Language of document : ECLI:EU:C:2020:724

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 settembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11 – Divieto d’ingresso – Cittadino di un paese terzo nei cui confronti è stato emesso tale divieto, ma che non ha mai lasciato lo Stato membro interessato – Normativa nazionale che prevede una pena detentiva per il soggiorno di tale cittadino in detto Stato membro mentre è a conoscenza del divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti»

Nella causa C‑806/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 27 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2018, nel procedimento penale a carico di

JZ,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per JZ, da S.J. van der Woude e J.P.W. Temminck Tuinstra, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, H.S. Gijzen e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil, A. Brabcová e A. Pagáčová, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da R. Kanitz, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di JZ, nato in Algeria nel 1969 e asseritamente cittadino di detto paese terzo, per aver egli soggiornato nei Paesi Bassi il 21 ottobre 2015, pur sapendo che, con decisione adottata il 19 marzo 2013, nei suoi confronti era stato emanato un divieto d’ingresso.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 2, 4 e 14 della direttiva 2008/115 sono così formulati:

«(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(...)

(4)      Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

(...)

(14)      Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata del divieto d’ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di un paese terzo interessato sia già stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d’ingresso».

4        L’articolo 1 della direttiva 2008/115, intitolato «Oggetto», stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto [dell’Unione] e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2)      “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)], o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3)      “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

–        nel proprio paese di origine, o

–        in un paese di transito in conformità di accordi [dell’Unione] o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

–        in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4)      “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

5)      “allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

6)      “divieto d’ingresso” decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio;

(...)

8)      “partenza volontaria”: l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio;

(...)».

6        L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Decisione di rimpatrio», stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

(...)

6.      La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto [dell’Unione] e nazionale».

7        L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Partenza volontaria», così dispone:

«1.      La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. (...)

(...)

4.      Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».

8        L’articolo 8 della direttiva 2008/115, intitolato «Allontanamento», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

(...)

3.      Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l’allontanamento.

(...)».

9        L’articolo 11 della citata direttiva, intitolato «Divieto d’ingresso», ha il seguente tenore:

«1.      Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a)      qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b)      qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso.

2.      La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3.      Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d’ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

(...)».

10      Ai sensi dell’articolo 20 della citata direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla stessa entro il 24 dicembre 2010.

 Diritto dei Paesi Bassi

 La Vw

11      La Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) (legge del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), come modificata con effetto dal 31 dicembre 2011 ai fini del recepimento della direttiva 2008/115 nel diritto dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «Vw»), prevede, all’articolo 61, paragrafo 1, che il cittadino di un paese terzo che non si trovi, o non si trovi più, in situazione di soggiorno regolare debba lasciare il territorio del Regno dei Paesi Bassi di propria iniziativa entro il termine fissato all’articolo 62 della Vw, i cui paragrafi 1 e 2 recepiscono l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/115.

12      L’articolo 66 a della Vw, che ha per oggetto il recepimento dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 nel diritto dei Paesi Bassi, prevede, al paragrafo 1, che nei confronti del cittadino di un paese terzo che non abbia lasciato il territorio del Regno dei Paesi Bassi di propria iniziativa entro il termine impartito venga adottata una decisione di divieto di ingresso.

13      Ai sensi dell’articolo 66 a, paragrafo 4, della Vw, il divieto d’ingresso ha durata determinata di un massimo di cinque anni, salvo il caso in cui il cittadino di un paese terzo costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. La durata è calcolata con decorrenza dalla data in cui il cittadino del paese terzo ha effettivamente lasciato il territorio del Regno dei Paesi Bassi.

14      A norma dell’articolo 66 a, paragrafo 7, della Vw, il cittadino di un paese terzo soggetto a un divieto d’ingresso non può in alcun caso soggiornare regolarmente nel territorio del Regno dei Paesi Bassi nei seguenti casi:

«a)      qualora sia stato condannato, con decisione passata in giudicato, per reato punibile con pena detentiva non inferiore a tre anni;

b)      qualora rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

c)      qualora costituisca una grave minaccia ai sensi del paragrafo 4, oppure

d)      qualora debba essergli negato il soggiorno in forza di un trattato, ovvero nell’interesse delle relazioni internazionali del Regno dei Paesi Bassi».

 Codice penale

15      Ai sensi dell’articolo 197 del Wetboek van Strafrecht (codice penale), nella versione risultante dalla legge del 15 dicembre 2011 (Stb. 2011, n. 663) (in prosieguo: il «codice penale»), il cittadino di un paese terzo che soggiorna nel territorio del Regno dei Paesi Bassi, pur sapendo o dovendo ragionevolmente sapere di essere stato dichiarato persona non gradita in forza di una disposizione di legge o che gli è stato imposto un divieto d’ingresso a norma dell’articolo 66 a, paragrafo 7, della Vw, è, in particolare, punibile con pena detentiva massima di sei mesi.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Con decisione del 14 aprile 2000, JZ è stato dichiarato persona non gradita, in applicazione della normativa nazionale allora in vigore.

