Language of document : ECLI:EU:C:2019:1140

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Nozione di “biocida”– Nozione di “principio attivo” – Prodotto batterico contenente la specie Bacillus ferment – Modalità di azione diverse da una mera azione fisica o meccanica – Modalità di azione indiretta – Termine entro il quale agisce il prodotto»

Nella causa C‑592/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 18 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 21 settembre 2018, nel procedimento

Darie BV

contro

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Darie BV, da H. Lamon e J.A.M. Jonkhout, advocaten,

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti,

–        per il governo austriaco, inizialmente da G. Hesse, successivamente da J. Schmoll, in qualità di agenti,

–        per il governo norvegese, da J.T. Kaasin e T. Skjeie, in qualità di agenti,

–        per la Commissione europea, da L. Haasbeek e R. Lindenthal, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Darie BV, una società commerciale operante sul mercato all’ingrosso dei prodotti per la manutenzione, la pulizia e il lavaggio, e lo Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Segretario di Stato all’Infrastruttura e all’Ambiente, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato»), in merito alla legittimità di una decisione di quest’ultimo che gli ordina di porre fine alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto che il Segretario di Stato ha qualificato come «biocida» e che non è stato autorizzato.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Il regolamento n. 528/2012

3        Il considerando 5 del regolamento n. 528/2012 è redatto nei seguenti termini:

«Le norme sulla messa a disposizione sul mercato dei biocidi nella Comunità sono state stabilite dalla direttiva 98/8/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998, L 123, pag. 1)]. È necessario adattare tali norme alla luce dell’esperienza e in particolare sulla base della relazione sui primi sette anni di attuazione, trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella quale vengono analizzati problemi e punti deboli della direttiva».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Scopo e oggetto», prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. (…)

2.      Il presente regolamento disciplina:

a)      la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;

b)      l’autorizzazione dei biocidi;

(…)».

5        L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Il presente regolamento si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Un elenco dei tipi di biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con le rispettive descrizioni, è riportato nell’allegato V».

6        L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», al suo paragrafo 1, recita:

«Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)      “biocidi”

–        qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenent[e] o capac[e] di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;

–        qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;

(…)

c)      “principio attivo”, una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi.

(…)

g)      “organismo nocivo”, un organismo indesiderato, inclusi gli agenti patogeni, che ha un effetto indesiderato o dannoso per l’uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce, nonché per gli animali o per l’ambiente;

(…)».

7        L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012 stabilisce quanto segue:

«I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento».

8        L’allegato V del regolamento in parola, intitolato «Tipi di biocidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e relative descrizioni», classifica tali prodotti in quattro gruppi, ossia i disinfettanti, i preservanti, i prodotti di controllo degli animali nocivi e altri biocidi. Il suddetto allegato specifica, da un lato, che i disinfettanti non comprendono i detergenti non destinati ad avere effetti biocidi e, dall’altro, che i preservanti, salvo disposizioni contrarie, includono solo i prodotti volti a prevenire lo sviluppo microbico e algale.

 La direttiva 98/8

9        L’articolo 2 della direttiva 98/8, intitolato «Definizioni», che è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 528/2012, al suo paragrafo 1, disponeva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      Biocidi

I principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.

(…)».

 Il regolamento (CE) n. 648/2004

10      Al considerando 21 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU 2004, L 104, pag. 1), viene affermato che è opportuno «ricordare che altre disposizioni legislative orizzontali sono applicabili ai tensioattivi presenti nei detergenti», disposizioni tra cui figurano quelle della direttiva 98/8.

11      L’articolo 2, punto 1, del regolamento di cui trattasi enuncia la definizione di «detergente» ai fini del medesimo regolamento.

 Diritto olandese

12      L’articolo 1 della Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (legge sui prodotti fitosanitari e biocidi; in prosieguo: la «Wgb»), intitolato «Definizioni», recita:

«1.      Nella presente legge e nelle disposizioni adottate ai sensi della stessa si intende per:

(…)

Biocidi: i biocidi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 528/2012];

(…)».

13      Ai sensi dell’articolo 43 della Wgb, intitolato «Violazioni del regolamento»:

«1.      È vietato commettere un atto contrario all’articolo 17, paragrafi 1, 5 e 6, (…) del regolamento [n. 528/2012] o ai loro regolamenti di esecuzione.

(…)».

