Language of document : ECLI:EU:C:2009:83

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 febbraio 2009 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura d’insolvenza – Giurisdizione competente»

Nel procedimento C‑339/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 21 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2007, nella causa

Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH,

contro

Deko Marty Belgium NV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, dall’avv. B.Ackermann, Rechtsanwältin;

–        per la Deko Marty Belgium NV, dall’avv. H. Raeschke-Kessler, Rechtsanwalt;

–        per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

–        per il governo ellenico, dalle sig.re O. Patsopoulou e M. Tassopoulou, nonché dal sig. I. Bakopoulos, in qualità di agenti;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Gruenheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), nonché dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti il sig. Seagon, in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH (in prosieguo: la «Frick»), e la Deko Marty Belgium NV (in prosieguo: la «Deko»), in merito alla restituzione da parte di quest’ultima della somma di EUR 50 000 che le era stata versata dalla Frick.

 Contesto normativo

3        Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000 così enuncia:

«Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 65 del Trattato [CE]».

4        Ai sensi del quarto ‘considerando’ di detto regolamento, «è necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping)».

5        Il sesto ‘considerando’ del medesimo regolamento così prevede:

«Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio».

6        L’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000 così recita:

«Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri».

7        L’art. 3, n. 1, di detto regolamento così dispone:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

8        L’art. 16, n. 1, di tale regolamento così recita:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri».

9        L’art. 25, n. 1, primo e secondo comma, di questo stesso regolamento così prevede:

«Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità (…)

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice».

10      L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001 definisce l’ambito di applicazione di tale regolamento. Quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale e non disciplina, segnatamente, le materie fiscali, doganali o amministrative.

11      L’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001 così prevede:

«Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

b)      i fallimenti, i concordati e le procedure affini».

 Causa principale e questione pregiudiziale

12      Il 14 marzo 2002, la società Frick avente sede in Germania, ha versato un importo di EUR 50 000 su un conto aperto presso la KBC Bank, in Düsseldorf, a nome della Deko, società avente sede in Belgio. Il 15 marzo 2002 l’Amtsgericht Marburg (Germania), in seguito a un’istanza presentata dalla Frick, ha avviato il 1° giugno 2002 una procedura di insolvenza riguardante il patrimonio di quest’ultima. Con ricorso presentato dinanzi al Landgericht Marburg (Germania), il sig. Seagon, agente in qualità di curatore fallimentare della Frick, chiedeva a detto giudice, con azione revocatoria basata sull’insolvenza del debitore, di disporre che la Deko restituisse detto importo.

13      Il Landgericht Marburg ha dichiarato quest’ultima domanda irricevibile, asserendo a motivazione che esso non disponeva della competenza internazionale a prounciarsi in merito. Poiché neanche il ricorso di impugnazione proposto dal sig. Seagon è risultato vittorioso, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

14      In tal contesto, il Bundesgerichtshof ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai sensi del regolamento [n. 1346/2000], i giudici degli Stati membri nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza relativa al patrimonio del debitore siano competenti a livello internazionale a pronunciarsi su un’azione revocatoria contro un convenuto la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro.

2)      Qualora la prima questione debba essere risolta negativamente:

Se l’azione revocatoria rientri nell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento [n. 44/2001]».

 Sulle questioni pregiudiziali

15      Le questioni presentate dal giudice del rinvio riguardano la competenza internazionale dei giudici in materia di azioni revocatorie a causa d’insolvenza.

16      Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’azione revocatoria è disciplinata nel diritto tedesco dagli artt. 129 e seguenti del regolamento in materia d’insolvenza (Insolvenzordnung) del 5 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2866). Soltanto il curatore può esercitare tale azione in caso d’insolvenza, esclusivamente ai fini della difesa degli interessi della massa creditoria. In applicazione delle disposizioni degli artt. 130‑146 di tale regolamento, il curatore può impugnare gli atti eseguiti prima dell’apertura della procedura di insolvenza che siano pregiudizievoli per i creditori.

17      L’azione revocatoria di cui trattasi nella causa principale ha quindi lo scopo di aumentare gli attivi dell’impresa sottoposta a procedura d’insolvenza.

18      Occorre esaminare se le azioni revocatorie ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000.

19      Al riguardo si deve preliminarmente ricordare che la Corte ha dichiarato, nell’ambito della sua giurisprudenza relativa alla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), che un’azione analoga a quella di cui trattasi nella causa principale si riconnette ad una procedura fallimentare quando deriva direttamente dal fallimento e si inserisce strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata (v. sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 4). Un’azione che presenta tali caratteristiche non rientra pertanto nell’ambito di applicazione di detta Convenzione.

20      Orbene, il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000 utilizza esattamente questo criterio per circoscrivere l’oggetto di quest’ultimo. Pertanto, secondo tale ‘considerando’, detto regolamento dovrebbe limitarsi a prevedere disposizioni che disciplinino la competenza ai fini dell’avvio delle procedure di insolvenza e dell’adozione delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e vi si inseriscono strettamente.

21      Tenuto conto di tale scopo perseguito dal legislatore e dell’effetto utile di detto regolamento, l’art. 3, n. 1, di quest’ultimo deve essere interpretato nel senso che attribuisce anche una competenza internazionale allo Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata per conoscere delle azioni che derivano direttamente da detta procedura e che vi si inseriscono strettamente.

22      Tale concentrazione di tutte le azioni direttamente legate all’insolvenza di un’impresa dinanzi ai giudici dello Stato membro competente per l’avvio della procedura di insolvenza risulta anche conforme all’obiettivo del miglioramento dell’efficacia e della rapidità delle procedure di insolvenza che presentano effetti transfrontalieri, di cui al secondo e all’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000.

23      Inoltre, tale interpretazione è confermata dal quarto ‘considerando’ di detto regolamento, secondo cui è necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping).

24      Orbene, la possibilità che diversi fori esercitino una stessa competenza per quanto riguarda le azioni revocatorie avviate in diversi Stati membri comporterebbe l’indebolimento delle possibilità di conseguire tale obiettivo.

25      Infine, l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, come esposta al punto 21 della presente sentenza, è confortata da quanto disposto all’art. 25, n. 1, di tale regolamento. Infatti, il primo comma di quest’ultima disposizione istituisce l’obbligo di riconoscimento delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura di insolvenza che siano state emesse da un giudice la cui decisione di avvio della procedura sia stata riconosciuta in conformità all’art. 16 del medesimo regolamento, cioè un giudice competente in forza dell’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento.

26      Orbene, in forza del secondo comma dell’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, il primo comma di tale n. 1 si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. In altri termini, tale disposizione ammette la possibilità che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura d’insolvenza è stata avviata, ai sensi dell’art. 3, n. 1, di detto regolamento, siano competenti a conoscere anche di un’azione del tipo di quella di cui trattasi nella causa principale.

27      In tale contesto, i termini «anche se sono prese da altro giudice», che costituiscono l’ultima parte della frase di cui all’art. 25, n. 1, secondo comma, del medesimo regolamento, non implicano che il legislatore comunitario abbia voluto escludere la competenza dei giudici dello Stato sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata per il tipo di azioni di cui trattasi. Detti termini significano, in particolare, che spetta agli Stati membri determinare il giudice competente sotto il profilo territoriale e materiale, il quale non deve essere necessariamente quello che ha avviato la procedura d’insolvenza. Inoltre, detti termini si riferiscono al riconoscimento delle decisioni di apertura della procedura d’insolvenza prevista all’art. 16 del regolamento n. 1346/2000.

28      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.

29      Considerata la soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

 Sulle spese

30      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.