Language of document : ECLI:EU:C:2008:746

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 dicembre 2008 (*)

«Codice doganale comunitario – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Recupero dei dazi doganali all’importazione»

Nel procedimento C‑349/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), con decisione 12 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2007, nella causa

Sopropé - Organizações de Calçado Lda

contro

Fazenda Pública,

con l’intervento di:

Ministério Público,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot (relatore), K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Sopropé - Organizações de Calçado Lda, dall’avv. A. Caneira, advogado;

–        per il governo portoghese, dalle sig.re H. Ventura, C. Guerra Santos e dal sig. L. Fernandes, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. S. Schønberg e P. Guerra e Andrade, in qualità di agenti,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2008,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la società Sopropé – Organizações de Calçado Lda (in prosieguo: la «Sopropé») alla Fazenda Pública (Erario), in merito ad una richiesta di recupero a posteriori di un debito doganale decisa in seguito ad un controllo sull’origine delle merci importate in Portogallo dalla suddetta società negli anni 2000‑2002.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) è stato modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «Codice doganale»).

4        Il Titolo VII, capitolo 3, del Codice doganale disciplina, agli artt. 217‑232, il recupero del debito doganale.

5        L’art. 221, n. 1, del Codice doganale dispone quanto segue:

«L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato».

6        Ai termini dell’art. 222, n. 1, lett. a), del Codice doganale:

«1. Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell’articolo 221 deve essere pagato dal debitore nei termini indicati in appresso:

a) se questi non fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve essere effettuato nel termine che gli è stato fissato.

Fatto salvo il secondo comma dell’articolo 244, questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell’importo di dazi da pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite dall’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento.

(…)».

7        Gli artt. 243‑246, inclusi nel titolo VIII del Codice doganale, riguardano il diritto di ricorso.

8        L’art. 245 di tale Codice ha il seguente tenore:

«Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».

 La normativa nazionale

9        La legge generale tributaria (in prosieguo: la «LGT»), approvata con decreto legge 12 dicembre 1998, n. 398, prevede espressamente il principio di partecipazione al procedimento tributario, enunciato all’art. 267 della Costituzione della Repubblica portoghese e già previsto, per quanto attiene al procedimento amministrativo, dagli artt. 100 e seguenti del Codice di procedura amministrativa.

10      Ai termini dell’art. 60 di tale legge, nel testo applicabile ai fatti oggetto della causa principale:

«1.      Salvo contraria disposizione di legge, i contribuenti partecipano alla formazione delle decisioni che li riguardano in uno dei modi seguenti:

a)      diritto all’audizione prima del recupero;

(…)

e)      diritto all’audizione prima della conclusione della relazione d’ispezione tributaria.

(…)

4.      Il diritto all’audizione deve essere esercitato entro un termine fissato dall’amministrazione tributaria con lettera raccomandata inviata a tal fine al domicilio fiscale del contribuente.

(…)

6.      Il termine per esercitare oralmente o per scritto il diritto all’audizione non può essere inferiore a 8 giorni né superiore a 15 giorni.

(...)».

11      Il regolamento complementare del procedimento di ispezione tributaria è stato adottato con decreto legge 31 dicembre 1998, n. 413.

12      L’art. 60 del predetto decreto legge, relativo all’audizione preventiva, è formulato come segue:

«1.      Terminati gli atti d’ispezione e nel caso in cui essi diano luogo a provvedimenti tributari o in materia di tributaria sfavorevoli al soggetto nei cui confronti si è svolta l’ispezione, il progetto di conclusioni della relazione, comprendente l’individuazione di tali provvedimenti nonché la loro motivazione, deve essere notificato a detto soggetto entro un termine di 10 giorni.

2.      La notifica deve prevedere un termine da 8 a 15 giorni per consentire al soggetto nei cui confronti ha avuto luogo l’ispezione di pronunciarsi riguardo al progetto di conclusioni in parola.

3.      Il soggetto nei cui confronti si è svolta l’ispezione può pronunciarsi in maniera scritta o orale, in quest’ultima ipotesi le sue dichiarazioni vengono verbalizzate.

