Language of document : ECLI:EU:C:2007:444

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 luglio 2007 (*)

«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Art. 54 – Principio “ne bis in idem” – Nozione di “medesimi fatti” – Fatti diversi – Procedimenti penali in due Stati contraenti – Fatti collegati dallo stesso disegno criminoso»

Nel procedimento C‑367/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione 6 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2005, nel procedimento penale a carico di

Norma Kraaijenbrink,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 luglio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra Kraaijenbrink, dal sig. M. De Boel, advocaat;

–        per il Regno dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

–        per la Repubblica ceca, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

–        per la Repubblica ellenica, dal sig. M. Apessos nonché dalle sig.re S. Trekli e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

–        per il Regno di Spagna, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

–        per la Repubblica d’Austria, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente,

–        per la Repubblica di Polonia, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione in combinato disposto dell’art. 54 e dell’art. 71 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 luglio 1990.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato in Belgio a carico della sig.ra Kraaijenbrink per aver effettuato operazioni di riciclaggio di denaro derivante da un traffico di stupefacenti.

 Ambito normativo

 Diritto comunitario

3        Ai sensi dell’art. 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dal Trattato di Amsterdam (in prosieguo: il «protocollo»), tredici Stati membri dell’Unione europea, tra i quali il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, sono autorizzati a instaurare tra loro, nell’ambito giuridico e istituzionale dell’Unione nonché dei Trattati UE e CE, una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione dell’acquis di Schengen, come definito nell’allegato di detto protocollo.

4        In particolare, rientrano nell’acquis di Schengen, così definito, l’Accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13), e la CAAS.

5        In forza dell’art. 2, n. 1, primo comma, del protocollo, a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, vale a dire il 1° maggio 1999, l’acquis di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati membri elencati nell’art. 1 del protocollo medesimo.

6        In applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del protocollo, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). Dall’art. 2 di questa decisione, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, risulta che il Consiglio ha indicato, da un lato, gli artt. 34 UE e 31 UE e, dall’altro, gli artt. 34 UE, 30 UE e 31 UE, che fanno parte del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale», quali fondamenti normativi, rispettivamente, degli artt. 54‑58 e 71 della CAAS.

7        L’art. 54 della CAAS, compreso nel capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III di quest’ultima, a sua volta intitolato «Polizia e sicurezza», dispone quanto segue:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

8        L’art. 58 della CAAS, compreso in questo stesso capitolo, così recita:

«Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all’applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l’effetto “ne bis in idem” attribuito a decisioni giudiziarie straniere».

9        L’art. 71 della CAAS, che fa parte del capitolo 6, intitolato «Stupefacenti», dello stesso titolo III, stabilisce:

«1.      Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (…) tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l’esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze (…).

(…)

5.      Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. (…)».

10      Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che il Regno del Belgio ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a statuire secondo le modalità previste all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.

 Il diritto internazionale

11      L’art. 36 della convenzione unica sugli stupefacenti, stipulata a New York il 30 marzo 1961 nell’ambito delle Nazioni Unite, (in prosieguo: la «convenzione unica»), è formulato nei seguenti termini:

«1.      a)     Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte contrario alle disposizioni della presente Convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commessi intenzionalmente e affinché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

                  (…)

2.      Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, con il suo ordinamento giuridico e con la sua legislazione interna:

a)      i)     ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;

ii)      la partecipazione intenzionale a una qualsiasi delle dette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commetterla o il tentativo di commetterla, nonché gli atti preparatori e le operazioni finanziarie intenzionalmente compiute, relativi alle infrazioni di cui trattasi nel presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

(…)».

 Il diritto nazionale

12      L’art. 65 del codice penale belga stabilisce quanto segue:

«Qualora un medesimo fatto integri più infrazioni, o qualora più infrazioni soggette contemporaneamente al giudizio del medesimo giudice di merito costituiscano manifestazioni in successione e continuate del medesimo disegno criminoso, si applica la pena prevista per il reato più grave.

