Language of document : ECLI:EU:C:2018:223

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 10 aprile 2018 (1)

Causa C122/17

David Smith

contro

Patrick Meade,

Philip Meade,

FBD Insurance plc,

Ireland,

Attorney General

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (Corte d’appello, Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Terza direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità per i danni fisici causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto delle direttive – Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria a una direttiva – Possibilità per lo Stato di far valere una direttiva nei confronti di un privato»






1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che opponeva inizialmente il sig. David Smith ai sigg. Patrick e Philip Meade, alla FBD Insurance plc (in prosieguo: la «FBD»), all’Irlanda e all’Attorney General in ordine al risarcimento dei danni subiti dal sig. Smith a causa di un sinistro stradale che ha coinvolto un veicolo condotto dal sig. Patrick Meade e di proprietà del sig. Philip Meade.

3.        Nella sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑365/05, EU:C:2007:229), la Corte ha dichiarato che l’articolo 1 della terza direttiva dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri (3). La Corte ha dichiarato altresì che l’articolo 1 della terza direttiva soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre effetto diretto e conferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali (4).

4.        La Corte è chiamata a precisare le conseguenze della sua sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), nel seguente contesto: sebbene la controversia opponesse inizialmente il sig. Smith ai sigg. Meade, ai quali si sono aggiunti, in qualità di convenuti, la FBD, l’Irlanda e l’Attorney General, la fase processuale in cui è stata sollevata la questione pregiudiziale in esame oppone la FBD, che si è surrogata nei diritti del sig. Smith, allo Stato irlandese. In tale ambito, quest’ultimo sostiene a propria difesa che in forza della terza direttiva l’obbligo di risarcire il sig. Smith incombe su tale assicuratore. Si pone quindi la questione generale, che certamente non è nuova, ma interviene in una configurazione processuale particolare, se una direttiva possa avere l’effetto di imporre obblighi ad un privato in una situazione nella quale lo Stato ha trasposto tale direttiva in modo non corretto.

5.        Nelle presenti conclusioni esporrò, anzitutto, i motivi per i quali ritengo che, in una controversia tra una società di assicurazioni che si è surrogata nei diritti di una parte lesa alla quale essa ha riconosciuto un risarcimento, da un lato, e lo Stato, dall’altro, il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale secondo le quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri, la cui contrarietà all’articolo 1 della terza direttiva emerge dalla sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229).

6.        Spiegherò poi perché ritenga che siffatta disapplicazione delle disposizioni di diritto nazionale contrarie all’articolo 1 della terza direttiva non possa avere la conseguenza di gravare l’assicuratore che si è conformato a dette disposizioni dell’onere di risarcire la vittima di un danno non coperto dalla polizza assicurativa approvata.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

7.        La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (5), ha abrogato la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (6), nonché la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (7), e la terza direttiva. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, occorre considerare le direttive abrogate.

8.        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

9.        L’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva disponeva quanto segue:

«L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

10.      L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva così enunciava:

«Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

–        (…)

–        di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione,

sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], senza effetto (…)».

11.      L’articolo 1, primo comma, della terza direttiva prevedeva quanto segue:

«(…) [L]’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

B.      Diritto irlandese

12.      L’articolo 56, paragrafo 1, del Road Traffic Act 1961 (legge del 1961 sulla circolazione stradale), nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 1961»), stabiliva che un automobilista non poteva guidare un veicolo a propulsione meccanica su una strada pubblica in mancanza di una polizza assicurativa approvata e in corso di validità a copertura dell’uso negligente del veicolo che sfociasse nell’obbligo di risarcire i danni arrecati a terzi, ad eccezione delle persone escluse.

13.      L’articolo 56, paragrafo 3, della legge del 1961 stabiliva che l’utilizzo del veicolo in violazione del divieto sancito nell’articolo 56, paragrafo 1, costituiva un illecito penale.

14.      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di detta legge, costituiva una «persona esclusa», ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, della medesima legge:

«Chiunque faccia valere un danno personale subito mentre si trovava in o sopra un veicolo a propulsione meccanica (o un veicolo da esso trainato) al quale si riferisce il documento pertinente, diverso da un veicolo a propulsione meccanica, o da un veicolo trainato, o da veicoli che formino una combinazione di veicoli, di una categoria specificata ai fini del presente paragrafo con regolamento ministeriale, nei limiti in cui tale regolamento non estende l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile passeggeri a:

i)      una qualsiasi parte di un veicolo a propulsione meccanica, diverso da un grande veicolo destinato al servizio pubblico, salvo che detta parte sia progettata e costruita con sedili per passeggeri, oppure a

ii)      un passeggero seduto in una roulotte attaccata a un veicolo a propulsione meccanica mentre tale combinazione di veicoli si sta spostando in un luogo pubblico».

