Language of document : ECLI:EU:C:2020:1010

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 dicembre 2020 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 24 marzo 2021]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedura di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – Articolo 25, paragrafo 2 – Motivi di irricevibilità – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile a causa della precedente concessione al richiedente di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Regolamento (UE) n. 604/2013»

Nella causa C‑616/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 2 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2019, nel procedimento

M.S.,

M.W.,

G.S.

contro

Minister for Justice and Equality,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        [Come rettificato con ordinanza del 24 marzo 2021] per M.S., da C. O’Dwyer, SC, J. Buckley, barrister, e J. Brick, solicitor;

–        [Come rettificato con ordinanza del 24 marzo 2021] per M.W., da C. O’Dwyer, SC, J. Buckley, barrister, e J. Watters, solicitor;

–        [Come rettificato con ordinanza del 24 marzo 2021] per G.S., da M. Conlon, SC, D. Leonard, barrister, e C. Ó Briain, solicitor;

–        [Come rettificato con ordinanza del 24 marzo 2021] per il Minister for Justice and Equality e l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da R. Barron, SC, e S. Kingston, barrister;

–        per la Commissione europea, da J. Tomkin, A. Azéma e M. Condou‑Durande, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre controversie che contrappongono, rispettivamente, M.S., M.W. e G.S. al Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) in merito al rigetto da parte di quest’ultimo delle loro domande di protezione internazionale per il motivo che essi beneficiano della protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 La direttiva 2005/85

3        I considerando 1, 6 e 22 della direttiva 2005/85 sono così formulati:

«(1)      Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(...)

(6)      Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative.

(...)

(22)      Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione [(GU 2004, L 304, pag. 12)], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese».

4        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2005/85 persegue l’obiettivo di stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

5        L’articolo 2 della citata direttiva, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

k)      “rimanere nello Stato membro”: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o è oggetto d’esame».

6        L’articolo 25 della stessa direttiva, intitolato «Domande irricevibili», dispone quanto segue:

«1.       Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1)], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva [2004/83], qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile a norma del presente articolo.

2.      Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo se:

a)      un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

b)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 26;

c)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 27;

d)      il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva [2004/83];

e)      il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal “refoulement” in attesa dell’esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);

(...)».

 La direttiva 2013/32/UE

7        La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), ha provveduto alla rifusione della direttiva 2005/85.

8        Il considerando 58 della direttiva 2013/32 enuncia quanto segue:

«A norma degli articoli 1, 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione».

9        Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva, obiettivo della stessa è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della [direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)].

10      L’articolo 33 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande inammissibili», così recita:

«1.      Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31)], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della [direttiva 2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2.      Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a)      un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

(...)».

11      L’articolo 53 della direttiva 2013/32, intitolato «Abrogazione», al suo primo comma dispone quanto segue:

«La direttiva [2005/85] è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all’allegato II, parte B».

 Il regolamento Dublino III

12      I considerando 2 e 41 del regolamento n. 604/2013 (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 343/2003 (in prosieguo: il «regolamento Dublino II»), così recitano:

«(2)      Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo (CEAS), costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’[Unione] di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione.

(...)

(41)      A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento».

13      Come emerge dal suo articolo 1, tale regolamento ha lo scopo di stabilire simili criteri e meccanismi per quanto riguarda le domande di protezione internazionale, con la precisazione che siffatte domande mirano, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95, alla quale rinvia l’articolo 2, lettera b), del regolamento Dublino III, all’ottenimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

14      L’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del summenzionato regolamento prevede quanto segue:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

15      L’articolo 48 del medesimo regolamento ha il seguente tenore:

«Il regolamento [Dublino II] è abrogato.

(...)

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II».

 Diritto irlandese

16      Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), dell’International Protection Act 2015 (legge del 2015 relativa alla protezione internazionale), una domanda di protezione internazionale è inammissibile qualora lo status di rifugiato oppure lo status di protezione sussidiaria sia stato concesso al richiedente da un altro Stato membro.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

17      M.S., M.W. e G.S. sono cittadini di paesi terzi i quali, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria in Italia, sono entrati in Irlanda nel 2017 e hanno ivi presentato una domanda di protezione internazionale dinanzi all’International Protection Office (Ufficio per la protezione internazionale, Irlanda).

18      Con decisioni del 1° dicembre 2017, del 2 febbraio 2018 e del 29 giugno 2018, l’Ufficio per la protezione internazionale ha respinto le suddette domande con la motivazione che gli interessati avevano già ottenuto lo status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, ossia in Italia.

