Language of document : ECLI:EU:C:2016:409

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 giugno 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 12 – Rilascio di titoli di soggiorno o di visti – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale»

Nella causa C‑63/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 2 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2015, nel procedimento

Mehrdad Ghezelbash

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen (relatore), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2015,

viste le osservazioni presentate:

–        per Ghezelbash, da Y. G. F. M. Coenders, P. J. Schüller e A. Eikelboom, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman, H. Stergiou e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da F. X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da A. Falk, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande, R. Troosters e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Mehrdad Ghezelbash, cittadino iraniano, e lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato»), in merito alla decisione di quest’ultimo di respingere la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per asilo presentata dal sig. Ghezelbash.

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 343/2003

3        L’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), così recita:

«1.      Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

2.      La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. (...) La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento a meno che il giudice o l’organo giurisdizionale competente non decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente».

 Regolamento n. 604/2013

4        I considerando 1, 4, 5, 9, 19 e 40 del regolamento n. 604/2013 così recitano:

«(1)      È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 (...)

(...)

(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nella riunione straordinaria] di Tampere [il 15 e 16 ottobre 1999,] il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(9)      Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. (...)

(...)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

(...)

(40)      Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. (...)».

5        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così dispone:

«1.      Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2.      Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede:

«Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell’applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

(...)

b)      i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

c)      il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

d)      la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;

(...)».

7        L’articolo 5, paragrafi da 1 a 3 e 6, del medesimo regolamento così recita:

«1.      Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4.

2.      Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

a)      il richiedente sia fuggito; o

b)      dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.

3.      Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.

(...)

6.      Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l’avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi».

8        Al fine di determinare lo Stato membro competente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, il capo III di quest’ultimo enuncia una serie di criteri oggettivi e gerarchizzati.

9        L’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento prevede:

«I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo».

10      L’articolo 12, paragrafi 1 e 4, di detto regolamento dispone:

«1.      Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

(...)

4.      Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

(...)».

11      Il capo IV del medesimo regolamento stabilisce le norme riguardanti il ricongiungimento delle persone a carico e le clausole discrezionali.

12      L’articolo 21 del regolamento n. 604/2013 è così formulato:

«1.      Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

(...)

3.      Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

(…)».

13      L’articolo 22, paragrafi da 2 a 5, di tale regolamento prevede quanto segue:

«2.      Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie.

(...)

4.      Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5.      In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza».

14      L’articolo 26 del richiamato regolamento così recita:

«1.      Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente (...), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. (...).

2.      La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento. (...)

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all’interessato siano comunicate a quest’ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.

3.      Qualora l’interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa capire».

15      L’articolo 27 del medesimo regolamento è così formulato:

«1.      Il richiedente (…) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.      Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.      Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

5.      Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se necessario, all’assistenza linguistica.

6.      Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. (...)».

16      L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 recita:

«Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene (...) non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)».

17      L’articolo 36, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento così dispone:

«1.      Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l’attuazione e aumentarne l’efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a)      scambi di ufficiali di collegamento;

b)      una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti.

(...)

4.      Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l’accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate».

18      L’articolo 37 di detto regolamento prevede la possibilità, per gli Stati membri, di avvalersi di una procedura di conciliazione in caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell’applicazione del regolamento medesimo.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      Dopo essere stato sentito dalle autorità olandesi il 3 marzo 2014, il sig. Ghezelbash ha presentato a tali autorità una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per asilo in data 4 marzo 2014.

20      Poiché una ricerca nel Sistema d’informazione visti dell’Unione europea (VIS) aveva rilevato che la rappresentanza esterna della Repubblica francese in Iran aveva rilasciato al sig. Ghezelbash un visto valido per il periodo dal 17 dicembre 2013 all’11 gennaio 2014, il 7 marzo 2014 il segretario di Stato ha chiesto alle autorità francesi di prendere in carico l’interessato, ai sensi del regolamento n. 604/2013.

