Language of document : ECLI:EU:C:2018:631

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 agosto 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Terza direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto delle direttive – Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria a una direttiva – Disapplicazione di una clausola contrattuale contraria a una direttiva»

Nella causa C‑122/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 2 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2017, nel procedimento

David Smith

contro

Patrick Meade,

Philip Meade,

FBD Insurance plc,

Ireland,

Attorney General,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal, E. Jarašiūnas, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M.-A. Gaudissart, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la FBD Insurance plc, da M. Feeny, solicitor, F. X. Burke, advocate, F. Duggan, BL, J. O’Reilly, SC, J. Corcoran, advocate, e M. Collins, SC;

–        per l’Ireland, da S. Purcell, in qualità di agente, assistita da C. Toland, SC, T. L. Power, BL, e H. Mohan, SC;

–        per il governo francese, da R. Coesme, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K.-P. Wojcik e N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di una controversia tra singoli, un giudice nazionale deve disapplicare disposizioni nazionali, nonché una clausola contrattuale fondata su esse, contrarie all’articolo 1 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990, L 129, pag. 33; in prosieguo: la «terza direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. David Smith e, dall’altro, i sigg. Patrick e Philip Meade, la FBD Insurance plc (in prosieguo: la «FBD»), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (avvocato dello Stato) in ordine al risarcimento dei danni subiti dal sig. Smith a causa di un sinistro stradale che ha coinvolto un veicolo condotto dal sig. Patrick Meade, di proprietà del sig. Philip Meade e assicurato dalla FBD.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha abrogato la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»), la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17; in prosieguo: la «seconda direttiva») e la terza direttiva. Tuttavia, tenuto conto dell’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, occorre prendere in considerazione le direttive abrogate.

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

5        L’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva enunciava:

«Ciascuno Stato membro crea o autorizza un organismo con il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione conformemente al paragrafo 1. (…)».

6        L’articolo 1, primo comma, della terza direttiva prevedeva quanto segue:

«(…) [L]’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

7        Il 19 aprile 2007, la Corte ha pronunciato la sentenza Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), nella quale ha dichiarato che l’articolo 1 della terza direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come la normativa irlandese di cui al procedimento principale, ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri, che tale disposizione soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto e che conferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte ha tuttavia ritenuto che spettasse al giudice nazionale verificare se detta disposizione potesse essere invocata nei confronti di un organismo come quello coinvolto nel procedimento che ha dato luogo a tale sentenza.

8        Nella sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che i singoli possono invocare l’articolo 1, primo comma, della terza direttiva nei confronti di un organismo cui sia stato demandato dall’Irlanda l’assolvimento di un compito di interesse pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra singoli.

 Diritto irlandese

9        L’articolo 56, paragrafo 1, del Road Traffic Act 1961 (legge del 1961 sulla circolazione stradale), nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 1961»), stabiliva che un automobilista non poteva guidare un veicolo a propulsione meccanica su una strada pubblica in mancanza di una polizza assicurativa approvata e in corso di validità a copertura dell’uso negligente del veicolo che sfociasse nell’obbligo di risarcire i danni arrecati a terzi, ad eccezione delle persone escluse.

10      L’articolo 56, paragrafo 3, di tale legge stabiliva che l’utilizzo del veicolo in violazione del divieto sancito nel paragrafo 1 di detto articolo 56 costituisce un illecito penale.

11      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di detta legge, costituisce una «persona esclusa», ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, della medesima legge:

«Chiunque faccia valere un danno personale subito mentre si trovava in o sopra un veicolo a propulsione meccanica (o un veicolo da esso trainato) al quale si riferisce il documento pertinente, diverso da un veicolo a propulsione meccanica, o da un veicolo trainato, o da veicoli che formino una combinazione di veicoli, di una categoria specificata ai fini del presente paragrafo con regolamento ministeriale, nei limiti in cui tale regolamento non estende l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile passeggeri a:

i)      una qualsiasi parte di un veicolo a propulsione meccanica, diverso da un grande veicolo destinato al servizio pubblico, salvo che detta parte sia progettata e costruita con sedili per passeggeri, oppure a

ii)      un passeggero seduto in una roulotte attaccata a un veicolo a propulsione meccanica mentre tale combinazione di veicoli si sta spostando in un luogo pubblico».

