Language of document : ECLI:EU:C:2019:827

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 ottobre 2019(*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Esclusione del diritto delle società dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l’unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita»

Nella causa C‑272/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2018, nel procedimento

Verein für Konsumenteninformation

contro

TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Schumacher, Rechtsanwalt;

–        Per la TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG, da C. Kux, G. Eckert e I. Haiderer, Rechtsanwälte;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, M. Wasmeier e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), e dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori, Austria, in prosieguo il «VKI») e la TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (in prosieguo la «TVP»), società tedesca, in merito alla legittimità di una clausola di scelta del diritto applicabile utilizzata da quest’ultima in contratti conclusi con investitori privati.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Convenzione di Roma

3        L’articolo 1 della Convenzione di Roma, intitolato «Campo d’applicazione», dispone quanto segue:

«1.      Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

2.      Esse non si applicano:

(…)

e)      alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

(…)».

4        Ai sensi dell’articolo 5 di tale convenzione, intitolato «Contratto concluso dai consumatori»:

«1.      Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

2.      In deroga all’articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

–        se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o,

–        se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese di residenza o

–        se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

3.      In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell’articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

4.      Il presente articolo non si applica:

(…)

b)      al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

(…)».

 Regolamento Roma I

5        I considerando 7 e 25 del regolamento Roma I sono così formulati:

«(7)      Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”) [(GU 2001, L 12, pag. 1)] e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) [(GU 2007, L 199, pag. 40)].

(…)

(25)      I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. (…)».

6        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così recita:

«1.      Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

f)      le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

(…)».

7        L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Libertà di scelta», al paragrafo 1 così dispone:

«Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti (…)».

8        Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, rubricato «Contratti conclusi da consumatori»:

«1.      Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)      svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)      diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.      In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1, in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

(…)

4.      I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

a)      ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

(…)».

 Direttiva 93/13

9        Ai sensi del decimo considerando della direttiva 93/13:

«(…) sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società».

10      L’articolo 3 di tale direttiva, al paragrafo 1, così dispone:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

 Diritto austriaco

11      L’articolo 6 del Konsumentenschutzgesetz (legge federale sulla determinazione delle disposizioni per la tutela dei consumatori) dell’8 marzo 1979 (BGBl. 140/1979; in prosieguo: il «KSchG») così dispone, al paragrafo 3:

«Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari di contratti standard sono inefficaci se non formulate in termini chiari e comprensibili».

12      L’articolo 13a paragrafo 2, del KSchG prevede quanto segue:

«L’articolo 6 [si applica] per tutelare il consumatore, qualunque sia la legge che disciplina il contratto, qualora il consumatore abbia agito nell’ambito di attività esercitate in Austria dal professionista per la conclusione di tali contratti o da persone alle dipendenze del professionista».

13      Ai sensi dell’articolo 864a dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale) del 1o giugno 1811 (JGS n. 946/1811; in prosieguo: l’«ABGB»):

«Le disposizioni di contenuto inusuale utilizzate da una parte contraente nelle condizioni generali o nei contratti di adesione si considerano non scritte se sono sfavorevoli all’altra parte e quest’ultima, anche in considerazione delle circostanze, in particolare dell’aspetto esterno dell’atto, non aveva motivo di attendersi tali disposizioni, a meno che la prima parte contraente non abbia espressamente richiamato l’attenzione di quest’ultima su di esse».

14      L’articolo 879 dell’ABGB così dispone:

«(1)      Un contratto che viola un divieto legale o è contrario al buon costume è nullo.

(…)

(3)      Una clausola contrattuale che compare nelle condizioni generali o nei contratti di adesione e non prevede uno degli obblighi principali delle parti è automaticamente nulla se pregiudica gravemente una parte, tenendo conto di tutte le circostanze».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      In quanto associazione di consumatori di pubblica utilità con sede in Austria, il VKI ha il diritto di proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi dei consumatori residenti in Austria.

16      La TVP è una società con sede ad Amburgo (Germania), controllata al 100% del gruppo MPC Münchmeyer Capital AG Hamburg (in prosieguo: il «gruppo MPC»), che crea e commercializza fondi di investimento chiusi. Tali fondi sono costituiti in forma di società in accomandita soggetta al diritto tedesco, alle quali possono partecipare a titolo di accomandanti investitori privati e istituzionali.

