Language of document : ECLI:EU:C:2014:2410

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 dicembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza per un’azione diretta nei confronti di un soggetto residente in uno Stato terzo – Azione diretta contro l’amministratore di una società volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa»

Nella causa C‑295/13,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Darmstadt (Germania), con decisione del 15 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2013, nel procedimento

H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH,

contro

H. K.,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della sesta sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH, da U. Hassinger, Rechtsanwalt;

–        per il governo svizzero, da M. Jametti, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e degli articoli 1, paragrafo 2, lettera b), 5, punti 1, lettere a) e b), e 3, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH (in prosieguo: la «G.T.»), al sig. H. K. in merito ad un’azione diretta alla ripetizione di pagamenti che quest’ultimo avrebbe effettuato in qualità di amministratore della G.T. successivamente all’insorgere dell’insolvenza ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo 1 della Convenzione di Lugano II, intitolato «Campo di applicazione», così dispone:

«1.      La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (...)

2.      Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

(...)

b)      i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

(...)».

4        Il successivo articolo 5, intitolato «Competenze speciali», dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:

1.      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto,

(...)

3.      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

 Diritto dell’Unione

5        L’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Competenza internazionale», al paragrafo 1, così dispone:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

6        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), «i fallimenti, i concordati e le procedure affini» sono esclusi dal campo di applicazione di tale regolamento.

 Diritto tedesco

7        L’articolo 64, primo e secondo periodo, della legge sulle società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), nel testo applicabile ai fatti della causa principale (in prosieguo: la «GmbHG»), disponeva quanto segue:

«Gli amministratori sono tenuti a rifondere alla società i pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dello stato di insolvenza della società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa. Detta regola non si applica ai pagamenti effettuati, anche successivamente a tale data, con la diligenza richiesta ad un operatore economico normalmente avveduto».

 Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

8        Il ricorrente nel procedimento principale è il curatore fallimentare nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta il 1° novembre 2009 e riguardante le attività della G.T., società tedesca con sede a Offenbach-am-Main (Germania). Il resistente nel procedimento principale è l’amministratore della G.T, residente in Svizzera.

9        Il 1° luglio 2009, la G.T. versava la somma di EUR 115 000, e, l’8 luglio seguente, la somma di EUR 100 000, di cui recuperava EUR 50 000, a una delle proprie controllate. Il ricorrente nel procedimento principale chiede al resistente nel procedimento principale, nella sua qualità di amministratore della G.T., di restituire i rimanenti EUR 165 000. Questi fonda la domanda sull’articolo 64, primo e secondo periodo, della GmbHG e deduce che i versamenti, effettuati dal resistente il 1° e l’8 luglio 2009 a favore della controllata de qua, sarebbero avvenuti successivamente all’insorgere della situazione d’insolvenza e di sovraindebitamento della G.T.

10      Il giudice del rinvio si chiede se la controversia ricada nella sfera di applicazione ratione materiae dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. Infatti, secondo le sentenze Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83) e F‑Tex (C‑213/10, EU:C:2012:215), un’azione revocatoria rientrerebbe nella sfera di applicazione di tale disposizione, poiché tale azione si riconnette ad una procedura fallimentare ai sensi di tale regolamento, da cui deriva direttamente, e che essa si inserisce strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata. Orbene, il giudice a quo nutre dubbi sulla qualifica giuridica da attribuire ad un’azione quale quella esercitata nel procedimento principale e fondata sull’articolo 64 della GmbHG.

11      Secondo il giudice medesimo, qualora l’azione controversa ricada nella sfera di applicazione ratione materiae dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre rispondere alla questione se tale disposizione si applichi parimenti nella fattispecie in cui la procedura di insolvenza sia stata avviata in uno Stato membro ma la residenza o sede statutaria del resistente si trovi in uno Stato terzo, quale nello specifico la Confederazione svizzera. Infatti, la Confederazione svizzera, pur essendo parte contraente della Convenzione di Lugano II, non sarebbe vincolata da tale regolamento.

12      Nell’ipotesi in cui la Corte giungesse alla conclusione secondo la quale l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non è applicabile ad una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede se il procedimento principale ricada nella sfera di applicazione ratione materiae dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della convezione di Lugano II. Infatti, ai sensi di tale disposizione, sarebbero esclusi dal campo di applicazione di tale convenzione «i fallimenti, i concordati e le procedure affini».

13      È in tale contesto che il Landgericht Darmstadt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società debitrice siano competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore della società medesima, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento.

2)      Se i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società debitrice siano competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore della società medesima, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento, nel caso in cui l’amministratore non risieda in un altro Stato membro (...), bensì in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II.

3)      Se l’azione descritta supra sub 1), ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza.

4)      Qualora l’azione descritta supra sub 1), non ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza e/o la competenza del giudice in materia non si estenda ad un amministratore residente in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II, se si tratti di una procedura fallimentare ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Lugano II.

