Language of document : ECLI:EU:C:2020:863

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 ottobre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione di “pubblico” – Trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giurisdizionale»

Nella causa C‑637/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia), con decisione del 20 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2019, nel procedimento

BY

contro

CX,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

–        per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz e H. Eklinder, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Simonsson e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ricorrente nel procedimento principale, che afferma di essere titolare del diritto d’autore su una fotografia, e il convenuto nel procedimento principale, utilizzatore di tale fotografia, in merito alla trasmissione, da parte del convenuto nel procedimento principale, di una copia di una pagina del sito Internet del ricorrente nel procedimento principale contenente tale fotografia, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento che lo vede contrapposto a quest’ultimo dinanzi ad un giudice civile.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 3, 9, 10 e 31 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on‑demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (...) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno».

4        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

5        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

6        L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», così dispone:

«La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale».

 Diritto svedese

7        L’articolo 2 della lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) [legge (1960:729) relativa al diritto d’autore sulle opere artistiche e letterarie; in prosieguo: l’«URL»] così dispone:

«Fatte salve le limitazioni stabilite dalla presente legge, il diritto d’autore comporta il diritto esclusivo di disporre dell’opera effettuandone la riproduzione e di renderla disponibile al pubblico, in versione originale o modificata, tradotta o rielaborata, sotto forma di un diverso genere letterario o artistico, o secondo un’altra tecnica.

Viene considerata riproduzione qualsiasi riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

L’opera è messa a disposizione del pubblico nei seguenti casi:

1.      Quando l’opera è soggetta a una comunicazione al pubblico. La comunicazione al pubblico avviene quando l’opera è messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, da un luogo diverso da quello in cui il pubblico può fruirne. La comunicazione al pubblico comprende quella effettuata in maniera tale che ciascuno possa avere accesso all’opera dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

4.      Quando la riproduzione dell’opera è offerta in vendita, in affitto o in prestito o altrimenti distribuita al pubblico.

Qualsiasi comunicazione o esecuzione di opere rivolte a una grande cerchia chiusa, in un contesto professionale, deve essere trattata come una comunicazione al pubblico o all’esecuzione pubblica, a seconda dei casi».

8        L’articolo 49a dell’URL così prevede:

«L’autore di un’immagine fotografica fruisce del diritto esclusivo della sua riproduzione e di metterla a disposizione del pubblico. Tale diritto vige indipendentemente dal fatto che l’immagine sia utilizzata nella sua forma originale o in una forma modificata e qualunque sia la tecnica utilizzata».

9        In conformità al tryckfrihetsförordningen (regolamento sulla libertà di stampa), la promozione della libertà d’espressione e di un’informazione pluralista implicano il diritto di qualsiasi soggetto ad avere accesso ai documenti pubblici. Al riguardo, tale regolamento prevede che ogni atto processuale trasmesso ad una giurisdizione in qualsiasi forma costituisce documento pubblico. Ne deriva che, fatte salve le informazioni riservate, chiunque può chiedere di avere accesso ad un atto processuale trasmesso ad una giurisdizione.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il ricorrente e il convento nel procedimento principale sono persone fisiche che gestiscono, ognuna, un sito Internet.

11      Nell’ambito di un contenzioso dinanzi al giudice civile svedese, il convenuto nel procedimento principale ha trasmesso al giudice adito, come elemento di prova, la copia della pagina di un testo contenente una fotografia, pagina tratta dal sito Internet del convenuto nel procedimento principale.

12      Il ricorrente nel procedimento principale, che afferma di essere titolare del diritto d’autore su tale fotografia, ha chiesto che il convenuto nel procedimento principale sia condannato a pagargli il risarcimento danni per contraffazione del diritto d’autore, nonché per la violazione della protezione speciale conferita alle fotografie, previsti rispettivamente agli articoli 2 e 49a dell’URL. Il convenuto nel procedimento principale contesta qualsiasi obbligo di risarcimento.

13      Il giudice adito in primo grado ha dichiarato che tale fotografia era protetta a norma dell’articolo 49a dell’URL. Tale giudice ha constatato che, poiché tale fotografia era stata trasmessa ad un organo giurisdizionale come atto processuale, chiunque poteva chiederne la comunicazione, in applicazione delle disposizioni legali applicabili. Detto giudice ne ha concluso che il convenuto nel procedimento principale aveva effettuato una distribuzione al pubblico di tale fotografia, ai sensi dell’URL. Esso ha tuttavia considerato che non era dimostrato che il ricorrente nel procedimento principale aveva subito un danno e ha quindi respinto la sua domanda.

14      Il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello con sede in Stoccolma come Corte d’appello competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia), giudice del rinvio.

15      Tale giudice sostiene di doversi segnatamente pronunciare sulla questione se la trasmissione di una copia di tale fotografia ad un organo giurisdizionale, come costitutiva di un atto processuale, possa costituire, ai sensi del diritto d’autore, una messa a disposizione non autorizzata di un’opera, in quanto distribuzione al pubblico o comunicazione al pubblico, nel cui contesto le parti hanno precisato, nella fase della controversia dinanzi ad esso pendente, che la fotografia di cui trattasi era stata trasmessa al giudice adito per posta elettronica, sotto forma di copia elettronica. Il giudice del rinvio chiede anche se si possa ritenere che l’organo giurisdizionale di cui trattasi rientri nella nozione di «pubblico».

