Language of document : ECLI:EU:C:2014:2058

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

10 luglio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Direttiva 98/34/CE – Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Nozione di “regola tecnica” – Galline ovaiole – Abbreviazione del calendario di applicazione inizialmente previsto per l’entrata in vigore della regola tecnica – Obbligo di notificazione – Condizioni – Versioni linguistiche divergenti»

Nella causa C‑307/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Helsingborgs tingsrätt (Svezia), con decisione del 30 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2013, nel procedimento penale a carico di

Lars Ivansson,

Carl-Rudolf Palmgren,

Kjell Otto Pehrsson,

Håkan Rosengren,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (presidente di sezione), J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per i sigg. Ivansson, Palmgren, Pehrsson e Rosengren, da M. Erling e E. Erling, advokater;

–        per il governo svedese, da A. Falk e L. Swedenborg, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Enegren, D. Kukovec e A. Tokár, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, , che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

2        Tale domanda è stata posta nell’ambito di un procedimento penale avviato dalla Åklagarkammaren i Helsinborg (pubblico ministero) nei confronti di quattro produttori di uova, i sigg. Ivansson, Palmgren, Pehrsson e Rosengren, in cui è stata chiesta la condanna dei medesimi per aver posto, con dolo o colpa, galline ovaiole in un sistema di allevamento non rispondente alle necessità di tali animali in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose.

 Contesto normativo

 La direttiva 98/34

3        L’articolo 1, punti 3, 4 e 11, della direttiva 98/34 contiene le seguenti definizioni:

«3)      “Specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità

Il termine “Specificazione tecnica” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del Trattato, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della [direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 1965, 22, pag. 369), come modificata dalla direttiva 93/39/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GU L 214, pag. 22)], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

4)      “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(...)

11)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

–        le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

–        gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

–        le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione [europea] deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell’ambito del comitato di cui all’articolo 5.

Tale elenco sarà modificato secondo questa medesima procedura».

4        L’articolo 8, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 98/34, coì recita:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti».

 La normativa svedese

5        L’articolo 36, primo comma, punto 2, della legge (1988:534) sulla protezione degli animali [Djurskyddslagen (1988:534)], del 2 giugno 1988 [SFS 1988, n. 534; in prosieguo: la «legge (1988:534)»], così dispone:

«È condannato ad una pena pecuniaria o alla reclusione fino a due anni chiunque, con dolo o colpa:

(...)

2. violi una misura adottata sulla base della presente legge (…)».

6        Il decreto (1988:539) sulla protezione degli animali [Djurskyddsförordning (1988:539)], del 2 giugno 1988 (SFS 1988, n. 539), come modificato dal decreto del 20 marzo 2003 [SFS 2003, n. 105; in prosieguo: il «decreto (1988:539)»],è stato adottato sulla base della legge (1988:534). L’articolo 9 di detto decreto così recita:

«Le galline ovaiole non possono essere allevate con metodi di allevamento diversi da quelli rispondenti alle esigenze degli animali in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose. I metodi di allevamento devono essere volti a mantenere nelle galline una bassa percentuale di mortalità e di disturbi nel comportamento.

I competenti uffici dell’agricoltura comunicheranno regole più specifiche relative ai metodi di allevamento delle galline».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        Gli imputati nel procedimento principale sono produttori di uova rinviati a giudizio dinanzi al giudice del rinvio per aver violato le disposizioni dell’articolo 36 della legge (1988:534) e dell’articolo 9 del decreto (1988:539), in quanto avrebbero, dolosamente o colposamente, allevato galline ovaiole in un sistema di allevamento non rispondente alle esigenze di tali animali in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose.

8        Gli imputati nel procedimento principale, se hanno riconosciuto la veridicità dei fatti materiali loro contestati, hanno, per contro, contestato la requisitoria del pubblico ministero secondo cui tali fatti implicherebbero la loro responsabilità penale. A tal riguardo, hanno sostenuto che l’anticipazione della data di entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto (1988:539), fissata non più al 1° maggio 2003, come inizialmente previsto, bensì al 15 aprile 2003, non aveva costituito oggetto della procedura di nuova comunicazione alla Commissione, quale prevista all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34. Gli imputanti nel procedimento principale hanno sostenuto, conseguentemente, che le disposizioni del menzionato articolo 9 non possono essere fatte valere nei loro confronti.

