Language of document : ECLI:EU:C:2018:211

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 3, lettere e) ed o) – Articolo 4, punto 3 – Allegato – Punto 2 – Ambito di applicazione – Gestione di terminali multifunzione che consentono il prelievo di contante in sale da gioco d’azzardo – Coerenza della prassi repressiva delle autorità nazionali – Confisca degli importi ottenuti mediante un’attività illecita – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17»

Nella causa C‑568/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Nürtingen (tribunale distrettuale di Nürtingen, Germania), con decisione del 2 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2016, nel procedimento penale a carico di

Faiz Rasool,

con l’intervento di:

Rasool Entertainment GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per F. Rasool, da S. Kauder,R. Steiner e R. Karpenstein, Rechtsanwälte;

–        per la Rasool Entertainment GmbH, da S. Keck, Rechtsanwalt;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck, R. Verbeke e J. Van den Bon, advocaten;

–        per la Commissione europea, da T. Scharf e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, lettere e) ed o), e 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1), in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato alla stessa, nonché dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Faiz Rasool, in qualità di amministratore della Rasool Entertainment GmbH (in prosieguo: la «RE»), per aver installato, nelle sale da gioco gestite da tale società, terminali multifunzione che permettono prelievi in contante, senza disporre dell’autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento prevista dalla normativa tedesca che recepisce la direttiva 2007/64.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La direttiva 2007/64 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35) a decorrere dal 13 gennaio 2018. Comunque, tenuto conto della data dei fatti nel procedimento principale, conviene prendere in considerazione la direttiva 2007/64. I considerando 6, 20, 22, 26, 36 e 54 di quest’ultima, così recitavano:

«(6)      (…) non è opportuno che tale quadro giuridico si applichi senza restrizioni. La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. (…)

(…)

(20)      Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni stabiliscano diversamente. (…)

(…)

(22)      I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali e ingannevoli in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU 2005, L 149, pag. 22) nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU 2000, L 178, pag. 1) e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU 2002, L 271, pag. 16), come modificata dalla direttiva 2005/29. (…)

(…)

(26)      La presente direttiva dovrebbe confermare il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Il consumatore dovrebbe inoltre poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. (…)

(…)

(36)      La presente direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando l’importo dell’operazione di pagamento (…) è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. (…)

(…)

(54)      Essendo necessario verificare il buon funzionamento della presente direttiva e controllare i progressi realizzati in materia di istituzione di un mercato unico dei pagamenti, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine per l’attuazione della presente direttiva. In relazione all’integrazione globale dei servizi finanziari e alla protezione armonizzata del consumatore (…), tale riesame dovrebbe essere incentrato sull’eventuale necessità di estendere l’ambito di applicazione alle valute non dell’Unione (…)».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva:

«La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

(…)

d)      gli istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva;

(…)».

5        L’articolo 3 di tale direttiva prevedeva, rispettivamente alle sue lettere e) ed o), che essa non si applicava né «ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi» né ai «ai servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato».

6        L’articolo 4, punto 3, della stessa direttiva precisava che, ai fini di quest’ultima, si intende per «servizio di pagamento», «le attività commerciali elencate nell’allegato» della stessa.

7        Ai sensi dell’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64, un «istituto di pagamento» è «una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l[’Unione]».

8        L’articolo 4, punto 14, di tale direttiva disponeva che un «conto di pagamento» è «un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento».

9        A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della suddetta direttiva, gli Stati membri impongono agli istituti di pagamento che intendono prestare servizi di pagamento di ottenere l’autorizzazione in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare la prestazione di servizi di pagamento.

10      Il punto 2 dell’allegato alla direttiva 2007/64 qualificava come «servizi di pagamento», in particolare servizi «che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento».

