Language of document : ECLI:EU:C:2018:514

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 28 giugno 2018(1)

Causa C652/16

Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova,

Rauf Emin Ogla Ahmedbekov

contro

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Norme sull’attribuzione dello status di rifugiato – Direttive 2005/85 e 2011/95 – Domande di protezione internazionale presentate dai familiari di una persona che ha sollecitato il riconoscimento dello status di rifugiato – Disposizione nazionale che riconosce lo status di rifugiato ai membri della famiglia di un rifugiato riconosciuto – Direttiva 2013/32 – Diritto a un ricorso effettivo»






1.        Con la domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) pone alla Corte una serie di nove questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di diverse disposizioni delle direttive 2011/95 (2) e 2013/32 (3). Gran parte di tali questioni riguardano aspetti, sia procedurali che sostanziali, legati al trattamento delle domande di protezione internazionale introdotte dai membri di uno stesso nucleo familiare (4). La seconda, la terza, l’ottava e la nona questione toccano invece aspetti, relativi all’esame dell’ammissibilità delle domande di protezione internazionale e alla portata del controllo del giudice di primo grado sui provvedimenti di diniego di tale protezione, già sollevati, anche se sotto profili in parte diversi, dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) nella causa Alheto, in cui ho presentato le mie conclusioni il 17 maggio scorso (C‑585/16, EU:C:2018:327).

A.      Contesto normativo

2.        Per una maggiore leggibilità delle presenti conclusioni, le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e del diritto nazionale saranno richiamate nell’analisi delle singole questioni pregiudiziali. Basti qui ricordare che l’esame delle domande di protezione internazionale è disciplinato, in diritto bulgaro, dalla Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati, in prosieguo: la «ZUB»), che prevede due forme di protezione internazionale, quella collegata al riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 8 della ZUB) e quella che discende dalla concessione dello status umanitario (articolo 9 della ZUB), corrispondente alla protezione sussidiaria prevista dalla direttiva 2011/95. Tale direttiva e la direttiva 2013/32 sono state trasposte in diritto bulgaro mediante modifiche introdotte nella ZUB con due leggi entrate in vigore rispettivamente il 16 ottobre e il 28 dicembre 2015 (5).

II.    Il procedimento principale, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

3.        I fatti del procedimento principale sono così riassunti nell’ordinanza di rinvio. Il 16 dicembre 2012, la sig.ra Ahmedbekova e la sua famiglia hanno lasciato legalmente l’Azerbaijan per rendersi in Ucraina, passando per la Turchia. Durante il loro soggiorno in Ucraina, protrattosi per un anno e due mesi, la sig.ra Ahmedbekova e la sua famiglia hanno introdotto una domanda di protezione internazionale e sono stati registrati presso l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Senza attendere l’esito della domanda, il 19 gennaio 2014, hanno lasciato legalmente l’Ucraina per raggiungere la Turchia e, da lì, sono entrati illegalmente in Bulgaria. Il giorno stesso, sono stati fermati mentre cercavano di lasciare la Bulgaria con dei passaporti greci (6).

4.        Il 20 gennaio 2014, la sig.ra Ahmedbekova e suo marito, il sig. Emin Ahmedbekov hanno presentato, separatamente, una domanda di asilo al presidente della Repubblica di Bulgaria. La domanda della sig.ra Ahmedbekova era introdotta anche a nome del figlio minore della coppia, nato il 5 ottobre 2007. Entrambe le domande sono state respinte il 4 novembre 2014.

5.        Il 19 novembre 2014, il sig. Ahmedbekov ha introdotto una domanda di protezione internazionale presso la Darzhavna agentsia za bezhantsite (l’agenzia nazionale per i rifugiati, in prosieguo: la «DAB»), che è stata respinta con decisione del 12 maggio 2015. Il ricorso per annullamento promosso dal sig. Ahmedbekov contro tale decisione è stato rigettato in prima istanza il 2 novembre 2015. Alla data della domanda di pronuncia pregiudiziale, il ricorso in cassazione contro tale sentenza era ancora pendente dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema, Bulgaria).

6.        Il 25 novembre 2014, la sig.ra Ahmedbekova ha, a sua volta, presentato domanda di protezione internazionale presso la DAB, per sé e per il figlio. Anche tali domande sono state respinte con decisione del 12 maggio 2015. Contro tale decisione, la sig.ra Ahmedbekova ha promosso un ricorso per annullamento dinanzi al giudice del rinvio. In tale ricorso, la sig.ra Ahmedbekova indica che la sua domanda di protezione internazionale è avanzata sia a titolo personale, in ragione del timore fondato di persecuzioni cui andrebbe incontro a causa delle sue opinioni politiche, sia in quanto membro della famiglia di una persona, nella specie il coniuge, che è stata oggetto di persecuzioni nel proprio paese.

7.        Emerge dall’ordinanza di rinvio che la sig.ra Ahmedbekova e suo figlio sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115 (7).

8.        Con decisione del 5 dicembre 2016, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se in base all’articolo 78, paragrafi 1 e 2, lettere a), d) e f), del [TFUE], nonché al considerando 12 e all’articolo 1 della direttiva [2013/32], la previsione relativa al motivo di inammissibilità delle domande di protezione internazionale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva in parola costituisca una disposizione con effetto diretto che gli Stati membri non possono disapplicare, ad esempio, applicando disposizioni più vantaggiose del diritto nazionale in base alle quali la prima domanda di protezione internazionale, deve essere esaminata al fine di determinare anzitutto se il richiedente soddisfi i requisiti per essere qualificato come rifugiato e, successivamente, se l’interessato abbia diritto alla protezione sussidiaria, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.

2)      Se dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 3, e 2, lettere a), c) e g), e con il considerando 60 della direttiva in parola, risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, una domanda di protezione internazionale presentata da un genitore a nome di un minore accompagnato è inammissibile quando la domanda è motivata sulla base del fatto che il minore è un familiare della persona che ha richiesto protezione internazionale adducendo il proprio status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione sullo statuto dei rifugiati, [conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra») (8)].

3)      Se dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, e 2, lettere a), c) e g), e con il considerando 60 della direttiva in parola risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, una domanda di protezione internazionale presentata a nome di un maggiorenne è inammissibile se, nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative competenti, la domanda è motivata unicamente sulla base del fatto che il richiedente è un familiare della persona che ha richiesto protezione internazionale adducendo il proprio status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra e il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, non ha alcun diritto a svolgere un’attività economica.

4)      Se, in base all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [2011/95], in combinato disposto con il considerando 36 della medesima direttiva, sia necessario che la valutazione della sussistenza di un timore fondato di subire persecuzioni o di un rischio effettivo di subire un danno grave avvenga sulla sola base dei fatti e delle circostanze riguardanti il richiedente.

5)      Se, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/95 in combinato disposto con il suo considerando 36 e con l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 sia ammissibile una giurisprudenza nazionale in uno Stato membro che:

а)      obbliga l’autorità competente a esaminare le domande di protezione internazionale presentate dagli appartenenti a una stessa famiglia nell’ambito di un unico procedimento quando le domande in parola sono motivate sulla base degli stessi fatti, nello specifico, sull’asserito status di rifugiato di uno solo dei familiari;

b)      obbliga l’autorità competente a sospendere i procedimenti vertenti sulle domande di protezione internazionale presentate dai familiari che non soddisfano personalmente le condizioni per una siffatta protezione sino alla conclusione del procedimento vertente sulla domanda del familiare presentata sulla base dell’asserito status di rifugiato dell’interessato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra;

Se una siffatta giurisprudenza sia ammissibile anche alla luce di considerazioni attinenti all’interesse del minore, al mantenimento dell’unità del nucleo familiare e al rispetto del diritto alla vita privata e alla vita familiare, nonché del diritto a rimanere nello Stato membro sino all’esame della domanda, vale a dire, in ragione degli articoli 7, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei considerando 12 e 60 e dell’articolo 9 della direttiva 2013/32, dei considerando 16, 18 e 36 e dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 e dei considerando 9, 11 e 35 e degli articoli 6 e 12 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (9).

6)      Se dai considerando 16, 18 e 36 e dall’articolo 3 della direttiva 2011/95 in combinato disposto con il considerando 24 e con gli articoli 2, lettere d) e j), 13 e 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola emerga che è ammissibile una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 8, paragrafo 9, della [ZUB] secondo cui anche i familiari di uno straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato sono considerati come rifugiati se ciò è compatibile con il loro status personale e non sussistono, in base al diritto nazionale, motivi ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato.

7)      Se dalla disciplina dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 10 della direttiva 2011/95 consegua che la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro lo Stato di origine dell’interessato comporta la sua appartenenza a uno dei particolari gruppi sociali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva in parola, o se la proposizione del ricorso debba essere considerata un’opinione politica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva.

