SENTENZA DELLA CORTE
1° giugno 1999 (1)
«Libertà di stabilimento Libera circolazione dei capitali Artt. 52 del Trattato
CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 56 CE (ex art. 73 B)
Procedura di autorizzazione degli acquisti di beni immobili Art. 70 dell'Atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria Residenze
secondarie Responsabilità per violazione del diritto comunitario»
Nel procedimento C-302/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 234 CE (ex art. 177), dal Landesgericht für Zivilrechtssachen di
Vienna (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Klaus Konle
e
Republik Österreich
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 CE (ex art. 5), 6 del Trattato
CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), 52, 54, 56 e 57 del Trattato CE
(divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE, 44 CE, 46 CE e 47 CE), 53 del
Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 45 CE e 48 CE (ex artt. 55 e
58), da 56 CE a 60 CE (ex artt. da 73 B a 73 D, 73 F e 73 G), 73 E e 73 H del
Trattato CE (abrogati dal Trattato di Amsterdam), nonché dell'art. 70 dell'Atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si basa
l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini,
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward,
H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per il signor Konle, dall'avv. A. Fuith, del foro di Innsbruck;
per la Republik Österreich (lo Stato austriaco), dal signor M. Windisch,
Oberkommissär presso la Finanzprokuratur, in qualità di agente;
per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, Gesandte presso
il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
per il governo ellenico, dalla signora A. Samoni-Rantou, consigliere giuridico
speciale presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero
degli Affari esteri, nonché dalla signora S. Vodina e dal signor G.
Karipsiadis, collaboratori scientifici specializzati presso lo stesso servizio, in
qualità di agenti;
per il governo spagnolo, dalla signora N. Díaz Abad, Abogado del Estado,
in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Tufvesson e
dal signor V. Kreuschitz, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Konle, con l'avv. A. Fuith, dello Stato
austriaco, rappresentato dal signor M. Windisch, del governo austriaco,
rappresentato dalla signora C. Stix-Hackl, assistita dal signor J. Unterlechner,
consulente presso l'Amt der Tiroler Landesregierung, del governo ellenico,
rappresentato dalla signora A. Samoni-Rantou, del governo spagnolo,
rappresentato dalla signora M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, in
qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora C. Tufvesson
e dal signor V. Kreuschitz, all'udienza del 1° dicembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 febbraio
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con decisione 13 agosto 1997, pervenuta alla Corte il 22 agosto successivo, il
Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna, ha proposto, a norma dell'art. 234
CE (ex art. 177), quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli
artt. 10 CE (ex art. 5), 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12
CE), 52, 54, 56 e 57 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE,
44 CE, 46 CE e 47 CE), 53 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam),
45 CE e 48 CE (ex artt. 55 e 58), da 56 CE a 60 CE (ex artt. da 73 B a 73 D, 73 F
e 73 G), 73 E e 73 H del Trattato CE (abrogati dal Trattato di Amsterdam),
nonché dell'art. 70 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti
dei trattati sui quali si basa l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU
1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»).
- 2.
- Tali questioni sono sorte nell'ambito di un'azione intentata dal signor Konle,
cittadino tedesco, contro lo Stato austriaco, al fine di ottenere la condanna di
quest'ultimo al risarcimento del preteso danno causatogli dall'asserita violazione del
diritto comunitario ad opera della legislazione del Land del Tirolo relativa ai
trasferimenti immobiliari.
Contesto normativo nazionale
- 3.
- Il Tiroler Grundverkehrsgesetz del 1993 (Tiroler LGBl 82/1993, legge tirolese
relativa al trasferimento delle proprietà fondiarie; in prosieguo: il «TGVG del
1993»), emanato dal Land del Tirolo e disciplinante i trasferimenti delle proprietà
fondiarie in tale regione, entrava in vigore il 1° gennaio 1994, per poi essere
sostituito, a partire dal 1° ottobre 1996, dal Tiroler Grundverkehrsgesetz del 1996
(Tiroler LGBl 61/1996; in prosieguo: il «TGVG del 1996»)
- 4.