17      Con decisione dello Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi) del 19 marzo 2013, la dichiarazione di cui JZ era stato destinatario veniva revocata su domanda dell’interessato, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva 2008/115/CE nel diritto dei Paesi Bassi. Tuttavia, tale decisione stabilisce l’obbligo per l’interessato di lasciare immediatamente il territorio del Regno dei Paesi Bassi, precisando che, in forza del diritto dei Paesi Bassi, la notifica della decisione in parola vale come «decisione di rimpatrio», ai sensi dell’articolo 6 della suddetta direttiva. Inoltre, la medesima decisione dispone nei confronti di JZ un divieto d’ingresso per la durata di cinque anni, con la motivazione che quest’ultimo avrebbe subito varie condanne penali.

18      È stato accertato che, il 21 ottobre 2015, JZ soggiornava ad Amsterdam (Paesi Bassi), in violazione della decisione del 19 marzo 2013.

19      Dopo essere stato condannato in primo grado per tale reato, in applicazione dell’articolo 197 del codice penale, JZ ha fatto valere, in appello, dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), che tale articolo mira unicamente a perseguire il soggiorno effettuato in violazione di un divieto d’ingresso, divieto che, tuttavia, produrrebbe effetti giuridici solo quando l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri. Orbene, posto che JZ non avrebbe lasciato il territorio del Regno dei Paesi Bassi dopo che il divieto d’ingresso è stato emanato nei suoi confronti, non sussisterebbero gli elementi costitutivi del reato suddetto, cosicché non potrebbe essergli inflitta una pena in applicazione del citato articolo del codice penale.

20      Con sentenza del 4 maggio 2017, il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ha tuttavia condannato JZ, in applicazione del suddetto articolo del codice penale, a una pena detentiva di due mesi.

21      JZ ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). Quest’ultimo osserva che, con la sentenza del 26 luglio 2017, Ouhrami (C‑225/16, ECLI:EU:C:2017:590), la Corte ha segnatamente stabilito che un divieto d’ingresso produce i suoi effetti solo a partire dal momento del rimpatrio effettivo dell’interessato nel suo paese d’origine o in un altro paese terzo. Una parte della dottrina ne trae la conseguenza che non sarebbe possibile perseguire, sulla base dell’articolo 197 del codice penale, un cittadino di un paese terzo che non è ancora effettivamente rientrato nel suo paese di origine o in un altro paese terzo. Per contro, secondo un’altra parte della dottrina, tale sentenza non potrebbe essere interpretata in tal senso, poiché il suddetto articolo del codice penale farebbe riferimento soltanto alla data in cui il divieto d’ingresso è stato emesso e al fatto che il cittadino di un paese terzo ne abbia avuto conoscenza.

22      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una figura di reato nazionale, in forza della quale è punibile il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel territorio dei Paesi Bassi dopo che gli è stato imposto un divieto d’ingresso in applicazione dell’articolo 66 a, paragrafo 7, [Vw], mentre in forza del diritto nazionale è anche accertato che detto straniero non gode di un soggiorno regolare nei Paesi Bassi ed è inoltre accertato che le fasi della procedura di rimpatrio stabilite nella direttiva [2008/115] sono state completate ma che il rimpatrio effettivo non ha avuto luogo, sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente con il giudizio della Corte [...] nella sentenza del 26 luglio 2017 nella causa Ouhrami/Paesi Bassi (C‑225/16, ECLI:EU:C:2017:590, punto 49) ai sensi del quale il divieto d’ingresso di cui all’articolo 11 della direttiva sul rimpatrio “produce i suoi effetti” solo a partire dal momento del rimpatrio effettivo dell’interessato nel suo paese d’origine o in un altro paese terzo».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115, e in particolare l’articolo 11 della stessa, debba essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che possa essere inflitta una pena detentiva al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e per il quale è stata conclusa la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva, senza tuttavia che l’interessato abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri, qualora il comportamento incriminato sia definito con riferimento al soggiorno irregolare dell’interessato, il quale sia a conoscenza di un divieto d’ingresso emesso, in particolare, in ragione dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, segnatamente, sulle conseguenze che occorre trarre dalla sentenza del 26 luglio 2017, Ouhrami (C‑225/16, EU:C:2017:590).