21      Le autorità francesi hanno accolto la richiesta di presa in carico in data 5 maggio 2014.

22      Il sig. Ghezelbash è stato nuovamente sentito dalle autorità olandesi il 15 maggio 2014 e, in tale occasione, è stato interrogato in modo più approfondito. In una memoria contenente osservazioni del 20 maggio 2014, egli ha chiesto al segretario di Stato di trattare la propria domanda di asilo nell’ambito del procedimento di asilo ampliato, per consentirgli di produrre i documenti originali volti a provare che era rientrato in Iran dal 19 dicembre 2013 al 20 febbraio 2014, ossia dopo essersi recato in Francia, il che, secondo il ricorrente, implica che tale ultimo Stato membro non è competente per l’esame della domanda di asilo.

23      Con decisione del 21 marzo 2014 il segretario di Stato ha respinto la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per asilo presentata dal sig. Ghezelbash.

24      Il 22 maggio 2014 quest’ultimo ha proposto ricorso avverso tale decisione chiedendo al giudice dei procedimenti sommari del Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) di adottare un provvedimento cautelare. Inoltre, in data 28 maggio 2014 egli ha prodotto una serie di circostanze indiziarie volte a dimostrare che era rientrato in Iran dopo il suo soggiorno in Francia, ossia una dichiarazione del suo datore di lavoro, un certificato medico e un atto di vendita di un immobile.

25      Con decisione del 13 giugno 2014, il giudice dei procedimenti sommari del Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia) ha accolto la domanda di provvedimento cautelare presentata dal sig. Ghezelbash e ha disposto la sospensione degli effetti giuridici della decisione del segretario di Stato del 21 maggio 2014.

26      Secondo il giudice del rinvio tale decisione deve essere annullata in ragione di una carenza di diligenza dell’amministrazione e di vizi di motivazione, derivanti dalla circostanza che il segretario di Stato avrebbe dovuto trattare la domanda di asilo del sig. Ghezelbash nell’ambito del procedimento di asilo ampliato, al fine di tenere pienamente conto dei documenti da questo prodotti. Tuttavia, per stabilire se gli effetti giuridici della decisione annullata debbano essere mantenuti, tale giudice ritiene di dover altresì determinare se il sig. Ghezelbash abbia diritto di contestare la competenza della Repubblica francese per l’esame della sua domanda di asilo dopo che tale Stato membro ha accettato detta competenza.

27      Tale giudice sottolinea inoltre che, nel corso del colloquio del 3 marzo 2014, il sig. Ghezelbash sarebbe stato informato del suo obbligo di produrre prove volte alla determinazione dello Stato membro competente in termini così generici che non sarebbe possibile contestargli di non aver presentato, in tale fase del procedimento, documenti che ha prodotto successivamente. La richiesta di presa in carico inviata alle autorità francesi sarebbe stata pertanto prematura, o quantomeno incompleta, e tali autorità si sarebbero dunque pronunciate su detta richiesta senza aver avuto conoscenza dei documenti forniti dal richiedente asilo.

28      In tale contesto, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quale sia la portata dell’articolo 27 del regolamento n. 604/2013, eventualmente in combinato disposto con il suo considerando 19.

Se il menzionato articolo, in una situazione come la presente, in cui lo straniero prende atto della domanda di presa in carico solo dopo che è intervenuto l’accordo di presa in carico e solo in quel momento presenta documenti probatori che possono indurre a concludere che non lo Stato membro richiesto, bensì lo Stato membro richiedente è competente per l’esame della domanda d’asilo, ma successivamente lo Stato richiedente non esamina i documenti in parola né li trasmette allo Stato richiesto, conferisca ad un richiedente asilo il diritto di presentare un ricorso (effettivo) avverso l’applicazione dei criteri per determinare lo Stato membro competente, di cui al capo III del regolamento n. 604/2013.