- Ai sensi degli artt. 9, n. 1, lett. a), e 12, n. 1, lett. a), del TGVG del 1993, gli atti
giuridici diretti all'acquisto di terreni edificabili sono soggetti all'autorizzazione
dell'autorità competente per le transazioni in materia fondiaria.
- 5.
- L'art. 14, n. 1, del TGVG del 1993 dispone che l'autorizzazione «è negata in
particolare ove l'acquirente non dimostri in maniera plausibile che l'acquisto
progettato non deve servire a stabilire una residenza secondaria».
- 6.
- Tuttavia, l'art. 10, n. 2, del TGVG del 1993 prevede che l'autorizzazione «non è
(...) richiesta ove, in caso di acquisto di un diritto su di un terreno edificato,
l'acquirente dichiari per iscritto all'autorità competente per le transazioni in materia
fondiaria che possiede la cittadinanza austriaca e che l'acquisto non deve servire
a stabilire una residenza secondaria».
- 7.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del TGVG del 1993, l'autorizzazione può essere
rilasciata ad uno straniero solo se l'acquisto progettato non contrasta con gli
interessi politici dello Stato e se esiste un interesse economico, culturale o sociale
all'acquisto del bene da parte di tale straniero. Tale disposizione non trova però
applicazione qualora essa contrasti con obblighi previsti da accordi internazionali
(art. 13, n. 2, del TGVG del 1993).
- 8.
- Ai sensi dell'art. 3 del TGVG del 1993, il quale, a differenza del resto del
provvedimento di legge, è entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1996, la
condizione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13, n. 1, non trova
applicazione nemmeno qualora l'acquirente straniero dimostri di agire nell'ambito
di una delle libertà garantite dall'accordo sullo Spazio economico europeo.
- 9.
- Con una sentenza del 10 dicembre 1996, il Verfassungsgerichtshof (Corte
costituzionale), dichiarava il TGVG del 1993, allora già non più in vigore,
incostituzionale nel suo complesso in quanto arrecava un pregiudizio eccessivo al
diritto fondamentale della proprietà.
- 10.
- Il TGVG del 1996 eliminava la procedura di dichiarazione, riservata dalle
precedenti disposizioni ai soli cittadini austriaci, ed estendeva così a tutti gli
acquirenti, mediante gli artt. 9, n. 1, lett. a), e 12, n. 1, l'obbligo di richiedere una
previa autorizzazione amministrativa per l'acquisto di una proprietà fondiaria.
- 11.
- Tale testo di legge, agli artt. 11, n. 1, lett. a), e 14, n. 1, manteneva l'obbligo, per
l'acquirente, di dimostrare in modo plausibile che l'acquisto non deve servire a
stabilire una residenza secondaria.
- 12.
- Condizioni ulteriori continuano ad essere imposte agli stranieri dall'art. 13, n. 1,
lett. b), del TGVG del 1996 per l'acquisto di proprietà fondiarie, condizioni tuttavia
inapplicabili, ai sensi dell'art. 3 della detta legge, qualora l'acquirente straniero
dimostri di agire nell'ambito di una delle libertà garantite dal Trattato CE o
dall'accordo sullo Spazio economico europeo.
- 13.
- Infine, l'art. 25, n. 2, del TGVG del 1996 prevede una procedura accelerata, che
consente il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di un terreno edificato entro un
termine di due settimane qualora le condizioni di rilascio siano manifestamente
soddisfatte.
La normativa comunitaria
- 14.
- L'art. 70 dell'Atto di adesione recita:
«In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la
Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze
secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione».
La causa a qua
- 15.
- Nell'ambito di un procedimento di vendita forzata all'incanto, il Bezirksgericht
(Tribunale circondariale) di Lienz aggiudicava al signor Konle, in data 11 agosto
1994, con riserva del rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui al TGVG del
1993 allora in vigore, una proprietà fondiaria sita nel Land del Tirolo.
- 16.
