Language of document : ECLI:EU:C:2017:872

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 16 novembre 2017 (1)

Causa C560/16

E.ON Czech Holding AG

contro

Michael Dědouch,

Petr Streitberg,

Pavel Suda

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenze esclusive – Articolo 22, punto 2 – Validità delle decisioni degli organi di società o di persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro – Competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro – Decisione dell’assemblea dei soci di una società che dispone il trasferimento obbligatorio all’azionista principale di tale società dei titoli degli azionisti di minoranza della medesima e che fissa l’importo del corrispettivo da versare a questi ultimi da parte di detto azionista principale – Procedimento giudiziario avente ad oggetto l’esame della congruità di tale corrispettivo»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 4 novembre 2016, verte sull’interpretazione dell’articolo 22, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la E.ON Czech Holding AG (in prosieguo: la «E.ON»), da un lato, e i sigg. Michael Dědouch, Petr Streitberg e Pavel Suda (in prosieguo: i «sigg. Dědouch e a.»), dall’altro, in merito all’esame della congruità del corrispettivo che, nell’ambito di una procedura di esclusione forzosa (squeeze out) degli azionisti di minoranza, la E.ON. era tenuta a versare ai sigg. Dědouch e a. a seguito del trasferimento obbligatorio dei titoli che essi possedevano nella società Jihočeská plynárenská.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

3.        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

4.        L’articolo 5 di tale regolamento prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

5.        A norma dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può inoltre essere convenuta «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

6.        L’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(…)

2)      in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;

(…)».

B.      Diritto ceco

7.        L’articolo 183i dello zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [legge n. 513/1991, recante codice del commercio, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale; in prosieguo: il «codice di commercio ceco»)], dispone quanto segue:

«(1)      Una persona che possiede titoli di partecipazione in una società (a) il cui valore nominale cumulativo rappresenta almeno il 90% del capitale azionario della società, o (b) che sostituiscono titoli di partecipazione il cui valore nominale cumulativo rappresenta almeno il 90% del capitale azionario di tale società, o (c) che rappresentano almeno il 90% dei diritti di voto nella società (in prosieguo: l’“azionista principale”) ha diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocare un’assemblea dei soci, in cui si deliberi sul trasferimento alla sua persona di tutti gli altri titoli di partecipazione della società.

(…)

(3)      La delibera dell’assemblea dei soci include l’individuazione dell’azionista principale, elementi che attestino che tale azionista è effettivamente l’azionista principale e l’importo del corrispettivo (…), nonché il termine entro cui il corrispettivo deve essere versato».

8.        L’articolo 183k del codice di commercio ceco così prevede:

«(1)      I proprietari di titoli di partecipazione possono (…) richiedere che un giudice verifichi la congruità del corrispettivo; (…)

(…)

(3)      Una decisione del giudice che riconosca il diritto a un diverso importo del corrispettivo sarà vincolante per l’azionista principale e per la società, quanto al fondamento del diritto riconosciuto, anche nei confronti degli altri proprietari di titoli di partecipazione. (…)

(4)      Una pronuncia che dichiari la non congruità del corrispettivo non renderà invalida la delibera dell’assemblea dei soci adottata ai sensi dell’articolo 183i, paragrafo 1.

(5)      Una pronuncia che dichiari la non congruità del corrispettivo non può essere fatta valere come fondamento di un’istanza, ai sensi dell’articolo 131, diretta a far dichiarare invalida la delibera adottata dall’assemblea dei soci».

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9.        Con delibera dell’8 dicembre 2006, l’assemblea dei soci della società per azioni di diritto ceco Jihočeská plynárenská, con sede a České Budějovice (Repubblica ceca), ha disposto il trasferimento obbligatorio di tutti i titoli di partecipazione di tale società al suo azionista principale, la società E.ON, con sede a Monaco di Baviera (Germania).

10.      Tale delibera indicava l’importo del corrispettivo che quest’ultima era tenuta a versare agli azionisti di minoranza a seguito di detto trasferimento.

11.      Con ricorso proposto il 26 gennaio 2007 nei confronti della Jihočeská plynárenská e della E.ON, i sigg. Dědouch e a. chiedevano al Krajský soud v Českých Budějovicích (Corte regionale di České Budějovice, Repubblica ceca) di verificare la congruità di tale corrispettivo.