 Diritto tedesco

11      La direttiva 2007/64 è stata recepita nel diritto tedesco, in particolare dal Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (legge in materia di vigilanza dei servizi di pagamento), del 25 giugno 2009 (in prosieguo: la «legge in materia di vigilanza dei servizi di pagamento»). L’articolo 1, paragrafo 1, di tale legge definisce come «prestatori di servizi di pagamento», gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, lo Stato federale, i Länder, i comuni nonché la Banca centrale europea, la Banca federale tedesca e le altre banche centrali dell’Unione europea. Conformemente al punto 5 del citato articolo 1, paragrafo 1, le imprese che, pur non essendo comprese tra tali entità, forniscono servizi di pagamento a titolo professionale o in misura tale da esigere l’organizzazione di un’impresa commerciale sono altresì prestatori di servizi di pagamento. Tali imprese sono considerate «istituti di pagamento».

12      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 10, di detta legge, un’attività durante la quale «il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi» non è un servizio di pagamento. L’eccezione di cui all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2007/64 figura, peraltro, in termini equivalenti, all’articolo 1, paragrafo 10, punto 14, della medesima legge.

13      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge in materia di vigilanza dei servizi di pagamento, un istituto di pagamento deve ottenere l’autorizzazione scritta del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ufficio federale di vigilanza dei servizi finanziari, Germania) al fine di poter prestare servizi di pagamento sul territorio tedesco.

14      Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, di tale legge, chi fornisce servizi di pagamento senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, della stessa è passibile di sanzioni penali.

15      L’articolo 73 dello Strafgesetzbuch (codice penale) prevede:

«1.      Quando sia stato commesso un atto illecito e l’autore o il complice abbia ottenuto qualcosa per commettere tale atto o attraverso di esso, il giudice ne ordina la confisca, a meno che tale atto non abbia fatto sorgere a favore della parte lesa un diritto il cui esercizio revocherebbe all’autore o al complice il valore di quanto è stato ottenuto da tale atto.

2.      L’ordine di confisca si estende ai frutti percepiti. Esso può estendersi anche alle cose che l’autore o il complice ha acquisito dalla cessione della cosa ottenuta o in sostituzione della stessa in seguito alla sua distruzione, al suo danneggiamento, ad una privazione o in virtù di un diritto acquisito».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Il sig. Rasool è l’amministratore della RE, la cui attività consiste nella gestione, in Germania, di due sale giochi con slot machine. Fino alla fine dell’anno 2012, la RE metteva a disposizione dei clienti delle sale da gioco terminali multifunzione che permettevano loro di cambiare banconote in monete e di prelevare contante mediante il proprio bancomat e il Personal Identification Number (codice PIN) associato a quest’ultimo, rilasciati dalle loro banche.

17      La gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate a partire da tali terminali era assicurata dalla società Telecash, che agiva in qualità di prestatore di servizi esterno (in prosieguo: il «gestore di rete»). Il gestore di rete era il proprietario dei terminali multifunzione e li dava in locazione alla RE.

18      Fino al mese di maggio 2011 le modalità di esecuzione del servizio di prelievo erano le seguenti. Il gestore di rete, in seguito all’inserimento del codice PIN, accertava che sul conto bancario del cliente vi fossero fondi sufficienti e, in caso affermativo, consentiva il prelievo di contante. Il gestore di rete garantiva altresì che la RE fosse rimborsata ogni volta degli importi corrispondenti agli importi ritirati dai clienti. Dal canto suo, la RE non riceveva alcuna remunerazione in cambio della messa a disposizione dei terminali multifunzione e versava al gestore della rete un importo di EUR 0,13 per transazione nonché un compenso mensile fisso di EUR 48. In definitiva, l’unica attività della RE consisteva nel rifornire di contante i terminali multifunzione.

19      A partire dal mese di giugno 2011, a seguito di una modifica della legislazione nazionale, e per poter continuare a fornire il servizio di prelievo di denaro senza essere titolare di un’autorizzazione in qualità di prestatore di servizi di pagamento, la RE ha fatto modificare parzialmente le modalità di funzionamento dei terminali multifunzione installati nelle sale da gioco, in modo tale che essi offrissero un’opzione cosiddetta «cash back». Secondo tale modalità, i clienti potevano prelevare denaro dai terminali multifunzione solo qualora ordinassero, al tempo stesso, un buono dell’importo di EUR 20 che consentiva loro di inserire monete nelle slot machine. Tale importo era addebitato sui conti dei clienti dalle loro banche, in aggiunta all’importo fornito in contante.

