Language of document : ECLI:EU:C:2019:1118

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Fornitura di documenti complementari a fondamento del credito – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Controllo da parte del giudice adito nel quadro di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea»

Nelle cause riunite C‑453/18 e C‑494/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Tribunale di primo grado n. 11 di Vigo, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia n. 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna), con decisioni del 28 giugno e del 17 luglio 2018, pervenute in cancelleria l’11 e il 27 luglio 2018, nei procedimenti

Bondora AS

contro

Carlos V.C. (C‑453/18),

XY (C‑494/18),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo spagnolo, da M. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

–        per il governo lettone, da I. Kucina e V. Soņeca, in qualità di agenti,

–        per il governo ungherese, da M. Fehér e Z. Wagner, in qualità di agenti;

–        per il Parlamento europeo, da S. Alonso de León e T. Lukácsi, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da J. Monteiro, S. Petrova Cerchia e H. Marcos Fraile, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, N. Ruiz García e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) e e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), dell’articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché sulla validità del regolamento n. 1896/2006.

2        Tali domande sono state presentate nel contesto di due procedimenti europei d’ingiunzione di pagamento tra la Bondora AS, da una parte, e Carlos V.C. e XY, dall’altra, riguardo al recupero, da parte della prima, di crediti derivanti da contratti di prestito.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 93/38/CEE

3        L’articolo 1 della direttiva 93/13 così recita:

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

4        A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

5        L’articolo 6 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive (…)».

6        L’articolo 7 della stessa direttiva prevede:

«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole

(…)».

 Regolamento n. 1896 /2006

7        I considerando 9, 13, 14 e 29 del regolamento n. 1896/2006 sono così formulati:

«(9)      Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

(…)

(13)      Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.

(14)      In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.

(…)

(29)      Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

8        L’articolo 1, lettera a), di tale regolamento così dispone:

«Il presente regolamento intende

a)      semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento».

9        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 dispone:

«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale (…)».

10      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».

11      L’articolo 5 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

3)      «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;

4)      «giudice d’origine»: il giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea».

12      L’articolo 7 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.      La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

2.      Nella domanda sono indicati:

a)      il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b)      l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c)      qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

d)      il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e)      una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f)      i motivi della competenza giurisdizionale;

e

g)      il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3.

(…)».

13      In base all’articolo 8 del regolamento n. 1896/2006:

«Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata».

14      L’articolo 9 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.      In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell’Allegato II.

2.      Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine».

15      L’articolo 12 di detto regolamento, rubricato «Emissione di un’ingiunzione di pagamento europea», prevede quanto segue:

«1.      Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2.      L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.

3.      Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a)      pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure

b)      opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4.      Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

a)      l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b)      l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

c)      se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

5.      Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15».

16      L’articolo 16 dello stesso regolamento dispone quanto segue:

«1.      Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.      Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.      Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

(…)».

17      A termini del punto 11 del modulo standard A, riprodotto nell’allegato I del regolamento n. 1896/2006, dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni possono essere aggiunte, se necessario.

 Diritto spagnolo

18      La ventitreesima disposizione finale della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575) (in prosieguo: la «LEC»), che introduce nel diritto spagnolo misure intese all’applicazione in Spagna del regolamento n. 1896/2006, ai suoi paragrafi 2 e 11 dispone quanto segue:

«2. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata mediante il modulo standard A di cui all’allegato I del regolamento n. 1896/2006, senza che occorra produrre alcuna documentazione; qualora venga prodotta, detta documentazione è irricevibile.

(…)

11. Le questioni procedurali non contemplate dal regolamento n. 1896/2006 per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea sono disciplinate dalle disposizioni [della LEC] relative all’ingiunzione di pagamento».

19      L’articolo 815, paragrafo 4, della LEC così dispone:

«Se il credito azionato è fondato su un contratto tra una società o un professionista e un consumatore o utente, il Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) deve comunicarlo al giudice prima [dell’emissione] dell’ingiunzione di pagamento affinché questi possa valutare l’eventuale carattere abusivo di tutte le clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell’importo esigibile.

Il giudice esamina d’ufficio se una delle clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell’importo esigibile possa essere qualificata come abusiva. Qualora ritenga che una clausola possa essere considerata abusiva, concede alle parti un termine di cinque giorni per presentare le loro osservazioni. Dopo avere sentito le parti, il giudice si pronuncia con ordinanza entro cinque giorni. Questa fase non richiede l’intervento di un avvocato o di un procuratore.

