Language of document : ECLI:EU:C:2017:562

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 luglio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Divieto di discriminazione – Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza di una società – Normativa nazionale che limita il diritto di voto attivo e passivo ai soli lavoratori degli stabilimenti situati nel territorio nazionale»

Nella causa C‑566/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 16 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2015, nel procedimento

Konrad Erzberger

contro

TUI AG,

con l’intervento di:

Vereinigung Cockpit eV,

Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH,

Frank Jakobi,

Andreas Barczewski,

Peter Bremme,

Dierk Hirschel,

Michael Pönipp,

Wilfried H. Rau,

Carola Schwirn,

Anette Stempel,

Ortwin Strubelt,

Marcell Witt,

Wolfgang Flintermann,

Stefan Weinhofer,

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per K. Erzberger, da J. Brandhoff, C. Behme e S. Richter, Rechtsanwälte;

–        per TUI AG, da C. Arnold e M. Arnold, Rechtsanwälte;

–        per Vereinigung Cockpit eV, da M. Fischer, Rechtsanwältin;

–        per Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH e a., da M. Schmidt, Rechtsanwältin;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e T. Henze, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da R. Coesme, in qualità di agente;

–        per il governo lussemburghese, da P. Kinsch, avocat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da H. Stergiou, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e D. Martin, in qualità di agenti;

–        per l’Autorità di vigilanza EFTA, da M. Moustakali e C. Zatschler, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Konrad Erzberger e la TUI AG, con sede in Germania, di cui il ricorrente è azionista, in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza di detta società, e più nello specifico in relazione al diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori in seno a detto consiglio.

 Contesto normativo

3        L’articolo 96 dell’Aktiengesetz (legge sulle società per azioni), del 6 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1089), prevede quanto segue:

«(1) Il consiglio di sorveglianza è costituito

da membri che rappresentano gli azionisti e da membri che rappresentano i lavoratori, nel caso di società sottoposte alla legge sulla cogestione da parte dei lavoratori,

(…)

da membri che rappresentano i soli azionisti, nel caso degli altri tipi di società.

(…)».

4        Il Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (legge sulla cogestione da parte dei lavoratori dipendenti), del 4 maggio 1976 (BGBl. 1976 I, pag. 1153; in prosieguo: il «MitbestG»), così dispone, al suo articolo 1, intitolato «Imprese interessate»:

«(1)      Nelle imprese

1. costituite sotto forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa, e

2. alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2 000 persone,

la presente legge riconosce ai lavoratori dipendenti un diritto alla cogestione.

(…)».

5        L’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del MitbestG così dispone:

«Sono considerati lavoratori dipendenti ai sensi della presente legge:

1. i soggetti designati all’articolo 5, paragrafo 1, della legge relativa all’organizzazione delle imprese (…)».

6        L’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, del MitbestG così recita:

«Quando un’impresa (…) è la capogruppo (…), i lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo sono equiparati ai lavoratori dipendenti della capogruppo ai fini dell’applicazione della presente legge».

7        L’articolo 7 del MitbestG prevede quanto segue:

«(1) Il consiglio di sorveglianza di un’impresa

(…)

3. che consti abitualmente di oltre 20 000 lavoratori dipendenti si compone di dieci membri in rappresentanza degli azionisti e di dieci membri in rappresentanza dei dipendenti.

(…)

(2) Tra i membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori dipendenti devono figurare

(…)

3. in un consiglio di sorveglianza che consti di dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, sette dipendenti dell’impresa e tre rappresentanti sindacali.

(…)».

8        L’articolo 10 del MitbestG così dispone:

«(1) In ogni stabilimento dell’impresa i lavoratori scelgono alcuni delegati, con voto segreto e nel rispetto dei principi della rappresentanza proporzionale.

(2) Il diritto di voto per la scelta dei delegati è riconosciuto ai lavoratori dipendenti dell’impresa che hanno compiuto 18 anni (…).

(3) Sono eleggibili come delegati i lavoratori indicati nel paragrafo 2, prima frase, che soddisfano le condizioni di eleggibilità indicate nell’articolo 8 della legge tedesca relativa all’organizzazione delle imprese.

