Language of document : ECLI:EU:C:2018:188

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Recupero e riciclaggio dei rifiuti – Contributo a un fondo nazionale per l’ambiente – Immissione sul mercato nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi – Principio cosiddetto «chi inquina paga» – Qualità di soggetto che inquina»

Nella causa C‑104/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania), con decisione del 2 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2017, nel procedimento

SC Cali Esprou SRL

contro

Administraţia Fondului pentru Mediu,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda (relatore), presidente di sezione, E. Juhász e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, da R.H. Radu, O.-C.. Ichim e M. Chicu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Nicolae e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SC Cali Esprou SRL e, dall’altro, l’Administraţia Fondului pentru Mediu (amministrazione del Fondo per l’ambiente, Romania) (in prosieguo: l’«AFE»), in merito alla legittimità di un contributo che l’AFE ha imposto alla Cali Esprou, calcolato in base agli imballaggi che essa ha immesso sul mercato rumeno negli anni 2013 e 2014.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il primo e il secondo considerando della direttiva 94/62 sono così formulati:

«(…) è necessario armonizzare le diverse disposizioni e misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di protezione dello stesso, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità;

(…) il modo migliore per prevenire la creazione dei rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di imballaggi».

4        Ai sensi del ventinovesimo considerando di tale direttiva:

«(…) è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell’uso, nell’importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell’incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l’elaborazione e l’applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale».

5        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Fine», prevede quanto segue:

«1.      Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

2.      A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«La presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono».

7        L’articolo 3, punto 11, della direttiva 94/62, così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva s’intende per:

(…)

11)      “operatori economici”: con riferimento all’imballaggio, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico».

8        L’articolo 15 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio “chi inquina paga”, e nell’osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi».

 Il diritto rumeno

9        L’articolo 16, paragrafi 1 e 4, della Hotărâre Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (decisione del governo n. 621/2005 relativa alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 639 del 20 luglio 2005, in prosieguo: la «decisione del governo n. 621/2005»), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevede quanto segue:

«(1)      Gli operatori economici, persone giuridiche rumene, sono responsabili per tutti i rifiuti generati dagli imballaggi che immettono sul mercato nazionale, secondo le seguenti modalità:

a)      gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti imballati sono responsabili per i rifiuti generati dagli imballaggi primari, secondari e terziari impiegati per l’imballaggio dei propri prodotti, salvi gli imballaggi di vendita che sono usati per l’imballaggio, nel punto vendita, dei prodotti che essi immettono sul mercato nazionale;

b)      gli operatori economici che sovraimballano prodotti imballati individualmente per la rivendita o la ridistribuzione sono responsabili per i rifiuti generati dagli imballaggi secondari e terziari che immettono sul mercato;

c)      gli attori economici che immettono gli imballaggi di vendita sul mercato sono responsabili dei rifiuti derivanti da tali imballaggi.

(…)

(4)      Gli operatori economici di cui al paragrafo 2 sono tenuti a raggiungere almeno gli obiettivi di cui all’allegato 3 al [l’Ordonanța de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (decreto legge n. 196/2005 sul Fondo per l’ambiente) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1193, del 30 dicembre 2005)], approvato con modifiche e integrazioni dalla [Legea nr. 105/2006 (legge n. 105/2006)], con successive modifiche e integrazioni, applicati ai rifiuti di imballaggi derivanti da imballaggi immessi sul mercato nazionale/ripresi su base contrattuale e di cui è garantita la tracciabilità».

10      L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del decreto legge n. 196/2005 sul Fondo per l’ambiente (in prosieguo: l’«OUG n. 196/2005»), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così dispone:

«Le entrate del Fondo per l’ambiente sono le seguenti:

(…)

d)      un contributo di 2 [lei rumeni (RON)] al kg, dovuto dagli operatori economici che immettono sul mercato nazionale prodotti imballati, che distribuiscono per la prima volta sul mercato nazionale imballaggi di vendita, e dagli operatori economici che noleggiano imballaggi a titolo professionale, in qualsiasi forma, per la differenza tra, da una parte, la quantità di rifiuti di imballaggio corrispondente agli obiettivi minimi di recupero o incenerimento negli impianti d’incenerimento con recupero di energia e di recupero mediante riciclaggio di cui all’allegato 3 e, dall’altra, le quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperate o incenerite negli impianti d’incenerimento con recupero di energia e recupero mediante riciclaggio».

