Language of document : ECLI:EU:C:2015:316

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 maggio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Arbitrato – Esclusione – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri – Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro – Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro – Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale – Convenzione di New York»

Nella causa C‑536/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 10 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento

«Gazprom» OAO

con l’intervento di:

Lietuvos Respublika,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, E. Levits, M. Safjan (relatore), M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Gazprom» OAO, da R. Audzevičius, advokatas;

–        per il governo lituano, da A. A. Petravičienė, A. Svinkūnaitė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti, assistiti da V. Bernatonis e A. Šekštelo, advokatai;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da F.-X. Bréchot, G. de Bergues e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da B. Kennelly, barrister;

–        per la Confederazione svizzera, da M. Jametti, M. Schöll e D. Klingele, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla «Gazprom» OAO (in prosieguo: la «Gazprom»), società con sede a Mosca (Federazione russa), avverso il diniego di riconoscimento e di esecuzione in Lituania di un lodo arbitrale reso il 31 luglio 2012.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1), applicabile dal 10 gennaio 2015. Tuttavia, il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi a fattispecie come quelle oggetto del procedimento principale.

4        Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emergeva che quest’ultimo era volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

5        I considerando 7 e 11 di detto regolamento enunciavano quanto segue:

«(7)      Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(…)

(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)».

6        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera d), di detto regolamento, collocato nel capo I, intitolato «Campo d’applicazione», disponeva quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.      Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

d)      l’arbitrato».

7        L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così disponeva:

«Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

 Diritto lituano

8        Il capo X della parte II del secondo libro del codice civile è intitolato «Inchiesta sulle attività di una persona giuridica» e comprende gli articoli da 2.124 a 2.131.

9        L’articolo 2.124 del codice civile, intitolato «Oggetto dell’inchiesta sulle attività di una persona giuridica», dispone quanto segue:

«Le persone di cui all’articolo 2.125 (…) hanno la facoltà di chiedere al giudice di nominare esperti che esaminino se una persona giuridica o gli organi amministrativi di una persona giuridica o i suoi membri abbiano agito in modo corretto e, nel caso di constatazione di attività inappropriate, di applicare le misure specificate all’articolo 2.131 (…)».

10      Ai sensi dell’articolo 2.125, paragrafo 1, punto 1, di detto codice, uno o più azionisti che detengano almeno 1/10 delle azioni della persona giuridica possono presentare tale ricorso.

11      Le misure previste all’articolo 2.131 di questo stesso codice includono, in particolare, l’annullamento delle decisioni adottate dagli organi amministrativi della persona giuridica, l’esclusione o la sospensione temporanea dei poteri dei membri dei suoi organi e la possibilità di obbligare la persona giuridica ad intraprendere o meno talune azioni.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, i principali azionisti della «Lietuvos dujos» AB (in prosieguo: la «Lietuvos dujos») erano la E.ON Ruhrgas International GmbH, società di diritto tedesco titolare del 38,91% del capitale sociale, la Gazprom, che deteneva il 37,1% del capitale sociale, e lo Stato lituano che ne deteneva il 17,7%.

13      Il 24 marzo 2004 la Gazprom ha concluso un patto fra azionisti (in prosieguo: il «patto fra azionisti») con la E.ON Ruhrgas International GmbH e lo State Property Fund (Fondo dei beni dello Stato), che agiva per conto della Lietuvos Respublika (Repubblica di Lituania), il quale è stato sostituito successivamente dalla Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (Ministero per l’Energia della Repubblica di Lituania; in prosieguo: la «ministerija»). Tale patto fra azionisti conteneva, all’articolo 7.14, una clausola compromissoria secondo cui «[o]gni domanda, controversia o obiezione relativa al presente patto, o alla violazione, alla validità, all’efficacia o alla risoluzione del medesimo, è sottoposta ad arbitrato».

14      Il 25 marzo 2011, la Lietuvos Respublika, rappresentata dalla ministerija, ha depositato dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius) un ricorso in cui si chiedeva l’apertura di un’inchiesta sulle attività di una persona giuridica.

