Language of document : ECLI:EU:C:2019:7

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 gennaio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca – Decisione quadro 2006/783/GAI – Articolo 12, paragrafi 1 e 4 – Legge applicabile all’esecuzione – Legge dello Stato di esecuzione che autorizza l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento in caso di mancata esecuzione del provvedimento di confisca – Conformità – Legge dello Stato di emissione che consente anch’essa l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento – Irrilevanza»

Nella causa C‑97/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Noord‑Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi), con decisione del 1o febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2018, nel procedimento penale a carico di


ET,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vice presidente, C. Toader, A. Rosas e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J.M. Hoogveld e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e E. Lankenau, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU 2006, L 328, pag. 59).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento riguardante una domanda di autorizzazione dell’esecuzione della sanzione detentiva finalizzata alla coercizione dell’adempimento (in prosieguo anche: «sanzione detentiva») presentata dall’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), destinata a garantire l’esecuzione nei Paesi Bassi di una decisione di confisca nei confronti di ET in Belgio.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 1, 7, 8 e 13 della decisione quadro 2006/783 enunciano quanto segue:

«(1)      Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(…)

(7)      La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell’Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.

(8)      Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato [GU 2005, L 68, pag. 49]. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.

(…)

(13)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI. (…)».

4        Ai sensi dell’articolo 1 di detta decisione quadro:

«1.      Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.

2.      La presente decisione quadro non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE] e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato».

5        L’articolo 2 della predetta decisione quadro reca le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)      “Stato di emissione”: lo Stato membro nel quale un’autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell’ambito di un procedimento penale;

b)      “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;

c)      “decisione di confisca”: una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;

(…)».

6        L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa decisione prevede quanto segue:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all’articolo 8 ovvero uno dei motivi di rinvio dell’esecuzione previsti all’articolo 10».

7        L’articolo 12 della decisione quadro 2006/783, intitolato «Legge applicabile all’esecuzione», così dispone ai paragrafi 1 e 4:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l’esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

(…)

4.      Lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative alla decisione di confisca, comprese pene privative della libertà o altre misure che limitano la libertà personale in seguito a una trasmissione ai sensi degli articoli 4 e 5, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito».

 Il diritto dei Paesi Bassi

8        L’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie (legge sul riconoscimento reciproco e sull’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle decisioni di confisca), del 27 settembre 2007, (Stb. 2007, n. 354; in prosieguo: la «legge di riconoscimento ed esecuzione»), prevede quanto segue:

«1.      Una decisione di confisca che può essere oggetto di riconoscimento viene riconosciuta ed eseguita secondo il diritto dei Paesi Bassi. Nei limiti in cui una decisione di confisca:

a)      mira al pagamento di una somma di denaro allo Stato per recuperare un vantaggio illecitamente percepito, la decisione è eseguita conformamene all’articolo 577b, paragrafo 1, e 577c del [Wetboek van Strafvordering (codice di procedura penale)], fermo restando che la [raadkamer van de rechtbank Noord‑Nederland (Camera di consiglio del tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi)] è competente a esaminare il ricorso di autorizzazione all’esecuzione della sanzione detentiva;

(…)

3.      Una pena o una misura alternativa viene eseguita solo dopo che è stata autorizzata dall’autorità competente nello Stato membro di emissione (…)».

9        L’articolo 577c, paragrafo 1, del codice di procedura penale, dispone quanto segue per quanto concerne la sanzione detentiva:

«Se il condannato non adempie la sentenza o pronuncia con cui gli è imposto l’obbligo di pagare allo Stato una somma di denaro per recuperare un vantaggio illecitamente percepito e non è risultato possibile rivalersi per intero sul suo patrimonio, ai sensi degli articoli da 574 a 576, il giudice, su domanda del pubblico ministero, può concedere l’autorizzazione all’esecuzione di una sanzione detentiva per un massimo di tre anni».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Con sentenza dell’hof van Beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), del 20 dicembre 2012, ET è stato condannato a una pena di confisca sino alla concorrenza di EUR 800 000. Tale sentenza è divenuta definitiva e l’esecuzione della decisione di confisca è stata assunta dal Regno dei Paesi Bassi, in quanto Stato membro di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2006/783.