Il giudice di merito, qualora constati che infrazioni già oggetto di una sentenza definitiva e altri fatti sottoposti al suo giudizio e che, una volta accertati, risultino anteriori alla detta sentenza e costituiscano unitamente alle prime la manifestazione successiva e continuata del medesimo disegno criminoso, tiene conto, al fine di stabilire la pena, delle pene già inflitte. Qualora queste ultime gli appaiano sufficienti ai fini dell’adeguata repressione dell’insieme delle infrazioni, il giudice si pronuncia sulla colpevolezza e rinvia nella sentenza alle pene già irrogate. Le pene inflitte in forza del presente articolo non possono superare complessivamente il massimo della pena prevista per il reato più grave».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

13      La sig.ra Kraaijenbrink, cittadina olandese, è stata condannata, con sentenza 11 dicembre 1998 dell’Arrondissementsrechtbank te Middelburg (Paesi Bassi) ad una pena detentiva di sei mesi, sospesa, per ricettazione di somme di denaro provenienti dal traffico di stupefacenti, fatti commessi ripetutamente nei Paesi Bassi tra il mese di ottobre 1994 e il mese di maggio 1995, in violazione dell’art. 416 del codice penale olandese (Wetboek van Strafrecht).

14      Con sentenza 20 aprile 2001, il Rechtbank van eerste aanleg di Gent (Tribunale di primo grado di Gent) ha condannato la sig.ra Kraaijenbrink ad una pena detentiva di due anni per diverse violazioni dell’art. 505 del codice penale belga per avere effettuato operazioni di cambio in Belgio tra il novembre 1994 e il febbraio 1996 mediante somme di denaro derivanti da un traffico di stupefacenti realizzato nei Paesi Bassi. Tale decisione è stata confermata dalla sentenza 15 marzo 2005 dell’Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer (Corte d’appello di Gent).

15      Questi due tribunali, facendo riferimento all’art. 71 della CAAS e all’art. 36, n. 2, lett. a), i) e ii), della Convenzione unica, hanno considerato che la sig.ra Kraaijenbrink non poteva invocare l’art. 54 della CAAS. Essi hanno infatti ritenuto che i reati di ricettazione di somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti effettuato nei Paesi Bassi e le operazioni di riciclaggio del denaro proveniente da tale traffico effettuate in Belgio dovessero essere considerati in quest’ultimo Stato come fatti distinti nonostante l’unicità del disegno criminoso tra il reato di ricettazione commesso nei Paesi Bassi e quello di riciclaggio di denaro commesso in Belgio.

16      La sig.ra Kraaijenbrink ha allora presentato un ricorso per cassazione, facendo valere in particolare la violazione del principio ne bis in idem sancito dall’art. 54 della CAAS.

17      Lo Hof van Cassatie osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostiene la sig.ra Kraaijenbrink, la constatazione che esiste una «unicità del disegno criminoso» tra i comportamenti illeciti nei Paesi Bassi e il reato di riciclaggio di denaro commesso in Belgio non implica necessariamente che le somme di denaro che hanno costituito oggetto di operazioni di riciclaggio in Belgio siano le somme di denaro provenienti dal traffico di stupefacenti per la cui ricettazione la sig.ra Kraaijenbrink era già stata condannata nei Paesi Bassi.

18      Dalla sentenza dello Hof van Beroep te Gent 15 marzo 2005, contro la quale è stato presentato il ricorso per cassazione, risulta che si tratta invece, nei due Stati contraenti, di fatti diversi, che costituiscono tuttavia manifestazioni successive e continue di uno stesso disegno criminoso, per cui, se essi fossero stati tutti commessi in Belgio, sarebbero considerati un solo fatto giuridico che sarebbe stato giudicato conformemente all’art. 65 del codice penale belga.

19      Pertanto, lo Hof van Cassatie ritiene necessario chiarire se la nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS debba essere interpretata nel senso che comprende fatti diversi consistenti, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente importi di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro aventi la stessa provenienza.