24      A tal proposito, in primo luogo, si deve ricordare che, come enuncia il suo considerando 2, la direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Il considerando 4 di tale direttiva precisa al riguardo che una siffatta politica di rimpatrio efficace costituisce un elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita. Come risulta tanto dal suo titolo quanto dall’articolo 1, la direttiva 2008/115 stabilisce a tal fine le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (sentenze del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punti 31 e 32, nonché del 30 maggio 2013, Arslan, C‑534/11, EU:C:2013:343, punto 42).

25      La direttiva 2008/115, tuttavia, verte unicamente sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e, pertanto, non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione (sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 28, e del 6 dicembre 2012, Sagor, C‑430/11, EU:C:2012:777, punto 31).

26      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può applicare una normativa di diritto penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/115 e da privare così quest’ultima del suo effetto utile. Infatti, nonostante la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrino, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito del diritto può nondimeno incidere il diritto dell’Unione. Pertanto, sebbene né l’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera b), CE – disposizione che è stata ripresa dall’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE – né la direttiva 2008/115, adottata in particolare sul fondamento di tale disposizione del Trattato CE, escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, punti da 53 a 55; del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 33, nonché del 6 dicembre 2012, Sagor, C‑430/11, EU:C:2012:777, punto 32).

27      La Corte ha quindi dichiarato che la direttiva 2008/115 osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consenta la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’articolo 8 di tale direttiva e per il quale, nel caso in cui sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata (sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 50).

28      La Corte ha tuttavia precisato che ciò non esclude la facoltà per gli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni, eventualmente anche di natura penale, che disciplinino, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Di conseguenza tale direttiva non osta a una normativa nazionale che consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita dalla medesima direttiva e che soggiorni in modo irregolare nel territorio dello Stato membro interessato senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punti 46, 48 e 50).

29      Pertanto, occorre constatare che, in applicazione di tale giurisprudenza, il Regno dei Paesi Bassi può, in linea di principio, prevedere nella sua normativa la possibilità di infliggere a un cittadino di un paese terzo una pena detentiva in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 è stata portata a termine, ma l’interessato continua a soggiornare in modo irregolare nel suo territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.

30      In secondo luogo, occorre esaminare la questione se sia compatibile con la direttiva 2008/115 il fatto che il comportamento che rende punibile un siffatto soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo dopo l’espletamento infruttuoso della procedura di rimpatrio sia definito con riferimento alla conoscenza da parte di tale cittadino di un divieto d’ingresso, emesso nei suoi confronti, in particolare, a causa dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

31      A tale riguardo, è opportuno sottolineare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria oppure per inottemperanza all’obbligo di rimpatrio. In altri casi tali decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso siffatto.

32      Ai punti da 45 a 51 della sentenza del 26 luglio 2017, Ouhrami (C‑225/16, EU:C:2017:590), sulla cui portata il giudice del rinvio s’interroga, la Corte ha affermato, in sostanza, che dall’utilizzo dell’espressione «divieto d’ingresso», dal tenore letterale dell’articolo 3, punti 4 e 6, della direttiva 2008/115, dal tenore letterale e dalla finalità del suddetto articolo 11, paragrafo 1, nonché dalla sistematica di tale direttiva, che effettua una chiara distinzione tra, da un lato, la decisione di rimpatrio e un’eventuale decisione di allontanamento e, dall’altro, il divieto d’ingresso, risulta che tale divieto è diretto a completare una decisione di rimpatrio, vietando all’interessato per un determinato periodo di tempo dopo il suo «rimpatrio», e quindi dopo la sua partenza dal territorio degli Stati membri, di fare nuovamente ingresso in tale territorio e di soggiornarvi successivamente. Un eventuale divieto d’ingresso costituisce quindi uno strumento diretto ad aumentare l’efficacia della politica dell’Unione in materia di rimpatrio, garantendo che, per un certo periodo dopo l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, quest’ultimo non potrà più ritornare legalmente sul territorio degli Stati membri. L’efficacia di tale divieto presuppone, di conseguenza, che l’interessato abbia precedentemente lasciato detto territorio.

33      Ne consegue che, fino al momento dell’esecuzione volontaria o forzata dell’obbligo di rimpatrio, il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo è disciplinato dalla decisione di rimpatrio, e non dal divieto d’ingresso, che produce i suoi effetti solo a partire dal momento in cui tale cittadino lascia effettivamente il territorio degli Stati membri.

34      Si deve quindi osservare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’interessato non ha lasciato i Paesi Bassi a seguito dell’adozione della decisione di rimpatrio e l’obbligo di rimpatrio, imposto da quest’ultima, non è quindi mai stato eseguito, tale interessato si trova in una situazione illegittima risultante da un soggiorno irregolare iniziale, e non da un soggiorno irregolare successivo, che sia la conseguenza di un’infrazione a un divieto d’ingresso ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Ouhrami (C‑225/16, EU:C:2017:590, punto 55).