19      M.S., M.W. e G.S. hanno proposto ricorsi avverso le suddette decisioni dinanzi all’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale per i ricorsi in materia di protezione internazionale, Irlanda), il quale li ha respinti con decisioni del 23 maggio, del 28 settembre e del 18 ottobre 2018.

20      I ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito la High Court (Alta Corte, Irlanda) con un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di tali decisioni.

21      Facendo riferimento ai punti 58 e 71 della sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219), il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 consente a uno Stato membro di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile qualora al richiedente sia stata concessa da un altro Stato membro una protezione internazionale, che si tratti dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Orbene, nel regime dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85, tale facoltà era circoscritta ai casi in cui al richiedente fosse stato concesso lo status di rifugiato in un altro Stato membro.

22      Pertanto, in forza del combinato disposto della direttiva 2013/32 e del regolamento Dublino III, nessuno Stato membro è tenuto a trattare una domanda di protezione internazionale qualora la protezione sussidiaria sia già stata concessa in un altro Stato membro.

23      Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che l’Irlanda, pur partecipando all’adozione e all’applicazione del regolamento Dublino III, ha deciso di non partecipare all’adozione e all’applicazione della direttiva 2013/32, cosicché tale Stato membro resta vincolato dalla direttiva 2005/85.

24      In tale contesto, il giudice del rinvio si domanda in sostanza se, nel caso in cui uno Stato membro sia vincolato dall’applicazione combinata della direttiva 2005/85 e del regolamento Dublino III, l’articolo 25 della direttiva citata debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di tale Stato membro in forza della quale una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora al richiedente sia già stata riconosciuta una protezione sussidiaria in un altro Stato membro. In particolare, detto giudice si chiede quale sia la portata dei motivi di irricevibilità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della suddetta direttiva, segnatamente per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «Stato membro interessato» contenuta in tali disposizioni.

25      Inoltre, il giudice del rinvio chiede se il fatto, per un cittadino di paese terzo al quale sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria in un primo Stato membro, di presentare una domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro configuri un abuso di diritto, cosicché, in caso di risposta affermativa, quest’ultimo Stato membro potrebbe considerare inammissibile una siffatta domanda.

26      È in tali circostanze che la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se per “Stato membro interessato” ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85 si debba intendere un primo Stato membro che ha concesso una protezione equivalente all’asilo ad un richiedente protezione internazionale oppure un secondo Stato membro al quale è presentata una successiva domanda di protezione internazionale o, ancora, l’uno o l’altro di tali Stati membri.

2)      Se, nel caso in cui al cittadino di paese terzo sia stata concessa la protezione internazionale sotto forma di protezione sussidiaria in un primo Stato membro e tale cittadino si trasferisca nel territorio di un secondo Stato membro, la presentazione di un’ulteriore domanda di protezione internazionale nel secondo Stato membro costituisca un abuso di diritto tale per cui al secondo Stato membro è consentito adottare un provvedimento in cui è previsto che una tale domanda successiva è irricevibile.

3)      Se l’articolo 25 della direttiva 2005/85 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, che non è vincolato dalla [direttiva 2013/32], ma è vincolato dal regolamento [Dublino III], adotti una legislazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dichiara inammissibile una domanda di asilo di un cittadino di paese terzo al quale un altro Stato membro abbia anteriormente concesso una protezione sussidiaria».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla terza questione

27      Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro al quale si applica il regolamento Dublino III ma che non è vincolato dalla direttiva 2013/32, secondo cui una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora il richiedente benefici dello status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

28      In via preliminare occorre rilevare che, come risulta dai punti 8, 11 e 12 della presente sentenza, l’Irlanda ha deciso, da un lato, di non partecipare all’adozione e all’applicazione della direttiva 2013/32, che ha abrogato, per gli Stati membri vincolati da quest’ultima, la direttiva 2005/85, e, dall’altro, di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento Dublino III, il quale ha abrogato e sostituito il regolamento Dublino II.

29      Di conseguenza, l’Irlanda è soggetta, in materia di norme sulla procedura di asilo, al combinato disposto della direttiva 2005/85 e del regolamento Dublino III.

30      Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85, gli Stati membri possono giudicare irricevibile una domanda di asilo nelle situazioni contemplate da tale disposizione.

