Language of document : ECLI:EU:C:2018:187

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Antidumping – Validità di un regolamento diretto ad eseguire una sentenza della Corte che ha dichiarato taluni regolamenti precedenti invalidi – Obbligo di esecuzione – Base giuridica – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 14 – Fissazione degli elementi di riscossione di dazi antidumping da parte degli Stati membri – Ingiunzione di sospensione del rimborso di dazi antidumping da parte delle autorità doganali nazionali – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi – Articolo 10 – Irretroattività – Codice doganale comunitario – Articolo 221 – Prescrizione – Articolo 236 – Rimborso di dazi non dovuti»

Nella causa C‑256/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 20 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2016, nel procedimento

Deichmann SE

contro

Hauptzollamt Duisburg,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Deichmann SE, da D. Ehle e C. Zimmermann, Rechtsanwälte, S. De Knop, advocaat, nonché A. Willems, avocat;

–        per la Commissione europea, da L. Armati, K. Blanck-Putz, L. Grønfeldt, N. Kuplewatzky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 (GU 2016, L 41, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Deichmann SE e lo Hauptzollamt Duisburg (ufficio doganale principale di Duisburg, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio doganale»), in merito a una domanda di rimborso di dazi antidumping versati per l’importazione di calzature con tomaie di cuoio nell’Unione europea.

 Contesto normativo

 La normativa antidumping

3        I fatti all’origine del procedimento principale e il regolamento controverso sono intervenuti in un periodo in cui l’adozione di misure antidumping all’interno dell’Unione è stata successivamente disciplinata dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1, e rettifiche GU 1999, L 94, pag. 27, e GU 2000, L 263, pag. 34), come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU 2005, L 340, pag. 17) (in prosieguo: il «regolamento n. 384/96»), in seguito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifiche, GU 2010, L 7, pag. 22, e GU 2016, L 44, pag. 20), come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1225/2009»).

4        L’articolo 9 del regolamento n. 384/96, intitolato «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», comprendeva, in particolare, un paragrafo 4, che disponeva quanto segue:

«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio (…) istituisce un dazio antidumping definitivo».

5        L’articolo 9 del regolamento n. 1225/2009, anch’esso intitolato «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», al paragrafo 4 disponeva quanto segue:

«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la Commissione (…) istituisce un dazio antidumping definitivo».

6        L’articolo 10 del regolamento n. 384/96 e l’articolo 10 del regolamento n. 1225/2009, entrambi intitolati «Retroattività», contenevano, ciascuno, un paragrafo 1 redatto in termini identici, in base al quale:

«(…) i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle decisioni adottate a norma (…) dell’articolo 9, paragrafo 4, (…) fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento».

7        L’articolo 14 del regolamento n. 1225/2009, intitolato «Disposizioni generali», al paragrafo 1 enunciava quanto segue:

«I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo (…)».

8        Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1225/2009, intitolato «Abrogazione»:

«Il regolamento (CE) n. 384/96 è abrogato.

L’abrogazione del regolamento (CE) n. 384/96 lascia impregiudicata la validità dei procedimenti in base ad esso avviati.

(…)».

9        In conformità al suo articolo 24, rubricato «Entrata in vigore», il regolamento n. 1225/2009 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia l’11 gennaio 2010. Successivamente, tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, il 30 giugno 2016, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 La normativa doganale

10      I fatti all’origine del procedimento principale e il regolamento controverso sono intervenuti in un periodo in cui le disposizioni applicabili in materia doganale erano quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 (GU 2013, L 269, pag. 1) (in prosieguo: il «codice doganale»). Detto codice è stato nel frattempo abrogato.

11      Il titolo VII di detto codice, intitolato «Obbligazione doganale», riuniva gli articoli da 189 a 242 di quest’ultimo.

12      Il capitolo 3 di tale titolo, rubricato «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale», comprendeva, in particolare, gli articoli 217 e 221 del medesimo codice.

13      L’articolo 217 del codice doganale, al paragrafo 1, prevedeva quanto segue:

«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».