12.      Nel corso di tale procedimento, la E.ON sollevava un’eccezione di incompetenza dei giudici cechi, sostenendo che, in considerazione del luogo in cui si trova la sua sede legale, soltanto i giudici tedeschi avevano competenza internazionale.

13.      Con ordinanza del 26 agosto 2009, il Krajský soud v Českých Budějovicích (Corte regionale di České Budějovice) respingeva tale eccezione dichiarando che i giudici cechi erano competenti, sul fondamento dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, a conoscere del ricorso proposto dai sigg. Dědouch e a..

14.      La E.ON impugnava tale decisione dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca), il quale, con ordinanza del 22 giugno 2010, dichiarava che la controversia di cui era investito rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, punto 2, di tale regolamento e che, in considerazione del luogo in cui ha sede la Jihočeská plynárenská, la competenza internazionale spettava ai giudici cechi.

15.      Adito con un’impugnazione proposta dalla E.ON, l’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca), con sentenza dell’11 settembre 2012, annullava tale ordinanza e rinviava la causa dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga).

16.      Con ordinanza del 2 maggio 2014, il Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga) dichiarava la competenza dei giudici cechi sul fondamento dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

17.      La E.ON impugnava tale ordinanza dinanzi al giudice del rinvio.

18.      In tale contesto, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 22, [punto 2], del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo che l’azionista principale deve versare, in quanto valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari di titoli di partecipazione cedutigli a seguito di una delibera dell’assemblea dei soci di una società per azioni sul trasferimento obbligatorio degli altri titoli di partecipazione all’azionista principale (cosiddetto “squeeze out”), nel caso in cui la delibera adottata dall’assemblea dei soci della società per azioni determini l’importo del corrispettivo congruo e un provvedimento giudiziario che riconosce il diritto a un diverso importo del corrispettivo sia vincolante per l’azionista principale e per la società, quanto al fondamento del diritto riconosciuto, anche nei confronti degli altri proprietari di titoli di partecipazione.

2)      In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella precedente questione.

3)      In caso di risposta negativa a entrambe le precedenti questioni, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella prima questione».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte

19.      La E.ON, i sigg. Dědouch e a., il governo ceco e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Poiché non è stata presentata alcuna domanda motivata di udienza di discussione e la Corte ritiene di avere informazioni sufficienti, si è deciso di non organizzare una tale udienza.

V.      Analisi

20.      Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un ricorso vertente sulla congruità del corrispettivo che l’azionista principale di una società dovrà versare per azione agli azionisti di minoranza della medesima società nell’ambito di una procedura di esclusione forzosa (squeeze out) rientri nella competenza esclusiva dei giudici del luogo in cui ha sede la società (articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001) o nella competenza speciale dei giudici del luogo in cui l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita [articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001] oppure nella competenza speciale dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001).

21.      La presente domanda di pronuncia pregiudiziale evidenzia un problema strutturale del regolamento n. 44/2001 [che permane nella vigenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3)], vale a dire l’assenza di un fondamento di competenza dedicato alla risoluzione delle controversie interne alle società, quali le controversie tra azionisti o tra azionisti e dirigenti o tra la società e i suoi dirigenti (4).

22.      Infatti, l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 riguarda soltanto le questioni «di validità, nullità o scioglimento delle società (…) o [di] validità delle decisioni dei rispettivi organi». Tuttavia, le controversie in materia di diritto societario non implicano necessariamente una questione di validità di una decisione degli organi societari né, ancor meno, la validità, la nullità o lo scioglimento della società. È ciò che avviene nella presente causa, in cui la controversia principale verte, ai sensi dell’articolo 183k, paragrafo 4, del codice di commercio ceco, non già sulla validità della delibera dell’assemblea dei soci sull’esclusione forzosa degli azionisti di minoranza, bensì soltanto sull’importo del corrispettivo che l’azionista principale dovrà versare a questi ultimi per acquisirne le azioni.

23.      Il problema dell’assenza di un fondamento di competenza per tale tipo di controversie si complica ulteriormente a causa della difficoltà di applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, punti 1 e 3, alla controversia di cui al procedimento principale, poiché l’esclusione forzosa degli azionisti di minoranza e il corrispettivo stabilito con delibera dell’assemblea dei soci non costituisce né un contratto né un illecito civile doloso o colposo.