16      Al riguardo, esso osserva che esistono incertezze quanto all’interpretazione, nel diritto dell’Unione, delle nozioni di «comunicazione al pubblico» e di «distribuzione al pubblico», nel caso della trasmissione di un’opera protetta ad un organo giurisdizionale, nel contesto di un atto processuale, in particolare in merito alla questione se, da una parte, un organo giurisdizionale possa essere considerato rientrante nella nozione di «pubblico», ai sensi della direttiva 2001/29, e se, dall’altra, il termine «pubblico» abbia lo stesso significato ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

17      Inoltre, si dovrebbe determinare se, qualora un atto processuale sia trasmesso ad un organo giurisdizionale, vuoi sotto forma di documento «materiale» o di allegato ad un messaggio di posta elettronica, tale trasmissione, che produce gli stessi effetti e ha le stesse finalità in entrambi i casi, costituisca una «comunicazione al pubblico» o una «distribuzione al pubblico».

18      In tal contesto, lo Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello con sede in Stoccolma come Corte d’appello competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “pubblico” ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (…) abbia un significato uniforme.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’ambito di applicazione della nozione di “pubblico” ai sensi delle suddette disposizioni comprenda anche un organo giudiziario.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione,

a)      nel caso di comunicazione di un’opera protetta a un organo giurisdizionale, se quest’ultimo possa rientrare nell’ambito di applicazione della nozione di “pubblico”;

b)      nel caso di distribuzione di un’opera protetta a un organo giurisdizionale, se quest’ultimo possa rientrare nell’ambito di applicazione della nozione di “pubblico”.

4)      Se il fatto che la normativa nazionale prevede un principio generale di accesso ai documenti pubblici in forza del quale ciascun individuo che ne faccia istanza può accedere a documenti processuali presentati all’organo giurisdizionale, salvo qualora essi contengano informazioni riservate, incida sulla valutazione del problema se la trasmissione di un’opera protetta a un organo giurisdizionale equivalga ad una “comunicazione al pubblico” o ad una “distribuzione al pubblico”».

 Sulle questioni pregiudiziali

19      Si deve osservare preliminarmente che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la fotografia di cui trattasi nel procedimento principale è stata trasmessa al giudice adito mediante messaggio di posta elettronica, sotto forma di copia elettronica.

20      Orbene, deriva dalla giurisprudenza che la comunicazione al pubblico di un’opera, diversa dalla distribuzione delle sue copie materiali, non rientra nella nozione di «distribuzione al pubblico», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma in quella di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punti 45, 51 e 52).

21      In tal contesto, va considerato che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, comprende la trasmissione per via elettronica ad un organo giurisdizionale, a titolo di elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati, di un’opera protetta.

22      Al riguardo, secondo la giurisprudenza costante della Corte relativa all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima al pubblico (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37, nonché del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

23      Come risulta altresì da tale giurisprudenza, in primo luogo, è idoneo a costituire un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere protette (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 26).

24      Ciò accade con riferimento alla trasmissione di un’opera protetta, mediante messaggio di posta elettronica ad un organo giurisdizionale, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati.

25      In secondo luogo, perché venga in considerazione la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate a un pubblico (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

26      In proposito, la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 84; del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 41, e del 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 45).

27      La Corte ha sottolineato, riguardo al carattere indeterminato dei destinatari potenziali, che si tratta di rendere un’opera percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 85, e del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 42).

28      Nella specie, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale, ai paragrafi da 42 a 44 delle sue conclusioni, si deve considerare che una comunicazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia rivolta ad un gruppo chiaramente definito e limitato di persone che esercitano le loro funzioni nell’interesse pubblico, in seno ad un organo giurisdizionale e non ad un numero indeterminato di destinatari potenziali.

29      Pertanto, tale comunicazione è effettuata non ad un gruppo di persone in generale, bensì a professionisti individuali e determinati. In tal contesto, si deve considerare che la trasmissione per via elettronica di un’opera protetta ad un organo giurisdizionale, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati, non può essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punti 23 e 24).

30      È priva di rilievo, al riguardo, l’esistenza, nel diritto nazionale, di regole in materia di accesso ai documenti pubblici. Infatti, tale accesso viene concesso non dall’utilizzatore che ha trasmesso l’opera all’organo giurisdizionale, ma da quest’ultima ai singoli che ne fanno domanda, in forza di un obbligo e secondo un procedimento previsti dal diritto nazionale, relativo all’accesso ai documenti pubblici, sulle cui disposizioni la direttiva 2001/29 non ha alcuna incidenza, come espressamente previsto dal suo articolo 9.

31      Occorre rilevare che dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 emerge che l’interpretazione accolta al punto 29 della presente sentenza permette di garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, ora sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e la protezione degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti nonché dell’interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

32      In particolare, la Corte ha già avuto occasione di ricordare che non risulta in alcun modo dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta né dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di proprietà intellettuale sancito da tale disposizione sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto, dato che occorre effettuare un bilanciamento tra tale diritto e gli altri diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata), tra i quali figura il diritto ad un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta.

33      Orbene, tale diritto sarebbe seriamente compromesso se il titolare di un diritto fosse in grado di opporsi alla comunicazione di elementi di prova ad un organo giurisdizionale per il solo motivo che tali elementi di prova contengono un oggetto protetto a norma del diritto d’autore.

34      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazione al pubblico», prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un’opera protetta, come elemento di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario tra privati.

Firme


*      Lingua processuale: lo svedese.