Language of document : ECLI:EU:C:2017:585

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 luglio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo»

Nella causa C‑490/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 13 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2016, nel procedimento

A.S.

contro

Republika Slovenija,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen (relatore), J. L. da Cruz Vilaça, M. Berger e A. Prechal, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A.S., da M. Nabergoj e S. Zbičajnik, svetovalca za begunce;

–        per il governo sloveno, da N. Pintar Gosenca, B. Jovin Hrastnik e A. Vran, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da E. Armoët, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Cordì, avvocato dello Stato;

–        per il governo ungherese, da M. Tátrai e M. Z. Fehér, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane, in qualità di agente, assistita da C. Banner, barrister;

–        per il governo svizzero, da U. Bucher, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande, M. Žebre e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone A.S., cittadino siriano, alla Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia) in merito alla decisione di quest’ultima di non esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da A.S.

 Contesto normativo

3        I considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III sono così formulati:

«(4)      Secondo le conclusioni [adottate dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria tenutasi a] Tampere [il 15 e il 16 ottobre 1999], il [Sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(…)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

4        L’articolo 1 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“Stato membro competente”)».

5        L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento recita:

«Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente».

6        L’articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento precisa quanto segue:

«La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro».

7        L’articolo 12 del regolamento Dublino III stabilisce un criterio per la determinazione dello Stato membro competente, attinente al rilascio di titoli di soggiorno o di visti.

8        L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Ingresso e/o soggiorno», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1)], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera».

9        L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III enuncia:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata».

10      L’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento Dublino III è formulato nei seguenti termini:

«2.      Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3.      Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata».

11      L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ha il seguente tenore:

«Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente (…), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. (…)».

12      L’articolo 27, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento prevede:

«1.      Il richiedente (…) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

(…)

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. (…)».

13      L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento recita:

«1.      Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene (…) comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o d[a]lla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      A.S. ha lasciato la Siria per il Libano, prima di viaggiare attraverso la Turchia, la Grecia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Serbia. Egli ha attraversato la frontiera tra quest’ultimo Stato e la Croazia nel corso dell’anno 2016. Le autorità croate hanno organizzato il suo trasporto fino alla frontiera slovena.

15      A.S. è entrato in Slovenia il 20 febbraio 2016. Egli è stato poi consegnato dalle autorità slovene alle autorità austriache. Queste ultime hanno però rifiutato il suo ingresso in Austria.

16      Il 23 febbraio 2016, A.S. ha presentato in Slovenia una domanda di protezione internazionale.

17      Le autorità slovene hanno chiesto alle autorità croate di prendere in carico A.S. sulla base dell’articolo 21 del regolamento Dublino III. Queste ultime, in data 20 maggio 2016, hanno accolto tale richiesta.

18      Il 14 giugno 2016, il Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno, Slovenia) ha deciso di non esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da A.S., a motivo del fatto che quest’ultimo doveva essere trasferito verso la Croazia che è lo Stato membro competente ad esaminare detta domanda, in applicazione del criterio enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in quanto A.S. avrebbe attraversato irregolarmente la frontiera croata, provenendo da un paese terzo.

19      A.S. ha contestato tale decisione dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia). Il 4 luglio 2016, tale giudice ha respinto il suddetto ricorso, sospendendo però l’esecuzione della decisione del Ministero dell’Interno del 14 giugno 2016 fino a che una decisione definitiva non avesse posto termine alla controversia oggetto del procedimento principale. A.S. ha allora presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

20      Sulla scorta di tali circostanze, il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 27 del regolamento [Dublino III] si riferisca anche all’interpretazione dei presupposti per l’applicazione del criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, qualora si tratti della decisione di uno Stato membro di non esaminare una domanda di protezione internazionale, e un altro Stato membro abbia già riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda del richiedente sulla medesima base, e qualora il richiedente si opponga a ciò.

2)      Se il presupposto dell’ingresso irregolare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III] debba essere interpretato in modo autonomo e indipendente, oppure se esso vada interpretato in collegamento con l’articolo 3, punto 2, della direttiva [2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98),] e con l’articolo 5 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1),] i quali definiscono la nozione di attraversamento illegale di una frontiera, e un’interpretazione siffatta debba essere applicata in riferimento all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III].

3)      Se, alla luce della risposta fornita al secondo quesito, occorra nelle circostanze della presente fattispecie interpretare la nozione di ingresso irregolare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III] nel senso che non si configura un attraversamento irregolare della frontiera quando tale attraversamento sia stato organizzato dalle pubbliche autorità di uno Stato membro allo scopo di effettuare il transito verso un altro Stato membro (…).

4)      Nel caso in cui la risposta al terzo quesito fosse affermativa, se occorra di conseguenza interpretare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III] nel senso che esso impedisce il rinvio del cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato nel quale egli aveva fatto il suo primo ingresso nel territorio dell’Unione.

