Language of document : ECLI:EU:C:2013:400

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 13 giugno 2013 (1)

Causa C‑170/12

Peter Pinckney

contro

KDG Mediatech AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Irricevibilità – Mancanza di rapporto tra le questioni pregiudiziali e la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Criteri di determinazione del luogo dell’evento dannoso – Violazione dei diritti patrimoniali di un autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Stampa di CD – Offerta online di CD – Messa in rete dei contenuti in forma smaterializzata»





I –    Introduzione

1.        La Cour de cassation (Corte di cassazione) (Francia) ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali nell’ambito di un’azione che contrappone il sig. Pinckney, residente in Francia, il quale afferma in particolare di essere l’autore di talune opere musicali, alla KDG Mediatech AG (in prosieguo: la «Mediatech»), con sede in Austria, fondata sull’asserita contraffazione delle suddette opere da parte di quest’ultima.

2.        La presente causa avrebbe potuto condurre la Corte a chiarire a quali condizioni i giudici di uno Stato membro sono competenti ratione loci a conoscere di una controversia scaturita da un’asserita violazione dei diritti d’autore commessa via Internet sulla base dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

3.        Il giudice del rinvio s’interroga, infatti, sul criterio di collegamento applicabile in presenza di una violazione transfrontaliera dei diritti patrimoniali di un autore commessa mediante la messa in rete di contenuti smaterializzati o mediante la vendita online di un supporto materiale che riproduce detto contenuto. La Cour de cassation motiva il suo rinvio pregiudiziale alla luce della differenza che esisterebbe tra la controversia che le è stata sottoposta e le fattispecie considerate dalla Corte nelle sentenze L’Oréal e a. (3), nonché eDate Advertising e a.(4).

4.        Tuttavia, vista la descrizione dei fatti compiuta dal giudice del rinvio e in ragione di come, a mio avviso, occorre qualificare il fondamento giuridico dell’azione proposta dal sig. Pinckney, le questioni pregiudiziali mi sembrano essere prive di rilievo ai fini della definizione del procedimento principale e ritengo debbano essere dichiarate irricevibili. Formulerò quindi alcune osservazioni sul merito della causa soltanto in via subordinata.

II – Contesto normativo

A –    Regolamento n. 44/2001 (5)

5.        Il considerando 12 del regolamento n. 44/2001 enuncia che «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6.        L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, che rientra nella sezione 1 del capo II recante il titolo «Disposizioni generali», stabilisce che «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7.        L’articolo 5, punto 3, di detto stesso regolamento, che fa parte della sezione 2 del capo II dal titolo «Competenze speciali», prevede che una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (6).

B –    Direttiva 2001/29/CE

8.        L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (7), intitolato «Diritto di riproduzione», prevede in sostanza che gli Stati membri riconoscono, tra gli altri, agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

9.        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», prevede che «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Il paragrafo 3 di detto articolo precisa che «[i] diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

10.      A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo». Il paragrafo 2 di detto articolo prevede inoltre che «[i]l diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

III – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

11.      Alla luce della domanda di pronuncia pregiudiziale e delle osservazioni delle parti, i fatti e il procedimento principale possono essere riassunti come segue.

12.      Il sig. Pinckney, residente a Tolosa (Francia), afferma di essere l’autore, il compositore e l’interprete di dodici canzoni registrate su un disco in vinile negli anni ’70. Egli ha scoperto che dette canzoni sono state riprodotte senza la sua autorizzazione su dischi compatti (in prosieguo: «CD») stampati dal Mediatech in Austria, dove essa ha sede. Detti CD sono stati poi commercializzati da due società britanniche mediante diversi siti Internet accessibili in particolare dal luogo di residenza del sig. Pinckney a Tolosa.

13.      Il sig. Pinckney ha citato la Mediatech davanti al Tribunal de grande instance de Toulouse (tribunale di primo grado di Tolosa) per ottenere il risarcimento del danno che egli afferma di aver subito a causa di una violazione dei suoi diritti d’autore. Con ordinanza del 14 febbraio 2008 il giudice istruttore di detto tribunale si è dichiarato competente a conoscere della domanda nonostante l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla Mediatech.

14.      A fronte dell’impugnazione di detto provvedimento da parte della Mediatech, la Cour d’appel de Toulouse (corte d’appello di Tolosa) ha negato la competenza dei giudici francesi affermando che il luogo del domicilio del convenuto era l’Austria e che il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto non poteva essere situato in Francia.

15.      Il sig. Pinckney ha quindi proposto ricorso ai fini della cassazione della sentenza in parola invocando la violazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. È in questo contesto che, con provvedimento del 5 aprile 2012, la Corte di cassazione ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore commessa mediante la messa in rete di contenuti su un sito Internet,

–        la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, al fine di ottenere il risarcimento del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito,

o

–        occorre inoltre che detti contenuti siano o siano stati destinati a un pubblico situato all’interno di detto Stato membro, oppure che sia ravvisabile un altro nesso di collegamento.

2)      Se occorra rispondere nello stesso modo alla prima questione pregiudiziale anche nel caso in cui l’asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore non consegua alla messa in rete di contenuti dematerializzati, ma, come nel caso di specie, all’offerta in rete di un supporto materiale che riproduce detto contenuto».

16.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte in data 11 aprile 2012. Sono state presentate osservazioni scritte dal sig. Pinckney, dai governi francese, greco, austriaco e polacco e dalla Commissione europea. Non ha avuto luogo la trattazione orale.

IV – Analisi

A –    Sulla ricevibilità

17.      Analizzerò i due motivi d’irricevibilità rilevanti ai fini della presente causa tenendo conto, da una parte, del carattere eccezionale delle decisioni di irricevibilità in materia di rinvii pregiudiziali, che consegue al principio fondamentale di cooperazione con i giudici nazionali e, dall’altra, della necessità per questi ultimi di permettere alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione richiesta delle norme di diritto dell’Unione alla luce e ai fini del procedimento principale.

18.      Da una giurisprudenza costante risulta, infatti, che le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici nazionali godono di una presunzione di rilevanza (8) e, a questo proposito, che il loro rigetto «è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure qualora la questione sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte» (9). Orbene, ritengo che nel caso di specie sia così.

