Language of document : ECLI:EU:C:2018:552

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 10 luglio 2018 (1)

Causa C478/17

IQ

contro

JP

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Nozione di “autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito”»






1.        Il presente rinvio pregiudiziale, riguardante l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (2), è stato proposto dal Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) nell’ambito di una controversia tra la ricorrente, IQ, madre di tre figli minorenni residenti con lei nel Regno Unito dal 2012, e il convenuto, JP, padre dei minori, cittadino straniero residente in Romania, in materia di responsabilità genitoriale.

I.      Il quadro giuridico

A.      Diritto dell’Unione

2.        I considerando 12, 13 e 21 del regolamento n. 2201/2003 sono formulati come segue:

«(12)      È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(13)      Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso. […]

(21)      Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».

3.        L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003 così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b)      all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale».

4.        Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)      “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(…)».

5.        L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

6.        L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Proroga della competenza», così dispone:

«1.      Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)      almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)      la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

2.      La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a)      la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato; o

b)      nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato; o

c)      il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione.

(…)».

7.        Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso»:

«1.      In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)      interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)      chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2.      Il paragrafo 1 è applicabile:

a)      su richiesta di una parte o

b)      su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o

c)      su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3.      Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a)      è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b)      è la precedente residenza abituale del minore; o

c)      è il paese di cui il minore è cittadino; o

d)      è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)      la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4.      L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5.      Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6.      Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».

8.        L’articolo 19 di tale regolamento prevede, sotto il titolo «Litispendenza e connessione»:

«(…)

2.      Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3.      Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

9.        Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale»:

«Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

(…)

e)      se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;

(…)».

B.      Diritto rumeno

10.      Dalla decisione di rinvio risulta che, in Romania, l’articolo 448, paragrafo 1, punto 1, del Codul de procedurâ civilâ român (codice di procedura civile rumeno), prevede che le sentenze in materia di responsabilità genitoriale pronunciate in primo grado sono esecutive. Pertanto, in base al diritto processuale rumeno, l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese in primo grado in materia di responsabilità genitoriale non può cessare se in caso di accoglimento dell’appello.

II.    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11.      Il 26 novembre 2014, la ricorrente, IQ, madre di tre minori residenti con lei nel Regno Unito dal 2012, ha presentato dinanzi alla Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca, Romania), una domanda di divorzio nei confronti del padre dei loro tre figli, il convenuto, JP, cittadino straniero residente a Floreşti, in Romania.

12.      Con tale ricorso, la ricorrente ha altresì chiesto allo stesso Tribunale di attribuirle l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli minori nati dal matrimonio e di riconoscerle l’affidamento con l’obbligo per il convenuto di corrispondere un assegno alimentare.

13.      Quest’ultimo ha presentato domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto allo stesso Tribunale che il divorzio fosse dichiarato per mutuo consenso oppure, in via subordinata, per colpa comune, che la responsabilità genitoriale sui tre figli nati dal matrimonio fosse esercitata congiuntamente e che fosse previsto un programma per il mantenimento del legame affettivo con i figli.

14.      All’udienza del 28 settembre 2015, la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) ha verificato la sua competenza e ha dichiarato di essere competente a conoscere della causa. Dato che le parti avevano convenuto che il divorzio fosse dichiarato con il loro accordo congiunto, tale giudice ha constatato che ricorrevano i presupposti per pronunciarsi su tale capo delle conclusioni. Di conseguenza, esso ha dichiarato il divorzio per mutuo consenso dei coniugi ed ha separato i capi delle conclusioni accessori a quelli relativi al divorzio in senso stretto, nei confronti dei quali ha proseguito la trattazione della causa, fissando un’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.

15.      Con sentenza civile, la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) ha parzialmente accolto la domanda formulata dalla ricorrente e la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto, ha disposto l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli nati dal matrimonio, ha fissato la residenza dei figli al domicilio della ricorrente, ha determinato l’importo dell’assegno alimentare dovuto dal convenuto ai figli ed ha previsto un programma volto al mantenimento del legame affettivo tra il padre e i figli.

16.      Il 7 settembre 2016, la madre e il padre dei minori hanno presentato appello contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

17.      Dinanzi a tale giudice, IQ chiede che le venga attribuito l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e che venga stabilito un programma di mantenimento del legame affettivo tra il padre e i figli più restrittivo. JP, da parte sua, chiede che tale programma sia esteso.