8)      Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 derivi che il giudice è tenuto a esaminare, nel merito, i nuovi motivi per il riconoscimento della protezione internazionale dedotti nel corso del procedimento giurisdizionale ma non indicati nel ricorso proposto avverso la decisione di diniego della protezione internazionale.

9)      Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, emerga che il giudice è tenuto a valutare l’ammissibilità della domanda di protezione internazionale sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della stessa direttiva nell’ambito del procedimento giudiziario relativo all’impugnazione della decisione di diniego della protezione internazionale se, ai fini della decisione impugnata, la domanda, come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, è stata valutata esaminando anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, successivamente, se egli abbia diritto alla protezione sussidiaria».

9.        Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte la Repubblica ellenica, la Repubblica ceca, il Regno Unito, l’Ungheria e la Commissione.

III. Analisi


A.      Osservazioni preliminari


10.      Occorre rilevare, a titolo preliminare, che, per gli stessi motivi indicati ai paragrafi da 58 a 61 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327), cui mi permetto di rinviare, la direttiva 2013/32 non è applicabile ratione temporis ai fatti della controversia principale. In effetti, poiché la sig.ra Ahmedbekova ha introdotto la sua domanda di protezione internazionale e quella per conto del figlio il 25 novembre 2014, tali domande, anteriori sia alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2013/32 in diritto bulgaro (il 28 dicembre 2015), sia alla data prevista dall’articolo 52, primo comma, primo periodo di tale direttiva (20 luglio 2015), devono, in forza tanto del diritto nazionale (articolo 37 della legge di recepimento della direttiva 2013/32) (10) che del diritto dell’Unione (articolo 52, primo comma, secondo periodo, della direttiva 2013/32), essere esaminate sulla base delle disposizioni che hanno recepito in diritto bulgaro la direttiva 2005/85, che ha preceduto la direttiva 2013/32 (11). In tali circostanze, ove possibile, procederò a riformulare le questioni pregiudiziali poste dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) considerandole come vertenti sulla direttiva 2005/85.

11.      Per quanto riguarda la direttiva 2011/95, sulla base delle informazioni fornite dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Alheto, tale direttiva è stata recepita in diritto bulgaro con una legge entrata in vigore il 16 ottobre 2015 non suscettibile di applicazione retroattiva. Tale legge non dovrebbe dunque essere applicabile alla domanda di protezione internazionale della sig.ra Ahmedbekova e a quella presentata da quest’ultima per conto del figlio – che sono state introdotte il 25 novembre 2014 e respinte con decisione del 12 maggio 2015 – così come non era applicabile alla domanda di protezione internazionale presentata dalla sig.ra Alheto (12). Diversamente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Alheto, tuttavia, nell’ordinanza di rinvio oggetto della presente causa, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) non si pronuncia espressamente su tale inapplicabilità, né fornisce indicazioni circa eventuali divergenze nelle versioni delle disposizioni pertinenti della ZUB che si sono succedute a seguito della trasposizione della direttiva 2004/83 (13), che ha preceduto la direttiva 2011/95, e di quest’ultima direttiva. D’altra parte, la direttiva 2011/95 è certamente applicabile ai fatti del procedimento principale e, in ogni caso, la risposta alle questioni pregiudiziali che vertono sull’interpretazione delle sue disposizioni non sarebbe diversa anche ove si prendessero in considerazioni le disposizioni corrispondenti della direttiva 2004/83. Non ritengo pertanto necessario procedere a una riformulazione di tali questioni.

B.      Sulla prima, seconda e terza questione pregiudiziale

12.      Le prime tre questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 e vanno esaminate congiuntamente.

13.      Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 «(…) gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo». Il paragrafo 2, lettera e), di tale articolo precisa che «[g]li Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: (…) e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata».

14.      Secondo quanto emerge dall’ordinanza di rinvio, nella ZUB non esiste una disposizione corrispondente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32. Di conseguenza, la DAB ha proceduto all’esame nel merito delle domande di protezione internazionale in causa nel procedimento principale senza valutarne prima l’ammissibilità sulla base del motivo previsto da tale disposizione.

15.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio, chiede, in sostanza, alla Corte se l’esame dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale in base all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32, sia obbligatorio e se tale disposizione abbia effetto diretto. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, in circostanze quali quelle del procedimento principale, una domanda di protezione internazionale possa essere considerata inammissibile ai sensi della succitata disposizione qualora sia motivata dal fatto che la persona che l’ha introdotta è membro della famiglia di un richiedente asilo ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra. Tale quesito è posto con riferimento, da un lato, al caso in cui la domanda sia stata depositata dal coniuge del richiedente asilo in nome del figlio minorenne della coppia (seconda questione pregiudiziale) e, dall’altro, al caso in cui la domanda sia stata presentata dal coniuge in nome proprio (terza questione pregiudiziale).

16.      Poiché, come indicato al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, la direttiva 2013/32 non è applicabile ratione temporis ai fatti del procedimento principale, le suesposte questioni pregiudiziali vanno tutte riformulate nel senso che esse vertono sull’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85, il cui testo è riprodotto in termini pressoché identici nell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32, che ha proceduto alla rifusione della direttiva 2005/85.

17.      Come ho già avuto modo di evidenziare ai paragrafi da 78 a 80 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327), dal testo dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2005/85 risulta che gli Stati membri avevano la facoltà, non l’obbligo, di prevedere, nelle rispettive procedure nazionali di esame delle domande di asilo, i motivi d’inammissibilità di cui al paragrafo 2 di tale articolo, mentre dal considerando 22 di detta direttiva si evince che l’articolo 25 di quest’ultima costituiva un’eccezione alla regola secondo cui tutte le domande di asilo devono essere esaminate nel merito dalle autorità competenti degli Stati membri (14).

18.      In altri termini, l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2005/85 si limitava ad autorizzare gli Stati membri a non procedere all’esame nel merito di una domanda di asilo qualora ricorresse uno dei motivi d’inammissibilità previsti dal paragrafo 2 di tale articolo, ma non imponeva loro né di introdurre nei rispettivi ordinamenti l’obbligo, per le autorità competenti, di procedere all’esame dell’ammissibilità delle domande di asilo, né di prevedere, in presenza di uno dei suddetti motivi, il rigetto automatico della domanda senza esame nel merito.

19.      Ne consegue che, nel recepire la direttiva 2005/85, il legislatore bulgaro poteva legittimamente decidere, come ha fatto, di non trasporre tutti o alcuni dei motivi d’inammissibilità della domanda d’asilo previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85, e, in particolare, quello risultante dalla lettera g), di tale disposizione.

20.      Occorre dunque rispondere alla prima questione pregiudiziale, come riformulata, nella misura in cui interroga la Corte sul carattere obbligatorio dell’esame circa l’ammissibilità delle domande di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85, dichiarando che l’articolo 25 di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 22, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di procedere all’esame dell’ammissibilità di una domanda di asilo in base ai motivi previsti dal paragrafo 2 di tale articolo, né di respingerla nel caso in cui ricorra uno di tali motivi.

21.      Alla luce di tale risposta, non è invece necessario pronunciarsi sulla prima questione pregiudiziale, come riformulata, nella parte in cui si chiede alla Corte di chiarire se l’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85 ha effetto diretto.

22.      Quanto alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, come riformulate, posto che discende dalla risposta alla prima questione pregiudiziale che, in base al diritto bulgaro applicabile all’esame delle domande di protezione internazionale della sig.ra Ahmedbekova e di suo figlio, tali domande non potevano in ogni caso essere dichiarate inammissibili per il motivo previsto dall’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85, dette questioni hanno manifestamente natura ipotetica e sono pertanto irricevibili (15). È quindi solo a titolo subordinato che procederò a un loro breve esame.

23.      Il giudice del rinvio osserva che la giurisprudenza del Varhoven administrativen sad [(Corte amministrativa suprema, (Bulgaria)] non è costante sulla questione di sapere se una domanda di protezione internazionale fondata sul timore di persecuzioni contro una persona appartenente al medesimo nucleo familiare del richiedente possa essere esaminata nel quadro di una procedura distinta rispetto a quella avente ad oggetto la domanda di asilo introdotta da detta persona. In effetti, l’articolo 32 dell’administrativnoprotsesualen Kodeks (codice di procedura amministrativa), che, in virtù del suo articolo 2, paragrafo 1, si applica, salvo disposizione di legge contraria, alle procedure amministrative dinanzi a tutte le autorità bulgare, stabilisce che qualora, nell’ambito di procedure diverse, «i diritti e gli obblighi delle parti derivano da una stessa situazione di fatto e una sola autorità amministrativa è competente, è possibile condurre una sola procedura nei confronti di più parti». Con riguardo alle circostanze del procedimento principale, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) rileva che la domanda di protezione internazionale presentata dalla sig.ra Ahmedbekova a nome del figlio minore dovrebbe considerarsi parte di quella introdotta dal sig. Ahmedbekov poiché è giustificata sulla base di motivi che riguardano quest’ultimo e si chiede se tale domanda non debba, per questa ragione, considerarsi inammissibile in forza dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 [l’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85, nella versione riformulata delle questioni pregiudiziali] (16). Per quanto concerne la domanda presentata dalla sig.ra Ahmedbekova in nome proprio, il giudice del rinvio si chiede se possa essere introdotta separatamente da quella del sig. Ahmedbekov, dal momento che la sig.ra Ahmedbekova invoca a sostegno della sua domanda il fatto di essere membro della famiglia di quest’ultimo.

