Language of document : ECLI:EU:C:2019:722

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Brevetti – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 7 – Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un brevetto – Misure provvisorie – Successivo annullamento del brevetto – Conseguenze – Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie»

Nella causa C‑688/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria), con decisione del 9 novembre 2017, pervenuta in cancelleria l’8 dicembre 2017, nel procedimento

Bayer Pharma AG

contro

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,

Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský (relatore), C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bayer Pharma AG, da E. Szakács, K.J. Tálas e I. Molnár, ügyvédek;

–        per la Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., da A. Szecskay e G. Bacher, ügyvédek;

–        per la Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., da K. Szamosi, P. Lukácsi e Á. György, ügyvédek;

–        per la Commissione europea, da L. Havas, F. Wilman e S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Bayer Pharma AG (in prosieguo: la «Bayer») e, dall’altro, la Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (in prosieguo: la «Richter») e la Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (in prosieguo: la «Exeltis») relativamente al danno che queste due ultime società asseriscono di aver subito in seguito a misure di ingiunzione adottate nei loro confronti su istanza della Bayer.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        Il primo comma del preambolo dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«Accordo sugli ADPIC»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), è così formulato:

«Desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi».

4        L’articolo 1 dell’Accordo sugli ADPIC, intitolato «Natura e ambito degli obblighi», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure».

5        L’articolo 50 dell’Accordo sugli ADPIC, intitolato «Misure provvisorie», al suo paragrafo 7, così prevede:

«Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione».

 Diritto dellUnione

6        I considerando 4, 5, 7, 8, 10 e 22 della direttiva 2004/48 così recitano:

«(4)      A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall’[accordo sugli ADPIC] (…).

(5)      L’accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l’accordo sugli ADPIC.

(…)

(7)      Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado l’accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o le modalità di applicazione dei procedimenti inibitori d’urgenza variano notevolmente da uno Stato all’altro. (…)

(8)      Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. (…)

(…)

(10)      L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le legislazioni degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(…)

(22)      È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto».

7        Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

8        L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo 3, dispone quanto segue:

«La presente direttiva fa salv[i]:

(…)

b)      gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell’accordo sugli ADPIC, inclusi quelli concernenti i procedimenti e le sanzioni penali;

(…)».

9        Il capo II della direttiva 2004/48, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», contiene gli articoli da 3 a 15 della direttiva in parola. Ai sensi di tale articolo 3, intitolato «Obbligo generale»:

«1.      Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.      Le misure, le procedure e i mezzi [di] ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

10      L’articolo 9 della direttiva 2004/48, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore,

a)      emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l’azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; (…)

b)      disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

2.      Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l’autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. (…)

(…)

7.      Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».

 Diritto ungherese

11      In forza dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (legge n. XXXIII del 1995, sulla tutela dei brevetti), la protezione conferita da un brevetto ha inizio con la pubblicazione della domanda e i suoi effetti retroagiscono alla data della domanda. Tale protezione è provvisoria e diviene definitiva solo qualora il richiedente ottenga un brevetto per la sua invenzione.

12      L’articolo 156, paragrafo 1, della polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (legge n. III del 1952, che istituisce il codice di procedura civile) così prevede:

«Il giudice può, su domanda, ordinare con misura provvisoria di accogliere una domanda o una domanda riconvenzionale o una domanda di misure provvisorie, se tale misura è necessaria per evitare un danno imminente o conservare lo status quo della controversia, nonché per tutelare un diritto prevalente dell’attore, se il danno causato dalla misura non supera il beneficio atteso da detta misura. (…) La plausibilità dei fatti alla base della domanda deve essere dimostrata».

13      Ai sensi dell’articolo 339, paragrafo 1, della polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959, che istituisce il codice civile; in prosieguo: il «codice civile»):

«Chiunque cagiona illecitamente un danno ad altri è obbligato a risarcirlo. È esonerato da tale obbligo colui che dimostra di aver agito come era generalmente da attendersi da chiunque nella situazione in questione».