14      L’articolo 221 di tale codice, ai paragrafi 1 e 3, prevedeva quanto segue:

«1.      L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

(…)

3.      La comunicazione [dell’importo dei dazi] al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento».

15      Nel capitolo 5 del titolo VII di detto codice, rubricato «Rimborso e sgravio dei dazi», figurava l’articolo 236 del medesimo codice, il cui paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto (…)

(…)».

 Fatti e questione pregiudiziale

 Situazione precedente al regolamento controverso

16      Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1472/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»).

17      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo istituiva tale dazio antidumping definitivo ed elencava le distinte categorie di calzature con tomaie di cuoio cui esso si applicava. L’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento fissava l’aliquota di tale dazio al 16,5% per le calzature con tomaie di cuoio fabbricate dalle società stabilite in Cina, ad eccezione della Golden Step, al 9,7% per quelle fabbricate da quest’ultima e al 10% per quelle fabbricate dalle società stabilite in Vietnam.

18      Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento definitivo stabiliva che, «[s]alvo diversa disposizione, si applica[va]no le norme vigenti in materia di dazi doganali».

19      Infine, l’articolo 3 del regolamento in parola aveva previsto che esso sarebbe entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 6 ottobre 2006, e che sarebbe stato applicabile per un periodo di due anni, vale a dire dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2008.

20      Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96 (GU 2009, L 352, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di proroga»).

21      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di proroga istituiva tale dazio ed elencava le distinte categorie di calzature con tomaie di cuoio cui esso si applicava. L’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento fissava l’aliquota di tale dazio al 16,5% per le calzature con tomaie di cuoio fabbricate dalle società stabilite in Cina o spedite da Macao, al 9,7% per quelle fabbricate dalla Golden Step e al 10% per quelle fabbricate dalle società stabilite in Vietnam.

22      Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di proroga stabiliva che, «[s]alvo diversa disposizione, si applica[va]no le norme vigenti in materia di dazi doganali».

23      Infine, l’articolo 2 del regolamento in parola disponeva che esso sarebbe entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 30 dicembre 2009, e che sarebbe rimasto in vigore per un periodo di quindici mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2009 al 30 marzo 2011.

24      Con sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), la Corte ha dichiarato che il regolamento definitivo e il regolamento di proroga erano invalidi in quanto violavano gli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96.

 Regolamento controverso

25      Come risulta dal titolo del regolamento controverso e dal suo considerando 13, l’oggetto di tale regolamento consiste nell’adottare le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74).

26      In proposito, la Commissione ha sostanzialmente affermato, ai considerando da 13 a 16, 21 e 24 del regolamento controverso, che intendeva porre rimedio alle illegittimità riscontrate dalla Corte riprendendo i procedimenti all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga nella fase in cui dette illegittimità si erano verificate, al fine di adottare nuovi regolamenti che reistituissero dazi antidumping con le aliquote appropriate. Essa ha anche precisato che tali dazi antidumping avrebbero preso effetto a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti definitivo e di proroga.

27      Inoltre, la Commissione, ai considerando 18 e 22 del regolamento controverso, ha ritenuto che si dovesse «imporre alle autorità doganali nazionali che devono decidere in merito ad una domanda di rimborso dei dazi antidumping sulla base dell’articolo 236 del [codice doganale], (…) di attendere la [sua] valutazione dell[e] richiest[e] [di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato] e di [trattamento individuale corrispondenti,] e, se del caso, la reistituzione del dazio antidumping con l’aliquota appropriata, prima di procedere al rimborso». La Commissione ha anche precisato che «la base giuridica per un siffatto obbligo è l’articolo 14[, paragrafo 1, primo periodo,] del regolamento [n. 1225/2009], che dispone che il regolamento che istituisce i dazi indichi in dettaglio le modalità di riscossione da parte degli Stati membri».