12      L’articolo 6 del Road Traffic (Compulsory Insurance) Regulations 1962 [regolamento ministeriale del 1962 sulla circolazione stradale (assicurazione obbligatoria)], nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento ministeriale del 1962»), enunciava quanto segue:

«Ai fini dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge [del 1961] sono specificati i seguenti veicoli:

a)      tutti i veicoli, diversi dai motocicli, progettati e costruiti con sedili per passeggeri;

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      Il 19 giugno 1999, il sig. Smith è rimasto gravemente ferito in occasione di un incidente verificatosi tra il furgone su cui egli stava viaggiando quale passeggero nella parte posteriore e un altro veicolo parimenti circolante sulla pubblica strada, in prossimità di Tullyallen (Irlanda). Al momento del sinistro, tale furgone era di proprietà del sig. Philip Meade ed era condotto sig. Patrick Meade. Detto furgone non era equipaggiato con posti a sedere fissi per i passeggeri che viaggiavano nella parte posteriore dello stesso.

14      La polizza assicurativa per autoveicoli stipulata dal sig. Philip Meade presso la FBD era in corso di validità al momento del sinistro ed era approvata conformemente alla normativa irlandese applicabile. Tale polizza prevedeva una clausola per la quale l’assicurazione operava soltanto per il passeggero seduto sul sedile fisso nella parte anteriore del veicolo e, di conseguenza, escludeva la copertura dei passeggeri seduti nel retro del furgone.

15      Il sig. Smith ha citato in giudizio i sigg. Meade per negligenza e violazione di doveri dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda). Con il consenso delle parti, tale giudice ha chiamato in causa la FBD, l’Ireland e l’Attorney General in qualità di convenuti.

16      Dopo aver ricevuto la notificazione delle domande giudiziali del sig. Smith, la FBD, con lettera del 13 agosto 2001, ha negato ogni indennizzo, per conto del sig. Philip Meade, in relazione ai danni fisici patiti dal sig. Smith. Tale compagnia di assicurazioni ha fatto valere la clausola di esclusione contenuta nella polizza assicurativa e ha sostenuto che i danni fisici cagionati alle persone trasportate come passeggeri in una parte del veicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri non erano coperti da detta polizza.

17      Con sentenza del 5 febbraio 2009, la High Court (Alta Corte) ha ritenuto che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), risulti che l’obbligo di interpretazione conforme richiede, nella fattispecie, di prescindere dall’esclusione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 65 della legge del 1961 per quanto riguarda i danni fisici provocati alle persone che viaggiano in una parte dell’autoveicolo che non sia stata né progettata né costruita con sedili per passeggeri. Con tale sentenza e con ordinanza del 18 gennaio 2010, la High Court (Alta Corte) ha, in particolare, dichiarato la nullità della clausola d’esclusione contenuta nel contratto di assicurazione stipulato dal sig. Philip Meade.

18      Il 10 febbraio 2009 la High Court (Alta Corte) ha omologato una transazione conclusa tra la FBD e il sig. Smith a seguito della sentenza del 5 febbraio 2009. In applicazione di detta transazione, la FBD ha versato al sig. Smith la somma di EUR 3 milioni. La FBD dispone di un diritto di surroga rispetto a tale indennizzo.

19      Il procedimento nei confronti, da un lato, dei sigg. Meade e, dall’altro, dell’Ireland e dell’Attorney General è stato rinviato.

20      La FBD ha impugnato la sentenza e l’ordinanza della High Court (Alta Corte) dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente applicato la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing (C‑106/89, EU:C:1990:395), e che tale sentenza e tale ordinanza hanno l’effetto di attribuire alla terza direttiva una sorta di effetto diretto orizzontale in quanto la FBD riveste la qualità di soggetto privato. Tale compagnia assicurativa ha inoltre precisato che, ove il suo appello fosse stato accolto, essa avrebbe tentato di recuperare dallo Stato irlandese l’importo versato al sig. Smith.

21      Il giudice del rinvio osserva che, all’epoca dei fatti del procedimento principale, le persone che viaggiavano in un furgone non equipaggiato con sedili fissi costituivano «persone escluse» ai sensi sia dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), i), della legge del 1961, sia del regolamento del 1962, e che il diritto irlandese non prevedeva alcun obbligo giuridico di assicurazione a loro favore. Detto giudice precisa altresì che gli automobilisti che disponevano di una polizza assicurativa approvata non commettevano alcun reato nel condurre un veicolo privo di copertura per le persone che viaggiavano nella parte posteriore dello stesso non equipaggiato con posti a sedere fissi.

