CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 21 giugno 2017 (1)
Causa C‑306/16
António Fernando Maio Marques da Rosa
contro
Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo)]
«Rinvio pregiudiziale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 – Articolo 5 – Riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni – Lavoro a turni – Periodo di più di sei giorni di lavoro consecutivi»
I. Introduzione
1. La presente causa ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), che verte sull’interpretazione degli articoli 5 delle direttive 93/104/CE (2) e 2003/88/CE (3), relativi al riposo settimanale, nonché dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sul diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque. Il giudice del rinvio intende, in sostanza, accertarsi se il riposo settimanale cui il lavoratore ha diritto in forza delle suddette disposizioni debba essere concesso entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi.
2. Nelle presenti conclusioni illustrerò i motivi per cui ritengo che a tale questione debba rispondersi in senso negativo e che, in base alle suddette disposizioni, il giorno di riposo settimanale possa essere concesso in un giorno qualsiasi nell’ambito di ciascun periodo di sette giorni.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
3. La direttiva 93/104 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/88, con effetto dal 2 agosto 2004 (4). I fatti di cui al procedimento principale sono disciplinati, ratione temporis, in parte dalla direttiva 93/104 e in parte dalla direttiva 2003/88 (5).
4. L’articolo 5 della direttiva 93/104, intitolato «Riposo settimanale», prevede quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3.
Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore».
5. L’articolo 5 della direttiva 2003/88 riprende in termini identici l’articolo 5 della direttiva 93/104 (6).
B. Diritto portoghese
1. Codice del lavoro del 2003
6. Dalla decisione di rinvio si apprende che la direttiva 93/104 è stata recepita nell’ordinamento giuridico portoghese in occasione dell’adozione del Código do Trabalho 2003 (7) (codice del lavoro del 2003). L’articolo 205, paragrafo 1, di quest’ultimo dispone quanto segue (8):
«Il lavoratore ha diritto a un giorno almeno di riposo alla settimana».
7. L’articolo 206, paragrafo 1, del suddetto codice così prevede:
«Si può accordare, per tutte o alcune settimane dell’anno, mezza giornata o una giornata di riposo, oltre al giorno di riposo settimanale prescritto dalla legge».
8. L’articolo 207, paragrafo 1, dello stesso codice dispone quanto segue:
«Al giorno di riposo settimanale obbligatorio si aggiunge un periodo di undici ore che corrisponde alla durata minima di riposo giornaliero prevista all’articolo 176».
2. Codice del lavoro del 2009
9. La direttiva 2003/88 è stata recepita nell’ordinamento giuridico portoghese in occasione dell’adozione del Código do Trabalho 2009 (9) (codice del lavoro del 2009).
10. L’articolo 232, paragrafi 1 e 3, del suddetto codice dispone quanto segue:
«1. Il lavoratore ha diritto a un giorno almeno di riposo alla settimana.
(…)
3. Mediante contrattazione collettiva o con un contratto di lavoro si potrà accordare un periodo di riposo settimanale supplementare, continuo o discontinuo, per tutte o alcune settimane dell’anno».
11. L’articolo 233, paragrafi 1 e 2, del suddetto codice è così formulato:
«1. Il lavoratore deve poter fruire in modo continuato del periodo di riposo settimanale obbligatorio e del periodo di riposo giornaliero di 11 ore stabilito dall’articolo 214.
2. Il periodo di 11 ore cui si riferisce il precedente paragrafo si considera integrato, in tutto o in parte, nel periodo di riposo settimanale supplementare consecutivo al riposo settimanale obbligatorio».
3. Accordi aziendali
12. Dalla decisione di rinvio si apprende che il rapporto di lavoro tra le parti nel procedimento principale era altresì disciplinato da due accordi aziendali, stipulati rispettivamente negli anni 2002 e 2003 (10). Tali accordi prevedono, in particolare, per un lavoratore che occupa il tipo di posto del ricorrente nel procedimento principale, il diritto a due giorni consecutivi di riposo settimanale.
