Language of document : ECLI:EU:C:2020:960

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

25 novembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Nozioni di “diritti non pagati dei lavoratori subordinati” e di “insolvenza del datore di lavoro” – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia»

Nella causa C‑799/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Košice I (Tribunale distrettuale di Košice I, Slovacchia), con decisione del 5 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2019, nel procedimento

NI,

OJ,

PK

contro

Sociálna poisťovňa,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, F. Biltgen e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per NI, OJ e PK, da P. Kerecman, advokát;

–        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e T. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da K. Binchy, BL;

–        per la Commissione europea, da A. Tokár e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NI, OJ e PK, vale a dire la moglie e le due figlie del dipendente RL, e la Sociálna poisťovňa (cassa di previdenza sociale, Slovacchia) in merito al rifiuto di quest’ultima di versare loro un risarcimento per il danno morale subìto a seguito del decesso di detto dipendente dopo un infortunio sul lavoro, avvenuto il 16 ottobre 2003.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        A termini del considerando 3 della direttiva 2008/94:

«Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati».

4        Il considerando 4 di tale direttiva così recita:

«Per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo stato d’insolvenza alla luce delle tendenze legislative in materia negli Stati membri e includere nella definizione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione (...)».

5        L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».

6        L’articolo 2 della medesima direttiva è così formulato:

«1.      Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

a)      ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

b)      ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.

2.      La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini (...) “retribuzione”, (...)

(...).

4.      La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

(...)».

7        L’articolo 3 della direttiva 2008/94, contenuto nel capo II, intitolato «Disposizioni relative agli organismi di garanzia», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».

8        Al capo V di detta direttiva, intitolato «Disposizioni generali e finali», l’articolo 11, primo comma, così recita:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».

 Diritto slovacco

 La legge sulla cassa di previdenza sociale

9        L’articolo 44a dello zákon č. 274/1994 Z. z., o Sociálnej poisťovni (legge n. 274/1994 sulla cassa di previdenza sociale), nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: la «legge n. 274/1994»), disponeva, per quanto riguarda l’assicurazione legale della responsabilità civile del datore di lavoro, quanto segue:

«1.      L’assicurazione responsabilità civile inizia a decorrere dalla data di assunzione del primo lavoratore subordinato e si estende fino alla fine del periodo di attività dell’ultimo lavoratore subordinato del datore di lavoro.

2.      Il datore di lavoro può esigere, in caso di avveramento del rischio assicurato, che la cassa di previdenza sociale soddisfi al suo posto i diritti al risarcimento dimostrati in caso di danni fisici causati da un infortunio sul lavoro sopravvenuto durante il periodo di assicurazione della responsabilità civile (...).

3.      Per “rischio assicurato” si intendono il danno fisico o il decesso causati da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.

4.      Se sul risarcimento danni è chiamato a decidere il giudice, il rischio assicurato si considera realizzato alla data in cui è divenuta definitiva la decisione che ordina alla cassa di previdenza sociale di procedere al pagamento».

10      L’articolo 44b, paragrafi 1 e 2, di tale legge così disponeva:

«1.      La [cassa di previdenza sociale] versa il risarcimento di cui all’articolo 44a, paragrafo 2, al lavoratore che abbia subito un danno fisico a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in corone slovacche.

2.      Il datore di lavoro che abbia indennizzato il lavoratore di cui al paragrafo 1, per il danno di cui all’articolo 44a, paragrafo 2, o per una parte di esso, ha diritto a che la [cassa di previdenza sociale] gli rimborsi il risarcimento che ha pagato a concorrenza dell’importo che la cassa stessa era tenuta a versare a titolo di risarcimento a tale lavoratore».

 Il codice del lavoro

–       Disposizioni relative all’insolvenza del datore di lavoro

11      L’articolo 21 dello zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce (legge n. 311/2001 recante codice del lavoro), nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: il «codice del lavoro»), era così formulato:

«1.      Ai fini della liquidazione dei diritti dei lavoratori subordinati derivanti da un rapporto di lavoro in caso di insolvenza, si considera che il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza se, in seguito alla presentazione di una domanda di dichiarazione di fallimento,

a)      un giudice ha dichiarato il fallimento o

b)      un giudice ha respinto la domanda di dichiarazione di fallimento per insufficienza dell’attivo.

