Language of document : ECLI:EU:C:2016:622

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 28 luglio 2016 (1)

Causa C‑289/15

Grundza

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov, Repubblica slovacca)]

«Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione formale – Condizione della doppia incriminabilità»





I –    Introduzione

1.        Il sig. Grundza è cittadino slovacco. Egli è stato fermato mentre era alla guida di un’autovettura per le strade di Praga in violazione di una precedente decisione di un’autorità amministrativa ceca che gli vietava di condurre veicoli a motore. È stato quindi condannato da un giudice ceco a una pena detentiva di quindici mesi, tra l’altro, per «inosservanza di una decisione formale».

2.        L’autorità giudiziaria ceca competente ha chiesto, in forza della decisione quadro 2008/909/GAI (2), il riconoscimento della sentenza emessa nei confronti del sig. Grundza e l’esecuzione della pena nella Repubblica slovacca. Tuttavia, il giudice slovacco investito di tale richiesta nutre dubbi sulla sussistenza nel caso di specie della condizione della doppia incriminabilità, in quanto la decisione oggetto dell’inosservanza è stata emessa da un’autorità ceca e non da un’autorità slovacca.

3.        Nella presente causa la Corte è invitata ad interpretare la condizione della doppia incriminabilità nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909. La questione è quali siano gli elementi rilevanti e con quale livello di astrazione debbano essere considerati per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

4.        Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, lo scopo della decisione quadro 2008/909 «è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

5.        L’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 contiene un elenco di 32 reati per i quali non è richiesta la verifica della doppia incriminabilità ai fini del riconoscimento della sentenza o dell’esecuzione della pena.

6.        L’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 prevede che, «[p]er quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso».

7.        L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909 contiene un elenco di motivi di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena. Nel caso di specie è rilevante il motivo indicato alla lettera d), secondo cui l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se, «in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3 (…) la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione».

B –    Diritto nazionale

8.        La decisione quadro 2008/909 è stata recepita dalla Repubblica slovacca con la zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii (legge n. 549/2011, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni con le quali è irrogata una sanzione penale che comporta una restrizione della libertà personale nell’Unione europea). In sede di trasposizione dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, la Repubblica slovacca ha scelto di mantenere la condizione della doppia incriminabilità per i reati coperti da detta disposizione.

9.        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 549/2011, è possibile in linea di principio riconoscere ed eseguire una decisione nella Repubblica slovacca se il fatto per il quale la decisione è stata emessa costituisce reato anche in base alla legge slovacca. A tenore dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 549/2011, «il giudice rifiuta il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se i fatti per i quali la decisione è stata emessa non costituiscono reato nell’ordinamento giuridico della Repubblica slovacca (…)».

10.      Il reato di inosservanza di una decisione formale è previsto sia dalla legge slovacca sia dalla legge ceca. La definizione di tale reato è quasi identica nei due ordinamenti giuridici.

11.      Ai sensi dell’articolo 337, paragrafo 1, lettera a), della zakon n. 40/2009 Sb., trestní zákoník (codice penale ceco) «chiunque impedisca o aggravi considerevolmente l’esecuzione di una decisione dell’autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica esercitando un’attività che gli è stata vietata con una tale decisione o per la quale gli sia stata ritirata, oppure abbia perso la corrispondente autorizzazione in base ad altra disposizione normativa è punito con la reclusione fino a due anni».

12.      Ai sensi dell’articolo 348, paragrafo 1, lettera d), della zakon n. 300/2005, Z.z., Trestný zákon (codice penale slovacco), «chiunque impedisca o aggravi considerevolmente l’esecuzione di una decisione dell’autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica esercitando l’attività che gli è stata vietata con una tale decisione è punito con la reclusione fino a due anni».

13.      La condizione della doppia incriminabilità è già stata esaminata in due decisioni del Najvyšši súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «NS») richiamate nell’ordinanza di rinvio. Tali decisioni hanno entrambe ad oggetto il trasferimento di persone condannate e l’applicazione della condizione della doppia incriminabilità in circostanze di fatto analoghe, ossia il riconoscimento nella Repubblica slovacca di una sentenza emessa nella Repubblica ceca in relazione al reato di inosservanza di una decisione formale. Tuttavia, tali decisioni non sono state adottate nel contesto specifico della decisione quadro 2008/909, bensì nell’ambito del regime giuridico precedente, applicabile all’epoca dei fatti.

