Language of document : ECLI:EU:C:2014:2461

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 dicembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione in materia civile – Regolamento n. 4/2009 – Articolo 3 – Competenza a pronunciarsi su un ricorso relativo ad un’obbligazione alimentare nei confronti di una persona domiciliata in un altro Stato membro – Normativa nazionale che istituisce una concentrazione delle competenze»

Nelle cause riunite C‑400/13 e C‑408/13,

aventi ad oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Düsseldorf e dall’Amtsgericht Karlsruhe (Germania), con decisioni datate, rispettivamente, 9 luglio e 17 giugno 2013, pervenute in cancelleria il 16 e il 18 luglio 2013, nei procedimenti

Sophia Marie Nicole Sanders, rappresentata dall’avv. Marianne Sanders,

contro

David Verhaegen (C‑400/13),

e

Barbara Huber

contro

Manfred Huber (C‑408/13),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Eggers e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due procedimenti instaurati, l’uno, dalla signorina Sanders, una ragazza minorenne rappresentata dalla madre, la sig.ra Sanders, contro il sig. Verhaegen, suo padre, e, l’altro, dalla sig.ra Huber contro suo marito, il sig. Huber, da cui essa è separata, entrambi vertenti su crediti alimentari.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I considerando 4, 9, 11, 15, 23, 44 e 45 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

«(4)      Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire (...) norme procedurali comuni speciali per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ha quindi invitato a sopprimere le misure intermedie necessarie per permettere il riconoscimento e l’esecuzione nello Stato richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro, in particolare una decisione riguardante un credito alimentare.

(...)

(9)      Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

(...)

(11) L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di “obbligazione alimentare” dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.

(...)

(15)      Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe [più] escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.

(...)

(23)      Per limitare le spese connesse con le procedure disciplinate dal presente regolamento, sarebbe utile ricorrere per quanto possibile alle moderne tecnologie di comunicazione, in particolare nell’audizione delle parti.

(...)

(44)      Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (...) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (...) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(45)      Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una serie di misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo [5 TUE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

5        L’articolo 3 del medesimo regolamento recita:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (...)».

6        Gli articoli 4 e 5 del citato regolamento riguardano, rispettivamente, l’elezione del foro e la competenza fondata sulla comparizione del convenuto.

7        L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)      in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

(...)».

 Il diritto tedesco

8        L’articolo 28 della legge sul recupero dei crediti alimentari nelle relazioni con gli Stati esteri (Auslandsunterhaltsgesetz), del 23 maggio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 898; in prosieguo: l’«AUG»), intitolato «Concentrazione delle competenze; delega regolamentare», dispone quanto segue:

«1)      Se una parte non ha la propria residenza abituale nel territorio tedesco, sulle domande in materia di obbligazioni alimentari nei casi di cui all’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (...) n. 4/2009 decide in via esclusiva l’Amtsgericht [pretura] competente per il luogo in cui ha sede l’Oberlandesgericht [Corte d’appello regionale] nel cui distretto il convenuto o il creditore hanno la propria residenza abituale.

Per il distretto del Kammergericht [Corte d’appello del Land di Berlino] è competente l’Amtsgericht Pankow‑Weißensee.

2)      I governi dei Länder sono abilitati ad assegnare tale competenza, mediante regolamento, ad un diverso Amtsgericht del distretto dell’Oberlandesgericht ovvero, quando in un Land esistano più Oberlandesgerichte, ad un Amtsgericht per i distretti di tutti gli Oberlandesgerichte o di taluni di essi. I governi dei Länder possono, mediante regolamento, trasferire la presente delega di poteri alle Landesjustizverwaltungen [amministrazioni giudiziarie dei Länder]».

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 La causa C‑400/13

9        La ricorrente nel procedimento principale, che ha la propria residenza abituale a Mettmann (Germania), ha reclamato un assegno di mantenimento da suo padre, il sig. Verhaegen, residente in Belgio, mediante un ricorso proposto il 29 maggio 2013 dinanzi alla pretura del suo luogo di residenza, ossia l’Amtsgericht Mettmann. Dopo aver sentito le parti, tale giudice ha rinviato la causa dinanzi all’Amtsgericht Düsseldorf, a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG.

10      L’Amtsgericht Düsseldorf ritiene, visto l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, di non essere competente a conoscere della controversia. Infatti, secondo detto giudice, il tribunale competente sarebbe quello del luogo, situato in uno Stato membro, in cui il ricorrente ha la propria residenza abituale, nella fattispecie l’Amtsgericht Mettmann.