11      È in tale contesto che il pubblico ministero ha adito il giudice del rinvio, il rechtbank Noord‑Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), con una domanda, fondata sull’articolo 22 della legge di riconoscimento ed esecuzione, di autorizzazione a eseguire una sanzione detentiva nei confronti di ET, in ragione del fatto che egli era ancora debitore di una somma pari a EUR 652 119,19 e che tale autorità sospettava l’esistenza di flussi di denaro nascosti.

12      ET sostiene che la domanda del pubblico ministero è irricevibile e, in subordine, infondata. A tal riguardo, ET fa valere che la sanzione detentiva non configura soltanto una «misura», ai sensi del diritto penale dei Paesi Bassi, ma anche una sanzione penale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, ET afferma che l’applicazione della sanzione detentiva costituisce un aggravamento della decisione di confisca di cui si chiede l’esecuzione, ed è pertanto illegittima.

13      Il giudice del rinvio, alla luce della giurisprudenza dell’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) secondo la quale la misura della sanzione detentiva prevista all’articolo 577c del codice di procedura penale deve essere considerata come una «pena», ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, nutre dubbi circa la compatibilità di tale misura nell’ambito della decisione quadro 2006/783.

14      In tali circostanze, il rechtbank Noord‑Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro [2006/783] possa essere interpretato nel senso che, nell’esecuzione nei Paesi Bassi di una decisione di confisca trasmessa da uno Stato di emissione, si può applicare la sanzione detentiva finalizzata alla coercizione dell’adempimento di cui all’articolo 577c del codice di procedura penale, anche in considerazione della sentenza dell’Hoge Raad [der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)] del 20 dicembre 2011, secondo la quale detta sanzione detentiva deve essere considerata una pena ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, CEDU.

2)      Se sulla possibilità di applicare la sanzione detentiva finalizzata alla coercizione dell’adempimento incida la circostanza che anche il diritto dello Stato di decisione preveda la possibilità di applicare detta sanzione detentiva».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

15      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una legge di uno Stato d’esecuzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini dell’esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l’uso di sanzioni detentive.

16      Innanzitutto, si deve rilevare che, dall’articolo 1 della decisione quadro 2006/783, letto alla luce dei considerando 1 e 8 della stessa, risulta che l’obiettivo di tale decisione quadro, sulla base del principio del reciproco riconoscimento, pietra angolare della cooperazione in materia sia civile che penale, e al fine di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento, è quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.

17      A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36].

18      Inoltre, si deve sottolineare che, ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro 2006/783, le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono riconoscere la decisione di confisca, che è stata trasmessa in conformità delle disposizioni di detta decisione quadro, senza richiesta di ulteriori formalità, e adottare senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione.

19      Pertanto, soltanto motivi espressamente previsti nella richiamata decisione quadro permettono, se del caso, allo Stato di esecuzione di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di confisca, in applicazione dell’articolo 8, o di rinviarne l’esecuzione, in forza dell’articolo 10 di detta decisione.

20      Infine, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783, l’esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

21      Ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, è necessario il previo accordo dello Stato di emissione per l’adozione di un provvedimento che dovrebbe sostituirsi alla decisione di confisca.

22      Risulta, pertanto, dalla lettura combinata di questi due paragrafi dell’articolo 12 di detta decisione quadro che, in linea di principio, sono le autorità competenti dello Stato di esecuzione che decidono, secondo la normativa di quest’ultimo, le modalità di esecuzione e le misure più idonee per eseguire la decisione di confisca. Tuttavia, in quanto disposizione speciale, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, è richiesto il previo accordo dello Stato di emissione qualora la misura prevista dallo Stato di esecuzione si riveli alternativa a detta decisione.

23      È alla luce di tali considerazioni che si deve esaminare se la decisione quadro 2006/783 osti a una misura di esecuzione di sanzione detentiva, come quella prevista dalla normativa dei Paesi Bassi e come interpretata dall’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

24      In via preliminare, occorre rammentare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni contenute nella decisione di rinvio. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa interna di uno Stato membro (sentenza del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C‑507/15, EU:C:2017:129, punto 23 e giurisprudenza citata).