2)      Nel caso in cui lo straniero, ai sensi del regolamento n. 604/2013 nonché del regolamento n. 343/2003, non possa in linea di principio invocare l’errata applicazione dei criteri per determinare lo Stato competente quando lo Stato membro richiesto ha accettato una richiesta di presa in carico, se sia corretta la tesi del convenuto secondo la quale questo presupposto ammette deroghe soltanto in caso di situazioni familiari analoghe a quelle menzionate all’articolo 7 del regolamento n. 604/2013, oppure se siano ipotizzabili anche altri fatti e circostanze in base ai quali lo straniero possa invocare l’errata applicazione dei criteri per determinare lo Stato membro competente.

3)      Nel caso in cui si risponda alla seconda questione nel senso che, oltre alle situazioni familiari, anche altre circostanze possono consentire ad uno straniero di invocare l’errata applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente, se i fatti e le circostanze descritti al punto [27 della presente sentenza] possano configurare siffatti fatti e circostanze eccezionali».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo possa invocare, nell’ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento, segnatamente del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto all’articolo 12 del medesimo regolamento.

30      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 precisa che il richiedente asilo ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

31      Dalla tavola di concordanza di cui all’allegato II di tale regolamento risulta che tale disposizione corrisponde all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

32      Orbene, nella sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813), la Corte ha dichiarato che quest’ultima disposizione doveva essere interpretata nel senso che il richiedente asilo può contestare la competenza di uno Stato membro, quale Stato membro di primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione, soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

33      Il giudice del rinvio si interroga sulla rilevanza di tale sentenza ai fini della determinazione della portata dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

34      In via preliminare, occorre rilevare che, per quanto riguarda i diritti concessi al richiedente asilo, il regolamento n. 604/2013 differisce per alcuni aspetti essenziali dal regolamento n. 343/2003, che era applicabile nella causa all’origine della sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813).

35      La portata del ricorso di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve dunque essere determinata alla luce del tenore letterale delle disposizioni di tale regolamento, della sua economia generale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, in particolare dell’evoluzione che ha conosciuto rispetto al sistema in cui s’iscrive (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 51).

36      Dalla formulazione dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento emerge che il ricorso previsto da tale disposizione deve essere effettivo e che verte tanto sulle questioni di diritto che di fatto. Inoltre, tale formulazione non riporta alcun limite circa gli argomenti che il richiedente asilo può dedurre nel contesto di tale ricorso. Lo stesso vale per la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, relativo all’informazione che deve essere fornita al richiedente dalle autorità competenti in merito alla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento.

37      In particolare, occorre osservare che il legislatore dell’Unione non ha previsto una correlazione specifica o, a fortiori, esclusiva tra i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 e la norma ora enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, che limita le possibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in caso di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

38      Ancora, la portata del ricorso esperibile da un richiedente asilo avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti è specificata al considerando 19 del regolamento n. 604/2013, il cui contenuto non compariva nel regolamento n. 343/2003.

39      Tale considerando indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento n. 604/2013 avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione di tale regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

40      Mentre il secondo esame citato in detto considerando si riferisce unicamente al controllo della situazione esistente nello Stato membro in cui il richiedente è trasferito, ed è volto, in particolare, a garantire che non sia impossibile effettuare il trasferimento di tale richiedente per le ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, il primo esame menzionato al medesimo considerando è diretto, in via più generale, al controllo della corretta applicazione dello stesso regolamento.

41      Orbene, dall’economia generale del regolamento n. 604/2003 emerge che la sua applicazione riposa essenzialmente sull’espletamento della procedura di determinazione dello Stato membro competente designato sulla base dei criteri di cui al capo III di tale regolamento.

42      Pertanto, ai sensi dei considerando 4, 5 e 40 del regolamento n. 604/2013, questo ha l’obiettivo di fissare un meccanismo, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate, per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. Discende, segnatamente, dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento che lo Stato membro competente è, in linea di principio, quello designato secondo i criteri previsti al capo III di detto regolamento. Il capo IV di quest’ultimo individua inoltre con precisione le situazioni in cui uno Stato membro può essere considerato competente per l’esame di una domanda di asilo in deroga a tali criteri.