14.      Nel 2010, il NS ha statuito che la condizione della doppia incriminabilità non era soddisfatta per il reato in discussione in quel procedimento, vale a dire l’inosservanza di una decisione formale. La ragione risiedeva nella cosiddetta analisi in concreto della doppia incriminabilità, che aveva indotto il NS a concludere per l’assenza di uno degli elementi del reato previsti dalla legge slovacca: la sentenza ceca da riconoscere non riguardava una decisione emessa da un’autorità slovacca (3).

15.      In seguito, tuttavia, il NS ha adottato un approccio diverso. In un altro caso esso ha concluso che, in realtà, la condizione della valutazione in concreto della doppia incriminabilità era soddisfatta per il reato di inosservanza di una decisione formale. Il NS ha considerato che l’interesse tutelato della Repubblica ceca leso dall’inosservanza della decisione formale ceca doveva essere valutato per analogia come se si trattasse di un interesse dello Stato slovacco. In altri termini, il fatto che il reato non riguardasse una decisione formale emessa da un’autorità slovacca bensì una decisione formale di un’autorità ceca non ostava alla conclusione secondo cui la condizione della doppia incriminabilità era soddisfatta (4).

III – Fatti, procedimento nazionale e questioni proposte

16.      Il 12 febbraio 2014, il Magistrato della città di Přerov (Repubblica ceca) imponeva al sig. Grundza il divieto di condurre veicoli a motore. Il 9 marzo 2014, il sig. Grundza commetteva un furto nella Repubblica ceca. Il 9 agosto 2014 egli veniva fermato a Praga mentre era alla guida di un autoveicolo. Il 28 agosto 2014 veniva riconosciuto colpevole del reato di inosservanza di una decisione formale. Infine, il 3 ottobre 2014 veniva condannato a una pena detentiva cumulativa (5) di quindici mesi per furto e inosservanza di una decisione formale.

17.      In seguito, l’autorità giudiziaria ceca competente richiedeva, in forza della decisione quadro 2008/909, il riconoscimento della sentenza definitiva emessa nei confronti del sig. Grundza e l’esecuzione della pena in Slovacchia.

18.      Esaminata tale richiesta e tenuto conto della giurisprudenza contrastante della Corte suprema slovacca riguardo alla valutazione della doppia incriminabilità, descritta in precedenza, il giudice del rinvio si chiede se nel caso di specie ricorra la condizione della doppia incriminabilità, dato che la decisione oggetto dell’inosservanza è stata emessa da un’autorità ceca.

19.      In tali circostanze, il Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d, della decisione quadro [2008/909] debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità si reputa soddisfatta soltanto quando i fatti cui si riferisce la decisione da riconoscere costituiscano in concreto, ossia in base a una valutazione della specifica fattispecie, un reato anche secondo l’ordinamento giuridico dello Stato dell’esecuzione (indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla sua denominazione), o se per soddisfare tale condizione sia sufficiente che la fattispecie costituisca generalmente (in abstracto) un reato anche secondo l’ordinamento giuridico dello Stato dell’esecuzione».

20.      I governi austriaco, ceco, slovacco e svedese nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. I governi ceco e slovacco nonché la Commissione sono stati sentiti all’udienza svoltasi il 25 maggio 2016.

IV – Analisi

A –    Introduzione: un’osservazione sulla terminologia

21.      Tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione concordano sul fatto che, nel caso di specie, la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta. Tuttavia, essi giungono a tale conclusione attraverso ragionamenti diversi.

22.      La questione proposta dal giudice nazionale si basa sulla distinzione terminologica tra valutazione in abstracto e valutazione in concreto della condizione della doppia incriminabilità.

23.      Tale terminologia è ricorrente nella dottrina penale. Il contenuto specifico ed esatto dei suddetti termini (in concreto e in abstracto) è invece meno chiaro e sembra essere interpretato in modi diversi da vari autori (6).

24.      Cercando un denominatore comune tra le diverse definizioni, si potrebbe forse suggerire che la valutazione della doppia incriminabilità in abstracto richiede di accertare se il comportamento e i fatti descritti nella sentenza dello Stato di emissione integrerebbero un reato qualora fossero commessi nel territorio dello Stato di esecuzione.

