Language of document : ECLI:EU:C:2019:869

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista dall’articolo 14 – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 11, paragrafi 1 e 2 – Richieste d’informazioni – Informazioni fornite dagli organismi ufficiali – Richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale di particolari specie o varietà – Contenuto della richiesta»

Nella causa C‑239/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale superiore della Turingia, Germania), con decisione del 28 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2018, nel procedimento

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

contro

Freistaat Thüringen,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, da K. von Gierke e F. Moos, Rechtsanwälte;

–        per il Freistaat Thüringen, da J. Liebergeld, S. Ernst, R. Ruppel, S. Bloß e J. Löhr, Rechtsanwälte;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da B. Eggers e G. Koleva, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1995, L 173, pag. 14).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV») e il Freistaat Thüringen (Land della Turingia, Germania) in merito al diniego di quest’ultimo di comunicarle informazioni ottenibili da una banca dati costituita a partire da indicazioni fornite da agricoltori nell’ambito di domande di sovvenzioni versate a titolo di fondi europei agricoli.

 Contesto normativo

 Regolamento di base

3        Il diciassettesimo e il diciottesimo considerando del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), enunciano:

«considerando che l’esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico;

considerando che ciò include la salvaguardia della produzione agricola; che a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni».

4        L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.

2.      Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto (…)».

5        L’articolo 13 del predetto regolamento, rubricato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«1.      In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta (…), richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)      produzione o riproduzione (moltiplicazione),

b)      condizionamento a fini di moltiplicazione,

c)      messa in vendita,

d)      vendita o altra commercializzazione;

e)      esportazione [dall’Unione europea],

f)      importazione [nell’Unione],

g)      magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni».

6        L’articolo 14 del medesimo regolamento, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», così recita:

«1.      In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

(…)

b)      Cereali:

Avena sativa – Avena comune

Hordeum vulgare I. – Orzo comune

Oryza sativa I. – Riso

Phalaris canariensis I. – Canaria

Secale cereale I. – Segala

X Triticosecale Wittm. – Segala tetrastica

Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. – Frumento tenero

Triticum durum Desf. – Frumento duro

Triticum spelta I. – Spelta

c)      Patate:

Solanum tuberosum – Patata

(…)

3.      Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

–        non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;

–        il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, (…);

–        i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli imprenditori si intendono:

–        nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 [del presente articolo] cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi [GU 1992, L 181, pag. 12], gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l’articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento;

–        nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;

–        agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

–        il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell’organizzare detto controllo essi non possono prevedere un’assistenza da parte di organi ufficiali;

–        le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e [dell’Unione] sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».

 Regolamento n. 1768/95

7        I considerando dal primo al quinto del regolamento n. 1768/95 enunciano:

«considerando che l’articolo 14 del regolamento di base prevede una deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini della salvaguardia della produzione agricola (…);

considerando che le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore devono essere definite in norme di attuazione, sulla base dei criteri specificati nell’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base;

considerando che il presente regolamento definisce tali condizioni specificando, in particolare, gli obblighi degli agricoltori, dei soggetti che curano la lavorazione e dei titolari, risultanti dai predetti criteri;

considerando che tali obblighi riguardano essenzialmente il pagamento, da parte degli agricoltori, di un’equa remunerazione del titolare per il ricorso fatto alla deroga, la fornitura di informazioni, la salvaguardia dell’identità del prodotto del raccolto sottoposto a trattamento con quello risultante dalla lavorazione, e il controllo del rispetto delle disposizioni sulla deroga;

considerando inoltre che la definizione dei “piccoli agricoltori” che non sono tenuti a corrispondere una remunerazione al titolare per il ricorso alla deroga, è completata, specie per quegli agricoltori che coltivano talune piante foraggere e patate».

8        L’articolo 7 del regolamento n. 1768/95 concerne specificamente i «piccoli agricoltori». Il suo paragrafo 5 così prevede:

«L’agricoltore che dichiari di essere un “piccolo agricoltore” dimostra, in caso di contestazione, di essere in possesso dei requisiti richiesti per questa categoria di agricoltori. (…)».

9        Gli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1768/95 riguardano le informazioni che gli agricoltori e i servizi di trattamento sono tenuti a fornire. Il paragrafo 4 di tali disposizioni impone al titolare di specificare, nella domanda, il proprio nome e indirizzo, la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali.