15      Questo ricorso riguardava la Lietuvos dujos nonché il sig. Valentukevičius, direttore generale della società, e i sigg. Golubev e Seleznev, cittadini russi membri del suo consiglio di amministrazione, nominati dalla Gazprom. Con il citato ricorso, la ministerija ha anche chiesto l’applicazione di talune misure correttive previste dall’articolo 2.131 del codice civile lituano, se tale inchiesta avesse stabilito che le attività della società stessa o delle persone citate erano inappropriate.

16      Ritenendo che tale ricorso violasse la clausola compromissoria prevista all’articolo 7.14 del patto fra azionisti, il 29 agosto 2011 la Gazprom ha presentato presso l’istituto arbitrale della camera di commercio di Stoccolma una domanda di arbitrato nei confronti della ministerija.

17      La Gazprom ha chiesto in particolare al collegio arbitrale costituito dall’istituto arbitrale della camera di commercio di Stoccolma di ordinare alla ministerija di porre fine all’esame della controversia pendente dinanzi al Vilniaus apygardos teismas.

18      Con lodo del 31 luglio 2012, detto collegio arbitrale ha rilevato la violazione parziale della clausola compromissoria contenuta nel patto fra azionisti e ha ingiunto alla ministerija, in particolare, di ritirare o ridurre talune delle domande presentate dinanzi a detto giudice (in prosieguo: il «lodo arbitrale del 31 luglio 2012»).

19      Con ordinanza del 3 settembre 2012, il Vilniaus apygardos teismas ha ordinato l’apertura di un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos. Ha altresì rilevato che la domanda di inchiesta sulle attività di una persona giuridica rientrava nella propria competenza e in virtù del diritto lituano non poteva costituire oggetto di arbitrato.

20      La Lietuvos dujos nonché i sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev hanno impugnato tale decisione dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania). Inoltre la Gazprom, nell’ambito di un altro procedimento, ha adito questo stesso giudice chiedendo il riconoscimento e l’esecuzione in Lituania del lodo arbitrale del 31 luglio 2012.

21      Con una prima ordinanza del 17 dicembre 2012, il Lietuvos apeliacinis teismas ha respinto quest’ultima domanda. Il giudice lituano ha ritenuto, da un lato, che il collegio arbitrale che aveva emesso il citato lodo arbitrale non potesse decidere su una questione già sollevata dinanzi al Vilniaus apygardos teismas ed esaminata da quest’ultimo e, dall’altro lato, che, pronunciandosi su tale questione, il collegio arbitrale non avesse rispettato l’articolo V, paragrafo 2, lettera a), della convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, pag. 3; in prosieguo la «convenzione di New York»).

22      Inoltre, il Lietuvos apeliacinis teismas ha rilevato che, con il lodo arbitrale del 31 luglio 2012, di cui sono stati chiesti il riconoscimento e l’esecuzione, detto collegio arbitrale non solo ha limitato la capacità della ministerija di agire dinanzi al giudice lituano per l’avvio di un’inchiesta sulle attività di una persona giuridica, ma ha altresì negato a questo giudice nazionale il potere, di cui dispone, di pronunciarsi sulla propria competenza. In tal modo, lo stesso collegio arbitrale avrebbe violato la sovranità nazionale della Repubblica di Lituania, in contrasto con l’ordine pubblico lituano e internazionale. Secondo il Lietuvos apeliacinis teismas, il diniego di riconoscimento del lodo era fondato anche sull’articolo V, paragrafo 2, lettera b), della citata convenzione.

23      Con una seconda ordinanza del 21 febbraio 2013, il Lietuvos apeliacinis teismas ha respinto l’appello della Lietuvos dujos nonché dei sigg. Valentukevičius, Golubev e Seleznev avverso la decisione del Vilniaus apygardos teismas, del 3 settembre 2012, di avviare un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos. Ha inoltre confermato la competenza dei giudici lituani ad esaminare la controversia.

24      Le due ordinanze della Lietuvos apeliacinis teismas, del 17 dicembre 2012 e del 21 febbraio 2013, sono state entrambe oggetto di ricorso per cassazione dinanzi alla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania). Quest’ultima ha deciso, con ordinanza del 20 novembre 2013, di sospendere il giudizio sul ricorso avverso la seconda di tali ordinanze, fino alla decisione del ricorso concernente il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale del 31 luglio 2012.