5)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

a)      Se il giudice dello Stato membro in cui abbia sede la società debitrice sia competente a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II, in merito ad un’azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1);

i)      se si tratti di un’azione in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II;

ii)      se si tratti di un’azione riguardante la prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), della Convenzione di Lugano II;

b)      se si tratti di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi ovvero di diritti derivanti da un siffatto illecito che costituiscano oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Lugano II».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e terza questione

14      Con la prima e la terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società siano competenti, sulla base di tale disposizione, a pronunciarsi in merito ad un’azione, quale quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore della stessa, volta alla ripetizione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della medesima società ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della società stessa.

15      Il ricorrente nel procedimento principale ritiene che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non sia applicabile. Infatti, l’azione di cui al procedimento principale non costituirebbe un’azione derivante direttamente da una procedura d’insolvenza né sarebbe ad essa strettamente connessa. L’articolo 64 della GmbHG si limiterebbe alla disciplina della responsabilità dei dirigenti di una società e l’azione nei confronti dell’amministratore di tale società potrebbe essere intentata non solamente nell’ambito di una procedura d’insolvenza, bensì anche al di fuori di essa, segnatamente qualora la domanda di avvio di una procedura di insolvenza venga respinta in considerazione del sovraindebitamento della società medesima.

16      La Commissione europea ritiene, per contro, che anche qualora tutti i criteri definiti dalla Corte nelle sentenze Gourdain (133/78, EU:C:1979:49) e Seagon (EU:C:2009:83) per ritenere che l’azione oggetto del procedimento principale derivi direttamente dalla procedura d’insolvenza e vi si inserisca strettamente, non fossero soddisfatti, l’articolo 64 della GmbHG perseguirebbe un obiettivo ricompreso nel diritto fallimentare. L’azione fondata su tale disposizione sarebbe diretta a preservare l’attivo che può essere distribuito di una società a responsabilità limitata in stato di cessazione dei pagamenti, nell’interesse di tutti i creditori. Ciò premesso, la riunione di tale azione con la procedura d’insolvenza soddisferebbe l’obiettivo del miglioramento dell’efficacia e della rapidità della procedura d’insolvenza, giacché il giudice investito della procedura medesima dovrebbe essere in grado di rispondere più rapidamente di un altro giudice alla questione se la società interessata si trovi in sovraindebitamento.

17      A tale proposito, si deve ricordare che tenuto conto, in particolare dell’effetto utile del regolamento n. 1346/2000, l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo deve essere interpretato nel senso che attribuisce anche una competenza internazionale allo Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza sia stata avviata per conoscere delle azioni direttamente derivanti da detta procedura e che vi si inseriscano strettamente (sentenza Seagon, EU:C:2009:83, punto 21).

18      Peraltro, si deve precisare che la Corte, nella propria giurisprudenza relativa alla valutazione se una procedura derivi direttamente da una procedura di insolvenza e vi si inserisca strettamente, ha preso in considerazione, da un lato, il fatto che i diversi tipi di azioni di cui essa è stata chiamata a conoscere erano esercitati nell’ambito di una procedura d’insolvenza. Dall’altro, ha soprattutto inteso accertare, caso per caso, se l’azione in questione si basasse sulla normativa attinente alle procedure d’insolvenza o su altre norme (v., in tal senso, sentenza Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 26).

19      Per quanto riguarda l’azione oggetto del procedimento principale, fondata sull’articolo 64 della GmbHG, si deve, perciò, in primo luogo rilevare che essa è esercitata in occasione di una procedura d’insolvenza.

20      In secondo luogo, per quanto attiene alla circostanza secondo cui la formulazione dell’articolo 64 della GmbHG consente, in linea di principio, di intentare un’azione anche nel caso in cui non sia avviata alcuna procedura d’insolvenza vertente sui beni della società debitrice interessata, si deve rilevare che tale circostanza non può opporsi, di per sé, alla qualificazione di un’azione del genere quale azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e in essa strettamente inserita, ammesso che tale azione sia stata effettivamente proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza, come avvenuto nel procedimento principale.

21      Infatti, è pur vero che la Corte ha già avuto modo di affermare che per individuare l’ambito in cui rientri un’azione occorre accertare se il diritto o l’obbligo assunto a base dell’azione tragga la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale ovvero nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza (sentenza Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, punto 27).

22      Tuttavia, tali considerazioni non possono essere interpretate nel senso che non derivi direttamente da una procedura d’insolvenza o non vi si inserisca strettamente un’azione fondata su una disposizione la cui applicazione richieda non l’avvio formale di una procedura d’insolvenza, bensì l’effettiva insolvenza del debitore e sia dunque fondata su una disposizione che, contrariamente alle disposizioni in esame nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza Nickel & Goeldner Spedition (EU:C:2014:2145), deroghi alle norme comuni di diritto civile e commerciale.