15.      L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Road Traffic (Compulsory Insurance) Regulations 1962 [regolamento ministeriale del 1962 sulla circolazione stradale (assicurazione obbligatoria)], nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento del 1962»), enunciava quanto segue:

«Ai fini dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge [del 1961] sono specificati i seguenti veicoli:

a)      tutti i veicoli, diversi dai motocicli, progettati e costruiti con sedili per passeggeri».

II.    Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

16.      Il 19 giugno 1999, il sig. Smith rimaneva gravemente ferito in occasione di un incidente verificatosi tra il furgone su cui egli stava viaggiando quale passeggero nella parte posteriore e un altro veicolo parimenti circolante sulla pubblica strada, in prossimità di Tullyallen (Irlanda). Al momento del sinistro, tale furgone era condotto dal sig. Patrick Meade ed era di proprietà del sig. Philip Meade. Detto furgone non era equipaggiato con posti a sedere fissi per i passeggeri che viaggiavano nella parte posteriore dello stesso.

17.      La polizza assicurativa per autoveicoli sottoscritta dal sig. Philip Meade presso la FBD era in corso di validità al momento del sinistro ed era approvata conformemente alla normativa irlandese applicabile. Tale polizza conteneva una clausola di esclusione rispetto ai passeggeri che viaggiavano nella parte posteriore del furgone, secondo la quale la copertura passeggeri opera soltanto per il passeggero seduto sul sedile fisso nella parte anteriore del veicolo.

18.      Il sig. Smith citava in giudizio i sigg. Meade per negligenza e violazione dei loro doveri.

19.      A seguito della notifica della domanda di risarcimento presentata dal sig. Smith, la FBD, con lettera del 13 agosto 2001, negava al sig. Philip Meade ogni indennizzo in relazione alle lesioni patite dal sig. Smith. Tale compagnia di assicurazioni faceva valere la clausola di esclusione contenuta nella polizza assicurativa e sosteneva che le lesioni cagionate alle persone trasportate come passeggeri in una parte del veicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri non erano coperte da detta polizza.

20.      Il 19 aprile 2007 la Corte ha pronunciato la sentenza Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), nella quale, in riferimento alla normativa irlandese controversa nel procedimento principale, ha dichiarato in sostanza che l’articolo 1 della terza direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri e che tale disposizione soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto e conferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte ha tuttavia ritenuto che spettasse al giudice nazionale verificare se tale disposizione potesse essere invocata nei confronti di un organismo come quello coinvolto nel procedimento che ha dato luogo a detta sentenza.

21.      La High Court (Alta Corte, Irlanda), investita in primo grado della controversia tra, da un lato, il sig. Smith e, dall’altro, i sigg. Meade, la FBD, l’Irlanda e l’Attorney General concludeva, con sentenza del 5 febbraio 2009, che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento del 1962 potevano essere interpretati in modo conforme alla terza direttiva.

22.      Il 10 febbraio 2009 la High Court (Alta Corte) omologava una transazione conclusa tra la FBD e il sig. Smith a seguito della sentenza del 5 febbraio 2009. In applicazione di detta transazione, la FBD versava al sig. Smith, per conto del sig. Philip Meade, la somma di EUR 3 milioni. Il sig. Smith veniva poi posto sotto la tutela del giudice. A seguito di tale pagamento, la FBD si surrogava nei diritti del sig. Smith.

23.      Il procedimento contro, da un lato, i sigg. Meade e, dall’altro, l’Irlanda e l’Attorney General veniva rinviato.

24.      La FBD ha impugnato la sentenza della High Court (Alta Corte) dinanzi al giudice del rinvio, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), sostenendo che il primo giudice ha applicato erroneamente la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), addivenendo a un’interpretazione contra legem della normativa nazionale, e che la sua sentenza ha l’effetto di attribuire alla terza direttiva una sorta di effetto orizzontale diretto retroattivo nei suoi confronti, in quanto essa è una compagnia di assicurazioni privata. Ha inoltre precisato che, ove il suo appello fosse accolto, essa avrebbe tentato di recuperare dallo Stato l’importo versato al sig. Smith.

25.      La Court of Appeal (Corte d’appello) osserva che, all’epoca dei fatti del procedimento principale, le persone che viaggiavano in un furgone non equipaggiate con sedili fissi costituivano «persone escluse» ai sensi sia dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961, come modificata, sia del regolamento del 1962, e che il diritto irlandese non prevedeva alcun obbligo di assicurazione a loro favore. Detto giudice precisa altresì che gli automobilisti che disponevano di una polizza assicurativa approvata non commettevano alcun reato guidando un veicolo privo di copertura per le persone che viaggiavano senza un sedile fisso. Infine, il giudice del rinvio rileva che la formulazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 era tale che il Ministro competente, quand’anche avesse inteso emanare disposizioni volte a estendere l’assicurazione obbligatoria alle suddette persone, avrebbe agito, nel farlo, ultra vires.