11      L’Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu (decreto n. 578/2006 relativo all’adozione del metodo di calcolo dei contributi e delle imposte dovute al Fondo per l’ambiente) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 516 del 14 giugno 2006), come modificato, segnatamente dall’Ordinul nr. 1032 (decreto n. 1032), del 10 marzo 2011 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 196 del 22 marzo 2011), al punto 11 del suo allegato, prevede quanto segue:

«L’immissione sul mercato nazionale di un prodotto è l’azione consistente nel rendere disponibile per la prima volta sul mercato nazionale, a titolo oneroso o gratuito, un prodotto ai fini della sua distribuzione e/o utilizzazione, ivi compreso l’utilizzo/consumo personale (…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      La Cali Esprou acquista diverse merci già imballate all’estero, che vende e consegna, senza alcun intervento da parte sua, a dettaglianti sul mercato rumeno.

13      Essa ha immesso sul mercato rumeno merci che sono state commercializzate tra il 19 agosto 2011 e il 31 dicembre 2014. Tra il 30 marzo e il 2 aprile 2015 è stato effettuato, nella sede della Cali Esprou, un controllo fiscale sul rispetto degli obblighi di pagamento di un contributo dovuto all’AFE, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005, per gli imballaggi di prodotti imballati immessi sul mercato rumeno nel periodo 2011-2014.

14      A seguito di tale controllo, nessun obbligo aggiuntivo di pagamento, a titolo dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005, per gli anni 2011 e 2012, è stato posto a carico della Cali Esprou. Le autorità tributarie, invece, le hanno imposto, sul fondamento di tale disposizione, un obbligo di pagamento aggiuntivo di un importo pari a RON 4 242 (EUR 909 circa), per gli anni 2013 e 2014.

15      La Cali Esprou ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi all’AFE avverso tale obbligo di pagamento aggiuntivo, sostenendo che non era tenuta agli obblighi di pagamento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005, giacché non poteva essere qualificata «soggetto che inquina». Il 3 luglio 2015 l’AFE ha respinto tale ricorso. Il 21 dicembre 2015 la Cali Esprou ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Vâlcea (tribunale superiore di Vâlcea, Romania), diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione dell’AFE. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 6 maggio 2016.

16      La Cali Esprou ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania), sostenendo che, nei limiti in cui essa gestisce imballaggi e non rifiuti di imballaggi, essa non può essere ritenuta un soggetto che inquina. Inoltre, secondo la Cali Esprou, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005 sarebbe contrario al principio cosiddetto «chi inquina paga» sancito dall’articolo 15 della direttiva 94/62, che prevede l’adozione di misure nazionali al fine di raggiungere gli obiettivi di tale direttiva nel rispetto dei principi che informano la politica ambientale dell’Unione, segnatamente il principio «chi inquina paga».

17      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che il contributo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005 è una «misura» che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 della direttiva 94/62. Esso si pone nondimeno la questione se tale contributo sia compatibile con il principio «chi inquina paga» sancito in tale articolo. In particolare, tenuto conto della definizione dell’operatore economico contenuta nell’articolo 3, punto 11, di tale direttiva, esso ritiene che un soggetto che inquina, ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, deve avere una relazione con la trasformazione dell’imballaggio in rifiuto. Orbene, la Cali Esprou sarebbe un intermediario che non interviene sugli imballaggi, cosicché il giudice del rinvio si chiede se l’obbligo di pagamento di un contributo all’AFE, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005, imposto alla Cali Esprou, sia conforme all’articolo 15 della medesima direttiva.

18      In tali circostanze, la Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 15 della direttiva 94/62 possa essere interpretato nel senso che osta all’adozione di una normativa in uno Stato membro dell’Unione europea, che istituisce un contributo per l’operatore economico che immette sul mercato nazionale merce imballata e imballaggi, ma che non interviene in nessun modo sulle merci o sugli imballaggi, bensì li aliena nella medesima forma a un operatore economico il quale, a sua volta, li aliena al consumatore finale, contributo il cui importo è fissato per chilogrammo (kg), in base alla differenza tra, da una parte, le quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero o incenerimento negli impianti di incenerimento con recupero di energia e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altra, le quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperate o incenerite negli impianti di incenerimento con recupero di energia e recuperate mediante riciclaggio».

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 della direttiva 94/62 e il principio «chi inquina paga» che esso attua ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi che immette sul mercato, calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, la quantità di rifiuti di imballaggio che corrisponde agli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altro, la quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperata o riciclata.

20      L’articolo 15 della direttiva 94/62 prevede che il Consiglio adotti strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva e che, in assenza di siffatti strumenti, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica dell’Unione in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell’osservanza degli obblighi derivanti dal Trattato FUE, misure per promuovere gli stessi obiettivi.

21      Poiché il Consiglio non ha adottato siffatti strumenti economici che avrebbero imposto un contributo per i rifiuti di imballaggio immessi sul mercato degli Stati membri, questi ultimi possono quindi adottare misure nel rispetto delle condizioni stabilite dalla seconda frase di tale articolo 15.