14      L’articolo 340, paragrafo 1, del codice civile dispone quanto segue:

«La persona lesa deve agire come era generalmente da attendersi da chiunque nella situazione in questione per evitare o ridurre il danno. Il danno che è la conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo da parte della persona lesa non è risarcibile».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      L’8 agosto 2000, la Bayer ha depositato presso lo Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Ufficio nazionale della proprietà intellettuale, Ungheria) (in prosieguo: l’«Ufficio») una domanda di brevetto per un prodotto farmaceutico contenente un principio contraccettivo. L’Ufficio ha pubblicato detta domanda il 28 ottobre 2002.

16      La Richter, nel novembre 2009 e nell’agosto 2010, e la Exeltis, nell’ottobre 2010, hanno iniziato a commercializzare in Ungheria prodotti farmaceutici contraccettivi (in prosieguo: i «prodotti in questione»).

17      Il 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha concesso un brevetto alla Bayer.

18      L’8 novembre 2010, la Richter ha presentato all’Ufficio una domanda di accertamento negativo di contraffazione volta a dimostrare che i prodotti in questione non violavano il brevetto della Bayer.

19      Il 9 novembre 2010, la Bayer ha chiesto al giudice del rinvio, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), l’adozione di misure provvisorie al fine di vietare alla Richter e alla Exeltis di immettere sul mercato i prodotti in questione. Tali richieste sono state respinte sulla base del rilievo che la plausibilità della contraffazione non era stata dimostrata.

20      L’8 dicembre 2010, la Richter e la Exeltis hanno presentato presso l’Ufficio una domanda di dichiarazione di nullità del brevetto della Bayer.

21      Il 25 maggio 2011, la Bayer ha presentato nuove domande di misure provvisorie dinanzi al giudice del rinvio il quale, con ordinanze esecutive dell’11 luglio 2011, entrate in vigore l’8 agosto 2011, ha vietato alla Richter e alla Exeltis di immettere sul mercato i prodotti in questione, imponendo loro nel contempo l’obbligo di costituire garanzie.

22      L’11 agosto 2011, la Bayer ha avviato dinanzi al giudice del rinvio procedimenti per contraffazione contro la Richter e la Exeltis. Tali procedimenti sono stati sospesi fino all’adozione di una decisione definitiva nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità del brevetto della Bayer.

23      La Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale, Ungheria), adita con ricorsi proposti dalla Richter e dalla Exeltis avverso le ordinanze dell’11 luglio 2011, ha annullato, rispettivamente il 29 settembre e il 4 ottobre 2011, tali ordinanze per vizi di procedura e ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio.

24      Con ordinanze del 23 gennaio 2012 e del 30 gennaio 2012, quest’ultimo ha respinto le domande di misure provvisorie della Bayer. Pur considerando che la Richter e la Exeltis erano entrate nel mercato contraffacendo il brevetto, detto giudice ha ritenuto che, tenuto conto in particolare dello stato di avanzamento del procedimento di dichiarazione di nullità del brevetto della Bayer e della revoca di un brevetto europeo equivalente, l’adozione di simili misure non potesse essere considerata proporzionata. Con decisione del 3 maggio 2012, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale) ha confermato queste due ordinanze.

25      Con decisione del 14 giugno 2012, l’Ufficio ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità del brevetto della Bayer presentata dalla Richter e dalla Exeltis. A seguito di una nuova domanda presentata da queste ultime, l’Ufficio ha revocato la sua decisione del 14 giugno 2012 e, con decisione del 13 settembre 2012, ha dichiarato interamente nullo tale brevetto.

26      Con ordinanza del 9 settembre 2014, il giudice del rinvio ha annullato la decisione dell’Ufficio del 13 settembre 2012. Esso ha inoltre riformato la decisione di quest’ultimo del 14 giugno 2012 e ha dichiarato interamente nullo il brevetto della Bayer.

