Language of document : ECLI:EU:C:2006:708

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 novembre 2006 (*)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli – Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori – Metodo di calcolo dell’importo dell’aiuto – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Danno certo»

Nel procedimento C‑243/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 6 giugno 2005,

Agraz, SA, con sede in Madrid (Spagna),

Agrícola Conservera de Malpica, SA, con sede in Toledo (Spagna),

Agridoro Soc. coop. arl, con sede in Pontenure,

Alfonso Sellitto SpA, con sede in Mercato San Severino,

Alimentos Españoles, Alsat, SL, con sede in Don Benito, (Spagna),

AR Industrie Alimentari SpA, con sede in Angri,

Argo Food – Packaging & Innovation Co. SA, con sede in Serres (Grecia),

Asteris SA, con sede in Atene (Grecia),

Attianese Srl, con sede in Nocera Superiore,

Audecoop Distillerie Arzens – Techniques séparatives (AUDIA), con sede in Bram (Francia),

Benincasa Srl, con sede in Angri,

Boschi Luigi e Figli SpA, con sede in Fontanellato,

CAS SpA, con sede in Castagnaro,

Calispa SpA, con sede in Castel San Giorgio,

Campil – Agro Industrial do Campo do Tejo, Lda, con sede in Cartaxo (Portogallo),

Campoverde Srl, con sede in Nocelleto di Carinola,

Carlo Manzella & C. Sas, con sede in Castel San Giovanni,

Carnes y Conservas Españolas, SA, con sede in Mérida (Spagna),

CO.TRA.PO Soc. coop. arl, società in fallimento, con sede in Adria,

Columbus Srl, con sede in Parma,

Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA, con sede in Almeirim (Portogallo),

Conditalia Srl, con sede in Nocera Superiore,

Conservas El Cidacos, SA, con sede in Autol (Spagna),

Conservas Elagón, SA, con sede in Coria (Spagna),

Conservas Martinete, SA, con sede in Puebla de la Calzada (Spagna),

Conservas Vegetales de Extremadura, SA, con sede in Villafranco del Guadiana (Spagna),

Conserve Italia Soc. coop. arl, con sede in San Lazzaro di Savena,

Conserves France SA, con sede in Nîmes (Francia),

Conserves Guintrand SA, con sede in Carpentras (Francia),

Conservificio Cooperativo Valbiferno Soc. coop. arl, con sede in Guglionesi,

Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. coop. arl, con sede in Rivarolo del Re ed Uniti,

Consorzio Padano Ortofrutticolo (Copador) Soc. coop. arl, con sede in Collecchio,

Copais Food and Beverage Company SA, con sede in Nea Ionia (Grecia),

Tin Industry D. Nomikos SA, con sede in Marousi (Grecia),

Davia Srl, con sede in Gragnano,

De Clemente Conserve Srl, con sede in Fisciano,

De.Con Srl, con sede in Scafati,

Desco SpA, con sede in Terracina,

Di Leo Nobile SpA – Industria Conserve Alimentari, con sede in Castel San Giorgio,

Ditta Emilio Marotta, con sede in Sant’Antonio Abate,

E. & O. von Felten SpA, con sede in Fontanini,

Elais SA, con sede in Atene (Grecia),

Emiliana Conserve Srl, con sede in Busseto,

Enrico Perano & Figli Spa, con sede in San Valentino Torio,

FIT – Fomento da Indústria do Tomate, SA, con sede in Águas de Moura (Portogallo),

Faiella & C. Srl, con sede in Scafati,

Feger di Gerardo Ferraioli SpA, con sede in Angri,

Fratelli D’Acunzi Srl, con sede in Nocera Superiore,

Fruttagel Soc. coop. arl, con sede in Alfonsine,

Giaguaro SpA, con sede in Sarno,

Giulio Franzese Srl, con sede in Carbonara di Nola,

Greci Geremia & Figli SpA, con sede in Parma,

Greci – Industria Alimentare SpA, con sede in Parma,

Greek Canning Co. SA «Kyknos», con sede in Nauplia (Grecia),

«Grilli Paolo & Figli Sas» di Grilli Enzo e Togni Selvino, con sede in Gambettola,