25.      La valutazione della doppia incriminabilità in concreto sembra richiedere molto di più, compresa la sussistenza di altre condizioni di imputabilità previste dalle leggi dello Stato di esecuzione, quali l’età o la salute mentale dell’imputato o l’esame di ulteriori circostanze di fatto nelle quali è stato commesso il fatto.

26.      Le osservazioni scritte e la discussione svoltasi all’udienza dimostrano che esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’esatta comprensione delle nozioni in concreto e in abstracto nel contesto della doppia incriminabilità.

27.      Da tale discussione è inoltre emerso che la distinzione tra la valutazione della doppia incriminabilità in abstracto o in concreto non comporta una scelta binaria, ma semmai una scala progressiva. Detta distinzione si basa sul livello di astrazione scelto per analizzare la doppia incriminabilità. Si può dire che, al livello massimo di astrazione, l’attenzione è concentrata sulla mera immoralità di un atto: un determinato atto è considerato ingiusto in entrambi gli ordinamenti. A un livello più basso, si trovano gli elementi costitutivi fondamentali del reato. Ancora più in basso nella scala dell’astrazione si possono valutare tutti gli altri elementi particolari dell’imputabilità, come ad esempio l’età o l’(in)esistenza di circostanze eccezionali, ma anche la severità delle sanzioni. Al livello più basso di astrazione (o al livello massimo di concretizzazione) assumono rilievo anche tutti gli elementi di fatto individuali dell’atto. Ciò che si richiede a tale livello è infatti la virtuale identità dell’atto e della sua valutazione giuridica in entrambi gli ordinamenti considerati.

28.      Dove occorre tracciare, dunque, la linea di demarcazione tra valutazione in abstracto e valutazione in concreto? Analogamente a quanto affermato dalla Commissione in udienza, ritengo che formulare ipotesi su tali nozioni e il loro contenuto preciso probabilmente non sia di grande aiuto per fornire al giudice nazionale una risposta utile nel caso di specie. Inoltre, tenuto conto del fatto che gli Stati membri intervenienti hanno opinioni diverse circa l’esatta definizione dei termini in abstracto e in concreto, ricorrere a «etichette» terminologiche potrebbe essere potenzialmente fuorviante, in quanto darebbe inevitabilmente adito a interpretazioni divergenti.

29.      Per tali motivi, anziché essere basata su nozioni, nelle presenti conclusioni l’analisi sarà funzionale. Suggerirò una risposta al giudice nazionale basata sull’applicazione della condizione della doppia incriminabilità nel contesto del sistema intracomunitario di cooperazione giudiziaria in materia penale e segnatamente della decisione quadro 2008/909.

30.      Tuttavia, prima di iniziare tale analisi funzionale, è utile esaminare brevemente l’evoluzione della nozione di doppia incriminabilità in un contesto di diritto internazionale e di diritto europeo. Alla luce di tale evoluzione si può comprendere meglio l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2008/909.

B –    L’evoluzione della condizione della doppia incriminabilità

31.      Generalmente, la condizione della doppia incriminabilità implica che l’esercizio della competenza extraterritoriale di uno Stato sia subordinato alla circostanza che la condotta di cui trattasi costituisca reato tanto secondo la legge applicabile nel luogo in cui è stato commesso il fatto, quanto secondo la legge dello Stato che lo punisce (7). Detta condizione è connessa al principio di legalità e, più in particolare, al principio della prevedibilità delle sanzioni (nulla poena sine lege).

32.      La doppia incriminabilità costituisce tradizionalmente una condizione di estradabilità. Sebbene alcuni atti di diritto internazionale elenchino specificamente i reati per i quali è prevista l’estradizione, quest’ultima è spesso soggetta all’ulteriore condizione secondo cui il reato deve essere perseguito dagli ordinamenti giuridici di entrambi gli Stati coinvolti (8).

33.      La condizione della doppia incriminabilità è un’espressione dei principi di sovranità, reciprocità e non intervento, che costituiscono gli elementi fondamentali della cooperazione tra Stati sancita da atti di diritto pubblico internazionale. Tale cooperazione è sostanzialmente intesa ad evitare ingerenze nelle questioni interne degli Stati coinvolti (9).

34.      Per contro, il sistema intracomunitario di cooperazione giudiziaria in materia penale si basa anzitutto sul principio del reciproco riconoscimento(10). Nell’ambito di tale sistema, gli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri sono aperti l’uno all’altro sulla base di una fiducia reciproca rafforzata nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

35.      A livello più pratico, ciò significa che una decisione giudiziaria, una volta adottata in uno Stato membro, «deve essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati membri il più rapidamente possibile e con meno conflitti possibile, come se fosse una decisione nazionale» (11).