43      La centralità, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 604/2013, della procedura di determinazione dello Stato membro competente sulla base dei criteri fissati al capo III di tale regolamento è confermata dal fatto che l’articolo 21, paragrafo 1, di quest’ultimo prevede la possibilità, per lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale, di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo solo qualora il primo di tali Stati membri reputi che il secondo sia competente per l’esame di detta richiesta. Inoltre, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, di detto regolamento, la richiesta di presa in carico deve contenere gli elementi che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se quest’ultimo sia competente in base ai criteri definiti dallo stesso regolamento. Del pari, dall’articolo 22 del regolamento n. 604/2013 risulta che la risposta da fornire a tale richiesta deve fondarsi sull’esame degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che consentano l’applicazione dei criteri di cui al capo III di tale regolamento.

44      In tali circostanze, il riferimento, riportato al considerando 19 del regolamento n. 604/2013, all’esame dell’applicazione di tale regolamento, nell’ambito del ricorso avverso la decisione di trasferimento prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso, deve essere considerato come diretto, segnatamente, al controllo della corretta applicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente, enunciati al capo III di detto regolamento, compreso il criterio di competenza di cui all’articolo 12 del medesimo.

45      Tale conclusione è corroborata dall’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri (nel prosieguo: il «sistema di Dublino») in conseguenza dell’adozione del regolamento n. 604/2013, nonché dagli obiettivi previsti da tale regolamento.

46      In questo senso, per quanto riguarda, anzitutto, tale evoluzione, occorre rilevare che, in ragione del fatto che il legislatore dell’Unione ha istituito o rafforzato diversi diritti e meccanismi che garantiscono la partecipazione dei richiedenti asilo nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, il regolamento n. 604/2013 differisce in larga misura dal regolamento n. 343/2003, che era applicabile nella causa all’origine della sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813).

47      In primo luogo, l’articolo 4 del regolamento n. 604/2013 sancisce un diritto di informazione del richiedente che verte, in particolare, sui criteri di determinazione dello Stato membro competente e sulla gerarchia di tali criteri, ivi compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente, anche se tale competenza non si basi su tali criteri.

48      In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 6, di tale regolamento dispone che lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente effettua in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata una decisione di trasferimento, un colloquio personale con il richiedente asilo, e che al richiedente o al consulente legale che lo rappresenta deve essere assicurato l’accesso alla sintesi di tale colloquio. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, tale colloquio può non essere effettuato qualora il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente e, in tal caso, lo Stato membro in questione offre al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata una decisione di trasferimento.

49      In terzo luogo, la sezione IV del capo VI del regolamento n. 604/2013, intitolata «Garanzie procedurali», sviluppa ampiamente le modalità di notifica delle decisioni di trasferimento e le disposizioni applicabili ai mezzi di impugnazione esperibili avverso tali decisioni, mentre tali aspetti non formavano oggetto di siffatte precisazioni nel regolamento n. 343/2003.

50      Dall’articolo 27, paragrafi da 3 a 6, del regolamento n. 604/2013 emerge che, per garantire l’effettività di tali mezzi di impugnazione, il richiedente asilo deve, in particolare, beneficiare della possibilità di chiedere entro un termine ragionevole a un organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, e deve disporre di un’assistenza legale.

51      Da quanto precede discende che il legislatore dell’Unione, nell’ambito del regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l’opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento.

52      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 604/2013, dal considerando 9 di quest’ultimo risulta che tale regolamento, pur ribadendo i principi che ispirano il regolamento n. 343/2003, è diretto ad apportare i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, non solo al sistema di Dublino, ma anche alla protezione offerta ai richiedenti, garantita in particolare dalla tutela giurisdizionale di cui questi ultimi godono.