- Il 18 novembre 1994, la Bezirkshauptmannschaft di Lienz respingeva la richiesta
di autorizzazione del signor Konle anche se quest'ultimo aveva dichiarato di voler
trasferire colà la propria residenza principale e di volervi esercitare un'attività
commerciale nell'ambito dell'impresa da lui gestita in Germania. Il signor Konle
interponeva appello dinanzi alla Landes-Grundverkehrskommission bei Amt der
Tiroler Landesregierung (in prosieguo: la «LGvK»), la quale, con decisione 12
giugno 1995, confermava il diniego d'autorizzazione.
- 17.
- Contro tale ultima decisione, il signor Konle proponeva ricorso sia dinanzi al
Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo), che lo rigettava con sentenza
10 maggio 1996, sia dinanzi al Verfassungsgerichtshof, il quale, con sentenza 25
febbraio 1997, annullava la decisione 12 giugno 1995 per il fatto che il TGVG del
1993 era stato dichiarato incostituzionale nel suo complesso. A seguito di tale
annullamento, la richiesta di autorizzazione presentata dal signor Konle tornava
all'esame della LGvK.
- 18.
- Senza attendere la nuova decisione della LGvK in merito alla suddetta richiesta,
l'interessato intentava del pari un'azione dinanzi al Landesgericht für
Zivilrechtssachen contro lo Stato austriaco facendo valere la responsabilità
extracontrattuale di quest'ultimo, che avrebbe violato il diritto comunitario tanto
con le disposizioni del TGVG del 1993 quanto con quelle del TGVG del 1996.
- 19.
- Lo Stato austriaco adduceva a sua difesa, in particolare, l'art. 70 dell'Atto di
adesione.
- 20.
- In un tale contesto, il Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna, ritenendo che
la soluzione della controversia così venuta in essere richiedesse l'interpretazione
delle pertinenti disposizioni del Trattato e dell'Atto di adesione, ha sottoposto alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 6 e 52 e seguenti del Trattato CE (3² parte, titolo III, capo 2),
73 B e seguenti del Trattato CE (3² parte, titolo III, capo 4) e l'art. 70
dell'Atto di adesione [Atto relativo alle condizioni di adesione (...) della
Repubblica d'Austria (...) ed agli adattamenti dei Trattati sui quali di basa
l'Unione europea] debbano essere interpretati nel senso che la circostanza
per cui
a) in vigenza del TGVG del 1993, l'attore fosse tenuto, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in materia di
trasferimenti immobiliari, a fornire la prova di non voler stabilire una
residenza secondaria mentre in caso di acquisto da parte di un
cittadino nazionale sarebbe stata sufficiente la mera dichiarazione di
cui all'art. 10, n. 2, della legge medesima e tale autorizzazione gli sia
stata negata, e per cui
b) nell'ambito del TGVG del 1996, l'attore sia tenuto a sottoporsi, già
prima della trascrizione del diritto di proprietà nei registri immobiliari
al pari di un cittadino nazionale ad un procedimento di
autorizzazione, poiché possibilità di rendere una valida dichiarazione
nel senso di non avere l'intenzione di stabilire una residenza
secondaria è ora venuta meno anche per i cittadini nazionali,
costituisce una violazione del diritto comunitario ed il ricorrente è stato leso
in una delle libertà fondamentali garantite dalle norme dell'Unione europea.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se alla Corte di
giustizia delle Comunità europee competa, nell'ambito del procedimento ai
sensi dell'art. 177 del Trattato CE, anche valutare se la violazione del diritto
comunitario sia grave e manifesta (nel senso di cui alla sentenza della
stessa Corte 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur).
3) In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione: sela violazione sia grave e manifesta.
4) Se, alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 5 del Trattato CE, il
principio della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per danni
causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario possa ritenersi
garantito anche nel caso in cui la legge nazionale di uno Stato membro a
struttura federale preveda, in materia di responsabilità, che, in presenza di
violazioni imputabili ad un Land facente parte della Federazione, il soggetto
leso possa agire solo nei confronti di tale Land e non nei confronti dello
Stato nel suo complesso».
Sulla prima questione
- 21.