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
13. Il sig. Maio Marques da Rosa, ricorrente nel procedimento principale, ha lavorato dal 1991 al 2014 – dall’anno 1999 in qualità di cassiere – presso la società convenuta, Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA (in prosieguo: la «Varzim Sol»), che possiede e gestisce un casinò in Portogallo. Il casinò è aperto tutti i giorni, salvo il 24 e il 25 dicembre, per un certo numero di ore dal pomeriggio fino al mattino.
14. All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, gli orari dei dipendenti della Varzim Sol che prestavano servizio nelle sale giochi prevedevano due giorni consecutivi di riposo. I cassieri, incluso il ricorrente, lavoravano facendo turni nei quattro orari previsti, secondo l’orario di lavoro previamente fissato e annunciato dalla Varzim Sol.
15. Durante gli anni 2008 e 2009 il ricorrente ha, in talune occasioni, lavorato sette giorni consecutivi. A partire dal 2010, la Varzim Sol ha modificato gli orari, in modo tale che i dipendenti lavorassero al massimo sei giorni consecutivi.
16. Il contratto di lavoro del ricorrente è stato risolto il 16 marzo 2014.
17. Il ricorrente ha presentato un ricorso avverso la Varzim Sol volto a far dichiarare, in sostanza, che quest’ultima non gli aveva concesso i giorni di riposo obbligatori cui egli riteneva di aver diritto in forza della normativa portoghese e degli accordi aziendali. A tal riguardo egli ha chiesto il versamento di talune indennità e il risarcimento dei danni in misura pari al compenso per le ore straordinarie effettuate, per i settimi giorni consecutivi durante i quali aveva dovuto lavorare e per la privazione del secondo giorno di riposo settimanale, nonché per i giorni di riposo compensativo non concessi.
18. Poiché il tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso, il ricorrente ha proposto appello dinanzi al Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto).
19. Quest’ultimo giudice, nutrendo dubbi sull’interpretazione degli articoli 5 delle direttive 93/104 e 2003/88, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Alla luce degli articoli 5 [delle direttive 93/104 e 2003/88], nonché dell’articolo 31 della [Carta], nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un’attività continuata 24 ore su 24, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente essere concesso nell’ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, ossia almeno il settimo giorno successivo a 6 giorni di lavoro consecutivi.
2) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni l’interpretazione secondo la quale, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere loro, per ogni settimana, i periodi di riposo settimanale cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per ore di lavoro straordinario, a lavorare per 10 giorni consecutivi (segnatamente, dal mercoledì di una settimana, preceduto da un periodo di riposo il lunedì e il martedì, al venerdì della settimana successiva, seguito da riposo il sabato e la domenica).
3) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un’interpretazione secondo la quale il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno nell’ambito di un determinato periodo di 7 giorni di calendario e il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero), a sua volta, può essere concesso in un qualsiasi giorno nell’ambito del periodo di 7 giorni di calendario immediatamente successivo.
4) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni, tenuto conto anche del disposto dell’articolo 16, lettera a), della direttiva [2003/88], un’interpretazione secondo la quale un lavoratore, invece di beneficiare di un periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero) nell’ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, possa beneficiare di due periodi, consecutivi o meno, di 24 ore di riposo ininterrotto in uno qualsiasi dei 4 giorni di calendario di un dato periodo di riferimento di 14 giorni».
20. La Varzim Sol, ricorrente nel procedimento principale, i governi portoghese, ungherese, polacco, finlandese e svedese nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza tenutasi il 5 aprile 2017, la Varzim Sol, il governo portoghese nonché la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali.
IV. Analisi
A. Sull’oggetto delle questioni pregiudiziali e sulle disposizioni del diritto dell’Unione da interpretare
1. Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza
21. Il giudice del rinvio, con le sue prime tre questioni, che vanno esaminate congiuntamente, domanda, in sostanza, se gli articoli 5 delle direttive 93/104 e 2003/88, nonché l’articolo 31 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il periodo di riposo settimanale cui il lavoratore ha diritto deve essere concesso entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi o se il datore di lavoro sia libero di scegliere, per ogni periodo di sette giorni, il momento in cui cade il periodo di riposo settimanale.
22. In via preliminare, si deve osservare che i fatti della controversia di cui al procedimento principale rientrano, in parte, nell’ambito delle disposizioni della direttiva 93/104, che era in vigore fino al 1o agosto 2004, e, in parte, nell’ambito di quelle della direttiva 2003/88, che ha proceduto, con effetto dal 2 agosto 2004, alla codificazione delle disposizioni della direttiva 93/104 (11). Tuttavia, dal momento che gli articoli 5 di tali direttive sono formulati in termini identici (12) e che le risposte alle prime tre questioni sollevate dal giudice del rinvio sono, a causa di tale identità, le medesime qualunque sia la direttiva applicabile, è opportuno, al fine di rispondere alle suddette questioni, fare riferimento unicamente alle disposizioni della direttiva 2003/88 (13). Inoltre, per lo stesso motivo, occorre considerare che l’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 93/104, fornita dalla Corte, può essere integralmente applicata all’articolo 5 della direttiva 2003/88 (14).
23. Si deve, inoltre, osservare che la prima questione riguarda specificamente il «caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un’attività continuata 24 ore su 24». Tale formulazione solleva la questione dell’eventuale pertinenza, nel caso di specie, dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2003/88, in forza del quale si può derogare, in particolare, all’articolo 5 della stessa direttiva per le attività di lavoro a turni (15).
24. Orbene, il giudice del rinvio non indica se, a suo avviso, il ricorrente nel procedimento principale dovesse essere considerato, nell’ambito del suo lavoro presso la Varzim Sol, un lavoratore a turni ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2003/88 e/o svolgesse, presso detta società, un lavoro a turni ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della medesima direttiva (16). Il giudice del rinvio non indica nemmeno se il diritto portoghese preveda deroghe all’articolo 5 della direttiva 2003/88 per le attività di lavoro a turni, consentite dall’articolo 17, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva (17). In effetti, tale giudice non fa riferimento né a quest’ultima disposizione né alle disposizioni del diritto portoghese, invocate dal ricorrente, relative ai lavoratori a turni (18).
25. In tali circostanze, muovo dal presupposto che il diritto portoghese non preveda deroghe all’articolo 5 della direttiva 2003/88 per le attività del lavoro a turni (19) ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva e che quest’ultima disposizione non sia, quindi, rilevante ai fini della pronuncia sulla controversia di cui al procedimento principale.
26. Inoltre, occorre rilevare che il giudice del rinvio non dà nemmeno atto di elementi nel senso che gli accordi aziendali che disciplinavano il rapporto di lavoro tra le parti della controversia di cui al procedimento principale contenessero disposizioni di deroga all’articolo 5 della direttiva 2003/88, ai sensi dell’articolo 18 di quest’ultima (20). Dalla decisione di rinvio risulta, invece, che tali accordi attribuivano al ricorrente il diritto a un giorno di riposo settimanale supplementare, in aggiunta a quello previsto all’articolo 5 della direttiva 2003/88 (21). In altri termini, tali accordi concedevano al ricorrente una protezione più estesa di quella prevista al suddetto articolo 5 (22).
27. Tenuto conto di quanto precede, ritengo che le questioni pregiudiziali dalla prima alla terza non riguardino il caso in cui il diritto nazionale o i contratti collettivi consentono deroghe all’articolo 5 della direttiva 2003/88, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 18 di detta direttiva, quanto piuttosto la «situazione predefinita» disciplinata unicamente dall’articolo 5 di tale direttiva. Lo stesso giudice del rinvio rileva, del resto, che le disposizioni dei codici del lavoro del 2003 e del 2009 e degli accordi aziendali applicabili nel procedimento principale devono essere interpretate conformemente a quest’ultimo articolo.
28. Infine, si deve constatare che il giudice del rinvio, con la sua seconda questione pregiudiziale, si interroga sulla conformità all’articolo 5 della direttiva 2003/88 e all’articolo 31 della Carta della situazione in cui il lavoratore può essere tenuto a lavorare fino a dieci giorni consecutivi «senza corrispondergli una retribuzione per ore di lavoro straordinario».
29. A tal riguardo si deve ribadire come dalla giurisprudenza della Corte emerga che, eccezion fatta per l’ipotesi particolare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, in materia di congedo annuale retribuito, quest’ultima si limita a disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, cosicché, in linea di principio, essa non si applica alla retribuzione dei lavoratori (23). Quindi, la questione se e, eventualmente, in quale misura il ricorrente abbia diritto, come sostiene (24), alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario non è disciplinata dalla direttiva 2003/88, bensì, semmai, dalle disposizioni pertinenti del diritto nazionale nonché degli accordi aziendali applicabili.