5)      Se l’articolo 27 del regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che i termini previsti dagli articoli 13, paragrafo 1, e 29, paragrafo 2, [del medesimo regolamento] non decorrono nel caso in cui il richiedente eserciti il diritto alla tutela giurisdizionale, più in particolare qualora ciò includa anche la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, oppure qualora il giudice nazionale sia in attesa di una risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una domanda siffatta presentata in un altro caso. In subordine: se, in un caso siffatto, i termini decorrerebbero, ma lo Stato membro competente non avrebbe il diritto di rifiutare la presa in carico dell’interessato».

 Procedimento dinanzi alla Corte

21      Il giudice del rinvio ha chiesto di applicare il procedimento pregiudiziale di urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

22      Il 27 settembre 2016 la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non vi era luogo per accogliere tale domanda.

23      Con decisione del 22 dicembre 2016, il presidente della Corte ha disposto la trattazione prioritaria della presente causa.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento.

25      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III precisa che il richiedente la protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

26      La portata del ricorso esperibile da un richiedente la protezione internazionale avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti viene precisata nel considerando 19 del suddetto regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal medesimo regolamento avverso le decisioni di trasferimento deve vertere, da un lato, sull’esame dell’applicazione del regolamento stesso e, dall’altra, sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente viene trasferito (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punti 38 e 39).

27      A questo proposito, la Corte ha statuito, al punto 61 della sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409), che, nell’ambito di tale ricorso, il richiedente la protezione internazionale poteva far valere l’erronea applicazione di un criterio di competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale enunciato nel capo III del regolamento Dublino III.

28      In questa sentenza, la Corte non ha operato alcuna distinzione tra i diversi criteri previsti dal capo summenzionato, tra i quali figura quello attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento.

29      Vero è che nella causa decisa dalla sentenza di cui sopra risultava direttamente coinvolto soltanto il criterio enunciato all’articolo 12 del regolamento Dublino III.

30      Tuttavia, le motivazioni addotte dalla Corte in quella pronuncia valgono anche, mutatis mutandis, per il criterio enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

31      Occorre infatti rilevare, in particolare, che i criteri contenuti negli articoli 12 e 13 del regolamento Dublino III svolgono un ruolo paragonabile nella conduzione della procedura di determinazione dello Stato membro competente istituita da tale regolamento e, dunque, nell’applicazione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punti da 41 a 44).

32      Allo stesso modo, gli sviluppi che hanno caratterizzato il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri e gli obiettivi di tale sistema, sottolineati dalla Corte ai punti da 45 a 59 della sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409), sono del pari pertinenti ai fini del controllo dell’applicazione dell’articolo 13 del citato regolamento.

33      Quanto al fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, che, nel procedimento principale, un altro Stato membro ha già riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in oggetto, occorre sottolineare che, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, una decisione di trasferimento può essere notificata alla persona interessata soltanto dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato di prendere in carico o di riprendere in carico quest’ultima.

34      Ciò detto, la circostanza di cui sopra non può implicare che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento quanto all’applicazione dei criteri enunciati nel capo III del citato regolamento sia escluso, a pena di privare l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento della parte essenziale del suo effetto utile. È d’altronde giocoforza constatare che, nella causa decisa dalla sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409), lo Stato membro richiesto aveva espressamente riconosciuto di essere competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale in oggetto.

35      Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

 Sulla seconda e sulla terza questione

36      Con la sua seconda e la sua terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto, se del caso, in combinazione con le disposizioni del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 610/2013, e con quelle della direttiva 2008/115, debba essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

37      In via preliminare, occorre rilevare come dai punti da 41 a 58 della sentenza pronunciata in data odierna, Jafari (C‑646/16), risulti che l’ammissione di un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro in una situazione quale quella che viene in questione nel procedimento principale non può essere qualificata come «visto» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Dublino III.

38      Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, risulta, anzitutto, dai punti da 60 a 72 della sentenza sopra citata che, sebbene gli atti adottati dall’Unione nei settori del controllo alle frontiere e dell’immigrazione costituiscano elementi del contesto utili al fine di interpretare la summenzionata disposizione, ciò non toglie che la portata della nozione di «attraversamento irregolare» della frontiera di uno Stato membro ai sensi del regolamento suddetto non può, in linea di principio, essere direttamente dedotta da tali atti adottati dall’Unione.

39      Risulta poi dai punti da 73 a 92 della sentenza summenzionata che un cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di un primo Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti in tale Stato membro, nella prospettiva di un transito verso un altro Stato membro al fine di presentare in quest’ultimo una domanda di protezione internazionale, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera di tale primo Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, indipendentemente dal fatto che tale attraversamento sia stato tollerato o autorizzato in violazione delle norme applicabili ovvero che sia stato autorizzato invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di paesi terzi.

