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Ricorso proposto il 7 agosto 2019 – Malacalza Investimenti/BCE

(Causa T-552/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: P. Ghiglione, E. De Giorgi e L. Amicarelli, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via istruttoria, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, lett. c), del Regolamento di Procedura del Tribunale, richiedere la decisione adottata dalla BCE il 2 gennaio 2019 nei confronti di Banca Carige S.p.A., nonché gli altri documenti oggetto della domanda di conferma;

annullare il provvedimento impugnato, così come identificato nell’epigrafe del ricorso; e

condannare la BCE al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della BCE del 12 giugno 2019 prot. LS/LdG/19/185,trasmesso a mezzo email in pari data dalla BCE ai sensi dell’articolo 8, Decisione BCE/2004/3, avente ad oggetto il rigetto integrale della domanda di conferma proposta da Malacalza Investimenti S.r.l. per ottenere l’accesso alla decisione del 2 gennaio 2019 con cui la BCE ha nominato i commissari straordinari di Banca Carige S.p.A., nonché a una serie di documenti a essa connessi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità del provvedimento di diniego all’accesso alla decisione della BCE del 2 gennaio 2019, in particolare:

errata applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), decisione BCE/2004/3; insussistenza di una presunzione generale di non accessibilità alle decisioni della BCE, in quanto atti aventi efficacia vincolante e non natura meramente endoprocedimentale;

insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 4, comma 1, lett. c), decisione BCE/2004/3; le informazioni relative a Banca Carige S.p.A. sono già state comunicate al pubblico anche nell’ambito dell’ottemperanza agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore;

violazione dei principi di proporzionalità e imparzialità derivante dalla mancata comunicazione di una versione non confidenziale della decisione della BCE del 2 gennaio 2019;

violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, per difetto di motivazione del provvedimento di diniego all’accesso; e

violazione del diritto di difesa e al controllo giurisdizionale della ricorrente.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del diniego all’accesso dei documenti oggetto della domanda di conferma diversi dalla decisione della BCE del 2 gennaio 2019, in particolare:

violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4(1)(c) e 4(2) primo trattino della decisione BCE/2004/3 per insussistenza dei presupposti applicativi, assenza di motivazione e violazione del diritto di difesa;

erronea applicazione dell’art. 27 Regolamento (UE) n. 1024/20131 , artt. 53 e sgg., Direttiva 2013/36/UE2 , nonché dell’art. 32, Regolamento BCE n. 468/20143 e conseguente non opponibilità dell’eccezione di segretezza delle informazioni eventualmente contenuta negli altri documenti diversi dalla decisione BCE del 2 gennaio 2019 a Malacalza Investimenti S.r.l.

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1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditici (GU 2013, L 287, pag. 63).

2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Comsiglio, del 27 giugno 2013, sull’accessp all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e deroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013 L 176, pag. 338).

3 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambitodel Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca netrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1).