20      Considerando che, anche in questa modalità di funzionamento, la RE doveva essere qualificata come «istituto di pagamento», assoggettato, a tale titolo, ad autorizzazione, la Staatsanwaltschaft Stuttgart (procura di Stoccarda, Germania) ha avviato un procedimento penale nei confronti del sig. Rasool, nella sua qualità di amministratore della RE, per aver fornito servizi di pagamento, consapevolmente e senza autorizzazione, in violazione dell’articolo 8 della legge in materia di vigilanza dei servizi di pagamento. Sulla base dell’articolo 73 del codice penale, tale autorità ha chiesto la confisca della totalità delle somme accreditate alla RE dalle diverse banche i cui clienti hanno effettuato prelievi. L’importo in questione ammontava a EUR 1 096 290. Con sentenza dell’11 marzo 2015, il giudice del rinvio, l’Amtsgericht Nürtingen (tribunale distrettuale di Nürtingen, Germania) ha assolto il sig. Rasool, ritenendo che quest’ultimo non fornisse servizi di pagamento, ai sensi della legge in materia di vigilanza dei servizi di pagamento.

21      La procura di Stoccarda ha proposto un ricorso per «Revision» (cassazione) contro tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale regionale superiore di Stoccarda, Germania), il quale, con sentenza del 18 marzo 2016, ha annullato la sentenza pronunciata l’11 marzo 2015 dal giudice del rinvio, con la motivazione, in particolare, che anche se la gestione dei terminali multifunzione non era l’attività principale della RE, quest’ultima non poteva sottrarsi all’obbligo di ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge in materia di vigilanza dei servizi di pagamento. La causa è stata quindi rinviata al giudice del rinvio.

22      In tali circostanze, detto giudice ritiene, in primo luogo, che l’attività svolta dalla RE rientri nell’eccezione di cui all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2007/64, in particolare per il motivo che tale società, da un lato, non era «part[e] del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento», ai sensi di tale disposizione, e non aveva concluso alcun contratto con le banche i cui clienti prelevano denaro attraverso terminali multifunzione. Dall’altro, detto giudice ritiene che nessun requisito connesso alla protezione dei consumatori giustifichi l’obbligo, per la RE, di ottenere un’autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento, dal momento che il suo unico intervento consisteva nell’approvvigionamento di contante dei terminali multifunzione.

23      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, in ogni caso, dopo il passaggio al sistema di cash back, l’attività della RE rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2007/64 e che, pertanto, tale attività non sia soggetta ad autorizzazione.

24      In terzo luogo, il giudice del rinvio interroga la Corte, da un lato, sulla questione se il servizio offerto dalla RE possa essere qualificato come «servizio di pagamento», in particolare in quanto le attività di tale società permetterebbero, ai sensi del punto 2 dell’allegato alla direttiva 2007/64, prelievi in contante da un conto di pagamento.

25      A tal riguardo, essa rileva che è vero che l’approvvigionamento di contante dei terminali multifunzione, effettuato dalla RE, offriva ai clienti delle sale da gioco la possibilità materiale di prelevare contante. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, il termine «permettono» di cui al punto 2 dell’allegato alla direttiva 2007/64, non può riguardare le attività, come quella esercitata nella fattispecie dalla RE, che hanno un carattere meramente accessorio rispetto ai servizi di pagamento forniti da una banca, vale a dire quelli che consentono di aprire un conto e, da esso, effettuare operazioni per mezzo di un bancomat, e mediante una società, quale il gestore della rete, che collega i terminali multifunzione ai conti bancari dei clienti.