10      L’articolo 11 del regolamento n. 1768/95, intitolato «Informazioni degli organismi ufficiali», così dispone:

«1.      Una richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale, per coltura, di particolari specie o varietà, o sui risultati di tale impiego, rivolta da un titolare a un organismo ufficiale, deve essere presentata per iscritto. In tale richiesta il titolare specifica il nome e l’indirizzo, la varietà o le varietà per le quali ha interesse a ottenere le informazioni e il tipo di informazione di cui ha bisogno. Egli fornisce anche una prova della sua titolarità.

2.      Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12, l’organismo ufficiale può negare le informazioni richieste soltanto se

–        esso non partecipa al controllo della produzione agricola, o

–        non è autorizzato, ai sensi delle norme [dell’Unione] o di quelle degli Stati membri che disciplinano la riservatezza generale prevista per le attività degli organismi ufficiali, a fornire tali informazioni al titolare, o

–        il diniego dell’informazione rientra nella sfera di discrezionalità, prevista dalla normativa [dell’Unione] o da quelle degli Stati membri a norma delle quali l’informazione è stata raccolta, o

–        le informazioni richieste non sono disponibili o non lo sono più, o

–        non possono essere ottenute nel normale espletamento delle funzioni dell’organismo ufficiale, o

–        possono essere raccolte solo con oneri amministrativi o finanziari supplementari, o

–        le informazioni si riferiscono specificamente a materiale che non fa parte delle varietà del titolare.

Gli organismi ufficiali competenti informano la Commissione sulle modalità dell’esercizio della discrezionalità di cui al precedente terzo trattino.

3.      Nel fornire le informazioni, l’organismo ufficiale non fa distinzione fra i titolari. L’organismo ufficiale può fornire le informazioni richieste mettendo a disposizione del titolare copie di documenti contenenti informazioni aggiuntive a quelle riguardanti il materiale attinente a varietà del titolare, purché sia garantita l’impossibilità di identificare i soggetti protetti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12.

4.      Se l’organismo ufficiale decide di negare l’informazione richiesta, deve informarne per iscritto il titolare che l’ha richiesta e indicare le ragioni di questa decisione.

11      L’articolo 12 del regolamento n. 1768/95 riguarda la protezione delle persone in materia di trattamento e di libera circolazione dei dati personali.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      La STV rappresenta diverse imprese di produzione di sementi titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, imprese che le hanno segnatamente conferito l’incarico di controllare l’impianto, da parte degli agricoltori, di varietà protette a tale titolo, e di far valere nei confronti degli agricoltori medesimi il diritto alla retribuzione che le suddette imprese sono legittimate a richiedere.

13      Il Land della Turingia è responsabile della supervisione di fondi dell’Unione europea per la gestione e il controllo delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A tale titolo, secondo la decisione di rinvio, detto Land gestisce una banca dati denominata «InVeKoS» (Integriere Verwaltungs- und Kontrollsystem, sistema integrato di controllo e di gestione), basata sulle indicazioni fornite a tal fine dagli agricoltori richiedenti gli aiuti. La STV afferma che tra le suddette indicazioni figurano le specie coltivate dai suddetti agricoltori e le superfici sulle quali avviene tale coltivazione.

14      Con lettera del 5 aprile 2016, la STV ha chiesto al Land della Turingia, in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 1768/95, di comunicarle informazioni conservate nella banca dati InVeKoS. Tale domanda è stata respinta.

15      Con ricorso del 23 dicembre 2016, la STV ha adito il Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania) chiedendo che il Land della Turingia fosse condannato, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95, a comunicarle i seguenti dati conservati nella banca dati InVeKoS:

–        i nominativi e i recapiti delle aziende agricole;

–        l’estensione (espressa in ettari) delle superfici coltivate dalle rispettive aziende, e

–        l’estensione (espressa in ettari) delle superfici coltivate a cereali e patate.

16      Tale domanda è stata respinta dal suddetto tribunale il 17 agosto 2017, in forza del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, nonché dell’articolo 12 del regolamento n. 1768/95.