2.      L’insolvenza del datore di lavoro inizia alla data della decisione giudiziaria che dichiara il fallimento o che respinge la domanda di dichiarazione di fallimento per insufficienza dell’attivo».

12      L’articolo 22 del codice del lavoro prevedeva quanto segue:

«1.      Qualora un datore di lavoro divenga insolvente ai sensi dell’articolo 21 e non sia in grado di pagare i diritti dei lavoratori subordinati derivanti da un rapporto di lavoro, il fondo di garanzia disciplina tali diritti conformemente alla normativa specifica applicabile.

2.      I diritti dei lavoratori subordinati derivanti da un rapporto di lavoro che sono disciplinati dal fondo di garanzia (…) sono i seguenti:

a)      la retribuzione e la retribuzione dovuta per i periodi di guardia;

b)      la retribuzione dovuta per i giorni festivi e in caso di impedimento dal lavoro;

c)      la retribuzione dovuta per i giorni di ferie retribuite maturati nell’anno civile in cui il datore di lavoro è divenuto insolvente e nell’anno civile precedente;

d)      l’indennità di pensionamento dovuta al lavoratore subordinato in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

e)      l’indennità dovuta in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro (articolo 69);

f)      l’indennità dovuta in caso di cessazione non valida del rapporto di lavoro (articolo 79);

g)      le spese di viaggio, di trasloco e di altro genere sostenute dal lavoratore subordinato nell’esercizio delle sue funzioni;

h)      il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale;

i)      le spese giudiziarie sostenute per far valere i diritti del lavoratore subordinato risultanti dal rapporto di lavoro dinanzi a un giudice a causa della liquidazione del datore di lavoro, comprese le spese di rappresentanza giuridica».

–       Disposizioni relative alla responsabilità civile del datore di lavoro

13      Ai sensi dell’articolo 195 di detto codice:

«1.      Dei danni fisici subiti da un lavoratore subordinato nell’esercizio delle sue funzioni o in rapporto diretto con esse, oppure del suo decesso a seguito di incidente (infortunio sul lavoro), risponde il datore di lavoro per il quale il lavoratore subordinato lavorava al momento dell’incidente.

(...)

6.      Il datore di lavoro è responsabile del danno anche se ha rispettato gli obblighi derivanti dalle normative speciali e dalle altre normative dirette a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro (...)».

14      L’articolo 204, paragrafo 1, del medesimo codice, in merito alla portata dei risarcimenti da concedere nell’ambito della responsabilità oggettiva del datore di lavoro in caso di decesso a seguito di infortunio sul lavoro, disponeva quanto segue:

«In caso di decesso di un lavoratore subordinato a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sono concessi, nei limiti della responsabilità del datore di lavoro:

a)      un’indennità corrispondente alle spese mediche legittime ed effettive;

b)      un’indennità per spese ragionevoli connesse ai funerali;

c)      un’indennità corrispondente alle spese di mantenimento dei superstiti;

d)      un importo forfettario destinato a risarcire i superstiti;

e)      un’indennità a titolo di risarcimento del danno materiale; si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 192, paragrafo 3».

15      L’articolo 210 di tale codice del lavoro disponeva quanto segue:

«1.      Il datore di lavoro che impiega almeno un lavoratore subordinato è assicurato per la sua responsabilità in caso di danni derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

2.      L’assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro è fornita dalla cassa di previdenza sociale conformemente alla normativa specifica applicabile».

 La legge sull’assicurazione sociale

16      Lo zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (legge n. 461/2003 relativa all’assicurazione sociale), come modificata (in prosieguo: la «legge n. 461/2003»), mirava a trasporre i requisiti imposti dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU 1980, L 283, pag. 23), abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/94, tramite il sistema di garanzia sussidiaria obbligatoria del datore di lavoro in caso di insolvenza.

17      Dal 1º gennaio 2004, in forza dell’articolo 2, lettera d), di tale legge, la garanzia sussidiaria è un’assicurazione sociale che copre i casi di insolvenza del datore di lavoro, destinata a soddisfare i crediti dei lavoratori mediante il pagamento di prestazioni di tale garanzia.

18      L’articolo 12 di detta legge stabilisce il momento a partire dal quale un datore di lavoro è considerato insolvente ai fini della garanzia sussidiaria.