1.      Insufficiente descrizione del contesto fattuale della causa

19.      Il primo motivo di irricevibilità, che in effetti non è stato sollevato da nessuna delle parti del procedimento ma può essere rilevato d’ufficio (10), riguarda l’impossibilità per la Corte di rispondere alle questioni sottoposte a causa dell’insufficiente descrizione del contesto di fatto della controversia da parte del giudice del rinvio. La domanda di pronuncia pregiudiziale considerata non contiene in particolare alcuna informazione circa la natura delle relazioni esistenti tra la società austriaca e le società britanniche, le eventuali azioni parallele del sig. Pinckney contro dette società, l’attività dei siti di cui trattasi, o il procedimento tecnico di messa in rete dei contenuti protetti di cui alla prima questione.

20.      Le lacune della decisione di rinvio rendono più difficile il compito della Corte che consiste nel dare una risposta il più utile possibile alle questioni sottoposte, alla luce dei fatti della causa. Ritengo tuttavia che la Corte non sia impossibilitata a procedere all’interpretazione richiestale dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, poiché essa dispone, come esige la giurisprudenza, di elementi sufficienti a stabilire la portata delle questioni sollevate (11), nel caso di specie, la determinazione del criterio di collegamento applicabile in presenza di una violazione dei diritti d’autore. La domanda di pronuncia pregiudiziale non è pertanto irricevibile per tale motivo.

2.      Assenza di pertinenza delle questioni sollevate ai fini della soluzione della controversia principale

21.      Il secondo motivo d’irricevibilità, sollevato dal governo austriaco e dalla Commissione, verte sull’utilità della risposta della Corte ai fini della decisione della controversia principale, tenuto conto della mancanza di un rapporto evidente tra le questioni sottoposte alla Corte e la controversia di cui è adito il giudice del rinvio.

22.      La Corte ha in più occasioni statuito che non occorre rispondere alle questioni pregiudiziali quando l’interpretazione del diritto dell’Unione sollecitata non può offrire alcun chiarimento ai fini della soluzione della controversia principale, in particolare in quanto l’oggetto di detto contenzioso è diverso dall’oggetto delle questioni sottoposte (12).

23.      Da questo punto di vista, la particolarità della controversia considerata consiste nel fatto che il suddetto aspetto della ricevibilità non può essere esaminato direttamente ma richiede un esame preliminare del sistema di protezione dei diritti d’autore all’interno dell’Unione europea. Il giudice nazionale, infatti, quando è chiamato a dirimere un’azione per contraffazione dei diritti d’autore sulla base dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, deve anzitutto qualificare le attività asserite tenendo conto delle nozioni autonome contenute nella direttiva 2001/29 (13) al fine di localizzare uno degli elementi della responsabilità contestata nel territorio dello Stato membro in cui esso si trova per eventualmente confermare la propria competenza (14).

24.      È per questo motivo che ritengo, in linea con la Commissione, che occorra esaminare separatamente i diversi diritti esclusivi d’autore rilevanti nell’ambito della controversia considerata benché il tenore letterale delle questioni pregiudiziali si riferisca in modo indistinto ai «diritti patrimoniali d’autore». Una volta compiuta detta qualificazione, la mancanza di un rapporto tra le questioni pregiudiziali sottoposte e la controversia principale risulterà più chiara.

a)      Qualificazione degli atti di contraffazione contestati in relazione ai diritti esclusivi d’autore previsti dalla direttiva 2001/29

25.      A mio avviso non vi è dubbio, in primo luogo, che l’asserita riproduzione su CD delle opere considerate, che sarebbe stata effettuata dalla Mediatech, rientra nel diritto esclusivo di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. A questo proposito osservo che le violazioni del diritto di riproduzione rivestono, in linea di principio, una dimensione prettamente territoriale. Nella fattispecie, per quanto attiene alla stampa dei CD, detto territorio è l’Austria. Anche se l’autore della riproduzione non autorizzata comunicava o distribuiva il contenuto in questione all’estero, in proprio oppure attraverso un complice, l’extraterritorialità che ne risulta sarebbe una conseguenza degli ulteriori atti di comunicazione o di distribuzione e non dell’atto di riproduzione in sé.

26.      Per quanto attiene, in secondo luogo, all’eccepita offerta online dei suddetti CD da parte delle società britanniche, ritengo che essa rientri nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo di distribuzione previsto all’articolo 4 della direttiva 2001/29. Una siffatta offerta online, infatti, ha per oggetto il trasferimento della proprietà del supporto materiale di un contenuto protetto da un diritto d’autore (15). Non ritengo che tale qualificazione debba essere diversa a seconda che l’offerta avvenga in un negozio o su Internet.

27.      La difficoltà è quindi soprattutto, in terzo luogo, quella di determinare quali siano i diritti esclusivi toccati dalla messa in rete di contenuti protetti dal diritto d’autore in forma smaterializzata, il che è oggetto della prima questione pregiudiziale. A questo proposito, il procedimento tecnico di cui trattasi, che non è stato identificato dal giudice del rinvio, potrebbe consistere nello «streaming», nell’upload di file salvati su un server centrale o nella condivisione di file «peer to peer».

28.      Mi sembra che l’intenzione del legislatore, espressa al considerando 23 della direttiva 2001/29, fosse di ricondurre tutti questi processi nel campo di applicazione della nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale riguarda in particolare «qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» (16). Inoltre, nella sentenza ITV Broadcasting e a. (17), la Corte ha recentemente statuito che la ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, compiuta da un organismo diverso dal fornitore originario mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo («live streaming»), rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico».

29.      La messa in rete di canzoni in forma smaterializzata potrebbe eventualmente anche rientrare nell’ambito del diritto esclusivo di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, che riguarda la riproduzione «temporanea o permanente, in qualunque modo o forma» (18). La Corte ha precisato in particolare che detta nozione può essere applicata alla riproduzione, quand’anche temporanea e parziale, mediante memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata (19). Se la messa in rete delle canzoni cui fa riferimento il giudice del rinvio dovesse costituire un atto di riproduzione, ritengo che quest’ultimo sarebbe localizzato nel luogo della messa in rete («upload») (20).