- Con la prima questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se la libertà di
stabilimento e la libertà dei movimenti di capitali previste dal Trattato siano
garantite in regimi come quelli derivanti dalle normative nazionali di cui trattasi
nella causa principale che assoggettano a previa autorizzazione amministrativa gli
acquisti di proprietà fondiarie e che, come nel caso di una di tali normative,
dispensano i soli cittadini dello Stato membro considerato dall'autorizzazione
altrimenti richiesta. In caso di soluzione negativa in merito all'uno o all'altro di tali
regimi, il giudice nazionale si chiede del pari se, sostanzialmente, la clausola
derogatoria di cui all'art. 70 dell'Atto di adesione, la quale consente alla
Repubblica d'Austria di mantenere la propria legislazione vigente in materia di
residenze secondarie per un periodo di cinque anni, sia tale da legittimare
disposizioni nazionali come quelle controverse nella causa principale.
- 22.
- Innanzi tutto, è pacifico che provvedimenti nazionali disciplinanti l'acquisto della
proprietà fondiaria sono assoggettati al rispetto delle disposizioni del Trattato
concernenti la libertà di stabilimento dei cittadini degli Stati membri, nonché la
libertà di circolazione dei movimenti di capitali. Infatti, come la Corte ha già
dichiarato, il diritto di acquistare, godere e alienare beni immobili nel territorio di
un altro Stato membro costituisce il complemento necessario della libertà di
stabilimento, come risulta dall'art. 54, n. 3, lett. e), del Trattato (sentenza 30
maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461, punto 22). Per
quanto riguarda i movimenti di capitali, essi comprendono le operazioni mediante
le quali dei non residenti effettuano investimenti immobiliari sul territorio di uno
Stato membro, come emerge dalla nomenclatura dei movimenti di capitali
contenuta nell'allegato I della direttiva Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per
l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5).
In ordine al regime istituito dal TGVG del 1993
- 23.
- Per quanto riguarda il TGVG del 1993, il suo art. 10, n. 2, il quale esenta i soli
cittadini austriaci dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione all'acquisto di terreni
edificati, e quindi dall'obbligo di dimostrare, per ottenerla, che il progettato
acquisto non deve servire a stabilire una residenza secondaria, crea, nei confronti
dei cittadini degli altri Stati membri, una restrizione di natura discriminatoria ai
movimenti di capitali fra gli Stati membri.
- 24.
- Tale discriminazione è vietata dall'art. 56, qualora non sia giustificata da uno dei
motivi ammessi al riguardo dal Trattato.
- 25.
- Nella fattispecie, la Repubblica d'Austria si basa esclusivamente sull'art. 70
dell'Atto di adesione al fine di giustificare il mantenimento, al di là della data della
propria adesione, nel Land del Tirolo, di regimi di acquisto delle proprietà
fondiarie diversi a seconda della cittadinanza dell'acquirente, così come sono
previsti dal TGVG del 1993.
- 26.
- Tuttavia, come rilevato al punto 9 della presente sentenza, il TGVG del 1993 è
stato dichiarato incostituzionale, quando non era già più in vigore, con sentenza del
Verfassungsgerichtshof in data 10 dicembre 1996, sentenza su cui tale giudice si è
poi fondato per annullare la decisione di rigetto opposta dalla LGvK al signor
Konle.
- 27.
- La determinazione del contenuto della legislazione relativa alle residenze
secondarie vigente il 1° gennaio 1995, data di adesione della Repubblica d'Austria,
rientra, in linea di principio, nella competenza del giudice nazionale. Spetta però
alla Corte fornire a quest'ultimo gli elementi interpretativi della nozione
comunitaria di «legislazione» vigente a tale data, onde consentirgli di procedere
alla detta determinazione.
- 28.
- Occorre rilevare che la nozione di «legislazione» ai sensi dell'art. 70 dell'Atto di
adesione si basa su un criterio materiale, di modo che la sua applicazione pratica
non richiede la valutazione della validità, nel diritto interno, delle disposizioni
nazionali controverse. Così, ogni disciplina in materia di residenze secondarie in
vigore nella Repubblica d'Austria alla data di adesione beneficia, in linea di
principio, della deroga di cui all'art. 70 dell'Atto di adesione.