36.      Il principio del reciproco riconoscimento ha condotto, tra l’altro, a stabilire un elenco di reati in relazione ai quali l’accertamento della condizione della doppia incriminabilità è stato abolito e quindi non deve essere effettuato.

37.      La deroga, ancorché parziale, alla condizione della doppia incriminabilità rappresenta un salto di qualità rispetto alla prassi basata sugli atti di diritto internazionale pubblico. Tale deroga è stata introdotta per la prima volta dalla decisione quadro 2002/584 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (12) ed è stata successivamente estesa da vari altri atti di diritto dell’Unione (13), compresa la decisione quadro 2008/909.

38.      La decisione quadro 2002/584 ha sostituito il previgente sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri (14). Analogamente, la decisione quadro 2008/909 ha sostituito vari strumenti di diritto internazionale al fine di elevare il livello di cooperazione tra Stati membri.

39.      Gli strumenti di diritto internazionale che hanno preceduto la decisione quadro 2008/909 sono la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere e la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (15). Tutti i suddetti strumenti contenevano disposizioni sulla doppia incriminabilità (16).

40.      È importante tenere conto di tali dinamiche storiche quando si esamina la funzione della condizione della doppia incriminabilità nella decisione quadro 2008/909. L’applicazione di detta regola nell’ambito della decisione quadro 2008/909 non dovrebbe comportare interazioni meno intense o più onerose tra gli Stati membri rispetto al precedente sistema, meno integrato, basato sui suddetti strumenti di diritto internazionale.

C –    Applicazione della condizione della doppia incriminabilità nel contesto della decisione quadro 2008/909

41.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede chiarimenti, in sostanza, sul livello appropriato di astrazione o generalizzazione con cui occorre esaminare un reato per il quale è stata irrogata una pena, onde verificare la condizione della doppia incriminabilità nell’ambito della decisione quadro 2008/909. Più in particolare, la questione è diretta ad accertare se gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta quando:

a)      il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena vengono richiesti in relazione a fatti che sono qualificati nello Stato di emissione come reato di «inosservanza di una decisione formale» e

b)      esiste un reato definito in maniera analoga anche nel diritto dello Stato di esecuzione, ma

c)      la legge, o meglio la giurisprudenza, dello Stato di esecuzione sembra richiedere, affinché sussista tale reato, che la decisione formale sia stata emessa da una delle sue autorità.

42.      Occorre ribadire anzitutto che l’applicazione della decisione quadro 2008/909 e la verifica della doppia incriminabilità dipendono dalla questione se il reato di cui trattasi rientri nell’elenco dell’articolo 7, paragrafo 1. Per i reati ivi previsti, i giudici dello Stato di esecuzione non possono, in linea di principio (17), esaminare se la condizione della doppia incriminabilità sia soddisfatta nel contesto del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena irrogata nello Stato di emissione.

43.      Il reato di inosservanza di una decisione formale non compare in detto elenco.

44.      Se un reato non è menzionato all’articolo 7, paragrafo 1, la doppia incriminabilità può essere verificata. Verificare o meno la doppia incriminabilità per tali reati rappresenta una facoltà per lo Stato membro, non un obbligo. Pertanto, gli Stati membri sono liberi di decidere se applicare la condizione della doppia incriminabilità ai reati non inclusi nell’elenco dell’articolo 7, paragrafo 1.

45.      La Repubblica slovacca si è avvalsa di tale possibilità. Pertanto, i giudici slovacchi sono tenuti a verificare detta condizione quando esaminano le domande di trasferimento di persone condannate in altri Stati membri.

46.      In tale contesto, per fornire indicazioni utili al giudice del rinvio circa il criterio applicabile alla valutazione della doppia incriminabilità, esaminerò anzitutto gli elementi rilevanti da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione (1), prima di analizzare la specifica questione dell’interesse protetto dello Stato sollevata nel caso di specie (2).