24.      Da un lato, non sussiste un «obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra» (5), che determinerebbe l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, il principio della procedura di esclusione forzosa degli azionisti di minoranza consiste nel fatto che l’azionista principale può avviarla senza il consenso di questi ultimi.

25.      Dall’altro lato, anche se, secondo una giurisprudenza costante della Corte, «l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla “materia contrattuale” di cui all’articolo 5, punto 1, di tale regolamento» (6), la procedura di cui trattasi nel procedimento principale non mira a coinvolgere la responsabilità dell’azionista principale. Al contrario, essa riguarda la congruità o meno del corrispettivo stabilito, ai sensi dell’articolo 183i, paragrafo 3, del codice di commercio ceco, dall’assemblea dei soci (e quindi non necessariamente o non esclusivamente dall’azionista principale).

26.      Tale problema non sorge soltanto per la procedura di squeeze out, ma sussiste per molte altre nozioni del diritto societario, come ad esempio l’obbligo di lealtà incombente ai dirigenti. Sulla base della giurisprudenza costante della Corte cui ho fatto riferimento al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, l’obbligo di lealtà è un impegno che un dirigente si assume nei confronti della società nel momento in cui egli accetta liberamente di assumere le proprie funzioni. In tal senso, una domanda della società o di un azionista volta a far accertare una violazione di tale obbligo da parte di un dirigente rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, ma tale obbligo non ha un luogo di esecuzione specifico ai sensi di detta disposizione, poiché esso si impone in qualsiasi parte del mondo. Pertanto, è impossibile, sulla base di tale disposizione, stabilire la competenza dei giudici di uno Stato in particolare.

27.      Qualora non sia applicabile alcun fondamento di competenza esclusiva o speciale, occorre di norma applicare la regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, secondo la quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro (7).

28.      In tal caso, si potrebbe prendere in considerazione un’interpretazione restrittiva dell’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 (8). Tuttavia, una tale interpretazione, che escludesse la controversia in questione dal suo ambito di applicazione (poiché, ai sensi dell’articolo 183k, paragrafo 4, del codice di commercio ceco, tale controversia non verte sulla validità della delibera dell’assemblea dei soci che ha disposto l’esclusione forzosa degli azionisti di minoranza), sarebbe contraria all’impianto sistematico e alla finalità di detto regolamento, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte, devono guidare l’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001 (9).

29.      A tale riguardo, rilevo che la Corte è già stata chiamata a interpretare l’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Sebbene, per quanto mi risulta, essa non abbia ancora avuto l’opportunità di farlo nel contesto di una controversia interna a una società disciplinata dal diritto societario, ciò non le ha tuttavia impedito di enunciare, in tale giurisprudenza, i principi che guidano l’interpretazione della suddetta disposizione (10).

30.      In tal senso, come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534), «in quanto eccezione alla regola generale sulla competenza, le [disposizioni dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001] non devono essere interpretate in senso più ampio di quanto non richieda la loro finalità, poiché hanno l’effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello del domicilio di alcuna di esse» (11).

31.      Secondo la Corte, «l’obiettivo primario perseguito mediante siffatta eccezione, che stabilisce la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro della sede della società, è quello di centralizzare la competenza allo scopo di evitare decisioni contraddittorie in ordine all’esistenza delle società e alla validità delle delibere dei loro organi» (12).

32.      Ritengo che tale obiettivo sarebbe meglio conseguito se si desse all’articolo 22, punto 2, un’interpretazione conforme all’obiettivo essenziale da esso perseguito, anziché un’interpretazione restrittiva e formalistica del suo testo.

33.      Infatti, come la Corte ha già dichiarato, «i giudici dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede paiono, infatti, quelli che sono meglio situati per dirimere (…) controversie [riguardanti l’esistenza delle società e la validità delle delibere dei loro organi], per il fatto in particolare che le formalità di pubblicità della società sono state svolte all’interno dello stesso Stato. L’attribuzione di una tale competenza esclusiva a detti giudici è dunque effettuata nell’interesse della sana amministrazione della giustizia» (13).