28      Su tale base, l’articolo 1 del regolamento controverso dispone quanto segue:

«1.      Le autorità doganali nazionali che hanno ricevuto una domanda di rimborso, fondata sull’articolo 236 del codice doganale (…), dei dazi antidumping imposti dal regolamento [definitivo] o dal regolamento [di proroga] e da esse riscossi, in considerazione del fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto [il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato] o il [trattamento individuale], trasmettono tale richiesta ed eventuali documenti giustificativi alla Commissione.

2.      Entro otto mesi dal ricevimento della richiesta e degli eventuali documenti giustificativi, la Commissione verifica se il produttore esportatore avesse effettivamente presentato una domanda [di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato] e di [trattamento individuale]. In caso affermativo, la Commissione valuta tale domanda e reistituisce mediante un regolamento di esecuzione della Commissione, dopo la divulgazione delle informazioni (…), il dazio adeguato.

3.      Le autorità doganali nazionali devono attendere che sia pubblicato il regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi prima di prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

29      Con avviso di accertamento del 10 maggio 2010, comunicato successivamente alla ricorrente nel procedimento principale, l’ufficio doganale ha fissato in EUR 11 181,92 l’importo dei dazi antidumping che quest’ultima doveva versare, in forza dei regolamenti definitivo e di proroga, per l’immissione in libera pratica nell’Unione di determinate calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam. Tali calzature sono state prodotte da una società cinese e da una società vietnamita che avevano entrambe richiesto, nell’ambito dei procedimenti all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga, di beneficiare del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato o, in mancanza, di un trattamento individuale. Tuttavia, la Commissione non si è pronunciata su tali domande, in quanto le società che le avevano presentate non erano state incluse nel campione di produttori esportatori costituito ai fini dell’indagine che aveva condotto all’adozione di detti regolamenti.

30      Il 12 giugno 2012 la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto all’ufficio doganale di rimborsarle, in forza dell’articolo 236 del codice doganale, i dazi antidumping da esso riscossi sulla base dei regolamenti definitivo e di proroga, facendo valere che occorreva considerare che tali dazi non erano legalmente dovuti al momento del loro pagamento, tenuto conto dell’invalidità dei suddetti regolamenti. Il 15 novembre 2013 detta domanda è stata rigettata. In seguito, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un reclamo avverso tale decisione, anch’esso respinto dal suddetto ufficio doganale e, successivamente, un ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

31      In proposito, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) afferma, in primo luogo, che la ricorrente nel procedimento principale, tenuto conto della situazione in cui si trova, è legittimata ad avvalersi dell’invalidità parziale dei regolamenti definitivo e di proroga constatata dalla Corte nella sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), e che, pertanto, si dovrebbe normalmente accogliere il suo ricorso, ingiungendo all’ufficio doganale di rimborsarle i dazi antidumping da essa versati in applicazione dell’articolo 236 del codice doganale.

32      In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che il regolamento controverso, che è stato adottato successivamente alla proposizione di detto ricorso, osta ora alla pronuncia di tale ingiunzione, tenuto conto della sua applicabilità diretta. Esso aggiunge, tuttavia, di nutrire dubbi circa la validità di tale regolamento per vari motivi.

33      In primo luogo, detto giudice si chiede se il regolamento controverso avrebbe dovuto basarsi non sul regolamento n. 1225/2009, bensì sul regolamento n. 384/96, e se, di conseguenza, la facoltà di istituire dazi antidumping avrebbe dovuto essere conferita non alla Commissione, bensì al Consiglio, cui tale facoltà è stata attribuita dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 384/96.

34      In secondo luogo, e supponendo che, nel regolamento controverso, la Commissione abbia applicato correttamente il regolamento n. 1225/2009, detto giudice chiede se la Commissione fosse legittimata ad adottare le ingiunzioni di cui all’articolo 1 del regolamento controverso, tenuto conto della formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1225/2009, da un lato, e dell’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, dall’altro.

35      In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se il regolamento controverso abbia potuto validamente riprendere il procedimento all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga allo scopo di reistituire i dazi antidumping imposti da questi ultimi, tenuto conto, da un lato, delle norme di irretroattività previste all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 384/96, successivamente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, e, dall’altro, della norma di prescrizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale.