14      L’articolo 86 della Wgb, intitolato «Vincolo amministrativo», è del seguente tenore:

«Il nostro ministro ha la facoltà di imporre una misura amministrativa coercitiva per garantire l’osservanza delle norme sancite dalla presente legge o in forza della medesima e dell’articolo 5:20 dell’Algemene wet bestuursrecht (codice amministrativo), nei limiti in cui si tratta dell’obbligo di cooperare con i funzionari designati in forza dell’articolo 82».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Con decisione del 13 gennaio 2017, il Segretario di Stato, fondandosi sul combinato disposto degli articoli 43 e 86 della Wgb e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012, ha ordinato alla Darie di porre fine alla messa a disposizione sul mercato di Pure Air, un prodotto che egli ha qualificato come «biocida» e che non è stato autorizzato dall’autorità competente, ossia il College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (organismo abilitato ad autorizzare i prodotti fitosanitari e i biocidi, Paesi Bassi), a pena di una sanzione pecuniaria di EUR 1 000 alla settimana, sino ad un importo massimo di EUR 25 000.

16      La Darie ha presentato reclamo contro la decisione del Segretario di Stato, facendo valere che questi ha erroneamente classificato Pure Air come «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012.

17      Con decisione del 26 maggio 2017, il Segretario di Stato ha respinto detto reclamo.

18      La Darie ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), contestando la qualificazione di Pure Air come «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012. Secondo detta società, Pure Air ha un effetto probiotico e non biocida, in quanto la specie batterica Bacillus ferment presente in detto prodotto genera enzimi che assimilano e consumano tutti i rifiuti organici di cui si nutrono i microrganismi, cosicché, sulle superfici trattate con questo prodotto, non si possono creare biotopi favorevoli allo sviluppo di microrganismi come i funghi.

19      Il giudice del rinvio afferma che l’etichetta di Pure Air descrive detto prodotto come un liquido concentrato biodegradabile da vaporizzare, arricchito con probiotici e comprendente segnatamente la specie batterica Bacillus ferment, utilizzato «per assicurare l’assenza di funghi» e per «l’eliminazione e [la] prevenzione di odori sgradevoli», portando una microflora sana e sicura sulle superfici vaporizzate. Le istruzioni d’uso di Pure Air precisano, da un lato, che prima di vaporizzare tale prodotto sulle superfici da trattare, i funghi devono esserne rimossi «per ripartire da zero» e, dall’altro, che«[p]er impedire il ritorno dei funghi, è importante vaporizzare [Pure Air] una volta ogni tre o quattro settimane secondo l’umidità che regna nell’abitazione».

20      Tale giudice aggiunge che, il 22 marzo 2017, il sito web della Darie ha pubblicato l’informazione secondo cui «i prodotti detergenti probiotici agiscono come le tecniche tradizionali. Rimuovono le macchie visibili. Tuttavia, c’è una differenza importante. Scompaiono anche eventuali agenti patogeni come funghi e batteri nocivi. Eliminando il brodo di coltura, il numero di batteri cattivi e funghi sarà notevolmente ridotto. Inoltre, il prodotto è sicuro e durevole. La base è costituita da batteri buoni e acqua, il che lo rende il prodotto più rispettoso dell’ambiente che si possa trovare sul mercato professionale».

21      Il giudice del rinvio si chiede se l’azione di Pure Air rivendicata dalla Darie consistente nel combattere non gli organismi nocivi, ma piuttosto la comparsa o la persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi, rientri nella nozione di «biocida» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

22      Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “biocidi”, di cui all’articolo 3, del regolamento n. 528/2012 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche prodotti composti da una o più specie batteriche, enzimi o altre componenti, posto che essi, per il loro specifico funzionamento, non hanno un’azione diretta sull’organismo nocivo a cui sono destinati, bensì sulla formazione o sul mantenimento del potenziale ambiente favorevole al suddetto organismo nocivo e, se del caso, quali requisiti debba soddisfare un’azione di tale natura.

2)      Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che un siffatto prodotto sia applicato in un contesto privo di organismi nocivi e, in caso affermativo, alla luce di quali criteri occorra valutare se ciò si verifica.

3)      Se per rispondere alla prima questione sia rilevante entro quale termine si verifichi l’effetto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

23      La Darie fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere respinta in quanto il giudice del rinvio dispone di tutti gli elementi che gli consentono di stabilire, senza che occorra sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali, che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale non è un biocida. Inoltre, la Corte, nella sua sentenza del 1o marzo 2012, Söll (C‑420/10; in prosieguo: la «sentenza Söll», EU:C:2012:111), avrebbe già risposto alla prima questione.

24      A tal proposito, va ricordato che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

25      Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

26      Orbene, nel caso di specie, dinanzi al giudice del rinvio pende una controversia relativa, in sostanza, alla qualificazione del prodotto Pure Air come «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012. Poiché tale giudice chiede l’interpretazione delle nozioni di «biocida» e di «principio attivo» ai sensi di tale regolamento e fornisce alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari per apportare una risposta utile alle questioni sollevate, non vi è dubbio che tali questioni siano rilevanti ai fini della composizione della controversia e che ricorrono i presupposti di ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale ricordati al punto precedente.