17      La STV ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

18      La STV sostiene, a tale proposito, che le informazioni contenute nella banca dati InVeKoS possono fornire chiarimenti sulla superficie dei terreni effettivamente coltivati dagli agricoltori e, pertanto, sulla qualificazione di tali agricoltori come «piccoli agricoltori», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base. L’ottenimento di tali informazioni le consentirebbe in tal modo di non richiedere informazioni a questi ultimi. La STV aggiunge di essere disposta a rimborsare al Land della Turingia le spese eventualmente sostenute da quest’ultimo per dare seguito alla sua domanda.

19      Il Land della Turingia ribatte che la banca dati InVeKoS non contiene informazioni specifiche per varietà, tranne nel caso della canapa e del luppolo. Peraltro, tale Land non possiederebbe capacità proprie di programmazione per mettere a punto la ricerca speciale necessaria per il trattamento dei dati richiesti, e il ricorso a un operatore esterno per tali lavori di programmazione sarebbe stimato in EUR 6 000.

20      In tale contesto il Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale superiore della Turingia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sussista, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95, un diritto di informazione nei confronti di organismi ufficiali dell’Amministrazione con riguardo unicamente alle informazioni concernenti le specie vegetali, senza che la richiesta di informazioni sia diretta ad ottenere anche dati relativi ad una varietà protetta.

2)      Ove, in esito alla soluzione della prima questione, possa essere fatto valere un simile diritto di informazione:

a)      Se sussista un organismo ufficiale partecipante al controllo della produzione agricola ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1768/95 laddove l’Amministrazione sia chiamata a controllare le sovvenzioni concesse agli agricoltori mediante fondi dell’Unione memorizzando, in tale contesto, taluni dati degli agricoltori richiedenti riguardanti parimenti specie (vegetali).

b)      Se un organismo ufficiale sia autorizzato a negare le informazioni richieste quando la loro comunicazione richieda l’elaborazione e la specificazione dei dati in suo possesso da parte di terzi con conseguenti oneri finanziari pari a circa EUR 6 000. Se, in tale contesto, rilevi il fatto che il richiedente sia disponibile a sostenere i costi che ne derivano».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 debba essere interpretato nel senso che prevede la facoltà per il titolare di richiedere a un organismo ufficiale informazioni relative all’impiego di materiale di specie, senza che tale domanda specifichi la particolare varietà protetta per la quale tali informazioni sono richieste.

22      In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, sono soggetti all’autorizzazione del titolare gli atti effettuati in ordine ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, in particolare per la produzione o riproduzione (moltiplicazione), per il condizionamento a fini di moltiplicazione, per la messa in vendita, per la vendita o altra commercializzazione e per il magazzinaggio per uno di tali scopi.

23      Come già ricordato dalla Corte, il disposto dell’articolo 14 del regolamento di base, che, come risulta dal diciassettesimo e dal diciottesimo considerando dello stesso, è stato adottato nell’interesse pubblico della salvaguardia della produzione agricola, costituisce un’eccezione a detta regola (sentenze del 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 47, e del 14 ottobre 2004, Brangewitz, C‑336/02, EU:C:2004:622, punto37).

24      In proposito, l’articolo 14 di tale regolamento prevede che l’utilizzo nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, del prodotto del raccolto ottenuto dagli agricoltori non è soggetto all’autorizzazione del titolare qualora soddisfi talune condizioni fissate in un regolamento di applicazione sulla base di un certo numero di criteri che lo stesso elenca.

25      Il regolamento n. 1768/95 stabilisce così, ai sensi dei suoi considerando dal primo al quinto, le condizioni per porre in applicazione la deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista all’articolo 14 del regolamento di base, al fine di salvaguardare la produzione agricola nonché i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai criteri previsti dal paragrafo 3 di tale articolo.

26      Fra tali criteri, il suddetto articolo 14, paragrafo 3, stabilisce in particolare, al suo quarto trattino, che, eccezion fatta per i piccoli agricoltori, «agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare» e, al sesto trattino, che «le informazioni pertinenti possono (…) essere fornite da organi ufficiali (…)».

27      A tale riguardo, l’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1768/95 prevede la possibilità per un titolare di rivolgere a tali organismi ufficiali una «richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale, per coltura, di particolari specie o varietà, o sui risultati di tale impiego».

