Language of document : ECLI:EU:C:2017:256

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

4 aprile 2017 (*)

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Trattamento da parte del Mediatore europeo di una denuncia relativa alla gestione di un elenco di candidati idonei in esito a un concorso generale – Violazioni dell’obbligo di diligenza – Nozione di “violazione sufficientemente qualificata” di una norma di diritto dell’Unione – Danno morale – Perdita di fiducia nella funzione del Mediatore europeo»

Nella causa C‑337/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 luglio 2015,

Mediatore europeo, rappresentato inizialmente da G. Grill, successivamente da L. Papadias e P. Dyrberg, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Claire Staelen, residente a Bridel (Lussemburgo), rappresentata da V. Olona, avocate,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça e A. Prechal (relatore), presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il Mediatore europeo chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Staelen/Mediatore (T‑217/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:238), con la quale il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della sig.ra Claire Staelen diretto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla medesima a seguito del trattamento, da parte del Mediatore, della sua denuncia relativa a una cattiva gestione, da parte del Parlamento europeo, dell’elenco dei candidati idonei in esito al concorso generale EUR/A/151/98, nel quale essa figurava come vincitrice (in prosieguo: l’«elenco dei candidati idonei»).

 Contesto normativo

2        Il terzo considerando della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU 1994, L 113, pag. 15), così recita:

«Considerando che il Mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all’esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi [dell’Unione] hanno l’obbligo di fornire al Mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, (…)».

3        L’articolo 3 della decisione 94/262 dispone quanto segue:

«1.      Ai fini dell’accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi [dell’Unione], il Mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. (…)

2.      Le istituzioni e gli organi [dell’Unione] hanno l’obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. (…)

(…)».

4        Il considerando 2 della decisione 2008/587/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262 (GU 2008, L 189, pag. 25), prevede quanto segue:

«La fiducia dei cittadini nella capacità del Mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell’azione del Mediatore».

 Fatti

5        Il 14 novembre 2006 la sig.ra Staelen ha presentato una denuncia presso il Mediatore per asserita cattiva amministrazione, da parte del Parlamento, nella gestione dell’elenco dei candidati idonei.

6        Al termine della sua indagine (in prosieguo: l’«indagine iniziale»), il Mediatore, in data 22 ottobre 2007, ha adottato una decisione nella quale ha concluso che il Parlamento non aveva commesso alcun atto di cattiva amministrazione (in prosieguo: la «decisione del 22 ottobre 2007»).

7        Il 29 giugno 2010 il Mediatore ha deciso di avviare un’indagine di propria iniziativa, al fine di valutare nuovamente se sussistesse un caso di cattiva amministrazione attribuibile al Parlamento (in prosieguo: l’«indagine di propria iniziativa»).

8        Il 31 marzo 2011 il Mediatore ha adottato una decisione che ha messo fine all’indagine di propria iniziativa ed ha ritenuto, ancora una volta, che non sussistesse un caso di cattiva amministrazione attribuibile al Parlamento (in prosieguo: la «decisione del 31 marzo 2011»).

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2011, la sig.ra Staelen ha proposto un ricorso per ottenere la condanna del Mediatore a risarcirla per i danni materiali e morali asseritamente subiti a causa di diversi inadempimenti che il Mediatore avrebbe commesso nell’ambito dell’indagine iniziale e dell’indagine di propria iniziativa.

10      Nello statuire, ai punti da 75 a 161 della sentenza impugnata, su un primo gruppo di censure formulate dalla sig.ra Staelen e vertenti sul fatto che il Mediatore non avrebbe effettuato, né in occasione dell’indagine iniziale né in occasione dell’indagine di propria iniziativa, tutte le verifiche necessarie a svelare e a chiarire i casi di cattiva amministrazione denunciati nel suo esposto, il Tribunale, in un primo momento, ha svolto, ai punti da 75 a 88 di tale sentenza, alcune «osservazioni preliminari».

11      In tale ambito, il Tribunale ha sostanzialmente deciso, ai punti da 75 a 85 della suddetta sentenza, che, sebbene il Mediatore disponga di un’ampia libertà di apprezzamento quanto alla valutazione della fondatezza delle denunce e al seguito da darvi, nonché quanto agli strumenti di indagine da impiegare in occasione del trattamento di una denuncia o nell’ambito di un’indagine avviata di propria iniziativa, e in tale contesto non gli incomba nessun obbligo di risultato, tale ampia libertà di apprezzamento non esime tuttavia il Mediatore dal rispetto del principio di diligenza, inteso come l’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie.

12      A tale riguardo, il Tribunale, ai punti da 85 a 87 di questa stessa sentenza, ha formulato le seguenti considerazioni:

«85      (…) Ne consegue che, se il Mediatore può decidere liberamente di avviare un’indagine e che, se decide di farlo, egli può adottare tutte le misure di indagine che ritenga necessarie, egli deve cionondimeno assicurarsi di essere in condizioni, a seguito di tali misure di indagine, di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti al fine di statuire sulla fondatezza di un’affermazione relativa ad un caso di cattiva amministrazione e sull’eventuale seguito da dare a siffatta affermazione (…). Il rispetto del principio di diligenza da parte del Mediatore nell’esercizio delle proprie competenze è a maggior ragione importante in quanto egli si è visto appunto conferire, in forza dell’articolo 228, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/262, il compito di svelare e tentare di eliminare i casi di cattiva amministrazione nell’interesse generale e nell’interesse del cittadino di cui trattasi.

86      Il Mediatore non dispone pertanto di un potere discrezionale quanto al rispetto, in un caso concreto, del principio di diligenza. Di conseguenza, una mera violazione del principio di diligenza è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza (…).

87      Tuttavia, occorre parimenti sottolineare che non ogni irregolarità commessa dal Mediatore costituisce una violazione del principio di diligenza (…). Solo un’irregolarità commessa dal Mediatore nell’esercizio dei suoi poteri di indagine, in conseguenza della quale egli non abbia potuto esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti al fine di decidere sulla fondatezza di un’affermazione relativa ad un caso di cattiva amministrazione da parte di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione e sull’eventuale seguito da dare a tale affermazione può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa di una violazione del principio di diligenza (…)».

13      Concentrandosi, in un secondo momento, ai punti da 89 a 146 della sentenza impugnata, sui diversi comportamenti del Mediatore relativi alla conduzione dell’indagine iniziale censurati dalla sig.ra Staelen, il Tribunale ha concluso la sua analisi a tale riguardo statuendo, ai punti da 141 a 146 della suddetta sentenza, che il Mediatore non aveva ottemperato al suo dovere di diligenza in tre occasioni e che tali violazioni erano sufficientemente qualificate per far sorgere la responsabilità dell’Unione. Tali violazioni vertevano, in primo luogo, sulla deformazione del contenuto di un parere del Parlamento, in secondo luogo, sull’inosservanza dell’obbligo di diligenza ad esso incombente nell’ambito dell’istruzione diretta a determinare se le informazioni concernenti l’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei fossero state trasmesse dal Parlamento alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione nonché, in terzo luogo, sull’inosservanza del medesimo dovere di diligenza nell’ambito dell’istruzione diretta a verificare se il Parlamento avesse trasmesso queste stesse informazioni alle proprie direzioni generali.