26.      Il giudice del rinvio osserva, d’altro canto, che la questione sorta nell’ambito dell’appello di cui è investito riguarda le conseguenze della sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229). A tale proposito, esso sottolinea che, nella causa da cui è scaturita detta sentenza, il conducente non era assicurato, con la conseguenza che la responsabilità della copertura ricadeva sul Motor Insurers Bureau of Ireland (in prosieguo: il «MIBI»). Viceversa, nel presente procedimento, la FBD è un ente privato non assimilabile a un’emanazione dello Stato. Inoltre, diversamente da quanto accaduto nella causa da cui ha tratto origine la sentenza Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), il proprietario del veicolo, il sig. Philip Meade, era munito di assicurazione, benché le condizioni della polizza escludessero esplicitamente la responsabilità nei confronti di un passeggero, come il sig. Smith, che viaggiava nella parte posteriore del veicolo senza essere seduto su un sedile fisso.

27.      Il giudice del rinvio muove dal presupposto che la normativa nazionale in questione non possa essere interpretata in senso conforme all’articolo 1, primo comma, della terza direttiva.

28.      Pertanto, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha concluso, contrariamente a quanto ritenuto dalla High Court (Alta Corte), che entrambe le disposizioni nazionali erano in sé «di una chiarezza cristallina e del tutto prive di qualsiasi ambiguità» e che entrambe le disposizioni in parola «escludono espressamente casi come il presente in cui il passeggero stava viaggiando su una parte di veicolo a propulsione meccanica priva di posti a sedere fissi» (8). Trattandosi, secondo la Court of Appeal (Corte d’appello), di una scelta di politica legislativa, detto giudice si è discostato dalla posizione assunta sulla suddetta questione interpretativa dalla High Court (Alta Corte), sostenendo che era «impossibile interpretare tali disposizioni in modo compatibile con i requisiti della terza direttiva, posto che decidere altrimenti equivarrebbe ad adottare un’interpretazione contra legem e contraria alla formulazione attuale di entrambe le disposizioni» (9).

29.      Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, come sia tenuto a comportarsi un giudice nazionale nell’ambito di una causa che coinvolge soggetti privati, quando la normativa nazionale applicabile sia manifestamente contraria ai requisiti di una direttiva e risulti impossibile interpretare tale normativa in maniera conforme ad essi.

30.      A tale proposito, la Court of Appeal (Corte d’appello) ritiene che dalla sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), discenda che, quando non è ipotizzabile un’interpretazione conforme, il giudice nazionale deve, ove possibile, disapplicare la normativa nazionale, anche nell’ambito di una controversia tra privati.

31.      La Court of Appeal (Corte d’appello) conclude quindi che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento del 1962 devono essere disapplicati, nella misura in cui tali disposizioni contengono un’esclusione dalla copertura assicurativa nei confronti dei passeggeri che non viaggiano seduti su un sedile fisso.

32.      A tale riguardo, la Court of Appeal (Corte d’appello) ritiene che, se l’espressione «progettati e costruiti con sedili per passeggeri», che figura all’articolo 6 del regolamento del 1962, fosse disapplicata, tutti i veicoli diversi dai motocicli risulterebbero essere specificati ai fini dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961, il che comporterebbe l’esistenza di un obbligo di legge di assicurare tutti i veicoli. Per quanto concerne quest’ultima disposizione, il testo che dovrebbe essere disapplicato sarebbe l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detta legge.

33.      La disapplicazione di tali disposizioni avrebbe effetto retroattivo. Ne conseguirebbe che la polizza assicurativa di cui al procedimento principale non andrebbe più considerata una «polizza approvata» ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961. In tali circostanze, secondo il giudice del rinvio, il conducente e il proprietario del veicolo in questione avrebbero, in teoria, commesso un reato, il primo guidando detto veicolo su una strada pubblica senza una polizza assicurativa approvata e il secondo permettendo che ciò avvenisse.

34.      La Court of Appeal (Corte d’appello) considera tuttavia che, se la clausola di esclusione riguardante i passeggeri che non viaggiano su un sedile fisso fosse esclusa essa stessa dalla polizza assicurativa di cui al procedimento principale in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione, tale polizza recupererebbe ipso facto lo status di polizza assicurativa approvata ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e verrebbe meno il problema relativo alla responsabilità penale dei sigg. Meade.