(…)».

9        L’articolo 8 del Betriebsverfassungsgesetz (legge relativa all’organizzazione delle imprese, BGBl. 2001 I, pag. 2518) così recita:

«(1)      Sono eleggibili tutti gli aventi diritto al voto che, da almeno sei mesi, lavorano presso lo stabilimento o che lavorano in regime di telelavoro prevalentemente per lo stabilimento. Nei suddetti sei mesi di appartenenza allo stabilimento sono computati i periodi immediatamente precedenti in cui il lavoratore è stato alle dipendenze di un altro stabilimento della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese (…).

(2)      Se lo stabilimento esiste da meno di sei mesi, in deroga a quanto previsto dalla disposizione di cui al paragrafo 1 sull’appartenenza semestrale allo stabilimento, sono eleggibili quei lavoratori che, all’atto dell’avvio delle elezioni del comitato di impresa, erano impiegati presso lo stabilimento e che soddisfano le altre condizioni di eleggibilità».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il sig. Erzberger è azionista della TUI, che è a capo di un gruppo societario attivo nel settore del turismo (in prosieguo: il «gruppo TUI»).

11      Il gruppo TUI opera a livello mondiale. Detto gruppo, all’interno dell’Unione europea, ha più di 50 000 dipendenti, e di questi un po’ più di 10 000 lavorano in Germania.

12      La TUI, che rientra nel campo di applicazione del MitbestG, ha due organi di amministrazione e controllo, ossia il consiglio d’amministrazione, cui spetta l’amministrazione della società, e il consiglio di sorveglianza, che ha il compito di vigilare sul consiglio d’amministrazione con la partecipazione dei lavoratori. Detto consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri: una metà, rappresentanti degli azionisti; l’altra metà, rappresentanti designati dai lavoratori dipendenti.

13      Il giudice del rinvio rileva che, in base all’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza in Germania, per dipendenti, ai fini dell’applicazione del MitbestG, s’intendono solo i dipendenti degli stabilimenti situati sul territorio nazionale. Secondo tale prevalente opinione, i dipendenti di una società partecipata di un gruppo situato al di fuori del territorio tedesco, in particolare in un altro Stato membro, non hanno il diritto di voto né il diritto di candidarsi alle elezioni dei rappresentanti al consiglio di sorveglianza della società a capo del gruppo di cui trattasi. Inoltre, i lavoratori del gruppo TUI che esercitino funzioni in seno al consiglio di sorveglianza della società capogruppo devono spogliarsi di tali funzioni quando vengono occupati presso una delle società partecipate del gruppo, situate in uno Stato diverso dalla Repubblica federale di Germania.

14      Tale approccio sarebbe fondato non sulle norme del MitbestG, ma sul «principio di territorialità», in virtù del quale le disposizioni tedesche in materia di rapporti tra le parti sociali non possono estendersi al territorio di altri Stati, nonché sulla genesi di detta legge.

15      Il sig. Erzberger fa valere, per contro, che il consiglio di sorveglianza della TUI sarebbe stato costituito in maniera irrituale. Impedire ai lavoratori occupati presso una società partecipata del gruppo TUI situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, presumibilmente non tedeschi in generale, di far parte del consiglio di sorveglianza della TUI sarebbe contrario all’articolo 18 TFUE. Inoltre, la perdita dello status di membro del consiglio di sorveglianza, in caso di trasferimento in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, potrebbe dissuadere i lavoratori dall’esercitare il proprio diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, previsto all’articolo 45 TFUE.

16      Visto il contrario avviso della TUI, il sig. Erzberger ha esercitato il proprio diritto, conferito dalla normativa nazionale, di adire il tribunale in caso di disaccordo sulle disposizioni di legge applicabili alla composizione del consiglio di sorveglianza.

17      Il Landgericht Berlin (Tribunale del Land di Berlino, Germania) ha respinto il ricorso di quest’ultimo. Non vi sarebbe infatti alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza, né ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto la perdita del diritto di voto in caso di trasferimento non influirebbe sulla decisione dei lavoratori di occupare un impiego in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania.