18.      Il 26 dicembre 2016, IQ ha chiesto alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Family Court), Birmingham [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Tribunale della famiglia, Birmingham, Regno Unito] un provvedimento restrittivo nei confronti del padre dei minori. Il 3 gennaio 2017, ha inoltre chiesto al giudice di pronunciarsi sulla custodia dei figli.

19.      Lo stesso giorno, detto giudice ha adottato una misura provvisoria che vieta al padre dei minori di prenderli fino a quando non si fosse definitivamente pronunciato sul caso. Inoltre, il 2 febbraio 2017 ha invitato il giudice del rinvio a dichiarare la propria incompetenza peril fatto che i figli hanno stabilito la propria residenza nel Regno Unito con il consenso dei genitori.

20.      In forza di un’ordinanza adottata dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division, Family Court [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Tribunale della famiglia], il 6 luglio 2017, il giudice del rinvio ha ricevuto una richiesta di trasferimento della causa a tale giudice britannico, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, dato che i tre minori di cui trattasi avevano stabilito, almeno dal 2013, il loro domicilio abituale nel Regno Unito, ovvero nell’ambito della propria giurisdizione, e non in Romania, e ciò per tutta la durata del procedimento dinanzi al giudice rumeno.

21.      Il giudice del rinvio rileva che, nella fattispecie, il giudice a cui si chiede di trasferire la causa è un giudice d’appello e che esiste già una sentenza di primo grado.

22.      Ricorda inoltre che la decisione resa in primo grado dalla Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) è, ai sensi dell’articolo 448, paragrafo 1, punto 1 del codice di procedura civile rumeno, esecutiva, cosicché, fin quando tale sentenza non sia stata annullata, il convenuto potrebbe chiederne l’esecuzione.

23.      Ebbene, se il giudice del rinvio dovesse trasferire il caso ad un’autorità giurisdizionale del Regno Unito sulla base dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, essa non avrebbe modo di pronunciarsi sull’appello, cosicché la sentenza di primo grado continuerebbe ad esistere.

24.      In tali circostanze, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l’espressione “autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito”, di cui all’articolo 15 [del regolamento n. 2201/2003], si riferisca sia alle autorità giurisdizionali di primo grado, sia a quelle che decidono sulle impugnazioni. È rilevante stabilire se la causa possa essere trasferita ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, qualora l’autorità giurisdizionale competente cui viene chiesto il trasferimento della causa ad un’autorità giurisdizionale più adatta sia un giudice d’appello, mentre l’autorità più adatta sia un giudice di primo grado.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia la sorte che dovrebbe riservare alla sentenza pronunciata in primo grado l’autorità giurisdizionale competente che trasferisce la causa all’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

25.      Hanno depositato osservazioni scritte soltanto il governo rumeno e la Commissione europea, mentre nessuna delle parti del procedimento principale ha ritenuto necessario effettuare tale deposito. Nessuna udienza è stata richiesta né tenuta dalla Corte.

IV.    Analisi

A.      Sulla prima questione

1.      Sintesi delle osservazioni delle parti

26.      Il governo rumeno osserva che la Corte ha dichiarato che, al fine di garantire che sia preso in considerazione l’interesse superiore del minore in sede di attuazione delle regole di competenza sancite in materia di responsabilità genitoriale, il legislatore dell’Unione europea si è avvalso, come risulta dal considerando 12 del regolamento, del criterio di vicinanza(3). In forza di tale criterio, la competenza di un giudice è di norma determinata, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, dal luogo di residenza abituale del minore al momento della domanda (4). L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, che prevede, sostanzialmente, che il giudice competente a decidere su una domanda di divorzio ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento è competente anche per ogni questione relativa alla responsabilità dei genitori che si ricollega a tale domanda, costituirebbe un’eccezione alla regola di competenza di cui all’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

27.      Innanzitutto, per quanto riguarda l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il governo rumeno osserva che la nozione di «autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito» non è definita da tale regolamento. Sarebbe pertanto opportuno interpretare tale nozione tenendo conto del contesto nel quale si inserisce tale articolo e degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003.

28.      Successivamente, il governo rumeno ricorda che le regole di competenza nelle cause in materia di responsabilità genitoriale sono contenute nel capo II, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, di cui l’articolo 15 fa parte. Pertanto, l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 è lo stesso di quello di tutte le regole di competenza enunciate da tale sezione 2 del capo II del regolamento n. 2201/2003 (5). Ne consegue che l’«autorità giurisdizionale competente» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 potrebbe essere uno qualsiasi dei giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003. Di conseguenza, secondo il governo rumeno, l’articolo 15 di tale regolamento affida all’autorità giurisdizionale che menziona il compito di pronunciarsi su una causa in materia di responsabilità genitoriale, in virtù della competenza stabilita dal regolamento n. 2201/2003, a prescindere dal fatto che tale autorità giurisdizionale sia di primo grado o d’appello.