Heinz Iberica, SA, con sede in Alfaro (Spagna),

IAN – Industrias Alimentarias de Navarra, SA, con sede in Vilafranca (Spagna),

Indústrias de Alimentação Idal, Lda, con sede in Benavente (Portogallo),

Industrie Rolli Alimentari SpA, con sede in Roseto degli Abruzzi,

Italagro – Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, con sede in Castanheira do Ribatejo (Portogallo),

La Cesenate Conserve Alimentari SpA, con sede in Cesena,

La Doria SpA, con sede in Angri,

La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. Srl, con sede in Sant’Antonio Abate,

La Rosina Srl, con sede in Angri,

Le Quattro Stelle Srl, con sede in Angri,

Louis Martin Production SAS, con sede in Monteux (Francia),

Menu Srl, con sede in Medolla,

Mutti SpA, con sede in Montechiarugolo,

National Conserve Srl, con sede in Sant’Egidio del Monte Albino,

Nestlé España, SA, con sede in Miajadas (Spagna),

Nuova Agricast Srl, con sede in Verignola,

Pancrazio SpA, con sede in Cava De’ Tirreni,

Pecos SpA, con sede in Castel San Giorgio,

Pomagro Srl, con sede in Fisciano,

Raffaele Viscardi Srl, con sede in Scafati,

Rodolfi Mansueto SpA, con sede in Ozzano Taro,

Salvati Mario & C. SpA, con sede in Mercato San Severino,

Sefa Srl, con sede in Nocera Superiore,

Serraiki Konservopia Oporokipeftikon Serko SA, con sede in Serres,

ARP – Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. coop. arl, con sede in Gariga di Podenzano,

Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas – Sopragol, SA, con sede in Mora (Portogallo),

Spineta SpA, con sede in Pontecagnano Faiano,

Star Stabilimento Alimentare SpA, con sede in Agrate Brianza,

Sugal Alimentos, SA, con sede in Azambuja (Portogallo),

Sutol – Indústrias Alimentares, Lda, con sede in Alcácer do Sal (Portogallo),

Tomsil – Sociedade Industrial de Concentrado de Tomate, SA, con sede in Ferreira do Alentejo (Portogallo),

Zanae – Nicoglou levures de boulangerie, Industrie commerce alimentaire SA, con sede in Salonicco (Grecia),

rappresentate dal sig. J.L. da Cruz Vilaça, advogado, e dal sig. D. Choussy, avocat,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra F. Clotuche‑Duvieusart, dai sigg. M. Nolin e L. Visaggio, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 maggio 2006,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la presente impugnazione, le ricorrenti chiedono alla Corte il parziale annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, causa T‑285/03 Agraz e a./Commissione (Racc. pag. II‑1063, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il ricorso diretto al risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito come conseguenza del metodo adottato per il calcolo dell’importo dell’aiuto alla produzione previsto dal regolamento (CE) della Commissione 12 luglio 2000, n. 1519, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo e l’importo dell’aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro (GU L 174, pag. 29), in quanto il danno asserito non era certo e non ricorrevano i presupposti per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 2201/96

2        L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29; in prosieguo: il «regolamento di base»), prevede quanto segue:

«1.      Ai prodotti indicati all’allegato I, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, si applica un regime di aiuto alla produzione.

2.      L’aiuto alla produzione è concesso all’impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base ai contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o pre-riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall’altro.

(...)».

3        L’art. 4 del regolamento di base precisa quanto segue:

«1.      L’aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

2.      L’importo dell’aiuto alla produzione è stabilito in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario nei limiti di quanto dispone il paragrafo 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto si tiene conto in particolare:

a)      della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti;

b)      dell’importo dell’aiuto stabilito o calcolato prima della riduzione di cui al paragrafo 10, ove si applichi, per la campagna di commercializzazione precedente, e

c)      per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell’andamento del volume degli scambi con l’estero e del relativo prezzo, quando quest’ultimo criterio comporta una diminuzione dell’importo dell’aiuto.

3.      L’aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi sono regolarmente aggiornati alla luce dell’esperienza acquisita.

(...)

5.      Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase “uscita azienda agricola” per quanto riguarda i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi.