23      Orbene, in forza dell’articolo 64 della GmbHG, l’amministratore di una società debitrice è tenuto a rifondere i pagamenti effettuati per conto di tale società successivamente all’insorgere dello stato di insolvenza o di sovraindebitamento della stessa. Tale disposizione deroga, pertanto, chiaramente alle norme comuni di diritto civile e commerciale e ciò proprio in considerazione dell’insolvenza della società debitrice.

24      Un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 nel senso che non rientrerebbe nel novero delle azioni derivanti direttamente da una procedura d’insolvenza e in essa strettamente inserite un’azione fondata sull’articolo 64 della GmbHG, proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza, creerebbe una differenza artificiosa tra quest’ultima azione e azioni analoghe, quali le azioni revocatorie in esame nelle controversie che hanno dato luogo alle sentenze Seagon (EU:C:2009:83) e F‑Tex (EU:C:2012:215), per il solo motivo che l’azione fondata su detto articolo 64 potrebbe essere intentata, in linea teorica, anche in assenza di una procedura di insolvenza. Orbene, un’interpretazione del genere, che non avrebbe alcun fondamento nelle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1346/2000, non può trovare accoglimento.

25      Occorre precisare, per contro, che un’azione fondata sull’articolo 64 della GmbHG e proposta al di fuori di una procedura di insolvenza può rientrare nell’ambito di applicazione della convenzione di Lugano II o, eventualmente, del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, non è quanto avvenuto nella causa principale.

26      Ciò premesso, si deve rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti, sulla base di tale disposizione, a pronunciarsi in merito ad un’azione, come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società medesima ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa.

 Sulla seconda questione

27      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società siano competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione, come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa diretta alla ripetizione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società medesima ovvero successivamente all’accertamento della sua situazione di sovraindebitamento, nel caso in cui l’amministratore non risieda in un altro Stato membro, bensì, come nel caso del procedimento principale, in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II.

28      Il ricorrente nel procedimento principale osserva che la Corte, nella propria sentenza Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6), riguardo alle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, ha ammesso la competenza giurisdizionale del giudice del luogo ove sia stata avviata la procedura di insolvenza anche nel caso in cui il resistente abbia il proprio domicilio in uno Stato terzo. Orbene, detta disposizione non sarebbe applicabile alla controversia principale, in quanto quest’ultima rientrerebbe nella sfera di applicazione della Convenzione di Lugano II.

29      Per contro, la Commissione sottolinea che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Schmid (EU:C:2014:6), la resistente risiedeva in Svizzera, al pari del resistente nel procedimento principale. Inoltre, la circostanza che il resistente risieda in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II non sarebbe rilevante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

30      A tale proposito, in primo luogo, dal punto 26 supra risulta che l’azione controversa nel procedimento principale, fondata sull’articolo 64 della GmbHG e proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza, ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

31      In secondo luogo, occorre ricordare che, in una causa vertente, segnatamente, sull’esclusione dei «fallimenti, i concordati e le procedure affini» dalla sfera di applicazione del regolamento n. 44/2001, prevista in termini identici a quelli dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Lugano II, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale esclusione, da un lato, e l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, dall’altro, devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme contenute in tali testi normativi. Di conseguenza, laddove un’azione rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, essa non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, punto 21 e la giurisprudenza citata).

32      Orbene, alla luce, segnatamente dell’identica formulazione delle menzionate disposizioni, le considerazioni ricordate al punto precedente possono essere trasposte all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convezione di Lugano II. Poiché l’azione oggetto del procedimento principale ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, essa è esclusa dalla sfera di applicazione di tale Convenzione. Ciò premesso, la circostanza che la Confederazione svizzera sia parte contraente della Convenzione di Lugano II non è rilevante ai fini della soluzione della controversia principale, poiché detta Convenzione non si applica a tale controversia.

33      In terzo luogo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale sia stata avviata la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione che derivi direttamente da detta procedura e che vi si inserisca strettamente promossa nei confronti di un resistente non residente sul territorio di uno Stato membro (v. sentenza Schmid, EU:C:2014:6, punti 30 e 39 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società stessa ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento, nel caso in cui tale amministratore non risieda in un altro Stato membro, bensì, come nel caso del procedimento principale, in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II.

 Sulla quarta e quinta questione

35      Atteso che la quarta e quinta questione sono state poste solo nell’ipotesi di risposta affermativa della Corte alla prima questione, non occorre rispondere a tali questioni.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti, sulla base di tale disposizione, a pronunciarsi in merito ad un’azione, come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società medesima ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione come quella oggetto del procedimento principale, promossa dal curatore fallimentare di tale società nei confronti dell’amministratore della società stessa volta ad ottenerela rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza della società stessa ovvero successivamente all’accertamento della situazione di sovraindebitamento, nel caso in cui tale amministratore non risieda in un altro Stato membro, bensì, come nel caso del procedimento principale, in uno Stato contraente della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.