36      In quarto luogo, esso si chiede sostanzialmente se le ingiunzioni previste dal regolamento controverso possano essere considerate eccessive, nella misura in cui obbligano le autorità doganali nazionali a trasmettere alla Commissione le richieste di rimborso loro presentate in forza dell’articolo 236 del codice doganale.

37      In tale contesto, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia valido il regolamento [controverso]».

 Sulla ricevibilità

38      La Commissione fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere respinta in quanto irricevibile, poiché la ricorrente nel procedimento principale era certamente legittimata a chiedere l’annullamento del regolamento controverso al giudice dell’Unione, ma ha omesso di farlo entro il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, cosicché non può essere autorizzata ad eludere tale termine eccependo ora l’invalidità di tale regolamento dinanzi al giudice del rinvio.

39      In proposito, per giurisprudenza costante, nel caso in cui una persona che sarebbe stata indubbiamente legittimata a chiedere l’annullamento di un atto al giudice dell’Unione abbia omesso di farlo entro il termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, si deve considerare che tale persona non può eccepire l’invalidità di tale atto nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi a un giudice nazionale e diretto avverso una misura nazionale adottata sul fondamento di detto atto (sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 23, nonché del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 56).

40      Di conseguenza, se in una situazione come quella indicata nel punto precedente della presente sentenza, il giudice nazionale interessato adisce la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale di valutazione della validità al riguardo, tale domanda dev’essere respinta in quanto irricevibile.

41      Tuttavia, nel caso di specie, non è necessario determinare se la ricorrente nel procedimento principale sarebbe stata, senza alcun dubbio, legittimata a chiedere l’annullamento del regolamento controverso al giudice dell’Unione, in quanto essa non si trova nella situazione prevista dalla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza. Infatti, tale regolamento è stato adottato successivamente alla proposizione del ricorso dinanzi al giudice del rinvio, nell’ambito del quale, a parere di quest’ultimo, esso ha causato danni alla ricorrente nel procedimento principale. Quest’ultima cerca quindi di difendersi e non di eludere il termine entro cui avrebbe potuto impugnare detto regolamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

42      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

43      Sebbene il tenore della questione posta non faccia riferimento alle cause di invalidità riguardo alle quali il giudice del rinvio nutre dubbi, occorre rilevare, tenuto conto delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, che, con tale questione, detto giudice chiede sostanzialmente se il regolamento controverso sia invalido per vari motivi: perché esso applica il regolamento n. 1225/2009 e non il regolamento n. 384/96; per il fatto che la sua base giuridica è l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del primo di questi due regolamenti; per l’osservanza delle norme applicabili in materia di irretroattività e di prescrizione, nonché per il carattere eventualmente eccessivo delle ingiunzioni che prevede.

44      Occorre valutare in successione tali differenti motivi di invalidità.

45      In primo luogo, il giudice del rinvio chiede se, tenuto conto dei termini dell’articolo 23, secondo comma, del regolamento n. 1225/2009 e delle date in cui sono stati avviati rispettivamente i procedimenti all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga, il regolamento controverso avrebbe dovuto basarsi non sul regolamento n. 1225/2009, bensì sul regolamento n. 384/96. Inoltre, esso osserva che, se così fosse stato, di conseguenza, il regolamento controverso sarebbe invalido anche per il motivo che attribuisce erroneamente la facoltà di imporre dazi antidumping non al Consiglio, bensì alla Commissione, mentre l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 384/96 conferisce tale facoltà alla prima di queste istituzioni.

46      Va rilevato, in proposito, che i rapporti tra il regolamento n. 384/96 e il regolamento n. 1225/2009 sono disciplinati dall’articolo 23 di quest’ultimo.

47      Tale articolo è intitolato «Abrogazione». Il suo primo comma dispone che «[i]l regolamento [n. 384/96] è abrogato». Il secondo comma del medesimo precisa, da parte sua, gli effetti di tale abrogazione sui procedimenti avviati in base a tale regolamento.

