Aquatis e della Simplex all’infrazione fosse stata accertata mentre erano sotto il controllo dell’IMI (50,34 milioni di euro) o dell’Aalberts (55,15 milioni di euro).

124    Mentre l’IMI poteva beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda del 50% a titolo della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese, l’importo di base dell’ammenda inflittale, che ammontava a 96,6 milioni di euro, ossia un importo di partenza di 46 milioni di euro, ai quali è stata applicata una maggiorazione del 110% in considerazione della durata, è stato ridotto a 48,30 milioni di euro. Poiché l’IMI ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole solo nel settembre 2003, le sue due ex filiali non potevano beneficiare della riduzione dell’importo dell’ammenda del 50% concessa all’IMI. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto l’Aquatis e la Simplex responsabili in solido per il pagamento della somma di 2,04 milioni di euro (50,34 milioni – 48,30 milioni), di cui né l’IMI né l’Aalberts erano debitrici.

125    Peraltro, va rammentato che, se più destinatari costituivano l’«impresa» alla data dell’adozione della decisione impugnata, il massimale del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, può essere calcolato in base al fatturato complessivo di tale impresa. Per contro, se tale entità economica si è scissa per costituire due entità distinte al momento dell’adozione della decisione, ogni destinatario della decisione è legittimato ad ottenere l’applicazione del suddetto massimale (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, punto 390). Poiché le ricorrenti hanno chiesto unicamente l’annullamento dell’art. 2, lett. a) e b), punto 2, della decisione impugnata, non occorre esaminare la questione se la circostanza che l’impresa IMI sia stata scissa in più entità distinte prima dell’adozione della decisione impugnata doveva avere un impatto sul limite massimo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Simplex e all’Aquatis all’art. 2, lett. b), punto 1, della decisione impugnata.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) è annullato nella parte in cui accerta che l’Aalberts Industries NV, la Comap SA, già Aquatis France SAS, e la Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG hanno partecipato all’infrazione nel periodo intercorrente dal 25 giugno 2003 al 1° aprile 2004.

2)      L’art. 2, lett. a) e b), punto 2, della decisione C (2006) 4180 è annullato.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2011.

Firme


* –      Lingua processuale: l’inglese.