27      Con ordinanza del 20 settembre 2016, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest-Capitale) ha confermato tale ordinanza.

28      Il 3 marzo 2017, il giudice del rinvio ha posto fine al procedimento per contraffazione tra la Bayer e la Exeltis in seguito alla rinuncia della Bayer.

29      Con decisione del 30 giugno 2017, esso ha definitivamente respinto l’azione per contraffazione avviata dalla Bayer nei confronti della Richter, sulla base della dichiarazione definitiva di nullità del brevetto della Bayer.

30      La Richter, con domanda riconvenzionale proposta il 22 febbraio 2012, e la Exeltis, con ricorso depositato il 6 luglio 2017, hanno chiesto la condanna della Bayer al risarcimento del danno che esse ritengono di aver subito in seguito all’adozione delle misure provvisorie richiamate al punto 21 della presente sentenza.

31      Dinanzi al giudice del rinvio, la Bayer conclude per il rigetto delle suddette domande, facendo valere che la Richter e la Exeltis hanno esse stesse causato il danno che asseriscono di aver subito, avendo intenzionalmente e illegalmente introdotto sul mercato i prodotti in questione. Conformemente all’articolo 340, paragrafo 1, del codice civile, esse non sarebbero quindi legittimate a chiedere il risarcimento di tale danno.

32      In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene sostanzialmente che, in assenza, nel diritto ungherese, di disposizioni che disciplinano specificamente le situazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, le norme generali del codice civile relative alla responsabilità e al risarcimento del danno debbano essere interpretate alla luce di tale disposizione. Esso si interroga tuttavia, in primo luogo, sulla portata della norma contenuta nell’articolo 9, paragrafo 7, di tale direttiva e si chiede, in particolare, se tale disposizione si limiti ad assicurare al convenuto un diritto al risarcimento del danno o se ne definisca anche il contenuto. In secondo luogo, esso si chiede se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva in parola osti a che, in applicazione di una disposizione di diritto civile di uno Stato membro, il giudice nazionale esamini quale sia stato il ruolo del convenuto nel verificarsi del danno.

33      In tale contesto, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’espressione “corrispondere (…) un adeguato risarcimento del danno”, di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva [2004/48], debba essere interpretata nel senso che spetta agli Stati membri stabilire le norme giuridiche sostanziali relative alla responsabilità delle parti, nonché all’entità e alla modalità del risarcimento, in base alle quali i giudici degli Stati membri possono ordinare che l’attore risarcisca al convenuto i danni arrecati da misure che sono state successivamente revocate dal giudice o che sono decadute in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora il tribunale abbia successivamente constatato che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva [2004/48] osti alla normativa di uno Stato membro in base alla quale si devono applicare al risarcimento previsto in tale disposizione le norme generali dello Stato membro in materia di responsabilità civile e risarcimento, in base alle quali il giudice non può condannare l’attore a risarcire i danni causati da una misura provvisoria che si è rivelata successivamente infondata per nullità del brevetto e che si sono verificati perché il convenuto non ha agito come era generalmente da attendersi da chiunque nella situazione in questione, o del cui verificarsi è responsabile il convenuto per lo stesso motivo, purché l’attore, al momento di chiedere la misura provvisoria, abbia agito come era generalmente da attendersi da chiunque in tale situazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

34      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, segnatamente la nozione di «adeguato risarcimento del danno» prevista da tale disposizione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che non si deve risarcire una persona per il danno che quest’ultima ha subito in conseguenza del fatto che essa non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque al fine di evitare o di ridurre il suo danno e in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice non condanna l’attore che ha chiesto le misure provvisorie a risarcire il danno causato da tali misure nonostante il brevetto, sulla cui base queste ultime erano state chieste e concesse, sia stato successivamente dichiarato nullo.