9        Il pubblico ministero ha riconosciuto che l’articolo 9 del decreto (1988:539) costituisce una regolamentazione tecnica e che ricade, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva 98/34. Pur riconoscendo parimenti la mancata effettuazione di una nuova comunicazione alla Commissione, il pubblico ministero ha tuttavia contestato il fatto che l’anticipazione della data di entrata in vigore di detta disposizione sia costitutiva di una modifica importante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34 osservando, conseguentemente, che il governo svedese non sarebbe soggetto all’obbligo di presentare nuova comunicazione alla Commissione.

10      Con sentenza del 2 ottobre 2009, il giudice del rinvio ha accolto le tesi degli imputati nel procedimento principale rigettando le richieste del pubblico ministero.

11      A seguito di ordinanza pronunciata dall’Högsta domstolen (Corte suprema) il 21 dicembre 2010, che ha escluso la necessità di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Hovrätten över Skåne och Blekinge (corte d’appello di Scania e Blekinge) annullava la sentenza pronunciata il 2 ottobre 2009 dal giudice del rinvio rimettendo il procedimento dinanzi al tribunale medesimo per una nuova pronuncia sul merito.

12      Ciò premesso, l’Helsingborgs tingsrätt (tribunale di primo grado di Helsingborgs) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’abbreviazione del calendario di applicazione dal 1° maggio 2003 al 15 aprile 2003, avvenuta con l’adozione dell’articolo 9 del [decreto (1988:539)], faccia sorgere un obbligo per la Svezia, in quanto Stato membro, di notificare nuovamente la proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34/CE.

2)      Qualora la questione sub 1) venga risolta nel senso che avrebbe dovuto essere effettuata una nuova notifica, quali effetti giuridici produca la sua omissione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

13      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la data assunta, in fine, dalle autorità nazionali quale data di entrata in vigore di una misura nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che impone di mantenere le galline ovaiole in sistemi di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e che si prefigge di mantenere ad un livello ridotto la mortalità e i disturbi del comportamento delle galline stesse, sia soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 98/34.

14      A tal riguardo, si deve rammentare che, a termini dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione del progetto di regola tecnica qualora essi vi apportino modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

15      Considerato che il governo polacco ha contestato, nelle proprie osservazioni, il fatto che l’articolo 9 del decreto (1988:539) possa essere qualificato come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre anzitutto verificare se a detta normativa nazionale possa essere effettivamente attribuita tale natura.

16      Secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 emerge che la nozione di «regola tecnica» ricomprende tre categorie, vale a dire, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva medesima, in secondo luogo, l’«altro requisito» quale definito dall’articolo 1, punto 4, della direttiva stessa e, in terzo luogo, la categoria di cui al successivo punto 11, riguardante le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto ovvero che vietano di fornire o di utilizzare un servizio o di stabilirsi come prestatore di servizio (v., in tal senso, sentenze Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495, punto 27 e giurisprudenza citata).

17      A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che l’articolo 9 del decreto (1988:539) non ricade nella terza categoria di regole tecniche di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, considerato che detto articolo 9 non contiene alcun divieto, ai sensi della menzionata direttiva, di fabbricare, importare, commercializzare o di utilizzare un prodotto, né di fornire o utilizzare un servizio ovvero stabilirsi come prestatore di servizi.

18      In secondo luogo, occorre accertare se la misura nazione oggetto del procedimento principale ricada nella prima categoria di regole tecniche di cui all’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, vale a dire nella nozione di «specificazione tecnica».

19      Si deve precisare che, secondo la giurisprudenza, tale nozione presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, definendo quindi una delle caratteristiche di un prodotto (v., in tal senso, sentenza Fortuna e a., EU:C:2012:495, punto 28).

20      Inoltre, per quanto attiene ai prodotti agricoli, la Corte ha affermato che la nozione di «specificazione tecnica» designa la specificazione contenuta in un documento che definisce le caratteristiche del prodotto o dei suoi metodi e procedimenti di produzione (v., in tal senso, sentenza Donkersteeg, C‑37/99, EU:C:2000:636, punto 30).

21      Orbene, si deve rilevare, da un lato, che se è pur vero che l’articolo 9 del decreto (1988:539) riguarda il confort e la qualità delle infrastrutture in cui vengono allevate le galline ovaiole, vale a dire le gabbie di stabulazione, tale disposizione non definisce tuttavia, come rilevato dal governo polacco, le caratteristiche che devono presentare i prodotti oggetto del procedimento principale.