35.      Secondo detto giudice, ciò solleva a sua volta la questione se un’eventuale dichiarazione di inapplicabilità possa o debba arrivare a tal punto e se una dichiarazione siffatta non equivalga, in sostanza, a riconoscere una sorta di effetto diretto orizzontale della terza direttiva nei confronti dell’assicuratore privato FBD.

36.      Il giudice del rinvio è quindi dell’avviso che la presente controversia sollevi questioni difficili e ancora irrisolte circa la misura in cui si possa ritenere che le direttive sull’assicurazione autoveicoli abbiano effetto diretto nei confronti di un soggetto puramente privato, quale la FBD, a seguito della necessaria disapplicazione delle disposizioni pertinenti dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e dell’articolo 6 del regolamento del 1962, alla luce della sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229).

37.      Il giudice del rinvio sottolinea che, se esso è tenuto a disapplicare la clausola di esclusione contenuta nella polizza assicurativa, ne consegue che il sig. Smith potrebbe aver correttamente agito nei confronti dei sigg. Meade e che la FBD sarebbe, a sua volta, tenuta a risarcire questi ultimi. Detto giudice indica che se, invece, esso non fosse tenuto a disapplicare la clausola di esclusione contenuta nella polizza assicurativa, la FBD potrebbe chiedere allo Stato il rimborso degli EUR 3 milioni da essa pagati al sig. Smith in sede di accordo transattivo, avvalendosi a tal fine degli adeguati strumenti giuridici, compresa, eventualmente, una domanda di risarcimento fondata sulla sentenza Francovich e a. (10).

38.      In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in una controversia tra soggetti privati e una compagnia privata di assicurazioni vertente su un incidente automobilistico che, nel 1999, ha comportato gravi lesioni a carico di un passeggero che non viaggiava su un sedile fisso, nell’ambito della quale, con il consenso delle parti, il giudice nazionale ha chiamato in causa la compagnia privata di assicurazioni e lo Stato come convenuti, ove:

i)      le disposizioni pertinenti del diritto nazionale prevedano l’esclusione dall’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli nei confronti di persone per le quali non siano stati forniti sedili fissi in un veicolo a propulsione meccanica,

ii)      la pertinente polizza assicurativa stabilisca che la copertura sia circoscritta ai passeggeri che viaggiano su sedili fissi e la stessa polizza fosse di fatto, all’epoca dell’incidente, una polizza assicurativa approvata ai fini di detto diritto nazionale,

iii)      le disposizioni nazionali pertinenti che prevedono una siffatta esclusione dalla copertura siano già state dichiarate contrarie al diritto dell’Unione europea in una precedente decisione della Corte (sentenza Farrell, C‑356/05 [EU:C:2007:229]) e debbano pertanto essere disapplicate, e

iv)      la formulazione delle disposizioni nazionali sia tale da non permettere un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell’Unione,

il giudice nazionale sia tenuto, nel disapplicare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, a disapplicare anche la clausola di esclusione o a impedire in altro modo all’assicuratore di avvalersi di una clausola siffatta contenuta nella polizza assicurativa dell’autoveicolo in vigore all’epoca dei fatti, con la conseguenza che la vittima lesa avrebbe così potuto agire direttamente nei confronti della suddetta compagnia sulla base della polizza. In subordine, se un risultato siffatto equivalga essenzialmente a riconoscere effetto orizzontale diretto a una direttiva nei confronti di un soggetto privato in violazione del diritto dell’Unione».

III. Analisi

39.      Con la sua questione pregiudiziale, che a mio avviso è opportuno riformulare per adeguarla alla configurazione e all’oggetto della controversia principale, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, anzitutto se, in una controversia tra una società di assicurazioni, la quale si è surrogata nei diritti di una parte lesa alla quale essa ha riconosciuto un risarcimento, da un lato, e lo Stato, dall’altro, esso debba disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri, la cui contrarietà all’articolo 1 della terza direttiva emerge dalla sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229).

40.      Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di indicare se siffatta disapplicazione delle disposizioni del suo diritto nazionale implichi che debba essere parimenti disapplicata la clausola di esclusione contenuta nel contratto di assicurazione controverso, con la conseguenza che incomberebbe all’assicuratore l’obbligo di risarcire la vittima.

41.      Al fine di determinare con precisione la configurazione procedurale nella quale interviene il presente rinvio pregiudiziale, occorre precisare che, come è stato confermato in udienza, la controversia principale contrappone, nella fase processuale che ha dato luogo a tale rinvio, la FBD allo Stato irlandese. Si tratta quindi di una controversia a carattere verticale.

