Language of document : ECLI:EU:C:2017:766

Causa C‑194/16

Bolagsupplysningen OÜ
e
Ingrid Ilsjan

contro

Svensk Handel AB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 ottobre 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti pubblicati su una pagina Internet – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Possibilità per la vittima di adire i giudici del luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi – Nozione di centro degli interessi

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti pubblicati su una pagina Internet – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Possibilità per la vittima di adire i giudici del luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi – Determinazione del centro degli interessi – Irrilevanza della natura materiale o immateriale del danno – Irrilevanza della natura di persona fisica o giuridica della vittima

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Obiettivo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti della personalità di una persona giuridica mediante la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul suo conto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Possibilità per la vittima di proporre dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito – Determinazione del centro degli interessi di una persona giuridica che esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

5.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti della personalità di una persona mediante la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul suo conto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Possibilità per la vittima di proporre ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro di diffusione di dette informazioni – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 7, punto 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32-35)

2.      Infatti, benché essa possa avere, a seconda della legge applicabile, un’influenza sulla risarcibilità del danno asserito, la natura materiale o immateriale del danno non incide sulla determinazione del centro degli interessi in quanto luogo nel quale l’impatto effettivo di una pubblicazione su Internet e la sua natura lesiva o meno possono essere meglio valutati da un giudice.

Dall’altro lato, giacché la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore, la circostanza che quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanch’essa determinante.

(v. punti 37, 38)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

4.      L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro. Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un’attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l’insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l’ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell’ambito di una siffatta analisi.

Occorre precisare ancora che, nell’ipotesi in cui una preponderanza dell’attività economica della persona giuridica interessata in uno Stato membro non emerga dagli elementi che il giudice deve valutare nella fase dell’esame della propria competenza, cosicché il centro degli interessi della persona giuridica che sostiene di essere vittima di una lesione dei propri diritti della personalità non può essere identificato, tale persona non potrebbe beneficiare del diritto di citare, in forza dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l’autore presunto di tale lesione in base al luogo in cui il danno si è concretizzato, ai fini di un risarcimento integrale.

(v. punti 41, 43, 44, dispositivo 1)

5.      L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o fossero accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Certamente, ai punti 51 e 52 della sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e altri (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685), la Corte ha dichiarato che la persona che si ritiene lesa può anche esperire, in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, i quali sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Tuttavia, alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e altri, C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 46), una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno in forza della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e altri (C‑68/93, EU:C:1995:61, punti 25, 26 e 32) nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e altri (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti 42 e 48), e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza.

(v. punti 47-49, dispositivo 2)