17      Fino al 19 dicembre 2014 esisteva un accordo di controllo e versamento dei dividendi tra la TVP e la sua società madre. Pertanto, la direzione della TVP era subordinata al gruppo MPC.

18      Alle numerose società in accomandita create dal gruppo MPC appartengono la Dreiundvierzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH & CoKG (in prosieguo: il «43° fondo»), l’Einundfünfzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH & Co KG e la Zweiundsiebzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland GmbH & Co KG.

19      La TVP, in qualità di fiduciaria e socia accomandante fondatrice, detiene quote di partecipazione del 43° fondo, costituito nel 2003. Poiché questo fondo non è stato commercializzato solo in Austria, è stato aperto un conto fiduciario presso una banca austriaca per il pagamento dell’importo corrispondente alle partecipazioni di investitori residenti in Austria. Alcuni altri fondi della TVP erano stati offerti esclusivamente sul mercato austriaco, ad esempio l’Einundfünfzigste Sachwert Rendite-Fonds Holland (costituito nel 2004), e lo Zweiundsiebziegste Sachwert Rendite-Fonds Holland (costituito nel 2011). La TVP ha aperto un conto fiduciario in una banca austriaca per questi ultimi due fondi.

20      A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dello statuto del 43° fondo, la TVP ha il diritto di ammettere altri soci accomandanti. Gli investitori interessati, futuri accomandanti, pagano poi un contributo sul conto fiduciario di questo fondo. Gli investitori entrano quindi indirettamente in detto fondo come parti costituenti attraverso la TVP, che agisce come gestore fiduciario. La TVP gestisce le loro partecipazioni sulla base di un contratto fiduciario. Tale procedura si applica anche ad altri fondi.

21      La TVP non si incarica essa stessa della prospezione di tali investitori, attività che è svolta da un’altra controllata al 100% del gruppo MPC, la CPM Anlagen Vertriebs GmbH i.L. Le offerte e le pubblicità mirate vengono trasmesse da questa controllata, ma anche da altri intermediari, come le banche austriache o i consulenti in materia di investimenti, ai consumatori residenti in Austria. La TVP, che non ha uno stabilimento o una filiale in Austria, non ha contatti diretti con gli accomandanti e non fornisce essa stessa alcun servizio di consulenza.

22      Gli investitori possono acquisire partecipazioni in tali fondi, inviando alla TVP una dichiarazione di adesione sotto forma di offerta di sottoscrizione di un contratto fiduciario. Come si evince dalla decisione di rinvio, gli investitori coinvolti nella controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio hanno tutti firmato le loro domande di sottoscrizione in Austria. L’importo della loro partecipazione doveva essere versato sul conto fiduciario del fondo scelto, aperto a nome della TVP in una banca austriaca. In nessun caso l’importo corrispondente alla loro partecipazione è stato versato su un conto fiduciario tedesco.

23      La TVP offre agli investitori una prestazione di servizi di fiducia. Essa prende a carico la quota di socio accomandante per conto dell’investitore e la gestisce fiduciariamente. Esercita, in nome proprio, ma per conto dell’investitore, i diritti di quest’ultimo derivanti dalla sua partecipazione in società in accomandita e gli trasferisce i dividendi e tutti gli altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla sua partecipazione. La TVP trasmette via via agli investitori le informazioni fornite dal fondo sull’evoluzione dell’attività della società nella quale essi detengono una partecipazione. Per tali prestazioni, la TVP percepisce una retribuzione forfettaria annua di un importo pari allo 0,3% del collocamento dell’investitore.

24      Nei rapporti commerciali con gli investitori privati, la TVP utilizza moduli contrattuali standard. Gli adempimenti giuridici necessari (sottoscrizione della dichiarazione di adesione) vengono eseguiti in Austria dagli investitori e accettati in Austria dai partner contrattuali della TVP o dai loro partner contrattuali.