34.      Ciò vale anche, a mio avviso, per i giudici cechi nell’ambito della controversia di cui trattasi nel procedimento principale. Poiché essa riguarda una procedura di esclusione forzosa da parte dell’azionista principale degli azionisti di minoranza di una società di diritto ceco e l’azionista principale E.ON non contesta il fatto che il diritto ceco sia quello applicabile al merito della controversia anche nel caso in cui quest’ultima rientrasse nell’ambito di competenza dei giudici tedeschi sulla base dell’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, ritengo che i giudici cechi siano quelli meglio situati per conoscere di tale controversia e risolverla in conformità del diritto ceco.

35.      Inoltre, ritengo che la competenza dei giudici del luogo in cui ha sede la società i cui affari interni costituiscono l’oggetto della controversia sulla base dell’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non comprometterebbe l’obiettivo di prevedibilità (14) perseguito dal regolamento n. 44/2001, poiché gli azionisti di una società, e soprattutto l’azionista principale, possono facilmente prevedere che i giudici del luogo in cui ha sede legale la società saranno quelli competenti per risolvere qualsiasi controversia interna a quest’ultima. Nel caso di specie, i giudici cechi costituiscono il foro naturale per dirimere la controversia tra la E.ON e i sigg. Dědouch e a.

36.      Per tali motivi, ritengo che la presente causa offra alla Corte la possibilità di chiarire l’applicabilità dell’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 alle controversie interne alle società. Propongo di interpretare tale disposizione nel senso che dette controversie, e in particolare quelle che, nell’ambito di una procedura di esclusione forzosa, vedono contrapposti un azionista principale e gli azionisti di minoranza di una società, rientrano nel suo ambito di applicazione.

VI.    Conclusione

37.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) nel modo seguente:

L’articolo 22, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento di esame della congruità del corrispettivo che un azionista principale è tenuto a versare, a titolo di valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari (azionisti di minoranza) di titoli di partecipazione che gli sono stati trasferiti a seguito di una delibera dell’assemblea dei soci di una società per azioni sul trasferimento degli altri titoli di partecipazione all’azionista principale.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2001, L 12, pag. 1.


3      GU 2012, L 351, pag. 1.


4      V., in tal senso, Paschalidis, P., Freedom of Establishment and Private International Law for Corporations, Oxford University Press, 2012, punti da 2.09 a 2.29.


5      Sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).


6      Sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).


7      V. sentenze del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471, punto 22), e del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, punto 30).


8      V. sentenze del 13 luglio 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471, punto 22), e del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, punto 30).


9      V. sentenze del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 19), e del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, punti 29 e 30).


10      Infatti, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534), riguardava controversie tra un’organizzazione professionale di diritto inglese e i suoi membri sulla base di un contratto concluso tra essi. Non si trattava, quindi, di una controversia inerente al diritto societario inglese. Lo stesso vale per la causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87), e che riguardava controversie inerenti ad un contratto di adesione a un’associazione. La questione della competenza esclusiva dei giudici del luogo in cui ha sede l’associazione non si era neanche posta. La causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300), riguardava una controversia tra una società di diritto tedesco e un suo creditore in merito a un contratto avente ad oggetto un prodotto finanziario derivato. La società tedesca contestava la validità di tale contratto in quanto atto ultra vires, invocando una violazione del proprio statuto da parte dei propri organi. Non si trattava, quindi, di una controversia interna alla società, poiché la questione disciplinata dal diritto societario, vale a dire la questione del carattere ultra vires della conclusione di detto contratto da parte della società tedesca, era meramente incidentale. La causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319), riguardava una controversia tra, da un lato, una compagnia aerea di diritto lituano e, dall’altro, una compagnia aerea di diritto lettone e la società di diritto lettone che gestiva l’aeroporto di Riga (Lettonia). La compagnia aerea di diritto lituano cercava di ottenere il risarcimento del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza commesse dalle convenute. Non si trattava, quindi, né di una controversia interna a una società né di una questione disciplinata dal diritto societario.


11      V. punto 19 e giurisprudenza ivi citata.


12      Sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 20).


13      Sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).


14      V. considerando 11 del regolamento n. 44/2001. V. anche, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300, punti 33 e 35).