Language of document : ECLI:EU:C:2017:538

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 luglio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Applicazione dei regimi previdenziali – Lavoratori migranti – Persona che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in due diversi Stati membri – Determinazione della legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 3 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 5 ter – Articolo 16 – Effetti delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Irricevibilità»

Nella causa C‑89/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 28 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2016, nel procedimento

Radosław Szoja

contro

Sociálna poisťovňa,

con l’intervento di:

WEBUNG, s.r.o.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da J. Vláčil e M. Smolek, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans, M. Noort e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e A. Tokár, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13, paragrafo 3, e 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento di base»), e degli articoli 14 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag.1), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), nonché dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Radosław Szoja, cittadino polacco che svolge un’attività lavorativa autonoma nella Repubblica di Polonia e un’attività lavorativa subordinata nel territorio della Repubblica slovacca, alla Sociálna poisťovňa (ente di previdenza sociale, Slovacchia; in prosieguo l’«ente di previdenza sociale slovacco»), vertente sul fatto che egli non è iscritto al regime slovacco di assicurazione sanitaria, pensionistica e di indennità di disoccupazione.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento di base

3        I considerando 1, 15, 17 e 45 del regolamento di base sono così formulati:

«(1)      Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

(…)

(15)      È necessario assoggettare le persone che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.

(…)

(17)      Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma.

(…)

(45)      Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (…)».

4        L’articolo 1 di tale regolamento così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)      “attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

b)      “attività autonoma”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione(…);

(…)

l)      “legislazione”, in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

(…)

n)      “commissione amministrativa” la commissione di cui all’articolo 71;

(…)».

5        L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento in parola prevede quanto segue:

«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo».

6        L’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base così recita:

«1.      La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

(…)

3.      La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1».

7        L’articolo 16 di tale regolamento, rubricato «Eccezioni agli articoli da 11 a 15», così dispone:

«1.      Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.

2.      Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentat[a], su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggett[a] a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma».

8        L’articolo 72 di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«La commissione amministrativa è incaricata di:

a)      trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell’ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;

(…)».

 Regolamento di applicazione

9        L’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 987/2009, nella versione iniziale, così prevedeva:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona “che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende in particolare una persona che:

(…)

b)      esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne».

10      L’articolo 14, paragrafi 5, 5 ter e 8, del regolamento di applicazione così recita:

«5.      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che “esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.

(…)

5 ter      Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. L’articolo 16 del regolamento di esecuzione si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.

(…)

8.      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

(…)».

11      L’articolo 16 del regolamento di applicazione dispone:

«1.      La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.

2.      L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.

3.      La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4.      Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di applicazione.

(…)

5.      L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato.

6.      Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata».

 Diritto slovacco

12      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dello zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (legge n. 461/2003 Rac., sulla previdenza sociale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla previdenza sociale»):

«Per attività subordinata ai sensi della presente legge si intende, se non diversamente disposto da una disposizione speciale o da un accordo internazionale con primato sulla normativa della Repubblica slovacca, l’attività derivante da un rapporto giuridico, da cui sorge

a)      il diritto alla remunerazione per attività subordinata ai sensi di una disposizione speciale, eccetto la remunerazione in forma non pecuniaria derivante da un precedente rapporto giuridico, su cui si fondava il diritto alla remunerazione per attività subordinata ai sensi di una disposizione speciale, erogata a partire dalle risorse di un fondo sociale,

(…)».

13      L’articolo 4, paragrafo 1, della legge sulla previdenza sociale prevede quanto segue:

«Per lavoratore, ai fini dell’assicurazione sanitaria e pensionistica e dell’indennità di disoccupazione, si intende, se non diversamente previsto dalla presente legge, la persona fisica nell’ambito di un rapporto giuridico, in base al quale si fonda il diritto di quest’ultima a una retribuzione con regolare cadenza mensile ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2 e 3 (…)».

14      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla previdenza sociale così dispone:

«Ai sensi della presente legge s’intende per datore di lavoro:

(…)

c)      per la persona fisica che svolge un’attività retribuita ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2 e 3

1.      la persona fisica che ha l’obbligazione di erogare al lavoratore la remunerazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2 e 3, e che risiede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, diverso dalla Repubblica slovacca, o nel territorio della Confederazione svizzera, o in uno Stato con cui la Repubblica slovacca ha stipulato un accordo internazionale con primato sulle leggi della Repubblica slovacca, o

2.      la persona giuridica che ha l’obbligazione di erogare al lavoratore la remunerazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2 e 3, che ha sede, o la cui succursale ha sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, o nel territorio della Confederazione svizzera, o in uno Stato con cui la Repubblica slovacca ha stipulato un accordo internazionale con primato sulle leggi della Repubblica slovacca».

15      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla previdenza sociale:

«Sono obbligatoriamente affiliati all’assicurazione sanitaria:

a)      il lavoratore subordinato di cui all’articolo 4, paragrafo 1 (…)».