22      A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che il principio «chi inquina paga», previsto dall’articolo 15 e dal ventinovesimo considerando della direttiva 94/62, esige, ai sensi di tale considerando, che «tutte le parti coinvolte nella produzione, nell’uso, nell’importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell’incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti» e «accettino di assumersene la responsabilità». Tale principio non riguarda quindi solo coloro che sono direttamente responsabili della produzione dei rifiuti, ma ha una portata più ampia. Esso riguarda altresì coloro che contribuiscono a tale produzione di rifiuti, inclusi quindi gli importatori e i distributori dei prodotti imballati (v., per analogia, sentenza del 30 marzo 2017, VG Čistoća, C‑335/16, EU:C:2017:242, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

23      Dall’altro lato, per quanto attiene agli obiettivi definiti dalla direttiva 94/62, l’articolo 1 di quest’ultima, intitolato «Fine», precisa, al paragrafo 1, che tale direttiva è diretta ad «assicurare (…) un elevato livello di tutela dell’ambiente». Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 1, la direttiva in parola prevede «misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti». A tal fine, l’articolo 2 della direttiva 94/62 conferma l’ampia portata dell’ambito di applicazione della direttiva in parola, prevedendo che quest’ultima si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio.

24      Obiettivi siffatti sono confermati dalla formulazione del primo e del secondo considerando della direttiva 94/62, secondo i quali, rispettivamente, tale direttiva mira, da un lato, a «prevenir[e] e ridur[re]» l’impatto dei rifiuti d’imballaggio «sull’ambiente (…) ed assicurare così un elevato livello di protezione dello stesso» e, dall’altro, a «ridurre la quantità globale di imballaggi».

25      Occorre valutare la conformità al diritto dell’Unione del contributo di cui al procedimento principale, alla luce, segnatamente, degli obiettivi della direttiva 94/62 e del principio «chi inquina paga».

26      Orbene, dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005 emerge che il contributo di cui al procedimento principale, che è dovuto dagli operatori economici che immettono per la prima volta prodotti imballati sul mercato nazionale, è calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, le quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero o d’incenerimento e, dall’altro, le quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperate o incenerite negli impianti di incenerimento con recupero energetico e recuperate mediante riciclaggio.

27      Secondo il governo rumeno, tale contributo mira, in generale, a responsabilizzare coloro che immettono imballaggi sul mercato rumeno. Infatti, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, imponendo un contributo calcolato sulla base del peso dei rifiuti di imballaggio che eccedono gli obiettivi minimi di recupero o d’incenerimento in impianti d’incenerimento con recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio, tale contributo incoraggia, da un lato, a ridurre gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e, dall’altro, a favorire il recupero o il riciclaggio di tali rifiuti.

28      Il contributo di cui al procedimento principale risponde, così, agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/62, segnatamente, in quanto mira alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva e di cui al suo secondo considerando, da un lato, favorendo il recupero o l’incenerimento dei rifiuti di imballaggio negli impianti d’incenerimento con recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altro, dissuadendo, con un onere pecuniario, il mancato rispetto degli obiettivi minimi di recupero o d’incenerimento negli impianti d’incenerimento con recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio.

29      Parimenti, un contributo come quello di cui al procedimento principale s’inserisce chiaramente nel rispetto del principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 15 della direttiva 94/62. Infatti, il contributo di cui al procedimento principale, come descritto al punto 26 della presente sentenza, stabilisce un onere pecuniario gravante su coloro che immettono imballaggi sul mercato nazionale e che superano determinati obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio dei rifiuti. Come emerge dalla decisione di rinvio, dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dell’OUG n. 196/2005 e dal punto 11 dell’allegato al decreto n. 578/2006 relativo al metodo di calcolo dei contributi e delle imposte dovute al Fondo per l’ambiente, come modificato, tale onere si applica solo a coloro che immettono tali imballaggi sul mercato per la prima volta e non a coloro che intervengono a valle. Inoltre, tale onere si impone solo nei limiti in cui gli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio dei rifiuti non sono rispettati.

30      Da quanto procede risulta che un contributo come quello di cui al procedimento principale è conforme tanto agli obiettivi della direttiva 94/62 quanto al principio «chi inquina paga» ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva.

31      Una conclusione siffatta non può essere inficiata dall’argomento addotto dalla Cali Esprou dinanzi al giudice del rinvio, secondo cui un operatore economico che non interviene sugli imballaggi dei prodotti importati e immessi sul mercato rumeno non sarebbe un «soggetto che inquina», ai sensi del principio «chi inquina paga».