42.      Sotto tale profilo, la presente causa si distingue dunque da quella che ha dato origine alla sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), cui il giudice del rinvio ha fatto riferimento a più riprese. Aggiungo che detta sentenza verteva sull’invocabilità di esclusione di un principio generale del diritto dell’Unione nel contesto di una controversia fra privati, nella fattispecie il principio di non discriminazione in base all’età, mentre nel presente caso si tratta di determinare gli effetti di una direttiva. Tenuto conto delle particolarità dell’atto di diritto derivato dell’Unione costituito dalla direttiva, che sono state più volte sottolineate dalla Corte, ritengo che, in ogni caso, gli insegnamenti da trarre dalla sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), non possano essere trasposti automaticamente a una fattispecie in cui si pone il problema degli effetti di una direttiva considerata isolatamente.

43.      Nel contesto della controversia verticale oggetto del procedimento a quo viene sollevata, in sostanza, la questione se una direttiva sia idonea ad imporre direttamente un obbligo ad un privato, nella fattispecie la FBD. Tale questione si pone in quanto si tratta dell’argomento di difesa addotto dallo Stato irlandese per evitare che sia posto a suo carico l’onere di risarcire il sig. Smith.

44.      Tuttavia, in udienza è stato confermato che, nell’ambito del procedimento pendente dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello), che contrappone la FBD allo Stato irlandese, non è stata intrapresa alcuna azione diretta a far dichiarare la responsabilità di tale Stato per violazione del diritto dell’Unione, sul fondamento della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428). Ciò è corroborato dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio secondo le quali, durante l’udienza tenutasi dinanzi ad esso, l’avvocato della FBD ha precisato che, in caso di accoglimento dell’appello della sua cliente, essa avrebbe tentato di recuperare dallo Stato, avvalendosi di un appropriato meccanismo giuridico, inclusa eventualmente una domanda di risarcimento danni fondata sulla giurisprudenza Francovich e a. (11), la somma versata al sig. Smith (12).

45.      Da tali elementi deduco che dalla risposta alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio dipenderà l’eventuale esercizio successivo da parte della FBD di un’azione diretta a ottenere dallo Stato una somma equivalente a quella versata da tale assicuratore al sig. Smith.

46.      Così, nell’ambito di siffatta strategia contenziosa, le parti del procedimento a quo tentano anzitutto di stabilire – e ciò si riflette nella questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio – quali obblighi il diritto dell’Unione imponga rispettivamente alla FBD e allo Stato irlandese in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

47.      È chiaro che, qualora la Corte rispondesse che, nonostante la trasposizione non corretta dell’articolo 1 della terza direttiva da parte dello Stato irlandese, l’obbligo di risarcire il sig. Smith incombeva effettivamente alla FBD, ciò potrebbe dissuadere tale assicuratore dal proseguire un’azione giudiziaria diretta al recupero presso detto Stato della somma versata al sig. Smith, vuoi facendo valere la responsabilità dello Stato in questione nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sulla giurisprudenza Francovich e a. (13) vuoi ricorrendo, se del caso, ad altri meccanismi processuali previsti dal diritto irlandese.

48.      Nel procedimento dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello), la FBD si è surrogata nei diritti della parte lesa, il sig. Smith (14). In tale fase del procedimento si tratta di stabilire a chi incomba, tra l’assicuratore e lo Stato, in forza del diritto dell’Unione, l’obbligo di risarcire detta parte lesa. Al fine di individuare il debitore dell’indennizzo, è necessario verificare la fondatezza del ragionamento seguito dalla High Court (Alta Corte), vale a dire che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento del 1962 potevano essere interpretati in modo conforme alla terza direttiva e pertanto occorreva dichiarare la nullità della clausola di esclusione contenuta nel contratto di assicurazione controverso.

49.      Come si è già rilevato, tale presupposto viene rimesso in discussione dal giudice del rinvio. Ecco perché esso considera ormai la discussione in giudizio sotto il profilo dell’effetto diretto della terza direttiva.

50.      Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna (15).

51.      Ricordo che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, «[o]gni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione». Inoltre, l’articolo 1, primo comma, della terza direttiva precisa che «(…) l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

52.      Nella sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑365/05, EU:C:2007:229), la Corte ha dichiarato che l’articolo 1 della terza direttiva dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri (16).

53.      La Corte ha dichiarato altresì che l’articolo 1 della terza direttiva soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre effetto diretto e conferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali (17).

54.      A tale proposito ha ricordato la propria giurisprudenza costante secondo cui una disposizione di una direttiva ha effetto diretto se, dal punto di vista del contenuto, appare incondizionata e sufficientemente precisa (18).