29.      Infine, il governo rumeno ritiene che la nozione di «autorità giurisdizionale (...) competente a conoscere del merito» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 si riferisca non solo al fatto che si tratti di un’autorità giurisdizionale idonea, in base alla sua competenza, a conoscere del merito, ma anche al fatto che l’autorità giurisdizionale in questione si sia dichiarata competente.

30.      Per quanto riguarda il momento in cui l’autorità giurisdizionale competente nel merito può trasferire il caso ad un’autorità giurisdizionale più adatta, il governo rumeno osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 non fissa alcun limite di tempo.

31.      A tal riguardo, rileva che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, la competenza estesa prevista all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento cessa, in particolare, non appena passi in giudicato una sentenza in materia di responsabilità genitoriale, o il procedimento sia terminato per un’altra ragione. Nella causa principale, il giudice adito per primo potrebbe trasferire la causa all’autorità giurisdizionale più adatta, in forza dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, finché non cessi la competenza del giudice adito per primo. Il governo rumeno ritiene che, al momento del trasferimento del caso, il giudice competente deve valutare, caso per caso, se siano rispettate, tra l’altro, le condizioni di cui all’articolo 15 (6).

32.      Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, spetterebbe al giudice competente, vale a dire il primo giudice adito, verificare se il trasferimento ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso soddisfi le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, e, in particolare, se l’autorità giurisdizionale a cui intende trasferire la causa sia più adatta a rendere, in materia di responsabilità genitoriale, una decisione che corrisponda meglio all’interesse superiore del minore.

33.      Il governo rumeno propone di rispondere alla prima questione che le disposizioni del regolamento n. 2201/2003 in generale e, in particolare, l’articolo 15, devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esse consentono a un giudice di uno Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, di trasferire la causa all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che ritiene più adatta, fino a quando la sua competenza non sia cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003.

34.      Inoltre, spetterebbe al giudice competente a conoscere del merito analizzare e stabilire, caso per caso, se il trasferimento di una causa in fase d’appello soddisfi le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e, in particolare, considerare se l’autorità giurisdizionale a cui intende trasferire la causa sia più indicata a pronunciarsi in merito alla responsabilità genitoriale e se il rinvio della causa corrisponda all’interesse superiore del minore.

35.      Secondo la Commissione, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 consentirebbe il trasferimento di competenza solo ad un’autorità giurisdizionale «di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare». L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 conterrebbe un elenco esaustivo di criteri che definiscono la nozione di Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare. A tal riguardo, lo Stato membro dell’attuale residenza abituale di un minore non figurerebbe in tale elenco, dal momento che la competenza dei giudici dello Stato di residenza abituale del minore costituirebbe il fondamento della competenza in materia di responsabilità genitoriale.

36.      La Commissione ritiene tuttavia che l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non potrebbe essere esclusa nel caso in cui entrambe le autorità giurisdizionali siano competenti. Sarebbe quindi in contrasto con la ratio legis di tale disposizione escludere che essa si applichi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, in cui il legame con il minore è più forte.

37.      Per quanto riguarda la relazione tra gli articoli 15 e 19 del regolamento n. 2201/2003, benché quest’ultimo articolo impone al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento se la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, ciò non dovrebbe escludere la possibilità per il giudice adito successivamente di presentare una richiesta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2201/2003.

38.      Per quanto riguarda l’espressione «le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito» prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la Commissione sostiene che tale espressione non indica affatto che tale possibilità sia limitata alle autorità giurisdizionali di primo grado.

39.      La Commissione ritiene che la ratio legis dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 attribuisce al giudice un margine di discrezionalità che gli consente di adottare, se del caso, una decisione di trasferimento di competenza, ma a condizione che ciò sia nell’«interesse superiore del minore».

2.      Valutazione

a)      Introduzione

40.      In una decisione di rinvio estremamente breve, composta da non più di 21 punti, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) ci chiede (con la sua prima questione), in sostanza, come interpretare la nozione di «autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e se un trasferimento a un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare la causa principale può essere effettuato, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, quando l’autorità giurisdizionale che opera il trasferimento è un giudice d’appello e il l’autorità giurisdizionale più adatta è un giudice di primo grado.