48      È giocoforza rilevare che esiste una discordanza tra le versioni linguistiche di questo secondo comma. Infatti, mentre alcune di esse, in particolare la versione in lingua tedesca, indicano che il regolamento n. 384/96 continua ad essere applicabile ai procedimenti avviati in forza di tale regolamento, tutte le altre si limitano ad affermare che l’abrogazione di tale regolamento non incide sulla validità di tali procedimenti.

49      Orbene, per giurisprudenza costante, l’esigenza di un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione di tale diritto sia considerato isolatamente ma richiede, al contrario, che sia interpretato in base alla reale volontà del suo autore e allo scopo da questi perseguito, alla luce segnatamente di tutte le sue versioni linguistiche (sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 122, nonché del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 47).

50      Nel caso di specie, dal considerando 1 del regolamento n. 1225/2009 risulta che quest’ultimo mira essenzialmente alla codificazione del regolamento n. 384/96, senza modificarne la sostanza.

51      Inoltre, dal titolo e dal tenore dell’articolo 23 del regolamento n. 1225/2009 emerge che, nell’adottare tale articolo, il legislatore dell’Unione ha inteso abrogare il regolamento n. 384/96, pur garantendo espressamente che i procedimenti avviati in forza di tale regolamento sarebbero rimasti validi, al fine di consentire alle istituzioni competenti di proseguire tali procedimenti. Per contro, il legislatore dell’Unione, nella maggior parte delle versioni linguistiche del regolamento n. 1225/2009, non ha previsto che le disposizioni del regolamento n. 384/96 avrebbero continuato ad applicarsi a detti procedimenti.

52      Infine, dalla giurisprudenza risulta che gli atti dell’Unione devono essere adottati, in linea di principio, conformemente alle norme procedurali in vigore alla data della loro adozione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 40). Ne consegue che, proprio a causa dell’abrogazione del regolamento n. 384/96 e tenuto conto della finalità del regolamento n. 1225/2009, i procedimenti avviati sulla base del primo di tali regolamenti potevano proseguire unicamente, a decorrere dalla sua abrogazione, sulla base del secondo di essi.

53      Nel caso di specie, il regolamento controverso è stato adottato il 17 febbraio 2016, vale a dire successivamente all’abrogazione del regolamento n. 384/96 da parte del regolamento n. 1225/2009, avvenuta l’11 gennaio 2010.

54      Pertanto, la Commissione ha giustamente basato il regolamento controverso sul regolamento n. 1225/2009.

55      Inoltre, si deve rilevare che il regolamento controverso attribuisce giustamente alla Commissione, anziché al Consiglio, la facoltà di imporre dazi antidumping, poiché, infatti, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009, come modificato dal regolamento n. 37/2014, conferisce tale facoltà alla prima di dette istituzioni.

56      In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1225/2009 costituisca una base giuridica che consenta l’adozione delle ingiunzioni di cui all’articolo 1 del regolamento controverso. Esso rileva, al riguardo, che è impossibile desumere dallo stesso articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, che esso autorizzi la Commissione, da un lato, ad adottare misure preparatorie alla reimposizione di dazi antidumping e, dall’altro, ad adottare ingiunzioni che possano essere contrarie all’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, nella misura in cui impediscono alle autorità doganali nazionali di rimborsare i dazi antidumping percepiti in applicazione dei regolamenti definitivo e di proroga.

57      Per quanto concerne il primo aspetto dei dubbi del giudice del rinvio, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1225/2009, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo.

58      Dal tenore di detta disposizione risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso determinare in modo tassativo gli elementi relativi alla riscossione dei dazi antidumping che possono essere fissati dalla Commissione.

59      Orbene, le ingiunzioni di cui all’articolo 1 del regolamento controverso mirano a preservare la riscossione dei dazi antidumping imposti dai regolamenti definitivo e di proroga, obbligando le autorità doganali nazionali ad attendere che la Commissione abbia determinato le aliquote cui tali dazi avrebbero dovuto essere fissati, in esecuzione della sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), prima di pronunciarsi sulle richieste di rimborso presentate dagli operatori che hanno versato detti dazi.