28      La STV ne deduce, nel caso di specie, che i titolari dispongono del diritto di chiedere la comunicazione di informazioni detenute dagli organismi ufficiali relative alle pratiche di coltivazione degli agricoltori, in particolare le superfici agricole destinate alla coltivazione di talune specie, in quanto tali informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei diritti derivanti dall’impianto di varietà protette. In particolare, la STV sostiene che dette informazioni le consentirebbero di determinare quali agricoltori rientrino nella qualificazione di «piccoli agricoltori», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 1768/95.

29      Il Land della Turingia ritiene invece che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 conferisca diritti all’informazione soltanto in relazione a varietà protette specificamente designate.

30      Si deve ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 19 ottobre 2017, Vion Livestock, C‑383/16, EU:C:2017:783, punto 35 e giurisprudenza citata).

31      In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95, si deve rilevare che, certamente, come è stato ricordato al punto 27 della presente sentenza, la prima frase del suddetto articolo 11, paragrafo 1, menziona la possibilità per un titolare di ottenere presso organismi ufficiali, segnatamente, informazioni sull’impiego effettivo di «materiale (…) di particolari specie o varietà».

32      Tuttavia, tale menzione non può essere decisiva, dato che l’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento impone che il titolare, nella sua richiesta di informazioni, specifichi «la varietà o le varietà per le quali ha interesse a ottenere le informazioni».

33      Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terza frase, del suddetto regolamento, il titolare che effettua tale richiesta d’informazioni deve fornire anche una prova della sua titolarità. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base risulta che possono essere oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali soltanto le «varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici», con la conseguenza che le prove della titolarità richieste da tale articolo 11, paragrafo 1, possono riguardare solo le varietà, e non più in generale le specie.

34      Dal testo dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 risulta quindi che una richiesta d’informazioni formulata in applicazione di tale disposizione deve necessariamente specificare la particolare varietà per la quale è richiesta l’informazione.

35      Una siffatta interpretazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 è, in secondo luogo, avvalorata dall’obiettivo perseguito da tale regolamento.

36      Si deve infatti ricordare che, come enuncia il suo secondo considerando, il predetto regolamento ha l’obiettivo di definire, sulla base dei criteri specificati nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, le condizioni che consentono, da un lato, di porre in applicazione la deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini della salvaguardia della produzione agricola e, dall’altro, di salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore.

37      A tale proposito, il quarto considerando del regolamento n. 1768/95 indica che gli obblighi in esso specificati riguardano essenzialmente il pagamento, da parte degli agricoltori, di un’equa remunerazione del titolare per il ricorso fatto alla deroga, la fornitura di informazioni, la salvaguardia dell’identità del prodotto del raccolto sottoposto a trattamento con quello risultante dalla lavorazione, e il controllo del rispetto delle disposizioni sulla deroga.

38      Pertanto, il diritto all’informazione conferito al titolare ha specificamente lo scopo di fornirgli i mezzi per assicurarsi del rispetto, da parte degli agricoltori, delle condizioni che consentono di porre in applicazione la deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

39      A tal fine, gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento n. 1768/95 autorizzano il titolare a presentare una richiesta, rispettivamente, all’agricoltore, al prestatore di servizi di trattamento o a un organismo ufficiale, diretta a ottenere qualsiasi informazione pertinente al solo fine di preservare i suoi diritti di proprietà industriale, che, come ricordato al punto 33 della presente sentenza, possono riguardare soltanto varietà, e non, più in generale, specie (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2004, Brangewitz, C‑336/02, EU:C:2004:622, punti 53 e 61).

40      A tale riguardo, un’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 secondo la quale qualsiasi titolare sarebbe in grado di chiedere a un organismo ufficiale informazioni sugli impianti effettuati dagli agricoltori, anche qualora essi non abbiano mai utilizzato né avuto l’intenzione di utilizzare varietà protette ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, andrebbe pertanto oltre quanto necessario al fine di salvaguardare i legittimi interessi del costitutore (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, EU:C:2003:218, punto 57).

41      Indubbiamente, come sottolineato dalla STV, l’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base prevede, tra i criteri sulla base dei quali vengono definite le condizioni per porre in applicazione la deroga prevista al paragrafo 1 di tale articolo, che «i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare». Inoltre, la qualificazione di «piccoli agricoltori», come risulta dallo stesso trattino, dipende dalla dimensione della superficie sulla quale tali agricoltori coltivano specie vegetali.