Ove il giudice riconosca il carattere abusivo di una o più clausole contrattuali, l’ordinanza emanata stabilisce le conseguenze di tale accertamento dichiarando l’infondatezza della domanda o disponendo la prosecuzione del procedimento senza applicazione delle clausole considerate tali.

Ove non ravvisi la presenza di clausole abusive, il giudice rende una dichiarazione in tal senso e il Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) invia al debitore un’ingiunzione nei termini previsti nel paragrafo 1.

L’ordinanza così pronunciata è in ogni caso direttamente impugnabile».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C453/18

20      La Bondora ha concluso un contratto di prestito di un importo di EUR 755,27 con un consumatore, il sig. V.C. Il 21 marzo 2018, detta società ha presentato dinanzi al giudice del rinvio una domanda d’ingiunzione di pagamento europea a carico del sig. V.C.

21      Ritenendo che il credito fosse fondato su un contratto di prestito concluso tra un professionista e un consumatore, a norma dell’articolo 815, paragrafo 4, della LEC, il giudice del rinvio chiedeva alla Bondora di produrre i documenti a fondamento del credito corrispondenti ai mezzi di prova previsti dal punto 10 del modulo standard A, vale a dire il contratto di prestito e la determinazione dell’importo del credito, al fine di verificare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ivi contenute.

22      La Bondora rifiutava di produrre tali documenti affermando, in primo luogo, che, conformemente alla ventitreesima disposizione finale, paragrafo 2, della LEC, nel caso di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea, non è necessario produrre i documenti a fondamento del credito e, in secondo luogo, che gli articoli 8 e 12 del regolamento n. 1896/2006 non fanno alcun riferimento alla produzione di documenti ai fini dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea.

23      Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione della normativa, citata al punto precedente, può sollevare difficoltà nell’ipotesi in cui il credito di cui si chiede l’esecuzione si fondi su un contratto stipulato con i consumatori. La società creditrice, infatti, non allega alla domanda di ingiunzione di pagamento europea i documenti necessari per valutare, conformemente a quanto prevede l’articolo 815, paragrafo 4, della LEC l’eventuale carattere abusivo di una clausola posta a fondamento della domanda o che determina l’importo esigibile. Orbene, detto giudice sottolinea che l’articolo 815, paragrafo 4, della LEC, nella sua versione applicabile ai fatti di causa, ha trasposto nel diritto spagnolo la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 e, segnatamente, le sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), nonché del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283), affinché il giudice spagnolo possa esaminare d’ufficio il carattere asseritamente abusivo delle clausole contrattuali da cui risultano i crediti.

24      Date tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Tribunale di primo grado n. 11 di Vigo, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come interpretato dalla giurisprudenza, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale, quale la ventitreesima disposizione finale [della LEC], secondo cui, ai fini della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, non è necessario produrre alcuna documentazione e, qualora sia prodotta, detta documentazione non deve essere ammessa.

2)      Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1896/2006, debba essere interpretato nel senso che detta disposizione non osta a che [il giudice] imponga alla società creditrice di produrre la documentazione sulla quale essa fonda la sua pretesa derivante da un prestito al consumo concordato tra un professionista e un consumatore, nel caso in cui il giudice ritenga indispensabile esaminare detta documentazione al fine di accertare l’eventuale sussistenza di clausole abusive nel contratto stipulato tra le parti e dare così attuazione al disposto della direttiva 93/13, come interpretata dalla giurisprudenza».

 Causa C494/18

25      La Bondora ha stipulato con XY un contratto di prestito per un importo di EUR 1 818,66. Il 17 maggio 2018 la Bondora ha chiesto al giudice del rinvio di emettere, a suo favore, un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti di quest’ultimo.

26      Nel modulo standard A, che si trova nell’allegato I del regolamento n. 1896/2006, la Bondora ha indicato che XY era un consumatore e che essa disponeva del contratto di prestito che giustificava la richiesta e la quantificazione dell’importo del credito.

27      Avendo constatato lo status di consumatore di una delle parti della controversia, il giudice del rinvio chiedeva alla Bondora di compilare il punto 11 di detto modulo A, rubricato «Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni», precisando la ripartizione del credito in questione e riportando inoltre le clausole del contratto invocate a fondamento di esso.

28      La Bondora rifiutava di fornire dette informazioni sostenendo che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, non era tenuta a produrre ulteriori elementi di prova a sostegno del proprio credito. Infatti, conformemente alla ventitreesima disposizione finale, paragrafo 2, della LEC, in caso di domanda d’ingiunzione di pagamento europea, non sarebbe necessario fornire documenti a fondamento del credito. Detta società sosteneva anche che altri giudici avevano già accolto analoghe domande d’ingiunzione senza chiederle di soddisfare ulteriori criteri.