55.      La Corte ha constatato che l’articolo 1 della terza direttiva soddisfaceva tali criteri, rilevando che questo articolo consentiva di identificare sia l’obbligo dello Stato membro come pure i beneficiari, e che il contenuto di tali disposizioni era incondizionato e preciso (19). Secondo la Corte, l’articolo 1 della terza direttiva poteva di conseguenza essere invocato al fine di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale che escludevano dal beneficio della garanzia dell’assicurazione obbligatoria chi viaggiasse in qualsiasi parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri (20).

56.      Per quanto riguarda la questione se detta disposizione potesse essere fatta valere nei confronti dell’organismo di garanzia previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva, la risposta è stata abbozzata nella sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), e completata successivamente nella sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745).

57.      In quest’ultima sentenza, la Corte ha dichiarato che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo (21).

58.      Diversamente dalle cause che hanno dato luogo alle due sentenze Farrell (22) citate, la controversia principale non coinvolge l’organismo di garanzia irlandese, il MIBI. Tale assenza sembra essere dovuta al fatto che, a differenza del proprietario del veicolo in cui era seduta la sig.ra Elaine Farrell, il proprietario del veicolo (il sig. Philip Meade) su cui viaggiava il sig. Smith aveva effettivamente sottoscritto una polizza di assicurazione per autoveicoli.

59.      Come si è già rilevato, la controversia principale, nella fase processuale in cui si colloca il presente rinvio pregiudiziale, oppone la FBD allo Stato irlandese.

60.      Una volta riconosciuto l’effetto diretto dell’articolo 1 della terza direttiva, non può quindi più esservi alcun dubbio quanto alla possibilità per la FBD di far valere tale disposizione nei confronti dello Stato irlandese al fine di escludere l’applicazione delle disposizioni nazionali contrarie alla terza direttiva. Ciò che è possibile nei confronti di un’emanazione dello Stato quale il MIBI deve esserlo a fortiori nei confronti dello Stato, nella sua qualità di autorità pubblica. Si tratta di evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione (23).

61.      Da quanto precede risulta che, nella controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, la FBD è legittimata ad invocare l’articolo 1 della terza direttiva al fine di escludere l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e dell’articolo 6 del regolamento del 1962.

62.      Se, nel sistema irlandese, l’intervento sussidiario dell’organismo di garanzia non è previsto nel caso in cui il proprietario del veicolo disponga di una polizza assicurativa e quest’ultima non copra un determinato rischio (24), che tuttavia avrebbe dovuto coprire ove lo Stato avesse trasposto correttamente l’articolo 1 della terza direttiva, spetta a quest’ultimo assumersene le conseguenze finanziarie.

63.      Contrariamente a quanto tenta di far riconoscere il governo irlandese, la disapplicazione delle disposizioni nazionali contrarie all’articolo 1 della terza direttiva non può comportare automaticamente che spetti all’assicuratore l’onere di risarcire il sig. Smith. Rilevo che la clausola di esclusione contenuta nel contratto di assicurazione controverso costituisce l’attuazione delle norme poste dal legislatore nazionale ai fini della predisposizione di una polizza assicurativa approvata. Nella controversia principale, lo Stato irlandese non può far valere l’articolo 1 della terza direttiva al fine di escludere l’applicazione di tale clausola contrattuale e dedurne un obbligo per l’assicuratore di assumersi l’onere di risarcire il sig. Smith.

64.      Ammettere siffatta traslazione della responsabilità di assumersi le conseguenze di una trasposizione non corretta di una direttiva sarebbe contrario alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui l’atto di diritto derivato dell’Unione costituito dalla direttiva non è idoneo, date la sua natura e le sue caratteristiche, ad imporre obblighi direttamente ai privati.

65.      A tale proposito, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva su cui si fonda la possibilità di farla valere sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta» (25). Ne consegue, ai sensi di una costante giurisprudenza, che una direttiva non può, di per sé, creare obblighi in capo a un singolo e non può dunque essere fatta valere in quanto tale nei confronti del singolo dinanzi un giudice nazionale (26). Secondo la Corte, estendere l’invocabilità delle direttive non recepite all’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione europea il potere di sancire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (27). Si evince da tale giurisprudenza che, anche se un singolo rientra nell’ambito di applicazione ratione personae di una direttiva, le disposizioni della stessa non possono essere fatte valere in quanto tali nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (28). Pertanto, non si può riconoscere alle disposizioni di una direttiva un effetto diretto verticale verso il basso, in quanto uno Stato non può avvalersi della propria inadempienza nei confronti dei singoli (29).