22      Dall’altro, anche ammesso che si possa ritenere che tale disposizione, riguardante, come indicato al punto precedente, l’allevamento delle galline ovaiole in gabbie di stabulazione, attenga ad un metodo di produzione, si deve tuttavia rilevare che tale disposizione si limita a menzionare, in termini generali, il requisito dell’esistenza di zone nido, di posatoi e di lettiere sabbiose nell’ambito di tali infrastrutture, senza peraltro determinare specificamente i singoli aspetti del metodo di allevamento. Infatti, l’articolo 9 del decreto (1988:539), non comporta alcuna indicazione relativa, a titolo esemplificativo, alle dimensioni, al numero, alla temperatura, alla manutenzione, al funzionamento di tali strutture in termini di esposizione delle galline ovaiole alla luce o, ancora, alle attrezzature di alimentazione e di cova. Non si può pertanto ritenere che l’articolo 9 del decreto (1988:539), in assenza di qualsivoglia precisazione ivi contenuta, definisca un metodo o un procedimento di produzione.

23      Si deve peraltro rilevare che l’articolo 9, primo comma, del decreto (1988:539), affermando che «i metodi di allevamento devono essere volti a mantenere nelle galline una bassa percentuale di mortalità e di disturbi nel comportamento» senza altre indicazioni, si limita ad enunciare un obiettivo generale in materia di benessere delle galline ovaiole, senza precisarne concretamente l’attuazione né riferirsi necessariamente al relativo prodotto e, pertanto, senza fissarne le caratteristiche (v. per analogia, sentenza Intercommunale Intermosane e Fédération de l’Industrie et du gaz, C‑361/10, EU:C:2011:382, punto 17).

24      Dalle suesposte considerazioni risulta che l’articolo 9 del decreto (1988:539) non contiene «specificazioni tecniche», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34.

25      In terzo luogo, si deve verificare se l’articolo 9 del decreto (1988:539) ricada nella seconda categoria di regole tecniche, di cui all’art. 1, punto 4, della direttiva 98/34, vale a dire nella nozione di «altri requisiti».

26      A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che, per poter essere qualificati come «altri requisiti», ai sensi dell’art. 1, punto 4, della direttiva 98/34, le misure nazionali di cui trattasi devono costituire «condizioni» in grado di influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto in questione (v. sentenza Fortuna e a., EU:C:2012:495, punto 35 e giurisprudenza citata).

27      La Corte ha parimenti rilevato che, quando le prescrizioni contenute in una misura nazionale presentano carattere generale, esse non possono costituire condizioni di tal genere, né possono essere conseguentemente qualificate come «altri requisiti», ai sensi del menzionato articolo 1, punto 4 (v., in tal senso, sentenza Intercommunale Intermosane e Fédération de l’Industrie et du gaz, EU:C:2011:382, punto 21).

28      La formulazione del tutto generica contenuta nell’articolo 9 del decreto (1988:539), come rilevato supra ai punti 22 e 23, non consente quindi di ritenere che tale disposizione incida sulla composizione, sulla natura o sulla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

29      Conseguentemente, l’articolo 9 del decreto (1988:539) non può essere qualificato come «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34.

30      Si deve, infine, necessariamente rilevare che se detto articolo non costituisce di per sé una regola tecnica, esso fa riferimento, al secondo comma, a regole più dettagliate quanto alle modalità di allevamento delle galline che sarebbero state successivamente comunicate dall’ente responsabile per la protezione degli animali.

31      Tale rinvio a regole amministrative più dettagliate, sempreché non possa ritenersi che tale regole costituiscano di per sé «specificazioni tecniche» o «altri requisiti», potrebbe attribuire all’articolo 9 del decreto (1988:539) la natura di «regola tecnica de facto» ai sensi del primo trattino dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34.

32      Tuttavia, si deve sottolineare che il governo svedese ha fatto presente all’udienza che tali regole erano contenute negli orientamenti generali dei servizi dell’agricoltura SJVFS 2010:15, che sarebbero state adottate in data 6 maggio 2010, pur aggiungendo che dette regole esistevano già nel 2003.