25      Il giudice del rinvio si chiede, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia e dell’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, se il riconoscimento e l’esecuzione del citato lodo arbitrale, da lui qualificato come «anti-suit injunction», possano essere negati in base al rilievo che, in seguito ad un tale riconoscimento e a una tale esecuzione, l’esercizio da parte di un giudice lituano del potere di pronunciarsi sulla propria competenza a decidere della domanda di avvio di un’inchiesta sulle attività di una persona giuridica risulterebbe limitato.

26      Alla luce di quanto sopra, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali che seguono:

«1)      Qualora un collegio arbitrale pronunci una “anti-suit injunction” che vieta ad una parte di presentare determinate domande dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, il quale, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento [n.44/2001], è competente a conoscere il merito della causa civile, se il giudice dello Stato membro abbia il diritto di negare il riconoscimento di un simile lodo arbitrale perché esso limita il diritto del giudice di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere della causa, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento [n. 44/2001].

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui la “anti-suit injunction” pronunciata dal collegio arbitrale imponga ad una parte del procedimento di limitare le sue domande in una causa pendente in un altro Stato membro, sulla quale il giudice di quest’ultimo Stato membro è competente ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento n. 44/2001.

3)      Se un giudice nazionale, che intenda garantire la prevalenza del diritto dell’Unione europea e la piena applicazione del regolamento [n. 44/2001], possa negare il riconoscimento del lodo di un organo arbitrale qualora esso limiti il diritto del giudice nazionale di pronunciarsi sulla propria competenza e sui propri poteri, in una causa che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 44/2001]».

 Sulle questioni pregiudiziali

27      Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, o a che detto giudice si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di proporre talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro.

28      Occorre anzitutto precisare che detto regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), esclude l’arbitrato dal proprio ambito di applicazione.

29      Per stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, deve essere preso in considerazione soltanto l’oggetto di tale controversia (sentenza Rich, C‑190/89, EU:C:1991:319, punto 26).

30      Per quanto concerne l’oggetto del procedimento principale, occorre precisare che dalla decisione di rinvio si ricava che il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas è investito di un ricorso avverso l’ordinanza del Lietuvos apeliacinis teismas che ha negato il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale, qualificato dal giudice di rinvio come «anti-suit injunction», con cui un collegio arbitrale ha ingiunto alla ministerija di ritirare o ridurre talune delle domande formulate dinanzi ai giudici lituani. Parallelamente, il giudice del rinvio è anche investito di un ricorso avverso un’ordinanza del Lietuvos apeliacinis teismas che ha confermato la decisione del Vilniaus apygardos teismas di avviare un’inchiesta sulle attività della Lietuvos dujos, che, secondo il giudice del rinvio, rientra nella materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

31      Secondo il giudice del rinvio, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice nazionale potrebbe pregiudicare l’effetto utile del regolamento n. 44/2001, nel senso che potrebbe limitare l’esercizio, da parte di un tale giudice, del potere di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza ad esaminare una controversia rientrante nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

32      A tal proposito, è opportuno ricordare che la Corte, nella sua sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69), ha ritenuto che un provvedimento inibitorio emesso da parte di un giudice di uno Stato membro che vieti ad una persona di ricorrere ad un procedimento diverso dall’arbitrato nonché di continuare il procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro, competente ai sensi del regolamento n. 44/2001, è incompatibile con detto regolamento.

33      Infatti, un provvedimento inibitorio emesso da un giudice di uno Stato membro che obblighi la parte di un arbitrato a non continuare un procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro non rispetta il principio generale elaborato dalla giurisprudenza della Corte secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia sottopostagli. Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro. Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza del giudice di un altro Stato membro (v. la sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 29).

34      In particolare, la Corte ha ritenuto che un ostacolo, attraverso un tale provvedimento inibitorio, all’esercizio da parte di un giudice di uno Stato membro dei poteri che lo stesso regolamento gli attribuisce vada in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e possa impedire, al ricorrente che considerasse un accordo arbitrale caduco, inoperante o inapplicabile, l’accesso al giudice nazionale da lui nondimeno adito (v., in tal senso, sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C‑185/07, EU:C:2009:69, punti 30 e 31).