11      Il giudice del rinvio formula dei dubbi, in particolare, riguardo alla regola della «concentrazione delle competenze» prevista dall’articolo 28 dell’AUG nei casi di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari. Più precisamente, una siffatta concentrazione delle competenze avrebbe come effetto di privare i figli residenti nel territorio nazionale della possibilità di incardinare il procedimento dinanzi al giudice competente del luogo della loro residenza abituale.

12      Alla luce di queste considerazioni, l’Amtsgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG violi l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009».

 La causa C‑408/13

13      La sig.ra Huber abita a Kehl (Germania) e pretende da suo marito, abitante alle Barbados, il pagamento di un assegno di mantenimento che essa reputa esserle dovuto a seguito della loro separazione. La ricorrente ha proposto la sua domanda dinanzi alla pretura del suo luogo di residenza, vale a dire dinanzi all’Amtsgericht Kehl. Quest’ultimo ha rinviato la causa dinanzi all’Amtsgericht Karlsruhe sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG, in ragione della competenza che spetterebbe a tale giudice per il fatto che la ricorrente ha la propria residenza abituale nel distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe (Corte d’appello regionale di Karlsruhe).

14      Il giudice del rinvio formula parimenti dei dubbi riguardo alla compatibilità dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG con l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009.

15      Secondo detto giudice, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, il regolamento n. 4/2009 rende totalmente inapplicabili le regole di competenza nazionali. Orbene, se l’articolo 3, lettere a) e b), di detto regolamento dovesse effettivamente disciplinare, al tempo stesso, la competenza internazionale e la competenza territoriale, sarebbe allora vietato agli Stati membri adottare regole di competenza divergenti da quelle dettate dal citato regolamento.

16      L’Amtsgericht Karlsruhe ritiene che la summenzionata disposizione nazionale complichi in misura non trascurabile il recupero internazionale dei crediti alimentari, in contrasto con l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 4/2009, in quanto i creditori di alimenti dovrebbero far valere i loro crediti dinanzi ad un giudice diverso da quello della loro residenza, ciò che determinerebbe una perdita di tempo. Inoltre, un giudice siffatto non disporrebbe degli elementi pertinenti relativi alla situazione economica locale del creditore al fine di determinare i bisogni di quest’ultimo, nonché alla capacità contributiva del debitore.

17      Il giudice del rinvio menziona inoltre la volontà delle parti del procedimento principale di incardinare la competenza in capo al giudice del luogo di residenza della ricorrente, e cioè l’Amtsgericht Kehl, o mediante elezione del foro o mediante costituzione in giudizio del convenuto.

18      Alla luce di tali circostanze, l’Amtsgericht Karlsruhe ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 la disciplina dettata dall’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, dell’AUG, in virtù della quale, qualora una parte non abbia la propria residenza abituale nel territorio tedesco, sulle domande in materia di obbligazioni alimentari nei casi di cui al citato articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 decide in via esclusiva l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’Oberlandesgericht nel cui distretto il convenuto o il creditore hanno la loro residenza abituale».

19      Con decisione del presidente della Corte del 25 luglio 2013, le cause C‑400/13 e C‑408/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

20      Alla luce delle circostanze ricordate al punto 17 della presente sentenza, l’Amtsgericht Karlsruhe suggerisce un’eventuale incompatibilità della legge tedesca con gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 4/2009. Tuttavia, occorre rilevare che, come evidenziato dalla Commissione, il giudice suddetto ha interrogato la Corte unicamente sulla portata dell’articolo 3 del citato regolamento.

21      Occorre aggiungere che risulta chiaramente dalle domande di pronuncia pregiudiziale che i procedimenti principali riguardano unicamente l’ipotesi in cui il debitore venga convenuto dal creditore di alimenti dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale di quest’ultimo. Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dai giudici del rinvio facendo riferimento unicamente all’articolo 3, lettera b), del citato regolamento.

22      Con i quesiti da loro rispettivamente formulati, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale istituisca una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d’appello.

23      In limine occorre precisare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, dal momento che le disposizioni del regolamento n. 4/2009 sulle regole di competenza hanno sostituito quelle del regolamento n. 44/2001, la giurisprudenza della Corte vertente sulle disposizioni relative alla competenza in materia di obbligazioni alimentari contenute nella convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), nonché nel regolamento n. 44/2001, che si colloca nella scia di tale convenzione, rimane pertinente ai fini dell’analisi delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 4/2009.