Nella versione in vigore fino al 31 luglio 2006, esso disponeva quanto segue:

«1.      Il datore di lavoro è insolvente se:

a)      un giudice lo ha dichiarato fallito o

b)      un giudice ha respinto una domanda di dichiarazione di fallimento per insufficienza dell’attivo.

2.      Il primo giorno dell’insolvenza del datore di lavoro è il giorno della pronuncia dell’ordinanza di fallimento da parte del giudice o il giorno in cui il giudice emette l’ordinanza di rigetto della domanda di fallimento per insufficienza dell’attivo».

Nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, tale disposizione prevede:

«1.      Ai fini della presente legge, il datore di lavoro è insolvente se è stata presentata una domanda di dichiarazione di fallimento.

2.      L’insolvenza del datore di lavoro sorge il giorno della notifica della domanda di dichiarazione di fallimento al giudice competente.

3.      Se un giudice apre una procedura d’insolvenza d’ufficio in applicazione di una normativa speciale, il giorno in cui il giudice emette l’ordinanza di apertura della procedura di insolvenza è considerato come il primo giorno di insolvenza del datore di lavoro».

 La legge fallimentare

19      Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, terza e quarta frase, dello zákon č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 7/2005 relativa al fallimento e alla ristrutturazione e che modifica e integra altre disposizioni di legge; in prosieguo: la «legge fallimentare»), una persona fisica è insolvente se non è in grado di adempiere almeno un obbligo monetario 180 giorni dopo la data di scadenza. Nel caso in cui un credito pecuniario opponibile ad un debitore non possa essere recuperato nell’ambito di un’esecuzione forzata, il debitore è considerato insolvente.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      Il 16 ottobre 2003 RL, marito di NI e padre di OJ e PK, è deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro di responsabilità del suo datore di lavoro.

21      Con atto introduttivo del 21 aprile 2004 depositato dinanzi all’Okresný súd Košice II (Tribunale distrettuale di Košice II, Slovacchia), NI, OJ e PK, parti ricorrenti nel procedimento principale, hanno proposto contro il datore di lavoro un’azione di risarcimento del danno morale e materiale che esse ritenevano di aver subito a seguito del decesso di RL.

22      Tale giudice ha concesso loro, al termine di due procedimenti distinti, un risarcimento per il danno morale e materiale, rispettivamente, nel corso degli anni 2012 e 2016. La prima decisione è stata confermata in appello nel corso del 2013.

23      Il risarcimento del danno materiale concesso nel corso del 2016 è stato versato integralmente, per conto del datore di lavoro interessato, dalla cassa di previdenza sociale nell’ambito dell’assicurazione legale della responsabilità del datore di lavoro per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro.

24      La cassa di previdenza sociale ha tuttavia rifiutato il risarcimento per conto del datore di lavoro assicurato del danno morale definitivamente accertato in giudizio, allegando che il risarcimento per infortunio sul lavoro non comprendesse un tale danno.

25      Il procedimento di esecuzione condotto da un ufficiale giudiziario nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere tale indennità è andato a vuoto a causa dello stato di insolvenza in cui si trovava tale datore di lavoro. Nessun regolamento, neanche parziale, di detta indennità è stato effettuato a favore delle parti ricorrenti.

26      Queste ultime hanno quindi proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, l’Okresný súd Košice I (Tribunale distrettuale di Košice I, Slovacchia), contro la cassa di previdenza sociale per ottenere il pagamento di detto indennizzo.

27      Detto giudice nutre dubbi su come interpretare la nozione di «stato di insolvenza», ai sensi della direttiva 2008/94, nonché sull’interpretazione restrittiva della nozione di «danno» sostenuta dalla cassa di previdenza sociale per opporsi a tale pagamento.

28      A tal riguardo, basandosi sulla premessa secondo cui l’assicurazione obbligatoria del datore di lavoro per i danni derivanti da infortunio sul lavoro è una misura per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, detto giudice si domanda se «un diritto non pagato di un lavoratore subordinato», ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/94, possa includere un risarcimento per danni morali dovuto ai familiari superstiti. Tale assicurazione consentirebbe agli aventi diritto di ottenere direttamente il risarcimento del danno derivante dall’infortunio sul lavoro da parte di «un organismo di garanzia», vale a dire, nel caso di specie, la cassa di previdenza sociale, in luogo del datore di lavoro assicurato.