41.      In primo luogo, occorre ricordare che la Corte ha già avuto l’occasione di pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, ma non si è ancora pronunciata sull’interpretazione della nozione di «autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito», di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

42.      Così, nella sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), che citerò più volte nelle presenti conclusioni, che tratta principalmente dell’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, il giudice nazionale si interrogava circa la portata e le condizioni di applicazione di tale disposizione, ma anche sulla nozione di «autorità giurisdizionale più adatta», sui criteri idonei a determinare quale giudice lo sia, nonché sulla nozione di «interesse superiore del minore» (7). La Corte ha ritenuto che il requisito secondo cui il trasferimento deve corrispondere all’interesse superiore del minore implica che il giudice competente accerti, in particolare, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il trasferimento che egli dispone ad un giudice di un altro Stato membro non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore (8).

43.      Come rilevato dalla Commissione, la causa in oggetto è caratterizzata da una situazione in cui entrambi i giudici, in linea di principio, fondano la propria competenza sul regolamento n. 2201/2003.

44.      A tal riguardo, poiché la residenza abituale dei minori sembra essere stata stabilita sin dal 2012 nel Regno Unito, e così è stato senza interruzione per tutta la durata della causa, la competenza dei giudici rumeni (per primi aditi) in materia di responsabilità genitoriale non può che essere stata dimostrata sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1 (9), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 2201/2003 («residenza abituale del convenuto»), a titolo di competenza accessoria, pertanto, a quella in materia di divorzio. Tale disposizione costituisce un’eccezione alla regola di competenza prevista dall’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 (10).

45.      Anche se il divorzio è stato pronunciato dal giudice rumeno, la competenza accessoria in materia di responsabilità genitoriale continua a essere disciplinata dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 fino a quando non sia passata in giudicato una sentenza in materia, il ché non è ancora avvenuto per la presente causa.

46.      Dato che i tre minori risiedono abitualmente nel Regno Unito, dove dimorano con la madre dal 2012, i giudici del Regno Unito (successivamente aditi dalla ricorrente) traggono la loro competenza in materia di responsabilità genitoriale dall’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 (11).

47.      Ritengo pertanto necessario chiarire se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 sul trasferimento di competenza si applica quando le autorità giurisdizionali di entrambi gli Stati membri sono competenti ai sensi di tale regolamento, oppure permette il trasferimento di competenza solo alle autorità giurisdizionali di uno Stato che altrimenti non sarebbero competenti ai sensi di tale regolamento.

48.      In quest’ultimo caso, la risposta è semplice: l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non sarebbe applicabile al caso di specie. Infatti, si porrebbe in tal caso una semplice questione di litispendenza da regolare applicando l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 (12).

1)      Se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 si applica quando i giudici di entrambi gli Stati membri sono competenti a conoscere del merito secondo il regolamento stesso

49.      Al suo articolo 15, il regolamento n. 2201/2003 contiene una norma innovativa che, a titolo d’eccezione, consente a un giudice investito di una controversia e che è competente nel merito, di trasferire quest’ultima a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, se essa è più adatto a trattarla. Può farlo integralmente o per una parte specifica (13).

50.      Infatti, «[i]n materia di responsabilità genitoriale, una delle principali innovazioni sancite dal regolamento [n. 2201/2003] – che in ciò riprende la [c]onvenzione [, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori (in prosieguo: “la Convenzione dell’Aia del 1996”)] – è aver disposto un meccanismo di dialogo tra giudici europei, basato sull’accertamento della loro competenza in base a considerazioni d’opportunità. Sulla base della dottrina del forum non conveniens, l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] [– disposizione importante (14), ma spesso ritenuta alquanto complessa –] autorizza un “trasferimento” della causa a un’autorità giurisdizionale più adatta a decidere della stessa (cfr. con gli articoli 8 e 9 Convenzione dell’Aia del 1996 [...], che distinguono il meccanismo in un trasferimento [di competenza – forum non conveniens] o in una rivendicazione di competenza [forum conveniens] [...])» (15).

51.      L’articolo 8 della Convenzione dell’Aia del 1996 prevede che sia fatta istanza ogni volta che l’autorità competente ritenga che l’autorità di un altro Stato contraente sia in grado di valutare meglio l’interesse superiore del minore. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’esistenza di un forte legame con il minore costituisce un elemento di valutazione del criterio dell’autorità «più adatta» a valutare l’interesse del minore, ma non impone un obbligo.

52.      Anche se il modus operandi del meccanismo del regolamento n. 2201/2003 e quello della Convenzione dell’Aia del 1996 non sono identici, non vedo alcuna ragione di principio per cui l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non possa essere utilizzato nel caso di una competenza «concorrente», ossia quando due giudici (di Stati membri diversi) sono competenti in forza di tale regolamento.