24.      L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/85 dispone che «[g]li Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica (17) abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto». In base al paragrafo 3 di tale articolo, qualora gli Stati membri prevedano che una domanda di asilo possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico, essi provvedono «affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto» (18).

25.      Discende da tali disposizioni che una persona che abbia raggiunto la maggiore età e disponga della capacità di agire ha il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale in nome proprio, indipendentemente dalla circostanza che il solo motivo invocato a sostegno della sua domanda sia il fatto di essere membro della famiglia di una persona che ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato. Si evince inoltre da tali disposizioni che una domanda di protezione internazionale non può essere presentata da un richiedente per conto di una persona maggiorenne che disponga della capacità di agire se non nel caso in cui tale persona sia a suo carico (19) e abbia espressamente acconsentito a tale modo di procedere, rinunciando al diritto di presentare una domanda in nome proprio.

26.      Ora, dall’ordinanza di rinvio non risulta né che la sig.ra Ahmedbekova debba considerarsi a carico del marito (20), né che abbia acconsentito a che quest’ultimo presenti una domanda di protezione internazionale in suo nome. È peraltro pacifico che il sig. Ahmedbekov non ha introdotto una tale domanda in nome della moglie. Al contrario, i due coniugi hanno sempre attivato procedure distinte, sia quando si sono rivolti al presidente della Repubblica bulgara sia quando hanno presentato la loro domanda alla DAB.

27.      In tali circostanze, in cui le condizioni di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85, segnatamente quella relativa al consenso dell’interessata, non sono soddisfatte, la domanda della sig.ra Ahmedbekova non avrebbe comunque potuto essere dichiarata inammissibile sulla base del motivo previsto da tale disposizione, anche ove quest’ultima fosse stata trasposta in diritto bulgaro, né avrebbe potuto essere considerata parte della domanda del sig. Ahmedbekov, ma doveva essere esaminata nel merito separatamente, come è stato fatto dalla DAB.

28.      Per quanto concerne la domanda introdotta dalla sig.ra Ahmedbekova per conto del figlio minore, rilevo che, anche in questo caso, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2005/85 non condiziona la possibilità da parte di un richiedente di presentare una domanda di protezione internazionale a nome di un minore a suo carico al tipo di motivi invocati a sostegno di tale domanda. Ne consegue che, ove il figlio della sig.ra Ahmedbekova possa considerarsi a suo carico, la domanda introdotta da quest’ultima per conto del primo non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile in base al motivo previsto dall’articolo 25, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/85 – anche a supporre che tale disposizione fosse stata trasposta in diritto bulgaro – in base alla sola considerazione che i motivi a sostegno di tale domanda riguardano la condizione di rifugiato del sig. Ahmedbekov (21).

C.      Sulla quarta questione pregiudiziale

29.      Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la valutazione del timore fondato di persecuzioni (ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato) o del rischio effettivo di grave danno (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) debba essere effettuata unicamente con riferimento a fatti e circostanze che riguardano la persona del richiedente.

30.      Si evince dalle considerazioni svolte dal giudice del rinvio e dalle circostanze del procedimento principale che tale questione mira a chiarire se sia compatibile con il sistema della direttiva 2011/95 il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, dello status di rifugiato a un richiedente protezione internazionale sulla base della sola circostanza che tale richiedente è membro della famiglia di un rifugiato riconosciuto.

31.      Conformemente all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 si intende per «rifugiato» il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (…)». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva «[l]’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale» e prevede la valutazione degli elementi indicati alle lettere da a) a e) di tale disposizione, fra cui figurano, alla lettera c), «[la] situazione individuale e [le] circostanze personali del richiedente (…), al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave». In base all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, l’unico richiamato nell’enunciato della questione pregiudiziale, «[i]l fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno». L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 definisce i criteri cui deve rispondere un atto per essere definito come «atto di persecuzione» ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra, mentre il paragrafo 2, di tale articolo fornisce alcune esemplificazioni della forma che possono assumere tali atti. L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 elenca, alle lettere da a) a e), gli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione nel valutare i motivi di persecuzione di cui all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva. Infine, in forza del paragrafo 3 dell’articolo 9, della stessa direttiva tra gli atti di persecuzione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo e i motivi di cui al successivo articolo 10 deve sussistere un collegamento.

32.      Le disposizioni sopra richiamate richiedono che la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato sia valutata con riferimento alla persona del richiedente asilo. Esse non escludono, tuttavia, che tali condizioni possano essere ritenute come soddisfatte in considerazione del legame familiare esistente tra il richiedente e una persona che è stata vittima di atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 che teme a ragione di essere perseguitato per i motivi indicati all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva. Se il fatto, per un richiedente asilo, di invocare a sostegno della propria domanda la persecuzione a carico di un familiare non è, di per sé, sufficiente a tal fine, lo status di rifugiato deve invece essere riconosciuto al membro della famiglia di un rifugiato che ne abbia fatto domanda qualora, in base all’esame della sua situazione individuale e delle circostanze personali che lo riguardano, e alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti, relativi, in particolare, alla situazione esistente nel paese d’origine e al modus operandi dei responsabili della persecuzione (22), risulti che, a causa di detto legame familiare, egli nutre a titolo individuale un timore fondato di essere a sua volta vittima di persecuzioni e non sussistano nei suoi confronti cause di esclusione da un tale status (23). In siffatte circostanze il collegamento tra gli atti e i motivi di persecuzione richiesto dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 è assicurato, indirettamente, con riferimento ai motivi alla base della persecuzione a carico del familiare del richiedente.

33.      Come evidenziato dal giudice del rinvio, tale situazione è espressamente contemplata al considerando 36 della direttiva 2011/95 secondo cui «[i] familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato» (24). Il rischio che una tale situazione di esposizione alla persecuzione si realizzi è peraltro ritenuto significativo dallo stesso legislatore dell’Unione.

34.      Sulla base delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2011/95, in particolare i suoi articoli 2, lettera d), e 4, paragrafo 3, letti alla luce del suo considerando 36, deve essere interpretata nel senso che non si oppone al riconoscimento dello status di rifugiato a un richiedente protezione internazionale in ragione del suo legame familiare con una persona che è stata vittima di atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva o che teme a ragione di essere perseguitato per i motivi indicati all’articolo 2, lettera d), di detta direttiva, qualora risulti, in base all’esame della situazione individuale del richiedente e delle circostanze personali che lo riguardano, nonché alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti, che, a causa di detto legame familiare, egli nutre a titolo individuale un timore fondato di essere a sua volta vittima di persecuzioni.

D.      Sulla quinta questione pregiudiziale

35.      Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 4, della direttiva 2011/95 e l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, nonché, in particolare, considerazioni legate all’interesse superiore del minore, al mantenimento dell’unità familiare e al rispetto del diritto alla vita privata e familiare, si oppongano ad una giurisprudenza nazionale che impone all’autorità competente di esaminare nel quadro di un’unica procedura le domande di protezione internazionale dei componenti di un medesimo nucleo familiare fondate sull’allegazione che solo uno di loro soddisfa le condizioni per essere riconosciuto come rifugiato, ovvero impone di sospendere la procedura relativa alle domande introdotte dagli altri componenti della famiglia fino alla chiusura di quella relativa alla domanda introdotta ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra.

36.      Per i motivi indicati al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, tale questione pregiudiziale va esaminata alla luce non delle disposizioni della direttiva 2013/32, ma di quelle della direttiva 2005/85 che l’ha preceduta.

37.      Emerge dall’esame delle prime tre questioni pregiudiziali e, in particolare, dal paragrafo 27 delle presenti conclusioni che, nelle circostanze del procedimento principale, la domanda di protezione internazionale della sig.ra Ahmedbekova, in assenza di un consenso prestato da quest’ultima ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2005/85, deve essere esaminata separatamente da quella del marito e ciò indipendentemente dai motivi invocati a sostegno di tale domanda.