- 29.
- Diverso sarebbe il caso in cui tale disciplina fosse eliminata dall'ordinamento
giuridico interno attraverso una decisione, successiva alla data di adesione ma
avente effetto retroattivo ad una data anteriore a quest'ultima, che sopprimesse per
il passato la disposizione controversa.
- 30.
- Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, spetta ai giudici dello Stato membro
interessato valutare gli effetti nel tempo delle declaratorie di incostituzionalità
pronunciate dal giudice costituzionale di tale Stato membro.
- 31.
- Occorre pertanto risolvere la prima parte della prima questione nel senso che gli
artt. 52 CE e 70 dell'Atto di adesione non ostano ad un regime di acquisto delle
proprietà fondiarie come quello istituito dal TGVG del 1993, salvo il caso in cui
quest'ultimo dovesse considerarsi non facente parte dell'ordinamento giuridico
interno della Repubblica d'Austria al 1° gennaio 1995.
In ordine al regime istituito dal TGVG del 1996
- 32.
- Per quanto riguarda il TGVG del 1996, il governo austriaco sostiene che esso non
è stato applicato all'attore prima che quest'ultimo intentasse la sua azione di
risarcimento danni contro la Republik Österreich, e che pertanto la questione della
conformità della detta legge con il diritto comunitario è superflua ai fini della
soluzione della controversia nella causa principale.
- 33.
- Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la Corte può non statuire su una
questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in
modo manifesto che l'interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma
comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o
con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica
e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una
soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza
15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61).
- 34.
- Dato che il TGVG del 1996 è entrato in vigore successivamente alla proposizione,
da parte del signor Konle, di una domanda di risarcimento danni dinanzi al giudice
a quo, non appare in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario
richiesta sia priva di utilità ai fini della valutazione dell'eventuale responsabilità
della Republik Österreich a seguito del diniego opposto alla richiesta di
autorizzazione presentata dall'attore nella causa principale. Inoltre, la questione
non è ipotetica e la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per
risolverla.
- 35.
- Occorre pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale estendendola del pari
alle norme del TGVG del 1996.
- 36.
- Il signor Konle e la Commissione sostengono che la richiesta generalizzata di
un'autorizzazione all'acquisto di una proprietà fondiaria costituisce una restrizione
alla libertà dei movimenti di capitali, che essa dà adito ad un'applicazione
discriminatoria, non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e non
è necessaria per conseguire l'obiettivo perseguito, di modo che essa è in contrasto
con l'art. 56 CE.
- 37.
- I governi austriaco e greco ricordano che l'art. 295 CE (ex art. 222) lascia gli Stati
membri arbitri del regime della proprietà, e precisano che solamente una
procedura di previa autorizzazione agli acquisti immobiliari è in grado di consentire
alle autorità nazionali e locali di mantenere il controllo delle politiche di assetto del
territorio perseguite nell'interesse generale politiche particolarmente necessarie,
a parere del governo austriaco, in una regione quale il Tirolo, in cui solo una
porzione molto esigua della superficie del territorio si presta all'edilizia.
- 38.
- A tal proposito, se il regime della proprietà immobiliare resta di competenza di
ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 295 CE, tale norma non ha l'effetto di
sottrarre il suddetto regime ai principi fondamentali posti dal Trattato (v. sentenza
6 novembre 1984, causa 182/83, Fearon, Racc. pag. 3677, punto 7).
- 39.
- Così, una procedura di autorizzazione preventiva, come quella di cui al TGVG del
1996, che, per il suo stesso oggetto, implica una restrizione alla libertà dei
movimenti di capitali, può considerarsi compatibile con l'art. 56 CE unicamente a
talune condizioni.
- 40.