53.      Infatti, ritengo a fortiori che un tale trasferimento di competenza debba essere autorizzato dall’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, in quanto l’organo giurisdizionale cui si propone di trasferire la causa, in ipotesi, deve avere un forte legame con il minore.

54.      Infatti, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 consente il trasferimento di una specifica causa ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello cui appartiene il giudice normalmente competente, solo se, come risulta dal considerando 13 di tale regolamento, un siffatto rinvio risponde a condizioni rigorose e specifiche (16), da un lato, e opera soltanto a titolo eccezionale, dall’altro (17).

55.      Come la Corte ha dichiarato, in primo luogo, nella sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 50), ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il trasferimento di un caso in materia di responsabilità genitoriale, da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, può essere effettuato unicamente in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore interessato abbia un «legame particolare».

56.      Inoltre, in base alla sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 51), al fine di dimostrare la sussistenza di un siffatto legame in determinato caso, occorre fare riferimento agli elementi elencati, in modo tassativo, all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) ad e), del regolamento n. 2201/2003. Ne consegue che i casi privi di tali elementi devono essere ab origine esclusi dal meccanismo di trasferimento.

57.      Orbene, secondo il punto 53 di questa stessa sentenza, i primi due elementi riguardano la residenza acquisita dal minore coinvolto nell’altro Stato membro anteriormente o successivamente all’adizione dell’autorità giurisdizionale di norma competente e, ai sensi del suo punto 52, tali elementi attestano una vicinanza tra il minore interessato dal caso e uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale competente a conoscere dello stesso sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

58.      È quindi evidente che lo Stato membro dell’attuale residenza abituale di un minore non figura tra gli Stati elencati in tale disposizione, dal momento che la competenza dei giudici dello Stato di residenza abituale del minore costituisce il fondamento della competenza in materia di responsabilità genitoriale. Questo fatto sembra indicare che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 riguardi esclusivamente l’attribuzione di competenza mediante il trasferimento alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, non disponevano ancora della competenza a conoscere della causa.

59.      Ritengo, tuttavia, che ciò non impedisca affatto che l’articolo 15 di tale regolamento possa essere applicato nel caso in cui entrambe le autorità giurisdizionali siano competenti, a fortiori qualora riconoscano che una di loro sia più adatta dell’altra per conoscere della causa.

60.      Infatti, ritengo (come la Commissione) che sia una questione di buon senso il fatto che l’«attuale dimora abituale» in uno Stato membro, che costituisce il fondamento della competenza in materia di responsabilità genitoriale, comporti necessariamente un legame più stretto rispetto alla residenza precedente (come ammette lo stesso giudice rumeno). L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 – che dovrebbe consentire una certa flessibilità, in casi eccezionali, per meglio tutelare l’interesse superiore del minore – depone a favore di un’interpretazione dei termini «un legame particolare con uno Stato membro» che includa l’attuale residenza abituale (nel caso di specie dal 2012) del minore in uno Stato membro, il che implica l’applicazione di tale disposizione nelle situazioni in cui l’autorità giurisdizionale più adatta è già competente a norma del regolamento n. 2201/2003.

61.      Tale tesi è sostenuta anche dalla dottrina.

62.      In primo luogo, «[Article 15 is about] a court having jurisdiction as to the substance of the matter pursuant to Articles 8-14 of the Regulation [transferring jurisdiction to a Member State] not necessarily also having jurisdiction pursuant to Article 8 et seq. of the Regulation» (18).

63.      In secondo luogo, «[a]nother and far more important principle laid down in Article 15(1) is that this transfer can be for the benefit of any Member State’s court. The provision states that this transfer should concern a court “with which the child has a particular connection”, and the exact nature of these connections is listed in paragraph (3). However, Article 15(1) does not require that the designated court would otherwise have jurisdiction over the subject matter. Therefore, the transfer mechanism is (...) [one] allowing a competent court to transfer a case to any Member State court, provided that the particular connection is identified. This analysis implies that Article 15 is not only a court cooperation provision, but contains also a jurisdictional rule. The effect of this rule is to give jurisdiction to any Member State court, providing there is a particular connection between the court and the child» (19), come sembra essere nel caso in questione.