33      Spetta quindi al giudice del rinvio verificare, anzitutto, se tali regole più dettagliate, cui l’articolo 9 del decreto (1988:539) fa rinvio, fossero state effettivamente adottate all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale. Ammesso che tali regole siano applicabili rationae temporis alla controversia principale, il giudice del rinvio dovrà, poi, assicurarsi che esse possano essere qualificate come «specificazioni tecniche» o «altri requisiti», ai sensi del primo trattino dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34. Infine, il giudice medesimo accerterà se tali regole siano parimenti interessate dall’anticipazione della data di entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto (1988:539).

34      Nell’ipotesi, quindi, in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che dette regole più dettagliate costituiscano «specificazioni tecniche» o «altri requisiti», ricomprese dunque nella nozione di «regola tecnica», e sempreché l’abbreviazione del calendario fosse loro parimenti applicabile, occorrerà stabilire se l’anticipazione della data di entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto (1988:539) dal 1° maggio 2003 al 15 aprile precedente fosse soggetta all’obbligo di nuova comunicazione alla Commissione, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva medesima.

35      Orbene, a tal riguardo occorre rilevare che, all’udienza, il governo svedese e la Commissione hanno dedotto che la notificazione del progetto iniziale dell’articolo 9 del decreto (1988:539) all’istituzione non indicava che detta disposizione sarebbe stata applicabile a decorrere dal 1° maggio 2003, bensì menzionava unicamente che sarebbe entrata in vigore nel corso dell’anno 2003, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

36      Pertanto, ammesso che la notificazione alla Commissione del progetto iniziale dell’articolo 9 del decreto (1988:539) ne indicasse effettivamente l’entrata in vigore nel corso del 2003, si deve rilevare che la data del 15 aprile 2003, assunta in fine dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di tale disposizione, non costituisce una modifica rispetto ad una data precisa – cosa d’altronde non richiesta dalla direttiva 98/34 – che sarebbe stata inizialmente comunicata alla Commissione e, conseguentemente, non costituisce una modifica del calendario, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva medesima.

37      Ciò premesso, le autorità nazionali non erano conseguentemente soggette all’obbligo di procedere ad una nuova notificazione, quale prevista dalla menzionata disposizione della direttiva 98/34.

38      Per contro, nell’ipotesi in cui la notificazione iniziale alla Commissione dell’articolo 9 del decreto (1988:539) indicasse la data precisa del 1° maggio 2003 ai fini della sua entrata in vigore, la scelta effettuata dalle autorità svedesi di assumere, in fine, la data del 15 aprile 2003 costituisce una modifica del calendario, facendo così sorgere la questione se tale anticipazione della data di applicazione della misura nazionale de qua si trovasse soggetta all’obbligo di nuova comunicazione alla Commissione, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34.

39      Orbene, a tal riguardo, si deve rilevare che tutte le parti hanno fatto valere la sussistenza di divergenze linguistiche tra le singole versioni dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34. Infatti, da tutte le versioni linguistiche non emerge chiaramente che il requisito dell’importanza si applica non solo alla prima fattispecie contemplata dall’articolo medesimo, vale a dire le modifiche apportate alla sfera di applicazione della regola tecnica, bensì parimenti alle due altre fattispecie ivi indicate, vale a dire l’abbreviazione del calendario di applicazione della regola tecnica e l’aggiunta o l’inasprimento di specificazioni o requisiti. Solamente talune versioni linguistiche indicano chiaramente che il criterio dell’importanza si applica alle tre categorie di modifiche contemplate. In tal senso, a titolo esemplificativo, la versione in lingua francese indica che «(l)es États membres procèdent à une nouvelle communication (…) s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes», la versione in lingua italiana prevede che «Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione (…), qualora essi apportino al progetto di regola tecnica, modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti» e la versione in lingua portoghese è, dal canto suo, redatta nei seguenti termini «Os Estados-membros farão uma nova comunicação (...). caso introduzam alterações significativas no projecto de regra técnica que tenham por efeito modificar o âmbito de aplicação, reduzir o calendário de aplicação inicialmente previsto, aditar especificações ou exigências ou torná-las mais rigorosas».