60      Di conseguenza, poiché dette ingiunzioni riguardavano la riscossione da parte degli Stati membri dei dazi antidumping di cui trattasi, l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1225/2009 autorizzava effettivamente la Commissione a procedere alla loro adozione.

61      Per quanto riguarda il secondo aspetto richiamato al punto 56 della presente sentenza, occorre ricordare che il regolamento controverso è diretto ad adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), con la quale la Corte ha dichiarato l’invalidità dei regolamenti definitivo e di proroga, nei termini indicati al punto 24 della presente sentenza.

62      È vero che, per giurisprudenza costante, quando la Corte dichiara invalido un regolamento che impone dazi antidumping, come i regolamenti definitivo e di proroga, occorre considerare che tali dazi non sono legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale, e devono essere, in linea di principio, rimborsati dalle autorità doganali nazionali, alle condizioni previste a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punti da 66 a 69, e del 18 gennaio 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, punto 34).

63      Tuttavia, la portata precisa di una sentenza d’invalidità della Corte e, pertanto, degli obblighi che ne derivano deve essere determinata, in ciascun caso concreto, tenendo conto non soltanto del dispositivo di tale sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

64      In tali circostanze è necessario determinare, nel caso di specie, la portata precisa della dichiarazione d’invalidità che figura nel dispositivo della sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), alla luce della motivazione di tale sentenza che ne costituisce il sostegno necessario.

65      Dai punti 79, 112, 135 e 177 di detta sentenza risulta anzitutto che l’invalidità dei regolamenti definitivo e di proroga pronunciata dalla Corte è la conseguenza di due illegittimità certamente distinte, ma connesse. Da un lato, il Consiglio e la Commissione hanno adottato tali regolamenti senza previamente esaminare le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato presentate da alcuni dei produttori esportatori interessati dall’indagine all’origine dei suddetti regolamenti, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96. Dall’altro, il Consiglio e la Commissione, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, hanno omesso di esaminare le domande di trattamento individuale provenienti dagli stessi produttori esportatori.

66      Dai punti 39, 108, 120 e 131 di detta sentenza risulta, poi, che l’insieme delle suddette richieste era diretto a consentire ai produttori esportatori che le avevano presentate di beneficiare di un trattamento individuale nell’ambito delle diverse operazioni preparatorie all’istituzione di dazi antidumping, il quale avrebbe potuto condurre il Consiglio e la Commissione a fissare, a favore di detti produttori esportatori, aliquote di dazi antidumping inferiori a quelle previste dai regolamenti definitivo e di proroga.

67      Infine, dai punti 174 e 177 della sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), emerge che l’esame effettuato dalla Corte in tale sentenza non ha rivelato alcun altro elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti definitivo e di proroga.

68      Tenuto conto di tali motivi, occorre rilevare che, per conformarsi all’obbligo di eseguire la sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), la Commissione poteva validamente considerare che le incombeva effettuare un esame delle richieste presentate dai produttori esportatori interessati al fine di determinare se i dazi antidumping loro applicabili, in forza dei regolamenti definitivo e di proroga, avrebbero dovuto essere fissati ad aliquote inferiori a quelle previste da questi due regolamenti.

69      Infatti, tutt’al più, solo una parte dei dazi antidumping percepiti in applicazione di detti regolamenti, corrispondente all’eventuale differenza tra le aliquote alle quali questi ultimi avevano fissato detti dazi antidumping, da un lato, e le aliquote cui avrebbero dovuto essere fissati se le illegittimità riscontrate dalla Corte nella sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), non fossero state commesse, dall’altro, era stata erroneamente imposta e doveva pertanto essere rimborsata agli interessati. In tale contesto, l’articolo 236 del codice doganale non può essere interpretato nel senso che vieta alla Commissione di ordinare che si statuisca sulle domande di rimborso di detti dazi antidumping al termine di un procedimento che ha proprio l’obiettivo di consentirle di calcolare una differenza del genere.

70      Ciò considerato, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti 62 e 63 della presente sentenza, il rimborso immediato ed integrale dei dazi antidumping di cui trattasi non era necessario.