22      Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, nel procedimento principale, e a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), l’assicuratore, vale a dire la FBD, è un organismo privato.

23      Secondo tale giudice, l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento ministeriale del 1962 escludono espressamente e senza ambiguità dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli i casi, come quello di cui al procedimento principale, nei quali il passeggero viaggia su una parte di veicolo a propulsione meccanica priva di posti a sedere fissi. Dette disposizioni corrisponderebbero ad una scelta intenzionale di politica legislativa e manifestamente non sarebbero il prodotto di una qualche svista del legislatore.

24      Il giudice del rinvio precisa che non è pertanto possibile interpretare queste stesse disposizioni in modo compatibile con le disposizioni della terza direttiva, in quanto fornire una diversa interpretazione rispetto al loro chiaro tenore letterale equivarrebbe ad adottare una interpretazione contra legem.

25      Ciò considerato, il giudice del rinvio s’interroga sugli obblighi incombenti in virtù del diritto dell’Unione a un giudice nazionale, adito in una controversia tra singoli, qualora la normativa nazionale applicabile sia manifestamente incompatibile con le disposizioni di una direttiva che soddisfano tutte le condizioni richieste al fine di produrre un effetto diretto e qualora sia impossibile interpretare tale normativa nazionale in un modo conforme a detta direttiva.

26      A tale riguardo, tale giudice considera che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), risulta che, in tal caso, il giudice nazionale deve disapplicare il diritto nazionale.

27      Il giudice del rinvio ritiene quindi di dover disapplicare l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento ministeriale del 1962 in quanto tali disposizioni contengono un’esclusione dalla copertura assicurativa quanto ai passeggeri di un autoveicolo che non viaggiano seduti su un sedile fisso.

28      La disapplicazione di tali disposizioni avrebbe effetto retroattivo. Ne conseguirebbe che la polizza assicurativa di cui al procedimento principale non andrebbe più considerata una «polizza approvata» ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, della legge del 1961. In tali circostanze, secondo il giudice del rinvio, il conducente e il proprietario del veicolo di cui al procedimento principale avrebbero, in teoria, commesso un reato, il primo guidando detto veicolo su una strada pubblica senza una polizza assicurativa approvata e il secondo permettendo che detto veicolo fosse condotto senza essere assicurato da siffatta polizza.

29      Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, se la clausola di esclusione riguardante i passeggeri di un autoveicolo che non viaggiano su un sedile fisso fosse esclusa essa stessa dalla polizza assicurativa di cui al procedimento principale in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione, tale polizza recupererebbe ipso facto lo status di polizza assicurativa approvata ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, della legge del 1961 e verrebbe meno il problema relativo alla responsabilità penale dei sigg. Meade. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se dalle sentenze del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, EU:C:1996:143), del 30 giugno 2005, Candolin e a. (C‑537/03, EU:C:2005:417), e del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), risulti che detta clausola debba, essa stessa, essere disapplicata a causa della sua incompatibilità con il diritto dell’Unione.

30      Tuttavia, si porrebbe la questione se la disapplicazione di tale clausola di esclusione non equivarrebbe, in sostanza, a riconoscere all’articolo 1 della terza direttiva una sorta di effetto diretto orizzontale.

31      Infine, il giudice del rinvio sottolinea che la questione riguardante la disapplicazione, da parte sua, della clausola di esclusione contenuta nella polizza assicurativa di cui al procedimento principale non è divenuta priva di oggetto a seguito della conclusione della transazione tra la FBD e il sig. Smith. Secondo tale giudice, se, nella fattispecie, egli fosse tenuto a disapplicare detta clausola, ne conseguirebbe che il sig. Smith avrebbe giustamente agito nei confronti dei sigg. Meade e che la FBD sarebbe tenuta a risarcire questi ultimi. Detto giudice ritiene che, se, per contro, tale clausola non dovesse essere disapplicata, la FBD potrebbe chiedere allo Stato irlandese il rimborso della somma da essa pagata al sig. Smith in sede di transazione.