16      L’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla previdenza sociale così dispone:

«Sono obbligatoriamente affiliati all’assicurazione pensionistica:

a)      il lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 (…)».

17      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della legge sulla previdenza sociale:

«È obbligatoriamente assicurato contro la disoccupazione il lavoratore affiliato all’assicurazione sanitaria obbligatoria, se non diversamente stabilito dalla presente legge».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Il sig. Szoja è un cittadino polacco che, come emerge dalla decisione di rinvio, esercita un’attività lavorativa autonoma in Polonia e un’attività subordinata in Slovacchia dove è iscritto nel registro nazionale degli assicurati dal 1o febbraio 2013.

19      Il giudice del rinvio indica che da una corrispondenza tra lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (istituto di previdenza sociale, Polonia; in prosieguo: l’«istituto di previdenza sociale polacco»), e l’ente di previdenza sociale slovacco emerge che, poiché il ricorrente nel procedimento principale ha una residenza in Polonia, ove pure esercita un’attività, tale istituto di previdenza sociale ha deciso che esso ricadeva, dal 1o luglio 2012, nell’ambito di applicazione della legislazione previdenziale polacca e ciò conformemente al combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di applicazione.

20      Tale decisione dell’istituto di previdenza sociale polacco è stata motivata dal carattere marginale dell’attività che il sig. Szoja esercita nel territorio slovacco.

21      Il 22 aprile 2013 tale istituto ha, di conseguenza, informato l’ente di previdenza sociale slovacco, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, che dal 1o febbraio 2013 il sig. Szoja era soggetto alla legislazione polacca.

22      L’ente di previdenza sociale slovacco non si è opposto a tale determinazione provvisoria della legislazione applicabile, con la conseguenza che detta determinazione è diventata definitiva ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

23      Tale ente ha, di conseguenza, deciso che, a partire dal 1o febbraio 2013, il sig. Szoja non godeva dell’affiliazione all’assicurazione sanitaria obbligatoria, all’assicurazione pensionistica e a quella per l’indennità di disoccupazione presso il suo datore di lavoro slovacco.

24      Tale decisione è stata confermata dall’organo di appello dell’ente di previdenza sociale slovacco.

25      In data non specificata il sig. Szoja ha interposto appello contro una sentenza del 3 dicembre 2014 del Krajský súd v Žiline (Corte regionale di Žilina, Slovacchia) dinanzi al giudice del rinvio.

26      Secondo il giudice del rinvio, l’istituto di previdenza sociale polacco ha esaminato la situazione del sig. Szoja sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione, con la conseguenza che tale istituto ha applicato, ai fini della propria decisione relativa alla situazione del ricorrente, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

27      Orbene, tale giudice ritiene che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base riguardi solo le attività subordinate, mentre nella specie si tratta di un cittadino che esercita un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, con la conseguenza che il criterio di collegamento ai fini della determinazione del diritto applicabile sarebbe il luogo nel quale la persona interessata esercita una parte sostanziale della propria attività, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento di applicazione.

28      Del resto, dalla decisione di rinvio emerge che l’ente di previdenza sociale slovacco non ha fatto valere una convenzione speciale che deroghi alle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento di base e che sia fondata sull’articolo 16 di tale regolamento.

29      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia possibile interpretare l’articolo 13, paragrafo 3, del [regolamento di base], congiuntamente al diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali, sancito all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della [Carta], nelle circostanze della controversia nel procedimento principale, senza tener conto delle precisazioni di cui all’articolo 14 del [regolamento di applicazione], e senza la possibilità di applicare di conseguenza la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento citato, cosicché la durata esigua dell’orario di lavoro o la ridotta entità della retribuzione del lavoratore subordinato non incide sulla scelta del diritto nazionale applicabile in caso di cumulo di attività subordinata e attività lavorativa autonoma, ossia il citato articolo 14 del regolamento di applicazione non si applica all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in caso di contrasto, in sede di applicazione, tra due regolamenti, ossia tra il regolamento di base e quello di applicazione, che nel caso di specie sono il [regolamento di base], e il [regolamento di applicazione], il giudice nazionale possa valutare le loro disposizioni in base alla loro forza normativa, ossia in base al loro rango nella gerarchia del diritto dell’Unione.

3)      Se sia possibile considerare l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di base effettuata dalla commissione amministrativa ai sensi dell’articolo 72 del regolamento di base come un’interpretazione vincolante di un’istituzione dell’Unione europea, dalla quale il giudice nazionale non può discostarsi, ciò che al contempo impedisce di proporre una domanda pregiudiziale, o se si tratti soltanto di una delle interpretazioni ammissibili del diritto dell’Unione europea, che il giudice nazionale deve prendere in considerazione come uno degli elementi che fondano la sua decisione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, letto alla luce dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2 della Carta, possa essere interpretato senza che siano presi in considerazione gli articoli 14 e 16 del regolamento di applicazione.