- A tal proposito, nei limiti in cui uno Stato membro possa giustificare la sua
richiesta di una previa autorizzazione facendo valere un obiettivo di assetto del
territorio come il mantenimento, nell'interesse generale, di una popolazione
permanente e di un'attività economica autonoma rispetto al settore turistico in
talune regioni, la misura restrittiva costituita da tale richiesta può ammettersi
unicamente se essa non viene applicata in maniera discriminatoria e se altre
procedure, meno coercitive, non consentano di pervenire al medesimo risultato.
- 41.
- Per quanto riguarda la prima condizione, è giocoforza constatare che la prova
dell'uso futuro del bene da acquistare è, per il richiedente l'autorizzazione,
impossibile da fornire in modo incontestabile. L'amministrazione, per pronunciarsi
sul valore probante delle informazioni ricevute, dispone quindi di un ampio
margine di valutazione, analogo ad un potere discrezionale. Inoltre, le note
esplicative redatte dall'amministrazione del Land del Tirolo con riferimento all'art.
25 del TGVG del 1996, prodotte dall'attore nella causa principale e di cui la
Repubblica d'Austria ha ammesso l'importanza ai fini dell'interpretazione della
legge, testimoniano di un'intenzione di utilizzare gli strumenti di valutazione offerti
dalla procedura di autorizzazione per sottoporre le richieste provenienti da
stranieri, ivi compresi i cittadini di Stati membri della Comunità, ad un controllo
più approfondito rispetto alle richieste provenienti dai cittadini austriaci. Per giunta,
la procedura di autorizzazione accelerata, di cui all'art. 25, n. 2, è presentata in tale
documento come volta a sostituire la dichiarazione prevista dall'art. 10, n. 1, del
TGVG del 1993 e riservata ai soli austriaci.
- 42.
- Per quanto riguarda la seconda condizione, nella fattispecie la necessità della
procedura di previa autorizzazione, non appare dimostrata.
- 43.
- Vero è che, come si precisa all'art. 58 CE, l'art. 56 CE non pregiudica il diritto
degli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni
della legislazione e delle regolamentazioni nazionali.
- 44.
- La Corte ha tuttavia ritenuto che disposizioni che sottoponevano a previa
autorizzazione le esportazioni di valute per consentire agli Stati membri di
effettuare controlli non potevano avere l'effetto di assoggettare alla discrezionalità
dell'amministrazione l'esercizio di una libertà garantita dal Trattato, vanificandola
(sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc.
pag. 377, punto 34; 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa
e a., Racc. pag. I-361, punto 25, e 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a., Racc. pag. I-4821, punto 25). La Corte ha
precisato che la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla
richiesta di una previa autorizzazione poteva essere eliminata, grazie ad un sistema
di dichiarazione adeguato, senza per questo nuocere all'efficacia degli scopi
perseguiti da tale disciplina (v. sentenze Bordessa e a., citata, punto 27, e Sanz de
Lera e a., citata, punti 26 e 27).
- 45.
- Un siffatto ragionamento non è direttamente trasponibile ad una procedura
preliminare all'acquisto di beni immobili, in quanto l'intervento
dell'amministrazione non persegue, in tale caso, lo stesso obiettivo. Mentre le
amministrazioni nazionali non possono legittimamente opporsi ad un trasferimento
di valute, e, di conseguenza, il controllo sulle medesime rispondente
essenzialmente ad un'esigenza di informazioni può ugualmente assumere, in tale
settore, la forma di un obbligo di dichiarazione, in materia di acquisto della
proprietà il previo controllo non risponde semplicemente ad un'esigenza di
informazioni, ma può sfociare alla fine in un diniego di autorizzazione senza essere
necessariamente incompatibile con il diritto comunitario.
- 46.
- Una procedura di mera dichiarazione non consente dunque, da sola, di raggiungere
la finalità perseguita nell'ambito di una procedura di previa autorizzazione. Infatti,
per garantire una gestione del territorio conforme alla sua vocazione quale
discende dalla normativa nazionale e vigente, gli Stati membri debbono anche poterprendere provvedimenti nel caso in cui venga debitamente accertata, dopo
l'acquisto del bene, una violazione della dichiarazione sottoscritta.