32      In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in una controversia tra soggetti privati e una compagnia privata di assicurazioni vertente su un incidente automobilistico che, nel 1999, ha comportato gravi lesioni a carico di un passeggero che non viaggiava su un sedile fisso, nell’ambito della quale, con il consenso delle parti, il giudice nazionale ha chiamato in causa la compagnia privata di assicurazioni e lo Stato come convenuti – ove

a)      le disposizioni pertinenti del diritto nazionale prevedano l’esclusione dall’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli nei confronti di persone per le quali non siano stati forniti sedili fissi in un veicolo a propulsione meccanica,

b)      la pertinente polizza assicurativa stabilisca che la copertura sia circoscritta ai passeggeri che viaggiano su sedili fissi e la stessa polizza fosse di fatto, all’epoca dell’incidente, una polizza assicurativa approvata ai fini di detto diritto nazionale,

c)      le disposizioni nazionali pertinenti che prevedono una siffatta esclusione dalla copertura siano già state dichiarate contrarie al diritto dell’Unione europea in una precedente decisione della Corte (sentenza Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229) e debbano pertanto essere disapplicate, e

d)      la formulazione delle disposizioni nazionali sia tale da non permettere un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell’Unione,

il giudice nazionale sia tenuto, nel disapplicare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, a disapplicare anche la clausola di esclusione o a impedire in altro modo all’assicuratore di avvalersi di una clausola siffatta contenuta nella polizza assicurativa dell’autoveicolo in vigore all’epoca dei fatti, con la conseguenza che la vittima lesa avrebbe così potuto agire direttamente nei confronti della suddetta compagnia sulla base della polizza. In subordine, se un risultato siffatto equivalga essenzialmente a riconoscere effetto orizzontale diretto a una direttiva nei confronti di un soggetto privato in violazione del diritto dell’Unione».

33      Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 14 settembre 2017, l’Irlanda ha chiesto, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la Corte si riunisca in Grande Sezione.

 Sulla questione pregiudiziale

34      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale (sentenze del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e del 31 maggio 2018, Zheng, C‑190/17, EU:C:2018:357, punto 27).

35      A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la questione pregiudiziale si fonda sulla premessa secondo cui dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), risulta che il giudice del rinvio è tenuto, nel procedimento principale, a disapplicare l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento del 1962, per il motivo che, da un lato, la Corte, nella sentenza del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), ha dichiarato che tali disposizioni sono contrarie all’articolo 1 della terza direttiva, che soddisfa tutte le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto e che, dall’altro, non è possibile assicurare un’interpretazione conforme di tali disposizioni, salvo giungere a una loro interpretazione contra legem.

36      Al fine di fornire una soluzione utile al giudice di rinvio, occorre esaminare se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di procedere ad un’interpretazione delle disposizioni del suo diritto nazionale conforme a una direttiva, è tenuto a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale nonché una clausola contrattuale contrarie alle disposizioni di tale direttiva che soddisfano tutte le condizioni richieste al fine di produrre un effetto diretto.

37      In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando i giudici nazionali sono chiamati a dirimere una controversia tra singoli nella quale la normativa nazionale di cui trattasi risulti contraria al diritto dell’Unione, tali giudici devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 111; del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 45, e del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 29).

38      La Corte ha dichiarato a più riprese che l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26; del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 47, e del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 30).

39      Ne consegue che, nell’applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (v., in particolare, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 113 e 114; del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, EU:C:2010:21, punto 48, e del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 31).

40      Tuttavia, la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce determinati limiti. In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 25; del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 39, e del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 32).

41      A tale riguardo, certamente, la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell’Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 23, e del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, punto 28).

42      Ciò non toglie che la Corte abbia altresì dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20, e del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 108). Infatti, estendere l’invocabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 24).

43      Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 109; del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 42, e del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 36).

44      La Corte ha espressamente dichiarato che una direttiva non può essere fatta valere in una controversia tra singoli ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 48).

45      Infatti, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest’ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all’autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l’assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punti 40 e 41; del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas, C‑671/13, EU:C:2015:418, punti 59 e 60, e del 10 ottobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, punti da 32 a 42).

46      Per quanto riguarda la sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio, la Corte ha rilevato, ai punti da 35 a 37 di tale sentenza, che è il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, e non la direttiva che sancisce tale principio generale in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ossia la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), ad attribuire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale che impone ai giudici nazionali, anche nell’ambito di controversie tra singoli, di disapplicare le disposizioni nazionali in contrasto con tale principio quando ritengono che sia impossibile garantire un’interpretazione uniforme di tali disposizioni.