31      A tale proposito, va ricordato che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta, e in tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza del 18 maggio 2017, Lahorgue, C‑99/16, EU:C:2017:391, punto 21).

32      Pertanto, va rilevato che, alla luce dei fatti del procedimento principale, come emergono dalla decisione di rinvio, occorre fare riferimento non all’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione, nella sua versione iniziale, bensì all’articolo 14, paragrafo 5 ter, di tale regolamento.

33      Di conseguenza, occorre intendere la prima questione come diretta ad acclarare se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che, al fine della determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi di tale disposizione a una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, si debba tenere contro dei requisiti posti dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dall’articolo 16 del regolamento di applicazione.

34      Come deriva dai considerando 1 e 45 del regolamento di base, esso ha l’obiettivo di garantire un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, al miglioramento del livello di vita e delle condizioni di occupazione delle persone che si spostano all’interno dell’Unione.

35      L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile, in virtù del quale alle persone che rientrano nella sfera di applicazione del regolamento è applicabile la legislazione di un solo Stato membro. Tale principio intende, infatti, evitare le complicazioni che possono risultare dall’applicazione simultanea di più legislazioni nazionali e eliminare le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2006, Piatkowski, C‑493/04, EU:C:2006:167, punto 21).

36      Secondo la prima ipotesi evocata dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, diretta a determinare la legislazione nazionale applicabile a una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro, tale persona è assoggettata alla legislazione dello Stato membro nel quale essa esercita un’attività subordinata.

37      Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove è pacifico che il sig. Szoja esercita contemporaneamente un’attività subordinata in Slovacchia e un’attività lavorativa autonoma in Polonia, si deve ritenere che egli rientri nella prima ipotesi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.

38      Ciò premesso, il regolamento di applicazione, il cui oggetto è fissare le modalità di applicazione del regolamento di base, prevede, al suo articolo 14, paragrafo 5 ter, che le attività marginali non sono prese in considerazione ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

39      A tale proposito, come è stato indicato ai punti 20 e 22 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio emerge che, secondo la decisione dell’istituto di previdenza sociale polacco, l’attività esercitata dal sig. Szoja nel territorio slovacco ha carattere marginale e che la determinazione della legislazione applicabile è divenuta definitiva alla luce dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.

40      Di conseguenza, la legislazione applicabile alla quale è assoggettata una persona, che, come il sig. Szoja, esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, deve essere determinata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, tenendo conto dell’articolo 14, paragrafo 5 ter, del regolamento di applicazione, che esclude che siano prese in considerazione le attività marginali.

41      Va, inoltre, ricordato che dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, del regolamento di applicazione, emerge che l’articolo 16 di tale regolamento si applica a tutti i casi previsti da tale articolo 14. Di conseguenza, in un caso come quello di cui al procedimento principale, si deve altresì tenere conto dell’articolo 16 di detto regolamento, il quale indica la procedura da seguire al fine di determinare, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la legislazione applicabile.

42      A tale proposito, si deve ricordare che le norme di conflitto previste dal regolamento di base s’impongono imperativamente agli Stati membri e non può ammettersi che gli assicurati compresi nell’ambito di applicazione di dette norme possano osteggiarne gli effetti disponendo della scelta di sottrarsi ad esse (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, van Delft e a., C‑345/09, EU:C:2010:610, punto 52).

43      Per quanto riguarda i dubbi nutriti dal giudice del rinvio relativi all’articolo 34 della Carta, va rilevato che tale articolo non ha effetto sulle considerazioni che precedono, giacché nessuna prescrizione di tale articolo porta a escludere la pertinenza dell’applicazione degli articoli 14 e 16 del regolamento di applicazione nel procedimento principale.

44      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi di tale disposizione a una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, si deve tenere conto dei requisiti posti dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dall’articolo 16 del regolamento di applicazione.

 Sulla seconda questione

45      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

46      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 72 del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che le decisioni della commissione amministrativa hanno un carattere vincolante.

47      Occorre ricordare, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento delineato dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C‑141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

48      Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C‑141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

49      Si deve sottolineare, a questo proposito, che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C‑141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nella specie, si deve constatare che la terza questione non soddisfa tali requisiti, in quanto la decisione di rinvio non contiene sufficienti elementi di fatto sull’esistenza di una decisione precisa della commissione amministrativa e sull’eventuale incidenza di tale decisione sul procedimento principale. Di conseguenza, la Corte non dispone di elementi relativi alle ragioni per le quali l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta è necessaria ai fini della risposta a tale questione. In tali circostanze, gli Stati membri e gli altri interessati, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non hanno potuto, o hanno potuto solo molto sommariamente, presentare utilmente le loro osservazioni su detta questione.

51      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la terza questione è irricevibile.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legislazione nazionale applicabile ai sensi di tale disposizione a una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, si deve tenere conto dei requisiti posti dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, e dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012.

Firme


*      Lingua processuale: lo slovacco.