40      Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono essere infatti interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

41      Si deve necessariamente rilevare che la direttiva 98/34, istituendo un controllo preventivo, è intesa a proteggere la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, e che tale controllo è utile, considerato che le regole tecniche ricomprese nella sfera di detta direttiva possono costituire ostacoli agli scambi di merci tra gli Stati membri, ostacoli che non possono essere ammessi laddove non risultino necessari per rispondere ad esigenze imperative che perseguano un obiettivo di interesse generale (v. sentenza Fortuna e a., EU:C:2012:495, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

42      Si deve inoltre rilevare che il considerando 13 della direttiva 98/34 afferma che «la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata» e il considerando 16 della medesima direttiva precisa che «lo Stato membro di cui trattasi deve (…) soprassedere all’attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l’esame in comune delle modifiche proposte oppure l’elaborazione della proposta in un atto cogente del Consiglio o l’adozione di un atto cogente della Commissione».

43      Dall’economia generale e dalla finalità della direttiva 98/34 emerge quindi, da un lato, che l’abbreviazione del calendario di applicazione della regola tecnica non può essere soggetta ad un requisito più severo – laddove qualsiasi anticipazione della data di entrata in vigore di tale regola dovrebbe essere notificata alla Commissione – rispetto a quello imposto riguardo alle modifiche della sfera di applicazione della regola tecnica, ove tutti i cambiamenti apportati ad un progetto di regola tecnica, quali indicati all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva de qua, devono essere parimenti valutati alla luce dell’obiettivo della libera circolazione delle merci. Dall’altro, occorre che venga garantita l’efficacia della procedura di esame del progetto di regola tecnica da parte della Commissione e degli Stati membri nonché l’efficacia del processo legislativo nazionale.

44      Dalle suesposte considerazioni risulta che il criterio dell’importanza si applica a tutte le fattispecie indicate all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, ivi inclusa l’abbreviazione del calendario di applicazione della regola tecnica.

45      Pertanto, l’importanza dell’anticipazione della data di entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto (1988:539) al 15 aprile 2003 dev’essere valutata dal giudice del rinvio, sulla base di tutti gli elementi sottoposti al suo esame, alla luce sia della durata obiettiva dell’abbreviazione del calendario di applicazione della regola tecnica, sia delle peculiarità del settore di attività in questione e, segnatamente, delle varie fasi e delle esigenze che si incontrano nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

46      Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione nel senso che la data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e volta a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, delle direttiva 98/34, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia notevole, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla seconda questione

47      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, nell’ipotesi in cui l’abbreviazione del calendario dell’entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto (1988:539) fosse soggetto all’obbligo di comunicazione alla Commissione quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dall’omissione di tale notificazione.

48      A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha affermato che la violazione dell’obbligo di notificazione alla Commissione costituisce un vizio procedurale nell’adozione delle relative regole tecniche comportandone l’inapplicabilità, cosicché dette regole tecniche non possono essere opposte ai singoli (v., segnatamente, sentenze CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, punto 54, e Schwibbert, C‑20/05, EU:C:2007:652, punto 44). I singoli possono invocare tale inapplicabilità dinanzi al giudice nazionale, cui spetta disapplicare la regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34 (v., segnatamente, sentenza Schwibbert, EU:C:2007:652, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

49      Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la notificazione alla Commissione dell’articolo 9 del decreto (1988:539) implicasse effettivamente la data del 1° maggio 2003 quale data di entrata in vigore e l’anticipazione del relativo calendario di applicazione al 15 aprile dello stesso anno rivestisse importanza, l’assenza di nuova comunicazione di tale disposizione nazionale alla Commissione rendeva la disposizione medesima inopponibile agli imputati nel procedimento principale.

50      Si deve conseguentemente rispondere alla seconda questione nel senso che, nell’ipotesi in cui l’abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, l’omissione di tale notifica comporta l’inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      La data assunta, in fine, dalle autorità nazionali per l’entrata in vigore di una misura nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che impone per le galline ovaiole il mantenimento di modalità di allevamento rispondenti alle loro esigenze in termini di zone nido, posatoi e lettiere sabbiose e volta a garantire un basso tasso di mortalità e di disturbi nel comportamento, è soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, delle direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, laddove un cambiamento del calendario di applicazione di tale misura nazionale si sia effettivamente verificato e sia notevole, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      Nell’ipotesi in cui l’abbreviazione del calendario di applicazione di una regola tecnica nazionale sia soggetta all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, l’omissione di tale notifica comporta l’inapplicabilità della relativa misura nazionale, ragion per cui questa non può essere opposta ai singoli.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.