29      In caso di insolvenza del datore di lavoro, un lavoratore subordinato ha, secondo il giudice del rinvio, in forza dell’articolo 204, paragrafo 1, del codice del lavoro, in combinato disposto con l’articolo 44a, paragrafo 2, della legge n. 274/1994, diritto al pagamento, da parte di detta cassa, di indennità per «danni fisici» a seguito di un infortunio sul lavoro, in luogo del datore di lavoro. In caso di decesso di un dipendente a seguito di un incidente del genere, tali disposizioni garantiscono altresì, secondo il giudice del rinvio, un diritto per i superstiti ad ottenere il risarcimento del danno che hanno subito in conseguenza di tale incidente.

30      Il giudice del rinvio si domanda, pertanto, se l’obbligo dell’organismo di garanzia di risarcire il danno derivante dall’infortunio sul lavoro comprenda, in relazione alla nozione di «danno» di cui all’articolo 44a, paragrafo 2, della legge n. 274/1994, anche il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dai superstiti.

31      Peraltro, in considerazione del fatto che, secondo la direttiva 2008/94, il presupposto per la concessione della tutela ai diritti non pagati risultanti da contratti di lavoro è lo stato d’insolvenza del datore di lavoro, il giudice del rinvio s’interroga sulla portata di tale nozione.

32      A suo avviso, l’articolo 2 della direttiva 2008/94, letto alla luce del considerando 4 di quest’ultima, milita a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «insolvenza», nell’interesse di un’equa tutela del credito in questione. Di conseguenza, esso si chiede se una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Al riguardo osserva che, sebbene non sia stata formalmente avviata alcuna procedura fallimentare nei confronti del datore di lavoro del procedimento principale, ai termini del diritto slovacco una persona fisica è considerata insolvente nell’ipotesi in cui un credito sia irrecuperabile nei suoi confronti in un procedimento di esecuzione.

33      Ciò considerato, l’Okresný súd Košice I (Tribunale distrettuale di Košice I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’articolo 3 della direttiva [2008/94] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro” include anche il danno non patrimoniale derivante dal decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro.

2)       Se l’articolo 2 della direttiva [2008/94] debba essere interpretato nel senso che si intende in stato d’insolvenza anche il datore di lavoro contro il quale sia stato avviato sì un procedimento di esecuzione forzata relativamente al diritto, accertato con decisione giudiziaria, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, ma nel procedimento di esecuzione il credito sia stato dichiarato irrecuperabile per indigenza del datore di lavoro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza ratione temporis

34      Il governo slovacco contesta la competenza ratione temporis della Corte, sostenendo che la giurisprudenza sulla quale si fonda il giudice del rinvio, in particolare la sentenza del 14 giugno 2007, Telefónica O2 Czech Republic (C‑64/06, EU:C:2007:348), secondo la quale la Corte è competente benché i fatti siano iniziati prima dell’adesione di tale Stato membro all’Unione europea, dato che essi sono proseguiti durante il periodo successivo a tale adesione e che una decisione giudiziaria di natura costitutiva è stata adottata dopo detta adesione, non è applicabile alla presente causa.

35      Infatti, da un lato, il diritto al risarcimento del danno morale subìto dalle ricorrenti nel procedimento principale sarebbe sorto alla data in cui l’infortunio sul lavoro in questione si è verificato, vale a dire il 16 ottobre 2003, quindi prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, il 1º maggio 2004. Dall’altro, le sentenze che concedono il risarcimento, intervenute nel corso degli anni 2012 e 2013, sarebbero, nel caso di specie, dichiarative e non costitutive. Tali decisioni non creerebbero quindi un nuovo rapporto giuridico, ma procurerebbero unicamente una tutela giuridica ad un diritto già esistente prima dell’adesione.

36      Inoltre, sebbene il giudice del rinvio si fondi sull’articolo 44a, paragrafo 4, della legge n. 274/1994 per ritenere che il rischio assicurato si possa considerare avverato alla data della decisione definitiva, ossia nel corso del 2013, né il diritto al risarcimento del danno morale né il credito fatto valere nel procedimento principale, fondato su tale diritto, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della normativa che disciplina l’assicurazione della responsabilità per i danni causati da un infortunio sul lavoro, di cui fa parte detta disposizione. A tali diritti si applicherebbero invece le disposizioni del codice civile. In ogni caso, anche se così non fosse, il credito a titolo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovrebbe essere valutato, in forza del diritto nazionale applicabile, alla luce della normativa in vigore prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione. Tale regime giuridico sarebbe in vigore tutt’oggi.