30. In conclusione, ritengo che occorra intendere le questioni dalla prima alla terza come volte a determinare, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il periodo di riposo settimanale deve essere concesso entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi.
2. Sulla quarta questione pregiudiziale
31. Il giudice del rinvio, con la sua quarta questione, si interroga, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88, secondo il quale gli Stati membri possono prevedere, per l’applicazione dell’articolo 5, un periodo di riferimento non superiore a quattordici giorni (25).
32. A tal riguardo il giudice del rinvio non ha dato indicazioni nel senso che la Repubblica portoghese si sarebbe avvalsa della facoltà, sancita all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88, di prevedere un siffatto periodo di riferimento per l’applicazione dell’articolo 5 di tale direttiva. Sia il ricorrente nel procedimento principale sia il governo portoghese e la Commissione rilevano che tale possibilità non si è concretata nella normativa portoghese.
33. In tali circostanze, suggerisco alla Corte di dichiarare, in forza di una giurisprudenza costante, che la quarta questione è irricevibile (26).
B. Sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2003/88 e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta
34. Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2003/88, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore (in prosieguo: il «periodo di riposo settimanale») a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3 di tale direttiva.
35. Il ricorrente e il governo portoghese sono dell’avviso, in sostanza, che, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2003/88, il periodo di riposo settimanale debba essere concesso entro il settimo giorno successivo a 6 giorni di lavoro consecutivi. Invece, secondo la Varzim Sol, i governi ungherese, polacco, finlandese e svedese nonché la Commissione, in sostanza, tale disposizione richiede unicamente che un periodo di riposo di almeno 35 ore (27) sia concesso per ciascun periodo di 7 giorni, tale che il periodo di riposo settimanale possa cadere in qualsiasi giorno durante detto periodo di 7 giorni.
36. Si deve innanzitutto osservare che i termini «per ogni periodo di 7 giorni», che figurano all’articolo 5 della direttiva 2003/88, non contengono alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri e che, pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte, essi devono dar luogo, in tutta l’Unione, a un’interpretazione autonoma e uniforme (28).
37. Per i motivi indicati in prosieguo, condivido l’interpretazione secondo cui l’articolo 5 della direttiva 2003/88 richiede non già che il periodo di riposo settimanale sia necessariamente concesso entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi, bensì che sia concesso nell’ambito di ciascun periodo di sette giorni. Tale interpretazione implica che, ai sensi di detta disposizione, un lavoratore possa, in linea di principio, essere tenuto a lavorare fino a dodici giorni consecutivi (29), purché siano rispettate le altre prescrizioni minime della direttiva 2003/88, in particolare quelle relative al riposo giornaliero e alla durata massima settimanale del lavoro (30).
38. In primo luogo, tale conclusione mi sembra derivare da un’interpretazione letterale dell’articolo 5 della direttiva 2003/88. Infatti, i termini «per ogni periodo di 7 giorni» non esprimono un momento preciso in cui il periodo di riposo settimanale deve aver luogo, ma si riferiscono piuttosto a una durata (sette giorni) nell’ambito della quale un siffatto periodo deve essere concesso. Inoltre, la formulazione di tale disposizione non fa alcun riferimento a «giorni di lavoro consecutivi», ma richiede, invece, che il periodo di riposo settimanale sia concesso per ogni periodo di sette giorni, indipendentemente dal fatto se, e in quale misura, il lavoratore abbia lavorato o no durante questi sette giorni (31).
39. Ne consegue, a mio avviso, che la nozione di «periodo di sette giorni» di cui all’articolo 5 della direttiva 2003/88 non designa un periodo il cui inizio è variabile, nel senso che inizia a decorrere dopo la fine di ogni periodo di riposo settimanale, come sembrano ritenere il ricorrente nel procedimento principale e il governo portoghese, ma piuttosto periodi fissi che si susseguono (32).