38.      In proposito l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2005/85 è chiaro laddove indica che è solo ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, vale a dire solo nel caso in cui una domanda sia stata presentata per conto di una o più persone a carico, che «gli Stati membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a carico» ove «la domanda sia fondata sui medesimi motivi» (25).

39.      Pertanto, ove le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2005/85, non siano soddisfatte – come nel caso della sig.ra Ahmedbekova –, l’autorità competente dovrà esaminare le domande introdotte in nome proprio dai diversi componenti di un’unica famiglia nel quadro di procedure distinte.

40.      È bene sottolineare che quanto precede vale sia nel caso in cui, come lasciano intendere alcuni passaggi dell’ordinanza di rinvio, la domanda della sig.ra Ahmedbekova dinanzi alla DAB sia fondata sulla sua sola qualità di coniuge di una persona che ha sollecitato lo status di rifugiato, sia nel caso in cui, come sembra desumersi da altri passaggi della stessa ordinanza, tale domanda sia motivata dal timore personale di persecuzioni in ragione della situazione del marito.

41.      La domanda del figlio minore dei coniugi Ahmedbekov, presentata per suo conto dalla sig.ra Ahmedbekova, e fondata sugli stessi motivi invocati da quest’ultima deve, invece, essere esaminata congiuntamente a quella della madre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2005/85.

42.      Nella misura in cui il giudice del rinvio sembra ritenere che un trattamento disgiunto delle domande di protezione internazionale dei componenti di un medesimo gruppo familiare possa pregiudicare il mantenimento dell’unità familiare o ledere l’interesse superiore del minore, ad esempio nel caso in cui le domande siano respinte in tempi diversi, osservo che tali considerazioni non possono comprimere il diritto del richiedente, sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/85, di presentare una domanda di protezione internazionale separatamente dagli altri membri della propria famiglia. Spetterà allo Stato membro interessato assicurare il rispetto dei principi sopra menzionati nell’ambito delle eventuali procedure di rimpatrio iniziate a seguito del rigetto definitivo delle domande di protezione internazionale di ciascun membro della famiglia (26). Per il resto, ricordo, come ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni scritte, che, fino a quando sono «richiedenti» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/85, vale a dire fintantoché non sia stata presa una decisione definitiva sulla loro domanda di asilo, la sig.ra Ahmedbekova e il figlio godono dei benefici collegati a tale status, in particolare quelli previsti dalle direttive 2003/09 (27) e 2013/33.

43.      Risulta dalle considerazioni che precedono che la direttiva 2005/85 si oppone a che la domanda di protezione internazionale introdotta per proprio conto dal familiare di un richiedente asilo, quali che siano i motivi che giustificano tale domanda, sia considerata come parte integrante della domanda di detto richiedente e trattata congiuntamente a quest’ultima.

44.      Né la direttiva 2005/85 né la direttiva 2011/95 sembrano invece opporsi a che le procedure relative alle domande di protezione internazionale introdotte separatamente dai membri di un medesimo gruppo familiare, motivate dal timore di persecuzione in ragione della situazione di uno dei membri di tale gruppo, siano sospese in attesa dell’esito della procedura avente ad oggetto la domanda del membro la cui situazione è all’origine del timore di persecuzione del gruppo familiare (in prosieguo, il «richiedente principale»).

45.      Tuttavia, affinché una tale sospensione sia permessa tre condizioni devono, a mio avviso, essere riunite. In primo luogo, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la sospensione deve essere funzionale a un esame adeguato e completo di tali domande o rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell’unità familiare o all’interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate. In secondo luogo, la sospensione non deve pregiudicare il carattere autonomo delle domande introdotte separatamente dai membri della famiglia del richiedente principale. In terzo luogo, essa non deve avere come conseguenza di precludere un esame nel merito di tali domande che sia individuale, obiettivo e imparziale come prescritto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85, e ciò indipendentemente dall’esito della domanda del richiedente principale, vale a dire sia qualora questa sia definitivamente respinta sia ove venga accolta.

46.      Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre a mio avviso rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2005/85, e in particolare i suoi articoli 6, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 3, deve essere interpretata nel senso che si oppone a che le domande di protezione internazionale introdotte per proprio conto dai familiari di una persona che ha sollecitato il riconoscimento dello status di rifugiato siano considerate parte integrante della domanda introdotta da tale persona e trattate nell’ambito di un’unica procedura, anche qualora siano esclusivamente fondate sugli stessi motivi, inerenti a detta persona, che giustificano la richiesta, da parte di quest’ultima, di riconoscimento dello status di rifugiato. La direttiva 2005/85 e la direttiva 2011/95 devono essere interpretate nel senso che non si oppongono a che le procedure relative alle domande di protezione internazionale introdotte separatamente dai membri di un medesimo gruppo familiare, motivate dal timore di persecuzione in ragione della situazione di uno dei membri di tale gruppo, sia sospesa in attesa dell’esito della procedura avente ad oggetto la domanda di asilo del membro la cui situazione è all’origine del timore di persecuzione del gruppo familiare. Tale sospensione non deve tuttavia pregiudicare il carattere autonomo delle domande presentate, per loro conto, dai familiari del richiedente la cui situazione è all’origine del loro timore di persecuzione, né impedirne l’esame nel merito al termine della procedura di esame della domanda introdotta da detto richiedente, indipendentemente dall’esito di tale procedura.

E.      Sulla sesta questione pregiudiziale

47.      Con la sesta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte se la direttiva 2011/95 si oppone a una legislazione nazionale che preveda il riconoscimento dello status di rifugiato ai membri della famiglia di un rifugiato in virtù del solo vincolo familiare che li unisce a quest’ultimo.

48.      In base all’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB «sono altresì considerati come rifugiati i membri della famiglia (28) di uno straniero che ha ottenuto lo status di rifugiato» (29). Dall’ordinanza di rinvio si desume che, in forza di tale disposizione, il riconoscimento dello status di rifugiato ai familiari di un rifugiato riconosciuto è automatico e non implica la verifica, in capo a detti familiari, della sussistenza di un timore fondato di persecuzione che li riguardi a titolo individuale. Secondo il giudice del rinvio, detta disposizione potrebbe rivelarsi incompatibile con la direttiva 2011/95 che non prevede un siffatto automatismo.

49.      Rilevo anzitutto – come peraltro fa lo stesso giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale – che l’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB sarebbe applicabile alla sig.ra Ahmedbekova (e a suo figlio) solo nel caso in cui la domanda di asilo presentata dal sig. Ahmedbekov fosse accolta. Ora, in risposta a una domanda di chiarimenti posta dalla Corte ai sensi dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha precisato che, con sentenza del 25 gennaio 2017, il Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema) ha respinto il ricorso in cassazione presentato dal sig. Ahmedbekov contro la sentenza che ha confermato il rigetto della sua domanda di asilo, rendendo tale rigetto definitivo. Ne consegue che l’automatismo previsto dall’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB non può più giocare in favore della sig.ra Ahmedbekova e di suo figlio, qualora si prenda in considerazione, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, la situazione del sig. Ahmedbekov. Non ritengo tuttavia che ciò implichi che la sesta questione pregiudiziale sia divenuta irricevibile. In effetti, emerge dall’ordinanza di rinvio, che la sig.ra Ahmedbekova ha invocato nel corso della procedura giurisdizionale dei motivi supplementari a sostegno della sua domanda di protezione internazionale, relativi alla sua situazione personale. Ora, ove l’esame di tali motivi (da parte del giudice del rinvio) dovesse condurre a riconoscere alla sig.ra Ahmedbekova lo status di rifugiato, l’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB potrebbe essere applicato in favore del figlio di quest’ultima, il cui rigetto da parte della DAB è altresì contestato nel procedimento principale. La sesta questione pregiudiziale non riveste pertanto un carattere meramente ipotetico e mantiene un legame sufficiente con la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

50.      Nel merito, tale questione verte in sostanza sulla compatibilità con la direttiva 2011/95 di una legislazione nazionale che ammette il conferimento automatico di uno status di rifugiato a titolo derivato ai membri della famiglia di una persona che soddisfa i criteri per essere riconosciuto come rifugiato.