6.      Per quanto riguarda i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50% del mercato del consumo comunitario, l’andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell’anno civile che precede l’inizio della campagna rispetto ai dati dell’anno civile precedente.

7.      Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l’aiuto alla produzione è calcolato per i prodotti seguenti:

a)      concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;

(...)

9.      Prima dell’inizio di ogni campagna, la Commissione stabilisce l’importo dell’aiuto alla produzione (…). Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti minimi di qualità e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

10.      Per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di pomodori, le spese globali non devono superare, per ciascuna campagna di commercializzazione, l’importo che sarebbe stato raggiunto se le quote francesi e portoghesi applicabili ai concentrati per la campagna 1997/1998 fossero state stabilite come segue:

–        Francia:          224 323 tonnellate,

–        Portogallo: 670 451 tonnellate.

A tal fine, l’aiuto stabilito per i concentrati di pomodori e i loro derivati a norma del paragrafo 9 è ridotto del 5,37%. Un eventuale importo complementare è versato dopo la campagna se l’aumento delle quote francesi e portoghesi non è interamente utilizzato».

 Il regolamento n. 1519/2000

4        Il regolamento n. 1519/2000, all’art. 2, n. 1, stabilisce che, «[p]er la campagna 2000/01, l’aiuto alla produzione di cui all’articolo 4 [del regolamento di base] è quello stabilito all’allegato II». L’importo dell’aiuto alla produzione è stato fissato in EUR 17,178 per 100 kg netti di concentrato di pomodoro con un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%.

 Fatti all’origine della controversia

5        I fatti all’origine della controversia sono esposti nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«5      Con lettera del 4 febbraio 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità cinesi di fornirle il più velocemente possibile gli elementi di informazione necessari al fine della fissazione degli aiuti per la campagna 2000/2001 nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, mediante compilazione del formulario allegato. Tale lettera è rimasta senza risposta.

6      A seguito dell’adozione del regolamento n. 1519/2000, alcune delegazioni ed associazioni spagnole, francesi, greche, italiane e portoghesi, rappresentanti di produttori di prodotti trasformati a base di pomodoro, hanno significato alla Commissione le loro obiezioni, contestando il fatto che non si fosse tenuto conto del prezzo dei pomodori cinesi nella fissazione dell’importo dell’aiuto concesso.

7      L’organisation européenne des industries de la conserve de tomates (in prosieguo: l’“OEICT”) e l’Associação Portuguesa dos Industriais de Tomate hanno inoltrato alla Commissione diverse domande di modifica dell’importo concesso. Una di queste domande era corredata di una copia di un contratto da cui risultava il prezzo del prodotto pagato al produttore cinese.

8      Con lettera del 5 marzo 2001, inviata al Ministro portoghese dell’Agricoltura in risposta alla domanda di revisione del calcolo dell’importo dell’aiuto da questi inoltrata, la Commissione ha fatto presente che la fissazione dell’importo degli aiuti alla trasformazione dei pomodori per la campagna 2000/2001 era stata effettuata nel rigoroso rispetto degli artt. 3 e 4 del regolamento di base e, pur confermando, inoltre, l’avvenuta ricezione in data 13 dicembre 2000 di una lettera dell’OEICT in cui le si comunicava il prezzo contenuto in un contratto concluso in Cina, aggiungeva che le era impossibile modificare la sua decisione in base al prezzo concordato in un unico contratto, non confermato dalle autorità nazionali interessate.

9      Nel settembre 2001 i servizi diplomatici spagnoli a Pechino hanno ottenuto dalle autorità cinesi un certificato in cui si indicava, per le campagne 1999 e 2000, il prezzo medio dei pomodori pagato ai produttori della provincia di Xinjiang, che rappresenta circa l’88% della produzione totale cinese di pomodori trasformati. Il documento è stato trasmesso al commissario responsabile, sig. Fischler, dal Ministro portoghese dell’Agricoltura il 9 novembre 2001 e dall’OEICT il 7 dicembre 2001.

10      Il 31 gennaio 2002 la Commissione ha risposto a tale organizzazione, sottolineando nuovamente la conformità dell’importo dell’aiuto fissato con gli artt. 3 e 4 del regolamento di base. La Commissione, inoltre, facendo leva sul fatto che l’industria comunitaria del pomodoro, che, a suo dire, aveva raggiunto un livello record di trasformazione, non era stata affatto penalizzata, non reputava necessario rivedere il regolamento n. 1519/2000.