20      In tale contesto lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1)      Se l’art. 54 della [CAAS], in combinato disposto con il suo art. 71, debba essere interpretato nel senso che fatti punibili – consistenti nell’avere, nei Paesi Bassi, acquisito, detenuto e/o trasferito importi di denaro in valuta straniera, provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti (fatti che sono stati perseguiti e condannati nei Paesi Bassi come ricettazione in violazione dell’art. 416 del codice penale) – diversi dai fatti punibili consistenti nel mettere in circolazione in Belgio, presso uffici di cambio, somme di danaro ottenute nei Paesi Bassi dal traffico di sostanze stupefacenti (fatti perseguiti in Belgio come ricettazione e altri atti riguardanti beni provenienti da un reato, in violazione dell’art. 505 del codice penale), debbano essere considerati del pari come i “medesimi fatti” ai sensi del detto art. 54 quando il giudice constati che sono collegati da un unico disegno criminoso e pertanto giuridicamente costituiscono un unico fatto.

2)      Nell’ipotesi in cui la questione sub 1) sia risolta in senso affermativo:

Se l’espressione “non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti” di cui all’art. 54 della [CAAS] debba essere interpretata nel senso che – laddove per i “medesimi fatti” si debbano intendere anche fatti diversi che sono collegati dall’unicità del disegno criminoso e costituiscono quindi un unico fatto – ciò implichi che un soggetto imputato per reato di riciclaggio in Belgio non è più perseguibile dal momento in cui sia stato condannato nei Paesi Bassi per altri fatti, commessi con lo stesso disegno criminoso, indipendentemente da tutti gli altri fatti che sono stati commessi nello stesso periodo, ma che vengano alla luce e/o siano perseguiti in Belgio solo successivamente alla sentenza straniera passata in giudicato, o se essa debba essere interpretata nel senso che, in tal caso, il giudice di merito può infliggere per tali altri fatti una pena supplementare, tenendo conto delle pene già irrogate, salvo che queste ultime gli appaiano già una pena adeguata per tutti i reati, e senza che il complesso delle pene inflitte possa superare il massimo della pena più severa».

 Sulla competenza della Corte

21      Dal punto 10 della presente sentenza risulta che, in questa fattispecie, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della CAAS in forza dell’art. 35 UE.

22      A tal riguardo occorre precisare che l’art. 54 della CAAS si applica ratione temporis ad un procedimento penale quale quello della causa principale. Infatti, anche se la CAAS non era ancora in vigore nei Paesi Bassi al momento della pronuncia della prima condanna della sig.ra Kraaijenbrink in tale Stato, essa lo era invece nei due Stati interessati al momento della valutazione dei presupposti per l’applicazione del principio ne bis in idem da parte del giudice adito per secondo, che ha dato luogo al presente rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza 9 marzo 2006, causa C‑436/04, Van Esbroeck, Racc. pag. I‑2333, punto 24).

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

23      In via preliminare occorre precisare che la circostanza, richiamata nella prima questione pregiudiziale, che la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stata pronunciata una condanna nel primo Stato contraente è diversa da quella dei fatti per i quali è stato avviato un procedimento penale nel secondo è priva di pertinenza poiché una qualificazione giuridica divergente dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non può ostare all’applicazione dell’art. 54 della CAAS (v. sentenza Van Esbroeck, cit. supra, punto 31).

24      Peraltro, l’art. 71 della CAAS, anch’esso richiamato nella prima questione, non contiene alcun elemento volto a limitare l’ambito di applicazione dell’art. 54 della CAAS (v. sentenza Van Esbroeck, cit. supra, punto 40). Ne deriva che il riferimento alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite contenuto nel detto art. 71 non può essere inteso nel senso che osta all’applicazione del principio ne bis in idem enunciato all’art. 54 (v. sentenza Van Esbroeck, cit. supra, punto 41).

25      In tale contesto, si deve intendere che, con la prima questione, il giudice del rinvio cerca in sostanza di accertare se la nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS debba essere intesa nel senso che comprende fatti differenti consistenti, in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro aventi la stessa provenienza, allorché il giudice nazionale dinanzi al quale pende il secondo procedimento penale constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso.