47      A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha rilevato, in particolare, al punto 22 della sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278), che il principio della non discriminazione in ragione dell’età trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, ora sancito all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione.

48      Orbene, la situazione del procedimento principale si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza del 19 aprile 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278) in quanto, come rilevato dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea, non si può ritenere che l’articolo 1 della terza direttiva istituisca un principio generale di diritto dell’Unione.

49      Dalle suesposte considerazioni risulta che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di procedere ad un’interpretazione delle disposizioni del suo diritto nazionale conforme a una direttiva, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie alle disposizioni di tale direttiva che soddisfano tutte le condizioni richieste al fine di produrre un effetto diretto e, pertanto, di estendere l’invocabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all’ambito dei rapporti tra singoli.

50      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle sentenze del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, EU:C:1996:143), e del 30 giugno 2005, Candolin e a. (C‑537/03, EU:C:2005:417), alle quali il giudice del rinvio fa riferimento. Infatti, in tali sentenze, la Corte si è pronunciata sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili senza dover esaminare la questione dell’invocabilità di una direttiva nei confronti di un singolo.

51      La conclusione di cui al punto 49 della presente sentenza non è rimessa in discussione neppure dalle sentenze del 30 aprile 1996, CIA Security International (C‑194/94, EU:C:1996:172), e del 26 settembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496), alle quali l’Irlanda fa riferimento.

52      Infatti, le cause che hanno dato luogo a tali sentenze avevano ad oggetto una situazione particolare, vale a dire quello dell’adozione di regole tecniche nazionali in violazione degli obblighi procedurali di notifica e di rinvio di adozione, di cui alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1983, L 109, pag. 8).

53      In siffatta situazione particolare, la Corte ha, in sostanza, statuito che tali regole tecniche nazionali erano inapplicabili in una controversia tra singoli in quanto l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva 83/189 costituiva un «vizio procedurale sostanziale» che aveva viziato l’adozione di dette regole da parte dello Stato membro interessato e che detta direttiva, non creando né diritti né obblighi per i singoli, non definiva il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale doveva risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, di modo che la giurisprudenza relativa alla mancanza di invocabilità, tra singoli, di una direttiva non trasposta non era pertinente in siffatta situazione (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, punto 48, e del 26 settembre 2000, Unilever, C‑443/98, EU:C:2000:496, punti 44, 50 e 51).

54      Tuttavia, il procedimento principale non è caratterizzato da una situazione come quella di cui ai due punti precedenti della presente sentenza. Infatti, l’articolo 1 della terza direttiva, prevedendo l’obbligo, per l’assicurazione della responsabilità civile legata alla circolazione del veicolo di cui trattasi, di coprire i danni alla persona per tutti i passeggeri, ad esclusione del conducente, derivanti da tale circolazione, enuncia il contenuto sostanziale di una norma giuridica e, di conseguenza, rientra nel campo di applicazione della giurisprudenza relativa alla mancanza di invocabilità, tra singoli, di una direttiva non trasposta o trasposta non correttamente.

55      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio, che ritiene di non essere in grado di interpretare l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1961 e l’articolo 6 del regolamento del 1962 conformemente all’articolo 1 della terza direttiva, non è tenuto, al fine di determinare se il sig. Smith avesse il diritto di chiedere alla FBD il risarcimento del danno da lui subito a seguito del sinistro stradale all’origine della presente causa, a disapplicare, sulla sola base di tale disposizione della terza direttiva, dette disposizioni nazionali nonché la clausola di esclusione contenuta, conformemente a queste ultime, nel contratto di assicurazione stipulato dal sig. Philip Meade e, pertanto, a estendere l’invocabilità di una direttiva nell’ambito dei rapporti tra singoli.

56      Ciò posto, occorre ricordare che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito (v., per analogia, sentenze del 19 aprile 2007, Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229, punto 43, e del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 43).

57      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che:

–        il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 288 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a quest’ultima disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali nonché una clausola contenuta, conformemente a queste ultime, in un contratto di assicurazione, e che

–        in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 288 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a quest’ultima disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali nonché una clausola contenuta, conformemente a queste ultime, in un contratto di assicurazione.

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C6/90 e C9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.