1.      Elementi rilevanti ai fini della valutazione della doppia incriminabilità

47.      L’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 definisce la portata della valutazione della doppia incriminabilità stabilendo che l’autorità competente deve verificare se i fatti di cui trattasi costituiscano reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

48.      Occorre evidenziare due elementi. In primo luogo, sottolineando l’approccio flessibile da adottare riguardo agli elementi costitutivi del reato, l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 chiarisce che non è necessaria una corrispondenza esatta tra tutte le componenti del reato, quali definite dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro di emissione e di quello di esecuzione.

49.      In secondo luogo, insistendo sulla flessibilità in ordine alla denominazione del reato, l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro chiarisce del pari che non è necessaria una corrispondenza esatta nella denominazione o nella tassonomia del reato tra lo Stato membro di emissione e quello di esecuzione.

50.      Per contro, ciò che l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 evidenzia in quanto elemento rilevante, e anzi decisivo, è la corrispondenza tra la fattispecie concreta di reato, quale risulta dalla sentenza dello Stato di emissione, da un lato, e la definizione del reato prevista dalla legge dello Stato di esecuzione, dall’altro.

51.      La valutazione della doppia incriminabilità richiede dunque essenzialmente due passaggi: 1) la delocalizzazione, per la quale occorre esaminare le caratteristiche essenziali del fatto commesso nello Stato di emissione e considerare tale fatto come se fosse accaduto nello Stato di esecuzione, e 2) la sussunzione di tali fatti essenziali nella fattispecie di reato corrispondente quale definita dalla legge dello Stato di esecuzione.

52.      In altri termini, le questioni che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione si deve porre nel corso di tale «conversione» sono: se il fatto o i fatti che hanno portato alla sentenza nello Stato di emissione possano essere sussunti in una fattispecie di reato prevista dalla legge penale dello Stato di esecuzione e se tale fatto sarebbe considerato penalmente perseguibile in sé, qualora fosse commesso nel territorio dello Stato di esecuzione.

53.      Ritengo che, per rispondere a tali questioni e definire il fatto o i fatti rilevanti da convertire, occorra esaminarli a un livello relativamente elevato di astrazione. Si cerca una corrispondenza tra gli elementi di fatto fondamentali che le autorità giudiziarie dello Stato di emissione hanno considerato rilevanti ai fini della condanna penale del trasgressore e gli elementi costitutivi di un reato quali descritti nella legge penale dello Stato di esecuzione.

54.      Per contro, il tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 («indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso») chiarisce che la corrispondenza non va cercata tra le rispettive definizioni normative del reato negli ordinamenti giuridici dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione (18).

55.      Certamente, in alcuni casi è abbastanza semplice trovare una corrispondenza già a livello normativo. Ciò sembra verificarsi nel caso di specie. Il reato di inosservanza di una decisione formale è definito in modo quasi identico nei codici penali ceco e slovacco. In altri casi, invece, il reato può essere configurato nello Stato di esecuzione in modo leggermente diverso rispetto a quello previsto dallo Stato di emissione. Gli elementi costitutivi dei due reati possono non essere esattamente gli stessi. Oppure gli elementi costitutivi possono essere abbastanza simili ma i reati possono avere una diversa denominazione nei rispettivi ordinamenti giuridici. Inoltre, nei codici penali, la definizione del reato «di partenza» può essere alquanto restrittiva e rientrare in una categoria più ampia di reati che devono essere considerati congiuntamente ai fini della valutazione della doppia incriminabilità.

56.      Tuttavia, come si è già sottolineato, è perfettamente chiaro che la conversione mirata di un reato dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione dovrebbe essere «diagonale» (gli elementi di fatto essenziali dallo Stato di emissione devono essere sussunti nelle leggi dello Stato di esecuzione) e non «orizzontale» (nel senso di cercare una corrispondenza tra le definizioni normative di un reato nei due Stati).

57.      Per fare un esempio più concreto, nel caso in esame del sig. Grundza, ciò che si dovrebbe convertire è la descrizione essenziale del fatto, che potrebbe essere indicato semplicemente come segue: una persona conduce un veicolo a motore nonostante l’esistenza di una decisione formale che vieta tale comportamento.

58.      La questione successiva è se tale fatto sarebbe stato punibile anche secondo le leggi dello Stato di esecuzione, qualora fosse stato commesso nel suo territorio. Nel contesto slovacco, la risposta sembra essere affermativa.