30.      Ne consegue che i tre diritti d’autore esclusivi trasversali sanciti dalla direttiva 2001/29 sono pertinenti nel procedimento principale, con l’effetto che diverso è il fondamento delle azioni rivolte contro ciascuno dei presunti contraffattori e che la localizzazione degli atti che possono essere loro imputati varia in funzione del diritto considerato.

b)      Conseguenze sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali

31.      Il governo austriaco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella sua interezza sulla base dell’assenza di un rapporto tra le questioni sollevate e il procedimento principale, mentre la Commissione sembra essere a favore di una ricevibilità parziale, dal momento che essa distingue la questione della violazione del diritto di riproduzione del sig. Pinckney, che dovrebbe essere esaminata, da quella della violazione del suo diritto alla distribuzione, che sarebbe irricevibile.

32.      Per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di riproduzione di cui si avvale il sig. Pinckney, ho già spiegato che l’offerta online di CD o la messa in rete di contenuti in forma smaterializzata, che sono il solo oggetto delle questioni sottoposte alla Corte, rientrano rispettivamente nel diritto di distribuzione e del diritto di comunicazione (21). Ritengo pertanto che non occorra procedere all’esame, non richiesto dal giudice del rinvio, dei criteri di determinazione del luogo dell’evento dannoso in relazione alla violazione del diritto di riproduzione, benché quest’ultimo sembri essere il solo diritto esclusivo che la Mediatech avrebbe potuto infrangere.

33.      Riguardo all’asserita violazione dei diritti di distribuzione e di comunicazione, ritengo, tenuto conto degli elementi di cui dispone la Corte, che si sia in presenza di una fattispecie nella quale l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

34.      La prima questione pregiudiziale prende infatti le mosse dall’ipotesi che sia stato messo in rete un contenuto in forma smaterializzata, come sottolineato dal governo austriaco. Orbene, sia dall’esposizione sommaria del contesto di fatto contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sia da una lettura a contrario della seconda questione (22) emerge che tale ipotesi non corrisponde ai fatti che hanno dato luogo al contenzioso sottoposto al giudice del rinvio. In linea con una giurisprudenza più volte ribadita, non occorre quindi rispondere a detta prima questione (23).

35.      Neppure la risposta che la Corte potrebbe dare alla seconda questione pregiudiziale sarebbe utile al giudice del rinvio, dal momento che quest’ultimo è stato adito non con un’azione vertente sulla distribuzione online di CD a partire da un sito Internet, ma con un’azione relativa alla riproduzione di opere mediante la stampa di CD in Austria.

36.      È infatti pacifico che l’offerta online di CD, oggetto della seconda questione pregiudiziale, ha avuto luogo su iniziativa di società britanniche, che non sono parte della controversia principale (24). In realtà, il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene alcun elemento atto a determinare se e in che misura la Mediatech, unica parte convenuta nel procedimento principale, abbia partecipato direttamente o indirettamente ai suddetti atti di distribuzione o di commercializzazione via Internet.

37.      A tal proposito, osservo che la risposta che la Corte potrebbe dare alle questioni sollevate sarebbe utile al giudice del rinvio solo se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 permettesse di convenire il presunto responsabile di un asserito atto di contraffazione davanti a un giudice con sede in uno Stato membro nel quale esso non è domiciliato in forza del fatto che un altro asserito atto di contraffazione, compiuto da un terzo non convenuto, avrebbe prodotto i suoi effetti dannosi in detto Stato membro e l’atto del convenuto sarebbe stato una condizione necessaria dei successivi atti di detto terzo.

38.      Orbene, la Corte ha recentemente statuito che una siffatta competenza, fondata sull’asserito illecito commesso da un terzo non convenuto, non può essere individuata nel luogo dell’evento generatore commesso da detto terzo ai fini di conoscere di un’azione diretta contro un presunto autore che non ha, esso stesso, ivi agito (25). Ritengo sia ancora più difficile individuare una tale competenza derivata nel luogo in cui si è concretizzato un danno risultante da atti contestati a terzi non convenuti in un caso come quello oggetto del procedimento principale, poiché, a mio avviso, la localizzazione del danno derivante da una violazione del diritto di riproduzione del sig. Pinckney è diversa da quella risultante da una violazione dei suoi diritti di distribuzione o di comunicazione.

39.      Dal momento che la questione della definizione del luogo dell’evento dannoso ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 assumerebbe rilevanza, in caso di diffusione transfrontaliera a mezzo Internet di supporti materiali o di contenuti immateriali che riproducono le opere protette, soltanto nell’ambito di un’azione nei confronti dei presunti autori di detti atti, le due questioni pregiudiziali non sono, a mio avviso, obiettivamente necessarie per la soluzione della causa (26).

40.      Propongo quindi alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour de cassation.

B –    Considerazioni in via subordinata sul merito

41.      Dal momento che ho proposto alla Corte di respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile, esaminerò soltanto in via subordinata la definizione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

42.      A questo riguardo, osservo che, successivamente alla presentazione della domanda da parte del giudice del rinvio, la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi su questioni pregiudiziali simili a quelle che sono oggetto del presente procedimento in altri ambiti della proprietà intellettuale, vale a dire in quello del diritto dei marchi (27) e, in via incidentale, del diritto sui generis sulle banche dati (28). Benché gli orientamenti della giurisprudenza in materia appaiano oggi senza dubbio più chiari, le precisazioni che la Corte potrà offrire in merito alla localizzazione di una violazione dei diritti d’autore a mezzo Internet al fine di stabilire la competenza giurisdizionale non sono comunque meno attese (29).

43.      Tenuto conto di talune osservazioni contraddittorie presentate alla Corte (30), mi sembra utile ricordare la portata del principio di territorialità che caratterizza il settore considerato prima di trarne conclusioni concrete in merito alla competenza giurisdizionale nel caso di una complessa violazione transfrontaliera dei diritti d’autore che coinvolge Internet, come nelle ipotesi considerate dal giudice del rinvio.

1.      Sulla portata del principio di territorialità del diritto d’autore

44.      Il principio di territorialità del diritto d’autore è la chiave di volta dell’articolazione tra i 27 regimi nazionali diversi che mirano a proteggere parallelamente una stessa opera all’interno dell’Unione (31).

45.      Questo principio, che pregna tutto il diritto della proprietà intellettuale, si declina nella tripla dimensione della competenza giurisdizionale, della legge applicabile e del diritto sostanziale. Come emerge dalla sentenza Football Dataco e a., cit., esiste in questa materia un legame stretto tra ciascuno di questi aspetti (32).

