Language of document : ECLI:EU:C:2015:231

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 aprile 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Costruzione di un centro commerciale – Efficacia vincolante di una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale – Mancata partecipazione del pubblico»

Nella causa C‑570/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 16 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2013, nel procedimento

Karoline Gruber

contro

Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten,

EMA Beratungs- und Handels GmbH,

Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per K. Gruber, da W. List, Rechtsanwalt;

–        per l’EMA Beratungs- und Handels GmbH, da B. Peck, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Wilms e L. Pignataro‑Nolin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Gruber, da un lato, e l’Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (in prosieguo: l’«UVK»), l’EMA Beratungs- und Handels GmbH (in prosieguo: l’«EMA») e il Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministro dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù), dall’altro, in merito a una decisione di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un centro commerciale su un terreno adiacente a un fondo di proprietà della sig.ra Gruber.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus») è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).

4        L’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione così dispone:

«2.      Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a)      che vantino un interesse sufficiente

      o, in alternativa,

b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale».

 Il diritto dell’Unione

5        Il considerando 5 della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), così dispone:

«Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (“convenzione di Århus”). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità».

6        L’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2011/92 contiene le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

d)      “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e)      “pubblico interessato”: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».

7        L’articolo 2 di tale direttiva così prevede:

«1.       Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all’articolo 4.

2.       La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

3.       Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [GU L 24, pag. 8].

(...)».

8        Ai sensi dell’articolo 4 della richiamata direttiva:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.       Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

a)      un esame del progetto caso per caso;

o

b)      soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.      Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

4.      Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».

9        L’articolo 11 della direttiva 2011/92 così dispone:

«1.      Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a)      che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2.      Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.      Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

4.       Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

5.       Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».

 Il diritto austriaco

10      L’articolo 3 della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), nella versione applicabile alla controversia principale (BGBl. I, 87/2009; in prosieguo: l’«UVP‑G 2000»), al paragrafo 7 dispone quanto segue:

«L’autorità deve accertare, su domanda del/la richiedente l’autorizzazione per il progetto, di un’autorità cooperante o del mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt], se per un determinato progetto debba essere effettuata una valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge federale (…). La pronuncia deve essere resa in primo e in secondo grado con decisione, rispettivamente, entro un termine di sei settimane. Rivestono la qualità di parte il candidato/la candidata per il progetto, l’autorità con cui collabora, il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e il Comune interessato. (...) Il contenuto delle decisioni nonché i motivi essenziali devono essere divulgati dall’autorità in modo adeguato o resi accessibili alla consultazione del pubblico. Il Comune interessato può proporre ricorso avverso la decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. (…)».

11      Il giudice del rinvio precisa che, successivamente ai fatti della controversia dinanzi a esso pendente, l’UVP‑G 2000 è stato modificato da una legge (BGBl. I, 77/2012) che ha aggiunto un paragrafo 7 a tale articolo 3, al fine di istituire un diritto di ricorso a favore delle associazioni ambientaliste riconosciute contro decisioni di accertamento negative in materia di valutazione d’impatto ambientale.

12      L’articolo 74, paragrafo 2, del codice relativo all’esercizio delle professioni artigianali, commerciali e industriali (in prosieguo: la «Gewerbeordnung») del 1994 così prevede:

«2) Possono essere costruiti o mantenuti in funzione solo previa autorizzazione dell’autorità gli stabilimenti commerciali che, a causa dell’impiego di macchinari e apparecchiature, per il loro funzionamento o le loro dotazioni o per altra ragione sono idonei a:

1.      mettere a repentaglio la vita o la salute (…) o la proprietà o altri diritti reali dei vicini; (…)

2.      arrecare ai vicini disturbo con odori, rumore, fumo, polvere, vibrazioni o in altro modo (…)».

13      In forza dell’articolo 75, paragrafo 2, della Gewerbeordnung, per vicini s’intendono tutte le persone che possano essere messe in pericolo o disturbate dalla costruzione, dall’esistenza o dal mantenimento in funzione di uno stabilimento, o la cui proprietà o altri diritti reali possano essere compromessi.

14      L’articolo 77, paragrafo 1, della Gewerbeordnung dispone che «[l]o stabilimento deve essere autorizzato quando (…) ci si può attendere che (…) i rischi prevedibili in base alle circostanze del caso specifico ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, prima frase, verranno evitati e i disturbi, i danni o gli altri effetti pregiudizievoli ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, punti da 2 a 5, saranno limitati a un livello accettabile».