18      Il Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), adito in appello, ritiene possa sussistere una violazione del diritto dell’Unione. A parere di tale tribunale, è ipotizzabile che la normativa tedesca in materia di cogestione comporti una discriminazione dei lavoratori dipendenti basata sulla cittadinanza e pregiudichi la libera circolazione dei lavoratori.

19      Infatti, da un lato, contrariamente a quanto accade ai lavoratori occupati nella Repubblica federale di Germania, quelli che sono occupati in un altro Stato membro, nel caso di specie circa l’80% dei dipendenti del gruppo TUI, non sono rappresentati nel consiglio di sorveglianza della TUI.

20      Dall’altro lato, per il Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino), il rischio di perdere, nel caso, lo status di membro del consiglio di vigilanza può dissuadere i lavoratori dal candidarsi a posti concretamente offerti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania e, a tal fine, a muoversi liberamente nel territorio dell’Unione.

21      Il giudice del rinvio ritiene non sia ravvisabile alcuna giustificazione sufficiente al riguardo. Alla luce di tali considerazioni, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 18 TFUE (…) e con l’articolo 45 TFUE (…) il fatto che uno Stato membro riconosca il diritto di voto [attivo e passivo] per i rappresentanti dei lavoratori nell’organo di vigilanza di un’impresa soltanto a quei lavoratori, che sono occupati in stabilimenti dell’impresa o in imprese del gruppo site sul territorio nazionale».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminari

22      Per rispondere utilmente alla questione proposta dal giudice del rinvio si deve tener conto della varietà di situazioni che interessano i diversi lavoratori occupati in società appartenenti al gruppo TUI.

23      Va anche osservato, come precisato in udienza dal rappresentante della TUI, che il gruppo TUI, al di fuori della Repubblica federale di Germania, comprende solo enti con autonoma personalità giuridica.

 Sui lavoratori del gruppo TUI impiegati da una società partecipata stabilita in uno Stato membro diverso della Repubblica federale di Germania

24      Innanzitutto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18 TFUE e 45 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che solo i lavoratori di un gruppo di società occupati presso una società partecipata situata sul territorio di un altro Stato membro, non abbiano un diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza della società capogruppo.

25      Per consolidata giurisprudenza, richiamata dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, l’articolo 18 TFUE, che sancisce il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (sentenza del 4 settembre 2014, Schiebel Aircraft, C‑474/12, EU:C:2014:2139, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

26      Orbene, l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE prevede, in favore dei lavoratori dipendenti, un divieto specifico di discriminazione fondata sulla cittadinanza in materia di condizioni di lavoro.

27      Ne consegue che la situazione dei lavoratori di cui al punto 24 della presente sentenza dev’essere esaminata unicamente alla luce dell’articolo 45 TFUE.

28      A tal proposito, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non possono essere applicate a situazioni che non presentino nessun criterio di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell’Unione. Pertanto, dette norme non sono applicabili a lavoratori che non abbiano mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione e che non prevedano di farlo (v., in tal senso, sentenza del 1o aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punti 33, 37 e 38).

29      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 49 e 55 delle sue conclusioni, la circostanza che la società partecipata che occupa i lavoratori di cui trattasi sia controllata da una società capogruppo stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui detta partecipata ha sede non vale a stabilire un criterio di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dall’articolo 45 TFUE.

30      Ne consegue che la situazione dei lavoratori di cui al punto 24 della presente sentenza non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 45 TFUE.

 Sui lavoratori del gruppo TUI occupati in Germania che lasciano tale posto di lavoro per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo stabilita in un altro Stato membro

31      Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18 TFUE e 45 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale i lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio di detto Stato membro sono privi del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché, se del caso, del diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio, allorché tali lavoratori lasciano il proprio posto di lavoro in uno dei citati stabilimenti per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro.