71      Di conseguenza, poiché le ingiunzioni di cui all’articolo 1 del regolamento controverso non erano contrarie all’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, la Commissione era effettivamente autorizzata ad adottarle sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1225/2009.

72      In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se il regolamento controverso abbia potuto validamente riprendere il procedimento all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga, al fine di reistituire i dazi antidumping imposti da questi ultimi, durante il loro periodo di applicazione iniziale. Esso si chiede, infatti, se, tenuto conto del fatto che detti dazi antidumping erano scaduti alla data di adozione del regolamento controverso, tale ripresa non sia contraria, da un lato, alle norme di irretroattività previste all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 384/96, successivamente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, e, dall’altro, alla norma di prescrizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale.

73      In proposito, per quanto concerne, anzitutto, la possibilità di riprendere il procedimento all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga allo scopo di reistituire i dazi antidumping imposti da questi ultimi, durante il loro periodo di applicazione iniziale, occorre rilevare che, quando una sentenza della Corte annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping o dichiara tale regolamento invalido, l’istituzione chiamata ad adottare le misure che comporta l’esecuzione di tale sentenza ha la facoltà di riprendere il procedimento all’origine di detto regolamento, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punti 51 e 52).

74      Inoltre, da una giurisprudenza costante emerge che, fatta salva l’ipotesi in cui l’irregolarità accertata abbia determinato l’illegittimità di tutto il procedimento, l’istituzione interessata ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l’atto annullato o dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento unicamente nella fase in cui tale illegittimità si è verificata (sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punto 51).

75      Ne consegue che il regolamento controverso ha potuto validamente riprendere il procedimento all’origine dei regolamenti definitivo e di proroga.

76      Per quanto concerne, poi, la questione se una siffatta ripresa del procedimento sia autorizzata nel caso in cui i dazi antidumping di cui trattasi siano scaduti, tenuto conto delle norme applicabili in materia di irretroattività, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, qualora un’istituzione dell’Unione si avvalga della facoltà di ripresa del procedimento indicata ai punti 73 e 74 della presente sentenza, essa deve, conformemente ai principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo, rispettare le norme sostanziali in vigore alla data dei fatti oggetto del regolamento annullato o dichiarato invalido (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 40).

77      Pertanto, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 384/96, la ripresa del procedimento effettuata, nel caso di specie, dal regolamento controverso non può comportare che il regolamento che sarà adottato al termine di quest’ultima, in sostituzione dei regolamenti definitivo e di proroga, reistituisca dazi antidumping che sarebbero applicati a prodotti immessi in libera pratica prima della data di entrata in vigore di tali regolamenti.

78      Per contro, il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 384/96 non esclude tale ripresa del procedimento nel caso in cui i dazi antidumping di cui trattasi siano scaduti da tale data, purché detti dazi siano ripristinati durante il loro periodo di applicazione iniziale, e quindi, nel caso di specie, per prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore dei regolamenti definitivo e di proroga.

79      Di conseguenza, la ripresa del procedimento effettuata nel caso di specie non può essere considerata contraria alla norma di irretroattività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 384/96, per il motivo che i dazi antidumping istituiti dai regolamenti definitivo e di proroga erano scaduti alla data di adozione del regolamento controverso.

80      Per quanto riguarda, infine, la norma enunciata all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, occorre ricordare che essa ha certamente l’effetto non solo di impedire che l’importo dei dazi doganali possa essere comunicato al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di insorgenza del suo debito doganale, ma anche di prescrivere tale debito doganale stesso alla scadenza di detto termine (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punti 39 e 41).

81      Tuttavia, e come già rilevato dalla Corte, detta norma, secondo i termini stessi dell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, si applica unicamente alla comunicazione dell’importo dei dazi doganali al debitore, e la sua attuazione incombe, per tale motivo, alle sole autorità doganali nazionali, competenti ad effettuare una comunicazione del genere (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2003, Paesi Bassi/Commissione, C‑156/00, EU:C:2003:149, punti 63 e 64).

