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Ricorso presentato il 16 aprile 2013 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-196/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, nella quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE 1 , come modificata dalla direttiva 91/156/CEE 2 , dell’articolo 2, n. 1, della direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 91/689/CEE 3 , relativa ai rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14, lettere a) – c), della direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, 1999/31/CE 4 , relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 256 819,2 per il ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C-135/05 dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-135/05;

ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 28 089,6 per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-135/05 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa,

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e dell’articolo 2, n. 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, esisterebbero nel territorio italiano ancora almeno 218 discariche illegali di rifiuti, dislocate in tutte le regioni italiane. Ebbene, in ragione della loro natura abusiva, le 218 discariche illegali non rispetterebbero le disposizioni summenzionate.

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 14, lettere a) – c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, esisterebbero ancora 5 discariche, per le quali i relativi piani di riassetto non sarebbero stati presentati, o approvati, e che ciononostante non sarebbero state chiuse dall’autorità competente, in violazione di quanto previsto dalla disposizione suindicata.

La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe proporzionata alla gravità e alla durata dell’infrazione, tenendo conto altresì della necessità di garantire l’efficacia dissuasiva della sanzione.

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1 Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ; GU L 194, pag. 39.

2 Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ; GU L 78, pag. 32.

3 Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, GU L 377, pag. 20.

4 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti , GU L 182, pag. 1.