25      La TVP esercita la sua attività di gestione in forza di un contratto fiduciario. Nei contratti fiduciari controversi si afferma in particolare che:

«Il contratto fiduciario è soggetto al diritto della Repubblica federale di Germania. Nei limiti in cui sia legalmente possibile concordare in tal senso, il luogo di esecuzione è la sede dell’amministratore fiduciario, il cui giudice è competente a conoscere di tutte le controversie relative a detto contratto o alla sua formazione».

26      Questa clausola non è stata negoziata individualmente ed è inclusa nei moduli contrattuali standard. Tali moduli non contengono neppure indicazioni chiare che consentano al futuro investitore di leggerli facilmente.

27      Secondo il giudice del rinvio, la TVP indirizza le sue prestazioni di servizi verso il mercato austriaco e gestisce un sito Internet, www.tvp-treuhand.at, a partire dal quale l’utente è rinviato al sito tedesco www.tvp-treuhand.de. Il titolare del nome di dominio è un’impresa del gruppo MPC incaricata dell’informatica per tutto il gruppo. Questa società gestisce anche la home page tedesca del sito Internet. Dal 2006 gli investitori austriaci possono registrarsi tramite questo sito. Dal 2011, gli investitori che lo desiderano espressamente possono votare online e non più solo per iscritto. L’investitore può anche consultare una copia dei documenti scritti ricevuti in questo modo.

28      Con azione inibitoria proposta il 6 settembre 2013 dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), il VKI ha chiesto che fosse vietato alla TVP di utilizzare, nelle condizioni generali sulle quali essa fonda i contratti fiduciari da essa conclusi o nei formulari di contratto standard utilizzati a tal fine, nelle relazioni d’affari con gli investitori residenti in Austria, che devono, a suo avviso, essere considerati consumatori, la clausola di scelta del diritto applicabile e delle clausole di contenuto equivalente, nonché di far valere tali clausole.

29      Secondo il VKI, la clausola di scelta del diritto viola sia il diritto dell’Unione sia il diritto austriaco. In particolare, essa sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 3, del KSchG, ma anche all’articolo 864a e all’articolo 879, paragrafo 3, dell’ABGB. Ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento Roma I, la legittimità della clausola impugnata non deve essere valutata alla luce della legge applicabile a tali contratti, ma alla luce della legge del luogo dell’atto illecito, vale a dire la legge austriaca. Il diritto austriaco sarebbe applicabile anche in forza della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I, in quanto la TVP avrebbe organizzato la sua attività sul mercato austriaco con cognizione di causa e le prestazioni di servizi ad essa imputabili sarebbero state fornite in Austria.

30      Con sentenza del 3 settembre 2015, il giudice di primo grado ha accolto tale azione. Pertanto, applicando il diritto austriaco, ha ordinato alla TVP di cessare di utilizzare, nelle sue relazioni commerciali con i consumatori residenti in Austria, le clausole oggetto dell’azione.

31      Con ordinanza del 13 settembre 2016, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), in appello, ha annullato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado rinviandogli la causa per il proseguimento dell’attività istruttoria e per una nuova decisione. Esso ha ritenuto che l’esame della validità della clausola di scelta del diritto applicabile doveva essere effettuato alla luce del diritto tedesco, ma che, conformemente a tale diritto, una clausola contenuta nelle condizioni generali è abusiva quando induce in errore il consumatore attribuendogli l’impressione che il solo diritto tedesco sia applicabile al contratto, senza informarlo del fatto che, conformemente al regolamento Roma I e alla Convenzione di Roma, egli beneficia altresì della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge del paese in cui risiede abitualmente, nel caso di specie il diritto austriaco. Il giudice d’appello afferma che, supponendo che la clausola di scelta del diritto applicabile a favore del diritto tedesco sia valida, occorrerebbe poi, in linea di principio, esaminare la legittimità delle altre clausole rispetto a tale diritto. Esso ritiene che sarebbe inoltre necessario verificare se disposizioni imperative di tutela dei consumatori previste dal diritto austriaco ostino all’applicazione del diritto tedesco in sede di valutazione della legittimità delle clausole contestate.