40. In secondo luogo, si deve osservare che, in altri testi del diritto dell’Unione, il legislatore dell’Unione ha esplicitamente imposto agli Stati membri di assicurare ai lavoratori un periodo di riposo dopo un determinato periodo di tempo (33). Il fatto che il legislatore dell’Unione abbia adottato una formulazione meno rigida nell’articolo 5 della direttiva 2003/88 mostra, a mio avviso, che esso non ha voluto imporre che il periodo di riposo settimanale previsto in tale articolo sia concesso dopo un determinato numero di giorni di lavoro consecutivi (34). Aggiungo che l’interpretazione proposta dal ricorrente e dal governo portoghese, secondo cui l’articolo 5 limita il numero di giorni di lavoro consecutivi a sei, non trova riscontro in nessuna delle versioni linguistiche della direttiva 2003/88 (35).
41. In terzo luogo, i lavori preparatori alla direttiva 93/104, che è stata sostituita dalla direttiva 2003/88 (36), confermano, a mio avviso, che l’articolo 5 di quest’ultima mira ad assicurare ai lavoratori un periodo minimo di riposo a settimana rimettendo, però, ai legislatori nazionali e alle parti sociali un certo margine di discrezionalità riguardo all’organizzazione dell’orario di lavoro (37). Tale interpretazione è anche quella sottesa ai documenti della Commissione relativi al recepimento da parte degli Stati membri delle direttive 93/104 e 2003/88 (38). Inoltre, se è vero che nella versione iniziale menzionava il riposo domenicale, la disposizione dell’articolo 5 della direttiva 93/104 si limitava in realtà a enunciare che il periodo minimo di riposo settimanale comprendeva «in linea di principio» la domenica (39).
42. Infine, ritengo che il fatto di imporre un periodo di riposo settimanale nell’ambito di ogni periodo di sette giorni sia conforme all’obiettivo essenziale della direttiva 2003/88, come constatato dalla Corte, ossia proteggere in modo efficace la sicurezza e la salute dei lavoratori (40). A tale riguardo si deve osservare che l’articolo 5 della direttiva 2003/88 costituisce solo la norma di base applicabile a qualsiasi lavoratore, cui si aggiungono norme speciali per i settori di attività che sono caratterizzati da una certa onerosità o da particolari rischi (41).
43. Per quanto riguarda l’articolo 31 della Carta, disposizione anch’essa oggetto delle questioni pregiudiziali, si deve osservare che, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, ogni lavoratore ha diritto, in particolare, a periodi di riposo settimanali. Orbene, dalle spiegazioni relative alla Carta (42) risulta che detto paragrafo si basa sulla direttiva 93/104 nonché sull’articolo 2 della Carta sociale europea (43) e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (44).
44. In tali circostanze, è opportuno considerare, per quanto riguarda il diritto al riposo settimanale, che il campo di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta corrisponde a quello dell’articolo 5 della direttiva 2003/88. Ne consegue che l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non può fornire ulteriori elementi utili ai fini dell’interpretazione richiesta dell’articolo 5 della direttiva 2003/88.
45. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 5 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi non richiedono che un periodo di riposo sia concesso entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che un tale periodo sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni. Va ricordato che tale interpretazione si applica altresì all’articolo 5 della direttiva 93/104 (45). La medesima interpretazione implica che, in forza delle suddette disposizioni, il lavoratore possa, in linea di principio, essere tenuto a lavorare fino a dodici giorni consecutivi, purché siano rispettate le altre prescrizioni minime della direttiva 2003/88, in particolare quelle relative al riposo giornaliero e alla durata massima settimanale del lavoro (46).
46. In tale contesto, occorre ricordare che, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione operata dalla direttiva 2003/88, gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni nazionali che concedano ai lavoratori una protezione maggiore, per quanto riguarda il riposo settimanale, di quella concessa dalla direttiva 2003/88. Come emerge espressamente dall’articolo 15 di tale direttiva, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (47). Spetta al giudice del rinvio determinare se e in quale misura siffatte disposizioni più favorevoli siano previste dalla normativa portoghese (48) e/o dagli accordi aziendali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale (49).
V. Conclusione
47. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo) come segue:
L’articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non richiedono che il periodo di riposo settimanale sia concesso entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che quest’ultimo sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.