15      Secondo l’articolo 356, paragrafo 1, della Gewerbeordnung, qualora venga fissata un’udienza, l’autorità è tenuta a comunicare ai vicini l’oggetto, l’orario e il luogo dell’udienza, nonché i presupposti per il mantenimento della qualifica di parte.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Il 21 febbraio 2012 l’UVK ha concesso all’EMA, in forza della Gewerbeordnung, un’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un centro commerciale a Klagenfurt am Wörthersee (Austria), con una superficie utilizzabile di 11 437,58 m2, su un terreno adiacente a un fondo di proprietà della sig.ra Gruber.

17      La sig.ra Gruber ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, con la motivazione, in particolare, che tale autorizzazione doveva essere condizionata a una valutazione dell’impatto ambientale (in prosieguo: la «VIA»), ai sensi dell’UVP‑G 2000.

18      A sostegno di tale ricorso essa ha eccepito l’illegittimità della decisione del governo del Land Carinzia, del 21 luglio 2010, di accertamento in materia di VIA, con la quale, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 7, dell’UVP‑G 2000, detto governo ha ritenuto che non fosse necessario effettuare una VIA relativamente al progetto in questione.

19      Secondo le obiezioni sollevate dalla sig.ra Gruber l’8 marzo 2011, tale decisione di accertamento in materia di VIA sarebbe censurabile tenuto conto dell’inesattezza dei dati e delle misure individuati ai fini del calcolo dell’assenza di rischi per la salute causati da detto centro commerciale. Peraltro la sig.ra Gruber, che non disporrebbe di un diritto di ricorso in qualità di vicina contro questo tipo di decisione, avrebbe segnalato al giudice del rinvio che una copia di tale decisione le è stata trasmessa soltanto successivamente alla sua adozione.

20      L’UVK sostiene che la decisione di accertamento in materia di VIA è divenuta definitiva, in quanto non è stata impugnata entro i termini di ricorso dalle persone titolari di un diritto in tal senso. Secondo l’UVK, tenuto conto dell’efficacia vincolante di tale decisione, esso era obbligato a rispettarla e non poteva effettuare nessuna valutazione sul contenuto della stessa nel corso della procedura di rilascio della decisione di autorizzazione.

21      Il giudice del rinvio precisa che, sebbene la Gewerbeordnung attribuisca ai vicini la facoltà di sollevare obiezioni nel corso del procedimento di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di uno stabilimento a uso commerciale o di proporre ricorso contro la decisione finale di costruzione e di esercizio, qualora tale stabilimento metta a repentaglio la loro vita, la loro salute o la loro proprietà, essi non dispongono tuttavia della facoltà di proporre direttamente un ricorso contro la previa decisione di un governo di non effettuare una VIA relativa a detto stabilimento.

22      Tale giudice rileva che l’articolo 3, paragrafo 7, dell’UVP‑G 2000 riserva unicamente al richiedente l’autorizzazione per il progetto, alle autorità cooperanti, al mediatore per l’ambiente e al Comune interessato la qualità di parte e, pertanto, la possibilità di intervenire durante il procedimento di elaborazione della decisione di accertamento in materia di VIA e di proporre ricorso contro tale decisione.

23      Il giudice del rinvio spiega che, nonostante il fatto che i vicini interessati dal progetto, come la sig.ra Gruber, non rivestano la qualità di parti nel procedimento che si conclude con una decisione di accertamento in materia di VIA, essi sono vincolati, al pari delle autorità e dei giudici nazionali, da una tale decisione divenuta definitiva.

24      Tale giudice s’interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’efficacia vincolante che rivestono le decisioni di accertamento in materia di VIA nei procedimenti successivi.

25      In tale contesto, il Verwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92 (...), in particolare il suo articolo 11, osti ad una normativa nazionale secondo cui una decisione in base alla quale, per un determinato progetto, non deve essere effettuata nessuna [VIA], ha efficacia vincolante anche per i vicini che non erano legittimati come parti in causa nel precedente procedimento di accertamento e può essere loro opposta nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione successivi, anche qualora essi possano, nel corso di tali procedimenti di autorizzazione, sollevare le loro obiezioni contro il progetto (ovvero, nel procedimento principale, eccepire che l’impatto del progetto mette a repentaglio la loro vita, la loro salute o la loro proprietà o che viene loro arrecato un disturbo intollerabile a causa dell’odore, del rumore, del fumo, della polvere, delle vibrazioni o in altro modo).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92, imponga, attraverso la sua diretta applicabilità, di negare l’efficacia vincolante descritta nella prima questione».

