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Impugnazione proposta il 17 dicembre dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2013, causa T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / Commissione europea

(Causa C-673/13P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek, agenti)

Altre parti nel procedimento: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Conclusioni della ricorrente

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale;

ai sensi dell’articolo 61 dello statuto della Corte, statuire definitivamente sul primo e sul secondo motivo, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché quest'ultimo decida a riguardo; e

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il motivo di ricorso è unico, sostenendosi che il Tribunale abbia scorrettamente interpretato il concetto di informazioni che “riguard[a]no emissioni nell'ambiente” di cui alla prima frase dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale1 (in prosieguo: il “regolamento di Aarhus”), respingendo la tesi della Commissione secondo cui tale concetto deve essere interpretato in modo coerente e armonico alla luce delle altre disposizioni di cui trattasi. Il motivo si articola in tre parti:

il Tribunale ha scorrettamente omesso di considerare la necessità di garantire la coerenza “interna” del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2 letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di Aarhus, come inteso alla luce dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la “convenzione di Aarhus”);

il Tribunale ha omesso di tenere debito conto delle disposizioni sulla riservatezza nella specifica normativa di settore in materia di tutela di prodotti fitosanitari, segnatamente la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari3 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE4 ; e

il Tribunale ha scorrettamente tralasciato di considerare la necessità di interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di Aarhus per quanto possibile in conformità con la Carta dei diritti fondamentali e con l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, “TRIPS”).

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1 GU L 264, 25.9.2006, pag. 13.

2 GU L 145, 31.5.2001, pag. 43.

3 GU L 230, 19.08.1991, pag. 1.

4 GU L 309, 24.11.2009, pag. 1.