11      A seguito di una riunione tenutasi il 6 novembre 2002 e di svariate missive inviate dalle ricorrenti alla Commissione, questa ha dichiarato, con lettera del 7 gennaio 2003, di non aver alcun motivo per intervenire sul regolamento n. 1519/2000».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2003, le ricorrenti proponevano un ricorso diretto a far condannare la Commissione a risarcire loro il danno che esse avrebbero subito a seguito dell’adozione del regolamento n. 1519/2000.

7        Dopo aver ricordato che l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che sia soddisfatta una serie di condizioni attinenti all’illiceità della condotta addebitata all’istituzione comunitaria, all’effettiva sussistenza del danno e all’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno lamentato, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva tenuto un comportamento illecito.

8        Al punto 54 della sentenza impugnata, esso ha infatti considerato, da un lato, che «l’inerzia della Commissione susseguente all’invio della lettera del 4 febbraio 2000 [ha costituito] una violazione sufficientemente caratterizzata, ai sensi della giurisprudenza, dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione».

9        Al punto 61 della medesima sentenza, esso ha considerato, dall’altro lato, che «il regolamento n. 1519/2000, non tenendo affatto conto del prezzo della materia prima di uno dei principali paesi produttori ed esportatori, vale a dire la Cina, viola le condizioni imperative di cui all’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento di base e che [t]ale illecito, che costituisce una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli, può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità in ragione delle sue conseguenze pregiudizievoli».

10      Per quanto riguarda il danno asserito, il Tribunale ha statuito quanto segue:

«70      Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza (sentenze della Corte 27 gennaio 1982, causa 51/81, De Franceschi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 117, punto 9, e cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 9; sentenza del Tribunale 18 maggio 1995, causa T‑478/93, Wafer Zoo/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punto 49), il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo.

71      Spetta [al] ricorrente fornire elementi di prova al giudice comunitario al fine di dimostrare l’esistenza e l’entità di tale danno (sentenza della Corte 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti 22‑24; sentenze del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T‑575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 97, e 28 aprile 1998, causa T‑184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑667, punto 60).

72      Nella stima delle ricorrenti, il loro danno è esattamente pari alla differenza tra l’importo dell’aiuto che è stato fissato nel regolamento n. 1519/2000 e quello che sarebbe stato determinato se la Commissione avesse preso in considerazione il prezzo cinese.

73      In primo luogo, si deve sottolineare che i prezzi cinesi sui quali le ricorrenti si basano sono quelli da esse ottenuti tramite i servizi diplomatici spagnoli a Pechino. Si tratta del prezzo medio dei pomodori pagato ai produttori della provincia di Xinjiang, la quale rappresenta, secondo le ricorrenti, circa l’88% della produzione cinese di pomodori trasformati. Tali cifre sono contestate dalla Commissione, in quanto rappresenterebbero una media bassa. La Commissione, del resto, non sarebbe stata in grado di valutare se fossero conformi alle disposizioni del regolamento di base. Orbene, nella valutazione di una situazione economica complessa, il suo potere discrezionale riguarda anche l’accertamento dei dati di fatto (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25).

74      Infatti, siccome il regolamento di base conferisce alla Commissione un certo margine di discrezionalità nella fissazione dell’importo dell’aiuto, è impossibile determinare con certezza l’incidenza della presa in considerazione del prezzo versato ai produttori di pomodori cinesi sull’importo dell’aiuto. L’art. 4, n. 1, [del regolamento di base], non prevede che l’aiuto alla produzione debba essere pari alla differenza tra il prezzo minimo pagato al produttore nella Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori, ma si contenta di fissare un limite massimo.

75      A questo proposito si deve rilevare che il fatto che nel passato la Commissione abbia potuto fissare l’importo dell’aiuto a un livello che rifletteva esattamente la differenza tra il prezzo minimo pagato al produttore nella Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori non l’obbligava affatto a mantenere l’aiuto a tale livello. Sarebbe anzi contrario alla lettera e alla finalità del regolamento di base che la Commissione non tenesse conto dell’andamento della situazione dei mercati internazionali, rendendo in tal modo eventualmente più difficile lo smaltimento del prodotto comunitario.