 Sulle questioni pregiudiziali

26      In via preliminare, occorre osservare che la sig.ra Gruber ha proposto un ricorso contro una decisione dell’UVK del 21 febbraio 2012. A tale data la direttiva 2011/92 era già entrata in vigore. Di conseguenza, essa è applicabile alla presente causa.

27      Tuttavia, nell’ambito di detto ricorso, tale persona contesta nel merito la decisione di accertamento in materia di VIA adottata il 21 luglio 2010 dal governo del Land Carinzia. Pertanto, per valutare la posizione giuridica della sig.ra Gruber a tale data, potrebbero essere prese in considerazione anche le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35.

28      In ogni caso, le disposizioni delle direttive 85/337 e 2011/92 che sono o potrebbero essere pertinenti nel caso di specie sono sostanzialmente identiche. Infatti, le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 11 della direttiva 2011/92, citate ai punti da 6 a 9 della presente sentenza, corrispondono alle disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 10 bis della direttiva 85/337.

29      Con le sue due questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una VIA per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini, come la sig.ra Gruber, che non disponevano di un diritto di ricorso contro detta decisione amministrativa.

30      Occorre rammentare che, secondo l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, gli Stati membri provvedono, in conformità al proprio ordinamento giuridico in materia, affinché i membri del «pubblico interessato» che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, possano proporre ricorso contro decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni della direttiva 2011/92 per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale.

31      Secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, fa parte del «pubblico interessato» il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia di VIA o che ha un interesse in tali procedure.

32      Ne deriva che non tutte le persone fisiche, giuridiche o le organizzazioni rientranti in tale nozione di «pubblico interessato» devono disporre di un diritto di ricorso ai sensi di detto articolo 11, ma soltanto quelle che vantino un interesse sufficiente o, se del caso, che facciano valere la violazione di un diritto.

33      L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 contempla due ipotesi quanto alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi dei membri del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva. In tal senso, la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata alla sussistenza di un «interesse sufficiente», oppure alla sussistenza della «violazione di un diritto», a seconda che la normativa nazionale si riferisca all’una o all’altra di tali condizioni (v., in tal senso, sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 38).

34      Al fine di allineare «correttamente» la direttiva 85/337 alla convenzione di Aarhus, conformemente al considerando 5 della direttiva 2003/35, l’articolo 10 bis, primo comma, della direttiva 85/337, al quale corrisponde l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, riprende in termini pressoché identici l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di tale convenzione e, pertanto, dev’essere interpretato alla luce degli obiettivi di detta convenzione (v., in tal senso, sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 41).

35      Secondo le indicazioni contenute nella Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, che la Corte può prendere in considerazione per interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 (v., in tal senso, sentenza Solvay e a., C‑182/10, EU:C:2012:82, punto 28), le due opzioni relative alla ricevibilità dei ricorsi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di tale convenzione costituiscono due strumenti equivalenti alla luce delle differenze tra gli ordinamenti giuridici delle parti di detta convenzione che mirano a conseguire il medesimo risultato.

36      L’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 prevede che gli Stati membri determinino ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tale proposito, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione di Aarhus stabilisce che ciò che costituisce interesse sufficiente o violazione di un diritto è determinato «secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia». Nel rispetto di tale obiettivo, l’attuazione di tale condizione di ricevibilità è riservata al diritto nazionale.

37      Si deve inoltre ricordare che, laddove, in assenza di disposizioni fissate in tale settore dal diritto dell’Unione, spetti all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi diretti a garantire la salvaguardia dei diritti che i singoli vantano in forza del diritto dell’Unione, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 43).

38      Pertanto, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per stabilire ciò che costituisce un «interesse sufficiente» o una «violazione di un diritto» (v., in tal senso, sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 55, nonché Gemeinde Altrip e a., C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 50).

39      Tuttavia, dallo stesso tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 e dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione di Aarhus discende che detto margine di discrezionalità trova i propri limiti nel rispetto dell’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

40      Di conseguenza, se il legislatore nazionale può limitare ai soli diritti pubblici soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti dall’articolo 11 della direttiva 2011/92, ossia diritti individuali che possono, secondo il diritto nazionale, essere qualificati come diritti soggettivi pubblici (v., in tal senso, sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen, C‑115/09, EU:C:2011:289, punti 36 e 45), le disposizioni di tale articolo relative ai diritti di ricorso dei membri del pubblico interessato dalle decisioni, atti od omissioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva non possono essere interpretate restrittivamente.