32      Il VKI e la TVP hanno proposto, ciascuno, un ricorso dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) avverso la sentenza del giudice d’appello. Secondo la TVP, la Convenzione di Roma e il regolamento Roma I non si applicano tenuto conto dell’esclusione delle questioni relative al diritto delle società dal loro ambito di applicazione. Dato l’intreccio tra gli statuti della società e l’accordo fiduciario, i costituenti sarebbero direttamente coinvolti nella società in quanto soci. Inoltre, si applicherebbero anche le deroghe di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione di Roma e all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I, in quanto la TVP eserciterebbe in qualità di amministratore fiduciario i diritti di un socio accomandante e, di conseguenza, fornirebbe servizi.

33      Date tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’esclusione dall’ambito di applicazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma e dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Roma I riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l’atto costitutivo della società e il contratto fiduciario.

2)      Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa:

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario, stipulato tra un professionista e un consumatore, concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l’applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in accomandita, allorché l’unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuirgli gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all’andamento della società in cui detiene una partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione di Roma.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo Stato di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su Internet e sia stato istituito nello Stato del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l’importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione di Roma».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

34      Con la prima questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Roma I debbano essere interpretati nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale convenzione e di tale regolamento obblighi contrattuali, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che trovano la loro origine in un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

35      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento Roma I delle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, sancita dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento, riguarda esclusivamente gli aspetti organici di tali società, associazioni e persone giuridiche (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 33).

36      Tale interpretazione è avvalorata dalla Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, del prof. Mario Giuliano, docente all’Università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all’Università di Parigi I (GU 1980, C 282, pag. 1), secondo cui l’esclusione delle suddette questioni dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma, che è stata sostituita, tra gli Stati membri, dal regolamento Roma I, riguarda tutti gli atti di natura complessa necessari per la costituzione di una società o che ne regolano la vita interna o lo scioglimento, cioè gli atti che fanno parte del diritto delle società. (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 34).

37      Come ha sottolineato l’avvocato generale ai paragrafi da 49 a 55 delle sue conclusioni, se operazioni quali la vendita o la fiduciaria relative a quote sociali sono atte a sollevare questioni attinenti al diritto societario, lo stesso non vale per i contratti sottesi a tali operazioni. In particolare, il semplice fatto che un contratto sia collegato a «questioni inerenti al diritto delle società» non ha l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione del regolamento Roma I gli obblighi derivanti da tale contratto. Di conseguenza, tali questioni non devono essere confuse con questioni di natura contrattuale. Nel caso di specie, l’azione inibitoria intentata dal VKI verte sull’abusività e, pertanto, sulla liceità di talune clausole dei contratti fiduciari di cui trattasi. Perciò, le questioni sollevate dal procedimento principale rientrano nell’ambito della legge che disciplina il contratto e, pertanto, del regolamento Roma I.

38      Occorre ricordare come la Corte abbia altresì dichiarato, per quanto riguarda gli obblighi derivanti da un contratto di prestito concluso da una società prima della sua incorporazione transfrontaliera, il quale, prima di tale fusione mediante incorporazione, rientrava nell’ambito di applicazione della Convenzione di Roma, che la legge applicabile all’interpretazione e all’esecuzione di tali obblighi successivamente a detta fusione rimaneva quella che era loro precedentemente applicabile (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, KA Finanz, C‑483/14, EU:C:2016:205, punti da 52 a 58).

39      Inoltre, se le parti nella causa principale non sono d’accordo sul fatto che i costituenti siano o meno soci, tale questione, che è una questione di diritto societario, non è decisiva nella causa principale. Infatti, non riguarda la portata degli eventuali diritti e obblighi che i costituenti avrebbero, in forza del diritto societario applicabile, nei confronti delle società in accomandita, o gli eventuali obblighi dei costituenti nei confronti dei terzi creditori della società, ma piuttosto l’abusività e, di conseguenza, la legittimità di alcune clausole dei contratti fiduciari.

40      Orbene, tali clausole, che riguardano questioni come la portata della responsabilità della TVP in qualità di amministratrice fiduciaria, il luogo dell’esecuzione delle prestazioni fiduciarie e la legge applicabile al contratto fiduciario, hanno lo scopo di regolare i rapporti contrattuali tra costituenti e amministratori fiduciari e rientrano, di conseguenza, nell’ambito della lex contractus. Gli obblighi di cui trattasi nella causa principale non sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma o del regolamento Roma I.