76      Le ricorrenti, quindi, non possono invocare un diritto ad un aiuto massimo equivalente alla differenza tra il prezzo minimo pagato al produttore nella Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi dopo che siano stati presi in considerazione i prezzi cinesi.

77      Conseguentemente, il danno calcolato dalle ricorrenti ed indicato dettagliatamente nella tabella dell’allegato A.27 all’atto introduttivo non ha carattere certo».

11      Considerando che non ricorresse l’insieme dei presupposti necessari per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, il Tribunale respingeva il ricorso.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

12      Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        dichiarare l’annullamento parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui ha giudicato che il danno non era certo e ha respinto il ricorso;

e pronunciandosi nuovamente,

–        a titolo principale, dichiarare che nel caso di specie ricorrono le condizioni perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Commissione, condannare la Commissione al pagamento, a ogni ricorrente, del saldo dell’aiuto alla produzione accompagnato da interessi al tasso che la Corte dovrà fissare, a partire dal 12 luglio 2000 (o, in subordine, a partire dal 13 luglio 2000 o, in ulteriore subordine, a partire dal 16 luglio 2000) e fino al giorno del pagamento effettivo, e condannare la Commissione a sopportare tutte le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle delle ricorrenti.

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sugli importi dei risarcimenti da pagare alle ricorrenti, dopo averle nuovamente sentite, e condannare la Commissione alle spese (comprese quelle delle ricorrenti) nel procedimento di impugnazione e nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale.

13      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare parzialmente irricevibile e, in ogni caso, del tutto infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

14      Con ordinanza del presidente della Corte 19 ottobre 2005, le società Carmine Tagliamonte & C. Srl, Cbcotti Srl, Cirio del Monte Italia SpA, Fratelli Longobardi Srl, G3 Srl, La Regina del Pomodoro Srl, La Regina di San Marzano di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, Lodato Gennaro & C. SpA, Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, Prodakta SA, Rispoli Luigi & C. Srl, Saviano Pasquale Srl, Sevath SA, Silaro Conserve Srl e Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, che hanno rinunciato all’impugnazione, sono state cancellate dal ruolo della causa C‑243/05 P e le spese relative al ricorso d’impugnazione proposto da tali società sono state loro addebitate.

 Sull’impugnazione

 Argomenti delle parti

15      A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo motivo si fonda su un errore di diritto nella qualifica del danno. Il secondo attiene alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di essere sentiti. Il terzo è fondato sullo snaturamento delle conclusioni delle ricorrenti. Il quarto motivo attiene al mancato esercizio da parte del Tribunale delle sue competenze giurisdizionali di merito e del suo dovere di giudicare, nonché al fatto che vi è stato un diniego di giustizia.

16      Il primo motivo è suddiviso in due parti. La prima parte attiene al mancato rispetto della giurisprudenza comunitaria e dei principi riconosciuti dagli ordinamenti giuridici nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «danno certo» e avrebbe confuso la determinazione della natura del danno con il calcolo preciso del suo ammontare. La seconda parte si fonda sul fatto che il Tribunale non ha tratto, con riguardo al riconoscimento del diritto al risarcimento delle ricorrenti, le conseguenze che si imponevano dalle sue constatazioni in merito all’illiceità del comportamento della Commissione.

17      Nell’ambito della prima parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che il fatto che la Commissione goda di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’ammontare dell’aiuto alla produzione non consente di considerare che il danno asserito è incerto. Purché sia prevedibile con sufficiente certezza e valutabile, un danno potrebbe dar luogo a risarcimento, a prescindere dalla circostanza che non sia stato ancora quantificato. Nella fattispecie, il danno asserito sarebbe peraltro stato delimitato e definito con cifre precise. L’eventuale incertezza sussistente riguarderebbe unicamente la determinazione dell’importo di tale danno. Non avendo gli elementi necessari per calcolare tale importo, il Tribunale, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto disporre misure istruttorie o di organizzazione del procedimento, oppure pronunciare una sentenza interlocutoria.