51.      Occorre rilevare che, se un tale «status derivato» non è contemplato dalla convenzione di Ginevra (30), che non integra il principio dell’unità della famiglia nella definizione del termine «rifugiato» (31), l’atto finale della conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite che ha elaborato il testo della convenzione riconosceva tuttavia espressamente il «diritto essenziale» del rifugiato all’unità della famiglia e raccomandava agli Stati firmatari l’adozione delle misure necessarie al suo mantenimento e, più in generale, alla protezione della famiglia del rifugiato. Tali raccomandazioni sono state nel corso degli anni rinnovate a più riprese dagli organi dell’UNHCR (32). Così, ad esempio, in un documento del 4 giugno 1999, il comitato permanente dell’UNHCR affermava che «discende dal principio di unità familiare che, se il capofamiglia soddisfa ai criteri che presiedono al riconoscimento dello status di rifugiato, i membri della famiglia che sono a suo carico devono di norma vedersi anch’essi riconoscere la qualità di rifugiato» (33). Più di recente, l’UNHCR ha preconizzato il riconoscimento a titolo derivato dello status di rifugiato ai membri della famiglia di potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili, ammettendo la possibilità, anche per il minore accompagnato, di figurare quale richiedente principale titolare del diritto all’unità familiare (34). Un riferimento allo «status di rifugiato derivato» figura anche nelle linee guida in materia di protezione internazionale relative alle domande di minori (35). Infine, un tale status, è normalmente ammesso nell’ambito delle procedure di determinazione dello status di rifugiato che rientrano nel mandato dell’UNHCR (36).

52.      Come la convenzione di Ginevra, anche la direttiva 2011/95 non prevede il riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo derivato ai familiari di un rifugiato riconosciuto.

53.      L’articolo 23, di tale direttiva, intitolato «mantenimento dell’unità del nucleo familiare», prevede, al paragrafo 2, che i familiari di un rifugiato che non abbiano individualmente diritto alla protezione internazionale sono comunque ammessi a godere di determinati benefici (37), elencati agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva, il cui contenuto è sostanzialmente lo stesso che per i rifugiati riconosciuti (38). La tutela accordata in forza di tale disposizione non contempla tuttavia la forma di protezione più tipica dello status di rifugiato, vale a dire quella dal respingimento, prevista all’articolo 21 della direttiva 2011/95, e non può pertanto assimilarsi al riconoscimento di uno «status di rifugiato derivato». Ciononostante, il fondamento giuridico dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 è il medesimo, vale a dire il diritto del rifugiato al mantenimento dell’unità della famiglia, al cui rispetto gli Stati membri sono richiamati dall’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva (39).

54.      L’articolo 3 della direttiva 2011/95, letto alla luce del considerando 14 di tale direttiva, abilita gli Stati membri ad adottare o mantenere disposizioni nazionali, compatibili con tale direttiva, più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale «qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è (…) un rifugiato ai sensi dell’articolo [1, sezione A] della convenzione di Ginevra» (40). Una disposizione come quella prevista dall’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB rientra, a mio avviso, nella sfera di applicazione della riserva prevista da tale articolo.

55.      È vero che la domanda con la quale il familiare di una persona che soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato chiede che gli venga a sua volta riconosciuta la qualità di rifugiato, indipendentemente dalla sussistenza di un timore fondato di persecuzione che lo riguardi personalmente, non può considerarsi, strictu sensu, come fondata sull’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra, come invece richiesto dall’articolo 3 della direttiva 2011/95, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima.

56.      Tuttavia, ricordo che, nei casi in cui ha escluso il ricorso alla riserva di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/83 al fine di autorizzare disposizioni nazionali più favorevoli nella determinazione dei criteri di attribuzione della qualifica di rifugiato, la Corte non si è fondata sulla constatazione dell’impossibilità di ricondurre la domanda del richiedente asilo all’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra, ma ha sottolineato l’incompatibilità di tale domanda con il sistema di detta convenzione o lasua radicale estraneità allo stesso, mostrando così di privilegiare un criterio sostanziale piuttosto che formale nell’interpretazione e nell’applicazione di tale riserva.

57.      Così, nella sentenza del 9 novembre 2010, B (C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punti 114 e 115), la Corte ha ritenuto che l’articolo 3 della direttiva 2004/83 non si applicasse a disposizioni nazionali che concedono lo status di rifugiato a una persona che ne è esclusa a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, giustificando tale inapplicabilità in considerazione del fatto che le cause di esclusione dallo status di rifugiato hanno lo scopo di «preservare la credibilità del sistema di protezione» previsto da detta direttiva. Allo stesso modo, nella sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti da 42 a 44), la Corte ha dichiarato che «contrasterebbe con il sistema generale e con gli obiettivi della direttiva 2004/83 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale» (41).

58.      Ora, come visto sopra, da un lato, il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo derivato ai familiari di un rifugiato riconosciuto non è incompatibile con il sistema della convenzione di Ginevra ed è anzi raccomandato dall’UNHCR e ammesso di norma nelle procedure di determinazione dello status di rifugiato che rientrano nel mandato di tale organismo (42). Dall’altro, esso persegue obiettivi in linea con la direttiva 2011/95, che sancisce espressamente, all’articolo 23, paragrafo 1, l’obbligo degli Stati membri di assicurare il mantenimento dell’unità della famiglia del rifugiato (43), lasciando peraltro questi ultimi liberi di decidere le misure da adottare a tal fine, pur fissando, al paragrafo 2 dello stesso articolo, il contenuto minimo del regime applicabile ai familiari. Inoltre, il trattamento riservato ai membri della famiglia di un rifugiato riconosciuto riguarda situazioni che rientrano a pieno titolo nella «logica della protezione internazionale», come si evince sia dall’atto finale della convenzione di Ginevra sia dalla prassi dell’UNHCR e come sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo la «Corte EDU»), in particolare nella sentenza Mugenzi c. Francia (44).

59.      Aggiungo, prima di concludere, che affinché possa considerarsi compatibile con la direttiva 2011/95, in applicazione della riserva prevista all’articolo 3, di tale direttiva, una disposizione come quella iscritta all’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB deve consentire al membro della famiglia di un rifugiato di chiedere e ottenere nello Stato membro interessato il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo autonomo e non derivato, laddove soddisfi a titolo individuale le condizioni per ottenere un tale status.

60.      Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre, a mio avviso, rispondere alla sesta questione pregiudiziale nel senso che è compatibile con le disposizioni della direttiva 2011/95, ai fini dell’applicazione della riserva di cui all’articolo 3 di tale direttiva, una disposizione nazionale, quale quella in causa nel procedimento principale, in base alla quale i membri della famiglia di una persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra sono riconosciuti come rifugiati indipendentemente dalla circostanza che soddisfino individualmente i criteri previsti da tale articolo, qualora ciò sia compatibile con il loro status giuridico personale e non vi si oppongano cause di esclusione ai sensi dell’articolo 12 di detta direttiva. Una tale disposizione nazionale rientra nella riserva di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/95 solo a condizione che ai membri della famiglia del rifugiato sia lasciata la facoltà di chiedere e ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo autonomo qualora soddisfino a titolo individuale le condizioni per ottenere un tale status.

F.      Sulla settima questione pregiudiziale

61.      Con la settima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’introduzione da parte del richiedente asilo di un ricorso dinanzi alla Corte EDU contro il proprio Stato d’origine determina l’appartenenza di detto richiedente a un «gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 o costituisce espressione di un’opinione politica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

62.      Dall’ordinanza di rinvio emerge, anche se in modo non del tutto chiaro, che la sig.ra Ahmedbekova ha invocato per la prima volta dinanzi all’Administrativen sad Sofia – grad (Tribunale amministrativo di Sofia) dei motivi di persecuzione che la riguardano personalmente – e non nella sua qualità di membro della famiglia del sig. Ahmedbekov – legati alle sue opinioni politiche e alla sua attività in sostegno di persone perseguitate dal governo dell’Azerbaijan. Tra le circostanze menzionate dinanzi al giudice del rinvio dalla sig.ra Ahmedbekova figura il suo coinvolgimento (non si comprende se in quanto ricorrente o più semplicemente persona vicina agli effettivi ricorrenti) nell’introduzione di un ricorso dinanzi alla Corte EDU contro l’Azerbaijan. Il giudice del rinvio si chiede in sostanza se una tale circostanza consenta di per sé sola di applicare le nozioni definite all’articolo 10, paragrafo 1, lettere d) e e), della direttiva 2011/95 alla situazione della sig.ra Ahmedbekova.

63.      Concordo con tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte e con la Commissione nel suggerire alla Corte una risposta negativa alla questione pregiudiziale in esame.

64.      Ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 è «rifugiato» il cittadino di un paese terzo o l’apolide che, nelle circostanze previste da tale articolo, ha un timore effettivo di essere perseguitato a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, delle sue opinioni politiche o della sua appartenenza a un particolare gruppo sociale. L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva indica gli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione nel valutare i motivi della persecuzione.