14      Statuendo poi, ai punti da 162 a 223 della sentenza impugnata, su un secondo gruppo di censure formulate dalla sig.ra Staelen e relative ad asseriti errori manifesti di valutazione commessi dal Mediatore, il Tribunale, ai punti 205 e 223 della stessa sentenza, ha ritenuto che sussistesse una violazione sufficientemente qualificata, da parte del Mediatore, del suo dovere di diligenza nell’istruzione relativa alla questione di stabilire se la sig.ra Staelen fosse stata discriminata rispetto agli altri vincitori a motivo della durata dell’inserimento del proprio nome nell’elenco dei candidati idonei. Tale violazione sufficientemente qualificata verteva sul fatto che il Mediatore aveva concluso, al riguardo, nel senso dell’assenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento, fondandosi a tale proposito su una mera affermazione di quest’ultimo quanto alla durata dell’inserimento dei nomi degli altri vincitori nell’elenco dei candidati idonei, senza aver ricevuto elementi che attestassero la data di assunzione dei suddetti vincitori, affermazione che si è poi rivelata erronea.

15      Per quanto riguarda un terzo gruppo di censure, vertenti in particolare su un’asserita violazione del principio del termine ragionevole, il Tribunale ha inoltre statuito, al punto 269 della sentenza impugnata, che il termine irragionevole di risposta del Mediatore a due lettere della sig.ra Staelen costituiva una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, violazione idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

16      Esaminando infine le questioni dell’esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità tra tale danno e i diversi inadempimenti precedentemente constatati, il Tribunale ha in particolare statuito, ai punti da 288 a 294 della sentenza impugnata, che ciò fosse avvenuto nella fattispecie, riguardo al danno morale subito dalla sig.ra Staelen a causa, da un lato, di una perdita di fiducia nell’istituzione del Mediatore e, dall’altro, della sensazione di perdita di tempo e di energie originate da tali inadempimenti.

17      In conclusione, avendo giudicato che il Mediatore, nell’ambito della sua indagine iniziale e dell’indagine di propria iniziativa, da un lato, era venuto meno, in quattro occasioni, al proprio dovere di diligenza e, dall’altro, aveva risposto a due lettere della sig.ra Staelen entro un termine irragionevole, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della sig.ra Staelen, condannando il Mediatore a versarle una somma pari a EUR 7 000 in risarcimento del danno morale subito.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

18      Con la sua impugnazione il Mediatore chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata, da un lato, nella parte in cui quest’ultima conclude, in primo luogo, che il Mediatore ha commesso diversi illeciti che costituiscono violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione, in secondo luogo, che è stato accertato un danno morale e, in terzo luogo, che sussiste un nesso di causalità tra gli illeciti individuati dal Tribunale e detto danno morale nonché, dall’altro, nella parte in cui condanna il Mediatore a risarcire un danno di importo pari a EUR 7 000;

–      nei limiti in cui la Corte annulli la sentenza impugnata, a titolo principale, statuire essa stessa sulla domanda della sig.ra Staelen e respingerla in quanto infondata;

–      in subordine, rinviare la causa al Tribunale nei limiti in cui la sentenza impugnata sia annullata, e

–      decidere sulle spese secondo giustizia ed equità.

19      Nella sua comparsa di risposta la sig.ra Staelen chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e, comunque, infondata;

–        condannare il Mediatore a versarle un importo pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, e

–        condannare il Mediatore al pagamento della totalità delle spese relative sia al procedimento d’impugnazione sia a quello di primo grado.

20      L’8 ottobre 2015 la sig.ra Staelen ha proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata. Tale impugnazione incidentale è stata respinta con l’ordinanza della Corte del 29 giugno 2016, Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:670), adottata sulla base dell’articolo 181 del regolamento di procedura di quest’ultima. Nella suddetta ordinanza, la Corte si è riservata di statuire sull’impugnazione principale nonché sulle spese relative all’impugnazione incidentale.

 Sulla ricevibilità della domanda della sig.ra Staelen diretta a ottenere la condanna del Mediatore a versarle una somma pari a EUR 50 000

21      Come risulta dal punto 19 della presente sentenza, le conclusioni della comparsa di risposta proposta dalla sig.ra Staelen sono dirette, da un lato, al rigetto in toto dell’impugnazione del Mediatore e, dall’altro, a far condannare quest’ultimo a versarle un importo pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito.

22      Orbene, a tale riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione.

23      Di conseguenza, la domanda della sig.ra Staelen diretta a ottenere la condanna del Mediatore a versarle un importo pari a EUR 50 000 è irricevibile.

 Sull’impugnazione

24      A sostegno della sua impugnazione il Mediatore deduce cinque motivi.

 Sul primo motivo

25      Con il suo primo motivo, che si articola in quattro parti, il Mediatore addebita al Tribunale alcuni errori di diritto per quanto riguarda una delle condizioni necessarie al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire il requisito di una violazione «sufficientemente qualificata» di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento.

 Sulla prima parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

26      Il Mediatore sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nello statuire, al punto 86 della sentenza impugnata, che una mera violazione, da parte del Mediatore, del principio di diligenza, inteso come l’obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione «sufficientemente qualificata» di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento e, pertanto, di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

27      La sig.ra Staelen ritiene che il motivo sia irricevibile in questa prima parte, per il fatto che spetta al Tribunale e non alla Corte, che statuisce sull’impugnazione, valutare i fatti.

28      Quanto al merito, essa ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto, dal momento che la Corte ha segnatamente precisato, al punto 50 della sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174), che, quando il Mediatore conduce un’indagine, ha solo un obbligo di mezzi, che corrisponderebbe esattamente al rispetto del dovere di diligenza a proposito del quale il Mediatore non disporrebbe quindi di alcun potere discrezionale.

–       Giudizio della Corte

29      In via preliminare occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE, il diritto di ricorrere al Mediatore in caso di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione costituisce un diritto, in particolare riconosciuto ai cittadini dell’Unione, sancito peraltro all’articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

30      In forza dell’articolo 228, paragrafo 1, TFUE, il Mediatore è abilitato a ricevere, istruire e riferire riguardo a denunce concernenti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione. Questa stessa disposizione precisa che, conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate, procede alle indagini che ritiene giustificate e che, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere; il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento e all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato e informa del risultato dell’indagine la persona che ha sporto denuncia.

31      Per quanto riguarda la possibilità, per una persona che ha sporto denuncia dinanzi al Mediatore, di implicare la responsabilità dell’Unione in ragione del trattamento che è stato riservato alla denuncia, la Corte ha già precisato che occorre far riferimento alla sua costante giurisprudenza secondo cui un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, che si tratti di una violazione sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subito dai soggetti lesi. Quanto alla seconda condizione, la Corte, nello stesso contesto, ha anche ricordato che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione o dall’organo dell’Unione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

32      A tale riguardo, la Corte ha inoltre precisato che, per accertare se sia avvenuta una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il comportamento del Mediatore, va tenuto conto delle peculiarità della funzione di quest’ultimo. In tale contesto occorre ricordare che il Mediatore ha solo un obbligo di mezzi e gode di un ampio potere discrezionale (sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 50).