27      Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

 Sulla prima questione

28      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 debba essere interpretata nel senso che comprende prodotti contenenti una o più specie batteriche, enzimi o altri componenti che, a causa delle loro specifiche modalità d’azione, non agiscono direttamente sugli organismi nocivi bersaglio, bensì sulla comparsa o sulla persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi e, se del caso, quali condizioni debba soddisfare un’azione di tal natura.

29      A tal riguardo, va rilevato che, avendo il regolamento n.o528/2012 abrogato e sostituito la direttiva 98/8, l’interpretazione delle disposizioni della suddetta direttiva fornita dalla Corte vale anche per tale regolamento qualora le disposizioni dei due strumenti del diritto dell’Unione possano essere qualificati come equivalenti (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 26; del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 31; e del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 31).

30      Al punto 31 della sentenza Söll, la Corte ha statuito che la nozione di «biocidi» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/8 doveva essere interpretata nel senso che comprendeva i prodotti che agiscono in modo solo indiretto sugli organismi nocivi bersaglio, in quanto contengono uno o più principi attivi che attuano un’azione, chimica o biologica, che fa parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi.

31      A tal riguardo, occorre precisare che, al punto 24 della sentenza Söll, la Corte ha rilevato che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 98/8 strutturava la definizione dei biocidi intorno a tre elementi cumulativi. Questi ultimi riguardavano la presenza nel prodotto di un «principio attivo», il perseguimento da parte del prodotto di determinate finalità e la sua modalità d’azione chimica o biologica. La conclusione tratta dalla Corte al punto 31 di tale sentenza si basava, in particolare, su un’analisi del secondo elemento di predetta definizione, letto alla luce degli obiettivi della direttiva in parola.

32      Orbene, l’analisi comparativa della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 e di quella dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/8 pone in evidenza che tale elemento è formulato in modo identico in queste due disposizioni, nel senso che la qualificazione di «biocida» è, in particolare, subordinata alla circostanza che il prodotto sia «destinat[o] a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo».

33      Date siffatte circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, l’interpretazione adottata nella sentenza Söll, secondo la quale la nozione di «biocida» comprende non solo gli effetti diretti, ma anche gli effetti indiretti di un prodotto, resta quindi applicabile alla nozione di «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012.

34      Tale interpretazione è anche coerente con il contesto in cui si inserisce la suddetta disposizione. Infatti, va ricordato che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 528/2012 definisce la nozione di «principio attivo», di cui può essere composto un biocida, come «una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi». Le due parti alternative di detta nozione, ossia un’azione «sugli» organismi nocivi e un’azione «contro» tali organismi confermano che siffatta nozione non comprende solamente le azioni dirette sugli organismi nocivi ma anche azioni indirette contro tali organismi, sempreché i loro effetti facciano parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi.

35      Per contro, va notato che, per quanto riguarda le modalità d’azione di un biocida, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012, a differenza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/8, non lo limita a «mezzi chimici o biologici», ma lo estende a qualsiasi «mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica».

36      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, il suddetto regolamento non riprende la proposta della Commissione di limitare espressamente la nozione di «biocida» agli effetti biologici e chimici, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della proposta della Commissione del 12 giugno 2009, di regolamento relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi (COM[2009] 267 definitivo).

37      L’estensione della definizione delle modalità d’azione di un biocida da parte del regolamento n. 528/2012 è coerente con l’obiettivo, ricordato al considerando 5 di tale regolamento, di adattare le norme della direttiva 98/8 «alla luce dell’esperienza» e di garantire un maggiore livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.

38      Ne consegue che la circostanza che un prodotto abbia un effetto probiotico, e non chimico, di per sé non osta alla sua qualificazione come «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012. Al contrario, sempreché l’effetto probiotico di un prodotto risulti da un «mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica», ai sensi di detta disposizione, e che le altre condizioni ivi previste siano soddisfatte, tale prodotto rientra incontestabilmente nell’ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi.

39      Ciò posto, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretata nel senso che comprende prodotti contenenti una o più specie batteriche, enzimi o altri componenti che, a causa delle loro specifiche modalità di azione, agiscono, in linea di principio, non direttamente sugli organismi nocivi bersaglio, bensì sulla comparsa o sulla persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi, sempreché tali prodotti attuino un’azione diversa da una mera azione fisica o meccanica, che faccia parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi.

 Sulla seconda questione

40      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 debba essere interpretato nel senso che il fatto che un prodotto debba essere applicato sulla superficie da trattare solo dopo la rimozione degli organismi nocivi bersaglio stabiliti su tale superficie, incida sulla qualificazione di tale primo prodotto come «biocida» ai sensi della disposizione in parola e, in caso di risposta affermativa a siffatta questione, quale sia il criterio in base al quale occorra valutare se la superficie da trattare sia effettivamente priva di tali organismi in seguito alla suddetta rimozione.