26      Dall’altro, tale giudice s’interroga sulla possibilità di qualificare l’attività contestata alla RE come «servizio di pagamento», in quanto essa costituiva un servizio fornito a titolo gratuito ai clienti delle sale da gioco. Infatti, un siffatto servizio a titolo gratuito avrebbe carattere meramente accessorio rispetto all’attività principale della RE, vale a dire la gestione delle sale da gioco, sicché esso non soddisferebbe la condizione, prevista all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64, secondo cui l’attività del prestatore deve essere esercitata a titolo professionale.

27      In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede se il procedimento avviato dalla procura di Stoccarda non violi i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte secondo i quali gli interventi statali nel settore dei giochi d’azzardo non sono giustificati qualora lo Stato membro interessato non persegua una politica sistematica e coerente, che risponde a un’esigenza imperativa, quale la protezione del consumatore. Inoltre, tali procedimenti sarebbero arbitrari, in quanto la fornitura illecita di un servizio di prelievo di denaro, come quello offerto dalla RE, sarebbe oggetto di un procedimento penale solo molto raramente.

28      In quinto e ultimo luogo, il giudice del rinvio domanda se la procura di Stoccarda poteva, alla luce del principio di certezza del diritto garantito dal diritto dell’Unione, chiedere, in forza dell’articolo 73 del codice penale, la confisca dell’integralità delle somme versate ai clienti delle sale da gioco mediante i terminali multifunzione.

29      Alla luce di quanto precede, l’Amtsgericht Nürtingen (tribunale distrettuale di Nürtingen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, lettera o), della [direttiva 2007/64] debba essere interpretato nel senso che la possibilità di prelevare, all’interno di una sala da gioco beneficiaria di una concessione statale, denaro contante presso un apposito terminale che, nel contempo, funga da distributore automatico per il cambio di monete, con bancomat e PIN, laddove lo svolgimento delle operazioni bancarie e relative al conto venga effettuato da un prestatore di servizi esterno, [quale il gestore di rete] e il pagamento ai clienti avvenga solamente quando il gestore di rete, a seguito della verifica della copertura del conto, inoltri al terminale un codice di autorizzazione, limitandosi, per contro, il gestore della sala da gioco ad inserire denaro contante nello stesso distributore automatico multifunzionale ricevendo, dalla banca depositaria del conto del cliente che effettua il prelievo, un accredito pari all’importo prelevato, integri un’attività ai sensi dell’articolo 3, lettera o), della direttiva in questione e non sia, dunque, soggetta ad autorizzazione.

2)      Qualora l’attività descritta nella prima questione non integri un’attività ai sensi dell’articolo 3, lettera o), [della direttiva 2007/64]:

Se l’articolo 3, lettera o), della [direttiva 2007/64] debba essere interpretato nel senso che la possibilità di prelevare denaro contante mediante PIN, illustrata nella questione sub 1), costituisca un’attività ai sensi di detta disposizione qualora, unitamente al prelievo, venga contemporaneamente emesso un voucher di EUR 20 da riscuotere presso il servizio di vigilanza della sala da gioco, allo scopo di poter far inserire, dal servizio di vigilanza medesima, monete all’interno di una slot machine.

Qualora l’attività descritta nelle questioni sub 1) e 2) non integri un’attività esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva per effetto dell’articolo 3, lettere o) e/o e):

3)      a)      Se il punto 2 dell’allegato alla [direttiva 2007/64] debba essere interpretato nel senso che l’attività del gestore della sala da gioco, descritta nelle questioni sub 1) e 2), integri un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione, benché tale gestore non amministri alcun conto del cliente che preleva contante.

3      b)      Se l’articolo 4, punto 3, della [direttiva 2007/64] debba essere interpretato nel senso che l’attività del gestore della sala da gioco, descritta nelle questioni sub 1) e 2), integri un servizio di pagamento ai sensi di tale disposizione, qualora detto gestore metta a disposizione il servizio a titolo gratuito.

Nell’ipotesi in cui la Corte interpreti l’attività illustrata come un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione:

4)      Se il diritto dell’Unione e la direttiva [2007/64] debbano essere interpretati nel senso che ostino alla sanzione penale connessa alla gestione di un terminale POS in una fattispecie come quella qui in esame, nell’ipotesi in cui terminali bancomat simili siano stati o siano gestiti senza autorizzazione in diverse sale da gioco che godano di concessione statale, nonché in case da gioco con concessione e, in parte, anche gestione statale e l’autorità competente responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale non sollevi eccezioni.