33      La Corte ha altresì statuito che, sebbene il Mediatore disponga di un ampio potere discrezionale quanto alla fondatezza delle denunce e al seguito da darvi e in tale contesto non gli incomba nessun obbligo di risultato, e sebbene il controllo del giudice dell’Unione debba essere per questo limitato, non può tuttavia escludersi che in circostanze del tutto eccezionali una persona possa dimostrare che il Mediatore è incorso in una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione nell’espletamento dei propri compiti, tale da arrecare un danno alla persona in questione (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 52).

34      Si deve peraltro ricordare che l’obbligo di diligenza, che è insito nel principio di buon andamento dell’amministrazione e che si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone che tale amministrazione deve agire con accuratezza e prudenza [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 92 e 93].

35      È in base a tali considerazioni che occorre rilevare, in primo luogo, per quanto concerne la ricevibilità della prima parte del primo motivo, che, con essa, il Mediatore critica non una valutazione dei fatti operata dal Tribunale, come sostenuto dalla sig.ra Staelen, bensì un errore di diritto che tale giudice avrebbe commesso accogliendo un concetto errato della nozione di «violazione sufficientemente qualificata» del diritto dell’Unione, tale da comportare un’eventuale responsabilità extracontrattuale dell’Unione stessa. Ne consegue che il motivo è ricevibile in questa prima parte.

36      In secondo luogo, e per quanto attiene al merito, occorre constatare che, statuendo, al punto 86 della sentenza impugnata, che una mera violazione del principio di diligenza è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione, per il fatto che il Mediatore non dispone di un potere discrezionale per quanto attiene al rispetto, in un caso concreto, di tale principio, il Tribunale ha violato sotto diversi aspetti i principi richiamati ai punti da 31 a 33 della presente sentenza.

37      Infatti, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte richiamata al punto 31 della presente sentenza, solo una violazione sufficientemente qualificata, e non una qualsiasi violazione, di una norma del diritto dell’Unione che tutela i soggetti dell’ordinamento è idonea a far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Peraltro, qualora un’istituzione o un organo dell’Unione sia dotato di un potere discrezionale, solo una violazione manifesta e grave, da parte dell’istituzione o dell’organo interessati, dei limiti imposti a tale potere è tale da costituire una siffatta violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

38      Orbene, ciò vale anche nel caso di violazione dell’obbligo di diligenza da parte del Mediatore, violazione che non è automaticamente tale da costituire un comportamento illecito idoneo a far sorgere una responsabilità dell’Unione, ma che deve essere valutata, come ricordato ai punti 32 e 33 della presente sentenza, tenendo conto del fatto che, nell’esercizio della sua funzione, il Mediatore ha solo un obbligo di mezzi e gode di un ampio potere discrezionale per quanto concerne, in primo luogo, la fondatezza delle denunce ricevute e il seguito da darvi, in secondo luogo, il modo di condurre le indagini avviate e di svolgere le medesime e, in terzo luogo, l’analisi dei dati raccolti nonché le conclusioni da trarne.

39      Affermando, al punto 86 della sentenza impugnata, che il Mediatore non disponeva di alcun potere discrezionale quanto al rispetto, in un caso concreto, del principio di diligenza, prima di dedurne che una mera violazione di tale principio bastava quindi a dimostrare la sufficiente qualificazione di detta violazione, il Tribunale ha manifestamente inteso riferirsi alla giurisprudenza della Corte di cui al punto 71 della sentenza impugnata, secondo la quale, quando un’istituzione dell’Unione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto (v., in particolare, sentenza del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

40      Orbene, il Tribunale non poteva pertanto statuire che i requisiti idonei a determinare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sulla base di una violazione dell’obbligo di diligenza fossero soddisfatti, senza prendere in considerazione né il settore, né le condizioni, né il contesto in cui tale obbligo grava sull’istituzione o sull’organo dell’Unione interessato (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C‑363/88 e C‑364/88, EU:C:1992:44, punto 24).

41      Per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza del Mediatore, è dunque necessario accertare che, non avendo agito con tutta l’accuratezza e la prudenza necessarie, quest’ultimo ha violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al proprio potere discrezionale nell’ambito dell’esercizio dei poteri di indagine di cui dispone. A tal fine, si deve tener conto, parallelamente al suddetto contesto, di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, tra i quali figurano, in particolare, il carattere manifesto della negligenza di cui avrebbe dato prova il Mediatore nel condurre la propria indagine (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C‑363/88 e C‑364/88, EU:C:1992:44, punto 22, nonché del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 31), il suo carattere scusabile o inescusabile (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione, C‑363/88 e C‑364/88, EU:C:1992:44, punto 22, nonché del 4 luglio 2000, Haim, C‑424/97, EU:C:2000:357, punti 42 e 43), o ancora l’inidoneità e l’irragionevolezza delle conclusioni tratte dall’analisi da esso svolta (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 1991, Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, punto 13).

42      Occorre ancora precisare che, come sostenuto dal Mediatore, nemmeno la mera circostanza, messa in rilievo dal Tribunale al punto 85 della sentenza impugnata, che la missione del Mediatore consiste nello svelare i casi di cattiva amministrazione da parte delle altre istituzioni e organi dell’Unione può giustificare la considerazione di cui al punto 86 di tale sentenza.

43      A tale riguardo, ci si può certamente attendere dal Mediatore, per quanto attiene in particolare alla missione di cui è incaricato dal Trattato, che si dimostri esso stesso particolarmente attento a rispettare l’obbligo di diligenza, conducendo con accuratezza e prudenza la sua indagine, nel cui ambito esso è tuttavia vincolato solo da un obbligo di mezzi. Ciononostante, da quanto precede non si può evincere che la minima violazione, da parte del Mediatore, del proprio obbligo di diligenza nell’ambito dell’esercizio di simili missioni di indagine costituisca di per sé, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, una «violazione sufficientemente qualificata» di tale obbligo.

44      Infine, come giustamente osservato dal Mediatore, la precisazione di cui al punto 87 della sentenza impugnata, secondo la quale solo un’irregolarità commessa dal Mediatore stesso, e in conseguenza della quale esso non abbia potuto esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti al fine di decidere sulla fondatezza di un’affermazione relativa ad un caso di cattiva amministrazione, può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non inficia in alcun modo le considerazioni di cui al punto 41 della presente sentenza. Infatti detta precisazione attiene alle conseguenze relative, se del caso, all’irregolarità rilevata e non alla natura dell’azione o dell’omissione né alla sufficiente qualificazione della violazione del diritto dell’Unione che tale irregolarità esprime.

45      Da quanto precede risulta che, statuendo genericamente, al punto 86 della sentenza impugnata, che una «mera» violazione del principio di diligenza da parte del Mediatore costituiva una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma di diritto dell’Unione a tutela dei soggetti dell’ordinamento, idonea a far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

46      Un simile errore di diritto non può tuttavia, nella presente causa, comportare di per sé l’annullamento della sentenza impugnata. Al fine di determinare se ciò debba avvenire, occorre infatti verificare se, come sostiene il Mediatore, nell’ambito delle parti dalla seconda alla quarta del primo motivo e nell’ambito del secondo motivo, il Tribunale abbia in seguito concretamente applicato il principio erroneo da esso stabilito al punto 86 della sentenza impugnata e se tale errore di diritto abbia pertanto viziato le valutazioni con cui il Tribunale ha qualificato i diversi comportamenti del Mediatore esaminati come «violazioni sufficientemente qualificate» dell’obbligo di diligenza.