53      Un’interpretazione restrittiva della portata del ricorso di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 potrebbe in particolare ostacolare la realizzazione di tale obiettivo, privando della loro efficacia pratica gli altri diritti del richiedente asilo sanciti dal regolamento n. 604/2013. Gli obblighi, previsti all’articolo 5 di tale regolamento, di offrire ai richiedenti asilo l’opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione dei criteri di competenza fissati da detto regolamento e di garantire l’accesso di tali richiedenti alle sintesi dei colloqui effettuati a tal fine rischierebbero pertanto di essere privati di efficacia pratica qualora si escludesse che un’errata applicazione di tali criteri, che eventualmente non tenga conto delle informazioni presentate da detti richiedenti, possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale.

54      In tale contesto, la proposizione di un ricorso ai sensi del regolamento n. 604/2013 non può essere paragonata, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, al «forum shopping» che il sistema di Dublino tende a evitare (sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 79). Invero, il giudice investito di tale ricorso è chiamato non già ad attribuire la competenza per l’esame di una domanda di asilo a uno Stato membro designato secondo la convenienza del ricorrente, bensì a verificare se i criteri di competenza fissati dal legislatore dell’Unione siano stati correttamente applicati.

55      Occorre sottolineare al riguardo che l’eventuale accertamento di un errore nell’ambito di tale esame non è atto a pregiudicare il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sul quale si basa il sistema europeo comune di asilo (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, punti 52 e 53), poiché tale accertamento indica semplicemente che lo Stato membro verso il quale il richiedente dev’essere trasferito non è lo Stato membro competente, ai sensi dei criteri di cui al capo III del regolamento n. 604/2013.

56      Per quanto riguarda, peraltro, l’obiettivo consistente nel predisporre un meccanismo che consenta di determinare con rapidità lo Stato membro competente e che non pregiudichi l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di asilo, citato al considerando 5 di tale regolamento, occorre indubbiamente constatare che l’esperimento di un ricorso giurisdizionale può eventualmente differire la conclusione definitiva della procedura di determinazione dello Stato membro competente.

57      Ciò nondimeno, la Corte ha già dichiarato, nell’ambito del regolamento n. 343/2003, che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare all’esigenza di celerità nel trattamento delle domande d’asilo la tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 48). Tale conclusione vale a fortiori con riferimento al regolamento n. 604/2013, in quanto con tale regolamento il legislatore dell’Unione ha sensibilmente sviluppato le garanzie procedurali offerte ai richiedenti asilo nell’ambito del sistema di Dublino.

58      In proposito è necessario rilevare che il rischio che la conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente sia eccessivamente ritardata dal controllo della corretta applicazione dei criteri di competenza è limitato dal fatto che tale controllo deve essere esercitato nell’ambito definito dal regolamento n. 604/2013 e, specificamente, dall’articolo 22, paragrafi 4 e 5, dello stesso, che prevede, da una parte, che il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione di tale regolamento e, dall’altra, che, in mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

59      Inoltre, quanto al rischio di ritardo nell’attuazione delle decisioni di trasferimento, dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 604/2013, emerge che il legislatore dell’Unione, nel precisare che gli Stati membri prevedono che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, riconosce che gli Stati membri possono decidere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento non è sufficiente, in quanto tale, a sospendere il trasferimento, che può quindi avere luogo senza attendere l’esame di tale ricorso, purché la sospensione non sia stata richiesta o la domanda di sospensione sia stata rigettata.

60      Da ultimo, con riguardo all’evoluzione del sistema di Dublino derivante dal regolamento n. 604/2013, il fatto che le norme applicabili alle domande di asilo siano state oggetto di un’armonizzazione, ancorché minima (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punto 114), non può di per sé comportare un’interpretazione che limiti la portata del ricorso di cui all’articolo 27 di tale regolamento.

61      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento, in particolare del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto all’articolo 12 del medesimo regolamento.

 Sulla seconda e terza questione

62      Alla luce della risposta fornita alla prima questione non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento, in particolare del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto all’articolo 12 del medesimo regolamento.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.