59.      Tuttavia, generalmente, la delocalizzazione e la sussunzione possono andare anche oltre ed equivalere a variazioni nella tassonomia del reato secondo le leggi dello Stato di esecuzione. Il caso indicato dal governo ceco in udienza fornisce un utile esempio a tale proposito. Detto esempio riguarda il reato di «guida senza patente» previsto dal codice penale tedesco (19). Sembra che, conformemente al diritto penale tedesco, il fatto commesso dal sig. Grundza non sarebbe qualificato come «inosservanza di una decisione formale», bensì come «guida senza patente». Tuttavia, quand’anche fosse così, ritengo che la condizione della doppia incriminabilità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 sarebbe comunque soddisfatta. Le differenze tassonomiche tra le leggi penali sono espressamente previste e consentite dal testo di detta disposizione in riferimento alla conversione dei reati da un ordinamento giuridico all’altro.

60.      In altri termini, a mio parere, l’approccio da adottare alla valutazione della doppia incriminabilità ai sensi della decisione quadro 2008/909 si basa sulla generalizzazione a un livello superiore di astrazione del comportamento esaminato e condannato dal giudice dello Stato di emissione. Detta generalizzazione implica necessariamente una certa flessibilità nel procedimento di conversione durante il quale il fatto di cui trattasi viene analizzato in relazione alle varie definizioni disponibili di reati nello Stato di esecuzione.

61.      Inoltre, la tesi secondo cui la valutazione della doppia incriminabilità richiede un notevole livello di astrazione è avvalorata anche dal numero piuttosto limitato di informazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato di emissione sul modulo standard di cui all’allegato I della decisione quadro 2008/909.

62.      Il livello di informazioni da fornire dipende dalla questione se la richiesta di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena riguardi reati elencati all’articolo 7, paragrafo 1 [punti 1 e 2 del riquadro h) dell’allegato I] oppure altri reati (non elencati) [punti 1 e 3 del riquadro h) dell’allegato I),].

63.      Tuttavia, anche per i reati non elencati che possono essere soggetti alla verifica della doppia incriminabilità, le informazioni standard da fornire sono alquanto limitate. Come ha rilevato il governo svedese nelle sue osservazioni scritte, certamente tale numero limitato di informazioni non consentirebbe una valutazione più estesa del caso.

64.      In definitiva, possono esservi singole differenze nella tassonomia della legge penale, ma tali particolarità non sono rilevanti ai fini della valutazione della condizione della doppia incriminabilità. Ciò che conta è se il tipo di fatto, qualora fosse commesso nel territorio dello Stato membro di esecuzione, sarebbe di per sé penalmente perseguibile in tale Stato.

65.      Occorre porre particolarmente l’accento sui termini perseguibile di per sé, in contrapposizione alla questione se l’interessato, nel caso in cui fosse stato perseguito penalmente, sarebbe stato parimenti giudicato colpevole e condannato qualora il processo si fosse svolto secondo le leggi dello Stato di esecuzione.

66.      A tale proposito, rilevo che l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2008/909 è facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate consentendo loro di scontare la pena in un altro Stato membro.

67.      Ciò significa che l’obiettivo è il trasferimento delle persone già condannate e il loro reinserimento sociale e non certo rendere possibile la contestazione delle decisioni definitive o lo svolgimento di nuovi processi penali nello Stato membro di esecuzione. Non è un caso che la cooperazione istituita dalla decisione quadro 2008/909 possa essere avviata solo dopo la conclusione del processo e l’adozione di una decisione definitiva nello Stato di emissione.

68.      In tale contesto, la condizione della doppia incriminabilità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 deve essere intesa come una valvola di sicurezza residuale cui lo Stato membro di esecuzione può ricorrere al fine di rifiutare l’esecuzione di una pena per un fatto che non è perseguito penalmente in quanto tale dalle sue stesse leggi. In altri termini, uno Stato membro non può essere obbligato a riconoscere ed eseguire una pena per un comportamento che detto Stato e la sua società non considerano moralmente sbagliato e quindi da perseguire (20).

2.      Rilevanza dell’interesse protetto del singolo Stato

69.      Come già rilevato, la valutazione della condizione della doppia incriminabilità nel contesto della decisione quadro 2008/909 richiede una delocalizzazione dei fatti, effettuata ad un livello elevato di astrazione, e la loro sussunzione nella legge penale dello Stato di esecuzione.