29      Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’interpretazione del regolamento n. 1896/2006 alla luce della protezione dei consumatori e della giurisprudenza della Corte. A suo avviso, un’ingiunzione di pagamento europea emessa senza effettuare un controllo d’ufficio quanto all’eventuale esistenza di clausole abusive può violare l’imperativo della tutela dei consumatori, sancito dall’articolo 38 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE.

30      Inoltre, secondo detto giudice, l’articolo 38 della Carta, l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una disposizione nazionale, come quella della ventitreesima disposizione finale, paragrafo 4, della LEC, purché consenta al giudice di esaminare il contenuto delle clausole accessorie del contratto in parola al fine di poter esercitare un controllo d’ufficio sulle clausole abusive.

31      Di contro, detto giudice ritiene che, se l’interpretazione del regolamento n. 1896/2006 non consentisse di ottenere alcuna precisazione ulteriore nell’ottica di verificare l’esistenza di clausole abusive, detto regolamento dovrebbe essere considerato invalido per violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 38 della Carta.

32      In tale contesto, lo Juzgado de Primera Instancia n. 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con l’articolo 38 della Carta, con l’articolo 6, paragrafo 1, [TUE] e con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 13/93, una normativa nazionale come il paragrafo [2] della ventitreesima disposizione finale della [LEC], che non consente di fornire né di richiedere un contratto né il dettaglio del credito in una domanda [del credito] in cui il convenuto è un consumatore e vi sono elementi indicanti che potrebbero essere reclamati importi basati su clausole abusive.

2)      Se sia compatibile con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, richiedere, nelle domande nei confronti di un consumatore, che il ricorrente specifichi nella sezione 11 del modulo standard A [che si trova all’allegato I del regolamento n. 1896/2006] il dettaglio del credito reclamato. Parimenti, se sia compatibile con tale disposizione esigere che nella stessa sezione 11 si trascriva il contenuto delle clausole del contratto poste a fondamento delle richieste nei confronti di un consumatore, oltre all’oggetto principale del contratto, per valutare se le stesse siano o meno abusive.

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia possibile, ai sensi della formulazione attuale del regolamento 1896/2006, verificare d’ufficio, in via preliminare all’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, la presenza di clausole abusive in un contratto con un consumatore e, eventualmente, in base a quale disposizione si possa effettuare tale verifica.

4)      Nell’ipotesi in cui, nell’attuale formulazione del regolamento 1896/2006, non sia possibile verificare d’ufficio l’esistenza di clausole abusive in via preliminare all’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, si chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento citato alla luce della sua eventuale violazione dell’articolo 38 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1[, TUE]».

 Procedimento dinanzi alla Corte

33      Con decisioni del presidente della Corte del 6 settembre 2018 e della Corte del 18 giugno 2019, le cause C‑453/18 e C‑494/18 sono state riunite.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e seconda questione nei procedimenti C453/18 e C494/18, nonché sulla terza questione nel procedimento C494/18

34      Con le questioni prima e seconda nei procedimenti C‑453/18 e C‑494/18 nonché con la terza questione nel procedimento C‑494/18, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) e e), del regolamento n. 1896/2006 nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della Carta, vadano interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

35      In limine, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, il regolamento medesimo si applica nelle controversie transfrontaliere. A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, una controversia è transfrontaliera quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Nella specie, con riserva di verifiche che incombe ai giudici del rinvio effettuare, risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che la Bondora è una società la cui sede sociale si trova in Estonia. Pertanto, il regolamento n. 1896/2006 va applicato.

36      In primo luogo, occorre rilevare, come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 1896/2006, letto in combinato disposto con i considerando 9 e 29 di detto regolamento, che detto regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

37      È proprio al fine di garantire l’obiettivo di rapidità e di uniformità in detto procedimento che la domanda di ingiunzione di pagamento è presentata mediante il modulo standard A riprodotto nell’allegato I del regolamento n. 1896/2006, conformemente all’articolo 7 di detto regolamento, il paragrafo 2 del quale elenca gli elementi che devono figurare in detta domanda. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006 prevede che la domanda di ingiunzione comprenda il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti nonché una descrizione delle prove a sostegno della domanda.

38      In forza dell’articolo 8 di questo stesso regolamento, il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione valuta, quanto prima e sulla scorta di detto modulo standard A, se le condizioni enunciate, segnatamente, all’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 siano soddisfatte e se la domanda risulti fondata. In tal caso, detto giudice rilascia l’ingiunzione di pagamento europea conformemente all’articolo 12 di tale regolamento. Se non ricorrono le condizioni di cui a detto articolo 7, a termini dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda, utilizzando il modulo standard B riprodotto nell’allegato II.