66.      D’altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese nel presente procedimento pregiudiziale, l’obbligo della FBD di sopportare l’onere di risarcire il sig. Smith non può derivare da un’applicazione per analogia della giurisprudenza scaturita dalle sentenze del 30 aprile 1996, CIA Security International (C‑194/94, EU:C:1996:172), e del 26 settembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496), entrambe vertenti sull’interpretazione della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (30). Come la Corte ha indicato al punto 51 di quest’ultima sentenza, la particolarità di tale giurisprudenza consiste nella constatazione che «la direttiva 83/189 non definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale deve risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Essa non crea né diritti né obblighi per i singoli».

67.      Inoltre, la sentenza del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, EU:C:1996:143), non può, a mio avviso, essere interpretata nel senso che consente allo Stato di far valere l’articolo 1 della terza direttiva nei confronti della FBD affinché essa sopporti l’onere del risarcimento, dato che, in detta sentenza, la problematica relativa all’invocabilità di una direttiva nei confronti di un singolo non è stata esaminata in quanto tale dalla Corte.

68.      Infine, sottolineo che imporre alla FBD l’onere di risarcire il sig. Smith in circostanze come quelle del procedimento principale condurrebbe a un esito iniquo e contrario al principio della certezza del diritto. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, è chiaro che un privato quale la FBD ha palesemente agito sulla base delle disposizioni nazionali controverse che prevedono l’esclusione della copertura, e ciò al fine di emettere una polizza assicurativa approvata. La FBD non disponeva di libertà contrattuale e l’emissione di detta polizza non era il risultato di un comportamento autonomo dell’assicuratore, bensì di un comportamento prescritto dalla normativa nazionale.

69.      Inoltre, come ha giustamente osservato il giudice del rinvio, «[è] (…) indubbio che il costo della polizza assicurativa redatta dalla FBD nel caso di specie rifletteva i limiti legittimamente contemplati rispetto ai rischi assicurativi da essa assunti e che tali rischi non comprendevano i passeggeri a bordo di furgoni privi di sedili fissi» (31). Riconoscere un effetto diretto verticale verso il basso all’articolo 1 della terza direttiva equivarrebbe ad obbligare l’assicuratore a farsi carico di una prestazione che non era prevista nel contratto.

70.      Pertanto, non si può ammettere che l’effetto di esclusione delle norme di diritto nazionale contrarie prodotto dall’articolo 1 della terza direttiva nella controversia tra la FBD e lo Stato irlandese abbia la conseguenza di porre direttamente a carico di tale assicuratore, in modo retroattivo, l’obbligo previsto da detta disposizione, vale a dire il risarcimento dei «danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

71.      Anche supponendo che l’obbligo incombente all’assicuratore non derivi dall’articolo 1 della terza direttiva, bensì dalle disposizioni di diritto nazionale emendate degli elementi contrari a tale articolo, ciò non modificherebbe la mia posizione fondata sul principio secondo cui lo Stato non può trarre vantaggio, in un modo o nell’altro, dalla trasposizione non corretta di una direttiva, tentando di far gravare sull’assicuratore l’onere di garantire rischi che lo Stato medesimo aveva espressamente escluso dall’obbligo di garanzia.

72.      A tale proposito rammento che dall’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e dall’articolo 1, primo comma, della terza direttiva risulta che spetta agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli per i danni alla persona subiti dai passeggeri, quale il sig. Smith, sia coperta da un’assicurazione. Se uno Stato membro non ha preso siffatte misure e ne ha adottate altre che, come nel caso di specie, hanno l’effetto di escludere nei contratti di assicurazione il risarcimento di questa categoria di danni, ritengo che se ne debba assumere le conseguenze finanziarie.

73.      In definitiva, l’assicuratore non ha violato né la regola di cui all’articolo 1, primo comma, della terza direttiva né le norme del suo diritto nazionale che hanno recepito tale articolo. È semmai lo Stato ad avere violato detta disposizione trasponendola in modo non corretto. Esso non può trarre alcun vantaggio da tale situazione di recepimento errato.

74.      Rientra nella logica stessa della giurisprudenza che ha elaborato l’effetto diretto delle direttive che un soggetto privato come la FBD, la quale, lo ricordo, si è surrogata nei diritti della parte lesa, sia in grado, nel contesto di una controversia che la contrappone allo Stato, di esigere da quest’ultimo il rispetto dei suoi obblighi. A questo proposito rammento che la teoria dell’effetto diretto è fondata sull’argomento tratto dalla «vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti» (32).

75.      Al termine della mia analisi, la situazione di cui al procedimento principale può essere riassunta come segue: accettando, a seguito della sentenza della High Court (Alta Corte) del 5 febbraio 2009, un accordo transattivo con il sig. Smith ai fini del suo risarcimento, la FBD in realtà ha assolto un obbligo che incombeva allo Stato irlandese. Tale obbligo non può essere trasferito giuridicamente alla FBD, in quanto ciò equivarrebbe a fare in modo che l’articolo 1, primo comma, della terza direttiva produca un effetto diretto nei confronti di tale assicuratore, ponendo a suo carico un rischio che non era stato preso in considerazione nel calcolo del premio di assicurazione.