 Sulle parti dalla seconda alla quarta del primo motivo

–       Argomenti delle parti

47      Con le parti dalla seconda alla quarta del suo primo motivo, il Mediatore fa valere che, tenuto conto dell’errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata nello statuire, ai punti da 142 a 144 di questa stessa sentenza, che le tre violazioni dell’obbligo di diligenza addebitate nella fattispecie al Mediatore sono «sufficientemente qualificate» per poter far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, tale giudice ha commesso altrettanti errori di diritto.

48      Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, il Mediatore sostiene che, nello statuire, al punto 142 della sentenza impugnata, che tale organo aveva commesso una siffatta violazione sufficientemente qualificata avendo deformato, nella sua decisione del 22 ottobre 2007, il contenuto di un parere del Parlamento, per il solo fatto che il Mediatore non disporrebbe di alcun potere discrezionale quando si tratta di rendere conto del contenuto di un documento, il Tribunale non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti al fine di pronunciarsi sulla sussistenza di una siffatta violazione.

49      A sostegno poi delle parti terza e quarta del suo primo motivo, rispettivamente dirette contro i punti 143 e 144 della sentenza impugnata, il Mediatore fa valere che, limitandosi ad affermare che i suoi asseriti inadempimenti al dovere di diligenza nelle proprie indagini, le quali miravano a stabilire se il Parlamento avesse informato le altre istituzioni e le proprie direzioni generali dell’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei, costituivano, sotto il profilo del principio stabilito dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, «violazioni sufficientemente qualificate» del diritto dell’Unione, tale giudice non avrebbe accertato, bensì avrebbe postulato la sussistenza di siffatte violazioni.

50      Peraltro, nello statuire, al punto 143 della sentenza impugnata, che il Mediatore non aveva accertato se l’informazione di cui al punto precedente della presente sentenza fosse stata trasmessa alle altre istituzioni dell’Unione, il Tribunale si contraddirebbe, dal momento che avrebbe inoltre giudicato, al punto 105 della sentenza impugnata, che tali istituzioni disponevano di detta informazione almeno dal 14 maggio 2007.

51      Per quanto concerne il punto 144 della sentenza impugnata, inerente alla trasmissione di questa stessa informazione alle direzioni generali del Parlamento, il Tribunale avrebbe inoltre omesso di tener conto delle specificità della funzione del Mediatore, considerando che quest’ultimo, nel corso delle verifiche che svolge, è tenuto a ottenere e a inserire nei suoi fascicoli prove scritte per quanto riguarda ogni aspetto della sua indagine.

52      Secondo la sig.ra Staelen, spetterebbe al Tribunale valutare gli elementi di fatto e di diritto al fine di accertare se una mancanza di diligenza costituisca un illecito e se costituisca inoltre una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, di modo che il primo motivo del Mediatore sarebbe irricevibile nelle sue parti dalla seconda alla quarta. In ogni caso, l’analisi del Tribunale di cui ai punti da 142 a 144 della sentenza impugnata non sarebbe inficiata da alcun errore di diritto.

–       Giudizio della Corte

53      Per quanto attiene alla ricevibilità del primo motivo, nelle sue parti dalla seconda alla quarta, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo i casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Per contro, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenza del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto la Corte ha più volte ricordato che la questione di stabilire se il Tribunale abbia correttamente potuto concludere da tali fatti che le istituzioni dell’Unione fossero venute meno al loro dovere di diligenza costituisce una questione di diritto, soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione (v., segnatamente, sentenza del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale qualora si tratti di determinare se un siffatto inadempimento debba inoltre essere considerato una «violazione sufficientemente qualificata» del diritto dell’Unione, tale da poter far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell’Unione medesima.

54      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Staelen, le parti dalla seconda alla quarta del primo motivo non mirano a ottenere un riesame di valutazioni fattuali effettuate dal Tribunale, bensì sono sostanzialmente volte a contestare le operazioni di qualificazione giuridica in base alle quali tale giudice ha deciso che il Mediatore, nel caso di specie, aveva commesso violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione.

55      Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla sig.ra Staelen deve essere respinta.

56      Riguardo al merito, e per quanto attiene alla seconda parte del primo motivo, occorre rilevare che il Tribunale ha statuito, al punto 102 della sentenza impugnata, che, avendo affermato, al punto 2.5 della decisione del 22 ottobre 2007, che l’ispezione effettuata aveva confermato quanto già indicato dal Parlamento nel suo parere, vale a dire che l’elenco dei candidati idonei era stato messo a disposizione delle altre istituzioni dell’Unione, mentre detto parere non conteneva una siffatta indicazione, il Mediatore aveva, per mancanza di diligenza, snaturato il contenuto del documento di cui trattasi.

57      A tale riguardo, occorre evidenziare che, se è vero che, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, il Mediatore gode, nell’esercizio della sua funzione, di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto concerne il seguito da dare alle denunce che gli pervengono e al modo di istruirle, tuttavia, qualora si tratti di rendere conto del contenuto di un documento che gli è stato trasmesso al fine di suffragare, come nel caso di specie, le conclusioni a cui perviene nell’ambito di una decisione che conclude un’indagine, esso dispone solo di un margine di discrezionalità ridotto, se non addirittura inesistente. Di conseguenza, è a buon diritto, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza, che il Tribunale ha statuito, al punto 142 della sentenza impugnata, che lo snaturamento, da parte del Mediatore, del contenuto del parere del Parlamento del 20 marzo 2007 costituiva una violazione sufficientemente qualificata, tale da poter far sorgere la responsabilità dell’Unione.

58      Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto nella sua seconda parte.

59      Per quanto riguarda le parti terza e quarta di tale motivo, dai punti 143 e 144 della sentenza impugnata risulta che, al fine di considerare «sufficientemente qualificate» le violazioni dell’obbligo di diligenza, constatate ai punti 109 e 140 della sentenza impugnata e inerenti al carattere deficitario dell’istruzione condotta dal Mediatore per quanto attiene alla trasmissione dell’elenco dei candidati idonei, rispettivamente, alle altre istituzioni e alle direzioni generali del Parlamento, il Tribunale si è limitato a rinviare alle considerazioni di cui al punto 86 della sentenza impugnata.

60      L’errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, come identificato nell’ambito dell’analisi della prima parte del primo motivo, ha pertanto viziato la valutazione in base alla quale detto giudice, ai punti 143 e 144 della stessa sentenza, ha considerato violazioni sufficientemente qualificate, che possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, gli episodi di mancanza di diligenza attribuiti nel caso di specie al Mediatore.

61      In simili circostanze, le parti terza e quarta del motivo devono essere accolte senza che vi sia necessità di esaminare gli altri argomenti invocati dal Mediatore a sostegno delle medesime.

62      Dall’insieme dei suesposti rilievi risulta che il primo motivo deve essere accolto nelle sue parti prima, terza e quarta, ma respinto nella sua seconda parte.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

63      Con la prima parte del secondo motivo, il Mediatore sostiene che, nello statuire, ai punti 205 e 223 della sentenza impugnata, che tale organo ha violato il principio di diligenza fidandosi di una spiegazione del Parlamento, mentre nel proprio ricorso la sig.ra Staelen aveva in realtà denunciato un errore manifesto di valutazione da parte del Mediatore, il Tribunale avrebbe deciso ultra petita.