64.      Pertanto, «Article 15(1) can therefore be analysed in connection with Article 12(3) of the Regulation, which also provides for a very open jurisdictional rule. The difference lies [in] the fact that Article 12(3) relies on party autonomy, whereas Article 15(1) relies on judicial cooperation. The bases of jurisdiction are therefore very different, but the main effect of both provisions is very similar: giving jurisdiction to a court that is not designated by any of the connecting factors of the Regulation» (20).

65.      Da tutto ciò consegue che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 sia applicabile nel caso di specie.

2)      La nozione di «autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito»

66.      Rilevo che tale nozione in quanto tale non è definita dal regolamento n. 2201/2003.

67.      In questo caso, occorre interpretare tale nozione tenendo in considerazione il contesto in cui si inserisce l’articolo 15 e gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003 (21).

68.      Ritengo quindi (al pari del governo rumeno) che la nozione di «autorità giurisdizionali (...) competenti a conoscere del merito» deve essere interpretata in relazione alla nozione di «autorità giurisdizionale». A norma dell’articolo 2, punto 1, del regolamento n. 2201/2003, per «autorità giurisdizionale» si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento in virtù dell’articolo 1 dello stesso (22).

69.      Secondo la sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 61), l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, per poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in detto altro Stato membro e che per poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore.

70.      È sufficiente constatare che nessuno dei termini utilizzati («autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito») indica che la possibilità di trasferire la competenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 sia riservata ai giudici di primo grado.

71.      Quindi l’autorità giurisdizionale d’origine gode di un ampio margine di discrezionalità che le consente di decidere se procedere o meno con il trasferimento della competenza (il che è anche ragionevole, poiché è conforme alla teoria del forum non conveniens che sta alla base della procedura di trasferimento prevista dall’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003). Ritengo (al pari della Commissione) che non vi sia alcun motivo per riservare tale margine di discrezionalità al solo giudice di primo grado. E ciò a maggior ragione se la possibilità di un trasferimento di competenza può presentarsi soltanto durante l’esame della causa da parte di un giudice di grado superiore.

72.      Infatti, nel caso di specie, il procedimento dinanzi alle autorità giurisdizionali rumene era in corso di esame dinanzi al giudice di appello quando è pervenuta la domanda di trasferimento da parte del giudice del Regno Unito, adito dalla madre circa due anni dopo che essa aveva adito il giudice rumeno. Nel corso del processo, i minori abitavano nel Regno Unito. Se il procedimento è in corso in Romania, i minori dovrebbero essere ascoltati lì e il parere di un esperto britannico potrebbe essere necessario per poter valutare correttamente la decisione da adottare in materia di responsabilità genitoriale (affidamento e diritto di visita). Ciò potrebbe aumentare i costi e la durata del procedimento, mentre è sempre nell’interesse del minore che le decisioni in tale materia siano adottate il prima possibile.

73.      Perciò, l’espressione «le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito» di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ai giudici d’appello, che possono, su richiesta o di propria iniziativa, trasferire la causa all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.

B.      Sulla seconda questione

1.      Sintesi delle osservazioni delle parti

74.      Il governo rumeno rileva che il regolamento n. 2201/2003 si fonda sui principi della cooperazione e della fiducia reciproca tra i giudici, principi che portano al riconoscimento reciproco e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate negli Stati membri (23). Secondo la Corte, è conseguenza di tale principio di fiducia reciproca che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda in materia di responsabilità genitoriale si accerti della propria competenza ai sensi degli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003 (24). Come precisa l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali degli altri Stati membri non possono sindacare la valutazione svolta dal primo giudice in ordine alla sua competenza (25).

75.      Inoltre, la finalità delle disposizioni di legge relative alla dichiarazione di incompetenza sarebbe quella di evitare che siano condotti procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati membri e che vi siano decisioni giudiziarie contraddittorie.

76.      Il governo rumeno propone di rispondere alla seconda questione nel senso che le disposizioni del regolamento n. 2201/2003 in generale, e in particolare il suo articolo 15, debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze simili a quelle di cui al procedimento principale, quando, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del predetto regolamento, l’autorità giurisdizionale competente decide di rinviare il caso a un’autorità giurisdizionale più adatta, e quest’ultima, in forza dell’articolo 15, paragrafo 5, prima frase, di tale regolamento, accetta di assumere tale causa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, seconda frase, del medesimo regolamento, l’autorità giurisdizionale adita per prima declina la propria competenza.