82      Inoltre, dall’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale risulta che tale comunicazione dell’importo dei dazi doganali al debitore può intervenire solamente dopo la contabilizzazione di tale importo, che è essa stessa definita all’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale come l’operazione consistente, per l’autorità doganale competente, nel calcolare detto importo non appena essa dispone degli elementi necessari (v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punto 46, nonché del 16 luglio 2009, Snauwaert e a., C‑124/08 e C‑125/08, EU:C:2009:469, punti 21 e 23).

83      Di conseguenza, la norma di prescrizione enunciata all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale non può ostare a che la Commissione adotti un regolamento che istituisca o reistituisca dazi antidumping, né, a maggior ragione, a che detta istituzione apra o riprenda il procedimento che precede una siffatta adozione, poiché ciascuna di queste operazioni interviene necessariamente prima di quelle consistenti, per le autorità doganali nazionali competenti, nel calcolare l’importo dei dazi da percepire in applicazione del regolamento di cui trattasi, e successivamente, nel comunicare tale importo al debitore.

84      Pertanto, nel caso di specie, è solo quando la Commissione avrà concluso il procedimento ripreso dal regolamento controverso, reistituendo, alle aliquote appropriate, i dazi antidumping fissati dai regolamenti definitivo e di proroga, che le autorità doganali nazionali potranno determinare i dazi corrispondenti e comunicarli ai debitori. Spetterà quindi a tali autorità, sotto il controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, garantire, caso per caso, il rispetto dell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, verificando che una siffatta comunicazione possa ancora essere effettuata, tenuto conto del termine di tre anni previsto al primo periodo di detta disposizione e dell’eventuale sospensione di tale termine conformemente al secondo periodo della medesima disposizione.

85      Di conseguenza, detta ripresa del procedimento non è contraria alla norma di prescrizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale.

86      In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi circa il carattere eventualmente eccessivo delle ingiunzioni previste dal regolamento controverso, rilevando che misure di portata minore avrebbero potuto essere sufficienti per eseguire la sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74).

87      In proposito, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene la constatazione dell’invalidità di un atto dell’Unione produca la conseguenza giuridica di imporre all’istituzione che ha adottato tale atto di prendere i provvedimenti necessari per porre rimedio all’illegittimità accertata, essendo applicabile per analogia l’obbligo previsto all’articolo 266 TFUE in caso di sentenza di annullamento, tale istituzione dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale nella scelta di tali misure, fermo restando che queste ultime devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi nonché con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punti 48 e 76 e giurisprudenza ivi citata).

88      Tenuto conto dell’esistenza di tale ampio potere discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di detti provvedimenti in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la loro legittimità (v., per analogia, sentenze dell’8 febbraio 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, EU:C:2000:70, punto 53, nonché del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 207).

89      Orbene, nel caso di specie occorre rilevare, in primo luogo, che dalle considerazioni suesposte risulta che l’analisi delle ingiunzioni di cui all’articolo 1 del regolamento controverso non ha rivelato che queste ultime sarebbero incompatibili con il dispositivo e con la motivazione della sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74).

90      In secondo luogo, non risulta che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’optare per dette misure. Infatti, l’obbligo imposto alle autorità doganali nazionali di trasmettere alla Commissione le richieste di rimborso loro presentate in forza dell’articolo 236 del codice doganale è idoneo a garantire che tale istituzione disponga di tutti gli elementi pertinenti per porre rimedio alle illegittimità riscontrate dalla Corte nella sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74), senza tuttavia comportare un onere amministrativo supplementare per gli operatori interessati né ritardare ingiustificatamente il trattamento delle richieste in parola. Inoltre, occorre rilevare, da un lato, che quest’ultimo è inquadrato nel limite temporale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento controverso e, dall’altro, che un eventuale ritardo può essere compensato dal pagamento di interessi (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, punto 37).

91      Alla luce di tutti i rilievi suesposti, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che il suo esame non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento controverso.

 Sulle spese

92      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’esame della questione posta non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C659/13 e C34/14.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.