18      Le ricorrenti affermano che, sebbene, sia vero che la sussistenza di un danno reale e certo sia esclusa laddove manchi una lesione attuale di un diritto o di un interesse legittimo, un danno del genere sussiste invece qualora, come nella fattispecie, il danno lamentato derivi dall’impossibilità di esercitare, a causa del comportamento colpevole dell’istituzione chiamata in causa, un diritto di cui è accertata la sussistenza.

19      Esse sostengono che il giudizio del Tribunale è contrario ai principi ammessi dagli ordinamenti giuridici nazionali in ordine alla nozione di danno certo.

20      Quanto all’argomento elaborato dalla Commissione nel controricorso, secondo il quale le ricorrenti non hanno dimostrato l’effettività del danno asserito perché non hanno provato che l’importo dell’aiuto stabilito nel regolamento n. 1519/2000 non avrebbe consentito di conseguire l’obiettivo assegnato alla concessione di un aiuto alla produzione, ossia lo smaltimento della produzione comunitaria, esse sostengono che tale argomento è nuovo e, pertanto, inammissibile.

21      Comunque, non potrebbe essere preso in considerazione solo il detto obiettivo, pena l’esclusione ingiustificata della sussistenza di un qualunque danno a partire dal momento in cui la produzione comunitaria è stata totalmente smaltita, anche quando l’importo dell’aiuto accordato alle imprese di trasformazione per tener conto della differenza tra il prezzo minimo stabilito dalla Commissione e il prezzo dei principali paesi terzi sarebbe stato fissato ad un livello inferiore a quello che si ritiene derivi dall’applicazione delle norme rilevanti in materia.

22      La Commissione contesta che nella sentenza impugnata sia stato commesso un errore di diritto.

23      Essa sostiene che, considerato il potere discrezionale di cui essa gode in materia, il danno asserito dalle ricorrenti non può essere definito certo. Del resto, nessun elemento lasciava supporre, all’epoca, che essa avrebbe rinunciato a utilizzare tale potere discrezionale. In particolare, non avrebbe mai fornito alcuna rassicurazione atta a creare un legittimo affidamento in capo alle imprese di trasformazione circa il fatto che avrebbe tenuto conto dei prezzi cinesi per stabilire l’aiuto per la campagna 2000/2001.

24      La Commissione sostiene inoltre che la censura lamentata dalle ricorrenti, secondo la quale il Tribunale non ha né quantificato l’importo del loro danno né adottato provvedimenti istruttori a tal fine, si fonda su un nuovo motivo di ricorso, attinente alla sussistenza di un danno reale, che, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile.

25      Ad ogni modo, per stabilire l’effettiva sussistenza del danno asserito, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare, a parere della Commissione, che l’obiettivo dell’aiuto, che consiste nel consentire lo smaltimento dei prodotti comunitari, non è stato rispettato. Orbene, le ricorrenti non avrebbero mai dimostrato, e neanche sostenuto dinanzi al Tribunale, che l’importo dell’aiuto stabilito dalla Commissione non avrebbe consentito di raggiungere tale obiettivo.

 Giudizio della Corte

26      Secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione comunitaria, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (v., segnatamente, sentenze Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 9, e 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini e a./Commissione, Racc. pag. I‑5673, punto 61).

27      Il secondo presupposto, relativo al danno, esige che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento sia reale e certo (v., in tal senso, citate sentenze De Franceschi/Consiglio e Commissione, punto 9, e Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, punto 9), il che spetta alla parte ricorrente dimostrare (v. sentenze Roquette Frères/Commissione, cit., punto 24, e 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4775, punto 31).

28      Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che il danno lamentato dalle ricorrenti non ha carattere certo.

29      Esso ha considerato, da un lato, che il margine di discrezionalità che il regolamento di base attribuisce alla Commissione nella fissazione dell’importo dell’aiuto alla produzione impedisce di determinare con certezza l’incidenza della presa in considerazione del prezzo versato ai produttori di pomodori cinesi sull’importo di tale aiuto. Dall’altro, esso ha rilevato che la Commissione contestava che i dati relativi ai prezzi cinesi su cui si erano basate le ricorrenti per quantificare il loro danno fossero rappresentativi.

30      A questo proposito, occorre rilevare che la circostanza che l’istituzione comunitaria goda di un ampio potere discrezionale nella materia di cui trattasi non può, come tale, indurre automaticamente a negare un carattere certo al danno asserito, che deriva da un comportamento illecito di tale istituzione.

31      Sostenere il contrario equivarrebbe a privare di utilità il ricorso per risarcimento danni nelle materie, quali l’organizzazione comune dei mercati, in cui le istituzioni comunitarie godono, nell’esercizio del loro potere regolamentare o decisionale, di un ampio margine di discrezionalità tenuto conto, in particolare, delle poste in gioco e delle scelte economiche inerenti a tali materie.

32      Il fatto di riconoscere un margine di discrezionalità all’istituzione contestata non ha d’altra parte impedito alla Corte, in un certo numero di casi, di dichiarare la sussistenza di un danno risarcibile (v., in particolare, sentenze 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533, e 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955).

33      Ciò premesso, si deve verificare, alla luce delle particolari circostanze che caratterizzano la presente causa (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4549, punto 25), se il Tribunale fosse legittimato a considerare che il margine discrezionale di cui dispone la Commissione per stabilire l’importo di un aiuto alla produzione in forza del regolamento di base è tale da escludere che al danno lamentato dalle ricorrenti sia riconosciuto un carattere certo.

34      A tale proposito, occorre rilevare che è vero che l’esistenza del detto margine discrezionale, così come le riserve della Commissione in merito alla rappresentatività dei dati relativi al prezzo cinese avanzate dalle ricorrenti, erano tali da impedire al Tribunale di determinare con certezza la precisa incidenza sull’importo dell’aiuto controverso dell’illecita omissione da parte della Commissione di prendere in considerazione i prezzi cinesi.

35      Inoltre, tenuto conto del detto margine discrezionale, non è certo che le ricorrenti abbiano diritto all’esatto importo al quale esse hanno valutato il loro danno dinanzi a Tribunale, cioè, come ricordato al punto 72 della sentenza impugnata, quello che ammonta «esattamente alla differenza tra l’importo dell’aiuto fissato dal regolamento n. 1519/2000 e quello che sarebbe stato determinato se la Commissione avesse preso in considerazione i prezzi cinesi».

36      Tuttavia, considerazioni del genere autorizzano il Tribunale solamente a rilevare l’incertezza circa l’esatta entità del danno lamentato, ma non a giungere alla conclusione che l’esistenza stessa del danno non sia certa.

37      Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 50 della sentenza impugnata, è pacifico che la Cina era considerata, al momento della fissazione dell’aiuto controverso, uno dei principali paesi terzi la cui produzione era in concorrenza con la produzione comunitaria.

38      Peraltro, il fatto che la Commissione abbia illegittimamente omesso di prendere in considerazione i prezzi cinesi ha portato ad un prezzo stimato del pomodoro dei principali paesi terzi produttori ed esportatori sensibilmente superiore a quello che sarebbe derivato se i detti prezzi fossero stati presi in considerazione. Lo stesso Tribunale ha preso atto, al punto 67 della sentenza impugnata, dell’affermazione della Commissione secondo la quale tale presa in considerazione avrebbe potuto comportare una «sensibile» diminuzione del prezzo stimato della materia prima dei principali paesi produttori ed esportatori.

39      Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti si sono impegnate a dimostrare che, alla luce di tali elementi, l’importo dell’aiuto alla produzione, se la Commissione non avesse tenuto un comportamento illegittimo, sarebbe stato necessariamente fissato ad un livello superiore a quello previsto dal regolamento n. 1519/2000.

40      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, in queste circostanze spettava alla Commissione, per poter negare un carattere certo all’aumento dell’aiuto asserito dalle ricorrenti, dimostrare che il mantenimento dell’aiuto al preciso livello fissato dal regolamento n. 1519/2000 era compatibile con la corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 4, n. 2, del regolamento di base. Orbene, tale analisi è stata manifestamente omessa, poiché, come risulta dal punto 67 della sentenza impugnata, la Commissione si è infatti limitata a far rilevare il suo potere discrezionale in materia.

41      Di conseguenza il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il danno lamentato non aveva carattere certo sulla base degli elementi ricordati al punto 29 della presente sentenza.