- 47.
- A tal proposito, occorre rilevare che un'infrazione ad una normativa nazionale
riguardante le residenze secondarie come quella di cui trattasi nella causa
principale può essere sanzionata mediante pene pecuniarie, mediante una decisione
che imponga all'acquirente di mettere immediatamente fine all'uso illecito del bene
a pena di vendita forzata di quest'ultimo, nonché mediante l'accertamento della
nullità della vendita, con il conseguente ripristino, nei registri immobiliari, delle
iscrizioni anteriori all'acquisto del bene. Del resto, dalle risposte fornite dal governo
austriaco ai quesiti posti dalla Corte risulta che nel diritto austriaco esistono
meccanismi del genere.
- 48.
- Inoltre, nell'adottare il TGVG del 1993, il legislatore del Tirolo aveva esso stesso
ammesso che la previa dichiarazione, prevista a vantaggio dei cittadini austriaci,
costituiva un mezzo di controllo efficace e tale da evitare che il bene interessato
fosse acquistato come residenza secondaria.
- 49.
- Di conseguenza, in considerazione del rischio di discriminazioni insito in un sistema
di previa autorizzazione all'acquisto di proprietà fondiarie come quello di cui
trattasi, nonché in considerazione degli altri strumenti di cui dispone lo Stato
membro interessato per garantire il rispetto degli indirizzi da esso adottati per
l'assetto del proprio territorio, la procedura di autorizzazione controversa
costituisce una restrizione ai movimenti di capitali che non è indispensabile per
impedire le violazioni della normativa nazionale sulle residenze secondarie.
- 50.
- La Repubblica d'Austria sostiene inoltre che l'art. 70 dell'Atto di adesione le
consente, in ogni caso, di mantenere in vigore fino al 1° gennaio 2000, a titolo
derogatorio, le disposizioni del TGVG del 1996.
- 51.
- Come è stato affermato al punto 27 della presente sentenza, spetta in linea di
principio ai giudici austriaci determinare il contenuto della legislazione nazionale
vigente alla data di adesione della Repubblica d'Austria, ai sensi dell'art. 70
dell'Atto di adesione.
- 52.
- Ogni disposizione adottata posteriormente alla data di adesione non è, per questo
solo fatto, automaticamente esclusa dal regime derogatorio istituito dall'art. 70
dell'Atto di adesione. Così, se essa è sostanzialmente identica alla legislazione
anteriore, o se si limita a ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e
delle libertà comunitarie che esistevano nella legislazione precedente, essa
beneficierà della deroga.
- 53.
- Per contro, una legislazione che si basi su una logica diversa da quella del diritto
precedente e istituisca nuove procedure non può essere equiparata alla legislazione
vigente al momento dell'adesione. Tale è il caso del TGVG del 1996, che contiene
diverse differenze significative rispetto al TGVG del 1993 e che, anche se pone
fine, in linea di principio, al doppio regime di acquisto delle proprietà fondiarie
precedentemente esistente, non migliora però il trattamento riservato ai cittadini
di Stati membri diversi dalla Repubblica d'Austria, in quanto introduce anche
modalità di esame delle richieste di autorizzazione volte in realtà come si è detto
al precedente punto 41 a favorire le richieste presentate da cittadini austriaci.
- 54.
- Così, le pertinenti disposizioni del TGVG del 1996 non possono in ogni caso essere
ammesse al beneficio della deroga istituita dall'art. 70 dell'Atto di adesione.
- 55.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, non è necessario esaminare le
questioni di interpretazione relative agli artt. 6 e 52 del Trattato.
- 56.
- Occorre pertanto risolvere la seconda parte della prima questione nel senso che gli
artt. 56 CE e 70 dell'Atto di adesione ostano ad un regime come quello istituito dal
TGVG del 1996.
Sulla seconda e sulla terza questione
- 57.
- Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se spetti alla
Corte, nel pronunciarsi nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, valutare se
una violazione del diritto comunitario sia grave e manifesta, così da far sorgere la
responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro nei confronti di singoli,
eventualmente lesi da tale violazione.