77.      La Commissione sostiene, in definitiva, che, in caso di trasferimento di competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, la decisione emessa in primo grado produrrà gli effetti derivanti dal diritto nazionale finché non sia stato modificata o sostituita con effetto per il futuro da una nuova decisione di qualsiasi altra autorità giurisdizionale che esercita la competenza ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

2.      Valutazione

78.      Con la sua seconda questione, il giudice di rinvio interroga la Corte, in caso di risposta affermativa alla prima questione, sul trattamento da riservare alla sentenza resa in primo grado dai giudici rumeni, quando il caso sarà stato trasferito a un’autorità giurisdizionale più adatta a conoscere la causa principale.

79.      Ai sensi dell’articolo 448, comma 1, paragrafo 1, del codice di procedura civile rumeno, le decisioni in materia di responsabilità genitoriale pronunciate in primo grado sono esecutive.

80.      Come rilevato dalla Commissione, per quanto riguarda la sorte della decisione resa dai giudici di primo grado della Romania prima di un eventuale trasferimento di competenza da parte del giudice di appello, nel caso di specie, il giudice del rinvio, se il considerando 13 del regolamento n. 2201/2003 indica il trasferimento del «caso», il testo dei paragrafi 1 e 5 dell’articolo 15 del citato regolamento parla di trasferimento o di esercizio della «competenza» giurisdizionale.

81.      A norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita o declina la propria competenza se il giudice dell’altro Stato membro si è dichiarata competente e mette così fine al procedimento dinanzi a sé pendente, o, nel caso contrario, continua a esercitarla.

82.      In altri termini, finché la richiesta di trasferimento di competenza è in corso, è il giudice adito in primo grado in questa causa che ne resta competente. Qualora, quindi, percepisca l’esistenza di un rischio imminente per il minore durante questo periodo, deve esercitare la sua competenza, conformemente al regolamento n. 2201/2003, al fine di adottare tutte le misure necessarie per tutelare il minore. Tali misure sono giuridicamente riconosciute, ai sensi del regolamento n. 2201/2003 (articolo 21 intitolato «Riconoscimento di una decisione») e restano in vigore fino a quando il giudice dell’altro Stato membro che ha accettato di esercitare la sua competenza decida di revocarle o modificarle.

83.      Analogamente, la sorte della decisione di primo grado deve essere regolata conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che ha trasferito la competenza.

84.      Ritengo (al pari della Commissione) che, una volta che l’autorità giurisdizionale richiedente avrà declinato la propria competenza e che nuovi procedimenti saranno stati avviati, il giudice dello Stato membro richiesto, al quale è stata trasferita la competenza, potrà esercitarla.

85.      Sottolineo che gli articoli 21 e seguenti del regolamento n. 2201/2003 riguardano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che l’articolo 23, lettera e), prevede in particolare che una decisione resa in materia di responsabilità genitoriale non è riconosciuta se è incompatibile con una decisione successiva sulla materia emessa nello Stato membro richiesto.

86.      Ne consegue che la decisione pronunciata in primo grado dal giudice rumeno produrrà gli effetti derivanti dal diritto nazionale finché non sarà stata modificata o sostituita con effetto per il futuro da una nuova decisione di qualsiasi altra autorità giurisdizionale che esercita la competenza ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

V.      Conclusione

87.      Per tali ragioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) come segue:

1)      L’espressione «le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito» di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, si riferisce anche ai giudici d’appello, che possono, su richiesta o di propria iniziativa, rinviare la causa all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.

2)      Il giudice di appello che ha trasferito la competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro declina la propria competenza ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 e pertanto chiude il procedimento dinanzi a sé pendente ai sensi del proprio diritto processuale nazionale. La decisione resa in primo grado nel procedimento in questione produrrà gli effetti che le conferisce tale diritto nazionale, finché non sarà stata modificata o sostituita con effetto per il futuro con una nuova decisione di qualsiasi altra autorità giurisdizionale che esercita la competenza ai sensi del regolamento n. 2201/2003.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, detto «regolamento Bruxelles II bis»).


3      V. sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 45.


4      V. sentenze del 15 febbraio 2017, W e V (C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 52), e del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 46).


5      V., a tal proposito, sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 30).


6      V., a tal proposito, sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punti da 56 a 59).


7      V. anche le mie conclusioni in tale causa (C‑428/15, EU:C:2016:458). V. anche un caso analogo recentemente deciso dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito): In the matter of N (Children) [2016] UKSC 15. Per un’analisi, v., ad esempio, Pirrung, J., Forum (non) conveniens - Art. 15 EuEheVO vor zwei obersten Common law-Gerichten, IPRax, 2017, 562, numero 6, secondo cui sia la Corte nella causa D. (C‑428/15) che la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) «sind auf unterschiedlichen Wegen zu richtigen Ergebnissen gekommen und haben einem besseren Verständnis der forum non conveniens(...)-Regel in europäischen Sorgerechtsverfahren beigetragen».


8      V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 61). V., anche, sentenza del 19 novembre 2015, P (C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763) che verte essenzialmente sull’articolo 23, lettera a) del regolamento n. 2201/2003, riguardante il motivo di non riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale fondata sull’ordine pubblico, e affronta, inoltre, in via incidentale, l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.


9      V. punti 2 e 10 della decisione di rinvio pregiudiziale.


10      V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa W e V (C‑499/15, EU:C:2016:920, punto 51).


11      «Quanto al contesto in cui si iscrivono gli articoli 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, il considerando 12 di quest’ultimo precisa che sono anzitutto i giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente ad essere competenti. Conformemente a tale considerando, l’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la competenza generale in materia di responsabilità genitoriale si determini in funzione di tale residenza» (sentenza del 1° ottobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 41).


12      Nel caso in cui fosse applicabile solo l’articolo 19, dato che risulta chiaramente che le due procedure hanno lo stesso oggetto, poiché si tratta di responsabilità genitoriale, spetterebbe al giudice britannico di dichiarare la propria incompetenza, in quanto è stato adito per secondo. V., a questo proposito, causa Liberato (C‑386/17), attualmente pendente, in cui la Corte è invitata a pronunciarsi sulle conseguenze di una violazione manifesta delle norme sulla litispendenza di cui all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale. Il giudice del rinvio desidera sapere se una tale violazione possa ostare al riconoscimento di una decisione adottata in violazione di tali regole, in quanto sarebbe in contrasto con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 o di norme imperative di ordine pubblico processuale del diritto dell’Unione.


13      V. la Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis, pubblicata dalla Commissione europea, 2015, disponibile su http://e-justice.europa.eu, pag. 34.


14      Se si tiene conto dei vari sistemi giuridici europei e soprattutto dei sistemi di Bruxelles I e Bruxelles I bis, che non consentono una tale cooperazione giurisdizionale tra gli Stati membri (o quantomeno non per il momento). V. sentenza del 1° marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punti 38 e 41), in cui la Corte ritiene che «l’applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice adito quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, è tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare di quella di cui all’articolo 2 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della Convenzione medesima». V., a questo proposito, ad esempio, Ni Shuilleabhain, M., Cross-Border Divorce Law, Brussels II bis, Oxford University Press, 2010, pag. 202 e segg. (a pag. 225, l’autore propone di introdurre nella nuova legislazione una norma ispirata all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e che egualmente consenta, in talune circostanze, il trasferimento delle cause di divorzio).


15      Gallant, E., Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis(affaire C428/15, D), Revue critique de droit international privé (RCDIP), 2017, pag. 464. V., anche, sull’articolo 15: Ancel, B., e Muir Watt, H., L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le règlement Bruxelles II bis, RCDIP, 2005, pag. 569, Gallant, E., Règlement II bis, Rép. Internat. Dalloz, 2007, spec. n. 157, nonché Joubert, N., Autorité parentale, J.-Cl. int. fasc. 549-20, 172.


16      Ad esempio: «in Spain, a decision from the Supreme Court which refused to transfer the jurisdiction to a Belgian court, whereas the whole family was now living in Belgio. The refus[al] was based on the fact that a significant period of time had elapsed since the beginning of the proceedings and that the best interests of the child required a quick resolution of his situation» (v. sentenza del Tribunal supremo del 7 luglio 2011, 496/2011, SP/SENT/639104); questo passaggio è citato da Pataut, E., e Gallant, E., da Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), ECPIL – European Commentaries on Private International Law, Brussels II bis Regulation, Otto Schmidt, 2017, pag. 175. V., anche, sentenza [2016] UKSC 15, citata alla nota 7.


17      Sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 47).


18      Staudinger-Pirrung, BGB, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, Internationales Kindschaftsrecht, 2009, Art 15 Regulation No 2201/2003, para C 89.


19      Il corsivo è mio. V. Pataut, E., e Gallant, E., op. cit., pag. 176.


20      V. Pataut, E., e Gallant, E., op. cit., pag. 176.


21      V., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 41).


22      Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento si applica, tra l’altro, alle domande di divorzio e di responsabilità genitoriale.


23      V. sentenza del 15 febbraio 2017, W e V (C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 50).


24      Sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 73).


25      V. sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker (C-256/09, EU:C:2010:437, punto 74).