42      Per giunta, quand’anche si supponesse, secondo quanto sostenuto dalla Commissione all’udienza dinanzi alla Corte, che un elemento quale quello previsto all’art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento di base, relativo all’andamento degli scambi nei mercati internazionali, possa dar luogo a una diversa ponderazione nell’ambito di un calcolo che tenga conto dei prezzi cinesi, si deve necessariamente constatare, alla luce di quanto esposto ai punti 37‑40 della presente sentenza, che le ricorrenti si sarebbero sicuramente trovate in una situazione migliore se la Commissione non avesse illegittimamente omesso di prendere in considerazione i prezzi cinesi al momento di stabilire l’importo dell’aiuto alla produzione. Lungi dall’essere ipotetica o puramente eventuale, la sussistenza del danno lamentato dalle ricorrenti è dunque incontestabile. Nonostante permanga un’incertezza quanto alla sua quantificazione precisa, tale danno è inoltre economicamente valutabile.

43      L’analisi appena svolta non può essere contestata dall’argomento della Commissione attinente alla mancanza di difficoltà di smaltimento della produzione comunitaria durante la campagna interessata.

44      Infatti, senza che occorra pronunciarsi sull’ammissibilità di tale argomento, si deve rilevare che il regime d’aiuto alla produzione istituito a favore delle imprese di trasformazione dal regolamento di base al fine di compensare la differenza tra il prezzo minimo corrisposto ai produttori nella Comunità e il prezzo medio corrisposto nei paesi terzi, è accompagnato, ad opera del detto regolamento e dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 1997, n. 504, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 78, pag. 14), da un sistema che si basa sulla stipulazione, prima dell’inizio del periodo di piantagione, di contratti preliminari tra imprese di trasformazione e produttori nonché sulla fissazione di quote di produzione, destinato ad assicurare la corrispondenza tra i quantitativi prodotti e i quantitativi trasformati, e, pertanto, a evitare le difficoltà di smaltimento che potrebbero risultare da un aumento considerevole della produzione (v. quinto ‘considerando’ del regolamento di base e settimo ‘considerando’ del regolamento n. 504/97).

45      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, le aziende di trasformazione sono incoraggiate dal sistema di contratti preliminari a impegnarsi a smaltire la produzione comunitaria limitata in funzione delle reali esigenze dell’industria di trasformazione in cambio di un aiuto diretto a compensare, nel rispetto dei criteri imperativi elencati all’art. 4, n. 2, del regolamento di base, l’intero rischio commerciale, o parte di esso, inerente all’acquisto di pomodori nella Comunità ad un prezzo superiore a quello praticato dai produttori dei paesi terzi.

46      Ciò premesso, il fatto che tale sistema di gestione pianificata abbia permesso di garantire lo smaltimento della produzione comunitaria nel corso della campagna in questione non permette di escludere la sussistenza del danno commerciale subito dalle ricorrenti in conseguenza della fissazione dell’importo dell’aiuto, per la detta campagna, ad un livello insufficiente per il fatto che la Commissione, in tale occasione, si è astenuta, violando l’art. 4, n. 2, del regolamento di base, dal tener conto dei prezzi cinesi.

47      Tenuto conto di quanto precede, e senza che occorra esaminare la sua seconda parte, il primo motivo deve considerasi fondato.

48      Senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dell’impugnazione, la Corte deve quindi annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti nella presente impugnazione, con la motivazione che il danno lamentato non era certo e, di conseguenza, nella parte in cui ha condannato le suddette ricorrenti a sopportare cinque sesti delle loro spese e la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese delle dette ricorrenti.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

49      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

50      Nel caso di specie, poiché la determinazione dell’entità esatta del danno subito dalle ricorrenti richiede valutazioni di fatto complesse, la causa va rinviata dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo decida l’importo del risarcimento di tale danno.

51      Poiché la causa viene inviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, causa T‑285/03, Agraz e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti nella presente impugnazione, con la motivazione che il danno lamentato non era certo e, di conseguenza, nella parte in cui ha condannato le suddette ricorrenti a sopportare cinque sesti delle loro spese e la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese delle dette ricorrenti.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)      Le spese sono riservate.

Firme


* Lingua processuale: il francese.