- 58.
- Emerge dalla giurisprudenza della Corte che l'applicazione dei criteri che
consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai
singoli da violazioni del diritto comunitario deve, in linea di principio, essere
operata dai giudici nazionali (sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 58), in
conformità degli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione
(sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, citata, punti 55-57; 26 marzo 1996,
causa C-392/93, British Telecommunications, Racc. pag. I-1631; 8 ottobre 1996,
cause riunite C-178/94, C-179/84 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc.
pag. I-4845, e 17 ottobre 1996, cause riunite C-283/94, C-291/94 e C-292/94,
Denkavit e a., Racc. pag. I-5063).
- 59.
- Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che spetta in linea di
principio ai giudici nazionali valutare se una violazione del diritto comunitario sia
manifesta e grave, così da far sorgere la responsabilità extracontrattuale di uno
Stato membro nei confronti di singoli.
- 60.
- Alla luce della soluzione apportata alla seconda questione, non occorre risolvere
la terza.
Sulla quarta questione
- 61.
- Con la quarta questione, il giudice a quo intende sostanzialmente stabilire se, in
Stati membri a struttura federale, al risarcimento dei danni provocati ai singoli da
provvedimenti interni adottati in violazione del diritto comunitario debba
necessariamente provvedere lo Stato federale perché gli obblighi comunitari dello
Stato membro interessato siano adempiuti.
- 62.
- Spetta a ciascuno degli Stati membri accertarsi che i singoli ottengano un
risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto comunitario, a
prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a
prescindere da quella a cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello
Stato membro interessato, l'onere di tale risarcimento. Uno Stato membro non può
pertanto far valere la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli
enti locali esistenti nel proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi alla
propria responsabilità al riguardo.
- 63.
- Fatto salvo ciò, il diritto comunitario non impone agli Stati membri alcuna modifica
della ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli enti pubblici
territoriali esistenti sul loro territorio. Purché le modalità procedurali in essere
nell'ordinamento giuridico interno consentano una tutela effettiva dei diritti
derivanti ai singoli dall'ordinamento comunitario senza che sia più difficoltoso far
valere tali diritti rispetto a quelli derivanti agli stessi singoli dall'ordinamento
interno, gli obblighi comunitari sono rispettati.
- 64.
- Occorre pertanto risolvere la quarta questione nel senso che, negli Stati membri
a struttura federale, al risarcimento dei danni causati ai singoli da provvedimenti
interni adottati in violazione del diritto comunitario non deve necessariamente
provvedere lo Stato federale perché gli obblighi comunitari dello Stato membro
siano adempiuti.
Sulle spese
- 65.
- Le spese sostenute dai governo austriaco, greco e spagnolo, nonché dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesgericht für Zivilrechtssachen
di Vienna con decisione 13 agosto 1997, dichiara:
1) Gli artt. 56 CE (ex art. 73 B) e 70 dell'Atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si basa l'Unione
europea:
non ostano ad un regime di acquisto delle proprietà fondiarie come
quello istituito dal Tiroler Grundverkehrsgesetz del 1993, salvo il caso
in cui quest'ultimo dovesse considerarsi non facente parte
dell'ordinamento giuridico interno della Repubblica d'Austria al 1°
gennaio 1995;
ostano ad un regime come quello istituito dal Tiroler
Grundverkehrsgesetz del 1996.
2) Spetta in linea di principio ai giudici nazionali valutare se una violazione
del diritto comunitario sia manifesta e grave, così da far sorgere la
responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro nei confronti di
singoli.
3) Negli Stati membri a struttura federale, al risarcimento dei danni causati
ai singoli da provvedimenti interni adottati in violazione del diritto
comunitario non deve necessariamente provvedere lo Stato federale perché
gli obblighi comunitari dello Stato membro interessato siano adempiuti.
Rodríguez IglesiasKapteyn
Puissochet
Hirsch Jann
Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann
Murray Edward
Ragnemalm
Sevón Wathelet
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° giugno 1999.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias