Language of document : ECLI:EU:C:2018:637

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 agosto 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articoli 93 e 94 – Allegato II – Condizionalità – Condizioni agronomiche e ambientali – Requisiti minimi – Attuazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di manutenzione dei siti “monumenti funerari” – Portata»

Nella causa C‑435/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tartu Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu, Estonia), con decisione del 7 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2017, nel procedimento

Argo Kalda Mardi talu

contro

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Argo Kalda Mardi talu, da M. Kõiva, vandeadvokaat;

–        per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A. Sauka e E. Randvere, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 93, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 94 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifiche, GU 2014, L 61, pag. 11 GU 2016, L 130, pag. 13 e GU 2017, L 327, pag. 83), nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Argo Kalda Mardi talu e il Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l’informazione e i registri agricoli, Estonia) (in prosieguo: il «PRIA») in merito alla riduzione dei pagamenti diretti concessi alla ricorrente nel procedimento principale in seguito alla violazione dei requisiti relativi al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 1306/2013

3        Il considerando 54 del regolamento n. 1306/2013 enuncia quanto segue:

«(…) Il meccanismo della condizionalità intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. (…) L’esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l’attività agricola o per la superficie dell’azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. (…)».

4        L’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), di tale regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

c)      “superficie agricola”: una superficie agricola ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)      “azienda”: un’azienda ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall’articolo 91, paragrafo 3».

5        L’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1306/2013 enuncia:

«Ogni beneficiario del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:

a)      tutte le parcelle agricole dell’azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2».

6        Il titolo VI di detto regolamento, intitolato «Condizionalità», include un capo I, intitolato «Ambito di applicazione», nel quale rientrano gli articoli da 91 a 94.

7        A termini dell’articolo 91 del medesimo regolamento:

«1.      Al beneficiario di cui all’articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall’articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.

2.      La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

a)      l’inadempienza sia connessa all’attività agricola del beneficiario,

b)      sia interessata la superficie dell’azienda del beneficiario.

(…)

3.      Ai fini del presente titolo si intende per:

a)      “azienda”: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all’articolo 92, situate all’interno del territorio dello stesso Stato membro;

b)      “criterio”: ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione citate nell’allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto».

8        L’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 è formulato come segue:

«Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell’allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

a)      ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

b)      sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

c)      benessere degli animali».

9        In forza dell’articolo 94 di tale regolamento:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell’allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell’allegato II».

10      L’allegato II del regolamento in parola, intitolato «Regole di condizionalità di cui all’articolo 93», contiene l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni.

11      La norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali denominata «norma BCAA 7», il cui tema principale è intitolato «Livello minimo di mantenimento dei paesaggi», è così formulata:

«Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze (…)».

 Regolamento n. 1307/2013

12      L’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Definizioni e relative disposizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

b)      “azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c)      “attività agricola”:

i)      la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

ii)      il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o

iii)      lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

(…)

e)      “superficie agricola”: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti».

 Diritto estone

13      L’articolo 32, paragrafo 3, dell’Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (legge di attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea):

«I criteri relativi al mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono previsti mediante un regolamento del Ministro competente in materia».

14      L’articolo 3, paragrafo 9, del põllumajandusministri määrus nr 4 «Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded» (regolamento n. 4 del Ministro per l’Agricoltura, recante Obblighi riguardanti il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali), del 14 gennaio 2015 (in prosieguo: il «regolamento n. 4»), enuncia quanto segue:

«Un immobile a carattere monumentale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della muinsuskaitseseadus [legge sulla tutela del patrimonio culturale] che si trovi su una superficie agricola deve essere preservato qualora si tratti di un luogo di sepoltura, di un sito preistorico, di una pietra forata, di un luogo di culto, di un sentiero o di un ponte».

15      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del maaeluministri määrus nr 32 «Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus klimaa- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus» (regolamento n. 32 del Ministro per gli Affari delle Zone rurali, recante Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti, del pagamento unico per superficie, del pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e del pagamento per i giovani agricoltori), del 17 aprile 2015:

«Il beneficiario di un pagamento indicato nell’articolo 92 del regolamento (…) n. 1306/2013 (…) deve rispettare, nello svolgimento della sua attività agricola e sull’intera superficie dell’azienda agricola, gli obblighi stabiliti dal regolamento n. 4 (…) nonché i criteri di gestione obbligatori pubblicati ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della legge di attuazione della politica agricola comune dell’Unione europea».

16      L’articolo 3 della muinsuskaitseseadus (legge sulla tutela dei monumenti), intitolato «Categorie di monumenti», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Possono costituire monumenti i seguenti beni o insiemi di beni:

1)      insediamenti preistorici, medievali e dell’età moderna, fortificazioni, rifugi, luoghi di culto, luoghi di sepoltura, siti preistorici, pietre forate (lohukivid), sentieri, ponti, porti e luoghi di attività (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      La ricorrente nel procedimento principale ha chiesto di beneficiare, relativamente all’anno 2016, di un pagamento unico per superficie nonché di un pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

18      In seguito a un controllo, il 24 novembre 2016 il PRIA ha contestato alla ricorrente nel procedimento principale la violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 4, in quanto le pietre di un monumento archeologico, segnatamente di un tumulo funerario di pietre ubicato ai limiti di una parcella agricola, erano stati spostati e depositati ai bordi del campo e i cespugli esistenti erano stati rimossi. Di conseguenza, il PRIA prospettava la riduzione del 3% il pagamento richiesto.

19      Il 7 dicembre 2016, il PRIA ha risposto alle obiezioni formulate dalla ricorrente nel procedimento principale, chiarendole che l’obbligo violato derivava, in realtà, dall’articolo 3, del regolamento n. 4 e che avrebbe dovuto essere rispettato sulla parte di superficie che si trovava all’esterno dei limiti della parcella agricola e relativamente alla quale non era stata depositata alcuna domanda d’aiuto.

20      Con due decisioni del 15 dicembre 2016, il PRIA ha ridotto del 3% il pagamento unico concesso alla ricorrente nel procedimento principale e il pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, precisamente per importi pari, rispettivamente, a EUR 2 554,94 e a EUR 1 161,64.

21      Con decisione del 20 febbraio 2017, il PRIA ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente nel procedimento principale, ritenendo di essere competente per constatare la violazione dell’obbligo di preservare un immobile a carattere monumentale che si trovi su una parcella agricola, che i requisiti dovevano risultare soddisfatti su tutta la superficie agricola, compresa quella relativamente alla quale non era stato chiesto alcun pagamento, di aver valutato le circostanze alla base della riduzione dei pagamenti nel loro insieme e che non c’era stata violazione del diritto di essere ascoltato.

22      Il 23 marzo 2017, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto al Tartu Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu, Estonia) l’annullamento delle decisioni del 15 dicembre 2016 e della decisione del 20 febbraio 2017, nonché la condanna del PRIA al versamento delle somme che, in forza di tali decisioni, non le erano state corrisposte.

23      La ricorrente nel procedimento principale sostiene che le pietre di cui trattasi non costituirebbero un tumulo funerario e che il PRIA non era competente a constatare lo stato di un immobile a carattere monumentale. Essa afferma che quest’ultimo non ha accertato se essa fosse l’autore dell’atto contestato e se si fosse in presenza di cause di esenzione. Essa rileva che non è possibile comprendere come sia stata determinata l’entità della sanzione amministrativa, dato che il PRIA ha utilizzato una matrice di valutazione, rinunciando a motivare l’atto amministrativo di cui trattasi, il che sarebbe illegittimo da un punto di vista formale.

24      Essa sostiene inoltre che l’area in cui è stata commessa l’infrazione è situata fuori della parcella agricola interessata e non fa parte della sua azienda agricola. Avendo ciononostante concluso nel senso dell’esistenza di un’infrazione, il PRIA avrebbe violato gli articoli 23 e 32 della Costituzione estone, dato che la norma di conferimento del relativo potere non era sufficientemente chiara e precisa. A suo avviso, la sanzione amministrativa inflittale viola il principio del ne bis in idem. Infine, sarebbe stato violato il suo diritto di essere ascoltata, giacché il PRIA non ha preso in considerazione la sua argomentazione.

25      Il PRIA chiede il rigetto del ricorso, facendo valere, in primo luogo, che la ricorrente nel procedimento principale non ignorava, al momento dell’ispezione, l’esistenza di una violazione degli obblighi ad essa incombenti, essendo intercorsi taluni scambi di lettere su tale argomento; in secondo luogo, che l’atto amministrativo in esame è formalmente conforme al diritto, dato che sono state fornite motivazioni a tal riguardo alla ricorrente nella causa principale, che sarebbe stata altresì ascoltata, e, in terzo luogo, che le conclusioni che hanno portato all’adozione di tale atto sono state tratte dalle prove raccolte nel corso di tale controllo.

26      Il PRIA precisa che il monumento archeologico di cui trattasi, che consiste in un tumulo funerario di pietre, è iscritto nel registro nazionale, che compare sul sito Internet del Muinsuskaitseamet (Ufficio per la tutela del patrimonio culturale, Estonia). A tal riguardo, sarebbe previsto un diritto di prelazione a favore dello Stato, iscritto nel registro immobiliare. Esso indica di essersi fondato altresì su tali elementi per adottare le decisioni contestate. Esso aggiunge che la ricorrente nel procedimento principale, nella sua domanda per ottenere i pagamenti, aveva indicato di detenere un elemento topografico che doveva essere preservato. Esso osserva che non vi era stata violazione del principio ne bis in idem, in assenza di cumulo di azioni di carattere amministrativo e di azioni di carattere penale.

27      Secondo il PRIA, la riduzione dei pagamenti è giustificata dalla valutazione da esso effettuata e dalla matrice di valutazione che appare nell’atto di controllo, inoltre il tasso del 3% è stato fissato tenendo conto dell’importanza dei pagamenti, della gravità e del carattere continuato dell’infrazione.

28      Peraltro, dato che il terreno interessato fa parte della superficie agricola, si sarebbero dovuti rispettare i requisiti in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali.

29      Preliminarmente, il giudice del rinvio rileva che il tumulo funerario oggetto del procedimento principale è stato classificato quale immobile a carattere monumentale dal regolamento n. 59 del Ministro della Cultura, del 1o settembre 1997.

30      Detto giudice ritiene che l’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento n. 4 consiste nel tutelare i tumuli funerari di pietre in quanto aventi carattere monumentale, ma non si può chiaramente dedurre dal diritto dell’Unione che l’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 persegua altresì un obiettivo di questo tipo. Il titolo «Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio» che appare all’allegato II di tale regolamento potrebbe riguardare la tutela dell’ambiente esclusivamente quale sistema ecologico e biologico e non quale sistema culturale e storico.

31      Detto giudice rileva che la ricorrente nel procedimento principale non ha utilizzato come superficie agricola il terreno sul quale si trovava il tumulo funerario e non ha chiesto il pagamento riguardo a tale terreno.

32      Infine, non sarebbe possibile stabilire chiaramente se i requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni si applichino a ogni azienda agricola.

33      In tale contesto, il Tartu Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’obbligo di mantenere tumuli funerari di pietre (kivikalmed), che uno Stato membro impone al richiedente un pagamento unico per superficie nonché un pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, e per la cui violazione viene applicata la sanzione amministrativa, stabilita nell’articolo 39 del regolamento delegato [(UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48)], di una riduzione dei pagamenti del 3%, sia compatibile con l’articolo 93, paragrafo 1, e con l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 (…) nonché con le norme minime stabilite nell’allegato II del medesimo regolamento.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se il richiedente un pagamento unico per superficie nonché un pagamento per il sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 91, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 93, paragrafo 1 e dell’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 (…) nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento n. 1307/2013 (…), debba rispettare le norme riguardanti le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, su tutta la sua azienda agricola – al fine di evitare l’applicazione di una sanzione amministrativa – oppure soltanto sulla superficie agricola per la quale viene in concreto richiesto un pagamento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

34      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 93, paragrafo 1, l’articolo 94 e l’allegato II del regolamento n. 1306/2013 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga, in quanto norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui a detto allegato II, di mantenere, su una superficie agricola, taluni tumuli funerari di pietre, la cui rimozione comporti una violazione di una siffatta norma e, pertanto, la riduzione dei pagamenti dovuti all’azienda agricola coinvolta.

35      Si deve ricordare che la Corte ha dichiarato che il compito di provvedere affinché tutte le terre agricole siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali spetta agli Stati membri, i quali, a tal fine, definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi sulla base dello schema stabilito nel pertinente allegato del regolamento all’epoca vigente, tenendo conto delle peculiarità delle superfici interessate (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 25).

36      Se gli Stati membri sono dunque tenuti, nel definire tali requisiti, ad attenersi al suddetto allegato, il medesimo lascia loro, impiegando nozioni e termini generali, di un certo potere discrezionale in ordine alla determinazione concreta dei requisiti medesimi (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 26).

37      Inoltre, dalla stessa espressione «buone condizioni agronomiche e ambientali» s’inferisce che gli Stati membri possono imporre buone condizioni agronomiche e ambientali a fini ambientali (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 27).

38      Tali principi, che sono stati ricavati per l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), sono trasponibili all’interpretazione dell’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013, avente contenuto analogo.

39      Secondo l’articolo 93 di quest’ultimo regolamento, le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fanno parte delle regole di condizionalità, le quali, come previsto dall’articolo 91 del medesimo regolamento, devono essere rispettate a pena di sanzioni amministrative. Tali norme sono fissate a livello nazionale, elencate nell’allegato II del regolamento in parola e riguardano specialmente il settore dell’ambiente.

40      L’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 obbliga gli Stati membri a definire, a livello nazionale o regionale, norme minime che i beneficiari di aiuti devono applicare in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali, sulla base dell’allegato II del medesimo regolamento.

41      Alla stregua di quanto era previsto dall’allegato IV del regolamento n. 1782/2003, la norma BCAA 7, enunciata nell’allegato II del regolamento n. 1306/2013 e il cui tema principale è rubricato «Livello minimo di mantenimento dei paesaggi», include il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio tra i requisiti e le norme da rispettare a tal fine. Tra gli elementi caratteristici del paesaggio contemplati dall’allegato II di quest’ultimo regolamento compaiono siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze.

42      Nel caso di specie, occorre stabilire se, come sostengono il governo estone e la Commissione, un tumulo funerario di pietre possa essere qualificato come «elemento caratteristico del paesaggio», la cui conservazione appare tra le norme enunciate all’allegato II del regolamento n. 1306/2013.

43      Siccome la nozione di «elementi caratteristici del paesaggio» non è definita dal regolamento n. 1306/2013, occorre interpretarla, come propone l’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, tenendo conto della sua accezione abituale nonché del contesto nel quale essa è comunemente utilizzata. (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 34).

44      A tal riguardo, si deve constatare che un’interpretazione restrittiva della nozione di «elementi caratteristici del paesaggio», che, in particolare, escluda gli elementi risultanti dagli interventi dell’uomo, sarebbe contraria al potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel definire i requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 94 di detto regolamento. (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 37).

45      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che gli elementi caratteristici del paesaggio costituiscono elementi fisici dell’ambiente e che i requisiti relativi al mantenimento di tali elementi caratteristici devono contribuire a conservarli come elementi fisici dell’ambiente (sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 41)

46      Ebbene, la conservazione dei tumuli funerari di pietre contribuisce alla salvaguardia degli elementi del patrimonio culturale e storico dei uno Stato membro quali elementi fisici dell’ambiente.

47      In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere che l’articolo 93, paragrafo 1, l’articolo 94 e l’allegato II del regolamento n. 1306/2013 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in quanto norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui a detto allegato II, di mantenere, su una superficie agricola, taluni tumuli funerari di pietre, la cui rimozione comporti una violazione di una siffatta norma e, pertanto, la riduzione dei pagamenti dovuti all’azienda agricola coinvolta.

 Sulla seconda questione

48      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 91, paragrafi 1 e 2, l’articolo 93, paragrafo 1, e l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 debbano essere interpretati nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono essere rispettati all’interno di tutta l’azienda agricola oppure soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto.

49      A tal riguardo, l’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto delle regole di condizionalità qualora, in particolare, sia interessata la superficie dell’azienda agricola, là dove l’azienda è definita, ai fini del titolo VI del regolamento in cui detta disposizione si colloca, all’articolo 91, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, come costituita da tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, fra l’altro, di pagamenti diretti, situate all’interno del territorio dello stesso Stato membro.

50      Gli articoli 93 e 94 del regolamento in parola fanno riferimento all’insieme delle superfici agricole di un’azienda. Così, l’articolo 93 precisa il contenuto delle regole di condizionalità citando, in particolare, le buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni, che devono essere intesi come l’insieme dei terreni agricoli di un’azienda. Per quanto riguarda il menzionato articolo 94, esso impone agli Stati membri di provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

51      Occorre constatare che nessuna di tali disposizioni prevede una distinzione – nel contesto del rispetto delle regole di condizionalità e, più in particolare, delle buone condizioni agronomiche e ambientali – tra le superfici agricole per le quali sia stata depositata una domanda d’aiuto e quelle per le quali ciò non sia avvenuto.

52      Il fatto di esigere il rispetto delle regole di condizionalità esclusivamente per le superfici agricole per le quali è chiesto l’aiuto sarebbe del resto contrario alla stessa finalità del meccanismo della condizionalità, il quale, ai sensi del considerando 54 del regolamento n. 1306/2013, mira a contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

53      Infatti, da un lato, i requisiti derivanti da tali regole devono essere, conformemente al considerando 54 del medesimo regolamento, legati all’attività agricola o ai terreni dell’azienda agricola, il che si traduce nell’obbligo di rispettare le suddette norme anche sui terreni che non sono più utilizzati a fini di produzione agricola, come previsto dall’articolo 94 del regolamento.

54      Dall’altro lato, se il mancato rispetto delle suddette norme fosse sanzionato unicamente quando riguarda una superficie agricola per la quale è stato chiesto un aiuto, sussisterebbe un rischio di elusione delle regole di condizionalità da parte delle aziende agricole. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle conclusioni, sarebbe a tal fine sufficiente che, con riferimento a un determinato anno, un’azienda agricola non includa nella sua domanda di aiuto una superficie agricola contenente un elemento caratteristico del paesaggio scomodo per la sua attività, che potrebbe spostare o smantellare prima di includere, l’anno successivo, detta superficie nella sua domanda d’aiuto, senza esporsi a una qualsivoglia sanzione amministrativa.

55      In considerazione di quanto precede, alla seconda questione occorre rispondere che l’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 91, paragrafi 1 e 2, l’articolo 93, paragrafo 1, e l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all’interno di tutta l’azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 93, paragrafo 1, l’articolo 94 e l’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in quanto norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui a detto allegato II, di mantenere, su una superficie agricola, taluni tumuli funerari di pietre, la cui rimozione comporti una violazione di una siffatta norma e, pertanto, la riduzione dei pagamenti dovuti all’azienda agricola coinvolta.

2)      L’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 91, paragrafi 1 e 2, l’articolo 93, paragrafo 1, e l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all’interno di tutta l’azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto.

Firme


*      Lingua processuale: l’estone.