41      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Roma I devono essere interpretati nel senso che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale convenzione e di tale regolamento obbligazioni contrattuali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, derivanti da un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

 Sulle questioni terza e quarta

42      Con la terza e la quarta questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione di Roma e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I debbano essere interpretati nel senso che rientra nell’esclusione ai sensi di tali disposizioni un contratto fiduciario in forza del quale i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti, a distanza, nel paese di residenza abituale del consumatore dal territorio di un altro paese.

43      A tale riguardo, il giudice del rinvio ha già dichiarato che i contratti fiduciari contestati sono contratti conclusi da consumatori che possono rientrare nell’ambito di applicazione delle norme di tutela dei consumatori di cui all’articolo 5 della Convenzione di Roma e all’articolo 6 del regolamento Roma I. Tali contratti vincolano infatti un «professionista», ossia la TVP, nell’esercizio della sua attività professionale, a diversi investitori che hanno lo status di «consumatori», ossia persone fisiche che hanno agito, stipulando detti contratti, per un uso che può essere considerato estraneo a una simile attività.

44      Tuttavia, gli articoli di cui trattasi escludono espressamente, al paragrafo 4, taluni contratti dal loro ambito di applicazione. In particolare, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione di Roma e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I prevedono, in termini identici, che le norme di tutela in materia di contratti conclusi da consumatori non si applichino «ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente».

45      Dalla formulazione di tali disposizioni risulta che l’articolo 5 della Convenzione di Roma e l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I non si applicano quando, in primo luogo, esiste un contratto di fornitura di servizi e, in secondo luogo, i servizi dovuti al consumatore sono forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui il consumatore risiede abitualmente.

46      Per quanto riguarda, da un lato, la nozione di contratto di «fornitura di servizi», essa deve essere intesa allo stesso modo di quella di «contratto di prestazione di servizi» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e di «fornitura di servizi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, nel senso di riferirsi all’impegno a svolgere una determinata attività in cambio di una remunerazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punti da 36 a 41).

47      Nel caso di specie, occorre rilevare che, in forza di un contratto fiduciario come quelli di cui alla causa principale, il fiduciario svolge un’attività, retribuita, consistente nella gestione di ciò che è posto sotto fiducia. Un contratto del genere deve pertanto essere considerato come avente ad oggetto la fornitura di servizi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione di Roma e dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I.

48      Per quanto riguarda, dall’altro lato, il paese in cui devono essere forniti i servizi dovuti al consumatore, occorre innanzitutto determinare se tale questione costituisca una condizione preliminare per la designazione della legge che disciplina il contratto o se rientra in quest’ultimo.

49      Ebbene, come ha spiegato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, la questione del luogo di fornitura dei servizi dovuti al consumatore è intesa a determinare la legge applicabile al contratto e deve quindi essere decisa prima di designare quest’ultima.

50      A tale riguardo, dalla relazione sulla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, menzionata al punto 36 della presente sentenza, si evince che l’esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della convenzione di Roma è giustificata dal fatto che, nel caso di contratti relativi a prestazioni di servizi forniti esclusivamente al di fuori dello Stato di residenza del consumatore, quest’ultimo non può ragionevolmente aspettarsi che la legge del suo Stato di origine sia applicata in deroga alle norme generali degli articoli 3 e 4 di tale convenzione.

51      Pertanto, a meno che non consenta ad un prestatore di servizi, come la TVP, di scegliere, a scapito dell’obiettivo di tutela dei consumatori, la legge applicabile utilizzando una clausola contrattuale che determina il luogo della fornitura, l’esclusione contestata non può essere interpretata nel senso che i termini «devono essere forniti», di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I, si riferiscano all’obbligo contrattuale di realizzare la prestazione di servizi in un luogo determinato. Come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, è importante verificare se dalla natura stessa dei servizi concordati risulti che essi possono essere forniti, nel loro insieme, solo al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore.

52      Qualora, come previsto nei contratti di cui trattasi nella causa principale, il luogo di prestazione materiale si trovi in un paese diverso da quello in cui il consumatore ne beneficia, si deve considerare che i servizi sono forniti «esclusivamente» al di fuori dello Stato membro di residenza abituale del consumatore solo se il consumatore non ha la possibilità di beneficiarne nel suo Stato di residenza e deve recarsi all’estero a tal fine.