64      Con la seconda parte di tale motivo, il Mediatore fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nello statuire, al punto 204 della sentenza impugnata, che la circostanza che una spiegazione fornita da un’istituzione dell’Unione nel corso di un’indagine possa sembrare convincente non esime il Mediatore dalla sua responsabilità di garantire che i fatti su cui tale spiegazione si basa siano accertati, qualora tale spiegazione costituisca il solo fondamento della constatazione, operata dal Mediatore, che non sussiste un caso di cattiva amministrazione.

65      Con la terza parte del secondo motivo, il Mediatore sostiene che, anche qualora si dovesse ritenere che esso abbia commesso l’errore che il Tribunale così gli addebita, tuttavia tale giudice non avrebbe esaminato se un siffatto errore costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Infatti, al punto 205 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a statuire, a tale riguardo, che la mancanza di diligenza che esso aveva constatato può far sorgere la responsabilità dell’Unione.

66      Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, la sig.ra Staelen fa valere che, concludendo nel senso di un inadempimento del Mediatore al suo dovere di diligenza, il Tribunale non ha sollevato una censura non contenuta nel ricorso e che esso, in quanto giudice di merito, era autorizzato a riqualificare gli elementi di fatto e di diritto ivi esposti.

67      Riguardo alla seconda e alla terza parte di tale motivo, la sig.ra Staelen considera che, se è vero che il Mediatore può basarsi sulle informazioni fornite da un’istituzione dell’Unione a condizione che non esistano elementi tali da mettere in dubbio l’affidabilità delle stesse, tuttavia ciò non avverrebbe nel caso di specie, dal momento che la verifica delle affermazioni dell’amministrazione costituisce precisamente l’essenza stessa della missione del Mediatore.

 Giudizio della Corte

68      In via preliminare occorre ricordare che, al punto 205 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso che il Mediatore non aveva agito con tutta la diligenza richiesta allorché ha constatato il mancato ricorrere di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento, relativamente alla durata dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei di cui la sig.ra Staelen aveva beneficiato, fidandosi, a tale riguardo, di una mera affermazione del Parlamento concernente l’assunzione dei 22 vincitori iniziali del concorso generale EUR/A/151/98, senza aver ricevuto elementi comprovanti il momento dell’assunzione di ciascuno di essi, mentre tale affermazione si è in seguito rivelata erronea. In questo stesso punto, il Tribunale ha quindi concluso, facendo rinvio a tale riguardo ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, che tale mancanza di diligenza poteva far sorgere la responsabilità dell’Unione.

69      Al punto 223 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ribadito che tale mancanza di diligenza ha avuto come conseguenza che il Mediatore aveva erroneamente considerato come accertati taluni fatti e, pertanto, ha erroneamente concluso nel senso dell’assenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

70      Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, è corretto che, come rilevato dal Mediatore e come risulta peraltro dai punti 162 e 197 della sentenza impugnata, la sig.ra Staelen si è avvalsa, a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, del fatto che il Mediatore aveva commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo, nella decisione del 31 marzo 2011, seguita all’indagine di propria iniziativa, che il Parlamento non l’avesse discriminata rispetto agli altri vincitori del concorso generale EUR/A/151/98 per quanto attiene alla durata della validità dell’elenco dei candidati idonei.

71      Statuendo su tale motivo, il Tribunale ha deciso, ai punti da 202 a 205 della sentenza impugnata, che nel caso di specie il Mediatore era venuto meno al proprio obbligo di diligenza, omettendo a torto di verificare la fondatezza di un’affermazione del Parlamento attinente alla durata della presenza rispettiva, nell’elenco dei candidati idonei, della sig.ra Staelen e degli altri vincitori del concorso in questione. Orbene, così facendo, il Tribunale ha sostanzialmente deciso che il Mediatore, per mancanza di accuratezza e di prudenza, aveva commesso un errore di valutazione che l’aveva indotto a ritenere erroneamente che non si dovesse constatare un caso di cattiva amministrazione in capo al Parlamento.

72      In simili circostanze, occorre considerare che il Tribunale, riqualificando in tal modo il motivo di cui era investito, non lo ha snaturato né ha pertanto statuito ultra petita, di modo che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua prima parte.

73      Peraltro, senza che sia necessario pronunciarsi sulla seconda parte di tale motivo, occorre rilevare, per quanto riguarda la terza parte di detto motivo, che, nello statuire, al punto 205 della sentenza impugnata, che la mancanza di diligenza addebitata al Mediatore nel caso di specie costituiva una violazione sufficientemente qualificata che poteva far sorgere la responsabilità dell’Unione, limitandosi, a tale riguardo, a un mero rinvio agli sviluppi di cui ai punti da 84 a 86 di tale sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto analogo a quelli già rilevati nell’ambito dell’esame delle parti terza e quarta del primo motivo.

74      L’errore di diritto vertente sulla nozione di «violazione sufficientemente qualificata» del diritto dell’Unione commesso dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, come identificato, nell’ambito della disamina della prima parte del primo motivo, al punto 45 della presente sentenza, ha infatti viziato la valutazione mediante la quale detto giudice ha accolto una siffatta qualificazione al punto 205 della sentenza impugnata.

75      Dalle suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo deve essere accolto nella sua terza parte.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

76      Con il suo terzo motivo, il Mediatore sostiene che, nello statuire, al punto 269 della sentenza impugnata, che l’inosservanza, da parte di tale organo, del termine ragionevole entro il quale la sig.ra Staelen aveva il diritto di ricevere una risposta alle sue lettere costituisce una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, e ritenendo, in tal modo, che ogni superamento di tale termine ragionevole faccia sorgere la responsabilità del Mediatore, il Tribunale avrebbe ignorato la distinzione che deve essere operata tra il carattere semplice e il carattere «sufficientemente qualificato» di una violazione del diritto dell’Unione. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato il proprio obbligo di tener conto di tutti gli elementi rilevanti tali da consentirgli di pronunciarsi su detta questione.

77      La sig.ra Staelen contesta ogni errore di diritto a tale riguardo.

 Giudizio della Corte

78      Dopo aver considerato, al punto 256 della sentenza impugnata, che in due occasioni il Mediatore era venuto meno al proprio obbligo di rispondere alle lettere della sig.ra Staelen entro un termine ragionevole, il Tribunale si è limitato, al punto 269 di questa stessa sentenza, ad affermare lapidariamente che, avendo in tal modo ignorato il diritto della sig.ra Staelen a ottenere una risposta entro un siffatto termine, il Mediatore aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, violazione tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

79      Il Tribunale ha pertanto assimilato ogni violazione del dovere di agire entro un termine ragionevole a una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione.

80      Così facendo, il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza della Corte menzionata ai punti da 31 a 33 della presente sentenza.

81      Inoltre il Tribunale non ha motivato in alcun modo il carattere «sufficientemente qualificato» della violazione del diritto dell’Unione che aveva precedentemente constatato.

82      Orbene, a tale proposito si deve rammentare che l’obbligo di motivare le decisioni della Corte risulta dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, C‑311/05 P, non pubblicata, EU:C:2007:572, punto 51).

83      Risulta peraltro da una costante giurisprudenza della Corte che la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (v., segnatamente, sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

84      Nel caso di specie, la mancanza di ogni motivazione a sostegno della qualificazione come «violazione sufficientemente qualificata» accolta dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata pone la Corte nell’impossibilità di valutare se, come sostanzialmente fatto valere dal Mediatore con il suo terzo motivo, il Tribunale abbia o meno commesso un errore di diritto accogliendo una siffatta qualificazione.