70.      È perfettamente logico che detta conversione venga effettuata tenendo conto anche dell’interesse del singolo Stato leso dal reato. Ai fini della definizione del fatto da convertire, un interesse dello Stato non può essere considerato l’interesse nazionale del singolo Stato (vale a dire lo Stato di emissione), ma semmai un interesse dello Stato che sarà valutato, unitamente ad altri elementi fondamentali del fatto in questione, secondo la legge penale dello Stato di esecuzione.

71.      Si può senz’altro ammettere che, in casi particolari e piuttosto estremi, possono esistere eccezioni a una conversione senza riserve dei rispettivi interessi dello Stato di emissione e di quello di esecuzione. Tuttavia, per la grande maggioranza di altri reati, compresa l’inosservanza di una decisione formale, un sistema di reciproco riconoscimento può operare solo se ciò che viene effettivamente tutelato è l’autorità di «una decisione formale», e non solo l’«autorità delle decisioni emesse esclusivamente dalle autorità dello Stato membro X».

72.      Tale interpretazione del significato dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909 è confermata anche da due ulteriori argomenti sistematici.

73.      In primo luogo, rilevo che la previsione di alcuni dei reati elencati all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 (in relazione ai quali la condizione della doppia incriminabilità è stata abolita del tutto) è chiaramente intesa a tutelare l’interesse dello specifico Stato contro il quale vengono commessi detti reati. Si tratta, ad esempio, dei reati di sabotaggio, corruzione, contraffazione di monete, favoreggiamento di ingresso e soggiorno illegali, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi o falsificazione di mezzi di pagamento.

74.      In secondo luogo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 prevede che il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione di una pena possono essere negati qualora non ricorra la condizione della doppia incriminabilità. Esso dispone tuttavia che, «(…) in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione».

75.      Entrambe le suddette disposizioni avvalorano, a mio avviso, la conclusione secondo cui, generalmente, il reciproco riconoscimento ai sensi della decisione quadro 2008/909 deve andare al di là degli interessi particolari di uno Stato membro. Dopo tutto, non è proprio questa l’essenza del reciproco riconoscimento e rispetto?

76.      In base a quanto precede, concludo che gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta se il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena sono richiesti in relazione a un fatto che, considerato ad un livello relativamente elevato di astrazione, è di per sé penalmente perseguibile in forza delle leggi dello Stato di esecuzione, indipendentemente dall’esistenza di una corrispondenza esatta tra la tassonomia utilizzata per descrivere detto reato negli ordinamenti giuridici dello Stato di emissione e di quello di esecuzione.

V –    Conclusione

77.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione sottopostale dal Krajský súd v Prešove (Tribunale regionale di Prešov, Repubblica slovacca):

«Gli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta se il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena sono richiesti in relazione a un fatto che, considerato ad un livello relativamente elevato di astrazione, è di per sé penalmente perseguibile in forza delle leggi dello Stato di esecuzione, indipendentemente dall’esistenza di una corrispondenza esatta tra la tassonomia utilizzata per descrivere detto reato negli ordinamenti giuridici dello Stato di emissione e di quello di esecuzione».


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


3 – Sentenza del NS del 26 gennaio 2010, sp. Zn. 2 Urto 1/2011, pubblicata in Zbierka stanovísk NS a súdov SR 2/2011, n. 17, pag. 9, consultabile all’indirizzo http://www.supcourt.gov.sk/data/files/88_stanoviska_rozhodnutia_2_2011.pdf.


4 – Ordinanza del NS del 5 settembre 2012, sp. zn. 3Urto 1/2012, consultabile all’indirizzo http://www.supcourt.gov.sk/data/att/23S02_subor.pdf).


5 – Ai sensi del diritto ceco, il giudice, quando infligge una «pena cumulativa» («souhrnný trest»), sanziona con un’unica sentenza due o più reati commessi dal medesimo trasgressore. Il giudice annulla il dispositivo della(e) sentenza(e) precedente(i) di condanna e «assorbe», per così dire, la(e) sentenza(e) già pronunciata(e) in un’unica nuova sentenza.