46.      Per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, ritengo si debba prendere le mosse dal fatto che il principio di territorialità implica che i tribunali di uno Stato membro possono conoscere delle violazioni di diritti d’autore solo se e nella misura in cui è interessato il territorio nel quale essi sono collocati. Questo legame tra territorio e competenza giurisdizionale può tuttavia essere spezzato quando il suddetto giudice è investito della competenza per la causa nella sua interezza, a prescindere dalla localizzazione degli elementi della causa, ad esempio, quando la sua competenza è fondata sull’articolo 2 del regolamento n. 44/2001 (33).

47.      Per quanto attiene al conflitto di legge, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (34), sancisce l’applicazione esclusiva e inderogabile della «legge (...) del paese per il quale la protezione è chiesta» a un’obbligazione extracontrattuale che trae origine da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale che non ha natura «comunitaria a carattere unitario» (35). Detta regola, che si fonda su un collegamento soggettivo che lascia, in un primo tempo, la scelta della legge applicabile al ricorrente, comporta che chi lamenta la violazione di uno dei suoi diritti d’autore deve invocare la protezione di una normativa nazionale, poiché non esiste alcun diritto d’autore al di fuori di una tale legislazione (36). A questo proposito, la suddetta regola di conflitto non costituisce tanto una conseguenza del principio di territorialità quanto piuttosto una delle manifestazioni della sua esistenza.

48.      È quindi sul piano del diritto sostanziale che l’idea di territorialità spiega tutti i suoi effetti. In tale ottica, essa significa che la protezione di un’opera grazie al diritto d’autore dipende da una normativa nazionale, sia dal punto di vista del suo riconoscimento, che è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa considerata, sia dal punto di vista della sua portata, che è circoscritta al territorio interessato (37). In altre parole, il diritto d’autore è sottoposto, per quanto attiene sia alla sua esistenza che ai suoi effetti, ai confini di un ordinamento giuridico (38). È a questo punto del ragionamento che deve essere determinata la sfera di applicazione territoriale della protezione prevista dal diritto d’autore dello Stato membro di cui viene chiesta la protezione (39).

49.      Mi sembra pacifico che il sistema di protezione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore in particolare, continua, allo stato attuale del diritto dell’Unione (40), a essere fondamentalmente dominato dal suddetto principio di territorialità. La giurisprudenza recente della Corte ha tuttavia attenuato determinati effetti negativi della territorialità del diritto d’autore per adattarlo alla realtà quotidiana della diffusione transfrontaliera delle opere protette, con riguardo sia ai criteri di competenza giurisdizionale (41) che ai presupposti dell’esistenza di una violazione dei diversi diritti di proprietà intellettuale sul piano sostanziale (42).

50.      Di conseguenza, in mancanza di un intervento legislativo in questo senso (43), ritengo che le violazioni dei diritti d’autore che presentano la peculiarità di essere state commesse a mezzo Internet impongano non di rivedere integralmente l’approccio territoriale tradizionalmente adottato in relazione a detta categoria di diritti, ma richiedano piuttosto di ridefinire le modalità con cui si manifesta il legame tra un comportamento virtuale e un territorio (44).

2.      Sui giudici competenti a conoscere di un’asserita violazione di vari diritti esclusivi d’autore commessa a mezzo Internet

a)      Sul contesto dell’analisi

51.      Da una lettura combinata degli articoli 2 e 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, risulta che, per le azioni promosse sulla base della responsabilità dolosa, l’attore può scegliere di adire il giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto o i giudici «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» o «può avvenire».

52.      Secondo una giurisprudenza costante, il secondo criterio di competenza si suddivide in due parti, vale a dire, da un lato, «il luogo in cui si è concretizzato il danno», e dall’altro, «il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi» (45). Occorre affrontare qui di seguito l’uno e l’altro di detti criteri di collegamento nell’ ambito della controversia principale.

b)      Sulla localizzazione di una violazione del diritto di riproduzione

53.      Ho già osservato in precedenza che la violazione del diritto di riproduzione di un autore non presenta in linea di principio alcun carattere transfrontaliero poiché il luogo del fatto generatore e quello in cui si è concretizzato il danno sono identici. Il pregiudizio derivante dalla riproduzione si realizza infatti integralmente con il solo compimento dell’atto di riproduzione e sopraggiunge quindi nello stesso luogo di quest’ultimo (46).

54.      Ne consegue che, in linea di principio, solo i giudici austriaci o britannici sono competenti a conoscere delle conseguenze giuridiche rispettivamente, della stampa dei CD in Austria, o dell’ipotetica messa in rete delle canzoni nel Regno Unito mediante la registrazione di una copia su un server ospite collegato a Internet (47), e dei danni che ne sono conseguiti.

c)      Sulla localizzazione di una violazione dei diritti di distribuzione o di comunicazione

55.      Per contro, la violazione dei diritti di distribuzione e di comunicazione può introdurre un elemento di estraneità che sfocia in una diversa collocazione dei differenti elementi della responsabilità contestata e di conseguenza in una separazione dei differenti criteri di collegamento ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Il pregiudizio derivante dalle violazioni dei diritti di distribuzione o di comunicazione presuppone infatti un destinatario o un pubblico potenziale che possono trovarsi in un luogo diverso rispetto al suddetto atto.

56.      Orbene, non credo che, in presenza di una violazione transfrontaliera dei diritti d’autore compiuta a mezzo Internet, la determinazione del «luogo dell’evento dannoso» debba rispondere a principi radicalmente diversi a seconda che oggetto della causa sia la violazione di uno o dell’altro di detti diritti (48). In linea con le parti del procedimento dinanzi alla Corte, ritengo quindi che occorra rispondere in modo identico a entrambe le due questioni sollevate, se ricevibili.

i)      Il luogo del fatto generatore del danno

57.      Per quanto attiene al luogo del fatto generatore del danno, che attribuisce la competenza al giudice adito per l’intero danno subito (49), ritengo che occorra adottare in materia di diritti d’autore lo stesso approccio fatto proprio dalla Corte nella sentenza Wintersteiger, cit., nel settore del diritto dei marchi (50), che consiste nel riconoscere la competenza dei giudici del luogo in cui sono stabiliti i presunti contraffattori quale luogo in cui l’offerta online dei CD – per l’atto di distribuzione – o la messa in rete delle canzoni (l’«upload») – per l’atto di comunicazione – sono state decise.