35      Nella presente causa, tuttavia, il giudice del rinvio interroga la Corte non sulla compatibilità con il regolamento n. 44/2001 di un tale provvedimento inibitorio emesso da un giudice di uno Stato membro, ma sulla compatibilità con tale regolamento dell’eventuale riconoscimento ed esecuzione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un lodo arbitrale che contenga un provvedimento inibitorio che obbliga una parte di un procedimento arbitrale a ridurre la portata delle domande formulate nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi a un giudice di questo stesso Stato membro.

36      A tal proposito, occorre innanzitutto ricordare che, come indicato al punto 28 della presente sentenza, l’arbitrato non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, il quale si limita a disciplinare i conflitti di competenza tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Poiché i collegi arbitrali non sono organi giurisdizionali statali, non si configura, nel procedimento principale, un tale conflitto ai sensi di detto regolamento.

37      In secondo luogo, riguardo al principio di reciproca fiducia, che gli Stati membri accordano ai rispettivi sistemi giuridici e alle rispettive istituzioni giudiziarie, il quale si traduce nell’armonizzazione delle regole di competenza degli organi giurisdizionali, sulla base del sistema stabilito dal regolamento n. 44/2001, occorre rilevare che, nelle circostanze del procedimento principale, poiché il provvedimento inibitorio è stato pronunciato da un collegio arbitrale, non si configura una violazione di detto principio per l’ingerenza di un giudice di uno Stato membro nella competenza di un giudice di un altro Stato membro.

38      Analogamente, in tali circostanze, il divieto emesso da un collegio arbitrale e rivolto ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di uno Stato membro non può privare questa parte della protezione giurisdizionale cui si fa riferimento al punto 34 della presente sentenza, dato che, nell’ambito della procedura di riconoscimento ed esecuzione di tale lodo arbitrale, da un lato, detta parte potrebbe opporsi a questo riconoscimento e a questa esecuzione e, dall’altro, il giudice adito dovrebbe determinare, sulla base del diritto processuale nazionale e del diritto internazionale applicabili, se si debba o meno procedere al riconoscimento e all’esecuzione di tale lodo arbitrale.

39      Così, in dette circostanze, né il citato lodo arbitrale, né la decisione con cui, se del caso, il giudice di uno Stato membro lo riconosce, sono idonei a pregiudicare la reciproca fiducia tra i giudici dei diversi Stati membri su cui si fonda il regolamento n. 44/2001.

40      Infine, a differenza del provvedimento inibitorio contestato nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69, punto 20), il mancato rispetto del lodo arbitrale del 31 luglio 2012 da parte della ministerija nell’ambito del procedimento relativo all’avvio di un’inchiesta sulle attività di una persona giuridica non comporta l’irrogazione, contro quest’ultima, di sanzioni da parte di un giudice di un altro Stato membro. Ne consegue che gli effetti giuridici di un lodo arbitrale quale quello di cui al procedimento principale si distinguono dagli effetti del provvedimento inibitorio di cui al procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza.

41      Pertanto, la procedura di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale quale quello di cui al procedimento principale è regolata dal diritto nazionale e dal diritto internazionale applicabili nello Stato membro in cui tale riconoscimento e tale esecuzione sono richiesti, e non dal regolamento n. 44/2001.

42      Nelle circostanze di cui al procedimento principale, quindi, l’eventuale limitazione dei poteri attribuiti ad un giudice di uno Stato membro investito di una controversia parallela di pronunciarsi sulla propria competenza potrebbe derivare unicamente dal riconoscimento e dall’esecuzione da parte di un giudice dello stesso Stato membro di un lodo arbitrale, come quello di cui al procedimento principale, ai sensi del diritto processuale di tale Stato membro e, se del caso, della convenzione di New York, che regolano questa materia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

43      Poiché la convenzione di New York disciplina un settore escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, essa non è relativa, segnatamente, ad una «materia particolare», ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento. Infatti, l’articolo 71 di detto regolamento disciplina solamente i rapporti tra lo stesso e le convenzioni relative alle materie particolari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punti 48 e 51).

44      Come emerge dall’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.