26      Al fine di risolvere tale questione, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione dell’art. 54 della CAAS è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (v. sentenze Van Esbroeck, cit. supra, punto 36; 28 settembre 2006, causa C‑467/04, Gasparini e a., Racc. pag. I‑9199, punto 54, e causa C‑150/05, Van Straaten, Racc. pag. I‑9327, punto 48).

27      Per determinare se esista un tale insieme di circostanze concrete, i giudici nazionali competenti devono accertare se i fatti materiali dei due procedimenti costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (v., in tal senso, sentenze citate Van Esbroeck, punto 38; Gasparini e a., punto 56, nonché Van Straaten, punto 52).

28      Ne deriva che nel valutare la nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS bisogna partire dal prendere in considerazione globalmente i comportamenti illeciti concreti che hanno dato luogo a un procedimento penale dinanzi a giudici dei due Stati contraenti. Pertanto, l’art. 54 della CAAS può trovare applicazione solo allorché il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento penale constata che i fatti materiali, dati i loro collegamenti nel tempo, nello spazio e per oggetto, costituiscono un insieme inscindibile.

29      Per contro, se i fatti materiali non costituiscono un tale insieme, la mera circostanza che il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento constati che l’autore presunto di questi fatti ha agito con lo stesso disegno criminoso non può essere sufficiente per affermare che esiste un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro che rientra nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.

30      Come ha sottolineato in particolare la Commissione delle Comunità europee, un nesso soggettivo tra fatti che hanno dato luogo a un procedimento penale in due Stati contraenti diversi non implica necessariamente l’esistenza di un nesso oggettivo tra i fatti materiali di cui è causa, i quali, di conseguenza, potrebbero essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonché per la loro natura.

31      Per quanto riguarda, più in particolare, una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, nella quale non è stato chiaramente accertato che gli stessi introiti derivati dal traffico di stupefacenti sono all’origine, in tutto o in parte, dei comportamenti illeciti in entrambi gli Stati contraenti interessati, occorre constatare che, in via di principio, una tale situazione può rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS solo se può essere accertato un nesso oggettivo tra le somme di denaro nei due procedimenti.

32      A tal riguardo, spetta ai giudici nazionali competenti valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto che hanno dato luogo ai detti procedimenti penali contro lo stesso soggetto nei due Stati membri contraenti interessati sia tale che si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.

33      Inoltre, nella presente causa, occorre precisare che dall’art. 58 della CAAS risulta che gli Stati contraenti hanno il diritto di applicare disposizioni nazionali più ampie concernenti l’effetto «ne bis in idem» inerente alle decisioni giudiziarie straniere.

34      Tuttavia, l’art. 58 della CAAS non autorizza affatto uno Stato contraente ad astenersi dal giudicare un’infrazione collegata agli stupefacenti in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell’art. 71 della CAAS e dell’art. 36 della convenzione unica, per il solo motivo che l’imputato è già stato condannato in un altro Stato contraente per altre violazioni motivate dallo stesso disegno criminoso.

35      Per contro, le dette disposizioni non ostano a che, nel diritto nazionale, i giudici competenti dinanzi ai quali pende un secondo procedimento tengano conto, per la fissazione della pena, delle sanzioni eventualmente già inflitte nel primo procedimento.

36      Sulla base di queste considerazioni, occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 54 della CAAS dev’essere interpretato nel senso che:

–       il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;

–      fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico, non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;

–      spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.

 Sulla seconda questione

37      La seconda questione è stata posta solo nell’ipotesi in cui la soluzione della prima questione avesse confermato che un disegno criminoso comune è una condizione di per sé sufficiente che, se è soddisfatta, consente di considerare anche fatti diversi come «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.

38      Poiché tale conferma non è stata apportata dalla Corte nella sua soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:

–        il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;

–        fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico, non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;

–        spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.