41      Sul punto è importante sottolineare, in primo luogo, che la gradazione delle finalità dei biocidi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 elenca le finalità dei biocidi. Queste vanno dalla distruzione degli organismi nocivi alla prevenzione degli stessi (v., in tal senso, sentenza Söll, punto 28). Inoltre, l’allegato V di tale regolamento, contenente l’elenco dei biocidi contemplati dal regolamento in parola, include in siffatto elenco prodotti ad azione preventiva generalmente utilizzati in contesti privi di organismi nocivi.

42      Ne consegue che la nozione di «biocida» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 va intesa in senso ampio e si estende segnatamente ai prodotti preventivi. Questa interpretazione estensiva è corroborata dall’obiettivo sancito all’articolo 1 del regolamento in parola, basato sul principio di precauzione, di garantire «un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente».

43      Orbene, tale obiettivo non può essere pienamente raggiunto se i prodotti contenenti «principi attivi», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 528/2012, non fossero qualificati come «biocidi» a causa del loro effetto meramente preventivo sugli organismi nocivi bersaglio e non fossero soggetti alle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di tali prodotti sancite nel regolamento in parola.

44      Infatti, come statuito dalla Corte al punto 27 della sentenza Söll, è la presenza stessa del principio attivo in quanto tale che può presentare un rischio per l’ambiente, indipendentemente dal fatto che esso agisca direttamente o indirettamente sugli organismi bersaglio.

45      In secondo luogo, la distruzione degli organismi nocivi non è richiesta dalla nozione di «principio attivo» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 528/2012. Infatti, quando specie batteriche, enzimi o altri componenti di un prodotto impediscono la comparsa o la persistenza di un terreno fertile favorevole agli organismi nocivi bersaglio, privandoli del terreno nutritivo, esse agiscono come principio attivo contro siffatti organismi in via preventiva.

46      Pertanto, il fatto che gli organismi nocivi bersaglio siano stati previamente rimossi con un’azione diversa da quella prodotta dalla sostanza in questione, ammettendolo accertato, non rimette in discussione la qualificazione di tale sostanza, che agisce sulla comparsa di un ambiente favorevole agli organismi nocivi di cui trattasi, come «principio attivo» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 528/2012.

47      In terzo luogo, l’eventuale effetto detergente di un prodotto contenente una o più specie batteriche, enzimi o altri componenti che, a causa delle loro specifiche modalità d’azione, non agiscono direttamente sugli organismi nocivi ma sulla comparsa o sulla persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi, non può escludere la sua qualificazione come «biocida».

48      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, i prodotti detergenti non sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012. Inoltre, come risulta segnatamente dal considerando 21 del regolamento n. 648/2004, un prodotto può essere qualificato sia come «detergente» ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento in parola, sia come «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012.

49      Pertanto, solo le caratteristiche descritte all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 528/2012 sono pertinenti ai fini della qualificazione di un prodotto come «biocida».

50      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un prodotto debba essere applicato sulla superficie da trattare solo dopo la rimozione degli organismi nocivi bersaglio stabiliti su tale superficie, non incide sulla qualificazione di tale primo prodotto come «biocida» ai sensi della disposizione in parola.

 Sulla terza questione

51      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 debba essere interpretato nel senso che il termine entro il quale un prodotto agisce incide sulla qualificazione di tale prodotto come «biocida» a norma della suddetta disposizione.

52      A tale riguardo, dall’analisi effettuata nell’ambito della seconda questione emerge che solo gli elementi che integrano le nozioni di «biocida» e di «principio attivo» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 528/2012 sono pertinenti per qualificare un prodotto come «biocida». Orbene, il termine entro il quale un prodotto agisce non è uno di siffatti elementi.

53      Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale un prodotto agisce non incide sulla qualificazione di tale prodotto come «biocida» a norma della suddetta disposizione.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «biocida», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, deve essere interpretata nel senso che comprende prodotti contenenti una o più specie batteriche, enzimi o altri componenti che, a causa delle loro specifiche modalità di azione, agiscono, in linea di principio, non direttamente sugli organismi nocivi bersaglio, bensì sulla comparsa o sulla persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi, sempreché tali prodotti attuino un’azione diversa da una mera azione fisica o meccanica, che faccia parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un prodotto debba essere applicato sulla superficie da trattare solo dopo la rimozione degli organismi nocivi bersaglio stabiliti su tale superficie non incide sulla qualificazione di tale primo prodotto come «biocida» ai sensi della disposizione in parola.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale un prodotto agisce non incide sulla qualificazione di tale prodotto come «biocida» a norma della suddetta disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.