53      Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, il fatto che gli importi richiesti per l’adesione alla società siano stati versati su conti fiduciari della TVP in Austria, che quest’ultima abbia versato i dividendi ai consumatori austriaci su conti austriaci, che essa adempia agli obblighi di informazione derivanti dal contratto fiduciario inviando rapporti sulla sua gestione fiduciaria ai consumatori austriaci in Austria e il fatto che essa disponga di un sito Internet per i consumatori austriaci sul quale essi possono consultare informazioni ed esercitare il loro diritto di voto tendono ad indicare, il che spetta al giudice del rinvio verificare, che tali servizi sono forniti a distanza nel paese di residenza del consumatore. Ne risulta che l’esclusione prevista all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione di Roma e all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I non è applicabile.

54      Da quanto precede si evince che occorre rispondere alla terza e quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione di Roma e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Roma I devono essere interpretati nel senso che non rientra nell’esclusione prevista da tali disposizioni un contratto fiduciario in base al quale i servizi che sono dovuti al consumatore devono essere forniti, a distanza, nel paese di residenza abituale di quest’ultimo dal territorio di un altro paese.

 Sulla seconda questione

55      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che è abusiva, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto fiduciario, concluso tra un professionista e un consumatore, relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in base alla quale il diritto applicabile è quello dello Stato in cui ha sede la società in accomandita.

56      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Roma e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I prevedono che, in linea di principio, un contratto concluso da consumatori sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore risiede abitualmente.

57      Poiché il ricorso proposto nella causa principale riguarda consumatori residenti in Austria, il diritto austriaco è, in linea di principio, destinato a disciplinare i contratti fiduciari che tali consumatori hanno concluso con la TVP. Tuttavia, è importante sapere se la clausola di scelta della legge inserita in tali contratti che designa come applicabile la legge della sede della TVP, vale a il diritto tedesco, sia illecita, in quanto abusiva.

58      Se l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Roma e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I consentono, in linea di principio, il ricorso a una clausola sulla scelta della legge applicabile, occorre tuttavia ricordare che è abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola del genere, contenuta nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale e induca in errore il consumatore dandogli l’impressione che al contratto concluso con mezzi elettronici si applichi solo la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista, senza informarlo che egli gode anche, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, della tutela conferitagli dalle disposizioni imperative del diritto che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze pertinenti (sentenza 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, paragrafo 71).

59      Le considerazioni che precedono non si limitano ad un metodo specifico di conclusione dei contratti, ossia, in particolare, i mezzi elettronici, e sono di applicazione generale. Esse devono quindi indurre il giudice del rinvio a constatare che la contestata clausola di scelta della legge è abusiva se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente, circostanza che spetta a tale giudice verificare.

60      Si evince da quanto precede che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che è abusiva, ai sensi di tale disposizione, una clausola di un contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita, come quelli di cui al procedimento principale, concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale la legge applicabile è quella dello Stato membro in cui la società in accomandita ha la propria sede sociale, quando induce in errore il consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi solo la legge di tale Stato membro, senza informarlo che egli gode anche, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Roma e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della tutela accordatagli dalle disposizioni imperative del diritto nazionale che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) devono essere interpretati nel senso che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale convenzione e di tale regolamento obbligazioni contrattuali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, derivanti da un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

2)      L’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 593/2008 devono essere interpretati nel senso che non rientra nell’esclusione prevista da tali disposizioni un contratto fiduciario in base al quale i servizi che sono dovuti al consumatore devono essere forniti, a distanza, nel paese di residenza abituale di quest’ultimo dal territorio di un altro paese.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita, come quelli di cui al procedimento principale, concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di negoziato individuale e in base alla quale il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui è situata la sede di tale società, è abusiva, ai sensi della menzionata disposizione, quando induce in errore il consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi solo la legge di tale Stato membro, senza informarlo che egli gode anche, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela accordatagli dalle disposizioni imperative del diritto nazionale che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.