37      A tal riguardo, è giocoforza constatare che, indipendentemente dalla natura delle decisioni giudiziarie relative al risarcimento del danno morale o dall’applicabilità dell’una o dell’altra delle normative nazionali summenzionate, risulta dalla decisione di rinvio che la controversia principale deriva, da un lato, dal rifiuto della cassa di previdenza sociale di pagare il risarcimento già concesso da dette decisioni giudiziarie e, dall’altro, dalla constatazione dello stato di insolvenza di fatto del datore di lavoro del lavoratore deceduto.

38      Tali fatti alla base del procedimento principale sono posteriori alla data di adesione della Repubblica slovacca all’Unione.

39      Quando il giudice nazionale interroga la Corte sull’interpretazione della normativa dell’Unione applicabile alla controversia principale, la Corte statuisce senza dover, in linea di principio, verificare le circostanze in cui i giudici nazionali sono stati indotti a sottoporle le questioni e intendono applicare la disposizione di diritto dell’Unione che hanno chiesto di interpretare (sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, punto 25).

40      La soluzione sarebbe diversa solo nelle ipotesi in cui o la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta all’interpretazione della Corte non fosse applicabile ai fatti di cui al procedimento a quo, svoltisi prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione, o fosse manifesto che la detta disposizione non può essere applicata (sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

41      Orbene, nella specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal governo slovacco, la Corte è competente ad interpretare le disposizioni della direttiva 2008/94 invocate dal giudice del rinvio. Le questioni pregiudiziali da esso sollevate devono dunque ricevere una risposta.

 Sulla ricevibilità

42      Il governo slovacco solleva un’eccezione di irricevibilità della prima questione. I dubbi espressi da tale Stato membro riguardano, in sostanza, l’inesattezza della costruzione giuridica nazionale sottesa a tale domanda nonché la violazione, da parte del giudice del rinvio, dei requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura, in particolare in quanto tale giudice non indicherebbe integralmente nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale la natura del credito controverso e il diritto nazionale applicabile e non stabilirebbe il nesso esistente tra l’interpretazione del diritto dell’Unione e il procedimento principale.

43      A tal proposito, occorre rammentare, in primo luogo, che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria pronuncia, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 47).

44      Ne consegue che, anche se le osservazioni del governo slovacco relative all’inesattezza del contesto giuridico su cui sono fondate le questioni pregiudiziali fossero pertinenti, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C‑242/18, EU:C:2019:558, punto 46).

45      Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che non le compete, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali e giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice nazionale sia corretta, poiché un’interpretazione del genere rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (sentenza del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C‑242/18, EU:C:2019:558, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

46      In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 94 del regolamento di procedura, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfa i criteri prescritti da tale articolo. Infatti, la domanda fornisce le precisazioni necessarie per quanto riguarda i fatti rilevanti e l’oggetto del procedimento principale, vale a dire il pagamento di un risarcimento del danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro. Essa fa altresì riferimento al contenuto delle disposizioni di diritto nazionale che, secondo il giudice del rinvio, possono applicarsi alla controversia principale, vale a dire il codice del lavoro, la legge n. 274/1994 nonché la legge fallimentare. Infine, il giudice del rinvio indica, da un lato, i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione della direttiva 2008/94 e, dall’altro, il collegamento che esso stabilisce tra quest’ultima e la normativa nazionale a suo avviso applicabile al procedimento principale.

47      Ne consegue che la domanda, compresa la prima questione, è ricevibile.

 Nel merito

48      Considerato che la tutela che la direttiva 2008/94 mira a garantire presuppone la constatazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Mustafa, C‑247/12, EU:C:2013:256, punto 30), occorre trattare in primo luogo la seconda questione.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 debba essere interpretato nel senso che si può ritenere che un datore di lavoro si trovi in «stato di insolvenza» qualora sia stato oggetto di una domanda di avvio di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto al risarcimento riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell’ambito dell’esecuzione a causa dell’insolvenza di fatto di tale datore di lavoro.