6 – V., ad esempio, Plachta, M., «The Role of Double Criminality in International Cooperation in Penal Matters», in Jareborg (ed.), Double criminality: Studies in International Criminal Law, (Kriminalistik Institut, 1989), pag. 105; Van ballegooij, W., The Nature of Mutual Recognition in European Law: Re-examining the Notion form an Individual Rights Perspective with a View to Its Further Development in the Criminal Justice Area (Intersentia, 2015), pag. 127; Flore, D. «Reconnaissance mutuelle, double incrimination et territorialité», in La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne (Éditions de l’Université de Bruxelles, 2001) pagg. 69 e 70; Keijzer, N., «The Double Criminality Requirement» in Blekxtoon et al (ed.), Handbook on the European Arrest Warrant (T.M.C. Asser Press, 2005) pag. 137; Cahin, G., La double incrimination dans le droit de l’extradition (RGDIP, 2013) n. 3, pag. 586; Cameron, I., «Double Criminality Under Pressure», in Festshrift Till Per Ole Traskman (Norstedts Juridik AB, 2011), pag. 124.


7 – Cameron, I. «Double Criminality Under Pressure» in Festshrift Till Per Ole Traskman (Norstedts Juridik AB, 2011), pagg. 122 e 123.


8 – Tuhouvenin, J.-M., «L’extradition», in Ascensio, H., Decaux, E. e Pellet, A., Droit international pénal, (Pedone, Parigi, 2a ed. rivista, 2012), pagg. 1123 e 1124.


9 – Daillier, P. e Pellet, A., Droit international public (LGDJ, Parigi, 7a ed., 2008) pag. 515, punto 337.


10 –      Considerando 1 della decisione quadro 2008/909. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Ognyanov (C – 554/14, EU:C:2016:319, paragrafo 13).


11 – Plachta, M., «Cooperation in Criminal Matters in Europe», in Cherif Bassiouni, M., International Criminal Law, Vol. II: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms, 3a edizione (Martinus Nijhoff, 2008), pag. 458. V. anche considerando 5 della decisione quadro 2008/909.


12 – Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24). Sulla validità della decisione quadro 2002/584 nella parte in cui dispensa dalla verifica della doppia incriminabilità per i reati elencati in una disposizione equivalente all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, v. sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de wereld (C – 303/05, EU:C:2007:261, punti da 48 a 61).


13 – Articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2003/557/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU 2003, L 196, pag. 45); articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU 2006, L 328, pag. 59); articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16); articolo 10, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102); articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU 2009, L 294, pag. 20).


14 – V. sentenze del 28 agosto 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 27 e 28 e giurisprudenza citata), e del 6 ottobre 2009, Wolzenzburg (C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 59 e giurisprudenza citata).


15 – V. articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.


16 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, ETS n. 112; articolo 5, primo trattino, lettera b), della Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991, e articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970, ETS n. 70.


17 – A meno che lo Stato membro considerato abbia effettuato una dichiarazione in senso contrario sulla base dell’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909.


18 – Tornando all’esempio dell’estradizione, nel cui contesto è emersa storicamente la condizione della doppia incriminabilità, potrebbe assumere rilievo il fatto che l’articolo 2, paragrafo 2, del Modello di Trattato sull’estradizione delle Nazioni Unite prevede espressamente che, «[p]er stabilire se un reato sia punibile ai sensi delle leggi di entrambe le Parti, non si tiene conto: a) del fatto che le leggi delle Parti collochino gli atti o le omissioni che integrano il reato nella medesima categoria di illeciti o designino il reato con la medesima denominazione; b) del fatto che gli elementi costitutivi del reato siano o meno i medesimi secondo le leggi delle Parti, restando inteso che si terrà conto della totalità degli atti o delle omissioni quali presentati dallo Stato richiedente»: Modello di Trattato sull’estradizione, A/RES/45/116, 14 dicembre 1990.


19 – V. articolo 21, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale (Straßenverkehrsgesetz) (Straßenverkehrsgesetz (StVG), BGBl. 2003 I, pag. 310, 919), relativo al reato di «Fahren ohne Fahrerlaubnis» («guida senza patente»): «Chiunque: 1. conduca un autoveicolo senza avere la patente di guida richiesta a tal fine o in violazione di un divieto di condurre autoveicoli (…) è punito con la reclusione fino a un anno o con un’ammenda (…)».


20 – Ovvi esempi di tale categoria sono i fatti che possono essere considerati reati in uno Stato membro ma non in un altro, quali l’eutanasia o il diniego dell’olocausto. Lo stesso varrebbe, a mio avviso, per fatti che sono qualificati come reati in uno Stato, ma come meri illeciti amministrativi in un altro (ossia fatti perseguiti solo a livello amministrativo ma non penalmente).