39      In secondo luogo, occorre determinare se, nell’ambito di un tale procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il giudice investito della domanda di ingiunzione è assoggettato ai requisiti previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della Carta.

40      A tal riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l’articolo 38 della Carta prevede che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Tale imperativo vale per l’attuazione della direttiva 93/13 (sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 52).

41      In secondo luogo, a termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali.

42      In terzo luogo, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati da un professionista con i consumatori (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

43      Infatti, secondo giurisprudenza costante della Corte, il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione che quest’ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350 punto 32, e del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 42 nonché la giurisprudenza ivi citata).

44      A tal riguardo, occorre sottolineare che, nel contesto dei procedimenti nazionali di ingiunzione di pagamento, la Corte ha statuito che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a una normativa nazionale che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 71, e ordinanza del 28 novembre 2018, PKO Bank Polski, C- 632/17, EU:C:2018:963, punto 49).

45      In tal senso, la Corte ha affermato che un giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento deve determinare se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga un ricorso richiesto (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

46      Tali esigenze si impongono anche quando un «giudice», ai sensi del regolamento n. 1896/2006, è investito di una domanda di ingiunzione di pagamento europea, ai sensi di detto regolamento.

47      Pertanto, occorre determinare se il regolamento n. 1896/2006 consente al giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento europea di chiedere al creditore, al fine di procedere a un esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto, conformemente alle esigenze che risultano dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, informazioni complementari relative alle clausole invocate a sostegno del suo credito.

48      A tal riguardo, si deve rilevare che, anche se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 disciplina in modo esauriente i requisiti che una domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare (sentenza del 13 dicembre 2012, Szyrocka, C‑215/11, EU:C:2012:794, punto 32), il richiedente deve tuttavia utilizzare il modulo standard A, riprodotto nell’allegato I di detto regolamento, ai fini dell’introduzione di una siffatta domanda di ingiunzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento medesimo. Orbene, risulta, da una parte, dal punto 10 del modulo standard A, che il richiedente ha la possibilità di indicare e descrivere il tipo di elementi di prova disponibili, compresa una prova documentale e, d’altra parte, dal punto 11 di tale modulo risulta che possono essere aggiunte informazioni complementari a quelle espressamente richieste dai precedenti punti di tale modulo, sicché esso consente di fornire informazioni complementari relative alle clausole invocate a sostegno del credito e consistenti, segnatamente, nella riproduzione integrale del contratto o nella produzione di una copia di esso.

49      A ciò si aggiunge che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, prevede che il giudice investito di detta domanda dispone del potere di chiedere al creditore di completare o rettificare le informazioni fornite sul fondamento dell’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006, utilizzando il modulo standard B riprodotto nell’allegato II di tale regolamento.

50      Ne consegue che il giudice adito deve poter chiedere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, informazioni complementari al creditore quanto alle clausole invocate a fondamento del suo credito, quali la riproduzione integrale del contratto o la produzione di una copia di esso, al fine di poter esaminare il carattere eventualmente abusivo di dette clausole, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Catlin Europe, C‑21/17, EU:C:2018:675, punti 44 e 50).

51      Una diversa interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006 sarebbe tale da consentire ai creditori di eludere le esigenze che derivano dalla direttiva 93/13 e dall’articolo 38 della Carta.

52      Occorre, ancora, sottolineare che la circostanza che un giudice nazionale chieda al ricorrente di produrre il contenuto del documento o dei documenti su cui si fonda la sua domanda rientra semplicemente nell’ambito probatorio del processo, poiché tale richiesta mira soltanto a verificare il fondamento del ricorso, sicché essa non contrasta con il principio dispositivo (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 68).

53      Conseguentemente, l’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della Carta, osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che dichiara irricevibili documenti complementari oltre al modulo standard A riprodotto nell’allegato I del regolamento n. 1896/2006, come una copia del contratto in parola.

54      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione nei procedimenti C‑453/18 e C‑494/18 nonché alla terza questione nel procedimento C‑494/18 affermando che l’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006 nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della Carta, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

 Sulla quarta questione nella causa C494/18

55      Alla luce della risposta apportata alla prima e alla seconda questione nei procedimenti C‑453/18 e C‑494/18 nonché alla terza questione nella causa C‑494/18, non occorre rispondere a questa quarta questione.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.