4.      La relazione definitiva viene elaborata entro di 10 giorni dalle dichiarazioni di cui al paragrafo precedente».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

13      La Sopropé è un’impresa portoghese che vende calzature importate dall’Asia. La controversia principale riguarda 52 operazioni d’importazione di calzature dichiarate provenire dalla Cambogia, che hanno beneficiato, in virtù della loro presunta origine, di un trattamento doganale preferenziale, in forza del Sistema delle preferenze generalizzate, nell’arco di due anni e mezzo, dal 2000 alla metà del 2002.

14      Agli inizi del 2003 la direzione dei Servizi antifrode delle dogane portoghesi ha condotto un’operazione di controllo, nell’ambito di una missione di cooperazione amministrativa avviata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione (OLAF), al fine di verificare l’origine delle calzature importate dall’Asia.

15      Il 14 febbraio 2003 sono iniziate le verifiche da parte dell’autorità doganale presso la Sopropé. Sulla base di tali verifiche le autorità portoghesi hanno ritenuto che le 52 operazioni d’importazione sopra menzionate fossero state realizzate presentando certificati d’origine e documenti di trasporto falsificati.

16      I servizi doganali ne hanno dedotto che le merci importate non avessero origine preferenziale e non potessero pertanto beneficiare del Sistema delle preferenze generalizzate, e che, di conseguenza, occorresse applicare alle stesse l’aliquota dei dazi doganali applicabile alle merci provenienti da paesi terzi.

17      Il 3 luglio 2003 è stato comunicato alla Sopropé che, in applicazione dell’art. 60 della LGT, essa avrebbe potuto esercitare il suo diritto all’audizione preventiva in merito al progetto di conclusioni della relazione d’ispezione e relativi allegati entro un termine di otto giorni. La società ha esercitato tale diritto l’11 luglio 2003.

18      Ritenendo che la Sopropé non avesse apportato alcun nuovo elemento atto a modificare il progetto di relazione d’ispezione, l’amministrazione doganale, con lettera datata 16 luglio 2003 e ricevuta il giorno successivo a tale data, l’ha informata che, in conformità dell’art. 222 del Codice doganale, essa avrebbe disposto di un termine di dieci giorni per pagare i dazi doganali dovuti. Tali dazi doganali ammontavano a EUR 212 684,98, maggiorati di EUR 36 757,99 di imposta sul valore aggiunto e di EUR 19,30 d’interessi compensatori, per un totale di EUR 249 462,27.

19      Pertanto, tra la data della notifica ai fini dell’esercizio del diritto all’audizione e la data della notifica relativa al pagamento sono trascorsi tredici giorni.

20      La Sopropé ha rifiutato di pagare il debito doganale che gli era stato notificato entro il termine stabilito. L’8 settembre 2003 essa ha proposto ricorso dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal di Lisbona, lamentando in particolare la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, imputabile all’insufficienza del termine accordatole per far valere le proprie osservazioni. Il giudice ha nondimeno ritenuto che la decisione di recupero fosse giustificata, non essendo stato prodotto alcun elemento di prova idoneo a metterla in discussione. Esso ha inoltre reputato che i diritti della difesa fossero stati rispettati, posto che l’obbligo di audizione preventiva, come definito dalla LGT, era stato soddisfatto e che il Regolamento del procedimento d’ispezione fiscale era stato osservato.

21      La Sopropé ha interposto appello dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa) avverso tale pronuncia adducendo in particolare il fatto che il giudice di primo grado non aveva correttamente applicato il principio dei diritti della difesa così come garantito dal diritto comunitario.

22      Nell’ambito del suddetto ricorso il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il termine da 8 a 15 giorni stabilito all’art. 60, n. 6, della legge generale tributaria e all’art. 60, n. 2, del Regolamento complementare del procedimento di ispezione tributaria, approvato con decreto legge 31 dicembre 1998, n. 413, ai fini dell’esercizio orale o scritto del diritto del contribuente di essere ascoltato, sia conforme al principio del diritto di difesa.

2)      Se un termine di 13 giorni, calcolato a decorrere dalla data in cui l’autorità doganale ha notificato a un importatore comunitario (nella fattispecie una piccola ditta portoghese di commercio di calzature) che aveva 8 giorni per esercitare il suo diritto di audizione fino alla data della notifica dell’obbligo di pagare entro 10 giorni i dazi doganali riguardanti 52 operazioni di importazione di calzature dall’Estremo oriente effettuate ai sensi del Sistema delle preferenze generalizzate nell’arco di due anni e mezzo (tra il 2000 e la metà del 2002), possa essere ritenuto un termine ragionevole per l’importatore per l’esercizio del suo diritto di difesa».

 Sulle questioni pregiudiziali

23      Con le sue due questioni, che è d’uopo esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se un termine di otto giorni concesso ad un’impresa al fine di far valere le proprie osservazioni in merito ad un progetto di decisione di recupero a posteriori di dazi all’importazione per un importo di EUR 249 462,27, in relazione a 52 operazioni di importazione di merci che hanno avuto luogo in un arco di tempo di due anni e mezzo, soddisfi le condizioni imposte dal diritto comunitario e, in particolare, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa, considerato, in particolare, che la decisione di recupero è stata adottata dall’amministrazione cinque giorni dopo lo scadere di tale termine.

 Osservazioni presentate alla Corte

24      La ricorrente della causa principale rammenta che in base alla giurisprudenza della Corte, il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che ogni soggetto nei confronti del quale si intenda assumere una decisione ad esso lesiva deve esser messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I‑5373, punto 21; 21 settembre 2000, causa C‑462/98 P, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. I‑7183, punto 36, e 12 dicembre 2002, causa C‑395/00, Cipriani, Racc. pag. I‑11877, punto 51).

25      La Sopropé pertanto afferma che un termine, come quello concesso in forza della LGT ad un importatore per esercitare il suo diritto ad essere ascoltato, può considerarsi conforme al principio del rispetto dei diritti della difesa soltanto se consente allo stesso di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Orbene, in circostanze come quelle della causa principale, a suo giudizio, il termine concessole non è stato sufficiente.

26      La Repubblica portoghese sostiene che il principio del rispetto dei diritti della difesa non si applica rispetto al procedimento di audizione preventiva previsto dalla LGT. Infatti, detto procedimento sarebbe espressione del principio di partecipazione alla decisione, e non del diritto ad esperire un ricorso. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte ed in particolare dalla sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione (Racc. pag. I‑10687) risulterebbe che il principio del diritto ad essere ascoltato preventivamente fa parte dei diritti della difesa solo nel contesto di un procedimento di sanzione, che non è il caso della causa principale. Di conseguenza, la Repubblica portoghese stima che il termine di cui all’art. 60 della LGT non possa essere oggetto di valutazione alla luce del principio dei diritti della difesa. Tale termine non può pertanto essere ritenuto irragionevole, atteso che lo stesso non fa altro che aggiungersi ai vari mezzi di ricorso previsti nei confronti di una decisione impositiva, rafforzando quindi la possibilità effettiva di esercizio dei diritti della difesa.

27      La Repubblica portoghese aggiunge che, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che i diritti della difesa si applicano al procedimento di audizione preventiva di cui alla LGT, il termine di cui si discute nella causa principale è compatibile con il diritto comunitario, dal momento che rispetta i principi di equivalenza e di effettività (v., in particolare, sentenza 17 giugno 2004, causa C‑30/02, Recheio – Cash & Carry, Racc. pag. I‑6051). Ad avviso di detto Stato membro, il principio di equivalenza è rispettato, in quanto la LGT prevede un termine identico per tutti i provvedimenti di liquidazione di introiti fiscali, siano essi fondati sulla normativa comunitaria ovvero sulla normativa nazionale. Spetterebbe al giudice nazionale giudicare dell’osservanza del principio di effettività.

28      La Repubblica italiana rileva che il Codice doganale neppure prevede l’audizione del debitore prima del recupero del suo debito doganale. Essa si fonda sull’art. 245 di tale codice per sostenere che le disposizioni sull’attuazione della procedura di ricorso sono di competenza degli Stati membri. Tale Stato membro quindi ritiene che la Corte dovrebbe limitarsi a ribadire il principio del diritto di un operatore ad essere ascoltato, sia nella fase amministrativa che in quella giudiziale, in conformità della normativa nazionale.

29      La Commissione delle Comunità europee osserva che dalla giurisprudenza della Corte emerge che il rispetto dei diritti della difesa impone che ogni destinatario di una decisione che incide sensibilmente sui suoi interessi abbia il diritto di essere ascoltato, ossia che possa manifestare utilmente il proprio punto di vista, circostanza che esige il rispetto di un termine ragionevole per presentare le proprie osservazioni (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1972, causa 55/69, Cassella Farbwerke Mainkur/Commissione, Racc. pag. 887; 29 giugno 1994, causa C‑135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I‑2885, nonché 13 settembre 2007, cause riunite C‑439/05 P e C‑454/05 P, Land Oberösterreich e Austria/Commissione, Racc. pag. I‑7141).

30      La Commissione afferma che le decisioni di recupero adottate in applicazione del Codice doganale sono idonee ad incidere sensibilmente sugli interessi di importatori come la ricorrente della causa principale e che, di conseguenza, i diritti della difesa devono essere assicurati dagli Stati membri nell’attuazione delle disposizioni del suddetto codice relative alle modalità di recupero dei debiti doganali, pur non figurandovi nessuna disposizione attinente al diritto di audizione.

31      Essa ne deduce che un termine come quello previsto dalla LGT è compatibile con il principio del diritto all’audizione se i soggetti i cui interessi sono sensibilmente lesi da decisioni assunte nell’ambito del diritto comunitario hanno la possibilità di manifestare effettivamente il loro punto di vista su tali decisioni.

32      A giudizio della Commissione, al giudice nazionale compete valutare se, alla luce del contesto giuridico, tanto comunitario quanto nazionale, ed in seguito ad una valutazione complessiva dei fatti all’origine della controversia principale, le prescrizioni relative al rispetto dei diritti della difesa siano soddisfatte. Essa ritiene che il giudice del rinvio, per decidere in merito al rispetto del diritto all’audizione, possa ispirarsi ai criteri che potrebbero trarsi dalla giurisprudenza della Corte, vale a dire la finalità delle norme comunitarie applicabili, la complessità dei fatti e dei motivi sottesi alla decisione, la complessità del contesto giuridico, l’eventuale possibilità di chiedere una proroga del termine impartito e, infine, la possibilità di presentare osservazioni supplementari.

 Risposta della Corte

33      I diritti fondamentali sono parte integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, quest’ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri oltre che alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I‑1611, punto 37).

34      D’altro canto, da costante giurisprudenza della Corte risulta che, quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (v., in particolare, sentenze 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, Racc. pag. I‑2925, punto 42, e 4 ottobre 1991, causa C‑159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, Racc. pag. I‑4685, punto 31).

35      Dal momento che le questioni pregiudiziali vertono sulle modalità in base alle quali le autorità nazionali devono applicare il Codice doganale comunitario, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi d’interpretazione necessari alla valutazione da parte di quest’ultimo della compatibilità della normativa nazionale in causa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce l’osservanza.

36      Orbene, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.

37      In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente (v., in particolare, sentenze citate Commissione/Lisrestal e a., punto 21, e Mediocurso/Commissione, punto 36).

38      Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto comunitario, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Trattandosi dell’attuazione del principio in parola e, più in particolare, dei termini per esercitare i diritti della difesa, si deve precisare che, qualora non siano fissati dal diritto comunitario, come nella causa principale, essi rientrano nella sfera del diritto nazionale purché, da un lato, siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli o le imprese in situazioni di diritto nazionale comparabili, e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti della difesa conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

39      Quanto al principio del rispetto dei diritti della difesa, il giudice del rinvio si pone due questioni, vale a dire, da un lato, se un termine da otto a quindici giorni quale quello previsto come regola generale dal diritto nazionale affinché il contribuente possa esercitare il proprio diritto ad essere ascoltato possa ritenersi sufficiente e, dall’altro, se, alla luce delle circostanze della causa a qua, il termine di tredici giorni intercorso tra il momento in cui la Sopropé è stata messa in condizione di far valere le proprie osservazioni e la data della decisione di recupero sia sufficiente per l’osservanza del suddetto principio.

40      Quanto al primo punto, occorre rilevare che è normale e peraltro opportuno che le disposizioni legislative e regolamentari nazionali stabiliscano, nell’ambito di vari procedimenti amministrativi, regole generali sui termini. La previsione di regole del genere è altresì in linea con il rispetto del principio di uguaglianza. Per quanto riguarda le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto comunitario, spetta agli Stati membri stabilire termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione.