41      Nella fattispecie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la sig.ra Gruber è una «vicina» ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, della Gewerbeordnung, nozione in cui rientrano le persone che possano essere messe in pericolo o disturbate dalla costruzione, dall’esistenza o dal mantenimento in funzione di uno stabilimento, o la cui proprietà o altri diritti reali possano essere compromessi.

42      Alla luce dei termini di tale disposizione risulta che le persone rientranti nella nozione di «vicino» possono far parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92. Orbene, tali «vicini» dispongono di un diritto di ricorso soltanto contro l’autorizzazione per la costruzione o per l’esercizio di uno stabilimento. Non essendo parti del procedimento di accertamento della necessità di procedere a una VIA, essi non possono nemmeno contestare tale decisione nell’ambito di un eventuale ricorso contro la decisione di autorizzazione. Di conseguenza, limitando il diritto di ricorso contro le decisioni di accertamento della necessità di procedere alla VIA di un progetto soltanto ai richiedenti l’autorizzazione per il progetto, alle autorità cooperanti, al mediatore per l’ambiente (Umweltanwalt) e al comune interessato, l’UVP‑G 2000 priva del beneficio di tale diritto di ricorso un cospicuo numero di singoli, compresi in particolare i «vicini» eventualmente idonei a soddisfare le condizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92.

43      Tale esclusione pressoché generale limita la portata di detto articolo 11, paragrafo 1, e risulta quindi incompatibile con la direttiva 2011/92.

44      Ne consegue che una decisione amministrativa di non effettuare una VIA, adottata sulla base di siffatta normativa nazionale, non può ostare a che un singolo facente parte del «pubblico interessato» ai sensi di tale direttiva e che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o, se del caso, la «violazione di un diritto» contesti tale medesima decisione amministrativa nell’ambito di un ricorso proposto avverso la stessa oppure avverso una decisione di autorizzazione successiva.

45      Si deve osservare che l’accertamento dell’incompatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con la direttiva 2011/92 non limita il diritto dello Stato membro per stabilire ciò che costituisca, nel proprio ordinamento giuridico nazionale, un «interesse sufficiente» o una «violazione di un diritto», anche rispetto ai singoli rientranti nel «pubblico interessato», ivi compresi i vicini per i quali, in linea di principio, la possibilità di proporre ricorso deve essere disponibile.

46      Affinché il ricorso proposto da un singolo sia ricevibile, i criteri previsti dal diritto nazionale conformi alla direttiva 2011/92 per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o la «violazione di un diritto» devono essere soddisfatti e accertati dal giudice nazionale. In una fattispecie di questo tipo dev’essere altresì negata l’efficacia vincolante della decisione amministrativa sulla necessità di effettuare una VIA.

47      Nonostante il margine di discrezionalità di cui dispone uno Stato membro in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, secondo cui una VIA può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure conformi agli obiettivi di tale direttiva, si deve rammentare che una procedura come quella disciplinata in particolare dagli articoli 74, paragrafo 2, e 77, paragrafo 1, della Gewerbeordnung non è atta a soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione in materia di VIA.

48      Risulta che le disposizioni della Gewerbeordnung prevedono la possibilità per i vicini di sollevare obiezioni nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto a uso industriale o commerciale, qualora tale stabilimento sia idoneo a mettere a repentaglio la loro vita, la loro salute o la loro proprietà, oppure possa arrecare loro disturbo.

49      Tuttavia, tale procedimento ha principalmente a oggetto la protezione dell’interesse privato dei singoli e non persegue obiettivi ambientali specifici nell’interesse della società.

50      Sebbene sia possibile integrare il procedimento di VIA in un altro procedimento amministrativo, è tuttavia necessario, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 57 e 58 delle sue conclusioni, che tutti i requisiti derivanti dagli articoli da 5 a 10 della direttiva 2011/92 siano rispettati in tale procedimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, i membri del «pubblico interessato» che soddisfano i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o, se del caso, la «violazione di un diritto» devono poter proporre ricorso avverso la decisione di non effettuare una VIA nell’ambito di tale procedimento.

51      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 11 della direttiva 2011/92 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una VIA per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione che tali vicini, facenti parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o la «violazione di un diritto». Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l’efficacia vincolante, nei confronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione che tali vicini, facenti parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o la «violazione di un diritto». Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l’efficacia vincolante, nei confronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.