40      Infine, la circostanza che l’attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in una situazione caratterizzata dall’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a ottenere una protezione internazionale non è tale da avere una qualche incidenza sull’interpretazione o sull’applicazione della disposizione sopra citata (sentenza pronunciata in data odierna, Jafari, C‑646/16, punti da 93 a 100).

41      Ciò premesso, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il trasferimento di un richiedente la protezione internazionale verso lo Stato membro competente non deve essere eseguito qualora tale trasferimento comporti un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi del citato articolo 4 (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C. K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 65). Un trasferimento non potrebbe dunque essere eseguito nel caso in cui, a seguito dell’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale, sussistesse un rischio siffatto nello Stato membro competente.

42      Ne consegue che occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

 Sulla quarta questione

43      Alla luce della risposta fornita alla seconda e alla terza questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

 Sulla quinta questione

44      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che i termini previsti da tali disposizioni continuano a decorrere dopo la presentazione di un ricorso contro la decisione di trasferimento considerata, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

45      L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che è contenuto nel capo III di tale regolamento, relativo ai criteri di determinazione dello Stato membro competente, precisa, nel suo secondo periodo, che la competenza di uno Stato membro fondata sul criterio attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro cessa dodici mesi dopo la data di tale attraversamento.

46      L’articolo 29, paragrafo 2, del citato regolamento, che è contenuto nella sezione VI del capo VI del medesimo regolamento, relativa ai trasferimenti, stabilisce che, se il trasferimento dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente non viene effettuato entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

47      Risulta da queste due disposizioni che i termini da esse enunciati hanno entrambi come scopo di limitare nel tempo la responsabilità di uno Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III.

48      Per questo, risulta sia dal tenore letterale delle suddette disposizioni sia dalla loro collocazione nell’ambito di tale regolamento che esse sono applicabili in due fasi differenti del procedimento istituito dal regolamento stesso.

49      Infatti, il termine menzionato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III costituisce un presupposto di applicazione del criterio enunciato da tale disposizione e si deve provvedere a rispettarlo nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente al termine della quale può, eventualmente, essere adottata una decisione di trasferimento.

50      Per contro, l’articolo 29, paragrafo 2, del citato regolamento si riferisce all’esecuzione della decisione di trasferimento e può essere applicato soltanto una volta che il principio del trasferimento sia acquisito, ossia, al più presto, quando lo Stato membro richiesto abbia accettato la richiesta ai fini della presa in carico o della ripresa in carico.

51      I rispettivi regimi collegati ai due termini suddetti devono dunque essere precisati tenendo conto del loro oggetto specifico nel quadro del procedimento istituito dal citato regolamento.

52      Per quanto riguarda, in primo luogo, il termine enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo precisa che la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri enunciati nel capo III del regolamento medesimo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

53      Pertanto, l’ultimo periodo dell’articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che esso implica che lo Stato membro la cui frontiera esterna sia stata attraversata irregolarmente da un cittadino di un paese terzo non potrà più essere considerato competente, sulla base di questa disposizione, nel caso in cui il termine di dodici mesi successivi all’attraversamento irregolare di detta frontiera sia già scaduto alla data in cui il richiedente ha presentato la propria domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

54      Date tali circostanze, la presentazione di un ricorso contro una decisione di trasferimento, che è necessariamente successiva alla notificazione di quest’ultima e dunque alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, non può, per sua natura, avere un qualsivoglia effetto sul calcolo del termine stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

55      In una situazione quale quella in questione nel procedimento principale, in cui una domanda di protezione internazionale è stata presentata meno di dodici mesi dopo l’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, la regola enunciata nell’ultimo periodo dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non costituisce un ostacolo all’applicazione di tale criterio di competenza.

56      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il termine enunciato all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, risulta, da un lato, dal rapporto tra i diversi paragrafi di tale articolo e, dall’altro, dall’assenza di qualsivoglia precisazione, in tale disposizione, in merito al momento di inizio di tale termine che essa precisa unicamente le conseguenze della scadenza del termine per l’esecuzione del trasferimento enunciato all’articolo 29, paragrafo 1, del medesimo regolamento (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 50).

57      Orbene, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III tiene conto delle conseguenze dell’eventuale presentazione di un ricorso, prevedendo che il termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento decorra a partire dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione qualora venga attribuito l’effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

58      Di conseguenza, la presentazione di un ricorso che, come quello in esame nel procedimento principale, si sia visto riconoscere un effetto sospensivo implica che il termine per l’esecuzione del trasferimento scadrà, in linea di principio, soltanto sei mesi dopo l’adozione di una decisione definitiva su tale ricorso.

59      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento Dublino III, letto in combinazione con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1.

60      L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

2)      L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

3)      L’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, letto in combinazione con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1.

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Firme


*      Lingua processuale: lo sloveno.