58.      In un caso come nell’altro detto criterio porta, nella causa considerata, a designare i giudici britannici del luogo in cui sono stabilite le società di cui trattasi e presenta quindi solo un interesse limitato per l’attore rispetto alla norma generale di competenza stabilita dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

ii)    Il luogo di concretizzazione del danno

59.      Tenuto conto dell’ubiquità della diffusione delle opere musicali contraffatte tramite Internet, le difficoltà si presentano essenzialmente in relazione al luogo di concretizzazione del danno derivante dagli atti di comunicazione o di distribuzione in rete. A questo proposito, la molteplicità di interpretazioni proposte alla Corte nell’ambito del presente procedimento (51) riflette le divergenti soluzioni adottate dai giudici degli Stati membri (52) e le numerose proposte dottrinali formulate in materia (53).

60.      Mi sembra tuttavia che i principi per risolvere le suddette difficoltà si possano evincere d’ora in avanti abbastanza chiaramente dagli sviluppi recenti della giurisprudenza della Corte.

61.      Per quanto attiene al diritto sostanziale, la Corte si è pronunciata in più occasioni sui criteri di localizzazione della violazione dei diversi diritti di proprietà intellettuale mediante Internet al fine di delimitare l’ambito territoriale del diritto di cui veniva chiesta la protezione in funzione della realtà effettiva del legame tra la violazione lamentata dei diritti di proprietà intellettuale e il territorio in questione. In queste sentenze la Corte ha sistematicamente privilegiato un criterio legato al fatto che l’attività del sito considerato fosse diretta rispettivamente al pubblico dell’Unione europea o al pubblico di uno Stato membro (54). Essa ha recentemente precisato il tenore di detto criterio indicando che l’attività di un sito deve rivelare «l’intenzione del suo autore di rivolgersi alle persone che si trovano in tale territorio» (55). Osservo che tale condizione dell’azione mirata si applica a prescindere dal supporto materiale o immateriale della violazione contestata (56).

62.      Per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, la Corte non è stata ancora chiamata a pronunciarsi direttamente sui criteri di localizzazione del luogo di concretizzazione del danno ai fini di individuare il giudice competente nei casi in cui venga contestata la violazione a mezzo Internet di un diritto di proprietà intellettuale non soggetto a registrazione (57). Orbene, è evidente che le soluzioni adottate dalla Corte dal punto di vista del diritto sostanziale non possono essere trasposte automaticamente alle regole di determinazione della competenza giurisdizionale.

63.      Tuttavia, tali soluzioni potrebbero utilmente ispirare l’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dal momento che sussiste un particolare interesse a farlo. Orbene, dalla sentenza Football Dataco e a., cit., ritengo si evinca una ricerca di coerenza nella giurisprudenza della Corte che si traduce nell’allineamento dei criteri di localizzazione volti a individuare il giudice competente rispetto a quelli diretti a delimitare il campo territoriale di un regime nazionale di protezione del diritto sui generis sulle banche dati. Infatti, chiamata a rispondere sulla localizzazione di un atto di invio di dati, a prescindere, secondo l’avvocato generale Cruz Villalón, dalla questione della competenza giurisdizionale, la Corte, dopo aver ricordato le disposizioni applicabili del regolamento n. 44/2001, ha ritenuto che «la questione della localizzazione degli atti di invio oggetto del procedimento principale, i quali, secondo la Football Dataco e a., hanno arrecato un pregiudizio al significativo investimento profuso nella predisposizione della banca di dati Football Live, può incidere sulla questione della competenza del giudice del rinvio» (58).

64.      Nella fattispecie, trattandosi di un’asserita violazione tramite Internet di determinati diritti esclusivi d’autore, ritengo che l’approccio della localizzazione sviluppato dalla Corte dal punto di vista sostanziale nelle succitate sentenze possa essere seguito anche per determinare il luogo di concretizzazione del danno ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Quest’analisi mi sembra in effetti confermata dalla natura propria del pregiudizio risultante da una violazione dei diritti di distribuzione e di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29. Trattandosi di un lucro cessante per la diffusione non autorizzata dell’opera, mi sembrerebbe appropriato privilegiare un foro che sia individuato in seguito a un’analisi della direzione dell’attività verso un determinato pubblico attraverso il sito Internet considerato, approccio descritto dalla dottrina della «teoria della focalizzazione» (59). Il foro designato in tal modo avrà soltanto una competenza circoscritta ai danni verificatisi nel territorio (60) cui il presunto autore della violazione si è intenzionalmente rivolto (61).

65.      Propongo quindi alla Corte di confermare detto orientamento e di estenderlo ai diritti d’autore, avendo già sottolineato che dal principio di territorialità deriva un collegamento particolare tra l’estensione della sfera di applicazione territoriale della legislazione nazionale applicabile e quella della competenza giurisdizionale benché questi due aspetti continuino ad essere distinti e non si esauriscano l’uno nell’altro (62).

66.      Ai fini dell’attuazione di detto collegamento, la Corte potrebbe ispirarsi ai criteri non limitativi sviluppati nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (63), con la precisazione che, a mio avviso, detti criteri devono essere applicati dai giudici nazionali con una certa flessibilità, tenuto conto in particolare dell’attività di cui trattasi.

67.      Un’altra precisazione si rende necessaria in relazione alla necessità di adattare la portata del criterio di competenza stabilito all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ai danni subiti tramite Internet. In linea di principio, le norme di competenza enunciate all’articolo 5 di detto regolamento portano a individuare un giudice preciso, con una competenza speciale, e non l’insieme dei giudici di uno Stato membro (64). Tuttavia, dal momento che il criterio di collegamento è la direzione dell’attività del sito Internet, ritengo che occorra interpretare l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento nel senso che attribuisce competenza a ciascun giudice dello Stato membro al cui pubblico esso si rivolge (65), a condizione che esso disponga, in forza delle norme processuali nazionali, di una competenza ratione materiae per il contenzioso sui diritti d’autore. Inoltre, una competenza siffatta sussisterà fatte salve le norme nazionali speciali che riservano il contenzioso in materia di danni che si sono verificati in più luoghi a determinati tribunali, quali ad esempio quelli della capitale nazionale.

