Language of document : ECLI:EU:C:2014:2101

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 luglio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati – Articolo 31 – Cittadino di un paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato membro – Ricorso ai servizi di passatori – Ingresso e soggiorno irregolari – Esibizione di un passaporto falso – Sanzioni penali – Incompetenza della Corte»

Nella causa C‑481/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2013, nel procedimento penale a carico di

Mohammad Ferooz Qurbani,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M. Qurbani, da M. Koch, Rechtsanwalt;

–        per la Staatsanwaltschaft Würzburg, da D. Geuder, Leitender Oberstaatsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e A. Wiedmann, in qualità di agenti;

–        per il governo olandese, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da W. Bogensberger e M. Condou‑Durande, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954); in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»], come completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Qurbani per falsificazione di documenti, ingresso illegale e soggiorno irregolare e senza passaporto.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

La Convenzione di Ginevra

3        Ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Ginevra, intitolato «Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento»:

«1.      Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall’articolo 1, entrano o si trovano sul territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o il loro soggiorno irregolare.

2.      Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest’ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati un periodo di tempo ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessarie».

 Il diritto dell’Unione

La direttiva 2004/83/CE

4        L’articolo 14 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e – rettifica – GU 2005, L 204, pag. 24), dispone quanto segue:

«(...)

4.      Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

a)      vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b)      la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5.      Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status ad un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6.      Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro».

 Il diritto tedesco

5        L’articolo 267, paragrafo 1, del codice penale (Strafgesetzbuch) così recita:

«Chiunque a scopo di frode formi un documento falso, alteri un documento vero o utilizzi un documento falso o alterato è punito con la detenzione fino a cinque anni o con pena pecuniaria».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        Il sig. Qurbani, cittadino afgano, è entrato in Grecia, dopo aver attraversato l’Iran e la Turchia, facendo ricorso ai servizi di un passatore.

7        Il 17 agosto 2010, l’interessato ha lasciato la Grecia in aereo per raggiungere Monaco di Baviera (Germania) munito di un passaporto pachistano alterato, che si sarebbe procurato presso un altro passatore.

8        All’aeroporto di Monaco di Baviera le autorità incaricate delle operazioni di controllo hanno rilevato l’alterazione del passaporto esibito dal sig. Qurbani, che, di conseguenza, è stato arrestato.

9        L’interessato ha immediatamente dichiarato di voler richiedere il beneficio dello status di rifugiato.

10      Il 18 agosto 2010, il sig. Qurbani è stato trasferito al Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati), dove ha presentato una domanda formale in tal senso.

11      Dalle informazioni comunicate dal giudice del rinvio risulta che il procedimento relativo a tale domanda di asilo è ancora pendente.

12      L’11 aprile 2011, la Staatsanwaltschaft Würzburg (pubblico ministero di Würzburg) ha chiesto all’Amtsgericht, in base a una procedura semplificata, l’adozione di un’ordinanza penale a carico del sig. Qurbani per ingresso illegale, soggiorno irregolare e senza passaporto, nonché per falsificazione di documenti. L’ordinanza penale emessa dall’Amtsgericht è stata oggetto, dinanzi a questo stesso giudice, di opposizione da parte del sig. Qurbani.

13      Con sentenza del 4 febbraio 2013, l’Amtsgericht Würzburg (Tribunale cantonale di Würzburg) ha prosciolto il sig. Qurbani da tutti i capi di imputazione.

14      Secondo tale giudice, il diritto di asilo, sancito dalla Costituzione tedesca, osta alla condanna dell’imputato per soggiorno irregolare e senza passaporto, mentre l’esenzione dalla pena prevista dall’articolo 31 della Convenzione di Ginevra sarebbe applicabile ai reati di ingresso irregolare e falsificazione di documenti.

15      La Staatsanwaltschaft Würzburg ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberlandesgericht Bamberg (Tribunale regionale superiore di Bamberga), sostenendo, essenzialmente, l’inapplicabilità alla presente fattispecie dell’articolo 31 della Convenzione di Ginevra in quanto l’imputato sarebbe entrato nel territorio tedesco non direttamente a partire dallo Stato di persecuzione, ma dopo aver attraversato uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, nella presente fattispecie la Repubblica ellenica. Peraltro, tale articolo riguarderebbe solo l’ingresso irregolare e non potrebbe privare le autorità tedesche della possibilità di sanzionare reati ad essa connessi.