50      Come la Corte ha già precisato nella sentenza del 18 aprile 2013, Mustafa (C‑247/12, EU:C:2013:256, punti 31 e 32), dalla formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 risulta che devono essere soddisfatte due condizioni affinché un datore di lavoro sia considerato in stato di insolvenza. Da un lato, deve essere stata richiesta l’apertura di un procedimento concorsuale fondato sull’insolvenza del datore di lavoro e, dall’altro, devono essere stati pronunciati vuoi una ordinanza di apertura di tale procedimento, vuoi un accertamento della chiusura definitiva dell’impresa in caso di insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura di un procedimento siffatto.

51      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, occorre constatare che né il deposito di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo, a titolo di un indennizzo riconosciuto in giudizio nei confronti di un datore di lavoro, né l’apertura stessa di un tale procedimento, rispondono alla condizione che sia stata richiesta l’apertura di un procedimento concorsuale fondato sull’insolvenza di tale datore di lavoro.

52      Infatti, una procedura esecutiva che mira alla realizzazione forzata di una decisione giudiziaria che riconosce il diritto di un creditore, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si distingue sotto diversi profili da un procedura concorsuale del tipo previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94, per quanto riguarda, in particolare, da un lato, il suo obiettivo, giacché essa non persegue la soddisfazione concorsuale dei creditori (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 1997, Bonifaci e a. e Berto e a., C‑94/95 e C‑95/95, EU:C:1997:348, punto 34, nonché del 25 febbraio 2016, Stroumpoulis e a., C‑292/14, EU:C:2016:116, punto 34), e, dall’altro, le conseguenze per il debitore interessato, giacché essa non comporta né lo spossessamento parziale o totale del debitore né la designazione di un curatore o di persona che eserciti una funzione simile.

53      Di conseguenza, poiché dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 risulta che le due condizioni ricordate al punto 50 della presente sentenza devono essere soddisfatte cumulativamente, la circostanza che, in assenza di apertura di un procedimento concorsuale fondato sull’insolvenza del datore di lavoro, un credito sia stato dichiarato irrecuperabile a causa dell’insolvenza di fatto di tale datore di lavoro non può bastare di per sé a giustificare l’applicazione di detta direttiva sul fondamento di tale disposizione.

54      Si deve, tuttavia, osservare che l’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2008/94 conferisce agli Stati membri la facoltà di legiferare in forza del diritto dell’Unione allo scopo di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da tale direttiva ad altre situazioni di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 44), come una situazione di fatto permanente di cessazione dei pagamenti, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 di tale articolo 2, previste dal diritto nazionale.

55      Pertanto, non è escluso che una situazione di insolvenza di fatto come quella constatata nella controversia principale e alla quale il giudice del rinvio fa riferimento basandosi sulla legge fallimentare possa rientrare tra i casi previsti all’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2008/94.

56      Il governo slovacco fa osservare che esiste una normativa nazionale specifica, cioè la legge n. 461/2003, che definisce in modo autonomo lo stato di insolvenza ai fini della tutela dei lavoratori subordinati, ai sensi della direttiva 2008/94. Tale legge, che sarebbe precisamente intesa a trasporre detta direttiva, ricollegherebbe la prova della condizione di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell’assicurazione sociale che copre i casi di insolvenza del datore di lavoro, esclusivamente a una procedura specifica di insolvenza, prevista al suo articolo 12.

57      Secondo il governo slovacco, detta legge si applica a tutti i casi in cui l’insolvenza è posteriore al 1º gennaio 2004 e dovrebbe essere considerata come una lex specialis rispetto alla legge fallimentare invocata dal giudice del rinvio. Infatti, solo la legge n. 461/2003 disciplinerebbe specificamente l’insolvenza del datore di lavoro, mentre la legge fallimentare, sulla quale si è basato il giudice del rinvio, definirebbe in modo generale l’insolvenza ai fini della procedura d’insolvenza.

58      Ne conseguirebbe che l’accertamento di uno stato di insolvenza di fatto, ai sensi della legge fallimentare cui fa riferimento il giudice del rinvio, non sarebbe sufficiente, nel caso di specie, per dimostrare che la condizione dell’insolvenza è soddisfatta ai sensi del diritto nazionale applicabile.