In caso di risposta negativa anche alla quarta questione:

5)      Se la direttiva [2007/64] e i principi di certezza del diritto e chiarezza giuridica previsti dal diritto dell’Unione, nonché l’articolo 17 della [Carta dei diritti fondamentali] debbano essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella qui in esame, ostino ad una prassi amministrativa o giudiziaria che preveda l’attribuzione al Tesoro pubblico (“confisca”) di quei fondi che il gestore della sala da gioco abbia ottenuto attraverso un servizio del gestore di rete dai clienti della banca i quali abbiano prelevato, con bancomat e PIN, il denaro contante e/o i voucher da esso inseriti per giocare alle slot machine, sebbene tutti gli accrediti corrispondano unicamente agli importi ottenuti dai clienti sotto forma di denaro contante o voucher per giocare alle slot machine».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla terza questione

30      Con la terza questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore fornisce tale servizio a titolo gratuito, non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali.

31      A tale riguardo, l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato di quest’ultima, definisce «servizio di pagamento» un’attività esercitata a titolo professionale per il prelievo di contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

32      Nel caso di specie, senza che sia necessario accertare se il servizio in esame nel procedimento principale costituisse o meno, in ragione del suo presunto carattere gratuito, un’attività svolta dalla RE a titolo professionale, si deve rilevare che, secondo la decisione di rinvio, tale società si limitava a dare in locazione e a installare nelle sale da gioco i terminali multifunzione, nonché a garantirne l’approvvigionamento di contante.

33      Orbene, sebbene tali atti costituiscano azioni preliminari e connesse alle operazioni effettuate sui conti di pagamento dei clienti delle sale da gioco, dalla decisione di rinvio risulta che tali operazioni erano effettuate da un contraente esterno, vale a dire dal gestore di rete. Infatti, quest’ultimo costituiva il collegamento tra i terminali multifunzione e il conto bancario di tali clienti, attraverso un riconoscimento del loro bancomat e del relativo codice PIN, rendendo così possibile il prelievo di contante.

34      In tali circostanze, non può ritenersi che un servizio, come quello offerto dalla RE mediante terminali multifunzione, permetta «prelievi in contante da un conto di pagamento», ai sensi del punto 2, dell’allegato alla direttiva 2007/64. Peraltro, la Corte non dispone di alcuna informazione che dimostri che tale società realizzava, in occasione di tale servizio, «tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento», ai sensi della medesima disposizione.

35      Tale considerazione è confermata, in primo luogo, da un’interpretazione del contesto nel quale si inseriscono l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64 e il punto 2 dell’allegato della stessa.

36      Infatti, si evince dal considerando 6 di tale direttiva che essa non realizza un’armonizzazione totale nel settore dei servizi di pagamento. In tal modo, ai sensi di tale considerando, l’applicazione della direttiva 2007/64 dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui «attività principale» consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi.

37      Orbene, fatta salva la valutazione del giudice del rinvio a tale proposito, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’attività principale della RE consisteva nella gestione di sale da gioco e che, in tale contesto, le operazioni relative ai terminali multifunzione rientravano in un servizio meramente accessorio a detta attività.

38      In secondo luogo, poiché la RE non effettuava alcuna operazione relativa ai conti dei clienti delle sale da gioco, esigenze legate alla protezione del consumatore, in quanto destinatario di servizi di pagamento, come risulta dai considerando 20, 22, 26, 36 e 54 della direttiva 2007/64, non giustificano la qualificazione come «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, di un servizio di prelievo di contanti, come quello offerto dalla RE.

39      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato della stessa, deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali.

 Sulle questioni prima, seconda, quarta e quinta

40      Alla luce della risposta fornita alla terza questione, non occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima, seconda, quarta e quinta.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato della stessa, deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.