24      Occorre altresì ricordare che, per consolidata giurisprudenza, le disposizioni relative alle regole di competenza devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi ed all’economia sistematica del regolamento considerato e, dall’altro, ai principi generali ricavabili dall’insieme degli ordinamenti giuridici nazionali (v., per analogia, sentenze Cartier parfums‑lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata, nonché flyLAL‑Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

25      In tale contesto, occorre interpretare l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 alla luce delle sue finalità, del suo tenore letterale, nonché del sistema all’interno del quale esso si colloca.

26      A questo proposito, in primo luogo, risulta dal considerando 45 del regolamento n. 4/2009 che quest’ultimo mira ad istituire una serie di misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e di agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. A mente del considerando 9 del medesimo regolamento, un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente, in uno Stato membro, una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

27      In secondo luogo, il considerando 15 del citato regolamento enuncia che le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento n. 44/2001 devono essere adattate al fine di preservare gli interessi dei creditori di alimenti e di favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione.

28      Per quanto riguarda le regole di competenza nelle cause transfrontaliere vertenti su crediti alimentari, la Corte ha già avuto l’occasione di precisare, nel quadro dell’articolo 5, punto 2, della convenzione di Bruxelles, che la deroga afferente le regole di competenza in materia di obbligazioni alimentari ha lo scopo di offrire una tutela particolare al creditore di alimenti, che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo (v., in tal senso, sentenze Farrell, C‑295/95, EU:C:1997:168, punto 19, e Blijdenstein, C‑433/01, EU:C:2004:21, punti 29 e 30). A questo proposito, le regole di competenza dettate dal regolamento n. 4/2009 mirano, al pari di quella enunciata nel citato articolo 5, punto 2, a garantire una prossimità tra il creditore e il giudice competente, così come d’altronde rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni.

29      Occorre altresì sottolineare che l’obiettivo della corretta amministrazione della giustizia deve essere inteso non soltanto dal punto di vista di un’ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria, ma anche, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, in riferimento all’interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto, le quali devono avere la possibilità di beneficiare, in particolare, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle regole di competenza.

30      L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 stabilisce il criterio che consente di identificare il giudice competente a statuire sulle liti transfrontaliere vertenti sulle obbligazioni alimentari, e cioè il «luogo in cui il creditore risiede abitualmente». Tale disposizione, che stabilisce sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale, mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione (v., in tal senso, sentenza Color Drack, C‑386/05, EU:C:2007:262, punto 30).

31      Nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, il governo tedesco e la Commissione sottolineano che, anche se l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 determina la competenza internazionale e territoriale dei giudici competenti a conoscere delle liti transfrontaliere vertenti sui crediti alimentari, spetta però soltanto agli Stati membri, nell’ambito della loro organizzazione giudiziaria, individuare il giudice concretamente competente a pronunciarsi su tali controversie, nonché definire l’area di competenza dei giudici del luogo in cui il creditore risiede abitualmente ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

32      A questo proposito occorre constatare che, sebbene le norme sui conflitti di giurisdizione siano state armonizzate mediante una determinazione dei criteri comuni di collegamento, l’individuazione del giudice competente continua a spettare agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze Mulox IBC, C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 25, nonché GIE Groupe Concorde e a., C‑440/97, EU:C:1999:456, punto 31), purché tale normativa nazionale non rimetta in discussione gli obiettivi del regolamento n. 4/2009 o non privi quest’ultimo del suo effetto utile (v. segnatamente, in tal senso, sentenza Zuid‑Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 30, e, per analogia, sentenza C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255 punto 79).

33      Nel caso di specie, occorre esaminare, in primo luogo, se, nei procedimenti in materia di alimenti, una concentrazione delle competenze, quale quella in discussione nei procedimenti principali, abbia come conseguenza che le persone residenti nel territorio nazionale perdono il vantaggio ad esse offerto dal regolamento n. 4/2009, ossia la possibilità di incardinare il procedimento dinanzi al giudice competente del luogo in cui esse risiedono abitualmente.

34      A questo proposito, come viene precisato alla pagina 25 della Relazione sulla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1), elaborata dal sig. Jenard, «il giudice del domicilio [del creditore di alimenti] è il più qualificato a constatare l’esistenza ed il grado dello stato di necessità [di tale creditore]».

35      Occorre precisare che l’attuazione degli obiettivi ricordati ai punti 28 e 29 della presente sentenza non implica che gli Stati membri debbano istituire giudici competenti in ciascun luogo.

36      Per contro, occorre che, tra i giudici designati per risolvere controversie in materia di obbligazioni alimentari, il giudice competente sia quello che garantisce un nesso di collegamento particolarmente stretto con il luogo in cui il creditore di alimenti risiede abitualmente.