16      Alla luce di quanto precede, l’Oberlandesgericht Bamberg, nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’articolo 31 della Convenzione di Ginevra, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la causa di non punibilità personale di cui all’articolo 31 della [Convenzione di Ginevra] si applichi, oltre il tenore letterale, anche nel caso di una falsificazione di documenti realizzata esibendo un passaporto alterato a un funzionario di polizia in occasione dell’ingresso in [Germania], per via aerea, qualora tale uso del passaporto alterato non sia per niente necessario per avere asilo in detto Stato.

2)      Se il ricorso ai servizi di passatori precluda la possibilità di invocare l’articolo 31 della [Convenzione di Ginevra].

3)      Se l’elemento della fattispecie di cui all’articolo 31 della [Convenzione di Ginevra], costituito dalla provenienza diretta dal Paese in cui la vita e la libertà della persona interessata erano minacciate, debba essere interpretato nel senso che tale condizione è soddisfatta anche qualora la persona interessata sia entrata inizialmente in uno Stato membro dell’Unione europea (nella fattispecie la [Repubblica ellenica]) e da lì abbia proseguito il viaggio verso un altro Stato membro (nella fattispecie la Repubblica federale di Germania), dove abbia chiesto asilo».

 Sulla competenza della Corte

17      Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una persona possa, da un lato, essere perseguita penalmente, nello Stato membro dove chiede asilo, per reati connessi all’ingresso irregolare nel territorio di tale Stato membro, quali, segnatamente, l’ingresso irregolare tramite passatori e l’uso di un falso documento d’identità, e, dall’altro, avvalersi dell’esenzione di pena di cui a tale articolo, essendo la stessa persona entrata nel territorio di detto Stato membro attraverso un altro Stato membro dell’Unione.

18      Occorre innanzitutto rilevare che la presente domanda di decisione pregiudiziale solleva la questione della competenza della Corte.

19      A tale proposito, i governi tedesco e olandese nonché la Commissione europea eccepiscono l’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali in quanto tali, tendenti a che la Corte interpreti direttamente l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra.

20      In tale contesto va ricordato che, tenuto conto che la Convenzione di Ginevra non contiene clausole di attribuzione di competenza alla Corte, quest’ultima può fornire le richieste interpretazioni delle disposizioni di tale Convenzione, nella presente fattispecie l’articolo 31, solo se un tale esercizio delle proprie funzioni scaturisca dall’articolo 267 TFUE (sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 58).

21      Orbene, secondo giurisprudenza costante il potere di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva da quest’ultima disposizione, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell’Unione (sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall’Unione europea costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte non è invece, in linea di principio, competente ad interpretare, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi (sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza citata).

23      Soltanto qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione (sentenza TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nella presente fattispecie, sebbene, nell’ambito dell’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, siano stati adottati vari testi di diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, è assodato che gli Stati membri hanno conservato talune competenze rientranti in tale ambito, in particolare per quanto riguarda la materia dell’articolo 31 di tale Convenzione. Pertanto, la Corte non può essere competente per interpretare direttamente l’articolo 31 di tale Convenzione, né qualsiasi altro articolo della stessa.

25      La circostanza che l’articolo 78 TFUE dispone che la politica comune in materia di asilo deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra, e che l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ribadisce che il diritto di asilo è garantito nel rispetto di tale Convenzione e del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, non è idonea a rimettere in discussione la constatazione dell’incompetenza della Corte operata nel punto precedente.

26      Inoltre, come già dichiarato al punto 71 della sentenza B e D (C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661), seppure sussista certamente un interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni di convenzioni internazionali riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate, va rilevato che l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è stato ripreso da un testo di diritto dell’Unione, mentre diverse disposizioni di tale ordinamento giuridico si riferiscono a tale articolo.

27      A tale proposito, la Commissione rileva, nelle sue osservazioni scritte, che l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2004/83 rinvia all’articolo 31 della Convenzione di Ginevra.

28      Orbene, se nelle sentenze Bolbol (C‑31/09, EU:C:2010:351) nonché Abed El Karem El Kott e a. (C‑364/11, EU:C:2012:826), la Corte si è dichiarata competente ad interpretare le disposizioni della Convenzione di Ginevra alle quali rinviava il diritto dell’Unione, occorre constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non menziona alcuna norma dell’ordinamento giuridico dell’Unione che rinvii all’articolo 31 della Convenzione di Ginevra e, segnatamente, non menziona l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2004/83. Inoltre, occorre sottolineare che detta domanda non contiene nessun elemento che faccia presumere che quest’ultima disposizione sia rilevante nell’ambito del procedimento principale.

29      Dall’insieme di tali elementi risulta che la competenza della Corte ad interpretare l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è dimostrata nella presente causa.

30      Alla luce di ciò, si deve constatare che la Corte non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Bamberg.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013 nella causa C‑481/13.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.