41      Quanto al recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione si deve affermare che un termine che consenta al contribuente di esercitare il suo diritto all’audizione, che non può essere inferiore ad otto giorni né superiore a quindici giorni, in linea di principio non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti della difesa conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario. Infatti, le imprese che possono essere coinvolte dal procedimento oggetto della causa principale sono professionisti che abitualmente ricorrono all’importazione. D’altro canto, la normativa comunitaria applicabile prevede che tali imprese debbano essere in grado di dimostrare, a fini di controllo, la regolarità del complesso delle operazioni da loro effettuate. Infine, l’interesse generale della Comunità europea e, in particolare, l’interesse a recuperare tempestivamente le entrate proprie impone che i controlli possano essere realizzati prontamente ed efficacemente.

42      La ricorrente nella causa principale fa tuttavia valere dinanzi al giudice del rinvio che essa aveva fruito soltanto di un termine di otto giorni per manifestare la propria posizione e che la decisione di recupero era stata assunta appena tredici giorni dopo essere stata invitata a presentare le proprie osservazioni. Per tale ragione il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se termini simili siano compatibili con il diritto comunitario.

43      Sebbene la Corte non sia competente, ai sensi dell’art. 234 CE, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata controversia, e neppure a qualificare una disposizione di diritto nazionale alla luce di tale norma, tuttavia, nell’ambito della collaborazione giudiziaria instaurata dal detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, essa può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione (sentenze 8 dicembre 1987, causa 20/87, Gauchard, Racc. pag. 4879, punto 5; 5 marzo 2002, cause riunite C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a., Racc. pag. I‑2157, punto 22, nonché 11 settembre 2003, causa C‑6/01, Anomar e a., Racc. pag. I‑8621, punto 37).

44      In proposito occorre precisare che, quando una disciplina legislativa o regolamentare nazionale, come nel caso della normativa di legge applicabile in esame nella causa principale, fissa il termine finalizzato a raccogliere le osservazioni degli interessati individuando una forbice di tempo, spetta al giudice nazionale verificare che il termine così impartito dall’amministrazione nel singolo caso sia confacente alla situazione particolare della persona o dell’impresa coinvolta e che abbia loro consentito di esercitare i loro diritti della difesa nel rispetto del principio di effettività. Spetta a detto giudice, in tal caso, tenere debitamente conto dei dati peculiari alla causa. Nel caso di importazioni effettuate con paesi dell’Asia, possono assumere rilevanza anche elementi quali la complessità delle operazioni di cui trattasi, la distanza o ancora la qualità dei rapporti solitamente intrattenuti con le amministrazioni locali competenti. Deve altresì tenersi conto delle dimensioni dell’impresa e del fatto che essa intrattenga o meno abituali relazioni commerciali con i paesi in questione.

45      Quanto alle operazioni di controllo come quelle di cui alla causa principale, va rilevato che esse costituiscono un insieme. Quindi, un procedimento d’ispezione che si svolga nel corso di più mesi, che comporti verifiche in loco e l’audizione dell’impresa coinvolta le cui dichiarazioni sono verbalizzate consente di presumere che la predetta impresa sia a conoscenza delle ragioni per le quali il procedimento d’ispezione è stato intrapreso e la natura dei fatti che le vengono addebitati.

46      Anche circostanze del genere atte a dimostrare che l’impresa interessata è stata sentita, con cognizione di causa, nel corso dell’ispezione vanno prese in considerazione.

47      Spetta al giudice investito della controversia principale esaminare se, alla luce in particolare di tali vari criteri, il termine concesso dall’amministrazione competente all’interno della forbice temporale prevista dalla legge nazionale soddisfi le prescrizioni del diritto comunitario sopra rammentate.

48      Quanto alla questione di quale incidenza possa avere sulla decisione contestata nella causa principale il fatto che la stessa sia stata adottata tredici giorni dopo che la società era stata informata di avere un termine di otto giorni di tempo per presentare le sue osservazioni, occorre fornire le seguenti precisazioni.

49      La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro.

50      In tale contesto, il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l’amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta.

51      Spetta unicamente al giudice nazionale verificare se, tenuto conto del periodo intercorso tra il momento in cui l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni e la data in cui ha assunto la propria decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.

52      Occorre pertanto rispondere al giudice del rinvio dichiarando che, per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso all’importatore sospettato di aver commesso un’infrazione doganale affinché questi presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

53      Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali.

54      Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell’importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso all’importatore sospettato di aver commesso un’infrazione doganale affinché questi presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

2)      Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali.

3)      Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l’amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell’importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.

Firme


* Lingua processuale: il portoghese.