35      Al fine di rispondere ai suddetti interrogativi, occorre, in primo luogo, determinare se spetti agli Stati membri definire il contenuto, l’entità nonché le modalità della nozione di «adeguato risarcimento del danno» cui fa riferimento l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, ipotesi questa privilegiata dal giudice del rinvio.

36      Al riguardo, occorre rilevare anzitutto che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 enuncia che l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato da misure provvisorie qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

37      Sebbene la formulazione di detta disposizione non ne faccia espressamente menzione, dall’economia generale dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 discende chiaramente che quest’ultimo è rivolto agli Stati membri e impone agli stessi di prevedere nel loro diritto nazionale l’insieme delle misure previste dal suddetto articolo 9, comprese quelle di cui al paragrafo 7 di tale articolo, come confermato del resto anche dal considerando 22 della direttiva in parola.

38      L’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 deve quindi essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di conferire, nella loro legislazione, ai giudici competenti la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di risarcire il danno arrecato dalle misure provvisorie di cui al suddetto articolo.

39      Dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 emerge altresì che tale facoltà, in primo luogo, può essere esercitata o qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale. In secondo luogo, detta facoltà deve riguardare il «danno eventualmente» arrecato dalle misure interessate e, in terzo luogo, l’indennizzo deve avvenire sotto forma di un «adeguato risarcimento».

40      Per quanto riguarda, più in particolare, tale nozione di «adeguato risarcimento del danno», occorre ricordare che l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esigono che una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l’Unione europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

41      Orbene, poiché l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 non contiene alcun rinvio al diritto nazionale degli Stati membri per quanto riguarda detta nozione di «adeguato risarcimento del danno», quest’ultima deve essere oggetto di una siffatta interpretazione autonoma e uniforme, senza poter rientrare nella competenza dei vari Stati membri.

42      Tale conclusione è corroborata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/48. Quest’ultima precisa, infatti, al suo considerando 10, che il suo obiettivo è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

43      A tal riguardo, il considerando 7 della direttiva 2004/48 rileva l’esistenza di notevoli differenze tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori. Inoltre, il considerando 8 di tale direttiva ricorda che tali disparità pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio dell’Unione.

44      Orbene, un’interpretazione secondo cui i vari Stati membri sarebbero liberi di precisare essi stessi il contenuto, l’entità nonché le modalità di applicazione della nozione di «adeguato risarcimento del danno» di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 non rispetterebbe tale obiettivo di equivalenza e di omogeneità nel livello elevato della protezione della proprietà intellettuale come perseguito dal legislatore dell’Unione.

45      La conclusione contenuta nel punto 41 della presente sentenza non può violare gli obblighi derivanti dall’Accordo sugli ADPIC, il quale è vincolante sia per l’Unione sia per i suoi Stati membri e a cui la direttiva 2004/48 fa più volte riferimento.

46      L’Accordo sugli ADPIC prevede infatti, al suo articolo 1, paragrafo 1, segnatamente che «[i membri] inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure». La portata di tale disposizione generale si estende altresì all’articolo 50, paragrafo 7, di tale accordo, la cui formulazione letterale è sostanzialmente identica a quella dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, il quale fa parimenti riferimento alla nozione di «adeguato risarcimento del danno».

47      Inoltre, detto accordo, che, ai sensi del primo comma del suo preambolo, mira a garantire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, ammette espressamente, al suo articolo 1, paragrafo 1, la possibilità per i membri di attuare una protezione più ampia di quanto richiesto da questo medesimo accordo.

48      Orbene, tali sono precisamente le scelte operate dal legislatore dell’Unione adottando la direttiva 2004/48, il cui obiettivo principale, ricordato al punto 42 della presente sentenza, consiste nel garantire, nel sistema giuridico proprio dell’Unione e dei suoi Stati membri, un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale.

49      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare la nozione di «adeguato risarcimento del danno» una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme sul territorio di quest’ultima.