65.      Tale disposizione definisce, alla lettera d), la nozione di «particolare gruppo sociale». Ai sensi di tale definizione un gruppo è considerato un «particolare gruppo sociale» qualora siano soddisfatte, segnatamente, due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata» oppure «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall’altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso (45). Ora, mi pare evidente che tale nozione non sia applicabile a un gruppo di persone in virtù della sola circostanza che esse hanno introdotto, individualmente o collettivamente, un ricorso dinanzi a una giurisdizione internazionale contro il proprio paese d’origine. Tale circostanza, infatti, non consente, di per sé sola, né di affermare che tali persone, per quanto unite da determinate convinzioni politiche, condividono una «caratteristica comune innata» o una «storia immutabile» o una «fede fondamentale» ai sensi della disposizione sopra menzionata, né di ritenere che esse siano considerate, nel paese di origine, come facenti parte di un gruppo dotato di una propria identità in quanto percepito come diverso.

66.      Per quanto concerne il termine «opinione politica», l’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, precisa che esso si riferisce «alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori (…) e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». Sebbene non sia possibile escludere a priori che l’introduzione di un ricorso dinanzi alla Corte EDU costituisca la traduzione in atti di una «convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi» (ove la persecuzione sia attribuibile allo Stato contro cui il ricorso è introdotto), o possa essere percepita come tale, non ritengo che questa sola circostanza debba automaticamente condurre le autorità competenti dello Stato membro interessato a ritenere sussistente il motivo di persecuzione legato alle opinioni politiche del richiedente.

67.      Al riguardo ricordo che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, la valutazione delle domande di protezione internazionale va effettuata tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti che riguardano, in particolare, il richiedente asilo e che è pertanto alla luce dell’insieme di tali fatti e circostanze che va valutato se il richiedente professa un’opinione politica non tollerata dalle autorità del suo paese di origine e che, a causa di tale opinione, ha un timore fondato di essere perseguitato qualora tornasse in detto paese (46).

68.      Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla settima questione pregiudiziale nel senso che l’introduzione di un ricorso dinanzi alla Corte EDU da parte di un richiedente asilo contro il proprio Stato d’origine non determina automaticamente l’appartenenza di tale richiedente a un certo gruppo sociale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 o la sua adesione a un’opinione politica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

G.      Sull’ottava questione pregiudiziale

69.      Con l’ottava questione pregiudiziale, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia) chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che il giudice di primo grado, investito di un ricorso contro un provvedimento di diniego della protezione internazionale, è tenuto a esaminare i motivi a sostegno del riconoscimento di una tale protezione che il richiedente ha invocato per la prima volta in corso di giudizio e che non figurano né nella domanda di protezione internazionale respinta con il provvedimento impugnato né nel ricorso introduttivo d’istanza (47).

70.      Per i motivi indicati al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, tale questione pregiudiziale deve, a mio avviso, essere considerata irricevibile, non potendo, per i motivi indicati al paragrafo 65 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327) essere considerata come vertente sull’articolo 39 della direttiva 2005/85. Le considerazioni che seguono devono pertanto considerarsi svolte a titolo subordinato.

71.      Conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2013/32 «gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso (…) la decisione sulla domanda di protezione internazionale, compresa (…) la decisione di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria». Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che «[p]er conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

72.      Nell’esporre le ragioni che l’hanno condotto a porre alla Corte l’ottava questione pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, in corso di giudizio, la sig.ra Ahmedbekova ha invocato un timore fondato di persecuzione a causa delle sue opinioni politiche, allegando, a sostegno di tale invocazione, i legami intrattenuti con persone che hanno introdotto un ricorso contro l’Azerbaijan dinanzi alla Corte EDU (48) nonché l’attività svolta in difesa di persone perseguitate dalle autorità dell’Azerbaijan (49).

73.      Se appare chiaro dall’ordinanza di rinvio che tali allegazioni sono state avanzate per la prima volta nel corso della procedura giurisdizionale, non risulta invece in modo altrettanto evidente, come ho già avuto modo di osservare al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, che la domanda di protezione internazionale della sig.ra Ahmedbekova respinta dalla DAB non facesse già stato di un rischio di persecuzione cui ella andava incontro a titolo individuale, in quanto coniuge di un perseguitato politico o a motivo delle opinioni da lei espresse, in particolare durante la detenzione del marito (50).

74.      Qualora un tale rischio di persecuzione a titolo individuale (anche se legato alla situazione del marito) fosse già stato invocato dinanzi alla DAB, ciò che spetta al giudice del rinvio stabilire, i fatti e le circostanze allegate e i documenti presentati per la prima volta in giudizio dalla sig.ra Ahmedbekova devono, a mio avviso, essere considerati alla stregua di nuovi elementi volti a dimostrare tale rischio e non di nuovi «motivi d’asilo» (51). In effetti, indipendentemente da ogni altra considerazione, tutti gli elementi invocati dalla sig.ra Ahmedbekova, tanto dinanzi alla DAB che dinanzi al giudice del rinvio, possono essere ricondotti a un unico motivo di persecuzione (diretta o indiretta) (52), legato alle opinioni espresse alla sig.ra Ahmedbekova (e/o dal marito) contro il governo dell’Azerbaijan e al suo attivismo in difesa dei diritti di persone che sono da lei considerate come perseguitate da tale governo (53).

75.      Ora, come ho già avuto modo di sostenere al paragrafo 69 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327), l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, laddove dispone che l’esame in fatto e in diritto dei motivi di ricorso contro un provvedimento di diniego della protezione internazionale deve essere effettuato «ex nunc», va interpretato nel senso che un tale esame deve essere condotto non sulla base delle circostanze di cui l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza al momento di tale adozione, ma di quelle esistenti al momento in cui il giudice statuisce (54). Ciò implica, da un lato, la possibilità per il richiedente di avvalersi di elementi nuovi che non sono stati dedotti davanti all’autorità che ha esaminato la domanda di protezione internazionale (55), dall’altro, il potere, per il giudice che esamina il ricorso, di procedere d’ufficio alla raccolta di elementi pertinenti alla valutazione della situazione del richiedente (56).

76.      Ne consegue che, in una situazione come quella della controversia principale, qualora i fatti e le circostanze allegati nonché i documenti depositati per la prima volta in giudizio dalla sig.ra Ahmedbekova possano ritenersi volti a provare un timore fondato di persecuzione a titolo personale già invocato nella domanda di protezione internazionale respinta dal provvedimento impugnato dinanzi al giudice del rinvio, tale giudice può e deve tenerne conto, procedendo egli stesso, alla luce di tali fatti, circostanze e documenti, e ove l’insieme degli elementi a sua disposizione glielo permette, all’esame dei bisogni di protezione internazionale della sig.ra Ahmedbekova, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, senza essere tenuto a rinviare il fascicolo all’amministrazione (57).

77.      Per contro, qualora la domanda introdotta della sig.ra Ahmedbekova dinanzi alla DAB non invocasse alcun timore di persecuzione a titolo individuale – foss’anche nella sua sola qualità di familiare di una persona che ha subito o rischia di subire delle persecuzioni –, ma si limitasse a chiedere, in base alle disposizioni nazionali applicabili, il riconoscimento di uno status di rifugiato a titolo derivato quale quello esaminato sopra, i fatti allegati e i documenti presentati dalla sig.ra Ahmedbekova in giudizio potrebbero, in effetti, come sembra ipotizzare il giudice del rinvio, considerarsi volti a introdurre, per la prima volta, dinanzi a tale giudice, una domanda di protezione internazionale fondata sull’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra (58).

78.      In tal caso, ove, in base alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tale giudice fosse incompetente a esaminare detta domanda, ritengo che una tale competenza non possa essere dedotta dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, che definisce la portata del controllo giurisdizionale che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare nei confronti di un provvedimento di diniego della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95 e riguarda, pertanto, unicamente situazioni in cui un tale provvedimento esiste ed è stato impugnato.

H.      Sulla nona questione pregiudiziale

79.      Con la nona questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che impone al giudice di primo grado investito di un ricorso contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale di pronunciarsi sul motivo di inammissibilità della domanda previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva anche qualora la domanda sia stata esaminata dall’autorità competente nel merito.

80.      Per i motivi indicati ai paragrafi 10 e 70 delle presenti conclusioni, anche tale questione pregiudiziale deve, a mio avviso, essere dichiarata irricevibile. Nel merito, la risposta da apportare è negativa per i motivi già esposti ai paragrafi da 17 a 19 delle presenti conclusioni.

IV.    Conclusione

81.      Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare irricevibili la seconda, la terza, l’ottava e la nona questione pregiudiziale e di rispondere come segue alle restanti questioni pregiudiziali, previa riformulazione:

«L’articolo 25 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, letto alla luce del considerando 22 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di procedere all’esame dell’ammissibilità di una domanda di asilo in base ai motivi previsti dal paragrafo 2 di tale articolo, né di respingere tale domanda nel caso in cui ricorra uno di tali motivi.

La direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di beneficiario della protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in particolare i suoi articoli 2, lettera d), e 4, paragrafo 3, letti alla luce del suo considerando 36, deve essere interpretata nel senso che non si oppone al riconoscimento dello status di rifugiato a un richiedente protezione internazionale in ragione del suo legame familiare con una persona che è stata vittima di atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva o che teme a ragione di essere perseguitato per i motivi indicati all’articolo 2, lettera d), di detta direttiva, qualora risulti, in base all’esame della situazione individuale del richiedente e delle circostanze personali che lo riguardano, nonché alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti, che, a causa di detto legame familiare, egli nutre, a titolo individuale, un timore fondato di essere a sua volta vittima di persecuzioni.

La direttiva 2005/85, e in particolare i suoi articoli 6, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 3, deve essere interpretata nel senso che si oppone a che le domande di protezione internazionale introdotte per proprio conto dai familiari di una persona che ha sollecitato il riconoscimento dello status di rifugiato siano considerate parte integrante della domanda introdotta da tale persona e trattate nell’ambito di un’unica procedura, anche qualora siano esclusivamente fondate sugli stessi motivi, inerenti a detta persona, che giustificano la richiesta, da parte di quest’ultima, di riconoscimento dello status di rifugiato. La direttiva 2005/85 e la direttiva 2011/95 devono essere interpretate nel senso che non si oppongono a che le procedure relative alle domande di protezione internazionale introdotte separatamente dai membri di un medesimo gruppo familiare, motivate dal timore di persecuzione in ragione della situazione di uno dei membri di tale gruppo, siano sospese in attesa dell’esito della procedura avente ad oggetto la domanda di asilo del membro la cui situazione è all’origine del timore di persecuzione del gruppo familiare. Tale sospensione non deve tuttavia pregiudicare il carattere autonomo delle domande presentate, per loro conto, dai familiari del richiedente la cui situazione è all’origine del loro timore di persecuzione, né impedirne l’esame nel merito al termine della procedura di esame della domanda introdotta da detto richiedente, indipendentemente dall’esito di tale procedura.

È compatibile con le disposizioni della direttiva 2011/95, ai fini dell’applicazione della riserva di cui all’articolo 3 di tale direttiva, una disposizione nazionale, quale quella in causa nel procedimento principale, in base alla quale i membri della famiglia di una persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra sono riconosciuti come rifugiati indipendentemente dalla circostanza che soddisfino individualmente i criteri previsti da tale articolo, qualora ciò sia compatibile con il loro status giuridico personale e non vi si oppongano cause di esclusione ai sensi dell’articolo 12 di detta direttiva. Una tale disposizione nazionale rientra nella riserva di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/95 solo a condizione che ai membri della famiglia del rifugiato sia lasciata la facoltà di chiedere e ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato a titolo autonomo qualora soddisfino a titolo individuale le condizioni per ottenere un tale status.

L’introduzione di un ricorso dinanzi alla Corte EDU da parte di un richiedente asilo contro il proprio Stato d’origine non determina automaticamente l’appartenenza di tale richiedente a un certo gruppo sociale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 o la sua adesione a un’opinione politica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva».


1      Lingua originale: l’italiano.


2      Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di beneficiario della protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU 2011, L 337, pag. 9.


3      Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU 2013, L 180, pag. 60.


4      Sono considerati «familiari» ai sensi della direttiva 2011/95 i soggetti, elencati all’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, appartenenti al nucleo familiare già costituito nel paese di origine del beneficiario di protezione internazionale, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale. Tra tali soggetti figurano, per quanto qui rileva, il coniuge del beneficiario di protezione internazionale e i figli minori della coppia.


5      Si tratta, rispettivamente, delle disposizioni complementari della legge che modifica e completa la ZUB, pubblicate al DV n. 80 del 2015 e delle disposizioni complementari della legge che modifica e completa la ZUB, pubblicate al DV n. 101 del 2015.


6      Durante il colloquio personale del 25 novembre 2014, la sig.ra Ahmedbekova ha dichiarato di essersi accordata con un trafficante per essere condotta con la sua famiglia in Germania. Quest’ultimo li avrebbe tuttavia lasciati in Bulgaria senza avvertirli.


7      Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, (GU 2008, L 348, pag. 98). Tale decisione è stata adottata il 20 gennaio 2014, vale a dire il giorno in cui la sig.ra Ahmedbekova, suo marito e suo figlio sono stati fermati dalle autorità bulgare.


8      La convenzione di Ginevra è stata completata dal protocollo relativo allo status di rifugiato, adottato il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967.


9      GU 2013, L 180, pag. 96.


10      Come già indicato al paragrafo 61 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327), l’articolo 37 della legge di recepimento della direttiva 2013/32, entrata in vigore il 28 dicembre 2015, stabilisce che le procedure iniziate prima di tale data sono portate a termine in base alle disposizioni vigenti anteriormente.


11      Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).


12      V. paragrafo 50 e nota 39 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327).


13      Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).


14      Lo stesso può dirsi, attualmente, dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 (v. considerando 43 di tale direttiva, avente lo stesso tenore del considerando 22 della direttiva 2005/85). Rilevo, invece, che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM/2016/0467 final) rende obbligatorio l’esame circa l’ammissibilità delle domande di protezione internazionale (v. il punto 1, della relazione allegata a tale proposta, relativamente agli obiettivi di quest’ultima, e segnatamente all’obiettivo di rendere le «procedure più semplici, più chiare e più rapide», pag. 4). Per quanto qui rileva, l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della suddetta proposta di regolamento è redatto nei seguenti termini: «[l]’autorità accertante valuta l’ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: (…) d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata».


15      V. inter alia, ordinanza del 22 giugno 2017, Fondul Proprietatea (C‑556/15 e C‑22/16, non pubblicata, EU:C:2017:494, punti 20 e 21).


16      Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla nozione di «persona a carico» che figura all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32, tenuto conto del fatto che né la sig.ra Ahmedbekova né il sig. Ahmedbekov, sembrano poter sovvenire autonomamente ai propri bisogni e a quelli del figlio.


17      Si veda, nello stesso senso, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, il quale ha opportunamente sostituito, nella versione italiana, la nozione di «capacità giuridica» con quella di «capacità d’agire».


18      Nello stesso senso, si veda l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.


19      Rilevo che il requisito dell’essere «a carico» del richiedente, se figura ancora nell’articolo 7 della direttiva 2013/32, è invece abbandonato nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, citata alla nota 14 delle presenti conclusioni, il cui articolo 31, paragrafi 1 e 2, prevede che il richiedente possa presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, a condizione che tali soggetti vi abbiano acconsentito, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.


20      Il giudice del rinvio rileva che né la sig.ra Ahmedbekova né il sig. Ahmedbekov sembrano poter sovvenire autonomamente ai propri bisogni e a quelli del figlio.


21      L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, dispone che «[g]li Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto (…)», svincolando pertanto il diritto del genitore di presentare una domanda a nome del figlio minore dalla circostanza che quest’ultimo sia a suo carico e mettendo dunque entrambi i genitori su un piede di parità a tale proposito. Nello stesso senso, l’articolo 31, paragrafo 6, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, citata alla nota 14 delle presenti conclusioni, prevede che «[i]l minore ha il diritto di presentare domanda per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, oppure, nel caso di minore accompagnato, per il tramite di un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, compresi i genitori o altra persona che lo accudisce per legge o per consuetudine, o per il tramite di un familiare adulto (…)».


22      Sulla nozione di «responsabile della persecuzione», v. l’articolo 6 della direttiva 2011/95.


23      Le cause di esclusione dello status di rifugiato sono elencate all’articolo 12 della direttiva 2011/95. Oltre all’assenza di cause di esclusione è altresì necessario che lo status giuridico del familiare non si opponga al riconoscimento dello status di rifugiato (ad esempio perché ha la nazionalità di uno Stato terzo di cui può invocare la protezione).


24      Il corsivo è mio.


25      La medesima disposizione figura attualmente all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 con riferimento ai casi di domande presentate per conto di persone a carico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva. Un’eccezione all’adozione di una decisione unica è tuttavia introdotta per il caso in cui ciò comporti «una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età». In tali casi, le autorità competenti sono tenute a rilasciare all’interessato una decisione separata.


26      V. articolo 5 e considerando 22 della direttiva 2008/115, in base ai quali l’«interesse superiore del bambino» e il rispetto della vita familiare dovrebbero costituire considerazioni preminenti degli Stati membri nell’attuazione di tale direttiva.


27      Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU 2003, L 31, pag. 18).