68.      Preciso che, a mio avviso, occorre escludere il criterio dell’accessibilità, che consiste nel ritenere che un danno potenziale insorga in tutti i luoghi in cui il sito in questione può essere consultato. Un simile criterio di collegamento incoraggerebbe infatti a mio avviso il forum shopping, in senso contrario alla giurisprudenza della Corte che con la sua interpretazione del regolamento n. 44/2001 ha sempre cercato di arginare detto rischio. Osservo peraltro che il criterio del luogo in cui viene richiesta la protezione, dedotto dal sig. Pinckney, porterebbe alla stessa dispersione del contenzioso di quello dell’accessibilità dato il carattere automatico della protezione del diritto d’autore nell’ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri. Sono contrario a una simile moltiplicazione dei fori competenti per ragioni che attengono sia al principio di territorialità che agli obiettivi di prevedibilità e di buona amministrazione della giustizia perseguiti da detto regolamento (66).

69.      Il sig. Pinckney propone un’alternativa che consiste nell’estendere il criterio del luogo del centro d’interessi della vittima sancito dalla sentenza eDate Advertising e a., cit., alle violazioni dei diritti patrimoniali d’autore commesse tramite Internet, il che permetterebbe di concentrare la risoluzione delle liti riconoscendo a detti giudici la competenza per l’intero danno. Mi sembra che questa scelta contribuirebbe a generalizzare la competenza del forum actoris. Un’interpretazione siffatta rischierebbe di privare di effetto utile l’articolo 2 del regolamento n. 44/2001 e di snaturare la volontà del legislatore espressa nella necessità di un legame stretto tra le controversie e il foro speciale di cui all’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.

70.      Infatti, il danno immateriale potenziale derivante da una violazione della reputazione o della vita privata di un individuo è, in linea di massima, più intenso nel luogo in cui questi ha il proprio centro d’interessi, elemento questo che ricade naturalmente sulle norme di competenza. Per contro, «una simile valutazione (...) non può valere anche al fine di determinare la competenza giurisdizionale con riguardo alle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale» (67). Infatti, il danno materiale derivante da una violazione di uno dei diritti esclusivi d’autore succitati non è necessariamente collegato con il luogo del centro d’interessi dell’attore, ma piuttosto con quello del suo pubblico (68).

71.      Di conseguenza, in subordine, qualora la Corte dichiari ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, propongo di rispondere congiuntamente alle questioni pregiudiziali che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di una controversia vertente su un’asserita violazione del diritto esclusivo di distribuzione commessa mediante l’offerta online di supporti materiali che riproducono un contenuto protetto dal diritto d’autore o su un’asserita violazione del diritto esclusivo di comunicazione mediante la messa in rete di contenuti smaterializzati, la persona che si ritiene lesa può adire il giudice del luogo in cui sono stabilite le persone che hanno promosso l’offerta online dei dischi compatti (CD) o la messa in rete dei contenuti per richiedere il risarcimento del danno nella sua integralità, o i giudici dello Stato membro verso cui il sito considerato indirizza la sua attività al fine di chiedere il risarcimento del danno subito in detto territorio.

V –    Conclusione

72.      Propongo quindi alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation.

73.      In via subordinata, qualora la Corte dovesse dichiarare ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, propongo di rispondere congiuntamente alle domande di pronuncia pregiudiziali della Corte di cassazione come segue:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di una controversia vertente su un’asserita violazione del diritto esclusivo di distribuzione commessa mediante l’offerta online di supporti materiali che riproducono un contenuto protetto dal diritto d’autore o su un’asserita violazione del diritto esclusivo di comunicazione mediante la messa in rete di contenuti smaterializzati, la persona che si ritiene lesa può adire il giudice del luogo in cui sono stabilite le persone che hanno promosso l’offerta online dei dischi compatti (CD) o la messa in rete dei contenuti per richiedere il risarcimento del danno nella sua integralità, o i giudici dello Stato membro verso cui il sito considerato indirizza la sua attività al fine di chiedere il risarcimento del danno subito in detto territorio.


1 – Lingua originale: il francese.


2 –      GU 2001, L 12, pag. 1.


3 – Sentenza del 12 luglio 2011 (C‑324/09, Racc. pag. I‑6011).


4 – Sentenza del 25 ottobre 2011 (C‑509/09 e C‑161/10, Racc. pag. I‑10269).


5 – Osservo che nessuna modifica sostanziale alle disposizioni applicabili è stata apportata in occasione della revisione del regolamento n. 44/2001 mediante il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).


6 – La giurisprudenza sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione, vale anche per l’interpretazione delle disposizioni equivalenti del regolamento n. 44/2001, come ricordato dalla Corte nella sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, punti 31 e 32).


7 –      GU L 167, pag. 10. Tenuto conto del tenore letterale delle questioni pregiudiziali, che si riferiscono soltanto ai diritti d’autore, le norme sui diritti connessi non sono state riportate, benché il sig. Pinckney, quale asserito interprete delle opere musicali, possa beneficiare della protezione prevista per talune di esse.


8 – V., in particolare, sentenza del 15 settembre 2011, Uniò de Pagesos de Catalunya (C‑197/10, Racc. pag. I‑8495, punto 17 e giurisprudenza citata).


9 –      V., in particolare, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj (C‑571/10, punto 42 e giurisprudenza citata).


10 – Dato che la Corte è tenuta, come ogni giudice, a verificare la propria competenza, sentenza del 9 dicembre 2010, Fluxys (C‑241/09, Racc. pag. I‑12773, punto 31 e giurisprudenza citata).


11 –      V., in particolare, sentenza del 17 luglio 2008, Raccanelli (C‑94/07, Racc. pag. I‑5939, punto 29).


12 – V., in particolare, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke ed Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, Racc. pag. I‑11063, punti da 40 a 42 e giurisprudenza citata).


13 – V., in particolare, sentenza del 21 giugno 2012, Donner (C‑5/11, punto 25).


14 – V., in tal senso, Fawcett, J., e Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, 2011, pag. 561 n. 10.86 e pag. 564 n. 10.95.


15 – Detta qualificazione trova conferma nel considerando 29 della direttiva 2001/29, che contrappone i servizi on-line ai supporti materiali, anch’esso fondato sulla «dichiarazione comune concernente gli articoli 6 e 7» del Trattato OMPI sul diritto d’autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).


16 – Ritengo invece che il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft (C‑128/11) non possa essere trasposto nella presente causa. In detta sentenza la Corte ha ritenuto che non si debba distinguere tra il download da Internet della copia di un programma per elaboratore e la sua fornitura su CD‑ROM, rientrando entrambi questi processi nella nozione di «distribuzione» ai sensi dell’articolo 4 della direttiva n. 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16). Ciononostante, la Corte aveva insistito sulla specificità di detta soluzione nel contesto della direttiva considerata, quale lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29 che trova applicazione nella fattispecie qui considerata (punti 51, 56 e 60 di detta sentenza).