42      Tuttavia, l’attuazione del criterio secondo il quale i «piccoli agricoltori» non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento n. 1768/95, non può giustificare un’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento n. 1768/95 che ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo ricordato al punto 38 della presente sentenza. Orbene, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95, spetta all’agricoltore che dichiari di essere un «piccolo agricoltore», e non al titolare, dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti a tal fine. Ne consegue che l’ottenimento, presso un organismo ufficiale, di informazioni relative alla dimensione della superficie sulla quale un agricoltore coltiva talune specie vegetali non costituisce una misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei titolari.

43      In terzo luogo, tale conclusione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95.

44      A tal riguardo, in primo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 2, settimo trattino, del regolamento n. 1768/95 discende che l’organismo ufficiale è autorizzato a negare le informazioni richieste se tali informazioni si riferiscono specificamente a «materiale che non fa parte delle varietà del titolare». Orbene, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, il fatto che un organismo ufficiale sia, in ogni caso, autorizzato a negare qualsiasi informazione riguardante specificamente il materiale che non fa parte di dette varietà depone contro un’interpretazione secondo la quale il titolare sarebbe legittimato a presentare una richiesta di informazioni che non riguardi specificamente le varietà per le quali egli beneficia di una protezione.

45      In secondo luogo, al punto 39 della presente sentenza è stato rammentato che gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento n. 1768/95 autorizzano il titolare a presentare una richiesta, rispettivamente, all’agricoltore, al prestatore di servizi di trattamento o a un organismo ufficiale, volta a ottenere qualsiasi informazione pertinente per salvaguardare i suoi diritti di proprietà industriale.

46      Per quanto riguarda le domande che possono essere presentate all’agricoltore in applicazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1768/95, il paragrafo 4 di tale articolo menziona espressamente che, nella sua domanda, il titolare deve specificare «la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali» e allega alla sua domanda, se l’agricoltore lo richiede, la documentazione comprovante la sua titolarità. Requisiti identici si applicano, mutatis mutandis, alle domande presentate al prestatore di servizi di trattamento, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento. Quanto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95, esso impone al titolare, nella sua richiesta d’informazioni rivolta a un organismo ufficiale, di specificare «la varietà o le varietà per le quali ha interesse a ottenere le informazioni e il tipo di informazione di cui ha bisogno».

47      In proposito la Corte ha dichiarato, da un lato, per quanto riguarda le richieste che possono essere rivolte a un agricoltore, che il titolare è autorizzato a chiedere informazioni a un agricoltore, in applicazione del suddetto articolo 8, solo se dispone di un indizio, quale l’acquisto del materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta del titolare, relativo al fatto che il medesimo agricoltore si sia avvalso in passato o si avvarrà in futuro della deroga prevista all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, EU:C:2003:218, punti 63 e 65).

48      Dall’altro lato, per quanto concerne le richieste rivolte a un prestatore di servizi di trattamento, la Corte ha dichiarato che, una volta che il titolare disponga di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto dall’agricoltore piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare ai fini della sua coltivazione, il suddetto prestatore è tenuto a fornire al titolare le informazioni pertinenti relative non soltanto agli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le suddette operazioni, ma anche quelle concernenti tutti gli altri agricoltori per i quali detto prestatore ha effettuato tali operazioni, o prevede di effettuarne, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2004, Brangewitz, C‑336/02, EU:C:2004:622, punto 65).

49      Risulta in particolare da tale giurisprudenza che le richieste di informazioni rivolte all’agricoltore e al prestatore di servizi di trattamento, sul fondamento, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1768/95, riguardano specificamente le varietà del titolare, e non le specie. Orbene, alla luce dell’analogo tenore dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, richiamato al punto 46 della presente sentenza, occorre considerare che una richiesta di informazioni rivolta a un organismo ufficiale deve altresì riguardare specificamente una varietà del titolare.

50      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 dev’essere interpretato nel senso che non prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere a un organismo ufficiale informazioni relative all’impiego di materiale di specie, senza che tale domanda specifichi la particolare varietà protetta per la quale tali informazioni sono richieste.

 Sulla seconda questione

51      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, dev’essere interpretato nel senso che non prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere a un organismo ufficiale informazioni relative all’impiego di materiale di specie, senza che tale domanda specifichi la particolare varietà protetta per la quale tali informazioni sono richieste.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.