31      Come emerge dal punto 24 della presente sentenza, il giudice del rinvio si chiede se i motivi di irricevibilità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85 consentano ad uno Stato membro di respingere in quanto irricevibile una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo che abbia anteriormente ottenuto lo status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro. Secondo detto giudice, ciò si verificherebbe qualora i termini «Stato membro interessato» che figurano in tali disposizioni dovessero essere interpretati nel senso che possono riferirsi allo Stato membro in cui al cittadino di cui trattasi è stata anteriormente concessa una protezione sussidiaria.

32      Al riguardo, l’articolo 25, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2005/85 dispone che gli Stati membri possano giudicare una domanda di asilo irricevibile se il richiedente è autorizzato a rimanere «nello Stato membro interessato» per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83.

33      Quanto all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, esso dispone che gli Stati membri possano giudicare una domanda di asilo irricevibile se il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio «dello Stato membro interessato» per altri motivi che lo proteggono dal «refoulement» in attesa dell’esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera d), di detta direttiva.

34      Mentre i termini «un altro Stato membro», di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85, designano lo Stato membro in cui al richiedente è stato anteriormente concesso lo status di rifugiato, i termini «Stato membro interessato» di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), di tale direttiva fanno riferimento, a loro volta, allo Stato membro in cui il richiedente è autorizzato a rimanere per gli altri motivi previsti da queste ultime disposizioni.

35      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’impiego di termini differenti all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), da un lato, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85, dall’altro, si spiega con il fatto che il legislatore dell’Unione ha inteso prendere in considerazione due fattispecie diverse, cosicché l’espressione «Stato membro interessato» non può essere considerata equivalente all’espressione «un altro Stato membro».

36      Ne consegue che lo «Stato membro interessato» di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85 non può designare lo Stato membro che ha anteriormente concesso al richiedente di cui trattasi lo status di protezione sussidiaria.

37      Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si collocano le disposizioni citate. Infatti, l’articolo 2, lettera k), della summenzionata direttiva definisce i termini «rimanere nello Stato membro» come il fatto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o è oggetto d’esame. Orbene, le disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della medesima direttiva si riferiscono specificamente all’ipotesi in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato o nel territorio dello Stato membro interessato.

38      Di conseguenza, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, i termini «Stato membro interessato», menzionati all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85, fanno riferimento allo Stato membro in cui il cittadino di un paese terzo ha presentato una domanda di asilo e nel cui territorio può rimanere, vuoi perché tale Stato membro gli ha già concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato, vuoi perché il procedimento che consente di determinare tale status è ancora in corso.

39      Ne consegue che i motivi di irricevibilità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva in discorso non consentono a uno Stato membro di respingere in quanto irricevibile una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo che abbia anteriormente ottenuto una protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

40      È vero che l’articolo 25 della direttiva 2005/85 precisa, al paragrafo 1, che i motivi di irricevibilità elencati al suo paragrafo 2 si aggiungono ai «casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [Dublino II]» e che uno di tali motivi di non esame, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del predetto regolamento, prevede che lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo in forza del medesimo regolamento sia tenuto a riprendere in carico il cittadino di un paese terzo del quale abbia respinto la domanda e che si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

41      A tal riguardo, nell’ambito di un’applicazione combinata della direttiva 2005/85 e del regolamento Dublino II, la Corte ha dichiarato che l’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85 consente di respingere una domanda di asilo in quanto irricevibile soltanto qualora il richiedente abbia ottenuto in un altro Stato membro lo status di rifugiato (v., in tale senso, sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punti 58 e 71). Uno Stato membro nel quale una domanda di asilo sia stata presentata da un cittadino di un paese terzo che benefici di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro non può quindi respingere tale domanda in quanto irricevibile sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85. Tuttavia, tale primo Stato membro può sempre avviare un procedimento di ripresa in carico sul fondamento dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Dublino II.

42      Tuttavia, occorre ricordare che, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, l’Irlanda, pur continuando ad essere soggetta all’applicazione della direttiva 2005/85, che è stata abrogata dalla direttiva 2013/32, ha deciso di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento Dublino III, che ha abrogato il regolamento Dublino II. Tale Stato membro non può, pertanto, essere considerato vincolato né dalla direttiva 2013/32 né dal regolamento Dublino II.

43      Il riferimento al regolamento Dublino II contenuto nell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2005/85 deve quindi essere inteso come un riferimento al regolamento Dublino III, conformemente all’articolo 48 di quest’ultimo regolamento. Inoltre, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II del regolamento Dublino III, il motivo di non esame previsto all’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Dublino II è adesso previsto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III.