85      Una tale mancanza di motivazione, che rientra nella violazione delle forme sostanziali e ostacola pertanto il controllo giurisdizionale della Corte, costituisce un motivo di ordine pubblico che può essere sollevato d’ufficio dalla Corte stessa (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, punto 24, nonché del 28 gennaio 2016, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione, C‑415/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:58, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

86      In simili circostanze, il terzo motivo del Mediatore deve essere accolto.

 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti

87      Il Mediatore sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel qualificare, al punto 290 della sentenza impugnata, per di più senza alcuna spiegazione, come «danno morale» il pregiudizio alla fiducia nella funzione del Mediatore da parte di una persona che ha sporto denuncia, pregiudizio arrecato dagli errori commessi dal Mediatore stesso.

88      La sig.ra Staelen contesta la sussistenza di ogni errore di diritto a tale riguardo.

 Giudizio della Corte

89      Dal punto 290 della sentenza impugnata risulta che il danno morale di cui il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza in capo alla sig.ra Staelen attiene nel caso di specie, da un lato, alla perdita di fiducia dell’interessata nell’istituto del Mediatore e, dall’altro, alla sensazione o percezione della medesima di avere perso il proprio tempo nonché le proprie energie in relazione alla denuncia che ha sporto dinanzi a tale organo dell’Unione.

90      Il quarto motivo di impugnazione, che censura la sentenza impugnata per quanto concerne la prima componente di tale danno morale, vale a dire la perdita di fiducia nell’istituto del Mediatore, si articola in due parti. Il Mediatore addebita al Tribunale sia di avere, a torto, qualificato tale componente come «danno morale» sia di avere optato per tale qualifica senza fornire alcuna spiegazione.

91      Per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo (v., segnatamente, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punto 27; del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens, C‑259/96 P, EU:C:1998:224, punto 23, nonché del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

92      Non si può certamente negare che, tenuto conto della missione di cui è incaricato il Mediatore, la fiducia dei cittadini dell’Unione nella sua capacità di svolgere indagini approfondite e imparziali sui presunti casi di cattiva amministrazione sia fondamentale. Come sottolinea il considerando 2 della decisione 2008/587, una siffatta fiducia è, del resto, altresì fondamentale per il successo dell’azione del Mediatore.

93      Tuttavia si deve rilevare, da un lato, che siffatte considerazioni valgono, in larga misura, anche per ogni istituzione, organo o organismo dell’Unione chiamato a pronunciarsi su una domanda individuale, vuoi che si tratti di una denuncia, come nel caso di specie, vuoi di un ricorso o addirittura, più in generale, di ogni domanda al cui riguardo tali istituzioni, organi o organismi siano tenuti a dare un seguito.

94      Dall’altro, l’eventuale perdita di fiducia nella funzione del Mediatore che può risultare da comportamenti che esso adotta nell’ambito delle proprie indagini è tale da riguardare, indifferentemente, tutte le persone che hanno il diritto di sporgere, in ogni momento, una denuncia dinanzi al medesimo.

95      Ne risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare come danno morale riparabile la perdita di fiducia nell’istituto del Mediatore asserita dalla sig.ra Staelen. Ne consegue che il quarto motivo deve essere accolto nella sua prima parte, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua seconda parte.

 Sul quinto motivo

96      Con il suo quinto motivo, il Mediatore sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello statuire, ai punti 292 e 293 della sentenza impugnata, che l’illecito commesso da tale organo nell’ambito della sua indagine di propria iniziativa è stato la causa determinante del danno morale subito dalla sig.ra Staelen e relativo a una perdita di fiducia di quest’ultima nella funzione del Mediatore.

97      Tenuto conto della conclusione tratta al punto 95 della presente sentenza, non è più necessario pronunciarsi su questo quinto motivo.

 Sul parziale annullamento della sentenza impugnata

98      Dal momento che le parti prima, terza e quarta del primo motivo, la terza parte del secondo motivo e il terzo motivo sono stati dichiarati fondati, ne risulta che quattro dei cinque comportamenti illeciti addebitati al Mediatore dal Tribunale nella sentenza impugnata sono stati qualificati da tale giudice come violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione, che possono far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, solo a costo, per tre dei comportamenti in questione, di errori di diritto e, per il quarto, di una mancanza di qualsiasi motivazione. Peraltro, il quarto motivo è stato accolto per il fatto che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto qualificando come danno morale risarcibile l’eventuale perdita di fiducia della sig.ra Staelen nella funzione del Mediatore, perdita risultante dal modo in cui quest’ultimo ha gestito nel caso di specie i propri compiti di indagine.

99      In simili circostanze, la decisione del Tribunale di condannare il Mediatore a versare un indennizzo alla sig.ra Staelen risulta priva di fondamento giuridico.

100    Ne consegue che il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata deve essere annullato.

101    Per contro, non vi è motivo di annullare il punto 2 di tale dispositivo, con cui il Tribunale ha respinto, per il resto, i ricorsi della sig.ra Staelen, poiché tale decisione non è influenzata dal fatto che i motivi dal primo al quarto della presente impugnazione sono parzialmente fondati.

102    Infine, tenuto conto del parziale annullamento della sentenza impugnata, la decisione del Tribunale relativa alle spese e, pertanto, i punti 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata devono altresì essere annullati.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

103    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò è quanto avviene nel caso di specie.

104    Per quanto riguarda, in primo luogo, le violazioni del dovere di diligenza addebitate al Mediatore, occorre ricordare che esse attengono anzitutto al fatto di avere omesso, nell’ambito dell’indagine iniziale, di istruire la questione di stabilire quando e in che modo l’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei fosse stato comunicato alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

105    Per quanto concerne tale violazione, si deve constatare che essa presenta un carattere sufficientemente qualificato, tale da poter far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

106    Infatti, la risposta alla questione di stabilire quando e in che modo le istituzioni, organi e organismi dell’Unione siano stati informati dell’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei costituiva uno degli elementi rilevanti facenti parte dell’oggetto dell’indagine del Mediatore intesa a scoprire se il Parlamento, in occasione del suo trattamento del fascicolo dell’interessata successivamente ad un siffatto inserimento, si fosse reso responsabile di un caso di cattiva amministrazione. Inoltre, la verifica che tale inserimento fosse stato comunicato alle altre istituzioni e agli altri organi e organismi dell’Unione, e con quali mezzi, costituiva uno degli oggetti espressamente dichiarati della decisione di ispezione del Mediatore.

107    Tuttavia il Mediatore si è ritenuto soddisfatto, su tale piano, della mera comunicazione, da parte del Parlamento, di un documento cosiddetto «pooling», datato 14 maggio 2007 e dal quale risulta che, in tale data, un solo nome figurava ancora nell’elenco dei candidati idonei. Il Mediatore ha pertanto dedotto da tale documento che la sig.ra Staelen era l’unica candidata ancora presente nell’elenco e che le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione erano pertanto stati in grado, vista la consultabilità di detto documento, di venire a conoscenza di tale informazione, quantomeno a partire dal 14 maggio 2007.