25      Orbene, la sanzione detentiva può, in base agli elementi contenuti nel fascicolo sottoposto alla Corte, essere applicata su richiesta del pubblico ministero nei confronti della persona oggetto di una decisione di confisca a condizione che essa non versi volontariamente la somma per il pagamento della quale è stata condannata e che non sia insolvente. Tale misura di esecuzione lascerebbe sussistere l’obbligo di pagamento, di modo tale che la persona alla quale è stata inflitta una sanzione detentiva potrebbe, in qualsiasi momento, essere svincolata dalla medesima pagando il debito. La sanzione detentiva sarebbe limitata nel tempo, poiché la durata della detenzione non potrebbe superare i tre anni e la durata imposta dipenderebbe, tra l’altro, dai pagamenti parziali eventualmente effettuati.

26      A tal riguardo, emerge dalla decisione di rinvio che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della legge di riconoscimento ed esecuzione, una sanzione detentiva rappresenta uno strumento di esecuzione, conformemente al diritto dei Paesi Bassi, di una decisione di confisca, emessa in un altro Stato membro, che ha per oggetto il versamento allo Stato di una somma di denaro di provenienza illecita qualora la persona condannata non rispetti la decisione o la sentenza che impone un tale pagamento. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, una pena o una misura alternativa viene eseguita solo dopo che è stata autorizzata dall’autorità competente nello Stato membro di emissione.

27      In tale contesto, la sanzione detentiva, diretta all’esecuzione di una decisione di confisca, non può essere considerata come una misura alternativa a tale decisione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione quadro 2006/783, e non costituisce nemmeno una sanzione supplementare o una modifica di tale decisione pronunciata nello Stato di emissione. Di conseguenza, l’adozione della medesima non richiede il previo accordo di quest’ultimo.

28      Infatti, com’è stato sostenuto da tutte le parti che hanno presentato osservazioni, l’applicazione della sanzione detentiva è intesa a perseguire l’obiettivo della decisione quadro 2006/783, che consiste, come ricordato al punto 16 della presente sentenza, nel facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni di confisca dei beni, esercitando pressione sulla persona interessata che si rifiuta di pagare l’importo dovuto, anche quando è in grado di farlo.

29      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la sanzione detentiva è stata qualificata come una «pena» ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, dall’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), come rilevato dal giudice del rinvio. Una tale classificazione non influisce sulla possibilità per l’autorità competente, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783, di determinare le modalità di esecuzione della decisione di confisca e di attuare tutte le misure che ritiene più opportune per realizzare adeguatamente tale esecuzione, al fine di realizzare l’obiettivo della decisione quadro 2006/783 nel rispetto, come emerge dal suo considerando 13, dei diritti fondamentali della persona interessata.

30      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di una legge di uno Stato d’esecuzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini dell’esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l’uso di sanzioni detentive.

 Sulla seconda questione

31      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il fatto che la legge dello Stato di emissione consente anch’essa l’eventuale ricorso alla sanzione detentiva influisca sull’applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione.

32      A tal proposito, come ricordato al punto 17 della presente sentenza, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783, l’esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione.

33      Tale disposizione si fonda sul principio del reciproco riconoscimento, il quale implica che esista una reciproca fiducia nel fatto che ciascuno degli Stati membri accetta l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando l’attuazione del proprio diritto nazionale porterebbe a una soluzione diversa (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 52).

34      Se l’applicazione di una misura di esecuzione nello Stato membro di esecuzione fosse disciplinata dal diritto nazionale dello Stato di emissione o soggetta alle condizioni stabilite da tale diritto si pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2006/783, come ricordato al punto 16 della presente sentenza.

35      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione che il fatto che la legge dello Stato di emissione consenta anch’essa l’eventuale ricorso alla sanzione detentiva non influisce in alcun modo sull’applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di una legge di uno Stato d’esecuzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini dell’esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento.

2)      Il fatto che la legge dello Stato di emissione consenta anch’essa l’eventuale ricorso alla sanzione detentiva finalizzata alla coercizione all’adempimento non influisce in alcun modo sull’applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.