32      Si tratta qui della situazione dei lavoratori che, in seno al gruppo TUI, esercitano il proprio diritto di cui all’articolo 45 TFUE. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni e come discende dai punti 25 e 26 della presente sentenza, l’articolo 18 TFUE non si applica a tale situazione.

33      Per consolidata giurisprudenza della Corte, l’insieme delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell’Unione europea, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendessero svolgere un’attività nel territorio di un Stato membro diverso da quello di origine. In tale contesto, i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare il paese d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitarvi un’attività. Di conseguenza, l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che possa rendere più difficile od ostacolare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale garantita da detto articolo (v., in tal senso, sentenze del 1o aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punti 44 e 45, nonché del 10 marzo 2011, Casteels, C‑379/09, EU:C:2011:131, punti 21 e 22).

34      Tuttavia, il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto un tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato sotto tale profilo (v., per analogia, sentenze del 26 aprile 2007, Alevizos, C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 76 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 13 luglio 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, punto 24).

35      Pertanto, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 78 delle sue conclusioni, l’articolo 45 TFUE non accorda a detto lavoratore il diritto di avvalersi, nello Stato membro ospitante, delle condizioni di lavoro di cui egli beneficiava nello Stato membro di origine in conformità alla normativa nazionale di quest’ultimo.

36      A tal proposito, va aggiunto che in assenza, nella materia di cui trattasi, di misure di armonizzazione o di coordinamento a livello dell’Unione, gli Stati membri, in linea di principio, restano liberi di definire i criteri di collegamento che rendano applicabile la propria normativa, purché detti criteri siano oggettivi e non discriminatori.

37      In tale contesto, il diritto dell’Unione non osta a che, in materia di rappresentanza e di tutela collettiva degli interessi dei lavoratori negli organi amministrativi e di controllo di una società di diritto nazionale – materia che, ad oggi, non è stata oggetto di armonizzazione né di coordinamento a livello dell’Unione –, uno Stato membro preveda che le norme che ha adottato si applichino solo ai lavoratori occupati presso stabilimenti situati nel proprio territorio nazionale, così come è consentito ad un altro Stato membro di fare ricorso ad un diverso criterio di collegamento ai fini dell’applicazione delle proprie norme nazionali.

38      Nel caso di specie, la procedura di cogestione istituita dal MitbestG, che mira a far partecipare i lavoratori, per il tramite di rappresentanti eletti, agli organi decisionali e strategici della società, riguarda, a tale titolo, sia il diritto societario tedesco che il diritto dei rapporti collettivi di lavoro tedesco, il cui campo di applicazione la Repubblica federale di Germania ha il diritto di circoscrivere ai lavoratori occupati presso stabilimenti situati nel proprio territorio, dal momento che tale delimitazione si fonda su di un criterio oggettivo e non discriminatorio.

39      Da quanto precede discende che non si può ritenere che la perdita del diritto di cui al procedimento principale, subita dai lavoratori di cui al punto 31 della presente sentenza, costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE.

40      Per quanto concerne, in particolare, i lavoratori che, dopo essersi visti conferire un incarico di rappresentanza, nel corso del loro periodo di occupazione presso uno stabilimento sito in Germania, in seno al consiglio di sorveglianza di una società di diritto tedesco, lascino la Germania per essere occupati presso una società stabilita nel territorio di un altro Stato membro, il fatto che detti lavoratori siano costretti, in una simile circostanza, a rinunciare all’ulteriore esercizio del loro incarico in Germania è semplicemente la conseguenza della legittima scelta operata dalla Repubblica federale di Germania di limitare l’applicazione delle proprie norme nazionali in materia di cogestione ai lavoratori occupati presso uno stabilimento situato nel territorio tedesco.

41      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale i lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio di detto Stato membro sono privi del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché, se del caso, del diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio, allorché tali lavoratori lascino il proprio posto di lavoro in uno dei citati stabilimenti per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale i lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio di detto Stato membro sono privi del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché, se del caso, del diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio, allorché tali lavoratori lasciano il proprio posto di lavoro in uno dei citati stabilimenti per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.