108    Orbene, anche supponendo che il Mediatore abbia ragionevolmente potuto desumere dal documento in questione che l’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei fosse noto alle altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, quantomeno a partire dalla data di tale documento, vale a dire il 14 maggio 2007, tuttavia, come ammesso dal Mediatore nel suo controricorso, ciò non consentiva di determinare quando e in che modo tale inserimento, il quale si ritiene sia intervenuto a partire dal 17 maggio 2005, sia stato comunicato dal Parlamento alle suddette istituzioni, organi e organismi.

109    Ne risulta che, nel concludere, al punto 2.5 della sua decisione del 22 ottobre 2007, che l’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei era stato comunicato dal Parlamento alle altre istituzioni dell’Unione riferendosi, a tale riguardo, in particolare al risultato di un’ispezione che era manifestamente carente sotto il profilo considerato, il Mediatore ha commesso, per mancanza di accuratezza e di prudenza, un errore di valutazione inescusabile e ha, in tal modo, ignorato in maniera grave e manifesta i limiti imposti al suo potere discrezionale nell’ambito dello svolgimento di un’indagine.

110    Per quanto riguarda poi la violazione del dovere di diligenza addebitata al Mediatore, e vertente sostanzialmente sul fatto che esso non è stato in grado di suffragare la valutazione di cui al punto 2.4 della propria decisione del 22 ottobre 2007 se non con una supposizione basata su documenti di cui non ha potuto precisare né la natura né il contenuto, occorre anche considerare che essa presenta un carattere sufficientemente qualificato.

111    Da un lato, infatti, l’indagine iniziale e l’ispezione condotte dal Mediatore hanno riguardato in particolare la questione di stabilire se l’inserimento del nome della sig.ra Staelen nell’elenco dei candidati idonei fosse stato messo a disposizione di tutte le direzioni generali del Parlamento. Dall’altro, al punto 2.4 della sua decisione del 22 ottobre 2007, il Mediatore ha affermato, a tale riguardo, che, alla luce dell’ispezione del fascicolo del Parlamento, la candidatura della sig.ra Staelen era stata messa a disposizione delle suddette direzioni generali.

112    Orbene, avendo quindi formulato, a proposito di un aspetto rilevante ai fini di svelare un eventuale caso di cattiva amministrazione e su cui era concretamente incentrata la sua indagine iniziale, una siffatta affermazione nella decisione del 22 ottobre 2007, che ha chiuso detta indagine, pur avendo omesso sia un riferimento più preciso, in tale decisione, ai documenti che consentissero di suffragare detta affermazione, sia un avvaloramento della medesima diverso dalla mera supposizione, espressa nelle sue memorie prodotte dinanzi al Tribunale, in base alla quale «[t]utto [ciò lasciava] dunque credere che [i suoi] rappresentanti (…) avevano in effetti visto, in occasione dell’ispezione da essi effettuata, documenti che confermavano che il Parlamento aveva informato i suoi servizi del fatto che il nome della [r]icorrente era stato aggiunto all’elenco [dei candidati idonei]», il Mediatore ha commesso, per mancanza di accuratezza e di prudenza, errori inescusabili e ha ignorato in maniera grave e manifesta i limiti imposti al suo potere discrezionale nell’ambito dello svolgimento di un’indagine.

113    Occorre infine esaminare la violazione dell’obbligo di diligenza relativa al fatto che il Mediatore ha concluso, nella sua decisione del 31 marzo 2011, che ha chiuso l’indagine di propria iniziativa, nel senso dell’assenza di un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento relativamente alla durata dell’inserimento rispettivamente del nome della sig.ra Staelen, da un lato, e di quello degli altri vincitori del concorso generale EUR/A/151/98, dall’altro, nell’elenco dei candidati idonei, ritenendosi soddisfatto, quanto a tale profilo dell’indagine, di una spiegazione fornita dal Parlamento, senza essersi assicurato che i fatti sui quali tale spiegazione si basava fossero accertati.

114    A tale riguardo, la Corte ha già statuito che, quando un’amministrazione è chiamata a condurre un’indagine, spetta ad essa condurla con la maggiore diligenza possibile onde dissipare ogni dubbio esistente e chiarire la situazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1986, Irish Grain Board, 254/85, EU:C:1986:422, punto 16).

115    Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il Mediatore ha considerato, nella sua decisione del 31 marzo 2011, che la differenza, invocata dalla sig.ra Staelen, tra la durata della validità del suo inserimento nell’elenco dei candidati idonei e quella di cui avevano beneficiato gli altri vincitori non costituiva un caso di cattiva amministrazione imputabile al Parlamento, avendo il Mediatore ritenuto convincente la spiegazione fornitagli da detta istituzione a tale riguardo, vale a dire che gli altri vincitori in questione erano stati assunti nei due anni successivi alla pubblicazione del suddetto elenco, mentre il nome della sig.ra Staelen era rimasto inserito nel medesimo elenco per poco più di due anni.

116    Orbene, in base al fascicolo è anche pacifico che l’indagine di propria iniziativa e l’ispezione condotte nel caso di specie dal Mediatore, le quali erano dirette a stabilire se il comportamento del Parlamento avesse costituito un caso di cattiva amministrazione, vertevano in particolare sullo stabilire se il nome della sig.ra Staelen fosse rimasto inserito nell’elenco dei candidati idonei per un periodo più breve rispetto agli altri candidati.

117    In simili circostanze, il Mediatore non poteva, senza commettere un errore inescusabile e ignorare in tal modo in maniera grave e manifesta i limiti del suo potere discrezionale nel condurre l’indagine in questione, concludere, nella sua decisione del 31 marzo 2011, che ha chiuso detta inchiesta, che ciò non fosse avvenuto nel caso di specie e che non fosse pertanto sussistita discriminazione nei confronti della sig.ra Staelen, basandosi, a tale riguardo, esclusivamente su una mera spiegazione fornita dall’istituzione interessata, senza nemmeno cercare di ottenere, ricorrendo agli strumenti di indagine di cui dispone ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 94/262, informazioni più dettagliate che consentissero di verificare se i fatti così invocati a propria discolpa da tale istituzione e sui quali si basava la suddetta spiegazione fossero accertati.

118    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’allegazione della sig.ra Staelen relativa a una violazione del suo diritto a che le sue domande siano trattate entro un termine ragionevole, si deve certamente rilevare che i termini rispettivamente di otto e cinque mesi nei quali il Mediatore ha risposto, il 1o luglio 2008, a due lettere che la sig.ra Staelen gli aveva indirizzato, la prima datata 19 ottobre 2007 e la seconda datata 24 gennaio 2008, possono a prima vista sembrare particolarmente lunghi.

119    Tuttavia, e pur essendo pacifico tra le parti che il Mediatore avrebbe dovuto rispondere più rapidamente alle due suddette lettere, non si può nel caso di specie ritenere che, rispondendo tardivamente alle medesime, il Mediatore abbia nella fattispecie commesso una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma del diritto dell’Unione che tutela i soggetti dell’ordinamento, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 31 e 32 della presente sentenza.