17 – Sentenza del 7 marzo 2013 (C‑607/11).


18 – A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886, nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), «[q]ualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione». Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 esenta gli atti di riproduzione temporanea «che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico», «[che sono] privi di rilievo economico proprio», a condizione che il loro scopo sia «la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario» o «un utilizzo legittimo».


19 –      Sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, Racc. pag. I‑6569, punto 51).


20 – V., in questo senso, Magnus, U., e Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, 2a ed., Sellier, Monaco di Baviera, 2012, n. 226, pag. 250. Internet permette che i contenuti circolino al di là delle frontiere, ma l’atto di trasferimento dei file in sé può essere localizzato. Nel caso esaminato dal giudice del rinvio, l’atto di riproduzione è di carattere «tecnico», nel senso che esso esiste solo in funzione di un altro atto, nel caso di specie di un atto di comunicazione che può rientrare nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.


21 – Anche se la messa in rete di contenuti smaterializzati può, in teoria, richiedere la produzione di una copia digitale e rientrare anche nel diritto di riproduzione, in quanto detta riproduzione non è coperta dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come ho spiegato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, non esaminerò detto aspetto nel prosieguo, dato il suo carattere puramente ipotetico rispetto alle questioni sottoposte.


22 – La quale contrappone la messa in rete di un contenuto smaterializzato all’ipotesi, «come nel caso di specie, [del]l’offerta online di un supporto materiale» (il corsivo è mio).


23 – V., in particolare, sentenze del 15 giugno 2006, Acereda Herrera (C‑466/04, Racc. pag. I‑5341, punto 51), e del 2 aprile 2009, Elshani (C‑459/07, Racc. pag. I‑2759, punto 44).


24 – Aggiungo che dal ricorso del sig. Pinckney, allegato alla domanda di decisione pregiudiziale, risulta che quest’ultimo non ha dedotto davanti ai giudici francesi la complicità della società austriaca nelle attività delle società britanniche.


25 – Sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11).


26 – Secondo la formula utilizzata dalla Corte nella sentenza del 17 maggio 1994, Corsica Ferries (C‑18/93, Racc. pag. I‑1783, punto 14 e giurisprudenza citata). V., in particolare, per analogia, sentenze Volker und Markus Schecke ed Eifert, cit. (punti 41 e 42); del 16 ottobre 2008, Kirtruna e Vigano (C‑313/07, Racc. pag. I‑7907, punti 30 e 31), nonchè del 1° ottobre 2009, Woningstichting Sint Servatius (C‑567/07, Racc. pag. I‑9021, punti 45 e 46).


27 – Sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10).


28 – Ai sensi del capo III della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), nella sentenza del 18 ottobre 2012, Football Dataco e a. (C‑173/11).


29 – V., per un’esposizione delle molteplici interpretazioni della giurisprudenza della Corte, Ancel, M.‑E., «Quel juge en matière de contrefaçon?», in Nourissat, C., e Treppoz, é., Droit international privé e propriété intellectuelle, Lamy, 2010, pag. 173; Treppoz, é., «Droit européen de la propriété intellectuelle», RTDE 47 (4), ottobre‑dicembre 2011, pag. 847; Azzi, T., commento alla sentenza Cass. Civ. 1°, 12 luglio 2012, n°11‑15.165, Journal del droit international (Clunet), n. 1, gennaio 2013, 2, n. 22 e seguenti.


30 – Il governo polacco si riferisce al carattere universale della protezione del diritto d’autore all’interno dell’Unione, mentre il sig. Pinckney e la Commissione sottolineano che è il principio di territorialità a prevalere in detto settore.


31 – E questo malgrado l’armonizzazione di taluni dei suoi aspetti intervenuta con le sette direttive di portata sia settoriale che generale adottate dall’Unione nel settore de quo a partire dal 1991. V., a questo proposito, il paragrafo 3 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Amazon.com Internatonal Sales e a. (C‑521/11), pendente dinanzi alla Corte


32 – In detta sentenza la Corte, cui era stata sottoposta una questione relativa alla localizzazione di un atto di «reimpiego» ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/9, ha ritenuto necessario fare un ragionamento congiunto sui piani sostanziale e del diritto internazionale privato.


33 – A mio avviso, una siffatta competenza generale esiste effettivamente in materia di proprietà intellettuale, come suggerisce il punto 30 della sentenza Wintersteiger, cit., secondo cui «la limitazione territoriale della tutela di un marchio nazionale non è idonea ad escludere la competenza internazionale di giudici diversi da quelli dello Stato membro in cui tale marchio è registrato».


34 –      GU L 199, pag. 40.


35 – Questa soluzione, «universalmente riconosciut[a]» secondo il considerando 26 di detto regolamento, è conforme a quella prevista all’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Berna.


36 – Huber, P., Illmer, M., Rome II Regulation, Sellier, Monaco di Baviera, 2011, articolo 8, paragrafi da 29 a 31 e 34, pag. 241.


37 – V., in particolare, in materia di diritti d’autore, sentenza del 14 luglio 2005 Lagardère Active Broadcast (C‑192/04, Racc. pag. I‑7199, punto 46). Si deve aggiungere che esistono regimi regionali dei diritti di proprietà intellettuale, come il marchio comunitario e del Benelux.


38 – Fermo restando che dall’articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di Berna risulta che le opere e gli autori stranieri godono della stessa protezione di quelli nazionali.


39 – V., per analogia, la sentenza Football Dataco e a., cit. (punto 28).


40 – La Commissione sta attualmente studiando la fattibilità di una revisione del diritto d’autore dell’Unione sotto il profilo in particolare della territorialità [COM(2012) 789 def.].


41 – Sentenze Wintersteiger, cit., nonché Football Dataco e a., cit.


42 – V., quanto a una violazione del diritto esclusivo di distribuzione nell’ambito della vendita a distanza transfrontaliera, sentenza Donner, cit., nonché quanto alla violazione online di marchi nazionali e comunitari, sentenza L’Oréal e a., cit.


43 – V., in materia di radiodiffusione via cavo e via satellite, la quale pone in linea di principio le stesse difficoltà di localizzazione di Internet, il criterio di collegamento unico adottato dal legislatore dell’Unione al fine di centralizzare la legge applicabile, il controllo e l’esercizio dei diritti d’autore e dei diritti connessi all’interno di uno Stato [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15)].