32      Infatti, come emerge dal punto 22 della presente sentenza, il principio «chi inquina paga» ha una portata estesa agli importatori e ai distributori dei prodotti imballati, e non è limitato a coloro che intervengono sugli imballaggi dei prodotti di cui trattasi. Gli importatori e i distributori, a prescindere dal fatto che intervengano o meno sugli imballaggi, hanno contribuito all’immissione di rifiuti, sotto forma di imballaggi, sul mercato nazionale.

33      Tale conclusione è confermata da una lettura sistematica della direttiva 94/62. Un operatore economico, come quello del procedimento principale, che non interviene sugli imballaggi dei prodotti importati e immessi sul mercato rumeno è riguardato da tale direttiva, la quale, all’articolo 3, punto 11, definisce gli «operatori economici» in senso ampio, includendo, segnatamente, «gli importatori, i commercianti e i distributori».

34      Uno Stato membro ha dunque la facoltà, senza con ciò violare il principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 15 della direttiva 94/62, di far pagare un contributo, come quello descritto al punto 26 della presente sentenza, agli operatori economici che non intervengono sugli imballaggi che immettono sul mercato nazionale.

35      Occorre aggiungere che la Corte ha dichiarato che l’articolo 15 della direttiva 94/62 non effettua un’armonizzazione esaustiva delle misure nazionali negli ambiti disciplinati da tale direttiva, ma, come è stato rammentato al punto 20 della presente sentenza, abilita il Consiglio ad adottare strumenti economici per promuovere la realizzazione degli obiettivi definiti da tale direttiva o, in mancanza, gli Stati membri che agiscono «nell’osservanza degli obblighi derivanti dal trattato». Tale disposizione esige, quindi, l’applicazione delle disposizioni pertinenti del Trattato FUE (sentenza del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 47).

36      A tal riguardo, dall’articolo 110 TFUE emerge, da un lato, che nessuno Stato membro deve applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali simili e, dall’altro, che nessuno Stato membro deve applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

37      La Corte ha ripetutamente giudicato che un onere pecuniario costituisce un’imposizione interna ai sensi dell’articolo 110 TFUE se rientra in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri oggettivi applicati indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dei prodotti (v., segnatamente, sentenze dell’8 giugno 2006, Koornstra, C‑517/04, EU:C:2006:375, punto 16, nonché dell’8 novembre 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, C‑221/06, EU:C:2007:657, punto 31).

38      Inoltre, i rifiuti devono essere considerati come prodotti ai sensi dell’articolo 110 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1992, Commissione/Belgio C‑2/90, EU:C:1992:310, punti da 25 a 28).

39      Tenuto conto di quanto precede e della descrizione del contributo di cui al procedimento principale, effettuata al punto 26 della presente sentenza, occorre considerare che tale contributo è un onere pecuniario che rientra in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su una categoria di prodotti, ossia le quantità di rifiuti d’imballaggio che superano gli obiettivi minimi di recupero o d’incenerimento e che non sono state effettivamente recuperate o incenerite negli impianti d’incenerimento con recupero energetico e recupero mediante riciclaggio.

40      Ne consegue che il contributo di cui al procedimento principale è un’imposizione interna ai sensi dell’articolo 110 TFUE.

41      Da una costante giurisprudenza emerge che sussiste violazione dell’articolo 110 TFUE quando l’imposizione applicata al prodotto importato e quella applicata al prodotto nazionale simile sono calcolate secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, a un’imposizione più gravosa (sentenze del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 59, e del 16 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C‑200/15, non pubblicata, EU:C:2016:453, punto 24).

42      Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che il contributo di cui al procedimento principale si applica ai rifiuti d’imballaggio secondo criteri oggettivi applicati indipendentemente dalla loro origine o dalla loro destinazione. Infatti, tale contributo è dovuto dagli operatori economici che immettono sul mercato nazionale prodotti imballati, a prescindere dall’origine di questi ultimi. Inoltre, la decisione di rinvio non fornisce alcun elemento diretto a dimostrare che il contributo in parola è tale da gravare maggiormente sui rifiuti di imballaggio di prodotti importati rispetto ai rifiuti di imballaggio di prodotti nazionali.

43      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’articolo 15 della direttiva 94/62 e il principio «chi inquina paga» che esso attua non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi che immette sul mercato, calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, la quantità di rifiuti di imballaggio che corrisponde agli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altro, la quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperata o riciclata.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e il principio cosiddetto «chi inquina paga» che esso attua non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi che immette sul mercato, calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, la quantità di rifiuti di imballaggio che corrisponde agli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altro, la quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperata o riciclata.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.