76.      Così, la situazione di cui al procedimento principale è assimilabile a un arricchimento senza causa dello Stato irlandese e andrebbe quindi regolarizzata onde garantirne la conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e all’articolo 1, primo comma, della terza direttiva.

77.      Dalle suesposte considerazioni emerge che, in una controversia tra una società di assicurazioni che si è surrogata nei diritti di una parte lesa alla quale essa ha riconosciuto un risarcimento, da un lato, e lo Stato, dall’altro, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri, la cui contrarietà all’articolo 1 della terza direttiva emerge dalla sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229).

78.      Siffatta disapplicazione delle disposizioni di diritto nazionale contrarie all’articolo 1 della terza direttiva non può avere la conseguenza di gravare l’assicuratore che si è conformato a dette disposizioni dell’onere di risarcire la vittima di un danno non coperto dalla polizza assicurativa approvata.

IV.    Conclusione

79.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sottoposta dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda):

1)      In una controversia tra una società di assicurazioni che si è surrogata nei diritti di una parte lesa alla quale essa ha riconosciuto un risarcimento, da un lato, e lo Stato, dall’altro, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri, la cui contrarietà all’articolo 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, emerge dalla sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229).

2)      Siffatta disapplicazione delle disposizioni di diritto nazionale contrarie all’articolo 1 della terza direttiva 90/232 non può avere la conseguenza di gravare l’assicuratore che si è conformato a tali disposizioni dell’onere di risarcire la vittima di un danno non coperto dalla polizza assicurativa approvata.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 1990, L 129, pag. 33; in prosieguo: la «terza direttiva».


3      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 36).


4      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 44).


5      GU 2009, L 263, pag. 11.


6      GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva».


7      GU 1984, L 8, pag. 17; in prosieguo: la «seconda direttiva».


8      V. decisione di rinvio (punto 32).


9      V. decisione di rinvio (punto 34).


10      Sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428).


11      Sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428).


12      V. decisione di rinvio (punto 9).


13      Sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428).


14      V. decisione di rinvio (punti 8 e 25).


15      Sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, punto 21).


16      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 36).


17      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 44).


18      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 37 e giurisprudenza citata).


19      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 38).


20      Sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 38).


21      Sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 42).


22      Sentenze del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), e del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745).


23      Sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 32 e giurisprudenza citata).


24      Come la Corte ha dichiarato nella sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a. (C‑409/11, EU:C:2013:512), «[l]’intervento di un organismo siffatto è stato quindi concepito come ultima ratio, prevista unicamente nel caso in cui i danni siano stati causati da un veicolo non identificato o da un veicolo per il quale non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva» (punto 30 e giurisprudenza citata). Quest’ultima ipotesi riguarda, secondo la Corte, «un veicolo per il quale non esista alcun contratto di assicurazione» (punto 31).


25      V. sentenza del 12 dicembre 2013, Portgás (C‑425/12, EU:C:2013:829, punto 22).


26      V., in particolare, sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 31 e giurisprudenza citata). Come la Corte ha dichiarato nella sentenza dell’8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, EU:C:1987:431), «un’autorità nazionale non può far valere a carico di un privato una disposizione di una direttiva per la quale non si è ancora proceduto alla necessaria attuazione nell’ordinamento giuridico nazionale» (punto 10). V. altresì sentenza del 27 febbraio 2014, OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 47 e giurisprudenza citata).


27      V., in particolare, sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 31 e giurisprudenza citata).


28      V. sentenza del 12 dicembre 2013, Portgás (C‑425/12, EU:C:2013:829, punto 25).


29      V., a tale proposito, Simon, D., Le Système juridique communautaire, 3a edizione, Presses universitaires de France, Parigi, 2001, § 317, in particolare pagg. 396 e 397.


30      GU 1983, L 109, pag. 8.


31      V. decisione di rinvio (punto 33).


32      Sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1, pag. 25). Rinvio anche alle conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Portgás (C‑425/12, EU:C:2013:623), nelle quali l’avvocato generale ha ricordato, richiamandosi alla sentenza del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punto 47), che «il riconoscimento dell’efficacia diretta delle direttive si basa, in definitiva, su due obiettivi complementari: l’esigenza di garantire efficacemente i diritti conferiti ai singoli da tali atti e la volontà di sanzionare le autorità nazionali che non abbiano rispettato l’effetto obbligatorio e assicurato l’effettiva applicazione dei medesimi atti» (paragrafo 30).