50      A tal riguardo, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di conferire ai giudici nazionali la facoltà di corrispondere al convenuto, alle condizioni previste da tale disposizione, un adeguato risarcimento.

51      Di conseguenza, spetta a tali giudici nazionali valutare, nell’esercizio della facoltà così definita che viene ad essi conferita, le circostanze specifiche della causa di cui sono investiti al fine di decidere se occorra condannare l’attore a corrispondere al convenuto un risarcimento che deve essere «adeguato», vale a dire giustificato alla luce di tali circostanze.

52      In particolare, se è vero che l’esercizio della loro facoltà di corrispondere un tale risarcimento è strettamente soggetto alle condizioni preliminari in forza delle quali o le misure provvisorie devono essere state revocate o devono essere decadute in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o successivamente si deve constatare che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il fatto che tali condizioni siano soddisfatte, in una causa specifica, non implica tuttavia che i giudici nazionali competenti siano automaticamente e in ogni caso tenuti a condannare l’attore a risarcire il danno eventualmente subito dal convenuto a causa di dette misure.

53      Nel procedimento principale è pacifico, in primo luogo, che il brevetto è stato concesso solo dopo che la Richter ha iniziato a commercializzare i prodotti in questione e che, quando l’attrice nel procedimento principale ha inizialmente chiesto l’adozione di misure provvisorie e, a seguito del rigetto di tale domanda, ha nuovamente chiesto, in data 25 maggio 2011, l’adozione di siffatte misure come reazione a detta commercializzazione, essa era titolare di tale brevetto.

54      In secondo luogo, è parimenti pacifico che, a questa medesima data, le convenute nel procedimento principale avevano, dal canto loro, già presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale brevetto dinanzi all’Ufficio.

55      Occorre ricordare, in terzo luogo, che, dopo essere state concesse, l’11 luglio 2011, dal giudice del rinvio, tali misure provvisorie sono state annullate, rispettivamente il 29 settembre e il 4 ottobre 2011, dal giudice dell’appello e che il giudice del rinvio, pur considerando che le convenute nel procedimento principale erano entrate nel mercato in violazione del brevetto della Bayer, non ha, a seguito del rinvio di tali cause dinanzi ad esso, rinnovato le suddette misure provvisorie in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di dichiarazione di nullità di tale brevetto e della revoca di un brevetto europeo equivalente.

56      Infine, e in quarto luogo, il brevetto della Bayer è stato dichiarato nullo, prima con decisione dell’Ufficio del 13 settembre 2012 e, in un secondo momento, con ordinanza del giudice del rinvio pronunciata il 9 settembre 2014.

57      Orbene, dalla decisione di rinvio e dalle questioni rivolte alla Corte mediante la stessa emerge che, in tali circostanze, la normativa nazionale in questione nel procedimento principale non consentirebbe al giudice di ordinare all’attore di risarcire il danno che egli ha arrecato al convenuto mediante tali misure provvisorie revocate.

58      È in tale preciso contesto che occorre rispondere, in secondo luogo, alla questione se l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, segnatamente la nozione di «adeguato risarcimento del danno» prevista da tale disposizione, osti all’applicazione, in simili circostanze, di una normativa nazionale che esclude, in sostanza, che il convenuto possa ottenere il risarcimento del danno che ha subito a causa del fatto che egli non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque nella situazione in questione al fine di evitare o di ridurre detto danno, a condizione che l’attore, chiedendo le misure provvisorie, abbia egli stesso agito come ci si può generalmente attendere da chiunque nella situazione di cui trattasi.

59      In assenza di indicazioni esplicite a tal riguardo nella formulazione dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, occorre, secondo constante giurisprudenza, interpretare quest’ultimo alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2018, Koppers Denmark, C‑49/17, EU:C:2018:395, punto 22).