44 – Con riferimento a una violazione dei diritti della personalità, la Corte, nella sentenza eDate Advertising e a., cit., ha così adattato i criteri sviluppati nella sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, Racc. pag. I‑415) alle peculiarità della diffusione a mezzo Internet.


45 – Detta possibilità di scelta si considera acquisita a partire dalla sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, Racc. pag. 1735, punto 19), ed è stata ribadita in più occasioni, in particolare nella sentenza Folien Fischer e Fofitec, cit. (punti 39 e 40).


46 – Si ricordi che dalle sentenze del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, Racc. pag. I‑2719, punto 15), e del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, Racc. pag. I‑6009, punto 20) risulta che il luogo del «centro patrimoniale del danneggiato», in cui vengono avvertite in definitiva le conseguenze del pregiudizio patrimoniale, non costituisce il luogo di concretizzazione del danno.


47 – Presumendo che il procedimento tecnico impiegato presupponga una riproduzione.


48 – Fawcett, J., e Torremans, P., op. cit., pag. 575, n. 10.157.


49 – Ciò risulta dal punto 25 della sentenza Shevill e a., cit., e ha trovato conferma nella sentenza Wintersteiger, cit., malgrado il principio di territorialità in materia di violazione del diritto dei marchi (punto 30).


50 – Punto 37 di detta sentenza.


51 – Quasi tutte le parti del procedimento dinanzi alla Corte hanno proposto un criterio di collegamento diverso, mentre il solo sig. Pinckney ha suggerito tre definizioni alternative di esso.


52 – V., in particolare, a favore di una competenza in ragione della sola accessibilità al sito Internet mediante il quale è stato leso il diritto d’autore, in Svezia, la decisione del Svea hovrätt del 4 febbraio 2008 (RH 2008:4); in senso contrario, in Germania, la decisione dell’Oberlandesgericht di Colonia (30.10.2007, GRUR‑RR 2008, 71), con cui viene richiesto che l’attività del sito Internet sia ivi intenzionalmente diretta. Per un’esposizione delle diverse soluzioni adottate negli Stati Uniti, v. Hörnle, J., «The jurisdictional challenge of the Internet», in Edwards, L., Law and the Internet, Hart Publishing, Oxford, 2009, pag. 143.


53 – Da una quindicina d’anni il diritto internazionale privato in materia di proprietà intellettuale e segnatamente di diritto d’autore, suscita un grande interesse in dottrina che si è concretizzato nell’elaborazione di diversi metodi di risoluzione dei conflitti di competenza. V., in particolare, sui criteri di competenza alternativi al domicilio del convenuto, i principi CLIP [Conflict of Laws in Intellectual Property] del gruppo europeo del Max Planck Institute sul conflitto di leggi in materia di proprietà intellettuale (articoli 2:202 e 2:203), nonché i principi in materia di competenza internazionale, diritto applicabile e sentenze nell’ambito delle controversie civili internazionali nel settore della proprietà intellettuale adottati dall’American Law Institute (ALI) (articolo 204), citati in particolare da Metzger, A., «Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet», in Leible, S.. e Ohly, A., Intellectual Property and Private International Law, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pag. 251.


54 – V., in materia di marchi nazionali e comunitari, sentenza L’Oreal e a., cit. (punto 65); quanto ad un’asserita violazione del diritto esclusivo di distribuzione di un autore, sentenza Doner, cit. (punto 27), nonchè quanto alla violazione del diritto sui generis su una banca dati, sentenza Football Dataco e a., cit. (punto 39).


55 – Sentenza Football Dataco e a., cit. (punto 39).


56 – Considerato che la sentenza Donner, cit., si riferiva a operazioni di vendita transfrontaliera di mobili, mentre le citate sentenze L’Oréal e a. nonchè Football Dataco e a. riguardavano attività online.


57 – Per evidenti ragioni, connesse al carattere automatico della protezione del diritto d’autore, il criterio del luogo di registrazione come luogo di concretizzazione, adottato dalla Corte nella citata sentenza Wintersteiger per le violazioni di marchi internazionali commesse a mezzo di Internet, non può essere applicato alle violazioni dei diritti d’autore.


58 – Paragrafo 2 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Cruz Villalón nella causa che ha dato origine alla sentenza Football Dataco e a., cit., nonché punto 30 di detta sentenza.


59 – V. altresì, riguardo ad essa, i paragrafi da 49 a 55 delle conclusioni da me presentate nella causa che ha dato origine alla sentenza del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, Racc. pag. I‑5331).


60 – La portata della competenza dei giudici del luogo di concretizzazione del danno è circoscritta ai danni verificatisi sul territorio dello Stato membro in questione (sentenza Shevill e a., cit., punti 28 e 30).


61 – Criterio definito al punto 39 della sentenza Football Dataco e a., cit.


62 – Per delle analisi dottrinali che sottolineano l’interesse a un approccio congiunto a detti aspetti, v. in particolare, Gaudemet‑Tallon, H., «Droit international privé de la contrefaçon: aspects actuels», Recueil Dalloz, 2008, pag. 725, paragrafo 8; Vivant, M., Lamy Droit del Numérique, Lamy, 2012, n. 2383, e Azzi, T., op. cit., paragrafo 24.


63 – Sentenza del 7 dicembre 2010 (C‑585/08 e C‑144/09, Racc. pag. I‑12527, punti da 78 a 89), come applicati in particolare ai punti da 40 a 43 della sentenza Football Dataco e a., cit.


64 – Ad eccezione dell’articolo 5, punto 6, di detto regolamento. V., in questo senso, il paragrafo 34 delle conclusioni da me presentate nella causa che ha dato origine alla sentenza Melzer, cit.


65 – In ipotesi, l’attività del sito è diretta più frequentemente verso il pubblico di uno Stato piuttosto che verso quello di uno specifico foro competente.


66 – V., per una critica a un siffatto collegamento, Lopez‑Tarruella, A., «The International Dimension of Google Activities: Private International Law and the Need of Legal Certainty», Google and the Law, Springer, L’Aia, 2012, pag. 329.


67 – Sentenza Wintersteiger, cit. (punto 24).


68 – V. altresì il paragrafo 20 delle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa che ha dato origine alla sentenza Wintersteiger, cit.