44      Orbene, per quanto riguarda l’applicazione del motivo di non esame di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III, nell’ambito di un’applicazione combinata della direttiva 2013/32 e del regolamento Dublino III, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro non può validamente chiedere ad un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico, nell’ambito delle procedure definite da tale regolamento, un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale nel primo di tali Stati membri dopo aver ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria dal secondo degli stessi. Infatti, in una simile situazione, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il rigetto di una siffatta domanda di protezione internazionale debba essere garantito da una decisione di inammissibilità in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, anziché mediante una decisione di trasferimento e di non esame in forza dell’articolo 26 del regolamento Dublino III (ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, punti 39 e 41, nonché sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punti 78 e 79).

45      Pertanto, dato che l’Irlanda non è vincolata né dalla direttiva 2013/32 né dal regolamento Dublino II, in una situazione in cui il richiedente asilo benefici della protezione sussidiaria in un altro Stato membro, le autorità competenti dell’Irlanda non possono né adottare una decisione di inammissibilità ai sensi della direttiva 2013/32 né avviare una procedura di presa o di ripresa in carico sulla base del regolamento Dublino II, cosicché tali autorità sarebbero tenute, in linea di principio, ad esaminare la domanda di asilo.

46      Tuttavia, una soluzione del genere, anche se dovesse essere dovuta alla scelta dell’Irlanda di non applicare talune misure rientranti nel sistema europeo comune di asilo, sarebbe contraria non solo alla logica di tale sistema, ma anche agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2005/85 e dal regolamento Dublino III.

47      A tal riguardo, come si evince dai punti 41 e 44 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha considerato, sia nell’ambito dell’applicazione combinata della direttiva 2005/85 e del regolamento Dublino II sia in quella della direttiva 2013/32 e del regolamento Dublino III, che uno Stato membro non era tenuto ad esaminare una domanda di asilo qualora il richiedente beneficiasse già della protezione sussidiaria in un altro Stato membro. Tale considerazione trova riscontro, in particolare, nel considerando 22 della direttiva 2005/85, secondo il quale gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

48      In tale contesto, occorre ricordare che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sul quale si fonda il sistema europeo comune di asilo, riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (v., in tale senso, sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punto 84).

49      Orbene, in forza dell’articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2005/85, uno Stato membro può respingere in quanto irricevibile una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che beneficia di una protezione ritenuta sufficiente in un paese terzo.

50      In tali circostanze, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, costringere l’Irlanda, che partecipa al regolamento Dublino III, ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che abbia anteriormente ottenuto una protezione sussidiaria in un altro Stato membro non sarebbe coerente con il fatto che essa potrebbe respingere in quanto irricevibile una siffatta domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che benefici di una protezione giudicata sufficiente in un paese terzo.

51      Inoltre, come emerge dal suo considerando 6 e dal suo articolo 1, la direttiva 2005/85 ha lo scopo di stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato al fine, in particolare, di limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri qualora tali movimenti siano dovuti alla diversità tra le normative di tali Stati membri. Per quanto riguarda il regolamento Dublino III, la Corte ha dichiarato che esso intende appunto prevenire siffatti movimenti, instaurando meccanismi e criteri uniformi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (v., in tale senso, sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 77 nonché giurisprudenza ivi citata).

52      Orbene, se uno Stato membro vincolato dalla direttiva 2005/85 e dal regolamento Dublino III, come l’Irlanda, fosse tenuto ad esaminare domande di asilo presentate da cittadini di paesi terzi che beneficiano già della protezione sussidiaria in un altro Stato membro, una simile situazione rischierebbe di incitare detti cittadini a recarsi in altri Stati membri, innescando in questo modo movimenti secondari che tale direttiva e tale regolamento intendono appunto evitare (v., per analogia, per quanto riguarda il regolamento Dublino III, sentenza del 17 marzo 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, punto 52).

53      Ne consegue che, se gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile qualora il richiedente benefici di una protezione sufficiente in un paese terzo, alla luce del contesto e degli obiettivi perseguiti dal sistema europeo comune di asilo essi devono a fortiori poter fare lo stesso quando al richiedente sia già stata concessa una protezione sussidiaria in uno Stato membro.

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro al quale si applica il regolamento Dublino III ma che non è vincolato dalla direttiva 2013/32, secondo cui una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora il richiedente benefici dello status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

 Sulla seconda questione

55      Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla terza questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro – al quale si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ma che non è vincolato dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – secondo cui una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora il richiedente benefici dello status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.