37      La Commissione sottolinea al riguardo che il regolamento n. 4/2009 limita la libertà degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del giudice competente, in quanto deve trattarsi di una competenza territoriale connessa al luogo di residenza abituale dei creditori. Pertanto, la designazione del giudice competente deve fondarsi su un nesso ragionevole tra quest’ultimo e il luogo di residenza abituale del creditore, nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria propria dello Stato membro interessato.

38      Nel caso di specie, il giudice competente, in virtù della regola enunciata all’articolo 28 dell’AUG, è l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’Oberlandesgericht competente per territorio dinanzi al quale il creditore dovrebbe eventualmente presentarsi nell’ambito di un procedimento di appello.

39      Di conseguenza, la suddetta norma nazionale, designando, quale giudice del luogo di residenza abituale del creditore, ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, un giudice la cui area di competenza potrebbe non coincidere con quella del foro competente per le cause interne aventi un medesimo oggetto, non contribuisce necessariamente alla realizzazione dell’obiettivo della prossimità.

40      Tuttavia, se è pur vero che la prossimità tra il giudice competente e il creditore di alimenti rientra nel novero degli obiettivi perseguiti dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, essa non costituisce però, come ricordato ai punti da 26 a 29 della presente sentenza, l’unico obiettivo di tale regolamento.

41      Dunque, in secondo luogo, occorre esaminare se la normativa nazionale, quale quella in discussione nei procedimenti principali, sarebbe idonea a compromettere l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 4/2009, che è di facilitare il più possibile il recupero dei crediti alimentari internazionali, per il fatto che essa porterebbe ad un aggravio della procedura determinando per le parti un dispendio di tempo supplementare di entità non trascurabile.

42      Il governo tedesco e la Commissione fanno valere che una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari, quale quella in discussione nei procedimenti principali, ha un effetto positivo sull’amministrazione della giustizia, in quanto consente di avere accesso a tribunali specializzati e, dunque, dotati di maggiori competenze tecniche in questo tipo di contenzioso, che spesso presenta, a loro avviso, una grande complessità dal punto di vista fattuale e giuridico.

43      A questo proposito occorre rilevare, da un lato, che, se invero la diversità di area di competenza geografica dei giudici competenti in materia di obbligazioni alimentari implica che, quando la causa è di natura transfrontaliera, il creditore di alimenti può, in alcuni casi, dover percorrere una distanza più grande, tale supposizione però non necessariamente si avvera. Infatti, l’adizione di un giudice non implica uno spostamento sistematico delle parti in occasione di ciascuna delle varie fasi del procedimento. Dunque, e come precisato dal considerando 23 del regolamento n. 4/2009, per limitare i costi connessi alle procedure disciplinate da quest’ultimo, occorre, in particolare, fare ricorso, per quanto possibile, alle moderne tecnologie di comunicazione, segnatamente in occasione dell’audizione delle parti nella controversia, stante l’idoneità di tali mezzi procedurali a evitare gli spostamenti delle parti suddette.

44      Dall’altro lato, una regola di competenza, quale quella in discussione nei procedimenti principali, è idonea a soddisfare simultaneamente le esigenze ricordate ai punti da 26 a 29 della presente sentenza, ossia l’istituzione di misure che consentano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere, di preservare gli interessi dei creditori di alimenti e di favorire una corretta amministrazione della giustizia.

45      Infatti, una concentrazione delle competenze, quale quella in discussione nei procedimenti principali, contribuisce a sviluppare competenze tecniche particolari, le quali sono suscettibili di migliorare l’efficacia del recupero dei crediti alimentari, al tempo stesso garantendo una corretta amministrazione della giustizia e rispondendo agli interessi delle parti in causa.

46      Tuttavia, non può escludersi che una siffatta concentrazione delle competenze limiti il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere, il che presuppone un esame concreto, da parte dei giudici del rinvio, della situazione esistente nello Stato membro interessato.

47      Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale istituisca una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d’appello, salvo che tale disciplina contribuisca a realizzare l’obiettivo di una corretta amministrazione della giustizia e tuteli l’interesse dei creditori di alimenti, favorendo al contempo il recupero effettivo di tali crediti, ciò che tuttavia spetta ai giudici del rinvio verificare.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale istituisca una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d’appello, salvo che tale disciplina contribuisca a realizzare l’obiettivo di una corretta amministrazione della giustizia e tuteli l’interesse dei creditori di alimenti, favorendo al contempo il recupero effettivo di tali crediti, ciò che tuttavia spetta ai giudici del rinvio verificare.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.