59      Tuttavia, alla luce della ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali, quale richiamata ai punti 44 e 45 della presente sentenza, spetta al giudice nazionale, nel caso di specie, valutare, da un lato, se occorra applicare ai fatti di cui al procedimento principale la normativa specifica descritta dal governo slovacco nelle sue osservazioni scritte e riassunta ai punti da 56 a 58 della presente sentenza, e, dall’altro, se il legislatore slovacco si sia avvalso della possibilità offerta all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2008/94 di estendere la tutela prevista da quest’ultima ad altre situazioni di insolvenza, come quella constatata nel procedimento principale.

60      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in «stato di insolvenza» qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell’ambito dell’esecuzione a causa dell’insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, della medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una simile situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto articolo 2, paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

 Sulla prima questione

61      Poiché l’applicabilità della direttiva 2008/94 dipende dalla constatazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro, la Corte risponde alla prima questione solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio abbia constatato, da un lato, che il legislatore slovacco ha esteso la tutela dei lavoratori subordinati prevista da tale direttiva ad altre situazioni di insolvenza e, dall’altro, che le condizioni previste dal diritto nazionale a tale riguardo sono soddisfatte.

62      Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/94 debbano essere interpretati nel senso che un’indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti per il danno morale subito a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro possa essere compresa tra i «diritti di lavoratori subordinati, derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva.

63      La prima questione verte dunque sulla delimitazione della nozione di «diritti di lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», oggetto dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia, di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/94.

64      Secondo una ben consolidata giurisprudenza della Corte, il fine sociale della summenzionata direttiva consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima a livello dell’Unione in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei diritti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (v. sentenza del 25 luglio 2018, Guigo, C‑338/17, EU:C:2018:605, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

65      A tal riguardo, dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3 della direttiva 2008/94 nonché della giurisprudenza della Corte, relativa sia a tale direttiva sia alla direttiva 80/987, che ne è stata abrogata, risulta che sono contemplati soltanto i diritti dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, aventi ad oggetto la retribuzione. Pertanto, i diritti dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro non sono contemplati tutti ed indistintamente (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2004, Olaso Valero, C‑520/03, EU:C:2004:826, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 giugno 2018, Checa Honrado, C‑57/17, EU:C:2018:512, punto 28).

66      Gli Stati membri sono quindi tenuti ad assicurare, nei limiti di un massimale che hanno la facoltà di fissare per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati, il pagamento della totalità soltanto di tali crediti (v. sentenza del 2 marzo 2017, Eschenbrenner, C‑496/15, EU:C:2017:152, punto 53).

67      Nondimeno, sebbene gli organismi di garanzia debbano quindi farsi carico di tali retribuzioni non pagate, compete al diritto nazionale definire, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/94, il termine «retribuzione» (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Eschenbrenner, C‑496/15, EU:C:2017:152, punto 54) e, quindi, precisare le indennità che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3, primo comma, della direttiva suddetta (v. sentenza del 28 giugno 2018, Checa Honrado, C‑57/17, EU:C:2018:512, punto 30).

68      Di conseguenza, la questione se un’indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti per il danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro, come il risarcimento di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella nozione di «retribuzione» deve essere risolta alla luce del diritto nazionale, nella fattispecie il diritto slovacco. È compito del giudice nazionale verificare se tale nozione si configuri effettivamente così.

69      Peraltro, va segnalato che l’articolo 11, primo comma, della direttiva 2008/94 conferisce agli Stati membri la facoltà di applicare o di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori subordinati.

70      Pertanto, una maggiore tutela può essere offerta imponendo all’organismo di garanzia di coprire spese diverse da quelle di natura salariale dovute ai lavoratori subordinati.

71      Deriva, tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’esercizio da parte di uno Stato membro delle competenze proprie che tali disposizioni nazionali sono disciplinate dal diritto nazionale nei limiti della tutela minima garantita dalla direttiva di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punti 34 e 35, nonché del 4 giugno 2020, Fetico e a., C‑588/18, EU:C:2020:420, punti 31 e 32).

72      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che un’indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come «diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di «retribuzione», come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.

 Sulle spese

73      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in «stato di insolvenza» qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell’ambito dell’esecuzione a causa dell’insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, della medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una siffatta situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto articolo 2, paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

2)      L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che un’indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come «diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di «retribuzione», come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.

Firme


*      Lingua processuale: lo slovacco.