60      Per quanto riguarda tale contesto, occorre, in primo luogo, rilevare che dalla parte finale del considerando 22 della direttiva 2004/48 discende che l’adeguato risarcimento previsto all’articolo 9, paragrafo 7, di tale direttiva costituisce una garanzia che il legislatore dell’Unione ha considerato necessaria a coprire le spese o i danni causati al convenuto in caso di «domande infondate» di misure provvisorie.

61      Ai sensi del considerando 22 della direttiva 2004/48, le misure provvisorie previste dall’articolo 9 della medesima appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto di proprietà intellettuale.

62      Ne consegue che la constatazione dell’infondatezza di una domanda di misure provvisorie presuppone, anzitutto, l’assenza del rischio che un danno irreparabile sia causato al titolare di un diritto di proprietà intellettuale in caso di ritardo nell’adozione delle misure che egli ha richiesto.

63      A tal riguardo, quando un convenuto commercializzi i propri prodotti nonostante sia stata presentata una domanda di brevetto o esista un brevetto che possa ostacolare una siffatta commercializzazione – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – una simile condotta può essere considerata, prima facie, un indizio oggettivo dell’esistenza di un rischio, per il titolare di tale brevetto, di un danno irreparabile in caso di ritardo nell’adozione delle misure da esso richieste. Pertanto, la domanda di misure provvisorie presentata da quest’ultimo in risposta a una condotta siffatta non può, a priori, essere qualificata come «infondat[a]», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, letto alla luce del considerando 22 di quest’ultima.

64      Quanto alla circostanza che le misure provvisorie in questione nel procedimento principale sono state revocate, se è vero che quest’ultima, come è stato precisato al punto 52 della presente sentenza, può costituire una delle condizioni necessarie per l’esercizio stesso della facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, essa non può, per contro, essere considerata di per sé un elemento di prova determinante dell’infondatezza della domanda all’origine delle misure provvisorie revocate.

65      Una diversa conclusione potrebbe avere l’effetto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, di dissuadere il titolare del brevetto in questione dal ricorrere alle misure di cui all’articolo 9 della direttiva 2004/48 e si porrebbe in tal modo in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva che consiste nell’assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale.

66      In secondo luogo, per quanto riguarda la condotta dell’attore, l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 deve essere letto alla luce dell’articolo 3 di quest’ultima, il quale enuncia un «obbligo generale» che regola l’insieme del capo II di tale direttiva, di cui articolo 9 di quest’ultima fa parimenti parte.

67      Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di tale direttiva devono essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

68      Tale disposizione impone in tal modo agli Stati membri e, in definitiva, ai giudici nazionali, di offrire garanzie affinché, in particolare, le misure e le procedure di cui all’articolo 9 della direttiva 2004/48 non siano utilizzate in modo abusivo.

69      A tal fine, i giudici nazionali competenti devono verificare se, in una determinata causa, l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo tali misure e tali procedure.

70      Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48. A tal fine, spetta a quest’ultimo prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti.

71      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, segnatamente la nozione di «adeguato risarcimento del danno» prevista da tale disposizione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che non si debba risarcire una persona per il danno che quest’ultima ha subito in conseguenza del fatto che essa non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque al fine di evitare o di ridurre il suo danno e in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice non condanna l’attore che ha chiesto le misure provvisorie a risarcire il danno causato da tali misure nonostante il brevetto, sulla cui base queste ultime erano state chieste e concesse, sia stato successivamente dichiarato nullo, purché tale normativa consenta al giudice di prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le suddette misure.

 Sulle spese

72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, segnatamente la nozione di «adeguato risarcimento del danno» prevista da tale disposizione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che non si debba risarcire una persona per il danno che quest’ultima ha subito in conseguenza del fatto che essa non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque al fine di evitare o di ridurre il suo danno e in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice non condanna l’attore che ha chiesto le misure provvisorie a risarcire il danno causato da tali misure nonostante il brevetto, sulla cui base queste ultime erano state chieste e concesse, sia stato successivamente dichiarato nullo, purché tale normativa consenta al giudice di prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le suddette misure.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.