28      In base alle indicazioni fornite nell’ordinanza di rinvio, sono considerati «membri della famiglia» ai sensi della ZUB il coniuge del richiedente protezione internazionale o la persona con cui questi ha un legame stabile di lunga durata, i figli minori non sposati della coppia, nonché i figli maggiori non sposati che non sono in grado i sovvenire ai propri bisogni per seri motivi di salute. Il giudice del rinvio non dà indicazioni di eventuali ulteriori categorie da considerarsi coperte dall’articolo 8, paragrafo 9, della ZUB.


29      Nella misura in cui ciò sia compatibile con il loro status giuridico personale e in assenza di cause di esclusione previste dalla ZUB.


30      In base a tale convenzione è rifugiato solo chi nutra a titolo individuale un giustificato timore di persecuzioni ai sensi del suo articolo 1, sezione A.


31      V. UNHCR, Guida delle procedure e criteri da applicare per determinare lo statuto di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo stuto dei rifugiati (HCR/1P/4/FRE/REV.1), 1992, punto 183.


32      V., ad esempio, la conclusione del comitato esecutivo dell’UNHCR sulla protezione internazionale adottata nella sua 49esima sessione del 1998 (A/AC.96/911, punto 21) e la conclusione 88 (L), 1999, punto b.iii), disponibile all’indirizzo http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c4340/protection-refugees-family.html.


33      V. il documento intitolato «Questioni relative alla protezione della famiglia» (EC/49/SC/CRP.14), su http://www.unhcr.org/fr/excom/standcom/4b30a618e. Già nella Guida delle procedure e criteri da applicare per determinare lo statuto di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo stuto dei rifugiati, l’UNHCR rilevava che la maggioranza degli Stati, che fossero parti o no della convenzione di Ginevra, si uniformavano alla raccomandazione formulata nel sopramenzionato atto finale della conferenza dei plenipotenziari, v. punti 183 e 184. In base a tali documenti tra i membri della famiglia in favore dei quali gioca il principio dell’unità della famiglia, devono essere annoverati quanto meno il coniuge e i figli minori.


34      V. UNHCR, Note di orientamento sulle domande di asilo relative alle mutilazioni genitali femminili, maggio 2009, accessibile all’indirizzo internet http://www.refworld.org/docid/4d70cff82.html, punto 11.


35      V. UNHCR, Linee guida dell’UNHCR in materia di protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori, 22 dicembre 2009, accessibili all’indirizzo http://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4fd736c99/principes-directeurs-no-8-demandes-dasile-denfants-cadre-larticle-1a2-larticle.html, punto 9.


36      V, UNHCR, Norme relative alle procedure di determinazione dello status di rifugiato che rientrano nel mandato dell’UNHCR, 20 novembre 2003, punto 5.1.1.


37      In conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con il loro status giuridico personale.


38      L’unica differenza è prevista all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/95 per quanto concerne la durata del permesso di soggiorno che può essere inferiore a tre anni, fatta salva comunque l’esigenza, iscritta all’articolo 23, paragrafo 1, della stessa direttiva, di preservare l’unità del nucleo familiare.


39      Conformemente a tale disposizione «[g]li Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare».


40      V. considerando 14 della direttiva 2011/95. In base all’articolo 3, della direttiva 2011/95 «[g]li Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva». Nello stesso senso, si vedano l’articolo 3 e il considerando 8 della direttiva 2004/83.


41      Corsivi aggiunti. Nella specie, si trattava della concessione dello status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria al cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, in ragione del rischio di deterioramento del suo stato di salute dovuto all’assenza di terapie adeguate nel paese d’origine.


42      L’importanza del ruolo dell’UNHCR nel decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra è riconosciuta al considerando 22 della direttiva 2011/95.


43      Si veda anche considerando 16 della direttiva 2011/95, secondo cui quest’ultima mira, in particolare, ad assicurare il diritto di asilo dei richiedenti e dei familiari al loro seguito e a promuovere l’applicazione, tra l’altro, dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il rispetto della vita familiare.


44      Corte EDU, sentenza del 10 luglio 2014 (ECLI:CE:ECHR:2014:0710JUD005270109, punto 54).


45      V. sentenza del 7 novembre 2013, X e a. (C‑199/12 – C‑201/12, EU:C:2013:720, punto 45).


46      V. UNHCR, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, dicembre 2011, accessibile all’indirizzo http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html, punti da 80 a 86.


47      Rilevo che la medesima problematica è sollevata in due questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (Conseil d’État, section du contentieux administratif, Paesi Bassi) nella causa pendente C‑586/17, D. e I. In tale causa è in questione la compatibilità con l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 del divieto, imposto al giudice amministrativo da una giurisprudenza costante dello stesso Consiglio di Stato olandese, di esaminare, in sede di ricorso contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale, motivi di protezione non precedentemente invocati dinanzi all’autorità amministrativa.


48      L’ordinanza di rinvio parla di un primo ricorso introdotto dal sig. Ahmedbekov nel 2008 e di un secondo introdotto dalla sig.ra Ahmedbekova nel 2010. Tali ricorsi sarebbero stati successivamente riuniti.


49      La sig.ra Ahmedbekova cita al riguardo la sua collaborazione con una rete televisiva d’opposizione basata in Turchia, «Azerbyydzhanski chas». Non si specifica tuttavia a partire da che data ha avuto inizio una tale collaborazione.


50      Il giudice del rinvio espone che il sig. Ahmedbekov è stato condannato a tre anni di prigione il 30 marzo 2010 e che, secondo le affermazioni della sig.ra Ahmedbekova, a partire dal 1° giugno 2010, quest’ultima si sarebbe espressa pubblicamente sul diritto alla corrispondenza e sul diritto di visita, che sarebbe stata convocata al commissariato di polizia, interrogata e minacciata al fine di indurla a cessare i sui interventi pubblici. La sig.ra Ahmedbekova ha anche dichiarato di aver subito molestie sessuali sul posto di lavoro. Tali allegazioni parrebbero essere state presentate dinanzi alla DAB.


51      Non ritengo invece che, ove la domanda della sig.ra Ahmedbekova debba essere interpretata come facente già stato di un rischio personale di persecuzione a causa delle opinioni espresse da lei o dal marito contro il governo dell’Azerbaijan, le allegazioni relative ai suoi collegamenti con oppositori di tale governo o alla sua attività in favore di tali oppositori, possano considerarsi come «ulteriori dichiarazioni» ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. Sotto questo profilo, le circostanze del procedimento principale nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale si distinguono da quelle dei procedimenti che hanno dato luogo al rinvio pregiudiziale oggetto della causa pendente C‑586/17, D. e I., in cui i richiedenti avevano invocato per la prima volta in giudizio motivi di riconoscimento della protezione sussidiaria senza legame alcuno con quelli invocati dinanzi all’autorità amministrativa.


52      Ricordo che i motivi di persecuzione sono elencati all’articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra e ripresi all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95. L’articolo 10 di tale direttiva precisa gli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione al fine di valutare tali motivi.


53      Anche l’allegazione di molestie sessuali sul posto di lavoro, fatta alla sig.ra Ahmedbekova dinanzi alla DAB, sembra essere stata presentata dalla richiedente come una ritorsione nei confronti dell’attività di opposizione al governo dell’Azerbaijan invocata dai coniugi Ahmedbekov.


54      In questo senso, v., con riferimento all’applicazione degli articoli 3 e 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Corte EDU, inter alia, sentenze del 23 agosto 2016, J.K. e a. c. Svezia (ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punto 83), del 23 marzo 2016 F.G. c. Svezia, (ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, punto 115), del 2 ottobre 2012, Singh e a. contro Belgio (ECLI:CE:ECHR:2012:1002JUD003321011, punto 91), dell’11 gennaio 2007, Sheekh c. Paesi Bassi (ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, punto 136).


55      In questo senso v. Corte EDU sentenza del 21 gennaio 2011, M.S.S contro Belgio (ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, punto 389).


56      In questo senso, v., per quanto riguarda i poteri di controllo della Corte EDU, inter alia, sentenze del 14 febbraio 2017, Allanazarova c. Russia (ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD004672115, punto 68) e dell’11 gennaio 2007, Sheekh c. Paesi Bassi (ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, punto 136).


57      V. paragrafo 71 delle mie conclusioni del 17 maggio 2018 nella causa Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:327).


58      È appena il caso di rilevare che anche in tale ipotesi non entrano in gioco le disposizioni dell’articolo 40 della direttiva 2013/32, in particolare quelle relative alle domande cosiddette reiterate, poiché la domanda presentata dalla sig.ra Ahmedbekova dinanzi alla DAB non potrebbe essere considerata come introdotta ai sensi della direttiva 2011/95 e, in ogni caso, nessuna decisione definitiva su tale domanda è stata adottata com’è invece richiesto dall’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 per poter qualificare una domanda di protezione internazionale come «reiterata».