120    A tale riguardo, occorre rilevare che la lettera della sig.ra Staelen del 19 ottobre 2007 era diretta a comunicare al Mediatore una lettera del Parlamento datata 15 ottobre 2007, riguardante la scadenza dell’elenco dei candidati idonei a decorrere dal 31 agosto 2007. Quanto alla lettera del 24 gennaio 2008, il suo oggetto era chiedere al Mediatore se, tenuto conto degli elementi in tal senso contenuti nella lettera del 19 ottobre 2007, esso prevedeva di riaprire eventualmente l’indagine iniziale, che nel frattempo era stata chiusa con la decisione del 22 ottobre 2007.

121    Orbene, per quanto concerne la lettera del 19 ottobre 2007, la censura addebitata al Mediatore verte non sul fatto che quest’ultimo ha comunicato alla sig.ra Staelen la propria decisione del 22 ottobre 2007, che chiudeva la sua indagine iniziale, non tenendo conto, se del caso, degli elementi contenuti in tale lettera, bensì semplicemente sul ritardo nella risposta a tale lettera. A tale riguardo, il Mediatore ha peraltro sottolineato, nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, che tale lettera gli era pervenuta solo il 22 ottobre 2007, quando la decisione di chiudere l’indagine iniziale era già stata adottata.

122    Da quanto precede risulta in particolare che né tale censura né quella relativa al ritardo della risposta poi fornita dal Mediatore alla lettera del 24 gennaio 2008 riguardano, nel caso di specie, il modo in cui il Mediatore ha condotto e chiuso la sua indagine iniziale e la sua indagine di propria iniziativa.

123    Orbene, tenuto conto in particolare del fatto che il Mediatore aveva appena chiuso, con la sua decisione del 22 ottobre 2007, un’indagine durata circa un anno, non si può ritenere, da un lato, che dal semplice fatto di non aver in un primo tempo fornito una risposta alla lettera trasmessagli in extremis dalla sig.ra Staelen il 19 ottobre 2007, prima di essere investito dalla medesima, il 24 gennaio 2008, di una domanda di eventuale riapertura dell’indagine, basata su un elemento contenuto nella suddetta lettera del 19 ottobre 2007, il Mediatore abbia violato in modo grave e manifesto i limiti dell’ampio potere discrezionale, richiamato al punto 33 della presente sentenza, di cui dispone relativamente alla fondatezza delle denunce sporte dinanzi ad esso e al seguito da dare alle medesime, o che abbia, in un simile contesto, violato un diritto della sig.ra Staelen a che le sue domande fossero prese in considerazione entro un termine ragionevole.

124    Dall’altro, non si può nemmeno ritenere, in questo stesso contesto, che avendo, in un secondo tempo, e una volta investito di un siffatto invito a considerare la possibilità di riaprire l’indagine appena chiusa, solamente preso posizione su detto invito entro un termine di cinque mesi a partire dal medesimo, il Mediatore abbia violato in modo grave e manifesto questi stessi limiti o un diritto dell’interessata a che le sue domande fossero prese in considerazione entro un termine ragionevole.

125    Ne risulta che il mero fatto che il Mediatore abbia risposto con un certo ritardo alle due suddette lettere della sig.ra Staelen non è tale da poter far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

126    Dall’insieme dei suesposti rilievi risulta che, nell’ambito dello svolgimento della sua indagine iniziale e della sua indagine di propria iniziativa, il Mediatore ha commesso tre «violazioni sufficientemente qualificate» del suo obbligo di diligenza ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 31 e 32 della presente sentenza, cui si aggiunge quella giustamente rilevata dal Tribunale, come emerge dall’analisi della seconda parte del primo motivo di impugnazione, per quanto concerne lo snaturamento, da parte del Mediatore, del contenuto del parere del Parlamento del 20 marzo 2007, circostanza che costituisce un insieme di violazioni qualificate tali da poter far sorgere la responsabilità dell’Unione.

127    In simili circostanze, occorre esaminare, in un secondo tempo, se dette violazioni abbiano provocato alla sig.ra Staelen un danno morale reale e certo, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 91 della presente sentenza, assicurandosi nel contempo, al riguardo, che tale danno costituisca la conseguenza diretta delle suddette violazioni (v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 28 giugno 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑331/05 P, EU:C:2007:390, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

128    Dal momento che la Corte ha accolto, al punto 95 della presente sentenza, la prima parte del quarto motivo di impugnazione, si deve anzitutto constatare, per i motivi esposti ai punti da 92 a 94 di questa stessa sentenza, che la sig.ra Staelen non è legittimata a far valere un danno morale risarcibile connesso ad una perdita di fiducia della medesima nella funzione del Mediatore a causa di siffatte violazioni.

129    Ciò premesso, la sig.ra Staelen ha altresì fatto valere la sussistenza di un danno morale vertente sostanzialmente, come risulta dalle sue memorie prodotte dinanzi al Tribunale, sulla sensazione di «trauma psicologico» che essa avrebbe provato a causa del modo in cui è stata trattata la denuncia che aveva sporto dinanzi al Mediatore.

130    Orbene, né le scuse presentate dal Mediatore, né la correzione tardiva del suo errore riguardante lo snaturamento del contenuto del parere del Parlamento, né infine l’indagine di propria iniziativa hanno, nel caso di specie, compensato il danno morale in tal modo provocato.

131    In simili circostanze, occorre statuire che il danno morale subito dalla sig.ra Staelen deve essere adeguatamente riparato mediante il versamento all’interessata di un indennizzo pari a EUR 7 000.

 Sulle spese

132    L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione è respinta o quando è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate, ma che, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sosterrà, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

133    Nel caso di specie, sebbene l’impugnazione del Mediatore sia stata accolta e la sentenza impugnata sia quindi stata oggetto di un parziale annullamento, la Corte, statuendo in via definitiva sul ricorso della sig.ra Staelen, lo ha parzialmente accolto. Peraltro il Mediatore ha chiesto che si decidesse sulle spese secondo giustizia ed equità.

134    Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, occorre decidere che, oltre alle proprie spese, il Mediatore sopporterà, sia per quanto riguarda il procedimento di primo grado sia per quanto riguarda la presente impugnazione, le spese della sig.ra Staelen.

135    Peraltro, dal momento che le spese relative all’impugnazione incidentale proposta dalla sig.ra Staelen nell’ambito del presente grado di giudizio erano state riservate, come previsto dall’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, nell’ordinanza del 29 giugno 2016, Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:670), si deve statuire, conformemente a dette disposizioni, su tali spese nell’ambito della presente sentenza che definisce la causa.

136    A tale riguardo, poiché la sig.ra Staelen è rimasta soccombente nell’ambito di tale impugnazione incidentale e il Mediatore ne aveva fatto domanda, occorre, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, condannarla a sopportare le spese del Mediatore relative all’impugnazione incidentale, nonché le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La domanda formulata dalla sig.ra Claire Staelen nella sua comparsa di risposta e diretta a ottenere la condanna del Mediatore europeo a versarle un indennizzo di EUR 50 000 è irricevibile.

2)      I punti 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Staelen/Mediatore (T‑217/11, EU:T:2015:238), sono annullati.

3)      Il Mediatore europeo è condannato a pagare un indennizzo di EUR 7 000 alla sig.ra Claire Staelen.

4)      La sig.ra Claire Staelen è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Mediatore europeo relative all’impugnazione incidentale, respinta con l’ordinanza del 29 giugno 2016, Mediatore/Staelen (C‑337/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:670).

5)      Il Mediatore europeo è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla sig.ra Claire Staelen, relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione principale.

Firme


* Lingua processuale: il francese.