35      In tale situazione, l’interessato non potrebbe essere punito per la violazione di un divieto d’ingresso, mancando appunto una siffatta violazione.

36      Orbene, secondo JZ, risulta segnatamente dalla genesi dell’articolo 197 del codice penale che tale disposizione mira a sanzionare soltanto la violazione di un divieto d’ingresso e non un soggiorno irregolare iniziale. Se effettivamente così fosse, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare, la direttiva 2008/115 e, in particolare, l’articolo 11 di quest’ultima, osterebbe a che detta disposizione nazionale sia applicata in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’interessato non ha mai lasciato il territorio degli Stati membri.

37      Secondo il governo dei Paesi Bassi, invece, l’articolo 197 del codice penale mira a sanzionare qualsiasi soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo che sia a conoscenza dell’emanazione di un divieto d’ingresso nei suoi confronti, indipendentemente dalla questione se tale divieto sia stato effettivamente violato dal cittadino interessato. Infatti, il legislatore dei Paesi Bassi avrebbe deciso di incriminare, con tale disposizione, il «soggiorno irregolare qualificato», ossia qualsiasi soggiorno irregolare da parte di un cittadino di un paese terzo che sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere di essere stato oggetto di un divieto d’ingresso in applicazione dell’articolo 66 a, paragrafo 7, della Vw, mentre il «soggiorno irregolare semplice» non sarebbe sanzionato dal diritto dei Paesi Bassi. Il suddetto articolo 66 a, paragrafo 7, si applica quando l’interessato è stato oggetto di una decisione di condanna, passata in giudicato, a causa della commissione di un reato punibile con una pena detentiva pari o superiore a tre anni, quando costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale o una minaccia grave, ai sensi di detto articolo 66 a, paragrafo 4, o quando qualsiasi soggiorno deve essergli negato in forza di un trattato o nell’interesse delle relazioni internazionali del Regno dei Paesi Bassi.

38      Se il giudice del rinvio dovesse adottare quest’ultima interpretazione dell’articolo 197 del codice penale, occorre rilevare che, poiché, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza, gli Stati membri possono, in linea di principio, sanzionare con una pena detentiva qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale sia stata applicata la procedura di rimpatrio e che continui a soggiornare in modo irregolare nel loro territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio, essi possono, a maggior ragione, prevedere una siffatta pena unicamente nei confronti di quelli tra tali cittadini che, ad esempio, hanno precedenti penali o rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

39      Inoltre, non è, in via di principio, incompatibile con la direttiva 2008/115 e, in particolare, con l’articolo 11 di quest’ultima, che il diritto nazionale definisca il comportamento incriminato con riferimento al soggiorno irregolare nello Stato membro interessato di un cittadino di un paese terzo che sia a conoscenza del fatto che nei suoi confronti è stato emanato un divieto d’ingresso a causa di un simile comportamento o di un simile pericolo.

40      Tuttavia, come rilevato ai punti da 32 a 36 della presente sentenza, un divieto d’ingresso non produce effetti in assenza di esecuzione dell’obbligo di rimpatrio e non può, pertanto, essere considerato violato in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’interessato non ha mai lasciato il territorio degli Stati membri. Pertanto, per poter essere applicabile in tale situazione, il comportamento incriminato non può essere definito richiedendo una violazione del genere.

41      Infine, occorre ricordare che l’irrogazione di sanzioni penali a cittadini di paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio e che soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio è subordinata al pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 49). Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una legge che autorizzi il giudice a privare una persona della sua libertà deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD 004275009, § 125).

42      Spetta al giudice del rinvio verificare se l’applicazione dell’articolo 197 del codice penale a una situazione come quella di cui al procedimento principale soddisfi tali requisiti.

43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la direttiva 2008/115, e in particolare l’articolo 11 di quest’ultima, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che possa essere inflitta una pena detentiva al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva sia stata condotta a termine, senza tuttavia che l’interessato abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri, allorché il comportamento incriminato sia definito come il soggiorno irregolare dell’interessato che sia a conoscenza di un divieto d’ingresso, emanato in particolare in ragione dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, a condizione che il comportamento incriminato non sia definito con riferimento a una violazione di tale divieto d’ingresso e che tale normativa sia sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi provvedere sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare l’articolo 11 di quest’ultima, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che possa essere inflitta una pena detentiva al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva sia stata condotta a termine, senza tuttavia che l’interessato abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri, allorché il comportamento incriminato sia definito come il soggiorno irregolare dell’interessato che sia a conoscenza di un divieto d’ingresso, emanato in particolare in ragione dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, a condizione che il comportamento incriminato non sia definito con riferimento a una violazione di tale divieto d’ingresso e che tale normativa sia sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.